CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 dicembre 2019
297.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 238

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e relativa Nota di variazioni.
C. 2305 Governo e C. 2305/I Governo, approvati dal Senato.

(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, constatando l'impossibilità della relatrice, la deputata Faro, a prendere parte alla seduta chiede alla senatrice Drago di sostituirla.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), relatrice rileva in primo luogo che il provvedimento, il quale si componeva originariamente di 101 articoli, a seguito dell'approvazione del maxiemendamento al Senato risulta ora composto da 19 articoli; di questi il primo è suddiviso però in 955 commi. Ricorda poi preliminarmente che la Commissione si è già espressa sul testo originario del provvedimento nella seduta del 20 novembre scorso. In quella occasione la Commissione ha approvato un parere favorevole con sette osservazioni.
  La prima osservazione, che non è stata recepita, chiedeva, con riferimento ai contributi Pag. 239per i comuni previsti dall'articolo 1, comma 30, per l'efficientamento energetico e per lo sviluppo economico sostenibile, di precisare se il Ministero abbia margini di discrezionalità nella ripartizione dei contributi, prevedendo in tale ipotesi un coinvolgimento della Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  La seconda osservazione, che non è stata recepita, segnalava l'esigenza, con riferimento ai contributi ai comuni per la messa in sicurezza del territorio di cui all'articolo 1, comma 52, di considerare la congruità della previsione di un medesimo numero massimo di richieste per tutti i comuni italiani, indipendentemente dalla loro dimensione demografica.
  La terza osservazione, anch'essa non recepita, invitava a chiarire, con riferimento all'articolo 1, commi da 321 a 326, il rapporto tra il fondo «Cresci al Sud» istituito dalla disposizione e l'analogo Fondo imprese Sud istituito dall'articolo 1, commi da 897 a 903 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).
  La quarta osservazione, che non è stata recepita, chiedeva, con riferimento al fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, di chiarire il rapporto tra l'istituendo fondo e il già istituito fondo per le non autosufficienze e di individuare modalità per garantire un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella disciplina di utilizzo delle risorse del fondo.
  La quinta osservazione, che non è stata recepita, invitava, con riferimento al fondo per gli investimenti nelle isole minori di cui all'articolo 1, comma 553, a considerare la previsione dell'intesa, anziché del semplice parere della Conferenza unificata, per l'adozione del DPCM di definizione dei criteri di ripartizione del fondo, di precisare il significato della necessità di un «parere favorevole» della Conferenza per l'adozione del decreto di riparto del fondo e di considerare un coordinamento tra la disposizione e le altre disposizioni di sostegno per le isole minori.
  La sesta osservazione, che segnalava l'opportunità di valutare, con riferimento alle disposizioni in materia di giochi di cui all'articolo 1, commi da 727 a 730, l'inserimento della previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'economia chiamato a stabilire le regole uniformi per la distribuzione dei punti di gioco sul territorio nazionale, può ritenersi indirettamente recepita in quanto la previsione del decreto del Ministro dell'economia non è più contemplata dal testo in esame.
  L'ultima osservazione, che invece è stata recepita, chiedeva di esplicitare, con riferimento alle disposizioni in materia di autonomie speciali di cui all'articolo 1, commi da 866 a 875, che, come affermato dalla relazione tecnica, le regioni destinatarie delle risorse saranno Sicilia e Sardegna e di considerare l'introduzione di forme di coinvolgimento delle regioni a statuto speciale destinatarie dei fondi nella procedura di riparto. Al riguardo osserva infatti che le disposizioni sono frutto di una riformulazione ad opera del Senato dell'originario articolo 100. Nello specifico ai commi da 866 a 873, è recepito l'accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Governo e la regione Sardegna con il quale viene stabilito, da un lato, il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione per gli anni 2018, 2019 e a regime dal 2020 (commi 868-869) e dall'altro il trasferimento di risorse dallo Stato alla regione per la definizione del contenzioso pregresso in materia di entrate tributarie, pari a 412 milioni di euro in cinque anni (comma 870); per spese di investimento in opere pubbliche pari a 1.428,8 milioni in 14 anni e per spese di investimento nel settore sanitario pari a 111 milioni di euro (comma 871). Agli enti di area vasta della regione, inoltre, è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 872). Con il comma 875 viene attribuito alla regione Sicilia un contributo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 a favore dei liberi consorzi e delle Città metropolitane della regione, in attuazione dei precedenti accordi.Pag. 240
