CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 febbraio 2020
327.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

  La seduta comincia alle 14.15.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Andrea GIACCONE, presidente, comunica che il deputato Serse Soverini ha cessato di fare parte della Commissione.

Pag. 101

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche).
Atto n. 154.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che la Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche).
  Ricorda che, nella seduta dello scorso 12 febbraio, la relatrice, onorevole Mura, aveva svolto la sua relazione introduttiva.
  Nella seduta odierna, pertanto, la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.
  Invita, quindi, la relatrice, deputata Mura, a illustrare la sua proposta di parere.

  Romina MURA (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole, soffermandosi, in particolare, sull'osservazione, con la quale si chiede al Governo di valutare l'opportunità di adoperarsi per il superamento degli ostacoli che hanno impedito fino a oggi la ratifica della Convenzione C-188 del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro (OIL) nel settore della pesca (vedi allegato 1).

  Davide TRIPIEDI (M5S), Debora SERRACCHIANI (PD), Eva LORENZONI (LEGA), Camillo D'ALESSANDRO (IV), Paolo ZANGRILLO (FI) ed Ettore Guglielmo EPIFANI (LEU) preannunciano, anche a nome dei rispettivi gruppi, il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

  La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.
C. 2207 Boldrini.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione (Affari esteri), della proposta di legge n. 2207 Boldrini, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione Pag. 102dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.
  Avverto, altresì, che, a causa della posizione in Assemblea della questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, la seduta di ieri in sede consultiva, che recava all'ordine del giorno l'inizio dell'esame del provvedimento in titolo, non ha avuto luogo. Pertanto, se non vi sono obiezioni, la Commissione procederà all'esame e all'espressione del parere di competenza sul provvedimento nella seduta odierna.
  Quindi, in sostituzione della relatrice, onorevole De Lorenzo, impossibilitata a partecipare alla seduta, passa a illustrare il contenuto del provvedimento.
  Segnala preliminarmente che, come si legge nella relazione illustrativa, la Convenzione, che si affianca ad altre convenzioni di grande rilievo approvate nel corso di un secolo di attività dell'OIL, si propone l'ambizioso obiettivo di proteggere tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, a prescindere dal loro status contrattuale. Essa prevede anche precisi obblighi a carico degli Stati parti, allo scopo di rendere effettivo il contrasto di fenomeni sempre più diffusi e pervasivi.
  Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, dopo avere preliminarmente ricordato che il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, prevede una specifica tutela per chi agisce in giudizio a seguito di una molestia o di molestia sessuale subita nel luogo di lavoro, osserva che la XI Commissione è attualmente impegnata nell'esame congiunto in sede referente di proposte di legge che riguardano il contrasto del mobbing (C. 1722 Rossini, C. 1741 De Lorenzo e C. 2311 Serracchiani).
  La Convenzione oggetto di ratifica consta di venti articoli, preceduti da un dettagliato preambolo, che richiama i numerosi strumenti internazionali vigenti in materia e che riconosce che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, oltre che compromettere la qualità delle prestazioni lavorative, possono costituire un abuso o una violazione dei diritti umani, nonché una minaccia per le pari opportunità tra uomini e donne, in quanto queste ultime possono essere impedite di entrare, rimanere o progredire nel mercato del lavoro. Tali fattispecie, inoltre, sono suscettibili di avere ripercussioni sulla salute psicofisica e sull'ambiente familiare e sociale della persona.
  In particolare, l'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo, mentre l'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione della Convenzione. A tale riguardo, sottolinea l'estrema ampiezza di tale ambito, che, dal punto di vista dei soggetti, comprende tutti i lavoratori, a prescindere, come già detto, dal loro status contrattuale, le persone in formazione, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, i licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o candidate a un lavoro. La Convenzione si applica, altresì, a coloro che esercitano l'autorità, i doveri e le responsabilità di datori di lavoro. Da un punto di vista oggettivo, la Convenzione si applica a tutti i settori, sia privati sia pubblici, nell'economia formale e informale, nelle aree urbane e rurali.
