CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 febbraio 2020
327.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 6

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società.
C. 2165, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 2165, approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, rileva preliminarmente come la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, sia entrata in vigore il 1o giugno 2011, al raggiungimento del decimo strumento di ratifica. La Convenzione è stata ad oggi ratificata da 18 Paesi membri del Consiglio d'Europa, Armenia, Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Finlandia, Georgia, Lettonia, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Moldova, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina e Ungheria. L'Italia Pag. 7ha firmato la Convenzione il 27 febbraio 2013.
  La Convenzione si fonda sul presupposto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell'ambito del diritto dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come espressamente previsto dall'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dall'articolo 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966. La Convenzione di Faro intende promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato, incoraggiando a riconoscere l'importanza degli oggetti e dei luoghi in ragione dei significati e degli usi loro attribuiti sul piano culturale e valoriale. Il testo, che integra gli strumenti internazionali esistenti in materia, invita gli Stati a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini privati, associazioni. Come «Convenzione quadro» definisce gli obiettivi generali e suggerisce possibilità di intervento da parte degli Stati firmatari, in particolare in ordine alla promozione di un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale. Il testo, in particolare, al di là dell'impegno generale al rispetto del principio di effettività, non impone specifichi obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l'attuazione delle misure in esso previste.
  Passando a illustrare il contenuto della Convenzione, che si compone di un preambolo e di 23 articoli, suddivisi in cinque Parti, rileva come il preambolo, nel richiamare gli ideali e i principi posti a fondamento del Consiglio d'Europa, rimarchi il valore e il potenziale del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e per la qualità della vita.
  La Parte I (composta dagli articoli da 1 a 6) individua gli obiettivi, le definizioni e i principi.
  L'articolo 1 definisce gli obiettivi della Convenzione, richiamando il «diritto al patrimonio culturale» quale espressione del più ampio diritto di partecipare alla vita culturale, riconoscendo la responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale e sottolineando l'importanza della sua conservazione ed il suo ruolo nella costruzione di una società pacifica e democratica.
  L'articolo 2 definisce il «patrimonio culturale» come insieme di risorse ereditate dal passato, riflesso di valori e delle credenze, e la «comunità patrimoniale» quale insieme di persone che attribuiscono valore a quel patrimonio.
  L'articolo 3 stabilisce l'impegno delle Parti firmatarie a promuovere la conoscenza e la comprensione del patrimonio comune dell'Europa.
  L'articolo 4 definisce i diritti e le responsabilità concernenti il patrimonio culturale, stabilendo che l'esercizio del suo diritto possa essere assoggettato alle sole limitazioni necessarie per la protezione dell'interesse pubblico e degli altrui diritti e libertà.
  L'articolo 5 fissa l'impegno per le Parti a riconoscere l'interesse pubblico del patrimonio culturale, a valorizzarlo, a predisporre disposizioni legislative che assicurino l'esercizio del relativo diritto, a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate, a promuoverne la protezione.
  L'articolo 6 dispone che nessuna misura della Convenzione possa mettere in pericolo i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, limitare disposizioni più favorevoli contenute in altri strumenti giuridici e generare diritti immediatamente esecutivi.
  La Parte II (composta dagli articoli da 7 a 10) è dedicata al contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società.
  Con l'articolo 7 le Parti si impegnano ad incoraggiare la riflessione sull'etica e sui metodi di presentazione del patrimonio culturale, a favorirne la conoscenza Pag. 8come risorsa per la coesistenza pacifica, integrando questi metodi nell'educazione e nella formazione permanente.
  L'articolo 8 stabilisce l'impegno delle Parti ad utilizzare tutte le caratteristiche patrimoniali dell'ambiente culturale per contribuire ai processi di sviluppo economico, politico e sociale; a promuovere un approccio integrato alle politiche riguardo alla diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica; a rafforzare la coesione sociale e per promuovere obiettivi di qualità nelle modificazioni dell'ambiente.
  L'articolo 9 definisce gli impegni da assumere per una fruizione sostenibile del patrimonio culturale.
  L'articolo 10 dispone l'impegno per le Parti ad utilizzare appieno il potenziale del patrimonio culturale come fattore di sviluppo economico durevole, contribuendo fra l'altro ad accrescere la consapevolezza circa il suo potenziale economico.
  La Parte III (composta dagli articoli da 11 a 14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico.
  L'articolo 11 prescrive l'impegno delle Parti a promuovere un'organizzazione congiunta delle responsabilità in materia di patrimonio culturale da parte delle istituzioni pubbliche.
