CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 2 dicembre 2019
286.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 2 dicembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Intervengono le sottosegretarie di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Lucia Azzolina e Anna Ascani.

  La seduta comincia alle 10.10.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
C. 2222-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazioni – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2019.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, avverte che il relatore, sulla base della Nota della Ragioneria generale dello Stato del 27 novembre 2019, in cui si evidenziavano alcune criticità del provvedimento all'esame dell'Assemblea – già pubblicata sulla piattaforma GeoCamera – e di successivi chiarimenti trasmessi informalmente dal Governo, ha predisposto una proposta di Pag. 6parere, anch'essa pubblicata sulla piattaforma testé menzionata, in cui risultano evidenziati i citati chiarimenti. Segnala come tali chiarimenti, con riferimento alle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente, dovrebbero superare le criticità evidenziate nella medesima nota della Ragioneria generale dello Stato. Tutto ciò considerato, invita quindi il relatore a dare formalmente lettura della proposta di parere.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2222 Governo, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019 recante Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    1) con riferimento al testo originario del decreto-legge:
     per quanto riguarda gli oneri relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali e della prova abilitante, di cui all'articolo 1, comma 9, le maggiori entrate correnti derivanti dai versamenti dei diritti di segreteria e le maggiori spese correnti conseguenti alla gestione del concorso avverranno nello stesso esercizio finanziario, poiché l'intera procedura sarà svolta nei mesi da gennaio (subito dopo la conversione del decreto-legge) a giugno del 2020;
     quanto ai versamenti relativi allo svolgimento delle prove abilitanti, essi dovranno essere effettuati dai candidati subito prima della prova;
     la spesa per la formazione universitaria per i vincitori del concorso, di cui all'articolo 1, comma 13, rappresenta un limite di spesa che è stato calcolato moltiplicando il numero totale dei vincitori (24.000) per la spesa riferita a ciascun discente, pari a 500 euro, come determinata dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 616/2017 in relazione all'acquisizione di crediti formativi universitari;
     l'autorizzazione di spesa di 180.000 euro annui a decorrere dal 2021 per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 2, commi da 1 a 4, rappresenta un valore incrementale rispetto alle attuali disponibilità finanziarie destinate alla formazione dei dirigenti scolastici;
     nell'ambito della nuova procedura selettiva, il sistema di formazione sarà oggetto di uno o più decreti regolamentari, all'interno dei quali, per il contenimento degli oneri, si potrà tener conto di opportunità di formazione mediante e-learning o comunque a distanza, al fine di parametrarne le modalità alle risorse disponibili a legislazione vigente;
     l'onere per il reclutamento di 59 dirigenti tecnici, di cui al medesimo articolo 2, è stato quantificato sulla base degli emolumenti in godimento dal personale dirigenziale di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
     la retribuzione tabellare è stata incrementata del 3,48 per cento in vista della sottoscrizione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, mentre sia per la retribuzione di posizione di parte fissa che per la retribuzione di posizione di parte variabile si è tenuto conto dell'attuale distribuzione del personale dirigenziale tecnico in servizio fra le quattro fasce economiche in cui risultano graduati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
     tale criterio ha consentito di quantificare con più precisione, nel rispetto del principio di prudenzialità, la retribuzione di posizione di parte variabile dei 59 dirigenti tecnici da assumere, stante Pag. 7l'impossibilità di conoscere preventivamente il livello economico dell'ufficio assegnato ad ognuno di essi;
     in merito alla procedura di stabilizzazione del personale esterno già impiegato presso istituzioni scolastiche in servizi di pulizia e ausiliari da almeno dieci anni, la formulazione legislativa del numero dei posti utili per il reclutamento, pari a 11.263, essendo riferita ad un valore inferiore a quello precedentemente previsto dall'articolo 58, comma 5-bis, pari a 11.851, appare idonea a garantire il rispetto del limite di spesa previsto a legislazione vigente;
     in merito all'articolo 4, recante semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca, l'entrata in vigore delle disposizioni relative al mercato elettronico e alle centrali di committenza non ha condotto a una riduzione della spesa per consumi intermedi delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e pertanto, in relazione alle predette disposizioni, non risultano economie scontate sui saldi di finanza pubblica;
     con riferimento all'articolo 5, recante semplificazioni in materia universitaria, la chiamata nel ruolo di professore associato dei ricercatori a tempo determinato «di tipo b» avverrà nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente;
     in merito all'articolo 8, la somma disponibile per il cosiddetto bonus del docente, ai sensi dell'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 aprile 2018, rappresenta un limite di spesa per i relativi emolumenti;
     la disposizione in esame è quindi priva di effetti sui saldi di finanza pubblica, poiché si limita a disporre che lo stanziamento disponibile venga eventualmente utilizzato anche per il personale non di ruolo, a discrezione dei dirigenti scolastici cui spetta individuare i beneficiari del bonus;
    2) con riferimento, invece, alle modifiche apportate dalle Commissioni in sede referente:
     l'incremento nel numero dei partecipanti al concorso e al percorso abilitante, determinato dalle modifiche apportate all'articolo 1, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo invece determinare una riduzione del costo del diritto di segreteria stimato dalla relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge, giacché il costo fisso si dividerà tra un più ampio numero di partecipanti, mentre quello variabile rimarrà invariato nella sua dimensione pro-capite;
     i risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dell'esonero dall'insegnamento per i 450 docenti componenti i gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), di cui all'articolo 1, comma 18-sexies, risultano adeguati a fronteggiare gli oneri derivanti dall'immissione in ruolo dei soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti a tempo indeterminato, dal rifinanziamento del Fondo «La Buona Scuola» e dal compenso accessorio dovuto ai componenti del GIT non esonerati dalle attività didattiche, di cui rispettivamente ai commi 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies dell'articolo 1, a condizione che, da un lato, risulti riformulata la citata disposizione sull'immissione in ruolo, di cui al citato comma 18-quater, in modo da escludere che si determinino oneri aggiuntivi rispetto a quelli quantificati, dall'altro, sia rimodulato l'incremento del Fondo «La Buona Scuola», di cui al predetto comma 18-quinquies, conseguentemente adeguando l'ammontare complessivo degli oneri di cui al successivo comma 18-septies;
     con riferimento all'articolo 1-bis, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione, gli oneri connessi allo svolgimento della relativa procedura concorsuale saranno posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio a ciò destinati, che risultano capienti;Pag. 8
