CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 gennaio 2020
313.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato.
Emendamenti C. 2059-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 2059-A, recante modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato.

  Valentina CORNELI (M5S) relatrice, segnala come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Pag. 16

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
Emendamenti C. 1524 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 1524 e abb. – A, recanti modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.

  Anna BILOTTI (M5S), relatrice, segnala come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice della strada.
Emendamenti testo unificato C. 24 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 3 degli emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge C. 24 e abbinate-A, recante modifiche al codice della strada.
  In sostituzione del relatore, Vinci, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del Presidente.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.
C. 223 e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 233 La Marca, recante «Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo», come risultante dagli emendamenti approvati dalla III Commissione Affari esteri, cui Pag. 17sono abbinate C. 2008 Siragusa e C. 2200 Formentini.

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, illustra il contenuto della proposta di legge, composta da 3 articoli, al quale prevede, all'articolo 1, comma 1, l'istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo – individuata nel giorno 27 ottobre – al fine di far conoscere l'apporto dato degli italiani emigrati all'estero alla modernizzazione e allo sviluppo della società nazionale e di valorizzare le esperienze, le attività e il contributo sociale dato dai nostri connazionali nel campo della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica, delle attività imprenditoriali e professionali e della rete di solidarietà tra connazionali.
  La data del 27 ottobre, secondo quanto precisato dalla relatrice, Schirò, nella seduta della Commissione Affari esteri dell'11 dicembre 2019, è stata scelta in omaggio alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, istitutiva dell'Anagrafe per gli italiani residenti all'estero (AIRE), che ha posto le basi per il concreto esercizio di alcuni importanti diritti di cittadinanza, quale il voto nelle elezioni politiche e per il rinnovo degli organismi di rappresentanza, e di forme più evolute e certe nel rapporto tra il cittadino residente all'estero e lo Stato.
  Il comma 2 dell'articolo 1 precisa che l'istituenda Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dunque non costituisce giorno festivo.
  L'articolo 2 prevede che in occasione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo siano promosse, in Italia e all'estero, iniziative culturali e celebrazioni.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appare riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra.
C. 2119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2119, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.