  L'articolo 12 impegna le Parti ad incoraggiare l'accesso al patrimonio culturale e la partecipazione democratica, anche mediante il riconoscimento delle organizzazioni del volontariato.
  L'articolo 13 traccia uno stretto raccordo fra il patrimonio culturale e la conoscenza, impegnando le Parti a facilitare l'inserimento della dimensione del patrimonio culturale nella formazione, e ad incoraggiare la ricerca e lo scambio di conoscenze e competenze.
  L'articolo 14 prescrive l'impegno per le Parti a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso al patrimonio culturale.
  La Parte IV (composta dagli articoli da 15 a 17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale.
  L'articolo 15 impegna le Parti a sviluppare, attraverso il Consiglio d'Europa, un esercizio di monitoraggio in tema di legislazione, politiche e pratiche riguardanti il patrimonio culturale, e a garantirne l'accesso del pubblico.
  L'articolo 16 attribuisce ad un Comitato, nominato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il compito di monitorare l'applicazione della Convenzione.
  L'articolo 17 stabilisce l'impegno delle Parti a cooperare nel perseguire gli obiettivi e i principi della Convenzione e in particolare per promuovere il riconoscimento del patrimonio comune europeo mediante strategie di collaborazione, promuovendo attività multilaterali, scambiando buone prassi e informando l'opinione pubblica.
  La Parte V (composta dagli articoli da 18 a 23) reca le clausole finali della Convenzione.
  L'articolo 18 disciplina le modalità di firma e di entrata in vigore della Convenzione. In particolare è previsto che il testo entri in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il consenso ad essere vincolati dal testo. Per ogni Stato firmatario che lo ratifichi in un secondo tempo, è previsto che il testo entri in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
  L'articolo 19 stabilisce le modalità di adesione, possibili anche per Stati che non siano membri del Consiglio d'Europa.
  L'articolo 20 disciplina l'applicazione territoriale della Convenzione, consentendo agli Stati di limitare il territorio di applicazione della stessa.
  L'articolo 21 stabilisce le modalità di denuncia della Convenzione per gli Stati parte.Pag. 9
  L'articolo 22 stabilisce le modalità di presentazione, di esame e di accettazione di emendamenti modificativi alla Convenzione da parte dei Paesi aderenti e del Comitato di cui all'articolo 16.
  L'articolo 23 dispone in ordine alle notifiche, da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, riguardo alle firme, al deposito degli strumenti di ratifica, all'entrata in vigore della Convenzione e alle correzioni proposte.
  Quanto al contenuto della proposta di legge C. 2165, approvata in un testo unificato dal Senato il 10 ottobre scorso, che è stato adottato come testo base dalla III Commissione nella seduta del 5 febbraio 2020, osserva come gli articoli 1 e 2 rechino le consuete disposizioni relative all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione. All'articolo 3 il provvedimento stabilisce, al comma 1, misure attuative della Convenzione e autorizza per l'attuazione delle finalità previste la spesa annua di un milione di euro a partire dal 2019. In tale ambito si prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilisca con decreto le modalità di attuazione della Convenzione, prevedendo in particolare l'elaborazione di un programma triennale, entro il limite della spesa annua di un milione appena indicato, concernente iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, assicurando su base pluriennale, anche mediante l'alternanza tra le diverse misure, il perseguimento di tutti gli ambiti di azione previsti dalla Convenzione. Il comma 2 prevede che dall'applicazione della Convenzione – da realizzare anche mediante la salvaguardia di figure professionali coinvolte nel settore – non possano derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia.
  L'articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, valutati in un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 3 stabilisce che eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi finanziari di cui all'articolo 17 della Convenzione sono autorizzati con appositi provvedimenti normativi.
  L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto all'abbinata proposta di legge C. 476 Ascani rileva come essa contenga, agli articoli 1 e 2, le consuete disposizioni relative all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, mentre agli articoli 3 e 4 rechi le norme riferite alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore. Rileva, inoltre, come l'altra proposta di legge abbinata C.1022 Quartapelle Procopio, preveda, agli articoli 1 e 2, le norme relative all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, all'articolo 3 misure attuative dell'articolo 13 della Convenzione, all'articolo 4 reca la copertura finanziaria e all'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore.
  Per quel che riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala, in via generale, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Rileva, inoltre, come le disposizioni dell'articolo 3 della proposta di legge C. 2165, recante misure attuative della Convenzione, appaiano riconducibili alle materie «tutela dei beni culturali» e «norme generali sull'istruzione», anch'esse affidate alla competenza legislativa esclusiva dello Pag. 10Stato ai sensi dall'articolo 117, secondo comma, lettere s) ed n), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro.
