CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 febbraio 2020
318.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 61

SEDE REFERENTE

  Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI, indi del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Giuseppe De Cristofaro.

  La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Paola FRASSINETTI, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti.
C. 2005, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Virginia VILLANI (M5S), relatrice, premette che la proposta di legge di cui si inizia oggi l'esame proviene dal Senato, dov’è stata discussa, e approvata, a partire da un progetto d'iniziativa della senatrice Granato (atto Senato n. 763).
  Riferisce che la proposta modifica la disciplina introdotta dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di affidamento degli incarichi di insegnamento. La proposta, anzitutto, elimina dall'ordinamento la previsione che consente l'affidamento degli incarichi di insegnamento direttamente al dirigente scolastico (la cosiddetta chiamata diretta), una norma che, di fatto, è già disapplicata in virtù di accordi sindacali. Inoltre, elimina dall'ordinamento l'istituto degli ambiti territoriali, anch'esso introdotto dalla legge n. 107, al quale – peraltro – non si fa più riferimento, per le procedure di reclutamento e di mobilità dei docenti, già dall'anno scolastico 2019/2020, per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2019. Sottolinea che con l'abolizione della chiamata diretta viene meno una delle prerogative che la Pag. 62legge n. 107 affida al dirigente scolastico, cioè l'assegnazione di incarichi di insegnamento per competenza, in virtù del fatto che l'assegnazione talvolta veniva effettuata con connotazioni di forte discrezionalità da parte del dirigente scolastico.
  Lo scopo della legge – come evidenziato anche nella relazione illustrativa dell'atto Senato n. 763 – è quello di abrogare quelle parti della legge n. 107 che hanno determinato dunque un eccessivo potere discrezionale nella distribuzione degli incarichi di insegnamento da parte dei dirigenti e un inutile adempimento burocratico che, nel corso delle successive operazioni di mobilità, veniva di fatto anche vanificato. Quanto all'istituto della titolarità dei docenti su ambito territoriale, ricorda che esso ha costretto molti docenti a faticosi spostamenti sul territorio provinciale che si sarebbe potuto evitare rispettando le graduatorie in vigore.
  Entrando più nel dettaglio, evidenzia che la proposta di legge – composta da un unico articolo suddiviso nelle lettere da a) a l) – modifica in più punti l'articolo 1 della legge n. 107.
  Anzitutto, la lettera a) abroga i commi 18, 80, 81 e 82 dell'articolo 1, che disciplinano la procedura di affidamento da parte del dirigente scolastico di incarichi di insegnamento ai docenti.
  La lettera b) sopprime la previsione relativa all'articolazione in ambiti regionali dei ruoli regionali del personale docente. A tal fine, novella l'articolo 1, comma 66. La disposizione prevede di avere effetto dall'anno scolastico 2019/2020, che però è ormai iniziato: il riferimento temporale dovrebbe quindi essere aggiornato.
  La lettera c) prevede che, a decorrere dal medesimo anno scolastico 2019-2020, l'organico dell'autonomia è ripartito, sempre con decreto del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, fra le istituzioni scolastiche ed educative statali (e non più fra gli ambiti territoriali). A tal fine, viene novellato l'articolo 1, comma 68, primo periodo.
  Ulteriori modifiche riguardano le reti fra istituzioni scolastiche, per le quali, in particolare, con la lettera d) si sopprime la previsione che debbano essere costituite fra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. A tal fine, viene novellato l'articolo 1, comma 70.
  La lettera e) sopprime la previsione che la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali. A tal fine, viene soppresso l'articolo 1, comma 73, ultimo periodo.
  La lettera f) inserisce nell'articolo 1 il comma 73-bis con il quale si dispone che il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1o settembre 2018 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale. Si stabilisce, inoltre, che le reti (e non più anche gli ambiti territoriali) sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, la lettera g) novella il comma 74.
  La lettera h), novellando il comma 79 della legge n. 107, dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati a condizione che posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso.
  Da ultimo, si modifica la disciplina relativa all'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo. A tal fine, le lettera i) e l) del testo novellano l'articolo 1, comma 109 che, a seguito di quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 59 del 2017, si applica solo ai concorsi per il reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria. In particolare, con riguardo alla procedura di assunzione dei soggetti utilmente collocati Pag. 63nelle graduatorie dei concorsi pubblici e di quelli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), si sopprime innanzitutto il riferimento alla proposta di incarico da parte del dirigente scolastico. Inoltre, si stabilisce che gli stessi esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica della regione in cui i medesimi hanno concorso o della provincia nelle cui GAE sono iscritti, eliminando, dunque, il riferimento all'ambito territoriale.

