CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 febbraio 2020
327.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 febbraio 2020. – Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, comunica che sono entrati a far parte della Commissione: l'onorevole Longo per il gruppo Misto; l'onorevole Vitiello per il gruppo Italia Viva; l'onorevole Lollobrigida per il gruppo Fratelli d'Italia; l'onorevole Soverini per il gruppo Partito Democratico.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.
C. 2120 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carmelo MICELI (PD), relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017 (C. 2120), trasmesso dal Senato.
  Rammenta che l'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e l'Armenia è stato sottoscritto a latere del V Vertice del Partenariato orientale, tenutosi il 24 novembre 2017 a Bruxelles. Già nel 2013, dopo tre anni di negoziato, l'Unione europea e l'Armenia avrebbero dovuto firmare un Accordo di associazione che prevedeva, tra l'altro, un accordo di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). Tuttavia, poco prima del Vertice di Vilnius, l'Armenia decise di non firmare l'accordo, preferendo aderire all'Unione Doganale (poi evolutasi in Unione Economica Eurasiatica, UEE) proposta dal Cremlino, che risultava incompatibile con l'area di libero scambio prevista dall'Accordo di associazione con l'UE.
  Da allora si è iniziato a valutare un nuovo quadro legislativo per le relazioni tra UE e Armenia che sostituisse l'obsoleto Accordo di Partenariato e Associazione del 1996, ma compatibile con la membership armena nell'UEE. I negoziati per un nuovo Accordo, avviati il 7 dicembre 2015, hanno inteso ottimizzare i positivi risultati maturati nel corso dei precedenti negoziati per l'AA/DCFTA, utilizzando la leva dell'innovativo approccio della nuova Politica europea di vicinato (PEV), volto ad individuare strumenti diversi di cooperazione per quei partner non pronti o non disponibili ad intese che implichino un accordo di libero scambio. Si tratta del primo accordo firmato dall'Unione europea con un Paese membro dell'Unione economica euro-asiatica e, sotto questo profilo, rappresenta un modello esemplificativo che si adatta ad un contesto internazionale diversificato. L'Accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 1o giugno 2018; sinora si sono tenute due riunioni del Consiglio di Cooperazione UE/Armenia, il 13 giugno 2018 e il 18 giugno 2019.
  Nel passare ad esaminare il contenuto dell'Accordo in esame, evidenzia che lo stesso definisce la cornice giuridica e istituzionale della cooperazione tra Armenia e Unione europea e che è costituito da un preambolo e da 386 articoli divisi in otto titoli, dodici allegati e due protocolli.
  In particolare, rammenta che il Titolo I (articoli 1 e 2) definisce gli obiettivi e i principi generali mentre il Titolo II (articoli da 3 a 11) è relativo al dialogo politico e riforme e alla cooperazione nel settore della politica estera e della difesa. Il Titolo III (articoli 12- 21) riguarda la cooperazione nel settore della Giustizia, libertà e sicurezza; il Titolo IV tratta della Cooperazione economica (articoli 22-35); il Titolo V (articoli 36-112) tratta le altre politiche di cooperazione; il Titolo VI dispone in materia di Scambi e questioni commerciali (articoli 113-342); il Titolo VII è relativo all'Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo (articoli 343-361) mentre il Titolo VIII reca Disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 362-386). Fanno parte integrante dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 385, paragrafo 4, dell'Accordo, i seguenti allegati: Allegato I del capo 1 (trasporti del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato II del capo 2 (energia del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato III del capo 3 (ambiente del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato IV del capo 4 (iniziative in Pag. 20materia di clima del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato V del capo 8 (cooperazione nel settore della società dell'informazione del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato VI del Capo 14 (protezione dei consumatori del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato VII del Capo 15 (occupazione, politica sociale e pari opportunità del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato VIII (scambi di servizi e stabilimento); Allegato IX (legislazione delle parti ed elementi per la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche); Allegato X (elenco di indicazioni geografiche protette); Allegato XI (appalti pubblici supplementari contemplati dall'Accordo); Allegato XII del capo II (disposizioni antifrode in materia di controllo del titolo VII: assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) Fa infine parte integrante dell'Accordo anche il Protocollo I del titolo VII (assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) e il Protocollo II (assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale).
  Nel soffermarsi ad illustrare esclusivamente gli aspetti di competenza della Commissione giustizia, evidenzia che con il Titolo III, le parti dispongono in materia di Giustizia, libertà e sicurezza. In particolare, nel quadro della cooperazione in tali settori, le Parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello stato di diritto, all'indipendenza della magistratura, all'accesso alla giustizia e a un processo equo e si impegnano per un efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge. (articolo 12). Le parti si impegnano altresì a cooperare in materia di protezione dei dati personali (articolo 13) e in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere (articolo 14). In particolare l'Accordo in materia in materia migratoria sottolinea l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori attraverso un dialogo complessivo riguardante tutti gli aspetti del fenomeno e la progettazione di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, compresa l'elaborazione di misure di contrasto alle reti di traghettatori e trafficanti e misure di protezione delle vittime di tali traffici, nel quadro degli strumenti internazionali inerenti. Le parti si impegnano inoltre a cooperare in materia di circolazione delle persone e di riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (articolo 15) e di lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione. In particolare l'Accordo (articolo 16) prevede che la collaborazione si estenda a tutte le forme di attività criminali organizzate, economiche, finanziarie e transnazionali (il contrabbando e la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti e di armi da fuoco, l'appropriazione indebita, la frode, la contraffazione, la falsificazione di documenti e la corruzione in ambito pubblico e privato). Le Parti sono inoltre chiamate a dare efficace attuazione alla Convenzione ONU di Palermo del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale e ai suoi tre Protocolli, e a utilizzare tutti gli strumenti tecnico-giuridici ivi disciplinati. Le parti devono inoltre garantire un approccio equilibrato e integrato nella prevenzione e la lotta alle droghe illecite (articolo 17) e al fine di evitare il riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (articolo 18). Con riguardo alla cooperazione nella lotta al terrorismo (articolo 19) le parti le parti ribadiscono l'importanza di un approccio fondato sull'applicazione della legge e sulla giurisprudenza per la lotta al terrorismo e convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo, in particolare, tra le altre, garantendo l'incriminazione per i reati connessi alle attività terroristiche. Inoltre l'Accordo (articolo 20) impegna le Parti a sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare relativamente alla in particolare per quanto concerne la negoziazione, ratifica e attuazione delle Convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, soprattutto le Convenzioni della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato, in materia di controversie internazionali e protezione dei minori. Per Pag. 21quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale le parti si adoperano per migliorare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca, sulla base degli accordi multilaterali pertinenti.
  Evidenzia, inoltre, che il Titolo VI, relativo agli scambi e questioni commerciali (articoli 113-342), rappresenta la parte più corposa dell'Accordo quadro, suddivisa in 13 capi che coprono un'ampia gamma di tematiche inerenti agli scambi commerciali, tra le quali, al capo 7, anche la proprietà intellettuale. Il predetto capo 7 (articoli da 209 a 268) si divide in 3 sezioni, a sua volta suddivise in sottosezioni: la sezione A individua gli obiettivi e i principi dell'accordo, la sezione B reca norme relative ai diritti di proprietà intellettuale e la sezione C dispone in merito all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.
  Rammenta che l'Armenia, a seguito della sua adesione, si è impegnata a rispettare i principi di liberalizzazione commerciale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (trattamento della nazione più favorita e trattamento nazionale), in forza dei quali ad ogni Stato membro non è permesso di attuare politiche discriminatorie nei confronti degli altri (dovendo estendere i vantaggi concessi ad uno Stato al resto della membership e accordare ai beni e i servizi provenienti da un altro Stato lo stesso trattamento offerto a quelli di produzione locale). L'Accordo con l'Unione europea ha natura non preferenziale e impegna ciascuna parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della «nazione più favorita» e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli I, III e XI del GATT. Le successive norme commerciali dell'Accordo rinviano inoltre ai diritti e agli obblighi delle Parti in base ad altri accordi OMC, quali quello sulle barriere tecniche al commercio (TBT o Technical Barries to Trade), sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS o Sanitary and Phyto-Sanitary) e sui servizi (GATS). Per gli altri aspetti non prettamente commerciali, la cooperazione e la collaborazione tra le Parti possono essere ampliate nelle materie non regolate dall'OMC come, ad esempio, nel caso dell'assistenza amministrativa.
  Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017, rammenta che lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016.
C. 2122 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo Pag. 22il 25 ottobre 2016, già approvato dall'altro ramo del Parlamento (A.C. 2122).
  Rammenta che, nel quadro del partenariato strategico tra l'Unione europea e i paesi dell'America latina e dei Caraibi, istituito nel 1999 dal primo Vertice dei Capi di Stato e di governo, il 18 maggio 2010 – in occasione del VI Summit UE-ALC – le Parti hanno convenuto di costituire la Fondazione UEALC con l'obiettivo di approfondire le relazioni reciproche, realizzare gli obiettivi comuni con la partecipazione attiva delle rispettive società civili e promuovere una maggiore visibilità reciproca.
  Ricorda che la Fondazione, è stata inizialmente costituita come organismo tedesco di diritto civile, ad Amburgo nel 2011, in attesa della conclusione dell'accordo internazionale costitutivo necessario per trasformarla in un'organizzazione internazionale. L'Accordo firmato il 25 ottobre 2016 è entrato in vigore il 17 maggio 2019.
  Nel passare ad esaminare il contenuto dell'Accordo in esame, che si compone di un breve preambolo e di 30 articoli, rammenta che l'articolo 1 individua nell'istituzione della Fondazione l'oggetto dell'Accordo. Gli articoli da 2 a 7 definiscono la natura, i membri, la personalità giuridica, gli obiettivi e i criteri e le attività della Fondazione mentre gli articoli da 8 a 16 disciplinano la struttura e il finanziamento della Fondazione, che prevede un Consiglio dei governatori, un Presidente e un Direttore esecutivo. Gli articoli da 17 a 19 disciplinano l'audit e pubblicazione dei conti, la valutazione della Fondazione e i partenariati strategici che essa può istituire mentre gli articoli da 20 a 25 regolano i privilegi e le immunità, le lingue di lavoro della Fondazione, la risoluzione delle controversie, le modifiche, la ratifica e l'adesione all'Accordo, la sua entrata in vigore.
  In particolare, evidenzia che l'articolo 20 stabilisce che lo status, i privilegi e le immunità della Fondazione, del Consiglio dei governatori, del Presidente, del Direttore esecutivo e dei membri del personale e dei rappresentanti dei membri nel territorio della Repubblica federale tedesca ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni sono disciplinate da un accordo di sede. La Fondazione può stipulare con altri membri accordi relativi a privilegi e immunità per garantire il corretto funzionamento della Fondazione. I successivi articoli 26 e 27 disciplinano la durata dell'Accordo e lo scioglimento e liquidazione della Fondazione, l'articolo 28 precisa che il depositario dell'accordo è il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, l'articolo 29 prevede che al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, le Parti possono formulare riserve mentre l'articolo 30, detta le disposizioni transitorie.
  Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo, rammenta che lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo che non vi si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo da eventuali oneri derivanti dall'articolo 20 dell'Accordo. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.
C. 2207 Boldrini.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge della collega Boldrini C. 2207 recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.
  Come riportato nella relazione introduttiva, osserva che la Convenzione, adottata nel centenario dell'Organizzazione ed approvata con una larghissima maggioranza, dopo circa quattro anni di negoziati, rappresenta – quantomeno in potenza – un importante passo in avanti nella lotta alle violenze e alle molestie nel mondo del lavoro.
  Con riguardo al contenuto della Convenzione, che consta di un lungo preambolo e di 20 articoli, fa presente che l'articolo 1 chiarisce il significato delle espressioni «violenze e molestie» e «violenze e molestie di genere». In particolare ai fini della Convenzione l'espressione «violenze e molestie» nel mondo del lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere. Tale ultima espressione indica, ai fini della Convenzione, la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali. Il comma 2 successivo prevede la possibilità che le normative nazionali possano recepire tale distinzione anche in un unico concetto – fatto salvo quanto stabilito nel comma 1. Quanto all'ambito di applicazione, ai sensi degli articoli 2 e 3 sono protetti dalla Convenzione lavoratori e lavoratrici indipendentemente dallo status contrattuale, tirocinanti e apprendisti, lavoratori e lavoratrici licenziati, lavoratori volontari, coloro che cercano un impiego, nonché gli individui che esercitano doveri e responsabilità di datore di lavoro. Per quanto concerne i settori, la Convenzione si applica ovunque, sia nel privato che nel pubblico, sia nell'economia formale che in quella informale e sia nelle aree urbane che in quelle rurali (comma 2). L'articolo 3 prevede l'applicazione della Convenzione alle violenze e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino sia sul posto di lavoro, sia in connessione con il lavoro o che da questo scaturiscano.
  Dopo la definizione dei principi fondamentali (articoli da 4 a 6), rammenta che la Convenzione prevede un articolato quadro di obblighi per gli Stati membri, a partire da quello di adottare disposizioni interne che proibiscano e definiscano la violenza e le molestie conformemente a quanto da essa previsto (articolo 7) e che prescrivano ai datori di lavoro di porre in essere, proporzionatamente al loro grado di controllo, le misure atte a prevenire le condotte lesive (articolo 9). Ai sensi dell'articolo 8 gli Stati membri dovranno assumere misure adeguate atte a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, ivi comprese misure che garantiscano una protezione efficace dei soggetti esposti.
  Rileva che l'articolo 10 è invece dedicato alla verifica dei meccanismi di ricorso e risarcimento: ciascuna delle Parti dovrà controllare l'applicazione della normativa nazionale in materia di violenze e molestie nel mondo del lavoro, introducendo se del caso misure sanzionatorie, nonché garantire un agevole accesso a meccanismi di ricorso e risarcimento e a procedimenti di denuncia e di risoluzione delle controversie nei casi di specie. Si dovranno inoltre proteggere i querelanti contro eventuali ritorsioni, unitamente a testimoni ed informatori, e si dovrà assicurare un sostegno a tutto campo (legale, medico e amministrativo) a favore dei querelanti e delle vittime. L'articolo 11 è dedicato alla formazione e alla sensibilizzazione, mentre l'articolo 12, sulle modalità di applicazione, prevede che la Convenzione in esame verrà applicata tanto attraverso Pag. 24normative nazionali, quanto tramite contratti collettivi o altre misure analoghe conformi al diritto interno dei vari Stati membri. I restanti otto articoli contengono le disposizioni finali.
  Precisa che, come si evince dalla relazione introduttiva alla proposta di legge al nostro esame, la legislazione italiana configura già alcuni degli strumenti delineati dalla Convenzione: infatti con la legge di bilancio per il 2018, e in particolare l'articolo 1, comma 218, è stato innovato il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), prevedendo una tutela specifica per coloro che agiscano in giudizio a seguito di molestia subita nei luoghi di lavoro.
  Quanto al contenuto della proposta di legge A.C. 2207, segnala che essa consta di tre articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente le clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione della Convenzione mentre l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione di essa nella Gazzetta Ufficiale.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.
C. 2229 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Devis DORI (M5S), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 2229 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.
  Segnala preliminarmente che l'Accordo intende fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia, dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e fra biblioteche.
  Nel passare ad esaminare il contenuto dell'Accordo, che si compone di 25 articoli, preceduti da un breve preambolo, precisa che si soffermerà esclusivamente sugli aspetti di competenza della Commissione Giustizia.
  A tale proposito segnala l'articolo 13 con il quale le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche amministrazioni competenti al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte e di beni e documenti soggetti a protezione. Quanto all'articolo 20, esso contempla un impegno alla protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale, mediante la conclusione di un apposito Protocollo.
  Per quanto concerne il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già approvato dal Senato il 30 ottobre scorso, rammenta che lo stesso si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 definisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di alcuni degli articoli dell'Accordo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle disposizioni dei restanti articoli dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad eventuali ulteriori oneri derivanti dall'articolo 24, Pag. 25relativo alle eventuali modifiche consensuali dell'Accordo per via diplomatica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Infine l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 febbraio 2020. – Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato.
C. 2059 Costa e C. 2357 Turri.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge C. 2059 Costa, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che il 18 febbraio scorso è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento C. 2059, adottato come testo base. Comunica, quindi, che sono pervenute 13 proposte emendative (vedi allegato 1).

