CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 dicembre 2019
289.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 36

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 5 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 16.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
S. 1631 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore, nel ricordare che la Commissione ha già esaminato il testo originario del provvedimento nel corso dell’iter alla Camera, esprimendo, nella seduta del 12 novembre scorso, un parere favorevole sottolinea che il parere espresso evidenziava come il provvedimento sia riconducibile alla materia protezione civile di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e come gli interventi previsti dallo stesso si collochino nell'ambito della modalità di collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di assicurare il necessario raccordo funzionale nell'ambito delle scelte strategiche del Commissario straordinario per la ricostruzione (quali la Cabina di coordinamento Pag. 37della ricostruzione; il Comitato istituzionale istituito in ciascuna Regione interessata, la Conferenza permanente e le Conferenze regionali per la ricostruzione).
  Rileva che si soffermerà solo sulle principali tra le numerose modifiche introdotte nel corso dell'esame della Camera.
  In particolare, l'articolo 1-bis integra la disciplina relativa all'affidamento degli incarichi di progettazione per la ricostruzione prevedendo che, per importi sotto la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro, l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso.
  L'articolo 1-ter reca disposizioni in materia di assunzioni di nuovo personale da parte delle regioni, province e comuni interessati dal sisma dell'agosto 2016, consentendo di derogare al limite di due anni di durata massima per i contratti a tempo determinato. L'articolo prevede anche norme per consentire all'Ufficio speciale per la ricostruzione di avvalersi di personale di società in house della regione.
  All'articolo 2, tra le altre cose, sono stati aggiunti i commi 1-bis e 2-bis, che prevedono il differimento al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale è possibile prevedere il ripristino con miglioramento sismico degli immobili di proprietà pubblica da destinare alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi dell'agosto 2016.
  L'articolo 2-bis consente, nell'ambito della ricostruzione privata, nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, che siano ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso.
  L'articolo 2-ter prevede, in materia di interventi di immediata esecuzione, la possibilità che il Commissario differisca al 30 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti.
  All'articolo 3 è stato inserito il comma 1-bis, che prevede la convocazione della Conferenza regionale per la ricostruzione anche per accertare la conformità urbanistica dell'intervento proposto all'edificio preesistente ai sensi della vigente normativa o, ove adottato, ai sensi del programma straordinario di ricostruzione di cui al successivo articolo 3-bis.
  L'articolo 3-bis prevede l'adozione, da parte delle regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni più colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dal 2016.
  L'articolo 3-ter stabilisce la possibilità di regolarizzazione delle domande di concessione di contributi per la ricostruzione per le quali non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo.
  L'articolo 3-quater stabilisce che i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione possano derogare, oltre che all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (in materia di qualificazioni delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza) anche all'articolo 37 del medesimo codice (in materia di ricorso a stazioni appaltanti uniche mediante unioni di comuni, province, città metropolitane o enti di area vasta).
  L'articolo 3-quinquies qualifica la partecipazione alla Conferenza permanente della ricostruzione come dovere d'ufficio.
  L'articolo 3-sexies estende la fruizione del cosiddetto «Art Bonus» anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori d Venezia e di Matera.
  L'articolo 3-septies estende da tre a sei anni la durata dell'intervento del Fondo di garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma.
  L'articolo 4-bis modifica la disciplina della subappaltabilità delle lavorazioni nei contratti tra privati, consentendo tra le altre cose la subappaltabilità non solo delle lavorazioni speciali ma di tutte le lavorazioni.
  L'articolo 5-bis consente alle regioni di predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di chi trasferisce la propria Pag. 38residenza e dimora abituale, con l'impegno di non modificarla per un decennio, nei comuni, con meno di 5.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici del 2016 in Italia centrale e individuati dalle regioni.
  L'articolo 9-bis dispone l'ulteriore proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, della vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift siti nelle regioni Abruzzo e Marche.
  L'articolo 9-ter estende ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici del 2016, il regime opzionale previsto per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.