     l'articolo 1-ter, recante disposizioni in materia di didattica digitale e di programmazione informatica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che l'attuale organizzazione delle università risulta sufficiente a far fronte agli adempimenti ivi previsti;
     appare necessario modificare l'articolo 1-quinquies, che reca disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente, nel senso di prevedere che il diritto all'immissione in ruolo potrà essere fatto valere dal docente avente titolo, a fini economici e giuridici, a decorrere dall'anno successivo, in modo da evitare eventuali sovrapposizioni con il docente estromesso dal ruolo nell'anno di riferimento, sopprimendo la disposizione che prevede che il servizio svolto dal docente estromesso non sia valido ai fini dell'eventuale ricostruzione della carriera e della maturazione dell'anzianità economica, anche allo scopo di escludere possibili contenziosi al riguardo;
     appare necessario modificare l'articolo 1-sexies, recante disposizioni per il supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie, al fine di limitarne l'applicazione esclusivamente alle scuole dell'infanzia paritarie comunali e di sopprimere la disposizione che prevede che i servizi prestati come educatori temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie (pubbliche-comunali e private) siano utili alla progressione di carriera nell'area docente, in modo da escludere il determinarsi di una spesa aggiuntiva, con particolare riferimento al personale delle scuole private;
     in relazione alle modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 2, che prevede il reclutamento di ulteriori 87 dirigenti tecnici, appare necessario rettificare la quantificazione degli oneri derivanti dal predetto reclutamento, elevandola a 11,65 milioni di euro a decorrere dal 2023, modificando conseguentemente sia l'ammontare complessivo degli oneri di cui al citato comma 3, sia la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 9, comma 1, alinea e lettera e-bis);
     il Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, utilizzato a copertura dei citati oneri, risulta capiente, posto che il Fondo medesimo essendo destinato a spese di personale presenta la stessa natura degli oneri oggetto di copertura;
     l'articolo 2, comma 5, lettera a), dispone la proroga sino al 29 febbraio 2020 dei servizi di pulizia e ausiliari, ivi compresi gli interventi di decoro e piccola manutenzione delle istituzioni scolastiche («Scuole belle») e fissa alla data del 1o marzo 2020 l'assunzione del personale appartenente al profilo dei collaboratori scolastici nei posti accantonati, provvedendo, al successivo comma 5-bis, lettere a) e b), alla copertura degli oneri che ne conseguono;
     per una parte [lettera a)], mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento degli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio a tempo indeterminato, senza tuttavia incidere sulle risorse finanziarie destinate ad assicurare la copertura della stabilizzazione del personale su 11.263 posti per il periodo marzo-dicembre 2020, giacché detta riduzione viene disposta in misura pari a 2/12 degli oneri degli stanziamenti destinati al personale amministrativo, tecnico e ausiliario che, per effetto della citata proroga, sarà assunto solo a decorrere dal 1o marzo 2020;
     per la restante parte [lettera b)], mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, senza pregiudicare le risorse da destinare alle istituzioni medesime posto che, per l'anno 2020, il fondo stesso è stato incrementato con le risorse aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 763, della legge n. 145 del 2018;
     a quest'ultimo riguardo, dal punto di vista formale, appare pertanto necessario riformulare la citata lettera b) Pag. 9del comma 5-bis dell'articolo 2, prevedendo, ai fini della copertura dell'onere, la riduzione della predetta autorizzazione di spesa anziché quella degli stanziamenti di bilancio del citato Fondo;
     alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 2, che prevede l'immissione in ruolo di 45 collaboratori scolastici della provincia di Palermo, con riferimento alla copertura effettuata mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, appare necessario procedere alla medesima riformulazione indicata per la lettera b) del comma 5-bis dell'articolo 2;
     il comma 6 dell'articolo 2 prevede una procedura selettiva riservata, anche in deroga al possesso del titolo di studio specifico, per la progressione all'area di direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA), cui possono partecipare anche gli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno 3 anni scolastici interi, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012;
     appare necessario sopprimere la citata disposizione, giacché potrebbe comportare una disparità di trattamento tra candidati laureati e diplomati, suscettibile di ingenerare contenziosi con connessi oneri a carico della finanza pubblica, pregiudicando conseguentemente il buon andamento dei procedimenti concorsuali analogamente a quanto già avvenuto in vari concorsi per l'accesso alla dirigenza scolastica;
     appare altresì necessario sopprimere il comma 01 dell'articolo 6, che prevede che agli esperti e consulenti esterni alla pubblica amministrazione nonché agli assegnisti di ricerca siano garantite condizioni retributive, professionali e ambientali coerenti con quelle previste per le figure professionali contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, giacché la predetta disposizione, modificando, in modo non coerente con l'attuale assetto normativo del pubblico impiego, i parametri retributivi degli assegnisti di ricerca – attualmente definiti, nella misura minima, da un decreto ministeriale ed assoggettati ad un diverso trattamento anche fiscale e contributivo – risulta suscettibile di determinare oneri di personale a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura;
     appare inoltre necessario sopprimere l'articolo 6, comma 1, capoverso 4-quinquies, posto che detta disposizione presenta seri dubbi di legittimità sotto il profilo giuridico, suscettibili di tradursi in contenziosi con conseguenti effetti finanziari negativi, laddove prevede, con riferimento alle assunzioni presso gli enti pubblici di ricerca volte al superamento del precariato, che il limite del 50 per cento dei posti debba essere riferito non già alla dotazione organica, ma alle risorse disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione;
   rilevata la necessità di:
    corredare le disposizioni di cui agli articoli 1-bis e 1-ter di una apposita clausola di invarianza finanziaria;
    apportare alcune correzioni formali all'articolo 9, comma 1, alinea, al fine di precisare, tra l'altro, che gli importi degli oneri previsti, a decorrere dall'anno 2023, e quelli delle coperture previste, a decorrere dall'anno 2020, nella lettera a), del medesimo comma hanno carattere annuo,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 18-quater, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire il primo periodo con il seguente: In via straordinaria, sui posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di Pag. 10soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie a ciò utili, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti;
    dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   al comma 18-quinquies, sostituire le parole da: 14,44 milioni fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: 7,11 milioni per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui a decorrere dall'anno 2022;
   sostituire il comma 18-septies con il seguente: 18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per l'anno 2020, a euro 13,20 milioni per l'anno 2021 e a euro 10,37 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 18-sexies.