  Mario PERANTONI (M5S), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Dori 1.1, mentre formula parere contrario sugli emendamenti Lucaselli 1.2, Ferro 1.3, Varchi 1.4, Lupi 1.5, Zanettin 1.6, Turri 1.7, 1.8, 1.9,1.10 e 1.11 e Zanettin 1.12, nonché sull'articolo aggiuntivo Costa 1.01.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'emendamento Dori 1.1, soppressivo dell'articolo unico della proposta di legge a sua firma in esame, rammenta che quando la Commissione ha esaminato per la prima volta il provvedimento, nello scorso mese di gennaio, su un emendamento identico a quello ora in esame si è registrato un pareggio di voti e solo grazie al voto dirimente della presidente l'emendamento è stato approvato. Osservando come, trattandosi di un emendamento soppressivo, in quella occasione era stato di fatto «soppresso» il provvedimento, fa notare che la maggioranza avrebbe avuto anche i numeri in Assemblea per confermare quella decisione. Rileva, tuttavia, che, a causa delle divisioni interne alla maggioranza stessa, era stato deciso di rinviare in Commissione il provvedimento. A suo avviso il rinvio in Commissione ha avuto una funzione dilatoria, e non ha consentito il dibattito in Aula sulla materia né ha fatto emergere le differenze di posizione sulla stessa all'interno della maggioranza. Rammenta che, nel chiedere il rinvio del provvedimento in Commissione, il collega Conte aveva parlato di «un ultimo miglio» da percorrere per consolidare una proposta sulla quale tutte le forze di governo avrebbero potuto convergere. Ritiene che tale accordo non sia stato raggiunto, a meno che non si voglia considerare tale l'inserimento del cosiddetto «lodo Conte bis», in materia di prescrizione, all'interno del disegno di legge delega in materia di riforma del processo penale che ancora non è stato presentato al Parlamento e che necessiterà di opportuni approfondimenti. Nel rammentare che quando si è proceduto all'esame per l'approvazione della legge in materia di anticorruzione si era detto che la riforma della prescrizione sarebbe dovuta entrare in vigore solo successivamente a quella del processo penale, evidenzia come ciò non sia avvenuto. Rilevando come la vigenza della cosiddetta «riforma Bonafede» Pag. 26possa essere apprezzata dal Movimento Cinque Stelle, si stupisce che il resto della maggioranza, che sulla materia cercava dei miglioramenti, abbia invece accettato di inserire tali modifiche all'interno di un provvedimento il cui iter non è ancora stato avviato e che non sarà approvato in tempi rapidi. Nell'insistere affinché la proposta di legge a sua firma in esame venga approvata, sottolinea come sia preferibile che la maggioranza affronti la questione non con emendamenti soppressivi, bensì avanzando proposte migliorative. Nel sottolineare che il Parlamento dovrebbe essere un «luogo di costruzione», fa notare che, qualora la Commissione respingesse l'emendamento soppressivo in esame, si potrebbero valutare gli emendamenti successivi, uno dei quali richiama i contenuti della proposta di legge solo annunciata dal Partito Democratico il 27 dicembre scorso, volti a migliorare il testo in discussione.