  L'articolo 9-quater apporta alcune modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, volte, tra le altre cose, a modificare il parametro per il calcolo del valore dell'accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto e ad escludere le località a bassa sismicità dall'ambito definitorio degli interventi rilevanti.
  L'articolo 9-quinquies circoscrive la norma sulla non spettanza di contributi e agevolazioni per la ricostruzione ai beni alienati dopo la data del sisma de L'Aquila del 2009, prevedendo che la stessa non valga in caso di alienazione a coniuge, parenti e affini fino al quarto grado, al partner dell'unione civile e al convivente di fatto.
  L'articolo 9-sexies riconosce anche per il 2020 al comune de L'Aquila la facoltà di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto dalla normativa vigente.
  L'articolo 9-septies interviene in merito ai lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati colpiti dal sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo, al fine di precisare i soggetti deputati alla certificazione prevista nel caso di migliorie o altri interventi difformi.
  L'articolo 9-octies prevede per il 2020 uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 diversi dal comune de L'Aquila, nonché, per il medesimo 2020, un contributo di 500.000 euro destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere relativo allo stesso evento sismico.
  L'articolo 9-novies consente, nei territori colpiti dal sisma in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2012, l'affidamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento al personale assunto a tempo determinato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio nonché ad altro personale di cui essa si avvalga anche mediante convenzione con le società Ales Spa e Invitalia Spa.
  L'articolo 9-decies estende agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la possibilità, già prevista dal decreto-legge n. 189/2016, di derogare al numero minimo di alunni per classe, nonché di attivare ulteriori posti di personale, di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA9, di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).
  L'articolo 9-undecies attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai soggetti istituzionali competenti in materia di ripristino e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi.
  L'articolo 9-duodecies rende applicabili ai territori interessati dai sismi del 2016 e del gennaio 2017 le misure per l'utilizzo delle terre abbandonate o incolte introdotte dal DL n. 91/2017 per le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  L'articolo 9-terdecies include nel programma coordinato di ricostruzione dei comuni del cratere del sisma del 2009 diversi dall'Aquila anche interventi connessi e complementari agli interventi di ricostruzione privata.
  L'articolo 9-quaterdecies include nelle funzioni del Commissario per la ricostruzione post-sisma di Casamicciola del 2017 anche quelle di provvedere alla cessazione Pag. 39dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione.
  L'articolo 9-quinquiesdecies stabilisce che le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale del Commissario per la ricostruzione post-sisma di Casamicciola del 2017, non più necessarie per le finalità originarie, possono essere destinate dal Commissario ad altre finalità previste.
  L'articolo 9-sexiesdecies semplifica le modalità di selezione dell'impresa esecutrice dei lavori da parte del beneficiario dei contributi per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati nei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.
  L'articolo 9-septiesdecies prevede e disciplina l'approvazione di un piano di ricostruzione, redatto dalla regione Campania, per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma di Casamicciola del 2017.
  L'articolo 9-duodevicies modifica la disciplina della ricostruzione post-sisma di Casamicciola prevedendo, tra le altre cose, l'erogazione diretta dei contributi per la ricostruzione pubblica e l'assistenza alla popolazione senza la deliberazione di criteri e modalità attuative da parte di provvedimenti del Commissario straordinario.
  L'articolo 9-undevicies interviene sulla medesima materia aggiungendo la previsione che l'aggiudicazione dei lavori di ricostruzione avvenga utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
  L'articolo 9-vicies estende i contributi per le imprese colpite dal sisma di Casamicciola del 2017 anche alle imprese che abbiano totalmente sospeso la propria attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale alla medesima attività, nel caso in cui l'ubicazione di tale immobile sia infungibile.
  L'articolo 9-vicies semel autorizza anche per il 2020 e il 2021 la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori colpiti dal sisma del 2016-gennaio 2017.
  L'articolo 9-vicies bis prevede una serie di modifiche alle disposizioni del cosiddetto «decreto sbloccacantieri» (decreto-legge n. 32 del 2019) relativamente agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Campobasso e la città metropolitana di Catania del 2018. Tra le altre cose, vengono inserite tra le spese finanziabili le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive.