   All'articolo 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma: 3-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 1-quinquies, comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole da: di riferimento fino alla fine della lettera b) del medesimo capoverso con le seguenti: di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico.
   All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: scuole dell'infanzia paritarie aggiungere la seguente: comunali.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1:
    al primo periodo, sostituire le parole: il funzionamento della scuola con le seguenti: l'erogazione del servizio educativo;
    sopprimere il secondo periodo;
   alla rubrica, dopo le parole: scuole dell'infanzia paritarie aggiungere la seguente: comunali.

   All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: 19,16 milioni con le seguenti: 19,55 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   all'alinea, sostituire le parole: 19,340 milioni di euro con le seguenti: 19,730 milioni di euro annui e le parole: 28,976 milioni di euro con le seguenti: 23,736 milioni di euro annui;
   alla lettera e-bis), sostituire le parole: 11,26 milioni con le seguenti: 11,65 milioni annui.

   All'articolo 2, comma 5, lettera f), capoverso 6-ter, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo Pag. 111, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
   All'articolo 2, comma 5-bis, lettera b), sostituire le parole da: degli stanziamenti fino alla fine della lettera medesima con le seguenti: del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
   All'articolo 2, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:, anche in deroga al possesso del titolo di studio specifico previsto dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi.
   All'articolo 6, sopprimere il comma 01.
   All'articolo 6, comma 1, sopprimere il capoverso 4-quinquies.
   All'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    all'alinea, sostituire le parole: e dalle lettere c) ed e) del presente articolo con le seguenti: nonché dalle lettere c) ed e) del presente comma;
    alla lettera a), dopo le parole: 8,260 milioni aggiungere la seguente: annui e dopo le parole: 12,092 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;».