  Suggerisce quindi di riproporre nel parere che la Commissione è chiamata a rendere, le osservazioni del precedente parere che non sono state recepite.
  Nel segnalare che nel prosieguo della relazione si soffermerà soltanto sulle disposizioni introdotte al Senato meritevoli di interesse per la Commissione per le questioni regionali, osserva che i commi 76 e 77 dell'articolo 1 intervengono sulla disciplina in materia di proroga delle concessioni per grandi derivazioni idriche a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e Bolzano. Le concessioni con scadenza antecedente al 31 dicembre 2023 (con posticipazione di un anno del termine previsto a legislazione vigente) sono prorogate per il tempo necessario al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la richiamata data. Si dispone altresì in merito alle modalità con cui tali concessioni devono essere esercitate nel periodo transitorio.
  Il comma 78 prevede la disapplicazione del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati, entro le loro attività istituzionali, dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro unioni, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta. È fatto obbligo di rispettare i princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. La disposizione, nell'introdurre la deroga, parrebbe tesa a incidere sull'unità giuridica dell'ordinamento, riconoscendo un regime speciale in materia di affidamento di contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ad alcuni soggetti operanti nel terzo settore presso i richiamati enti territoriali.
  Al riguardo, rileva l'esigenza di un approfondimento della disposizione, con riferimento all'esigenza di tutelare l'unità giuridica dell'ordinamento.
  Il comma 160 concerne la disciplina dei dipendenti degli uffici stampa presso le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si prevede che ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, possa essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello stabilito dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam, da riassorbirsi con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro. La norma trova applicazione per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome perché, in base all'articolo 9, comma 5, della legge n. 150/200, ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continuasse ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.
  Il comma 269 abroga il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, e inserisce i riferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nella disciplina sui limiti sui limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale relativa alle altre regioni. Il comma 4-bis – ora oggetto di abrogazione – ha escluso le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'ambito di applicazione dei limiti in esame, come stabiliti dai precedenti commi da 1 a 4 del medesimo articolo 11, a condizione che tali enti provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun Pag. 241apporto a carico del bilancio dello Stato (rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia). Dalla norma ora oggetto di abrogazione sembrerebbe quindi derivare l'applicazione agli enti in oggetto dei più severi limiti previgenti.
  Rileva come al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni a statuto speciale nell'attuazione della disposizione, in considerazione della giurisprudenza della Corte costituzionale in base alla quale i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio pattizio, tramite accordo (si veda ad esempio la sentenza n. 103 del 2018).
  Ricorda che l'esclusione delle regioni a Statuto speciale e delle province di Trento e di Bolzano era stata richiesta dalla Commissione con un'osservazione contenuta nel parere reso sul decreto-legge n. 35 del 2019 nella seduta del 15 maggio 2019.
  Il comma 382 assegna un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle Autonomie italiane (associazione di comuni, province, regioni, comunità montane, costituitasi nel 1916 e impegnata sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali), al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali.
  Il comma 470 prevede l'istituzione di una tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed estende le competenze dello stesso Osservatorio nazionale, con riferimento alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Si modifica, conseguentemente, la denominazione del medesimo in «Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica» e si prevede un'integrazione della relativa composizione, per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.
