CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 gennaio 2020
313.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 116

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.

  La seduta comincia alle 14.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Davide TRIPIEDI, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Massimiliano De Toma, al quale formula, anche a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide TRIPIEDI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), del disegno di legge C. 2325 Governo, di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, Pag. 117nonché di innovazione tecnologica.
  Avverte che, non avendo le Commissioni di merito completato l'esame in sede referente e poiché, al momento, non si dispone di elementi certi sull'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea, la Commissione esprimerà il parere di competenza sul testo originario del decreto-legge.
  Invita, quindi, il relatore, onorevole Soverini, a svolgere la relazione introduttiva.

  Serse SOVERINI (PD), relatore, dopo avere preliminarmente rilevato che il provvedimento consta di quarantaquattro articoli, suddivisi in quattro Capi, si sofferma, al Capo I, che reca proroghe di termini legislativi, sull'articolo 1, riguardante le pubbliche amministrazioni, che introduce alcune disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della Commissione lavoro. Infatti, il comma 1, allo scopo di contrastare il fenomeno del precariato nel pubblico impiego e di superare la procedura europea di infrazione n. 2014/4231 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato nei settori pubblico e privato, proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le stabilizzazioni previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Ricordo che tale disposizione autorizza le amministrazioni ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti, ovvero la permanenza in servizio con contratti a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, l'assunzione a tempo determinato mediante procedure concorsuali espletate da altre amministrazioni e la maturazione, al 31 dicembre 2017, di un'anzianità di servizio presso l'amministrazione che assume di tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
  Il comma 2, alla lettera a), dispone la proroga al 31 dicembre 2020 del termine per le assunzioni a tempo indeterminato e per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, in relazione alle cessazioni del periodo 2009-2012. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è finalizzata ad ovviare alla carenza di personale che si verrebbe a creare anche a causa della cosiddetta «Quota 100». La lettera b) proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica. In questo caso, la relazione illustrativa sottolinea la finalità di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza.
  Con riferimento al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comma 3 dispone la proroga al 31 dicembre 2020 delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2013, deliberate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012. Il comma 4, lettera a), proroga al 31 dicembre 2020 i termini, rispettivamente, per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nel periodo 2013-2018 e per la concessione delle relative autorizzazioni. Con riferimento al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la lettera b) dispone la proroga al 31 dicembre 2020 delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2014, deliberate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013.
  Con riferimento al settore delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, inclusi le agenzie fiscali e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici, il comma 5 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016.
  Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2020 il termine entro cui concludere i processi di riorganizzazione e dal quale applicare le modalità di reclutamento del Pag. 118personale dirigente di prima fascia previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Come si legge nella relazione illustrativa, la previsione è finalizzata a rendere tale reclutamento coerente con l'assetto organizzativo delle pubbliche amministrazioni. La norma, inoltre, dispone l'incremento dall'8 al 10 per cento della percentuale degli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale delle pubbliche amministrazioni.
  Con riferimento agli obblighi di pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali, il comma 7 dispone la disapplicazione fino al 31 dicembre 2020 delle misure previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 nei confronti dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, e dei titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Contestualmente, la norma rinvia a un successivo regolamento, da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, per l'individuazione dei dati che le amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative loro equiparate. I criteri da adottare sono indicati dalla norma medesima: graduazione degli obblighi di pubblicazione in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto e al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale; limitazione della comunicazione alla sola amministrazione di appartenenza dei dati relativi alla situazione patrimoniale dell'interessato e dei suoi familiari; individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali è esclusa la pubblicazione dei dati, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna e esterna, all'ordine e alla sicurezza pubblica, nonché in relazione ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è finalizzata a permettere l'adeguamento dell'ordinamento giuridico alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013 concernenti gli obblighi di pubblicazione dei dati anche con riferimento a tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo ai titolari di incarichi dirigenziali.
  Con riferimento al comma 8, volto a consentire l'entrata a pieno regime della piattaforma PagoPA entro il 30 giugno 2020, segnala che la violazione delle norme rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.
  Infine, il comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2020 la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è necessaria per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, dal momento che la competenza in materia di disabilità, nel precedente Governo delegata al Ministro per la famiglia e la disabilità, è stata mantenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri.