  La sottosegretaria Lucia AZZOLINA, nell'esprimere una valutazione favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, fa tuttavia presente che a seguito di un successivo approfondimento è risultata altresì la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1-quinquies, secondo cui – in virtù della trasformazione dei contratti in essere da tempo indeterminato a tempo determinato – viene riconosciuto ai soggetti titolari di tali ultimi contratti, una volta terminati, il beneficio della NASPI, ove ricorrano anche gli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente, giacché tale riconoscimento appare suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, prendendo atto di quanto segnalato dalla rappresentante del Governo, propone di integrare le premesse della proposta di parere testé formulata aggiungendo il seguente punto, dopo le parole: «escludere possibili contenziosi al riguardo;»:
   «– al medesimo articolo 1-quinquies, appare inoltre necessario sopprimere la disposizione di cui al comma 2, secondo cui – in virtù della trasformazione dei contratti in essere da tempo indeterminato a tempo determinato – viene riconosciuto ai soggetti titolari di tali ultimi contratti, una volta terminati, il beneficio della NASPI, ove ricorrano anche gli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente, giacché tale riconoscimento appare suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica;».

  Propone quindi di aggiungere la soppressione del comma 2 dell'articolo 1-quinquies tra le condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, alle quali è subordinato il parere favorevole.

  La sottosegretaria Lucia AZZOLINA concorda con l'integrazione della proposta di parere del relatore.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) osserva che la proposta di parere formulata dal relatore non risolve alcuni degli aspetti problematici dal punto di vista finanziario segnalati nella nota dalla Ragioneria generale dello Stato del 27 novembre 2019. Al riguardo cita in particolare l'articolo 1, commi 18-quater, 18-sexies e 18-septies, gli articoli 1-bis, 1-quinquies e 1-sexies, l'articolo 2, commi 3, 5, 5-bis e 6, l'articolo 6, commi 01, 1 e 1-bis, sui quali chiede chiarimenti al relatore e alle rappresentanti del Governo.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), concordando con quanto rilevato dalla Pag. 12collega Lucaselli, osserva che nella citata nota la Ragioneria generale dello Stato aveva espresso parere contrario su alcune disposizioni e aveva evidenziato, in relazione ad altre disposizioni, la necessità di ulteriori chiarimenti da parte dei Dicasteri interessati, nonché di relazioni tecniche. Ritiene ora che la proposta di parere formulata dal relatore, sebbene sottoposta ad alcune condizioni, non risolva tutte le questioni sollevate dalla nota e sembri, in alcuni punti, quasi volta ad aggirare, anziché risolvere, i rilievi formulati dalla Ragioneria.
  Osserva in particolare che non sia stato tenuto nel debito conto il possibile pericolo che alcune norme introdotte nel corso dell'esame in sede referente, costituenti deroghe alla disciplina vigente, possano dare adito a pretese indennitarie da parte dei dipendenti del comparto istruzione e ricerca.
  Infine evidenzia l'opportunità di inserire nella proposta di parere le osservazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato relativamente a un possibile contrasto con l'articolo 97 della Costituzione di alcune previsioni approvate dalle Commissioni di merito. In proposito osserva come non sia compito della Commissione bilancio subordinare il proprio parere favorevole alla soppressione di dette previsioni, ma ritiene opportuno quanto meno che siano formulate osservazioni su questo aspetto.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede se alcune delle modalità di copertura contenute nel provvedimento in esame potranno essere utilizzate anche in futuro, osservando che in tal modo si amplierebbero notevolmente gli spazi di manovra del Parlamento.
  Segnala quindi l'opportunità di inserire nella proposta di parere osservazioni relative alla possibile incostituzionalità di alcune previsioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente e sottolinea il pericolo di apertura di contenziosi.
  Si sofferma poi in particolare sull'articolo 6, comma 01, nel quale la soluzione di aspetti rilevanti di ordine finanziario è rinviata alla contrattazione collettiva: ritiene tale modalità operativa in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione e con la legge di contabilità e finanza pubblica.
  Chiede infine come sia stato valutato il rilievo della Ragioneria generale dello Stato, relativo all'articolo 6, comma 1, capoverso comma 4-quinquies, il quale prevede che il limite del 50 per cento, posto per garantire l'adeguato accesso dall'esterno alle procedure selettive, sia riferito non ai posti disponibili della dotazione organica ma alle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della facoltà di assunzione.

  Andrea MANDELLI (FI) si dichiara a disagio per la procedura adottata nella formulazione del parere in seguito ai rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato nella nota del 27 novembre scorso e si augura che tale modo di agire non venga riproposto per l'esame di altri provvedimenti.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta per consentire un approfondimento delle questioni emerse nel corso del dibattito testé svolto.

  La seduta, sospesa alle 10.30, riprende alle 10.40.