  Rileva come, al riguardo, sembrerebbe opportuno specificare i termini e le modalità di tale integrazione, anche ai fini di una valutazione dell'equilibro complessivo della composizione. Ricorda in proposito che attualmente fanno parte dell'Osservatorio tre rappresentanti delle regioni.
  Il comma 546 istituisce il Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni dalla costituzione delle regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020.
  Il comma 548 è una norma programmatica concernente la regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di prevedere l'attivazione di procedure di verifica degli eventuali effetti negativi sulla finanza dei tre enti, a seguito di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali. L'attivazione della procedura avviene con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro degli affari regionali.
  Rileva come al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della regione e delle due province autonome ai fini dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, in considerazione della giurisprudenza della Corte costituzionale in base alla quale i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio pattizio, tramite accordo (si veda ad esempio la sentenza n. 103 del 2018).
  Il comma 551 reca un incremento del Fondo di solidarietà comunale di 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022. Le risorse sono destinate in favore dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, al fine di compensare l'importo che gli stessi enti sono tenuti a versare al Fondo solidarietà comunale, quale quota di alimentazione del Fondo medesimo, mediante la trattenuta di una quota dell'IMU di loro spettanza. Le modalità di attuazione della disposizione sono rinviate a un decreto del Ministro dell'interno, da Pag. 242adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigere della legge di bilancio per il 2020.
  Rileva come al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-città ai fini dell'emanazione del decreto.
  Il comma 552 reca una norma interpretativa di due disposizioni legislative (l'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge n. 244 del 2007 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008) in materia di indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali. Si prevede, in particolare, che tali norme sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.
  Il comma 876 amplia la possibilità per le regioni e gli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni) di ripianare il disavanzo di amministrazione quando questo sia riferito all'esercizio precedente e sia dovuto al mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni. In particolare, in questi casi il disavanzo può essere ripianato dall'ente, nei tre esercizi successivi in quote costanti, con altre risorse dell'ente, ovvero in quote determinate dall'esigibilità dei trasferimenti dovuti, sulla base del piano di erogazione delle somme concordato con il livello di governo tenuto al pagamento.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) invita la relatrice a un approfondimento, esprimendo il proprio dissenso rispetto ad alcuni rilievi contenuti nella relazione. In particolare trova ingiustificata l'osservazione riferita al comma 78. Segnala infatti che le province autonome di Trento e di Bolzano e la Valle d'Aosta sono gli unici enti territoriali italiani nei quali non è prevista la disapplicazione del codice degli appalti per gli affidamenti da parte dei Vigili del Fuoco nei confronti di enti del terzo settore. Contesta poi il contenuto del comma 269 in quanto la prevista applicazione anche nelle regioni a Statuto speciale dei limiti di spesa sul personale sanitario contrasta con l'autonomia di tali enti in questo settore. Segnala infine la necessità della disposizione del comma 548 che consente di monitorare le eventuali minori entrate per la regione Trentino Alto Adige e per le province di Trento e di Bolzano derivanti da modifiche della disciplina statale dei tributi erariali.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), relatrice, prende atto del chiarimento fornito dalla collega Rossini con riferimento al comma 78. Ritiene invece di condividere quanto affermato dalla collega rispetto ai commi 269 e 548. Per il comma 269 ritiene infatti necessaria una concertazione dell'attuazione della disposizione con le regioni a statuto speciale, proprio per tutelare l'autonomia di tali regioni, mentre per il comma 548 il rilievo contenuto nella relazione mira unicamente a garantire il coinvolgimento della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel procedimento che condurrà all'emanazione del decreto ministeriale chiamato a stabilire le modalità con le quali sarà effettuato il monitoraggio previsto dalla norma.