  Lucia ANNIBALI (IV), nel preannunciare il voto contrario del gruppo di Italia Viva sull'emendamento soppressivo Dori 1.1, ribadisce la contrarietà del suo partito alla riforma Bonafede, della quale ne ha chiesto modifiche sostanziali. Precisa quindi che Italia Viva non ritiene che il punto di mediazione trovato dalle altre forze di maggioranza possa essere condivisibile.

  Roberto TURRI (LEGA) sottolinea come la maggioranza, pur avendo i numeri sufficienti per respingere il provvedimento in Assemblea, ne avesse chiesto il rinvio in Commissione, senza però addivenire ad una risoluzione del problema dopo il rinvio medesimo. Nel far presente che tale richiesta poteva essere interpretata come un auspicio a trovare una soluzione condivisa, anche modificando il provvedimento, ritiene che invece la maggioranza sia ricorsa a tale rinvio solo per il timore di una spaccatura in caso di ricorso al voto segreto. Ciò premesso, preannuncia in ogni caso la presentazione in Assemblea di emendamenti al provvedimento in esame.

  Maria Carolina VARCHI (FdI), nel confermare il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Dori 1.1, rammenta che il Ministro della Giustizia aveva annunciato già un anno fa l'imminente presentazione di un disegno di legge di riforma del processo penale e sottolinea come tale riforma non abbia ancora visto la luce. Ritiene, a fronte di una opposizione che costringe il Governo ad un dibattito sulla materia, che la presentazione di un emendamento soppressivo della proposta di legge in esame sia il tentativo della maggioranza, che non è in grado di elaborare alcuna proposta, di risolvere l’empasse nella quale si trova. A suo avviso, infatti, tale proposta emendativa rappresenta il sintomo della totale incapacità delle forze di Governo di andare oltre la propaganda.

  Catello VITIELLO (IV) manifesta una serie di perplessità sulla riforma della prescrizione. Ricorda che lo scorso anno durante l'esame per l'approvazione della legge in materia di anticorruzione, quando fu presentato l'emendamento che introduceva le disposizioni oggi in vigore in materia di prescrizione, la maggioranza comprese che, prima ancora di una riforma di tale istituto giuridico, fosse necessario provvedere alla riforma del processo penale in termini di ragionevole durata del processo. Ciò fece sì che la norma venisse postergata di un anno. Ritiene che non sia utile ora dilungarsi nell'esaminare quali possano essere state le motivazioni che hanno portato il Governo dell'epoca a non riuscire a definire la riforma del processo penale. Occorre tuttavia sottolineare che, ciò nonostante, la riforma Bonafede è entrata in vigore, cancellando di fatto la prescrizione che è, a suo avviso, l'ultimo presidio per evitare un prolasso processuale. Ritiene che si sarebbe potuto approfittare della proposta di legge in esame per trovare una alternativa e stigmatizza che non si è voluto invece accelerare sulla questione. Rileva come una parte della maggioranza abbia cercato di proporre modifiche ritenute dal suo gruppo lesive di un principio costituzionale. Rammenta quindi che a gennaio, durante tutte le inaugurazioni dell'anno giudiziario, si è rilevato come la riforma della prescrizione Pag. 27crei danni. Osserva, quindi, che non soltanto non sono state fatte proposte emendative per andare incontro a chi chiede di rispettare lo Stato di diritto, ma che le altre forze di maggioranza si sono limitate ad introdurre il cosiddetto «lodo Conte bis» all'interno di un disegno di legge delega. In tale soluzione continua a ravvisare soglie di incostituzionalità, e ricorda, in particolare, che il comma 2 dell'articolo 129 del codice di procedura penale presuppone la prevalenza del merito rispetto al rito. Invita, quindi, i colleghi a non ridurre il processo penale ad un gioco di società. Ritiene che dietro al paradosso di voler «riportare una bandierina a casa», vi sia un forte personalismo che va a discapito dello Stato di diritto. Ribadisce, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento in discussione, dichiarandosi a favore della cosiddetta «riforma Orlando», approvata nel 2017. Ritiene che i colleghi del Movimento Cinque Stelle non siano consapevoli di aver posto in essere un'operazione sbagliata e poco virtuosa dal punto di vista della tempistica. Sottolinea infatti che il tempo a disposizione per poter verificare l'impatto della riforma Orlando sul nostro sistema penale è stato troppo breve. Nell'evidenziare i numerosi rilievi di incostituzionalità della riforma Bonafede, ritiene che la stessa, senza l'introduzione di un sistema processuale che consenta termini brevi dei procedimenti, sia soltanto una operazione di bandiera ingiusta prima ancora che incostituzionale.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ritiene che il Movimento Cinque Stelle, con la presentazione dell'emendamento soppressivo in discussione, getti discredito sull'Assemblea che aveva rinviato alla Commissione il provvedimento perché lo esaminasse nuovamente ai fini di un diverso esito. Osserva, inoltre, che la riforma della prescrizione, senza fare le necessarie riforme del processo penale, aumenterà il carico giudiziario e quindi anche la durata dei processi e reputa incredibile poter prevedere, qualora il giudizio di appello riformi il verdetto del tribunale, trasformando la condanna in assoluzione, un sistema di ricalcolo che restituisca all'imputato i tempi di prescrizione perduti.