  Valentina APREA (FI) ricorda che la proposta di legge in esame è stata approvata dal Senato sotto il Governo precedente e con il sostegno di una maggioranza diversa da quella attuale. Aggiunge che sull'intervento di cui si parla la deputata Azzolina, oggi ministro dell'istruzione, e la deputata Ascani, oggi viceministro dello stesso dicastero, avevano una visione diametralmente opposta. Ciò premesso, dichiara che il suo gruppo è contrario a esaminare il provvedimento prima che la Commissione abbia svolto l'audizione sulle linee programmatiche della neoministra dell'istruzione e che questa abbia esplicitamente chiarito se la posizione del Governo rispetto alla proposta di legge è tuttora di sostegno oppure no. Si dice certa che neanche il gruppo del Partito democratico intenda consentire l'esame di un provvedimento sui cui contenuti è sempre stato contrario.
  Quanto al merito di questi contenuti, riferisce che il gruppo di Forza Italia è contrario ad eliminare del tutto l'elemento di flessibilità introdotto nell'ordinamento con l'istituto della chiamata diretta dei docenti, soprattutto se la chiamata riguarda i docenti non presenti nelle graduatorie e che possono quindi consentire un ampliamento dell'offerta formativa. Aggiunge che il suo gruppo è disposto, al limite, a riflettere su una eventuale modifica del meccanismo vigente della chiamata diretta, anche avuto riguardo all'eccessiva discrezionalità che ha caratterizzato la sua applicazione. Non è favorevole, invece, all'abrogazione tout court della chiamata diretta, ritenendo che si tratti di uno strumento che valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

  Antonio PALMIERI (FI), dopo aver sottolineato la questione di metodo perfettamente rappresentata dalla collega Aprea, esprime apprezzamento per i contenuti del di lei intervento, che certamente incontrerà anche il favore di una parte della maggioranza.

  Gabriele TOCCAFONDI (IV) esprime il suo orientamento contrario alla proposta di legge approvata dal Senato, chiarendo che esso è motivato non solo da ragioni politiche – in quanto la proposta è volta ad abrogare specifiche disposizioni della legge n. 107 del 2015, approvata con il Governo Renzi, alla quale egli stesso, come sottosegretario del Ministero dell'istruzione, aveva al tempo lavorato – ma anche da ragioni di merito, sulle quali si riserva di diffondersi successivamente. In questa circostanza vuole invece ricordare che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione è stato deciso che l'esame dei provvedimenti legislativi attinenti alla scuola sia sospeso in attesa di svolgere il confronto con la neoministra Azzolina sulle linee programmatiche del Governo in materia di scuola, come peraltro è la regola che avvenga, non potendo il Parlamento procedere nell'esame di provvedimenti senza conoscere la posizione del ministro di riferimento.

  Lucia CIAMPI (PD), condividendo la posizione espressa dai rappresentanti degli altri gruppi fin qui intervenuti, contrari ad iniziare l'esame di una proposta di legge approvata, nell'altro ramo del Parlamento, da una maggioranza diversa dall'attuale, si unisce alla richiesta di conoscere la posizione della nuova ministra dell'istruzione sulla proposta di legge. Nel merito, dopo aver ricordato che, a seguito della siglatura del CCNL del 2017, è stata introdotta nell'ordinamento la previsione del coinvolgimento del collegio dei docenti nelle procedure afferenti alla chiamata diretta dei Pag. 64docenti, evidenzia che alcuni ambiti territoriali, in particolare quelli della Toscana, stanno già funzionando in modo efficiente, dimostrando che questo tipo di strumento è valido.

  Rossano SASSO (LEGA), dopo aver sottolineato le difficoltà della maggioranza di fronte al provvedimento in esame, precisa che il gruppo della Lega, pur condividendo i contenuti della proposta di legge, appoggia la richiesta dei commissari fin qui intervenuti e chiede che la Commissione non proceda all'esame del provvedimento prima di aver svolto l'audizione della ministra Azzolina.

  Paola FRASSINETTI (FDI) concorda con la richiesta dei rappresentanti degli altri gruppi di ascoltare quanto prima la ministra dell'istruzione.