  La sottosegretaria Lucia AZZOLINA, ribadisce i chiarimenti trasmessi informalmente alla Commissione sia sul testo originario del decreto-legge sia sulle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente, già contenuti nella proposta di parere formulata dal relatore, che superano le criticità evidenziate sulle modifiche medesime nella nota della Ragioneria generale dello Stato del 27 novembre 2019. Inoltre, ribadisce quanto rilevato poco fa in merito alla necessità di sopprimere l'articolo 6, comma 1, capoverso 4-quinquies.
  Ad integrazione di tali elementi di valutazione sottolinea, infine, che restano comunque ferme le criticità riguardo al rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, Pag. 13con riferimento ad alcune disposizioni del provvedimento, segnalate nella citata nota della Ragioneria generale dello Stato.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, pone in distribuzione un testo a fronte che reca, da un lato, il testo all'esame dell'Assemblea e, dall'altro, il testo come risultante dalle modifiche previste dalle condizioni ai sensi dell'articolo 81 contenute nella proposta di parere del relatore. Sospende quindi brevemente la seduta per consentire un ulteriore approfondimento delle questioni emerse nel dibattito.

  La seduta, sospesa alle 10.45, riprende alle 11.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, fa presente che, come emerge dai chiarimenti testé forniti dal Governo, rimangono ferme le criticità in ordine al rispetto dell'articolo 97 della Costituzione segnalate nella nota della Ragioneria generale dello Stato del 27 novembre scorso. Ritiene che si potrebbe quindi valutare l'opportunità di inserire nel testo del parere, come suggerito dall'onorevole Comaroli, alcune osservazioni all'Assemblea in cui vengono citate queste criticità, rinviando al Comitato dei nove delle Commissioni di merito e all'Assemblea ogni valutazione al riguardo.
  In particolare, si potrebbe valutare l'opportunità di inserire, anziché una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – giacché non si tratta di questioni attinenti al rispetto della citata norma costituzionale – un'osservazione del seguente tenore: «si valuti l'opportunità di ripristinare il testo originario del provvedimento in ordine all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, commi 1, capoversi 4-bis, 4-ter e 4-quater, e 1-bis».