  Ancora di interesse della XI Commissione è il comma 4 dell'articolo 3, che proroga al 30 giugno 2020 l'applicazione del regime transitorio relativo ai servizi antipirateria a bordo delle navi. Lo slittamento si rende necessario, come si legge nella relazione illustrativa, per dare tempo alle prefetture-uffici territoriali del Governo (UTG) di organizzare i corsi di abilitazione e i relativi esami, al cui superamento Pag. 119è subordinata la possibilità di essere imbarcati ed esercitare il servizio.
  All'articolo 4, segnala che il comma 1, lettere a) e b), dispone la proroga di un anno (nel corso dell'anno 2020) del termine per procedere all'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si tratta di quaranta unità di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e di venti unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo. La relazione illustrativa sottolinea che il ritardo nella tempistica di espletamento dei concorsi è connesso al processo di riorganizzazione delle strutture funzionali dell'Agenzia avviato nel 2019 e giunto a conclusione nel corso di tale anno. Il comma 3 dispone la proroga, motivata dalla relazione illustrativa da ragioni esclusivamente tecniche, del termine di presentazione, da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dei rendiconti dei pagamenti effettuati per il personale.
  Nel settore sanitario, l'articolo 5, comma 2, autorizza l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) a completare nel 2020 le procedure per l'assunzione di dirigenti sanitari biologi e di dirigenti amministrativi di II fascia. Dopo avere segnalato che il comma 4 riguarda la possibilità per i medici già operanti presso le reti dedicate alle cure palliative, seppur privi di uno dei titoli di specializzazione richiesti dalla legge, di continuare a operare nelle reti stesse, laddove siano in possesso di determinati requisiti previsti dal legislatore, rileva che il comma 5 proroga al 30 giugno 2020 il termine di iscrizione negli elenchi speciali a esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche per coloro che esercitano le professioni sanitarie presso pubbliche amministrazioni o soggetti privati e che non sono in possesso di un titolo abilitante per l'iscrizione all'albo professionale.
  In materia di istruzione, sanità e ricerca, segnala l'articolo 6, comma 2, che proroga agli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021 la possibilità per gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) di attingere alle graduatorie nazionali a esaurimento per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato del personale docente. Il comma 3 differisce il termine per l'adozione del contratto integrativo volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera da parte delle Università.
  All'articolo 7, che reca proroghe di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo, segnala il comma 2, che autorizza il Comune di Matera a non applicare fino al 31 dicembre 2020 le norme limitative delle assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile e a corrispondere al personale non dirigenziale assunto con contratto flessibile compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili. La relazione illustrativa sottolinea che resta fermo il rispetto del limite dei trentasei mesi per i contratti a tempo determinato stipulati, dal momento che le assunzioni si sono realizzate nell'anno 2017, una volta esperite le procedure concorsuali pubbliche. Analogamente, il comma 3 autorizza i Comuni dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera a prorogare fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato e a non applicare, fino al medesimo termine, le norme limitative delle assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile. Il comma 4 dispone la proroga al 2022 delle funzioni del direttore generale del «Grande Progetto Pompei», delle attività dell'Unità «Grande Pompei», delle funzioni del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto. I commi 6 e 7 dispongono la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, fermo restando il limite massimo di durata complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi. Come si legge nella relazione illustrativa, l'intervento normativo è volto a scongiurare il rischio che Pag. 120l'attività di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico sia compromessa in certe aree, stante la carenza di personale tecnico qualificato.
  Nel settore della giustizia, l'articolo 8, comma 1, proroga al 31 dicembre 2020 la possibilità per i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario di svolgere funzioni di direttore degli uffici dell'esecuzione penale esterna, al fine di colmare la carenza in organico nelle more dell'espletamento dei concorsi e dello svolgimento dell'attività formativa prevista dal decreto legislativo n. 63 del 2006. Il comma 3 dispone la proroga al 31 dicembre 2020 della disposizione che limita i provvedimenti di comando presso altre amministrazioni del personale giudiziario in servizio, salvo nulla osta dell'amministrazione di provenienza. Il comma 4 reca la proroga del termine per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia disciplinante il funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in qualità di curatori, commissari giudiziali o liquidatori giudiziali.
  All'articolo 9, che riguarda il settore della difesa, il comma 1 proroga al 2020 la possibilità per il Ministero della difesa di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale tecnico, di seconda e terza area, da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari, con riserva pari al sessanta per cento delle assunzioni da turn over. La relazione illustrativa precisa che la proroga si rende necessaria per consentire al Ministero di assumere personale altamente qualificato nelle more dell'effettuazione delle procedure di reclutamento nel frattempo autorizzate.
  Si sofferma, in particolare, sull'articolo 11, che reca proroghe di termini legislativi nei settori di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, il comma 1 autorizza il finanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2020 all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) quale contributo per il funzionamento di ANPAL servizi s.p.a.. La relazione illustrativa precisa che tale contributo era stato assegnato già negli anni 2017, 2018 e 2019. Il comma 2, con finalità di razionalizzazione, fissa al 30 giugno 2020 il termine per la presentazione, da parte dell'INPGI, ai Ministeri vigilanti del bilancio tecnico attuariale nonché quello entro il quale resta sospesa la procedura di commissariamento.