  Martina PARISSE (M5S), relatrice, segnala innanzitutto come l'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione (Partnership Agreement on Relations and Cooperation – PARC), sia volto ad elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato rafforzato, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le Parti.
  L'Accordo, frutto di un iter negoziale durato più di due anni, è destinato infatti a sostituire la Dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione, adottata Pag. 18il 21 settembre 2007. Il PARC è pertanto finalizzato ad accrescere l'impegno dell'Unione e degli Stati membri nei confronti della Nuova Zelanda e rappresenta un ulteriore progresso nella direzione di un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione in Asia-Oceania.
  In attesa dell'entrata in vigore del PARC, le Parti hanno concordato (come previsto dall'articolo 58, paragrafo 2, dell'Accordo) l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 12 gennaio 2017, di clausole che riguardano il dialogo politico, la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali e il funzionamento del comitato misto.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 60 articoli, suddivisi in 10 Titoli.
  Il Titolo I (composto dagli articoli 1 a 4) reca le disposizioni generali. In merito le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare i principi democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto e la buona governance, nonché l'adesione ai valori sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Le Parti si impegnano, inoltre, a intensificare il dialogo nei settori disciplinati dall'Accordo a tutti i livelli, nonché a cooperare fattivamente in seno alle organizzazioni regionali ed internazionali.
  Nel Titolo II (composto dagli articoli da 5 a 11), dedicato al dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, viene sottolineata l'importanza di un dialogo politico regolare quale strumento per consolidare un approccio condiviso sulle principali questioni internazionali e previsto un comune impegno per la promozione dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.
  Ulteriori disposizioni riguardano la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea, l'impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il commercio illegale di armi e il terrorismo, nonché la cooperazione bilaterale per promuovere la Corte penale internazionale.
  Il Titolo III (composto dagli articoli 12 e 13) concerne la cooperazione in materia di sviluppo globale e aiuti umanitari.
  In proposito viene esplicitato l'impegno delle Parti a favorire lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo e a collaborare anche nell'ambito degli aiuti umanitari, adoperandosi per offrire risposte coordinate alle emergenze.
  Il Titolo IV (composto dagli articoli da 14 a 28) è relativo alla cooperazione in materia economica e commerciale.
  In tale ambito viene sancito l'impegno bilaterale ad instaurare un dialogo strutturato per promuovere l'interscambio di beni e servizi e gli investimenti, nonché a collaborare con l'Organizzazione mondiale del commercio per la promozione di una maggiore liberalizzazione degli scambi. Viene inoltre prevista la collaborazione reciproca sulle questioni sanitarie e fitosanitarie nonché per la riduzione degli ostacoli tecnici agli scambi e sancito l'impegno alla condivisione delle informazioni sulle rispettive politiche in materia di concorrenza.
  È altresì, riaffermata l'importanza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
  Il Titolo V (composto dagli articoli da 29 a 37) riguarda la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza.
  In proposto l'Accordo sancisce l'impegno delle Parti a sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, nonché nell'azione di contrasto alla criminalità, al terrorismo internazionale e ai traffici di droghe illecite.
  In tema di migrazioni e asilo, l'intesa esplicita l'impegno delle Parti alla cooperazione e allo scambio di opinioni.
  Il Titolo VI (composto dagli articoli 38 e 39), il Titolo VII (composto dagli articoli da 40 a 42) e il Titolo VIII (composto dagli articoli da 43 a 51) riguardano, rispettivamente, la cooperazione in materia di ricerca, innovazione e società dell'informazione, la cooperazione in materia di istruzione, cultura e contatti interpersonali e la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, energia e trasporti (viene esplicitato, tra l'altro, all'articolo 45, l'impegno delle Parti a collaborare nell'ambito Pag. 19della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, per promuovere un nuovo accordo internazionale per il periodo successivo al 2020).
  Il Titolo IX (composto dagli articoli da 52 a 54) definisce il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo la possibilità di sottoscrivere ulteriori accordi specifici e istituendo un comitato misto per l'attuazione dell'Accordo e la risoluzione di eventuali controversie.
  Il Titolo X (composto dagli articoli da 55 a 60) reca le disposizioni finali, fra cui quelle relative alle modifiche, all'entrata in vigore, alla durata e alla denuncia dell'Accordo.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati.
C. 2120 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2120, approvato dal Senato, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.

  Martina PARISSE (M5S), relatrice, segnala preliminarmente come l'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e l'Armenia, che definisce la cornice giuridica e istituzionale della cooperazione tra Armenia e Unione europea, sia stato sottoscritto a latere del V Vertice del Partenariato orientale, tenutosi il 24 novembre 2017 a Bruxelles.
  Ricorda in proposito che già nel 2013, dopo tre anni di negoziato, l'Unione europea e l'Armenia avrebbero dovuto firmare un Accordo di associazione che prevedeva, tra l'altro, un accordo di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). Tuttavia, poco prima del Vertice di Vilnius, l'Armenia decise di non firmare l'Accordo, preferendo aderire all'Unione Doganale (poi evolutasi in Unione Economica Eurasiatica, UEE) proposta dalla Russia, che risultava incompatibile con l'area di libero scambio prevista dall'Accordo di associazione con l'UE. Da allora si è iniziato a valutare un nuovo quadro legislativo per le relazioni tra UE e Armenia che sostituisse l'obsoleto Accordo di Partenariato e Associazione del 1996, ma compatibile con la membership armena nell'UEE. I negoziati per un nuovo Accordo, avviati il 7 dicembre 2015, hanno inteso ottimizzare i positivi risultati maturati nel corso dei precedenti negoziati per l'AA/DCFTA, utilizzando la leva dell'innovativo approccio della nuova Politica europea di vicinato (PEV), volto ad individuare strumenti diversi Pag. 20di cooperazione per quei partner non pronti o non disponibili ad intese che implichino un accordo di libero scambio.
  Evidenzia quindi come si tratti del primo accordo firmato dall'Unione europea con un Paese membro dell'Unione economica euro-asiatica e, sotto questo profilo, rappresenti un modello esemplificativo che si adatta ad un contesto internazionale diversificato.
  Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo, che è entrato in vigore in via provvisoria il 1o giugno 2018, esso è costituito da un preambolo e da 386 articoli divisi in otto titoli, nonché da dodici allegati e due protocolli.
  Nell'ambito del Titolo I, relativo agli Obiettivi e principi generali, gli articoli 1 e 2 prevedono l'impegno delle Parti:
   a rafforzare il partenariato politico ed economico globale e la cooperazione sulla base di valori comuni;
   a consolidare il quadro per il dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse;
   a contribuire al rafforzamento della democrazia e della stabilità politica, economica e istituzionale dell'Armenia;
   a promuovere e rafforzare la pace e la stabilità a livello regionale e internazionale;
   a potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia al fine di rafforzare lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani;
   a sostenere lo sviluppo del potenziale economico dell'Armenia attraverso la cooperazione internazionale, e il ravvicinamento della legislazione all’acquis dell'Unione europea;
   a migliorare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio;
   a creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse.