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) si sofferma su ulteriori questioni problematiche contenute nella nota della Ragioneria generale dello Stato del 27 novembre scorso, su cui ritiene che non siano state fornite esaurienti risposte.
  Per quanto riguarda l'articolo 1-comma 18-ter, che dispone l'ammissione con riserva nei concorsi banditi nel 2019 dei soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione previsti dal decreto-legge n. 126 del 2019, fa presente che la predetta nota della Ragioneria generale dello Stato chiedeva degli approfondimenti al Dipartimento della funzione pubblica.
  Inoltre nella medesima nota la Ragioneria esprime parere contrario sull'articolo 1-quater, poiché potrebbe avere effetti ampliativi del precariato con prevedibili effetti espansivi della spesa per supplenze, successivi concorsi di stabilizzazione ed abilitazione e riduzione della qualità del servizio a causa della deroga al possesso dell'abilitazione.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, fa presente, con riferimento all'articolo 1, comma 18-ter, che a seguito dell'interlocuzione tra l'amministrazione competente e il Ministero dell'economia e delle finanze è stato chiarito che la norma non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Invece ritiene pertinenti i rilievi relativi all'articolo 1-quater, per cui si potrebbe valutare la possibilità di prevedere un'apposita osservazione nel parere volta a valutare l'opportunità di sopprimere il predetto articolo.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, concordando con il presidente, riguardo all'inserimento di una ulteriore osservazione in merito alla soppressione dell'articolo 1-quater, al fine di tener conto di tale integrazione e di tutte le altre integrazioni sulle quali ha espresso il proprio assenso nel corso della discussione, nonché di richiamare espressamente la nota della Ragioneria generale dello Stato del 27 novembre 2019, riformula la proposta di parere nei seguenti termini:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2222 Governo, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019 recante Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di Pag. 14reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, nonché gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 3;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    1) con riferimento al testo originario del decreto-legge:
     per quanto riguarda gli oneri relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali e della prova abilitante, di cui all'articolo 1, comma 9, le maggiori entrate correnti derivanti dai versamenti dei diritti di segreteria e le maggiori spese correnti conseguenti alla gestione del concorso avverranno nello stesso esercizio finanziario, poiché l'intera procedura sarà svolta nei mesi da gennaio (subito dopo la conversione del decreto-legge) a giugno del 2020;
     quanto ai versamenti relativi allo svolgimento delle prove abilitanti, essi dovranno essere effettuati dai candidati subito prima della prova;
     la spesa per la formazione universitaria per i vincitori del concorso, di cui all'articolo 1, comma 13, rappresenta un limite di spesa che è stato calcolato moltiplicando il numero totale dei vincitori (24.000) per la spesa riferita a ciascun discente, pari a 500 euro, come determinata dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 616/2017 in relazione all'acquisizione di crediti formativi universitari;
     l'autorizzazione di spesa di 180.000 euro annui a decorrere dal 2021 per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 2, commi da 1 a 4, rappresenta un valore incrementale rispetto alle attuali disponibilità finanziarie destinate alla formazione dei dirigenti scolastici;
     nell'ambito della nuova procedura selettiva, il sistema di formazione sarà oggetto di uno o più decreti regolamentari, all'interno dei quali, per il contenimento degli oneri, si potrà tener conto di opportunità di formazione mediante e-learning o comunque a distanza, al fine di parametrarne le modalità alle risorse disponibili a legislazione vigente;
     l'onere per il reclutamento di 59 dirigenti tecnici, di cui al medesimo articolo 2, è stato quantificato sulla base degli emolumenti in godimento dal personale dirigenziale di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
     la retribuzione tabellare è stata incrementata del 3,48 per cento in vista della sottoscrizione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, mentre sia per la retribuzione di posizione di parte fissa che per la retribuzione di posizione di parte variabile si è tenuto conto dell'attuale distribuzione del personale dirigenziale tecnico in servizio fra le quattro fasce economiche in cui risultano graduati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
     tale criterio ha consentito di quantificare con più precisione, nel rispetto del principio di prudenzialità, la retribuzione di posizione di parte variabile dei 59 dirigenti tecnici da assumere, stante l'impossibilità di conoscere preventivamente il livello economico dell'ufficio assegnato ad ognuno di essi;
     in merito alla procedura di stabilizzazione del personale esterno già impiegato presso istituzioni scolastiche in servizi di pulizia e ausiliari da almeno dieci anni, la formulazione legislativa del numero dei posti utili per il reclutamento, pari a 11.263, essendo riferita ad un valore inferiore a quello precedentemente previsto dall'articolo 58, comma 5-bis, pari a 11.851, appare idonea a garantire il rispetto del limite di spesa previsto a legislazione vigente;
     in merito all'articolo 4, recante semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca, l'entrata in vigore delle disposizioni relative al mercato elettronico e alle centrali di committenza non ha condotto a una riduzione Pag. 15della spesa per consumi intermedi delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e pertanto, in relazione alle predette disposizioni, non risultano economie scontate sui saldi di finanza pubblica;
     con riferimento all'articolo 5, recante semplificazioni in materia universitaria, la chiamata nel ruolo di professore associato dei ricercatori a tempo determinato «di tipo b» avverrà nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente;
     in merito all'articolo 8, la somma disponibile per il cosiddetto bonus del docente, ai sensi dell'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 aprile 2018, rappresenta un limite di spesa per i relativi emolumenti;
     la disposizione in esame è quindi priva di effetti sui saldi di finanza pubblica, poiché si limita a disporre che lo stanziamento disponibile venga eventualmente utilizzato anche per il personale non di ruolo, a discrezione dei dirigenti scolastici cui spetta individuare i beneficiari del bonus;
    2) con riferimento, invece, alle modifiche apportate in sede referente dalle Commissioni VII e XI, e alla nota n. 249155/2019 del 27 novembre 2019 della Ragioneria generale dello Stato, che aveva evidenziato alcune criticità dal punto di vista finanziario rispetto alle citate modifiche, anche alla luce delle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta della Commissione bilancio del 26 novembre 2019, e dei successivi elementi informativi acquisiti al riguardo dalla stessa Ragioneria, da cui si evince che:
     l'incremento nel numero dei partecipanti al concorso e al percorso abilitante, determinato dalle modifiche apportate all'articolo 1, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo invece determinare una riduzione del costo del diritto di segreteria stimato dalla relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge, giacché il costo fisso si dividerà tra un più ampio numero di partecipanti, mentre quello variabile rimarrà invariato nella sua dimensione pro-capite;
     i risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dell'esonero dall'insegnamento per i 450 docenti componenti i gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), di cui all'articolo 1, comma 18-sexies, risultano adeguati a fronteggiare gli oneri derivanti dall'immissione in ruolo dei soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti a tempo indeterminato, dal rifinanziamento del Fondo «La Buona Scuola» e dal compenso accessorio dovuto ai componenti del GIT non esonerati dalle attività didattiche, di cui rispettivamente ai commi 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies dell'articolo 1, a condizione che, da un lato, risulti riformulata la citata disposizione sull'immissione in ruolo, di cui al citato comma 18-quater, in modo da escludere che si determinino oneri aggiuntivi rispetto a quelli quantificati, dall'altro, sia rimodulato l'incremento del Fondo «La Buona Scuola», di cui al predetto comma 18-quinquies, conseguentemente adeguando l'ammontare complessivo degli oneri di cui al successivo comma 18-septies;
     con riferimento all'articolo 1-bis, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione, gli oneri connessi allo svolgimento della relativa procedura concorsuale saranno posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio a ciò destinati, che risultano capienti;
     l'articolo 1-ter, recante disposizioni in materia di didattica digitale e di programmazione informatica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che l'attuale organizzazione delle università risulta sufficiente a far fronte agli adempimenti ivi previsti;