  I commi 3 e 4 prevedono che, per l'anno 2019, ai lavoratori di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, ai fini del calcolo dell'importo del trattamento di integrazione salariale straordinaria si applicano le condizioni contrattuali di lavoro precedenti l'originaria cessione. Dalla relazione tecnica risulta che la misura riguarda 1.672 lavoratori in CIGS. Di questi, 845 lavoratori erano passati al part time e, quindi, si è proceduto al ricalcolo della cassa integrazione sulla retribuzione percepita nel precedente rapporto di lavoro a tempo pieno; per i restanti 827 lavoratori, rimasti inquadrati part time e full time, il ricalcolo è stato eseguito sulla retribuzione percepita nel precedente rapporto di lavoro, risultata superiore rispetto a quella percepita a causa della cessione, a parità di orario di lavoro.
  Il comma 5 dispone il rinvio al 31 dicembre 2022, già previsto per le casse esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria delle amministrazioni pubbliche, dell'applicazione del termine di prescrizione relativo alla contribuzione afferente ai fondi ex INADEL ed ex ENPAS per l'erogazione dei trattamenti di previdenza, trattamento di fine rapporto (TFR) e trattamento di fine servizio (TFS). Come si legge nella relazione tecnica, tali fondi non erogano direttamente il trattamento di fine servizio agli assicurati, dipendenti da amministrazioni pubbliche, ma versano i relativi contributi all'INPS, che provvede a liquidare le prestazioni. Il rinvio dei termini Pag. 121di prescrizione, che si applica ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015 per evitare disallineamenti con l'ordinario termine di prescrizione quinquennale, consente alle amministrazioni pubbliche di ultimare le attività di verifica e completamento della posizione contributiva dei propri dipendenti non solo per i trattamenti pensionistici, ma anche per i trattamenti di previdenza (TFR/TFS) e provvedere, ove necessario, entro il 31 dicembre 2022, alla regolarizzazione contributiva dei periodi che, in carenza di una previsione normativa, risulterebbero prescritti. Il rinvio, pertanto, appare funzionale anche a evitare l'insorgenza di contenziosi per la mancata liquidazione delle prestazioni in conseguenza dell'omesso versamento della contribuzione.
  Passando all'articolo 13, che reca proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti, segnala che i commi 1 e 2 prevedono la proroga al 2020 del termine di operatività del fondo destinato alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario di merci, al fine di favorire interventi mirati per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria.
  All'articolo 14, che reca proroghe di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rileva che il comma 4 prevede la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2020 i comandi obbligatori in essere presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge n. 125 del 2014. La relazione illustrativa precisa che la proroga è necessaria per garantire l'operatività dell'Agenzia, il cui personale in servizio è inferiore al 50 per cento della dotazione organica, nelle more del completamento delle procedure di reclutamento di sessanta funzionari avviate sulla base di concorsi già banditi.
  Segnala, all'articolo 15, in materia di interventi emergenziali, il comma 3, che dispone la proroga, per la Città metropolitana di Genova, per il Comune di Genova e per le società controllate da tali amministrazioni territoriali nonché per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, della possibilità, anche per l'anno 2020, di assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, di polizia locale e di supporto all'emergenza, nel limite già stabilito di 300 unità. La norma, inoltre, proroga all'anno 2020 l'autorizzazione ad assumere, da parte dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unità di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza.
  Il comma 4 aumenta da dodici a diciannove mesi il periodo di fruizione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, erogata ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati a prestare attività lavorativa.
  Con riferimento al Capo II, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature, si sofferma sull'articolo 17, che riguarda il personale delle province e delle città metropolitane. La norma, integrando l'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, che reca la disciplina in materia di assunzioni applicabile alle regioni a statuto ordinario e ai comuni, dispone che le province e le città metropolitane possano procedere ad assumere a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva per il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore a un determinato valore soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti. In ogni caso, le assunzioni devono essere disposte in coerenza con piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La norma rinvia a un successivo decreto del Pag. 122Ministro per la pubblica amministrazione la fissazione della data di entrata a regime della nuova disciplina, nonché l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per gli enti di area vasta che si collocano al disotto del predetto valore soglia. Tali parametri sono aggiornati con cadenza quinquennale. Le amministrazioni che presentano un rapporto tra la spesa per il personale e le entrate correnti superiore al valore soglia sono tenute a un rientro graduale entro il limite consentito, da conseguire entro il 2025, e devono attuare un turnover di personale anche inferiore al 100 per cento. Dal 2025, gli enti che continueranno a registrare un rapporto superiore al valore soglia, dovranno applicare un turnover del personale limitato al 30 per cento, fino al riassorbimento dello squilibrio. Al fine di assicurare l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, la norma dispone una rimodulazione, in aumento o in diminuzione, del limite del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Infine, la norma autorizza le province ad avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