  Federico CONTE (LEU), nel replicare al collega Costa, ritiene che «l'ultimo miglio» sia stato percorso. Sottolinea, infatti, come, seppure con una dialettica molto sofferta che ha visto ciascun partecipante al tavolo sulla prescrizione cedere posizioni significative rispetto ai propri punti di partenza, sia stata raggiunta una norma di compromesso seppure ancora migliorabile. Evidenzia, però, come a un certo punto, uno dei quattro soggetti facenti parte della maggioranza abbia ritenuto di non voler più coltivare il percorso normativo che si era incanalato. A suo avviso, tale scelta ha indebolito il fronte progressista all'interno della maggioranza che ha avuto un minor margine di trattativa rispetto al Movimento Cinque Stelle e che ha portato alla conseguenza di far rimanere in vigore la riforma Bonafede. Ritiene che l'inserimento della norma sulla prescrizione all'interno del disegno di legge sulla riforma del processo penale, oltre ad avere un valore di carattere politico, sia molto importante in quanto consentirà di valutare tale disposizione insieme alle numerose norme incidenti sul processo penale. Rammenta che nella bozza finale del disegno di legge è stata espunta quella serie di norme che sembrava sacrificare le garanzie processuali Osserva come molto si debba fare ancora per potenziare i riti alternativi e sottolinea come il disegno di legge delega potrà dare l'occasione di legislatura per un intervento qualificato in termini di giustizia. Nel sottolineare come la scelta politica, sempre legittima, dei colleghi di Italia Viva abbia prodotto come conseguenza politica proprio la permanenza in vigore della riforma Bonafede, ritiene che in Parlamento si potrà svolgere il ragionamento più ampio possibile sulla questione, se questa legislatura avrà ancora la possibilità di farlo. Auspica infatti che nelle prossime ore si possa addivenire ad un chiarimento politico per comprendere se vi siano ancora i margini per procedere in questo lavoro in questa legislatura. Pag. 28Sottolineando come non sia possibile, stando dalla stessa parte, sottrarsi alla dialettica costruttiva, ritiene che la proposta di legge Costa costituisca uno strumentale, seppure intelligente, tentativo di divisione della maggioranza e pertanto spera che non venga approvata. Osserva, infine, che qualora invece tale provvedimento dovesse essere approvato, ognuno dovrà essere responsabile delle conseguenze delle proprie azioni.

  Devis DORI (M5S), nel sottolineare come l'emendamento a sua firma 1.1 sia soppressivo dell'articolo unico della proposta di legge Costa e non concerna tutte le altre considerazioni che sono state testé formulate dai colleghi in merito alla riforma del processo penale per la quale si è invece svolto un confronto tra le forze di maggioranza al quale ha partecipato anche Italia Viva, ribadisce che il suo gruppo voterà convintamente a favore dello stesso.

  Franco VAZIO (PD), nel concordare con le osservazioni del collega Conte, sottolinea come in maniera strumentale sia stato evidenziato che la modulazione della prescrizione costituisce una violazione del diritto costituzionale. Osserva, invece, che la Corte costituzionale ha affermato che, nella situazione data, la prescrizione rappresenta un presidio alla irragionevole durata del processo e che per tale ragione abolirla tout court potrebbe rappresentare una violazione. Ritiene tuttavia che, poiché è stato già predisposto un disegno di legge delega per la riforma del processo penale, non vi sia violazione alcuna. A suo avviso, la prescrizione non presidia un diritto costituzionale, bensì ha come finalità la cessazione della volontà punitiva dello Stato. Nel sottolineare come attualmente i processi abbiano una durata sterminata, ritiene che la prescrizione non sia il rimedio a tale problema, ma che si dovrebbe lavorare sulla durata del processo stesso così come previsto dal disegno di legge di riforma del processo penale predisposto dall'Esecutivo. Rammenta inoltre che, nel corso dell'esame per l'approvazione della legge anticorruzione, i colleghi della Lega sostennero l'emendamento con il quale è stata introdotta la riforma della prescrizione, in una formulazione non condivisa dal Partito Democratico. Fa presente infatti che nel citato disegno di legge delega è stata inserita una proposta di modifica della riforma Bonafede che, se una parte del Parlamento non si fosse opposta al suo inserimento all'interno del decreto-legge «milleproroghe», sarebbe già legge. Osserva che proprio per tale ragione in questo momento è in vigore una riforma che il suo partito ha sempre considerato insufficiente e manifesta il proprio stupore nel sentire i colleghi della Lega richiamare presunti sfregi costituzionali. Nel replicare, da ultimo, al collega Vitiello, lo invita ad essere più prudente, rammentando come quest'ultimo, che oggi fa una battaglia contro la riforma Bonafede, si sia astenuto durante la votazione sulla legge anticorruzione.