     appare necessario modificare l'articolo 1-quinquies, che reca disposizioni Pag. 16in materia di contenzioso concernente il personale docente, nel senso di prevedere che il diritto all'immissione in ruolo potrà essere fatto valere dal docente avente titolo, a fini economici e giuridici, a decorrere dall'anno successivo, in modo da evitare eventuali sovrapposizioni con il docente estromesso dal ruolo nell'anno di riferimento, sopprimendo la disposizione che prevede che il servizio svolto dal docente estromesso non sia valido ai fini dell'eventuale ricostruzione della carriera e della maturazione dell'anzianità economica, anche allo scopo di escludere possibili contenziosi al riguardo;
     al medesimo articolo 1-quinquies, appare inoltre necessario sopprimere la disposizione di cui al comma 2, secondo cui – in virtù della trasformazione dei contratti in essere da tempo indeterminato a tempo determinato – viene riconosciuto ai soggetti titolari di tali ultimi contratti, una volta terminati, il beneficio della NASPI, ove ricorrano anche gli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente, giacché tale riconoscimento appare suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica;
     appare necessario modificare l'articolo 1-sexies, recante disposizioni per il supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie, al fine di limitarne l'applicazione esclusivamente alle scuole dell'infanzia paritarie comunali e di sopprimere la disposizione che prevede che i servizi prestati come educatori temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie (pubbliche-comunali e private) siano utili alla progressione di carriera nell'area docente, in modo da escludere il determinarsi di una spesa aggiuntiva, con particolare riferimento al personale delle scuole private;
     in relazione alle modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 2, che prevede il reclutamento di ulteriori 87 dirigenti tecnici, appare necessario rettificare la quantificazione degli oneri derivanti dal predetto reclutamento, elevandola a 11,65 milioni di euro a decorrere dal 2023, modificando conseguentemente sia l'ammontare complessivo degli oneri di cui al citato comma 3, sia la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 9, comma 1, alinea e lettera e-bis);
     il Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, utilizzato a copertura dei citati oneri, risulta capiente, posto che il Fondo medesimo essendo destinato a spese di personale presenta la stessa natura degli oneri oggetto di copertura;
     l'articolo 2, comma 5, lettera a), dispone la proroga sino al 29 febbraio 2020 dei servizi di pulizia e ausiliari, ivi compresi gli interventi di decoro e piccola manutenzione delle istituzioni scolastiche («Scuole belle») e fissa alla data del 1o marzo 2020 l'assunzione del personale appartenente al profilo dei collaboratori scolastici nei posti accantonati, provvedendo, al successivo comma 5-bis, lettere a) e b), alla copertura degli oneri che ne conseguono;
     per una parte [lettera a)], mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento degli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio a tempo indeterminato, senza tuttavia incidere sulle risorse finanziarie destinate ad assicurare la copertura della stabilizzazione del personale su 11.263 posti per il periodo marzo-dicembre 2020, giacché detta riduzione viene disposta in misura pari a 2/12 degli oneri degli stanziamenti destinati al personale amministrativo, tecnico e ausiliario che, per effetto della citata proroga, sarà assunto solo a decorrere dal 1o marzo 2020;
     per la restante parte [lettera b)], mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, senza pregiudicare le risorse da destinare alle istituzioni medesime posto che, per l'anno 2020, il fondo stesso è stato incrementato con le risorse aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 763, della legge n. 145 del 2018;Pag. 17
     a quest'ultimo riguardo, dal punto di vista formale, appare pertanto necessario riformulare la citata lettera b) del comma 5-bis dell'articolo 2, prevedendo, ai fini della copertura dell'onere, la riduzione della predetta autorizzazione di spesa anziché quella degli stanziamenti di bilancio del citato Fondo;
     alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 2, che prevede l'immissione in ruolo di 45 collaboratori scolastici della provincia di Palermo, con riferimento alla copertura effettuata mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, appare necessario procedere alla medesima riformulazione indicata per la lettera b) del comma 5-bis dell'articolo 2;
     il comma 6 dell'articolo 2 prevede una procedura selettiva riservata, anche in deroga al possesso del titolo di studio specifico, per la progressione all'area di direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA), cui possono partecipare anche gli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno 3 anni scolastici interi, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012;
     appare necessario sopprimere la citata disposizione, giacché potrebbe comportare una disparità di trattamento tra candidati laureati e diplomati, suscettibile di ingenerare contenziosi con connessi oneri a carico della finanza pubblica, pregiudicando conseguentemente il buon andamento dei procedimenti concorsuali analogamente a quanto già avvenuto in vari concorsi per l'accesso alla dirigenza scolastica;
     appare altresì necessario sopprimere il comma 01 dell'articolo 6, che prevede che agli esperti e consulenti esterni alla pubblica amministrazione nonché agli assegnisti di ricerca siano garantite condizioni retributive, professionali e ambientali coerenti con quelle previste per le figure professionali contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, giacché la predetta disposizione, modificando, in modo non coerente con l'attuale assetto normativo del pubblico impiego, i parametri retributivi degli assegnisti di ricerca – attualmente definiti, nella misura minima, da un decreto ministeriale ed assoggettati ad un diverso trattamento anche fiscale e contributivo – risulta suscettibile di determinare oneri di personale a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura;
     appare inoltre necessario sopprimere l'articolo 6, comma 1, capoverso 4-quinquies, posto che detta disposizione presenta seri dubbi di legittimità sotto il profilo giuridico, suscettibili di tradursi in contenziosi con conseguenti effetti finanziari negativi, laddove prevede, con riferimento alle assunzioni presso gli enti pubblici di ricerca volte al superamento del precariato, che il limite del 50 per cento dei posti debba essere riferito non già alla dotazione organica, ma alle risorse disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione;
     restano ferme le criticità in ordine al rispetto dell'articolo 97 della Costituzione segnalate nella citata nota della Ragioneria generale dello Stato;
   rilevata la necessità di:
    corredare le disposizioni di cui agli articoli 1-bis e 1-ter di una apposita clausola di invarianza finanziaria;
    apportare alcune correzioni formali all'articolo 9, comma 1, alinea, al fine di precisare, tra l'altro, che gli importi degli oneri previsti, a decorrere dall'anno 2023, e quelli delle coperture previste, a decorrere dall'anno 2020, nella lettera a), del medesimo comma hanno carattere annuo;
    ritenuto che si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 1-quater, nonché di ripristinare il testo originario del provvedimento in ordine all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, commi 1, capoversi 4-bis, 4-ter e 4-quater, e 1-bis, riguardo ai quali appaiono sussistere profili di criticità con riferimento al rispetto dell'articolo 97 della Costituzione;Pag. 18
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 1, comma 18-quater, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire il primo periodo con il seguente: In via straordinaria, sui posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie a ciò utili, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti;
    dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   al comma 18-quinquies, sostituire le parole da: 14,44 milioni fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: 7,11 milioni per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui a decorrere dall'anno 2022;
   sostituire il comma 18-septies con il seguente: 18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per l'anno 2020, a euro 13,20 milioni per l'anno 2021 e a euro 10,37 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 18-sexies.
   All'articolo 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma: 3-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 1-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, alinea, sostituire le parole da: di riferimento fino alla fine della lettera b) del medesimo capoverso con le seguenti: di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;
    sopprimere il comma 2.
   All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: scuole dell'infanzia paritarie aggiungere la seguente: comunali.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1:
    al primo periodo, sostituire le parole: il funzionamento della scuola con le seguenti: l'erogazione del servizio educativo;
    sopprimere il secondo periodo;
   alla rubrica, dopo le parole: scuole dell'infanzia paritarie aggiungere la seguente: comunali.Pag. 19
   All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: 19,16 milioni con le seguenti: 19,55 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   all'alinea, sostituire le parole: 19,340 milioni di euro con le seguenti: 19,730 milioni di euro annui e le parole: 28,976 milioni di euro con le seguenti: 23,736 milioni di euro annui;
   alla lettera e-bis), sostituire le parole: 11,26 milioni con le seguenti: 11,65 milioni annui.