  L'articolo 18, allo scopo di permettere il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni, prevede, al comma 1, l'elaborazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, di bandi-tipo, volti ad avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti. Il Dipartimento medesimo, inoltre, gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è funzionale alla riduzione dei tempi attualmente necessari alle pubbliche amministrazione per elaborare e bandire i concorsi. Il comma 2 prevede in via sperimentale, nel periodo 2020-2022, una specifica attività di sostegno delle attività istituzionali fondamentali da parte di Formez PA nei confronti dei piccoli comuni che ne facciano richiesta, attraverso forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità.
  Segnala, quindi, che l'articolo 19 prevede l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoli iniziali delle Forze di polizia e che l'articolo 20 reca disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. L'articolo 21 dispone l'incremento delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia. Gli articoli 22 e 23 dispongono l'aumento della dotazione organica, rispettivamente, della magistratura amministrativa e di quella contabile.
  All'articolo 24, che reca disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rileva che i commi 1, 2 e 3 differiscono al triennio 2020-2022 il termine per l'assunzione di cinquanta unità di personale dell'area II presso il Ministero, autorizzata dall'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018. Contestualmente, la norma provvede alla rettifica dell'errore materiale recato dal medesimo comma 317, che erroneamente indica la fascia economica F1 anziché F2, impedendo l'avvio delle procedure concorsuali, come segnalato dalla relazione illustrativa.
  Con riferimento all'articolo 25, che introduce disposizioni in materie di competenza del Ministero della salute, segnala che il comma 1 incrementa le risorse destinate ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie. Il comma 4 modifica uno dei requisiti richiesti per la stabilizzazione del personale della ricerca in Pag. 123servizio presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimentali, consentendo anche a coloro che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2019, un'anzianità di servizio ovvero siano titolari di una borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi sette di essere assunti con contratti a tempo determinato.
  Segnala, quindi, che l'articolo 26 dispone, tra l'altro, che per le modalità di reclutamento del personale del Computer security incident response team – CSIRT italiano, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), si debba fare riferimento all'ordinamento del Comparto informativo, di cui alla legge n. 124 del 2007, superando l'attuale rinvio all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla relativa autorizzazione di spesa.
  Rileva che l'articolo 28, comma 2, alla lettera b), dispone l'aumento del contingente di personale che può essere assunto con contratti flessibili a tempo determinato dal Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai e, alla lettera c), introduce miglioramenti al trattamento economico del personale del Commissariato inviato a trascorrere periodi di durata superiore a sessanta giorni a Dubai.
  All'articolo 33, che riguarda la città di Genova e il sistema portuale, segnala che il comma 1, lettera b), dispone l'aumento da cinque a sei anni delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione dei servizi e delle operazioni il cui riferimento è contestualmente dal solo Porto di Genova agli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nonché il riconoscimento in favore dei fornitori di lavoro temporaneo presso tali scali di un contributo per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017, riconducibili alle mutate condizioni economiche derivanti dal crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018.
  Si sofferma sull'articolo 36, che dispone l'istituzione, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici, la cui gestione è finanziata da uno specifico contributo a carico dei soggetti incaricati delle verifiche, pari al 5 per cento della tariffa applicata per la verifica. Come si legge nella relazione illustrativa, la banca dati nazionale consentirà di ridurre l'elusione, da parte dei datori di lavoro, dell'obbligo di verifica degli impianti elettrici, così come è avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione, settore in cui stata realizzata un'analoga banca dati.
  Segnala altresì che all'articolo 38, che reca disposizioni per favorire la ristrutturazione del debito degli enti locali, si prevede, al comma 1, che, per la gestione dell'operazione, il Ministro dell'economia e delle finanze si avvalga di una società in house e che, per assicurare il buon esito dell'operazione, costituisca un'apposita unità di coordinamento, ai cui componenti non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato. La norma prevede inoltre l'individuazione della struttura dirigenziale già esistente, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, preposta a fornire il supporto tecnico occorrente al funzionamento di tale unità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Segnala, quindi, che l'articolo 40 prevede la nomina di un commissario e di un vice commissario per la società per la gestione dei servizi energetici, GSE S.p.A., interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE s.p.A. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza. Al vice commissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50 per cento di Pag. 124quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza.
  L'articolo 42 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad avvalersi, come previsto dal comma 1, di un contingente di personale composto da sette unità con qualifica non dirigenziale proveniente dai ministeri, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, nonché, come disposto dal comma 2, di un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale. In ambedue i casi, si tratta di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza oppure, nel caso degli esperti, di personale di società pubbliche partecipate dal Ministro dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è finalizzata al potenziamento dell'operatività del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Infine, al Capo IV, rileva che l'articolo 43, recante disposizioni finanziarie, dispone, al comma 3, l'incremento del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di 133 milioni di euro per l'anno 2019.