  Rileva che, sulla base dell'articolo 3, la Convenzione si applica ai casi di violenze o di molestie avvenute sul luogo di lavoro, ma anche in luoghi connessi al lavoro, quali i tragitti per raggiungere il posto di lavoro, i viaggi di lavoro, gli eventi e le attività sociali correlate al lavoro, e si estende anche alle comunicazioni.
  L'articolo 4 vincola gli Stati che ratificano la Convenzione al rispetto degli obblighi da essa previsti, adottando un approccio integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per prevenire ed eliminare le violenze e le molestie nel mondo del lavoro. Tale approccio deve includere, tra l'altro: l'adozione di una strategia globale che contempli anche misure di prevenzione e contrasto; il monitoraggio; la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso, di risarcimento e di Pag. 103sostegno; misure sanzionatorie; iniziative formative e di sensibilizzazione; strumenti ispettivi e di indagine efficaci.
  Dopo aver segnalato che, sulla base dell'articolo 5, gli Stati si impegnano al rispetto e alla promozione dei diritti fondamentali sul lavoro, con particolare riferimento alla libertà di associazione e di contrattazione collettiva, all'eliminazione del lavoro forzato, del lavoro minorile e di ogni discriminazione in materia di impiego o professione, rileva che, come previsto dall'articolo 6, i medesimi Stati si impegnano ad adottare norme e politiche che garantiscano la parità e la non discriminazione sul lavoro, specialmente nei confronti dei soggetti più vulnerabili.
  Con riferimento alle misure concrete da adottare per la protezione e la prevenzione del fenomeno, osserva che l'articolo 7 impegna gli Stati membri alla definizione e alla proibizione, con norme di legge e di natura regolamentare, delle violenze e delle molestie nel mondo del lavoro, comprese quelle di genere. Tra le misure preventive minime, l'articolo 8 individua: il riconoscimento del ruolo determinante delle autorità pubbliche, con riferimento all'economia informale; la consultazione delle parti sociali per l'identificazione dei settori e delle modalità di lavoro maggiormente a rischio; la protezione efficace dei soggetti a rischio. Sulla base dell'articolo 9, inoltre, la legislazione nazionale dovrà prevedere precisi obblighi anche in capo ai datori di lavoro, tenuti ad adottare misure ragionevoli che prevengano il fenomeno, attraverso la sistematica consultazione dei lavoratori, la formazione e l'informazione.
  Come previsto dall'articolo 10, gli Stati aderenti alla Convenzione sono tenuti a verificare la corretta applicazione della normativa nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle violenze e delle molestie nel mondo del lavoro nonché a garantire l'accesso ai meccanismi di ricorso, di risarcimento e di risoluzione delle controversie. Tra le garanzie che lo Stato è tenuto a prevedere, segnala, tra le altre, la protezione delle vittime dalle ritorsioni, estesa ai querelanti, ai testimoni e agli informatori, nonché il sostegno legale, medico e amministrativo di vittime e querelanti. Rileva, infine, che gli Stati sono tenuti a garantire che gli ispettorati del lavoro e le altre autorità competenti siano abilitati a trattare le fattispecie in esame, in particolare adottando misure immediatamente esecutive.
  Rileva, quindi, che, sulla base dell'articolo 11, gli Stati, in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono tenuti a integrare le proprie politiche con gli aspetti connessi alle violenze e alle molestie nel mondo del lavoro; a prevedere misure per l'orientamento e la formazione su tali aspetti, disponibili per i lavoratori, i datori di lavoro, le rispettive organizzazioni e le autorità; ad attuare iniziative di sensibilizzazione.
  Osserva, altresì, che le disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 12, sono applicate attraverso atti normativi, anche di natura regolamentare, contratti collettivi o altre misure consentite dai rispettivi ordinamenti nazionali. Le misure esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inoltre, dovranno essere integrate al fine di includere nelle previsioni normative le molestie e le violenze, anche attraverso misure specifiche, laddove sia necessario.
  Infine, gli articoli da 13 a 20 recano disposizioni di carattere procedurale inerenti la ratifica, l'entrata in vigore, la denuncia e la modifica della Convenzione.
  Passando, quindi, alla proposta di legge di ratifica, rileva che essa consta di tre articoli, riguardanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore.

  Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA comunica che il Governo ha avviato un'istruttoria relativa alla procedura di ratifica della Convenzione, con la convocazione di un incontro dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, allo scopo di procedere alla ricognizione della normativa nazionale, indispensabile per verificare la necessità di adottare disposizioni di adeguamento. Poiché tale ricognizione Pag. 104richiede un certo periodo di tempo per essere portata a termine, ritiene opportuno richiedere il rinvio dell'espressione del parere di competenza da parte della Commissione.

  Andrea GIACCONE, presidente, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
Nuovo testo C. 2117 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), del nuovo testo del disegno di legge n. 2117 Governo, approvato in prima lettura dal Senato, e delle proposte di legge abbinate, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.
  Avverte che, a causa della posizione in Assemblea della questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, la seduta di ieri in sede consultiva, che recava all'ordine del giorno l'inizio dell'esame del provvedimento in titolo, non ha avuto luogo. Pertanto, se non vi sono obiezioni, la Commissione procederà all'esame e all'espressione del parere di competenza sul provvedimento nella seduta odierna.
  Invita, quindi, il relatore, onorevole D'Alessandro, a svolgere la relazione introduttiva.

  Camillo D'ALESSANDRO (IV), relatore, rileva preliminarmente che, alla luce del susseguirsi di episodi di violenza riportati dalla cronaca, il provvedimento, che consta di undici articoli, introduce disposizioni per rafforzare la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, da un lato, tramite l'inasprimento della repressione penale di alcuni specifici reati, se commessi in danno di operatori sanitari, dall'altro, con specifiche misure di sensibilizzazione e disposizioni volte a migliorare la sicurezza all'interno degli ospedali.
  In particolare, l'articolo 1 specifica l'ambito di applicazione del provvedimento, individuando le professioni sanitarie e socio-sanitarie tramite il rinvio, rispettivamente, agli articoli 4 e da 6 a 9 della legge n. 3 del 2018 e all'articolo 5 della medesima legge. Il successivo articolo 2 dispone l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, la cui durata e composizione è rinviata a un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'Osservatorio, ai cui componenti non spetta alcuna forma di compenso o indennità, ha i seguenti compiti: monitorare gli episodi di violenza e gli eventi che possano dar luogo a fatti di violenza; promuovere studi e analisi ai fini della formulazione di proposte specifiche; monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza; promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie; promuovere corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni Pag. 105di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti. Sull'operato dell'Osservatorio, il Ministro della salute riferisce annualmente alle Camere.
  Dopo aver segnalato che l'articolo 3 prevede la promozione da parte del Ministro della salute di specifiche iniziative di informazione, osserva che l'articolo 4, modificando l'articolo 583-quater del codice penale, dispone l'inasprimento delle pene per il reato di lesioni personali gravi o gravissime, quando le stesse siano cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle sue funzioni o a causa di esse nonché a incaricati di pubblico servizio nello svolgimento di attività di cura, assistenza sanitaria e di soccorso.
  L'articolo 5, modificando l'articolo 61 del codice penale, introduce, tra le circostanze aggravanti comuni del reato, l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
  L'articolo 6, modificando gli articoli 581 e 582 del codice penale, prevede che i reati di percosse e lesioni siano procedibili d'ufficio quando ricorre l'aggravante del fatto commesso con violenza o minaccia in danno degli operatori sanitari e socio-sanitari.
  Rileva, quindi, che l'articolo 7 impone alle aziende sanitarie, alle pubbliche amministrazioni e alle strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell'esercizio delle loro funzioni.
  Segnala che il successivo articolo 8, al fine di consentire interventi tempestivi, prevede la predisposizione di specifici protocolli operativi con le forze di polizia da parte delle strutture presso le quali opera il personale interessato dal provvedimento in esame.
  Rileva, quindi, che l'articolo 9 dispone l'istituzione della giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e che l'articolo 10 introduce sanzioni amministrative nei confronti di chi tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste, nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria o di incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, salvo che il fatto non costituisca reato.
  L'articolo 11, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore, onorevole D'Alessandro, a illustrare la sua proposta di parere