  L'articolo 9-vicies ter prevede la possibilità, per i comuni del cratere del sisma del 2009, di integrare i programmi di interventi nei centri storici.
  L'articolo 9-vicies quater proroga al 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali colpiti dal sisma del 2012.
  L'articolo 9-vicies quinquies proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque non oltre il dicembre 2020, il termine per l'esenzione IMU per gli immobili colpiti dal sisma del 2012.
  L'articolo 9-vicies sexies proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per i soggetti residenti nei comuni colpiti dagli eventi atmosferici del 2014 e dal sisma del 2012.
  L'articolo 9-vicies septies autorizza i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del gennaio 2017, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, a nominare segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.
  L'articolo 9-duodetricies autorizza la destinazione di una somma fino a 50 milioni di euro, tra quelle iscritte nella contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, a un programma di sviluppo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene.
  L'articolo 9-undetricies prevede il trasferimento di somme versate dalla Camera dei deputati al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alla contabilità speciale Pag. 40intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell'Italia centrale.
  L'articolo 9-tricies autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni interessate dal sisma del 2016.
  L'articolo 9-tricies semel dispone la sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25.
  Le modifiche introdotte non appaiono presentare profili problematici per quello che attiene le competenze della Commissione questioni regionali.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), dichiara il voto di astensione del gruppo di Forza Italia. Evidenzia, al riguardo, come già fatto nella Commissione di merito, la mancata valorizzazione del ruolo dei sindaci, esigenza avanzata anche nell'incontro dell'associazione nazionale con il Presidente del Consiglio, Conte. Stigmatizza poi il ritardo nell'attività di ricostruzione della città di Amatrice e sottolinea il tema della burocratizzazione estrema che necessiterebbe di una forte semplificazione rilevando come il numero degli adempimenti procedurali necessari per procedere alla ricostruzione sia eccessivo. La burocrazia crea poi ulteriori difficoltà ai sindaci, compresa quella determinata dal non poter rinnovare, alla scadenza, contratti con personale che in questi anni ha acquisito un elevato livello di competenze nell'ambito della ricostruzione. Ritiene inoltre che andrebbe ulteriormente sviluppata la disciplina delle zone economiche speciali, che, se potenziate, potrebbero costituire un argine allo spopolamento dei territori colpiti dal sisma.

  Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore segnala che alcuni dei punti sollevati dal collega Pella – specie quelli riferiti alla semplificazione – sono già presenti nel decreto in quanto è già prevista, ad esempio, la possibilità di agire in deroga all'articolo 38 del codice degli appalti e sono anche previste semplificazioni nella modalità di selezione delle imprese esecutrici per quanto riguarda, ad esempio, Ischia. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.
S. 1250, approvato dalla Camera.
(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, nel ricordare che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell’iter alla Camera, esprimendo nella seduta dell'11 aprile 2019, un parere favorevole sintetizza brevemente, il provvedimento, che consiste di un unico articolo che, al comma 1, riconosce come malattia sociale la cefalea primaria cronica, a seguito dell'accertamento da almeno un anno nel paziente, mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante (l'attestazione dell'effetto invalidante indica che la malattia è in grado di limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni di famiglia e di lavoro).
  Ai sensi del medesimo comma 1 le tipologie di cefalea che vengono riconosciute come malattia sociale sono, alla lettera a), l'emicrania cronica e ad alta frequenza; alla lettera b), la cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici; alla lettera c), la cefalea a grappolo cronica; alla lettera d), l'emicrania parossistica cronica; alla lettera e), la cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione; alla lettera f), emicrania continua. Il comma 2 dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto, da Pag. 41adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme elencate dal comma 1, nonché i criteri e le modalità con cui le regioni attuano i menzionati progetti.
  Per quanto riguarda l'ambito di interesse della Commissione, la materia oggetto del provvedimento può essere ricondotta all'ambito della «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In tal senso, come già rilevato nel precedente parere, risulta opportuno l'inserimento della previsione dell'intesa.