  Principi essenziali dell'Accordo sono rappresentati dal rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto – come enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e negli altri strumenti internazionali.
  In tale ambito le Parti si impegnano inoltre a favore della realizzazione dei principi dell'economia di mercato e del rafforzamento del partenariato politico ed economico mediante una maggiore partecipazione dell'Armenia nelle politiche, nei programmi e nelle agenzie dell'Unione europea.
  Il Titolo II (composto dagli articoli da 3 a 11) è relativo al Dialogo politico e riforme e alla cooperazione nel settore della politica estera e della difesa e prevede, in particolare, l'impegno delle Parti a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, incluse le questioni di politica estera e di sicurezza, al fine di promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale, di rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e della buona governance, approfondire la cooperazione tra le Parti nel settore della sicurezza e della difesa, realizzare ulteriori progressi in materia di riforma giudiziaria e giuridica, l'osservanza del diritto internazionale, nonché il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni internazionali (in particolare, l'ONU e l'OSCE).
  Si prevede quindi che le Parti intensificano il dialogo e la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza, come la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, la non proliferazione e il controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi; esse si impegnano inoltre a contribuire alla lotta contro la proliferazione Pag. 21di armi di distruzione di massa e il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.
  Le Parti collaborano, altresì, a livello bilaterale, regionale e internazionale, per prevenire e combattere il terrorismo e sottolineano l'importanza della ratifica e della piena attuazione delle convenzioni e dei protocolli delle Nazioni Unite in materia di lotta al terrorismo.
  Il Titolo III (composto dagli articoli a 12 a 21) riguarda la cooperazione nel settore della Giustizia, libertà e sicurezza.
  Nel quadro della cooperazione in tale ambito le Parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello stato di diritto, all'indipendenza della magistratura, all'accesso alla giustizia e a un processo equo e si impegnano per un efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge. Le Parti si impegnano altresì a cooperare in materia di:
   protezione dei dati personali;
   migrazione, asilo e gestione delle frontiere;
   circolazione delle persone e riammissione;
   lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione;
   contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
   cooperazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e transnazionale, alla corruzione e alla criminalità informatica;
   cooperazione giudiziaria e protezione consolare.

