CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 gennaio 2020
306.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi.

  La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.
C. 1582 Carbonaro.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Michele NITTI (M5S), relatore, riferisce che la proposta di legge di cui oggi si avvia l'esame istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatorii dello spettacolo, con l'obiettivo di favorire il dialogo e la cooperazione fra l'osservatorio dello spettacolo costituito presso il MIBACT e gli osservatori regionali dello spettacolo. L'intento è quello di fornire al legislatore uno strumento di monitoraggio sul settore.
  Ricorda preliminarmente che l'articolo 5 della legge n. 163 del 1985 ha previsto l'istituzione, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di un osservatorio dello spettacolo avente il compito di raccogliere e aggiornare dati e notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero; acquisire elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo; elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, idonei a consentire di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel complesso e nei suoi singoli settori sui mercati nazionali e internazionali. Le spese per la dotazione di mezzi e strumenti necessari allo svolgimento di questi compiti sono appostate su un capitolo afferente al FUS. Al contempo, la SIAE si è dotata di un proprio osservatorio per lo spettacolo, il cui compito è di monitorare Pag. 116l'attività dello spettacolo e dell'intrattenimento in Italia con analisi riguardanti concerti, cinema, teatro, lirica, commedie musicali, ballo, mostre, sport, attrazioni dello spettacolo viaggiante. Un protocollo d'intesa fra SIAE e MIBACT ha originato il progetto «panorama spettacolo» finalizzato a produrre informazione statistica territoriale.
  Segnala che il quadro normativo di riferimento per lo spettacolo dal vivo – come già la relazione di accompagnamento della proposta di legge evidenzia – è incompleto e privo di strumenti di analisi e di coordinamento delle politiche pubbliche nel settore. In particolare, gli osservatorii regionali dello spettacolo sono del tutto slegati fra loro e rispetto all'osservatorio nazionale che è stato a lungo sottoutilizzato e appare uno strumento obsoleto, il che determina forti differenze di attività fra le regioni e la mancanza di coordinamento fra i soggetti coinvolti. Quindi appare necessario, al fine di valutare l'andamento del settore e consentire una programmazione più efficace degli interventi pubblici, offrire nuovi strumenti a sostegno dell'azione di Governo nonché nuovi ed efficienti sedi di raccolta ed elaborazione dati.
  Passando al testo, riferisce che l'articolo 1, commi da 1 a 7, enuncia principi generali in materia di spettacolo dal vivo. In particolare, stabilisce che la Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale libera espressione del pensiero artistico, parte fondamentale del patrimonio culturale e artistico della nazione, elemento di coesione e identità nazionale, strumento di diffusione della cultura italiana in Europa e all'estero, di integrazione culturale nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, e di integrazione multietnica, di crescita dei cittadini e del Paese, nonché un valore economico, di promozione dell'economia. Dispone inoltre che la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale e riconosce il valore delle pratiche amatoriali.
  L'articolo 2 indica gli obiettivi che la proposta di legge intende raggiungere con l'istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo. Si tratta, in particolare, di ottenere una programmazione nazionale degli interventi, degli obiettivi e delle priorità; di rafforzare l'impegno, anche finanziario, delle istituzioni nazionali e territoriali nel settore e di definire le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili. Al contempo, si tratta di sostenere l'attuazione di economie di scala; di avere strumenti di verifica e di valutazione degli interventi realizzati; di promuovere il coordinamento tra i soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, per assicurare supporto tecnico e scientifico e sostegno alla formazione del personale, nonché la predisposizione di protocolli comuni per lo svolgimento delle attività. Si tratta infine di promuovere relazioni e collaborazioni con altri organismi che operano nel settore.
  L'articolo 3 istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, stabilendo che ne facciano parte l'osservatorio nazionale dello spettacolo e gli osservatori dello spettacolo delle regioni e delle province autonome.
  L'articolo 4 attribuisce all'osservatorio nazionale dello spettacolo funzioni ulteriori rispetto a quelle vigenti e, in particolare, funzioni consultive nei confronti della Conferenza unificata e prevede che esso instauri rapporti continuativi con regioni ed enti locali, nonché con gli osservatori regionali dello spettacolo. Inoltre, stabilisce che l'osservatorio svolga funzioni di orientamento, informazione e consulenza – in particolare per quanto riguarda i finanziamenti, anche dell'Unione europea, e i servizi di supporto e tutoraggio – in favore dei soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo. L'osservatorio nazionale potrà avvalersi della collaborazione di vari enti, tra cui le università. A sua volta, l'osservatorio nazionale collaborerà con istituzioni omologhe estere, in particolare europee, per consentire la diffusione e integrazione delle attività italiane dello spettacolo dal vivo nell'ambito dell'Unione europea. Pag. 117
  La SIAE è chiamata a fornire all'osservatorio nazionale una relazione annuale contenente i dati sull'andamento delle attività di spettacolo dal vivo richiesti dal medesimo osservatorio.
  L'articolo 5 individua ulteriori funzioni dell'osservatorio nazionale da svolgere con la collaborazione degli osservatori regionali, nonché del Consiglio superiore dello spettacolo. Si tratta, in particolare, di provvedere all'istruttoria tesa all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative allo spettacolo dal vivo; definire le modalità operative per lo svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali «o in collaborazione» con essi, nel territorio di loro competenza; di individuare strumenti, modalità e criteri per il monitoraggio delle attività dello spettacolo, nonché le modalità per la valutazione periodica e l'analisi dei dati raccolti; di coordinare le proprie attività con gli organismi europei e internazionali competenti in materia di spettacolo dal vivo, con specifico riferimento al trasferimento dei dati e all'adeguamento agli standard internazionali.
  L'articolo 6 dispone che le regioni concorrono all'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1, istituendo osservatorii per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività di spettacolo dal vivo. Inoltre, le regioni verificano, in rapporto ai risultati conseguiti, l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio, anche attraverso attività di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l'osservatorio nazionale dello spettacolo; e promuovono e sostengono, con la partecipazione di province, città metropolitane e comuni, le attività di spettacolo dal vivo assicurando la trasparenza, l'equità e l'equilibrio nella programmazione degli spettacoli e nella loro diffusione nel territorio. In sei regioni (Veneto, Basilicata, Campania, Sardegna, Puglia ed Emilia-Romagna) sono già attivi gli osservatori regionali dello spettacolo e proprio per avviare una collaborazione tra questi era stato attivato il cosiddetto «programma ORMA», un progetto la cui attuazione è stata affidata a Torino (Fitzcarraldo), ATER di Modena e all'ECCOM di Roma.
  L'articolo 7 stabilisce che i livelli essenziali delle prestazioni dello spettacolo dal vivo – intesi come i livelli qualitativi e quantitativi delle attività che devono essere garantiti in modo omogeneo nel territorio nazionale – costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni. Dispone, inoltre, che gli stessi livelli essenziali delle prestazioni devono essere individuati, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  L'articolo 8 prevede che l'osservatorio nazionale dello spettacolo predisponga il programma triennale delle attività del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo e trasmetta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle Camere e alla Conferenza Stato-regioni. L'osservatorio, in base all'articolo 9, provvede, avvalendosi degli osservatori regionali e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, a realizzare e gestire il Sistema informativo nazionale dello spettacolo. Al Sistema informativo concorrono tutti i sistemi informativi in materia di spettacolo dal vivo esistenti alla data di entrata in vigore della legge.
  Gli articoli 10 e 11 dispongono in merito all'incidenza finanziaria della legge (è prevista l'invarianza di spesa) e all'entrata in vigore della stessa prevedendo che per gli oneri derivanti dall'articolo 4 si provveda a valere sulle risorse del FUS.