  Rispetto al testo precedentemente esaminato dalla Commissione è stata unicamente inserita una clausola di invarianza finanziaria al comma 2 dell'articolo 1. Ritiene dunque che la Commissione possa confermare il parere favorevole già reso.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), nel dichiarare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, chiede che possa essere inserito nel parere l'auspicio che l'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni prevista dall'articolo 1, comma 2, sia sancita in tempi brevi. Ritiene poi che la patologia oggetto del provvedimento dovrebbe essere inserita nei livelli essenziali di assistenza, in modo che le relative cure possano essere finanziate nell'ambito del patto della salute, evitando che, attuando la legge ad invarianza di oneri finanziari come attualmente previsto, si creino disuguaglianze territoriali.

  Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, accoglie l'istanza avanzata dal collega Pella e formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
C. 2267, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato il testo originario del provvedimento nel corso dell’iter al Senato, esprimendo, nella seduta del 6 novembre scorso, un parere favorevole con una condizione e due osservazioni. In particolare, la condizione richiedeva di inserire forme di coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti del Ministero dell'ambiente previsti dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, comma 3, chiamati a disciplinare, rispettivamente, il cosiddetto «bonus mobilità» e la realizzazione di progetti sperimentali di servizi di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici. La condizione è stata sostanzialmente recepita; al comma 1 dell'articolo 2 è stata infatti inserita la previsione di un parere della Conferenza unificata; al comma 3 dell'articolo 3 è stata invece previsto un parere della Conferenza Stato-città, che comunque soddisfa l'esigenza di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali. La prima osservazione richiedeva poi di inserire un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria. Anche questa osservazione può ritenersi soddisfatta sul piano sostanziale, anche se si è scelto di prevedere il parere non della Conferenza unificata ma della Conferenza Stato-regioni.
  La seconda osservazione invitava ad approfondire la formulazione dell'articolo Pag. 422, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2. Tali disposizioni prevedono infatti dispongono l'adozione di decreti ministeriali anche qualora la prevista intesa in sede di Conferenza unificata non sia raggiunta entro 30 giorni; una simile previsione potrebbe risultare però in contrasto con lo strumento dell'intesa la cui disciplina già prevede (articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997) una diversa procedura nel caso in cui non si giunga alla stipula dell'intesa nel termine di 30 giorni (vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri). Ritiene pertanto che l'osservazione possa essere ribadita nel parere che la Commissione è chiamata a rendere.
  Tra le ulteriori modifiche inserite nel provvedimento rispetto al testo già esaminato dalla Commissione segnalo in primo luogo l'istituzione, al comma 2-bis, dell'articolo 1 di un tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica.
  L'articolo 1-bis prevede che il CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, sia ridenominato, a decorrere dal 1o gennaio 2021, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
  L'articolo 1-ter istituisce un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per avviare campagne di informazione, formazione, sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado. I criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento saranno stabiliti, in base al comma 4, con un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente.
  Al riguardo, poiché le iniziative previste dalla norma implicano l'intervento anche di istituzioni degli enti territoriali, in particolare quelle riconducibili al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto.
  All'articolo 4 sono stati inseriti i commi da 4-bis a 4-novies. Il comma 4-bis prevede che le autorità competenti tengono conto, tra i criteri per la programmazione degli interventi di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle città metropolitane, principalmente delle aree che hanno subìto notevoli danni da eventi climatici eccezionali.
  I commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies integrano poi il Testo unico forestale (decreto legislativo n. 34 del 2018) con la definizione di bosco vetusto. In particolare, il comma 4-quinquies prevede l'adozione di un decreto del Ministero delle politiche agricole per emanare le disposizioni comuni per l'adozione da parte delle regioni di linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti. La norma correttamente prevede l'intesa in Conferenza Stato-regioni per l'adozione del provvedimento. I commi 4-septies e 4-octies prevedono poi che le regioni e le province autonome favoriscano il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito. Il comma 4-novies stabilisce che non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo, nelle aree interessate da elevata criticità idraulica.