  In particolare, in materia migratoria l'Accordo (all'articolo 14) sottolinea l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori attraverso un dialogo complessivo riguardante tutti gli aspetti del fenomeno e la progettazione di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, compresa l'elaborazione di misure di contrasto alle reti di traghettatori e trafficanti e misure di protezione delle vittime di tali traffici, nel quadro degli strumenti internazionali inerenti.
  In tema di lotta alla criminalità organizzata ed alla corruzione, l'Accordo (all'articolo 16) prevede che la collaborazione si estenda a tutte le forme di attività criminali organizzate, economiche, finanziarie e transnazionali (il contrabbando e la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti e di armi da fuoco, l'appropriazione indebita, la frode, la contraffazione, la falsificazione di documenti e la corruzione in ambito pubblico e privato).
  Le Parti sono inoltre chiamate a dare efficace attuazione alla Convenzione ONU di Palermo del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale e ai suoi tre Protocolli, e a utilizzare tutti gli strumenti tecnico-giuridici ivi disciplinati.
  Inoltre l'Accordo (all'articolo 20) impegna le Parti a sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, ratifica e attuazione delle Convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, soprattutto le Convenzioni della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato, in materia di controversie internazionali e protezione dei minori.
  Il Titolo IV (composto dagli articoli da 22 a 35) tratta della Cooperazione economica e si articola in tre Capi, relativi, rispettivamente, al dialogo economico, alla fiscalità e alle statistiche.
  Obiettivo del dialogo economico è quello di agevolare il processo di riforma economica, migliorando la comprensione reciproca di ciascuna economia; in merito l'Unione europea si impegna a sostenere l'Armenia nella realizzazione di politiche macroeconomiche sane, che comprendano l'indipendenza della banca centrale, la stabilità dei prezzi, finanze pubbliche sane e una bilancia di pagamenti e un regime di tassi di cambio sostenibili.
  Nel settore della fiscalità, le Parti si impegnano a cooperare in vista della Pag. 22buona governance a livello fiscale e di migliorare il sistema fiscale e dell'amministrazione tributaria armena, anche al fine di contrastare e combattere le frodi.
  Inoltre le Parti intendono sviluppare e rafforzare il settore delle statistiche, al fine di migliorare il sistema statistico nazionale, allinearlo progressivamente alle norme e pratiche del sistema statistico europeo.
  Il Titolo V (composto dagli articoli da 36 a 112) tratta le altre politiche di cooperazione e si articola in 23 Capi, relativi ai diversi settori: trasporti; energia inclusa la sicurezza nucleare; ambiente; azione per il clima; politica industriale e relativa alle imprese, diritto societario, contabilità e revisione contabile, governo societario; cooperazione nel settore dei servizi bancari, assicurativi ed altri sistemi finanziari; cooperazione nel settore della società dell'informazione; turismo; agricoltura e sviluppo rurale; governance marittima e della pesca; settore minerario; cooperazione nel settore delle attività di ricerca e innovazione; protezione dei consumatori; occupazione, politica sociale e pari opportunità; cooperazione nel settore della salute; istruzione, formazione e gioventù; cooperazione in campo culturale; cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media; cooperazione in materia di sport e attività fisica; cooperazione con la società civile; sviluppo regionale, cooperazione a livello transfrontaliero e regionale; protezione civile.
  Il Titolo VI (composto dagli articoli da 113 a 342) relativo agli scambi e alle questioni commerciali, rappresenta la parte più corposa dell'Accordo quadro, suddivisa in 13 capi che coprono un'ampia gamma di tematiche inerenti agli scambi commerciali, ovvero gli scambi di merci: la cooperazione doganale; gli ostacoli tecnici agli scambi; le questioni sanitarie e fitosanitarie; gli scambi di servizi; lo stabilimento e il commercio elettronico; la proprietà intellettuale; gli appalti pubblici; il commercio e lo sviluppo sostenibile; la concorrenza; le imprese di proprietà dello Stato; la trasparenza; la composizione delle controversie.
  In tale contesto l'Armenia si impegna a rispettare i principi di liberalizzazione commerciale dell'Organizzazione mondiale del commercio – OMC (trattamento della nazione più favorita e trattamento nazionale), in forza dei quali ad ogni Stato membro non è permesso di attuare politiche discriminatorie nei confronti degli altri (dovendo estendere i vantaggi concessi ad uno Stato al resto della membership e accordare ai beni e i servizi provenienti da un altro Stato lo stesso trattamento offerto a quelli di produzione locale).
  L'Accordo ha natura non preferenziale e impegna ciascuna parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della «nazione più favorita» e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli I, III e XI del GATT.