  La senatrice Roberta TOFFANIN (FI BP-UDC) lamenta che la discussione della legge di bilancio alla Camera dei deputati non consenta alcuno spazio di emendabilità Stigmatizza il fatto che i componenti della Commissione si trovino ad approfondire argomenti che dovrebbero poi portare a una modifica del testo che, di fatto, si sa già che non potrà essere modificato. Definisce dunque il dibattito in corso come una «farsa» poiché un qualunque ritardo nei tempi di approvazione porterebbe il Paese inevitabilmente all'esercizio provvisorio.

Pag. 243

  Il deputato Roberto PELLA (FI) associandosi alle osservazioni della collega Toffanin e con uno spirito costruttivo – considerata l'inutilità dell'attuale dibattito – auspica che nell’iter della prossima legge di bilancio sia consentito alla Commissione di affrontare i temi su cui è competente prima che il provvedimento venga approvato da un ramo del Parlamento. Chiede, per il futuro, che a tutti i componenti della Commissione siano distribuite le osservazioni della Conferenza delle regioni, dell'Anci e dell'Upi in quanto non si tratta di osservazioni di carattere politico bensì di carattere funzionale e di buonsenso.

  Il senatore Albert LANIÈCE (AUT) concorda con le osservazioni svolte dalla collega Rossini. Rileva che, pur avendo votato favorevolmente al Senato sul disegno di legge di Bilancio, vi sono alcuni aspetti che suscitano dubbi, come, ad esempio la questione riguardante la disciplina, al comma 269 dell'articolo 1, del personale sanitario nelle regioni a statuto speciale che, pur finanziando in autonomia il sistema sanitario, devono subire normative approvate da altri. Ricorda come su questo tema si sia pronunciata anche la Corte costituzionale, ad esempio con la sentenza n. 241/2018, richiamando l'esigenza di tutelare le autonomie speciali.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD) propone di passare all'esame del seguente punto all'ordine del giorno in modo da dare il tempo alla relatrice di riflettere sulle osservazioni svolte dalla collega Rossini.

  Emanuela CORDA, presidente, ricorda che di norma i documenti predisposti dalla Conferenza delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI in occasione dell'esame parlamentare di specifici provvedimenti sono trasmessi anche alla Commissione, nell'ambito delle procedure di collaborazione disciplinate dal regolamento della Commissione, e quindi inviati per posta elettronica a tutti i componenti. Ricorda inoltre che la Commissione si è espressa sul disegno di legge di Bilancio prima che questo venisse approvato dal Senato, nel corso dell'esame presso quel ramo del Parlamento, come avviene di norma, trattandosi di un organismo bicamerale. Nel condividere la proposta del deputato Gariglio, sospende l'esame del provvedimento che riprenderà al termine dell'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia.
C. 2152, approvato dalla 6a Commissione del Senato, e abb.

(Parere alla VI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda che il provvedimento intende trasferire al patrimonio disponibile del comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato «Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina», per permetterne la successiva alienazione ai privati possessori.
  Come ricordato nelle relazioni che accompagnano i testi delle due proposte di legge, negli anni Venti del secolo scorso, per esigenze di igiene pubblica e di riassetto idrologico del territorio, si è reso necessario costruire il muro di sponda del Canal Lusenzo, nel comune di Chioggia, ad opera del Magistrato delle Acque di Venezia, con l'intesa di ricevere, in cambio dei lavori eseguiti, l'appezzamento di terreno sottratto al mare. Le aree provenienti dalla bonifica della laguna sono entrate a far parte del demanio marittimo e, in quanto tali, sono divenute inalienabili, finché il 10 febbraio 1965, con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, sono state trasferite dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato. A seguito delle verifiche svolte in occasione del processo del federalismo demaniale previsto dal Pag. 244decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'Agenzia del demanio di Venezia, accertata l'esistenza di costruzioni su aree di proprietà dello Stato, ha inoltrato ai residenti richieste di pagamento per l'utilizzo delle stesse. Il comune di Chioggia, in un recente comunicato (22 febbraio 2019), ha sollecitato una soluzione normativa per restituire ai cittadini la proprietà degli immobili in oggetto. Ricorda che per una situazione analoga, sempre nel comune di Chioggia, per le aree definite «ex Forte di Brondolo», è intervenuto l'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, che dispone l'applicazione della normativa prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n. 177, la quale consente il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del comune e, successivamente, l'alienazione ai privati possessori delle aree stesse.
  Le proposte di legge si compongono, entrambe, di un solo articolo, che, al comma 1, prevede il trasferimento al patrimonio disponibile del comune di Chioggia dell'area del comprensorio denominato «Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina».
  Il comma 2 dispone l'applicazione per l'area in questione (già oggetto di richiesta di trasferimento da parte del comune di Chioggia) delle norme della legge 5 febbraio 1992, n. 177, che consentono il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del comune e ne permettono successivamente l'alienazione ai privati possessori. Il medesimo comma stabilisce inoltre che l'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda dei privati possessori sono inoltre sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.
  Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri e le relative coperture.
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che le proposte di legge appaiono riconducibili in via prevalente alle materie «ordinamento civile» e «organizzazione amministrativa dello Stato» attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi, rispettivamente, delle lettere l) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
  Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici con riferimento all'ambito di competenza della Commissione.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