  Camillo D'ALESSANDRO (IV), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole, soffermandosi, in particolare, sull'osservazione, con la quale si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 7, con l'intento di meglio specificarne l'ambito di applicazione (vedi allegato 2).

  Gualtiero CAFFARATTO (LEGA) preannuncia l'astensione del gruppo Lega nella votazione sulla proposta di parere del relatore, in quanto, alla luce dell'innegabile necessità di intervenire per contrastare il preoccupante fenomeno della violenza contro gli operatori sanitari e socio-sanitari, le misure recate dal provvedimento appaiono insufficienti e poco incisive, a causa del mancato riconoscimento a tali operatori della qualifica di pubblici ufficiali.

  Paolo ZANGRILLO (FI) preannuncia l'astensione del gruppo Forza Italia nella votazione sulla proposta di parere del relatore.

  Sebastiano CUBEDDU (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore. Si tratta, infatti, di un provvedimento, sicuramente perfettibile, che dà una prima risposta alle istanze di tutela degli operatori sanitari e socio-sanitari fatti oggetto di aggressioni e violenze.

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  Debora SERRACCHIANI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

  Davide TRIPIEDI (M5S) dichiara di condividere le osservazioni del collega Cubeddu.

  Claudio DURIGON (LEGA), richiamandosi all'intervento del collega Cubeddu, esprime il suo rammarico per il fatto che la maggioranza non abbia colto l'occasione per introdurre ulteriori modifiche al provvedimento, che risulta lacunoso e insufficiente a contrastare efficacemente la crescente violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

  La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio.
C. 1339 Locatelli.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2020.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che la Commissione riprende l'esame, in sede referente, della proposta di legge n. 1339, a prima firma Locatelli, recante disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio, rinviato, da ultimo, nella seduta dello scorso 12 febbraio 2020.
  Ricorda che la proposta di legge è inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di marzo 2020.
  Ricorda che sono stati presentati gli emendamenti Zangrillo 1.1 e 1.2, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 12 febbraio scorso.
  Avverte altresì che il relatore D'Alessandro ha presentato l'emendamento 1.100 a sua firma, soppressivo del comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge (vedi allegato 3).
  Invita quindi i relatori, deputati D'Alessandro e Locatelli, a esprimere il parere sulle proposte emendative.

  Camillo D'ALESSANDRO (IV), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Zangrillo 1.1 e invita al ritiro dell'emendamento Zangrillo 1.2. Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 1.100.

  Alessandra LOCATELLI (LEGA), relatrice, si associa al parere espresso dal relatore D'Alessandro sugli emendamenti Zangrillo 1.1 e 1.2, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 1.100 del relatore D'Alessandro.

  Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA si rimette alla Commissione.

  Paolo ZANGRILLO (FI) ritira il suo emendamento 1.2.

  La Commissione approva l'emendamento Zangrillo 1.1 (vedi allegato 3).

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  Alessandra LOCATELLI (LEGA), relatrice, preannuncia, anche a nome del gruppo Lega, il voto contrario sull'emendamento 1.100 del relatore D'Alessandro, in quanto la soppressione del comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge riduce l'effettiva possibilità per l'Unione nazionale mutilati per servizio di tutelare i diritti dei suoi rappresentati, nonostante sia la legge a riconoscerle tale funzione.

  La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore D'Alessandro (vedi allegato 3).

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che il testo della proposta di legge, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

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