  L'articolo 4-bis istituisce un fondo per incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro per il 2021. La definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità di ripartizione del fondo è rimessa a un decreto del Ministro delle politiche agricole, emanato, correttamente, sentita la Conferenza unificata.
  L'articolo 4-ter prevede che il territorio di ciascun parco nazionale costituisca una zona economica ambientale nell'ambito della quale sono previste alcune agevolazioni.
  L'articolo 4-quater prevede l'istituzione del programma Italia verde, in base al quale viene assegnato annualmente il titolo di «Capitale verde d'Italia» ad una Pag. 43città italiana capoluogo di provincia. Si demanda la definizione di tale procedura di selezione a un decreto del Ministro dell'ambiente, prevedendo correttamente che sul decreto sia raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 4-quinquies prevede incentivi ai comuni che installano eco-compattatori per riduzione dei rifiuti in plastica, attraverso l'istituzione di uno specifico fondo denominato «programma sperimentale mangiaplastica». Le modalità di riparto del fondo saranno stabilite con un decreto del Ministro dell'ambiente, per il quale è correttamente previsto il parere della Conferenza unificata.
  L'articolo 5-bis posticipa di tre anni il termine per lo svolgimento dell'attività della Unità tecnico-amministrativa operante presso la Presidenza del Consiglio al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nella gestione dei rifiuti nella regione Campania.
  L'articolo 5-ter prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente» per la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico.
  All'articolo 7 è stato inserito un comma 1-bis, che prevede che, nell'ambito dell'incentivazione della vendita di detergenti o prodotti alimentari sfusi o alla spina, possano essere utilizzati contenitori di proprietà del cliente purché riutilizzabili, puliti e idonei all'uso alimentare. Inoltre, l'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei.
  È stato infine inserito l'articolo 8-bis che prevede la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) dichiara la propria posizione contraria rispetto al contenuto del provvedimento in particolare perché il decreto non risolve i problemi di fondo in quanto sono scarse le risorse stanziate per le imprese. Quanto agli aspetti concernenti la Commissione per le questioni regionali, invita a prevedere un coinvolgimento del sistema delle conferenze con riferimento all'articolo 1-ter e con riferimento alle disposizioni in materia di trasporto pubblico.

  Il deputato Ugo PAROLO (LEGA) esprime la contrarietà del suo gruppo al provvedimento, in primo luogo per l'inidoneità dello strumento del decreto-legge ad affrontare le questioni ambientali, che richiederebbero invece una programmazione a lungo termine. Sarebbe stato più pertanto opportuno ricorrere a una legge ordinaria con tempi congrui di discussione per consentire alle varie forze politiche di apportare il proprio contributo. Sebbene alcune disposizioni previste nel provvedimento potrebbero essere condivisibili molte non lo sono e rileva come nel rapporto con gli enti locali sarebbero stati necessari un coinvolgimento e confronto più serrato con le regioni. Chiarisce come la questione delle zone economiche ambientali dovrebbe essere approfondita e la fiscalità agevolata dovrebbe essere applicata non solo alle aziende ma anche a tutti i cittadini. Dichiara dunque il voto contrario del gruppo della Lega.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) relatore rileva come le osservazioni svolte dal collega Pella, in particolare con riferimento al coinvolgimento della Conferenza Stato regioni nella riconversione del parco mobile e sul trasporto scolastico, siano già state recepite sia con le prime osservazioni svolte durante l'esame del provvedimento alla Camera. Con riferimento all'articolo 1-ter un'ulteriore osservazione sarà inserita nella proposta di parere che si accinge a sottoporre alla Commissione. Quanto alle osservazioni del collega Parolo circa la scelta dei contenuti, osserva come le misure del provvedimento, seppur migliorabili, rappresentano un passo nella giusta direzione Pag. 44e avranno una positiva ricaduta sui territori.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 5 dicembre 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.35.

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