  Il senatore Luciano D'ALFONSO (PD) rileva come il provvedimento in esame sia da considerare esemplare e dichiara che il provvedimento avrebbe dovuto essere concepito addirittura agli inizi del secolo scorso poiché si tratta di sanare una situazione nella quale ad alcuni cittadini era stata fatta una promessa che poi non è stata mantenuta e che, dunque, hanno subito un torto. A Chioggia si promise, infatti, che chi si fosse adoperato a bonificare avrebbe ottenuto la sdemanializzazione. Ricorda come l'istituto della sdemanializzazione sia uno dei più importanti istituti del diritto pubblico-privato. Nel caso in questione alcuni privati cittadini hanno rilevato porzioni di suolo adoperandosi per bonificarli – in un'attività che oggi chiameremmo cooperazione e che i cattolici chiamerebbero sussidiarietà –, e, nel corso dell’iter al Senato, dopo 90 anni qualcuno ha avuto, oggi, il coraggio di dire che la sdemanializzazione sarebbe dovuta avvenire a prezzo di mercato. Si dichiara stupito di come alcune persone possano aver anche solo concepito un pensiero simile e si rallegra invece del fatto che, grazie al deciso intervento di alcuni al Senato, si sia potuti giungere al provvedimento che oggi sta per essere definitivamente approvato. Si tratta di un risultato che riempie di gioia. Dichiara poi che le stesse problematiche riguardano moltissimi territori sparsi in tutto il Paese ma soprattutto nel Sud (in particolare molti sedimi marittimi) creando così un rischio di incertezza circa la proprietà che fatalmente Pag. 245fa perdere ogni valore ai terreni. Ringrazia il collega che ha relazionato sul provvedimento e aggiunge che, per completare l'opera, sarebbe necessario individuare tutti gli altri terreni che si trovano situazioni analoghe. Dichiara, infine, il proprio voto favorevole.

  La senatrice Roberta TOFFANIN (FI BP-UDC) rileva come la proposta di legge, già approvata in sede deliberante dal Senato, raccolga le firme di tutti i gruppi politici per cui, come già anticipato dal collega, si tratta di una richiesta che viene avanzata a gran voce perché il tema non ha colore politico ma evidenzia una grande problematicità aggravata, negli ultimi anni, dal fatto che l'agenzia delle entrate ha emesso cartelle esattoriali molto alte per questi cittadini che non solo si sono visti mettere in discussione la proprietà dei terreni, ma si vedono costretti a pagare cifre consistenti su ciò che, di fatto, non possiedono. Chiede che l’iter del provvedimento sia accelerato in modo da poter fare un bel regalo di natale a questi cittadini.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) relatore, prende atto con soddisfazione dell'unanimità sul provvedimento. Dichiara di conoscere molto bene questa realtà che è molto diffusa anche nella regione Molise da cui lui stesso proviene. Si dichiara favorevole ad estendere questa soluzione anche ad altri territori che presentano le stesse problematiche. Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e relativa Nota di variazioni.
C. 2305 Governo e C. 2305/I Governo, approvati dal Senato.

(Parere alla V Commissione della Camera).
(Seguito esame – Parere favorevole con osservazioni).

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S) relatrice, nel ringraziare ancora la collega Rossini per il chiarimento fornito con riferimento al comma 78, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 dicembre 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

Pag. 246