C. 2207 Boldrini.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 2207 Boldrini, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, rileva innanzitutto come la Convenzione di cui si propone la ratifica sia stata adottata nel centenario dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), nel corso della 108a sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione, e, come evidenziato nella relazione illustrativa della proposta di legge di ratifica, «rappresenta – quantomeno in potenza – un importante passo in avanti nella lotta alle violenze e alle molestie nel mondo del lavoro».
  Passando a illustrare il contenuto della Convenzione, segnala come essa consti di un preambolo e di 20 articoli. Il preambolo richiama numerosi strumenti internazionali pertinenti, come la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione della discriminazione razziale, la Convenzione contro le discriminazioni nei confronti delle donne, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Si riconosce altresì che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro possono costituire un abuso o una violazione dei diritti umani, nonché una minaccia alle pari opportunità tra uomini e donne, oltre ad avere ripercussioni sulla salute psicofisica e sull'ambiente familiare e sociale della persona, e si afferma il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, ivi compresi la violenza e le molestie di genere, nonché l'importanza di una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco e sulla dignità dell'essere umano ai fini della prevenzione della violenza e delle molestie.
  L'articolo 1 reca le definizioni di termini utilizzati, mentre l'articolo 2 precisa l'ambito di applicazione soggettivo della Convenzione, stabilendo che essa protegge i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro indipendentemente dallo status contrattuale, inclusi tirocinanti e apprendisti, le lavoratrici e i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o candidate a un lavoro, nonché coloro che esercitino l'autorità, i doveri e le responsabilità di datore di lavoro.
  L'articolo 3 precisa l'ambito di applicazione oggettivo della Convenzione, nel quale rientrano le violenze e molestie che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro, e non soltanto nel posto di lavoro, ma anche in luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione o destinati alle pause o alla refezione, nei luoghi Pag. 11di utilizzo dei servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi, durante spostamenti o viaggi di lavoro, attività di formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro, a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, all'interno di alloggi messi a disposizione dei datori di lavoro e durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.
  Gli articoli da 4 a 6 riguardano i princìpi fondamentali della Convenzione.
  Ai sensi dell'articolo 4, gli Stati membri sono tenuti a rispettare, promuovere ed attuare il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie e, in conformità con il diritto e le circostanze nazionali e in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, sono tenuti ad adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Tale approccio deve includere:
   il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;
   la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l'eliminazione della violenza e delle molestie;
   l'adozione di una strategia globale che preveda l'attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;
   l'istituzione e il rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio;
   la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso, di risarcimento e di sostegno;
   l'istituzione di misure sanzionatorie;
   lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalità accessibili e adeguate;
   la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci.

  L'articolo 5 impegna i membri a rispettare, promuovere e attuare i princìpi e i diritti fondamentali sul lavoro, mentre l'articolo 6 impegna i membri ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego e professione, con particolare riferimento alle lavoratrici e agli altri soggetti appartenenti a gruppi vulnerabili.
  Gli articoli da 7 a 9 riguardano le misure di prevenzione e protezione. In particolare, ciascun membro si impegna ad adottare leggi e regolamenti che definiscano e proibiscano la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, inclusi violenza e molestie di genere, e ciascun membro dovrà assumere misure adeguate atte a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro. Ciascun membro, inoltre, si impegna ad adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi compresi la violenza e le molestie di genere.
  L'articolo 10 riguarda la verifica dell'applicazione e i meccanismi di ricorso e di risarcimento, in particolare, ciascun membro dovrà adottare misure adeguate al fine di:
   controllare e applicare le leggi e i regolamenti nazionali in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro;
   garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci, nonché a meccanismi di denuncia e di risoluzione delle controversie sicuri, equi ed efficaci;
   proteggere la vita privata dei soggetti coinvolti;
   introdurre sanzioni; riconoscere gli effetti della violenza domestica e attenuarne l'impatto nel mondo del lavoro;
   garantire alle lavoratrici e ai lavoratori il diritto di abbandonare una situazione lavorativa laddove abbiano giustificati motivi di ritenere che questa possa Pag. 12costituire un pericolo serio e imminente alla vita, alla salute o alla sicurezza in ragione di violenza o molestie, senza per questo essere oggetto di ritorsioni o di qualsivoglia altra indebita conseguenza;
   garantire che gli ispettorati del lavoro e le altre autorità competenti siano abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, in particolare ordinando l'adozione di misure immediatamente esecutive o l'interruzione dell'attività lavorativa nei casi di pericolo imminente per la vita, la salute o la sicurezza.