  Luigi GALLO, presidente, dopo aver premesso che l'inserimento della proposta di legge nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione per la giornata odierna era stato preannunciato in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ribadisce quanto già evidenziato in quella sede: ossia che la proposta di legge in titolo è stata inserita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di marzo 2020 e che, in base all'articolo 25, comma 2, del regolamento della Camera il programma e il calendario dei lavori delle Commissioni devono essere predisposti in modo da assicurare in via prioritaria l'esame dei progetti di legge compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea. Invita quindi i rappresentanti dei gruppi ad informare i rispettivi presidenti di gruppo affinché questioni come quella posta oggi siano sollevate innanzitutto in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo. Evidenzia quindi che, a parte il provvedimento in titolo, per il quale valgono le considerazioni testé svolte, la Commissione ha sospeso l'esame di ogni altro provvedimento sulla scuola in attesa di audire il ministro dell'istruzione.

  Valentina APREA (FI), nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal presidente, esprime l'avviso che ora, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito odierno, sia opportuno che la Commissione sospenda l'esame della proposta in titolo. Quanto alla programmazione dell'Assemblea, ricorda che è già accaduto in passato che essa sia modificata, quando mancano le condizioni perché un provvedimento sia portato all'attenzione dell'Assemblea. Ribadisce quindi la richiesta di procedere all'audizione della ministra Azzolina affinché formalizzi la posizione del Ministero e della maggioranza sul provvedimento.

  Rossano SASSO (LEGA) invita tutti a prendere atto dell'evidenza che c’è una divisione nella maggioranza di Governo tra chi vuole e chi non vuole modificare la legge n. 107 del 2015. Ribadisce che il gruppo della Lega è a favore dell'eliminazione della chiamata diretta dei docenti.

  Luigi GALLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Giuseppe De Cristofaro.

  La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.
C. 2119 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Andrea ROSSI (PD), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione affari esteri sul disegno di legge n. 2219 – già approvato dal Senato – il quale prevede «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016».
  Sottolinea che l'Accordo di partenariato in questione intende servire a favorire le relazioni bilaterali tra Unione europea e Nuova Zelanda, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le due Parti. In sostanza l'Accordo è finalizzato ad accrescere l'impegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nei confronti della Nuova Zelanda.
  Precisa che il testo si compone di 60 articoli, suddivisi in 10 Titoli. A parte il Titolo I, dedicato alle disposizioni generali, gli altri recano norme per il rafforzamento del dialogo politico e della collaborazione nei seguenti settori: politica estera e di sicurezza (Titolo II); sviluppo globale e aiuti umanitari (Titolo III); economia e commercio (Titolo IV); giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V); ricerca, innovazione e società dell'informazione (Titolo VI); istruzione, cultura e contatti interpersonali (Titolo VII); sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII); il Titolo IX delinea il quadro istituzionale definito dall'Accordo e il Titolo X è dedicato alle disposizioni finali.
  Con specifico riguardo alle materie di riferimento della nostra Commissione, segnala che gli articoli 38 e 39 recano disposizioni in materia di ricerca, innovazione e società dell'informazione. In particolare, le Parti si impegnano ad attuare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Bruxelles il 16 luglio 2008 tra la Comunità europea e la nuova Zelanda (articolo 38). Le Parti si impegnano inoltre a condividere informazioni sulle rispettive politiche in materia di società dell'informazione (articolo 39).
  Gli articoli 40-42, in materia di istruzione, cultura e contatti interpersonali, riconoscendo il contributo che l'istruzione e la formazione forniscono alla crescita economica sostenibile e alla creazione di posti di lavoro, stabiliscono che le Parti favoriranno collaborazioni tra istituti di istruzione e formazione, programmi di mobilità (scambi di studenti, ricercatori, docenti, personale degli istituti di istruzione superiore) e approfondimenti sui rispettivi sistemi educativi (articolo 40). Le Parti, inoltre, agevoleranno la cooperazione in tema di cultura, mezzi audiovisivi e media (articolo 41), promuovendo scambi ed iniziative culturali, tramite strumenti già disponibili, e promuoveranno il dialogo interculturale tra le organizzazioni della società civile. Le parti si impegnano poi a collaborare nei consessi internazionali, segnatamente presso l'UNESCO, per conseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale. Sosterranno la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e i professionisti del settore degli audiovisivi e dei media. Incoraggeranno, infine, i contatti interpersonali, anche tramite scambi di funzionari e tirocini per laureati, per migliorare la comprensione reciproca tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (articolo 42).
  Con riferimento al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, evidenzia che esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.25.