  Catello VITIELLO (IV), nel replicare al collega Vazio, fa presente di essersi astenuto nella votazione da lui citata perché il provvedimento conteneva diverse disposizioni e aveva ritenuto di dovere contemperare le sue posizioni sulle stesse. Sottolinea come, tuttavia, proprio su un suo emendamento la maggioranza dell'epoca cadde per la prima volta. Ritiene risibile infine questa esemplificazione di un dato di fatto da parte del collega Vazio che prima si è schierato contro questa riforma e che ora si appresta a sostenerla.

  Alfredo BAZOLI (PD) chiede alla presidenza di avere contezza delle sostituzioni in considerazione della presenza in aula di deputati non facenti parte della Commissione.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, dà conto delle sostituzioni.

  Alessandro COLUCCI (M-NI-USEI-C !-AC), non essendo stato citato nelle sostituzioni di cui la presidente ha testé dato conto, fa presente che a lui risulta di dover sostituire l'onorevole Lo Monte per l'intero esame del provvedimento. A tale proposito Pag. 29precisa che, come riportato nella lettera inviata dal Presidente del gruppo Misto alla presidente della Commissione Giustizia in data 13 gennaio 2020 «il deputato Alessandro Colucci sostituirà il collega Carmelo Lo Monte, anche ai fini delle votazioni, relativamente al provvedimento C. 2059 in materia di prescrizione dei reati, calendarizzato per questa settimana». Considererebbe pertanto una forzatura la sua eventuale esclusione dalle votazioni.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che la lettera cui ha fatto riferimento l'onorevole Colucci è relativa ad una sostituzione ad diem, essendo riferita all'esame del provvedimento AC. 2059 Costa nella settimana del 13 gennaio scorso. A tale proposito aggiunge che, in data 11 febbraio 2020, è pervenuta alla presidenza della Commissione da parte del presidente del gruppo Misto una ulteriore lettera che annunciava la sostituzione dell'onorevole Lo Monte con l'onorevole Colucci « ...anche ai fini delle votazioni, relativamente al provvedimento C. 2059 in materia di prescrizione dei reati, calendarizzato per domani, mercoledì 12 febbraio 2020». In considerazione della presenza in seduta del presidente del gruppo misto, onorevole Schullian, lo invita a fornire un'interpretazione autentica di tali comunicazioni.

  Enrico COSTA (FI) ritiene che l'onorevole Schullian non possa essere chiamato a fornire alcuna interpretazione autentica.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che per la presidenza della Commissione è indubbio che la sostituzione dell'onorevole Lo Monte con l'onorevole Colucci pervenuta in data 13 gennaio scorso fosse una sostituzione ad diem, e non quindi relativa all'intero esame del provvedimento.

  Enrico COSTA (FI), precisando come il riferimento all'interpretazione autentica sia fuori luogo, nel sottolineare che è comunque compito della presidente interpretare la lettera in questione e assumere le conseguenti decisioni, ritiene che in tal modo stia operando una forzatura molto grave delle norme regolamentari. A tale proposito ricorda che l'articolo 19, comma 3, del Regolamento della Camera stabilisce che «ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione». Nel rammentare inoltre che, mentre la sostituzione ad diem è limitata ad una singola seduta, in relazione a tutti i provvedimenti previsti in convocazione per quella seduta, la sostituzione ad rem è riferita ad uno specifico provvedimento. Su tali basi reputa pertanto inequivocabile che la lettera di cui il collega Colucci ha testé dato lettura, che fa esplicito riferimento alla proposta di legge a sua prima firma C. 2059, sia relativa ad una sostituzione ad rem, ritenendo che l'intervenuto invio di una seconda lettera non contraddica in alcun modo tale valutazione. Ribadisce la gravità dell'interpretazione testé fornita dalla presidente, la quale evidentemente teme che il Governo possa essere battuto per effetto della sostituzione dell'onorevole Lo Monte con l'onorevole Colucci. Le ricorda infine la sua inusuale partecipazione al voto nella precedente fase di esame delle proposte emendative.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ribadisce come per la presidenza sia assolutamente chiaro che la lettera del 13 gennaio scorso non faccia riferimento ad una sostituzione ad rem, tanto più che è pervenuta dal gruppo misto un'ulteriore distinta comunicazione relativa ad altra specifica seduta di esame del provvedimento in questione. Precisa a tale proposito che al deputato Colucci non sono mai state inviate le convocazioni della Commissione Giustizia, come invece è consuetudine fare per i sostituti ad rem. Rinnova la richiesta al presidente del gruppo Misto, onorevole Schullian, di chiarire la volontà del gruppo con riferimento alla sostituzione dell'onorevole Lo Monte del 13 gennaio scorso.

Pag. 30

  Enrico COSTA (FI) interviene per sottolineare nuovamente quanto sia inusuale tale richiesta da parte della presidente.

  Franco VAZIO (PD) ritiene che le affermazioni del collega Costa siano smentite dai fatti, dal momento che la sostituzione ad rem, essendo relativa all'intero esame del provvedimento, non richiede alcuna reiterazione. Evidenzia pertanto come, in presenza di una seconda lettera da parte del presidente del gruppo Misto, la sostituzione dell'onorevole Lo Monte con l'onorevole Colucci, sia necessariamente da considerarsi ad diem. Nel sottolineare come la libera espressione del voto rientri tra le prerogative dei parlamentari, ritiene poco corretto, oltre che inelegante, scommettere sul voto contrario del collega Colucci all'emendamento Dori 1.1. Nel reputare non necessaria una interpretazione dell'onorevole Schullian circa la natura della sostituzione in questione, trattandosi inequivocabilmente di una sostituzione ad diem, ritiene che bisognerebbe piuttosto chiedergli se sia intervenuta per la seduta odierna una ulteriore sostituzione ad diem, oltre a quelle già rammentate relative, rispettivamente, alle sedute della settimana del 13 gennaio e alla seduta del 12 febbraio.

