CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2020
307.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 118

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 12.30.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rosalba CIMINO (M5S), relatrice, fa presente preliminarmente che il provvedimento si compone di 44 articoli.
  Soffermandosi sulle sole disposizioni di competenza della Commissione Agricoltura, osserva che l'articolo 10, comma 1, proroga per l'anno 2020 l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, che consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.
  Ricorda che la misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all'articolo 1, commi da 12 a 15) e che la disposizione in vigore specifica che gli interventi per cui Pag. 119è possibile ottenere la detrazione sono: la «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Ai fini della detraibilità della spesa è necessario che: le spese siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni; le spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
  Rammenta, inoltre, che ai sensi del comma 13 della citata legge di bilancio per il 2018, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. Segnala che tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
  Ricorda, inoltre, che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato è disciplinata dall'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154. È rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la regolazione delle modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione necessari per ottenere i relativi titoli abilitativi.
  Rileva che il secondo periodo del comma 1 fornisce la copertura finanziaria della proroga, disponendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame (pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030) si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021.
  Segnala che il medesimo articolo 10, comma 2, differisce al 31 dicembre 2020 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro.
  In particolare, osserva che la disposizione interviene sul decreto-legge n. 113 del 2018 (articolo 24, comma 1-bis) per prorogare dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diverrà obbligatorio per i titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei per importi superiori a 5 mila euro e inferiori a 25.000 euro, presentare l'informazione antimafia come prescritto dagli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).
  A tale riguardo, ricorda che l'articolo 28, comma 1, della legge n. 161 del 2017, di riforma del cosiddetto Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), intervenendo sull'articolo 91 del Codice, ha introdotto l'obbligo di presentare l'informazione antimafia a carico dei seguenti soggetti: beneficiari di una concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo; titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.
  L'informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. La disposizione è entrata in vigore il 19 novembre 2017.
  Rammenta, peraltro, che in sede di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 è stata introdotta una disposizione volta a limitare l'operatività della riforma del Codice Pag. 120antimafia con particolare riferimento ai titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei: l'articolo 19-terdecies del decreto-legge ha modificato, infatti, l'articolo 91 del Codice antimafia, prevedendo che l'obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000 euro.
  Fa presente che è in seguito intervenuta la legge di bilancio 2018 escludendo che debbano presentare l'informazione antimafia coloro che hanno inoltrato la domanda per accedere ai fondi europei – a prescindere dall'entità dei fondi richiesti – prima del 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della riforma e, inoltre, escludendo dall'obbligo di presentare l'informazione antimafia, fino al 31 dicembre 2018, coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare pari o inferiore a 25.000. Conseguentemente, sono soggetti all'obbligo coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare superiore a 25.000 euro.
  Da ultimo, l'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge n. 113 del 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine individuato dalla legge di bilancio 2018.
  Osserva, dunque che, in conseguenza dei recenti interventi normativi, sui titolari di terreni agricoli gravano quindi i seguenti obblighi di informazione antimafia: nessun obbligo grava su quanti abbiano presentato la domanda di accesso ai fondi europei, per qualsiasi importo, prima del 19 novembre 2017 (in base alla legge di bilancio 2018); coloro che accedono a fondi di importo fino a 5.000 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo inerente alla documentazione antimafia (legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017); coloro che accedono a fondi da 5.001 euro a 25.000 euro sono esonerati dall'obbligo di produrre l'informazione antimafia fino al 31 dicembre 2020 (decreto-legge in esame); coloro che accedono a fondi europei di importo superiore a 25.000 euro sono soggetti all'obbligo di presentazione dell'informazione antimafia (legge n. 161 del 2017).
  Rileva che l'articolo 10, comma 3, rifinanzia di 30 milioni di euro per il 2019 l'autorizzazione di spesa che autorizza il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali a disporre il rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi.
  Nello specifico, viene quindi disposto un rifinanziamento della misura di cui all'articolo 18, comma 16, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che aveva disposto il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi.
  Il comma 4 del medesimo articolo 10 rinvia all'articolo 43 per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, che la relazione tecnica quantifica in 30 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di saldo netto da finanziare ed in 30 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
  Segnala che l'articolo 41, recante Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del Made in Italy agroalimentare, al comma 1 dispone la non applicabilità all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) dei limiti previsti dal comma 14 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, in ordine alle spese per l'acquisto e la manutenzione delle autovetture a disposizioni delle pubbliche amministrazioni.
  Ricorda che tale ultima disposizione ha previsto, a decorrere dall'anno 2011, che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Lo stesso comma 14 ha esentato dall'applicazione del predetto limite le solo autovetture utilizzate dal Pag. 121Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  Segnala che la relazione tecnica, allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, specifica che nel corso del 2018 la spesa complessiva sostenuta per autovetture è stata pari ad euro 481.056,51 e che nel 2019 la spesa sostenuta nel 2019 sarà pari a 481 mila.
  Con l'eliminazione del vincolo di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, l'ICQRF intende procedere alla sostituzione del 30 per cento del parco auto per le ispezioni. La spesa che sarà sostenuta eccedente il limite dell'80 per cento sarà pari a 319 mila euro. Tale somma è disponibile nel bilancio dell'Ispettorato grazie alla possibilità – disposta dall'articolo 26, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 231 del 2017 – di poter assegnare all'Ispettorato i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora eccedenti il gettito già previsto a legislazione vigente antecedentemente all'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2017.
  Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dalla deroga disposta dal comma 1, pari a 319.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.
  Rileva, infine, che l'articolo 28, comma 3, incrementa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria per il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).
  Osserva che la relazione illustrativa precisa come tale incremento della dotazione sia disposto anche in considerazione della necessità di attuare specifiche misure di accompagnamento all'internazionalizzazione delle imprese italiane, volte a cogliere le opportunità di business derivanti dalla presidenza italiana di turno del G20 (dal 1o dicembre 2020 al 30 novembre 2021) e dall'Expo 2020 Dubai.
  Ricorda che l'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014 ha previsto l'istituzione del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy e per l'attrazione degli investimenti in Italia, finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.
  A tal fine, la norma istitutiva ha indicato le finalità da perseguire attraverso il Piano in questione (articolo 30, comma 2, lettere da a) ad l)) e ne aveva demandato l'effettiva adozione al Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni riguardanti il settore agroalimentare. All'ICE (articolo 30, comma 3) è stata assegnata la competenza sull'attuazione del Piano.
  Rammenta poi che recentemente il decreto-legge n. 104 del 2019, ha disposto il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ivi comprese le competenze gestionali sul Piano. Per quanto concerne le risorse finanziarie stanziate per il Piano, ricorda che, da ultimo, la legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 297, della legge n. 160 del 2019), ha autorizzato la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano in questione da destinare alle finalità, già individuate dalla normativa per l'attuazione del Piano medesimo, la cui realizzazione era in corso.

  La seduta termina alle 12.40.

Pag. 122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.50.

COMITATO RISTRETTO

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.
C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 15 gennaio 2020.

Nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 162 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo).
Audizione del dottor Gabriele Papa Pagliardini, Direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.55.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.20.