  Luigi GALLO, presidente, evidenzia come l'avvio dell'esame della proposta di legge in titolo confermi l'interesse della Commissione per il settore dello spettacolo, già dimostrato con lo svolgimento dell'indagine conoscitiva attualmente in corso con l'XI Commissione sul lavoro e la previdenza in questo settore.

  Alessandra CARBONARO (M5S) ritiene importante che la VII Commissione inizi a Pag. 118riflettere per intervenire a livello legislativo sullo spettacolo dal vivo. Sottolinea quanto sia utile l'istituzione di una rete degli osservatori regionali, la quale si è anzi resa indispensabile a seguito del depotenziamento dell'osservatorio operante dal 1985, che aveva dato origine al progetto ORMA, la cui azione già aveva fatto emergere l'esigenza di costruire una rete di Osservatori regionali dello spettacolo. Rappresenta, quindi, la necessità di dare organicità al sistema degli osservatori, instaurando una forma di collegamento tra le regioni. Auspica che si riesca a lavorare per elaborare un testo il più possibile partecipato e trasversale, anche con la collaborazione delle forze di opposizione. Ritiene opportuno un ciclo di audizioni di soggetti qualificati, per acquisire le necessarie informazioni, anche in merito alle best practice realizzate in Francia e Gran Bretagna. Occorre fare in modo che gli osservatori non si limitino al monitoraggio, ma siano in grado di offrire un servizio di sportello per tutti gli utenti del settore. Dopo aver quindi riportato una citazione di Antonio Taormina sul ruolo di mediazione degli Osservatori quali strumenti a supporto dei processi decisionali delle istituzioni pubbliche, conclude richiamando quanto emerso nell'odierna audizione di associazioni dello spettacolo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso di svolgimento con la XI Commissione, in merito alle difficili problematiche del lavoro nel campo dello spettacolo e alle sperequazioni territoriali che si evidenziano nel settore delle manifestazioni culturali. Infine, segnala l'opportunità da lei ravvisata di introdurre nell'ordinamento la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del settore della cultura, come già previsto per la sanità e la scuola.

  Luigi GALLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.