  Paolo ZANGRILLO (FI) intende stigmatizzare l'uso distorto da parte del Governo dello strumento della decretazione d'urgenza, in contrasto sia con quanto disposto dall'articolo 77 della Costituzione, sia con quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale. Infatti, la proroga sistematica di termini legislativi non riveste alcun connotato di eccezionalità e urgenza, dal momento che il medesimo obiettivo può essere raggiunto con lo strumento legislativo ordinario, sulla base di una razionale programmazione. Inoltre, ritiene che anche la discussione sul contenuto del decreto-legge in esame sia inutile, data l'estrema eterogeneità delle materie interessate dalle proroghe, in contrasto, anche da questo punto di vista, con le pronunce della Corte costituzionale, che vincolano il Governo all'adozione di decreti-legge di contenuto omogeneo. Ritiene inaccettabile che l'Esecutivo reiteri tale uso surrettizio di uno strumento legislativo a cui si dovrebbe fare ricorso con cautela e attenzione, dimostrando, anche da questo punto di vista, di tenere in sommo spregio il ruolo del Parlamento.

  Davide TRIPIEDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, 29 gennaio, nel corso della quale la Commissione procederà all'espressione del parere.

  La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 28 gennaio 2020.

Audizione di Antonino Mondello, presidente dell'Unione nazionale mutilati per servizio (U.N.M.S.), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1339 Locatelli, recante disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.

  La seduta comincia alle 14.45.

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Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio.
C. 1339 Locatelli.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2020.

  Davide TRIPIEDI, presidente, avverte che la Commissione riprende l'esame, in sede referente, della proposta di legge n. 1339, a prima firma Locatelli, recante disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio, rinviato nella seduta dello scorso 19 dicembre 2019.
  Dal momento che la proposta di legge è stata inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di marzo 2020, è necessario concluderne l'esame in sede referente in tempo utile per permetterne la calendarizzazione per il medesimo mese.
  Essendosi svolta, nella giornata odierna, l'unica audizione informale richiesta dai gruppi, propone di fissare il termine di presentazione delle proposte emendative per martedì 4 febbraio, alle ore 15, onde consentirne l'esame, ove necessario, già nel corso della prossima settimana, per poi trasmettere il testo risultante dall'esame delle proposte emendative alle Commissioni competenti in sede consultiva.
  Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendono intervenire.

  Alessandra LOCATELLI (LEGA), relatrice, ritiene che, per l'approfondimento delle proposte presentate dai rappresentanti dell'Unione nazionale mutilati per servizio, nel corso dell'audizione appena conclusa, e considerata la necessità di confrontarsi sul punto con il collega relatore, onorevole D'Alessandro, sarebbe preferibile fissare un termine un po’ meno stringente di quello proposto dal presidente.

  Davide TRIPIEDI, presidente, sulla base delle considerazioni svolte dalla relatrice, ritiene di poter fissare il termine di presentazione delle proposte emendative per mercoledì 5 febbraio, alle ore 12.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.