  Le successive norme commerciali dell'Accordo rinviano inoltre ai diritti e agli obblighi delle Parti in base ad altri accordi OMC, quali quello sulle barriere tecniche al commercio (TBT o Technical Barries to Trade), sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS o Sanitary and Phyto-Sanitary) e sui servizi (GATS).
  Per gli altri aspetti non prettamente commerciali, la cooperazione e la collaborazione tra le Parti possono essere ampliate nelle materie non regolate dall'OMC come, ad esempio, nel caso dell'assistenza amministrativa.
  Il Capo V dell'Accordo, dedicato agli scambi di servizi, allo stabilimento e al commercio elettronico consente (all'articolo 200, relativo alle eccezioni generali) alle Parti di adottare misure che derogano al principio del trattamento nazionale (articoli 144 e 150), purché il regime differenziato «sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra parte», e non sia applicato in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria e ingiustificata.
  In tale ambito si precisa altresì che le misure finalizzate a garantire l'imposizione Pag. 23e/o la riscossione, efficace o equa, delle imposte dirette comprendono tutti i provvedimenti adottati da una Parte in applicazione delle norme del proprio sistema fiscale.
  Il Titolo VII (composto dagli articoli da 343 a 361) è relativo all'Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo e specifica che, per conseguire gli obiettivi dell'Accordo, l'Armenia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'Unione europea sotto forma di sovvenzioni e prestiti, in collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti e le istituzioni finanziarie internazionali. Sono inoltre concordate misure e disposizioni antifrode.
  Il Titolo VIII (composto dagli articoli da 362 a 386) reca le Disposizioni istituzionali, generali e finali e istituisce un Consiglio di Partenariato – organismo ricorrente in questa tipologia di Accordi di Partenariato – con il compito di monitorare l'attuazione dell'Accordo e con il potere di aggiornarne o modificarne gli Allegati, previo consenso tra le Parti. Il Consiglio di partenariato si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale ed esamina tutte le questioni di rilievo e di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo ed è coadiuvato da un Comitato di partenariato e da eventuali Sottocomitati settoriali creati ad hoc.
  In tale ambito la cooperazione interparlamentare è regolata dall'articolo 365, che istituisce il Comitato Parlamentare di partenariato, composto da deputati del Parlamento europeo e da deputati del Parlamento armeno. Tale Comitato, presieduto a turno da un parlamentare europeo e da un parlamentare armeno, costituisce un foro di dialogo finalizzato ad uno scambio di opinioni e di esperienze su temi di interesse comune.
  L'articolo 385 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, prevista il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
  La validità dell'Accordo è illimitata, con possibilità di denuncia da parte di una delle Parti, previa notifica per iscritto all'altra, per via diplomatica.
  Dal momento della sua entrata in vigore, l'Accordo abroga e sostituisce il precedente Accordo di Partenariato e di Cooperazione tra le Comunità Europee ed i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996, ed entrato in vigore il 1o luglio 1999.
  In tale contesto l'articolo 375 specifica che l'Accordo si applichi alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle sue disposizioni, precisando che «nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure dirette ad impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni di accordi destinati ad evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale».
  Fanno parte integrante dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 385, paragrafo 4, dell'Accordo i seguenti allegati:
   Allegato I del Capo 1 (trasporti) del Titolo V;
   Allegato II del Capo 2 (energia) del Titolo V;
   Allegato III del Capo 3 (ambiente) del Titolo V;
   Allegato IV del Capo 4 (iniziative in materia di clima) del Titolo V;
   Allegato V del Capo 8 (cooperazione nel settore della società dell'informazione) del Titolo V;
   Allegato VI del Capo 14 (protezione dei consumatori) del Titolo V;
   Allegato VII del Capo 15 (occupazione, politica sociale e pari opportunità) del Titolo V;
   Allegato VIII (scambi di servizi e stabilimento); Pag. 24
   Allegato IX (legislazione delle parti ed elementi per la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche);
   Allegato X (elenco di indicazioni geografiche protette);
   Allegato XI (appalti pubblici supplementari contemplati dall'Accordo);
   Allegato XII del Capo II (disposizioni antifrode e in materia di controllo) del Titolo VII.

  Fa altresì parte integrante dell'Accordo il Protocollo I del Titolo VII (relativo all'assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) e il Protocollo II (relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale).
  Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo – che, come detto, è già stato approvato dal Senato – esso consta di 4 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il disegno di legge sia riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 15.

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