  Maura TOMASI (LEGA) chiede di intervenire.

  Francesca BUSINAROLO, presidente precisa di non avere alcuna intenzione di aprire un dibattito sulla questione.

  Enrico COSTA (FI) ritiene inammissibile l'affermazione della presidente, in considerazione del fatto che, in maniera del tutto irrituale, ha richiesto l'intervento dell'onorevole Schullian ai fini di una interpretazione autentica della natura della sostituzione dell'onorevole Lo Monte con l'onorevole Colucci pervenuta alla presidenza il 13 gennaio scorso.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, perfettamente consapevole delle proprie competenze, rinnova la richiesta di intervento dell'onorevole Schullian.
  (vive proteste del deputato Costa)

  Roberto TURRI (LEGA) precisa che la collega Tomasi ha chiesto la parola ripetutamente, anche prima dell'onorevole Vazio.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avendo chiesto di intervenire anche il deputato Ferri, avverte che darà la parola esclusivamente ai colleghi Tomasi e Ferri, per un minuto, e successivamente al deputato Schullian.

  Maura TOMASI (LEGA), nell'associarsi alle considerazioni del collega Costa, ritiene che la sostituzione del 13 gennaio scorso dell'onorevole Lo Monte con l'onorevole Colucci sia senza alcun dubbio una sostituzione ad rem, senza che si renda necessaria alcuna interpretazione autentica da parte del presidente del gruppo misto. Rammenta che in una situazione analoga verificatasi presso la Commissione Bilancio, il presidente Borghi ha ritenuto che la sostituzione fosse da intendersi per l'intero esame del provvedimento, indipendentemente dalle date eventualmente specificate.

  Cosimo Maria FERRI (IV) esprime il proprio rincrescimento per la situazione, rilevando come le questioni procedurali oggetto della discussione, riguardando comunque il diritto di voto dei deputati, abbiano a che fare con le regole basilari della democrazia. A differenza del collega Vazio, ritiene di dare prova di onestà intellettuale riconoscendo come il dibattito in corso riguardi anche una questione di merito e di equilibri politici, dal momento che è noto come si esprimerebbe il collega Colucci sull'emendamento Dori 1.1. Senza esprimere alcun giudizio, sottolineando tuttavia la necessità di ricostruire alcuni passaggi salienti dell'esame del provvedimento del collega Costa, rammenta come la partecipazione al voto della presidente sia stata determinante durante il precedente Pag. 31esame delle proposte emendative. Con riguardo alla questione formale, precisa che, nelle lettere con cui viene comunicata la sostituzione dell'onorevole Lo Monte con l'onorevole Colucci, si fa esplicito ed inequivoco riferimento al provvedimento del collega Costa in materia di prescrizione del reato. Evidenzia inoltre come l'indicazione delle date in cui tale provvedimento sarebbe stato calendarizzato in Commissione, riportata nelle citate lettere, sia da ritenersi una ulteriore specificazione volta a rafforzare la volontà del delegante di effettuare la sostituzione per l'intero esame della proposta di legge A.C. 2059. Pertanto ritiene che una diversa interpretazione costituirebbe una grave violazione delle regole, evidenziando come la seconda lettera, lungi dal costituire una prova che della natura ad diem della sostituzione, vada considerata anch'essa come rafforzativa di una volontà già chiaramente espressa.

  Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), nel sentirsi onorato per il fatto che una sua lettera sia stata all'origine di un così ampio dibattito, precisa di non intervenire al fine di fornire un'interpretazione autentica. Aggiunge di essere presente in qualità di sostituto dell'onorevole Longo e preannuncia che non prenderà comunque parte alle votazioni per esplicita richiesta del collega. Ciò premesso, nel precisare di aver inviato solo due lettere di comunicazione, fa presente che non è stata inviata una terza lettera relativamente alla seduta odierna.

  Enrico COSTA (FI) richiama il comma 4 dell'articolo 19 del Regolamento che prevede che, quando un deputato non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso gruppo, appartenente ad un'altra Commissione. Osserva che in tal caso la sostituzione avviene non su un provvedimento specifico ma per tutti i provvedimenti all'esame della Commissione in quel giorno. Rileva, invece, come il comma 3 del medesimo articolo preveda l'ipotesi del caso in cui, per un determinato progetto di legge, il gruppo sostituisca un commissario con un altro di diversa Commissione. Evidenzia come in entrambe le citate lettere si faccia espressamente richiamo al provvedimento in discussione. Ritiene che la presidenza stia volutamente facendo confusione per un tornaconto di natura politica. A suo avviso, qualora la presidente decidesse di non far partecipare il collega Colucci alla votazione, violerebbe le regole parlamentari. Nell'invitarla pertanto a non commettere uno sfregio istituzionale, sottolinea come la maggioranza, anche qualora l'emendamento soppressivo Dori 1.1 fosse respinto, avrebbe i numeri sufficienti in Assemblea per bocciare il provvedimento.

  Jacopo MORRONE (LEGA) osserva come la presidente stia decidendo, fornendo un'interpretazione in autonomia, di escludere dalla partecipazione al voto un parlamentare. Ritiene che di tale decisione se ne dovrà assumere la responsabilità.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nell'evidenziare come la scelta spetti alla presidenza, precisa di aver sin dal primo momento affermato che il collega Lo Monte non è sostituito da nessun deputato nella seduta odierna. Ribadisce, pertanto che il collega Colucci, non essendo stato indicato come sostituto, non potrà partecipare alla votazione.

  Alessandro COLUCCI (M-NI-USEI-C !-AC) prende atto che la scelta della presidente di non considerare valida la richiesta di sostituzione non è chiara a tutti e ritiene che la stessa debba assumersene la responsabilità.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che la Commissione procederà alla votazione dell'emendamento Dori 1.1 e invita i segretari di presidenza a procedere al conteggio dei voti.