  L'articolo 11 concerne le iniziative di orientamento, formazione e sensibilizzazione.
  L'articolo 12, relativo alle modalità di applicazione, prevede che le disposizioni della Convenzione si applichino attraverso leggi o regolamenti nazionali, come pure tramite contratti collettivi o altre misure conformi alle procedure nazionali, nonché tramite lo sviluppo di misure specifiche, laddove necessario.
  Gli articoli da 13 a 20 recano le disposizioni finali, fra cui quelle concernenti le modalità di ratifica e di denuncia e le relative comunicazioni, l'entrata in vigore e le modifiche.
  Per quanto attiene al contenuto della proposta di legge C. 2207 Boldrini, che si compone di 3 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione e l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
C. 2117, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, in sostituzione del relatore, Maurizio Cattoi, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), il disegno di legge C. 2117, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra e C. 2004 Paolo Russo.
  Illustrando il contenuto del provvedimento, rileva come l'articolo 1 definisca l'ambito di applicazione del provvedimento, richiamando per la definizione delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
  L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti Pag. 13le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Più in particolare, ai sensi del comma 1, l'istituzione dell'Osservatorio, la definizione della durata e della composizione, nonché delle modalità con le quali l'organismo riferisce sugli esiti della propria attività, di regola annualmente, ai Dicasteri interessati, sono demandate ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
  In ogni caso, sempre ai sensi del comma 1, l'Osservatorio deve comprendere la presenza di: rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; delle regioni; un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas); rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali; degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'INAIL. L'organismo è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e la partecipazione al medesimo non dà diritto alla corresponsione di alcun rimborso o emolumento, comunque denominato. All'Osservatorio sono attribuiti compiti di monitoraggio e di promozione, nonché di studio e analisi e della diffusione di buone prassi. Ai sensi del comma 4, il Ministro della salute trasmette annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.
  L'articolo 3 rimette al Ministro della salute la promozione di iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
  Gli articoli da 4 e 7 recano disposizioni in materia penale e di procedura penale.
  In particolare, l'articolo 4, modificando l'articolo 583-quater del codice penale, prevede che si applichino al delitto di lesioni personali gravi o gravissime in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché a incaricati di pubblico servizio nello svolgimento di attività di cura, assistenza sanitaria e soccorso nell'esercizio delle loro funzioni o a causa di esse, le medesime pene aggravate già previste qualora il fatto sia commesso ai danni di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.
  L'articolo 5 introduce, nell'articolo 61 del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti comuni, la circostanza aggravante dell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
  L'articolo 6, modificando gli articoli 581 e 581 del codice penale, prevede la procedibilità d'ufficio per i reati di percosse e lesioni, laddove ricorra l'aggravante introdotta dall'articolo 5.
  L'articolo 7 stabilisce l'obbligo di costituzione di parte civile per le aziende sanitarie, per le pubbliche amministrazioni e per le strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, nei processi per aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell'esercizio delle loro funzioni.
  L'articolo 8 prevede che, al fine di prevenire episodi di aggressione e di violenza, le strutture presso cui opera il personale di cui all'articolo 1 prevedono nei propri piani per la sicurezza misure volte ad inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi.
  L'articolo 9 istituisce la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari», allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza. La Giornata si celebra annualmente in una data da definire con decreto del Ministro della salute di concerto con i Pag. 14Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca e non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (tali effetti riguardano il divieto di compiere certi atti giuridici, le riduzioni di orario degli uffici pubblici, l'applicazione dell'orario festivo, le maggiorazioni salariali e l'obbligo di imbandieramento degli edifici pubblici).
  L'articolo 10 prevede – salvo che il fatto costituisca reato – la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000 per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche.
  L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il testo contenga disposizioni riconducibili alle materie «ordinamento penale» e «ordine pubblico e sicurezza», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi rispettivamente delle lettere l) e h) dell'articolo 117 della Costituzione, nonché alla materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
  Segnala in tale contesto come l'articolo 2, concernente l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, preveda l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del relativo decreto ministeriale di attuazione.
  Segnala, inoltre, con riferimento all'istituzione della Giornata nazionale di cui all'articolo 9, come, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, tale previsione appaia riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal Presidente.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 19 febbraio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

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