  Enrico COSTA (FI) invita la presidenza a procedere a un puntale riscontro dell'esito Pag. 32della votazione attraverso la controprova per appello nominale.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, accogliendo la richiesta del collega Costa, al fine di appurare con certezza l'esito del voto, invita i segretari di presidenza a procedere alla controprova mediante appello nominale.
  Dà quindi conto dell'esito del voto, avvertendo che la Commissione approva l'emendamento Dori 1.1 per un voto di differenza (vedi allegato 2).

  Enrico COSTA (FI) interviene sull'ordine dei lavori per stigmatizzare il comportamento della presidente che, con la sua decisione di non ritenere ad rem la sostituzione del deputato Lo Monte con il deputato Colucci, si è assunta una grave responsabilità, omettendo di rispettare le norme del Regolamento della Camera. Le ricorda a tale proposito che, in considerazione del ruolo istituzionale ricoperto, dovrebbe dismettere la sua appartenenza al gruppo Movimento 5 Stelle. Nel rilevare che nella seduta odierna la Presidente ha commesso un atto grave non tanto verso le opposizioni, quanto piuttosto verso l'istituzione da lei rappresentata, ritiene che sarebbe stato suo dovere considerare valida una sostituzione che ha tutti i requisiti regolamentari, evidenziando peraltro come l'interpretazione fornita sarebbe stata rigettata in qualsiasi tribunale. Nel ribadire come, indossando la «maglietta» del Governo e della maggioranza, la presidente abbia compiuto una forzatura inaccettabile, preannuncia che il gruppo di Forza Italia valuterà tutte le opportune azioni conseguenti alle sue decisioni che sono agli atti dei lavori della Commissione. In considerazione del fatto che l'emendamento Dori 1.1 è stato approvato con un solo voto di scarto, evidenzia che, se al collega Colucci fosse stato consentito di votare, il Governo sarebbe stato battuto (Applausi). Rileva pertanto che, così facendo la presidente, la quale insieme al collega Brescia sta facendo giurisprudenza in materia di sostituzione di deputati, ha salvato il Governo.

  Roberto TURRI (LEGA), associandosi alle considerazioni del collega Costa, fa presente la gravità di quanto accaduto nella seduta odierna, sottolineando come, non essendo sufficiente la partecipazione della presidente alla votazione dell'emendamento Dori 1,1, sia stato necessario impedire al collega Colucci di esprimere il proprio voto, pur in presenza di una sostituzione del tutto legittima. Evidenzia infatti come la sostituzione ad rem del deputato Lo Monte da parte del collega Colucci avesse tutti i requisiti previsti dall'articolo 19, comma 3, del Regolamento della Camera, non pregiudicati dall'invio di due distinte comunicazioni in date diverse. Preannuncia pertanto l'intenzione del gruppo della Lega di valutare eventuali ricorsi avverso la decisione della presidente, sottolineando che, se il collega Colucci avesse partecipato al voto, l'emendamento soppressivo Dori 1.1 sarebbe stato respinto.

  Maria Carolina VARCHI (FdI), nel rammentare di aver seguito in silenzio l'intero dibattito sulla sostituzione del collega Lo Monte, ritiene che nella seduta odierna si sia creato un pericoloso precedente da parte di una maggioranza terrorizzata dall'eventualità che il deputato Colucci partecipasse alla votazione e che è stata tenuta in vita grazie al voto della presidente. Nel rilevare pertanto l'inutilità del richiamo al rispetto delle regole, considerato che esse vengono stravolte ogni qualvolta la maggioranza è in difficoltà, esprime, a nome di Fratelli d'Italia, la convinzione che non si possa procedere in tal modo, se sono necessarie due ore per votare un emendamento soppressivo. Nel rammentare che il suo gruppo ha presentato diversi emendamenti all'articolo unico della proposta di legge del collega Costa, volti a recepire anche osservazioni dei deputati della maggioranza, evidentemente di natura puramente strumentale, stigmatizza nuovamente quanto accaduto nel corso della seduta odierna.

  Manfredi POTENTI (LEGA), nel sottolineare che la maggioranza sta forzando il Pag. 33sistema in tutte le maniere pur di tenere in vita uno strumento derogatorio del tutto estraneo alla nostra cultura giuridica, formula i migliori auguri al Partito democratico, che è convinto di avere la soluzione al problema. Sottolinea a tale proposito come la bozza di disegno di legge che delega il Governo ad adottare la riforma del processo penale presenti diversi lati oscuri, a partire dal fatto che la definizione della durata del processo viene demandata ad una decisione del Consiglio superiore della magistratura. Considera infatti tale soluzione del tutto inadeguata da parte di un Ministro che al contrario dovrebbe mettere mano alla riforma dell'organo di autogoverno della magistratura. Nel rammentare come a suo tempo la Lega si sia fidata del Movimento 5 Stelle, che ha imposto l'introduzione di uno strumento estraneo al nostro sistema, augura al Partito democratico di dare prova di maggiore furbizia.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Dori 1.1, soppressivo dell'articolo unico della proposta di legge, si intendono preclusi tutti i successivi emendamenti ad esso riferiti.
  Constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Costa 1.01; si intende che vi abbia rinunciato.
  Avverte pertanto che, non residuando ulteriori deliberazioni della Commissione, in considerazione dell'approvazione dell'emendamento Dori 1.1 soppressivo dell'articolo unico della proposta di legge, deve intendersi conferito al relatore, onorevole Perantoni, il mandato a riferire in senso contrario in Assemblea sul testo della proposta di legge.
  Avverte altresì che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Atto n. 145.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
Atto n. 151.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 323 del 12 febbraio 2020, a pagina 58, prima colonna, trentanovesima riga, le parole da: «spazzacorrotti» fino a: «in vigore della legge.» sono sostituite dalle seguenti «anticorruzione limitatamente al profilo dell'entrata in vigore e dunque della mancanza di norma transitoria, come da lei stessa personalmente sostenuto in fase emendativa, nel corso dell'esame del provvedimento.».

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