   All'articolo 2, comma 5, lettera f), capoverso 6-ter, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
   All'articolo 2, comma 5-bis, lettera b), sostituire le parole da: degli stanziamenti fino alla fine della lettera medesima con le seguenti: del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
   All'articolo 2, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:, anche in deroga al possesso del titolo di studio specifico previsto dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi.
   All'articolo 6, sopprimere il comma 01.
   All'articolo 6, comma 1, sopprimere il capoverso 4-quinquies.
   All'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    all'alinea, sostituire le parole: e dalle lettere c) ed e) del presente articolo con le seguenti: nonché dalle lettere c) ed e) del presente comma;
    alla lettera a), dopo le parole: 8,260 milioni aggiungere la seguente: annui e dopo le parole: 12,092 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;

  e con le seguenti osservazioni:
   Si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 1-quater;
   Si valuti l'opportunità di ripristinare il testo originario del provvedimento in ordine all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, commi 1, capoversi 4-bis, 4-ter e 4-quater, e 1-bis».

  La sottosegretaria Lucia AZZOLINA concorda con l'ulteriore proposta di parere formulata dal relatore.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede chiarimenti sull'articolo 1, comma 18-sexies e, in particolare, sulla copertura degli oneri derivanti dai commi 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dello stesso comma 18-sexies.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, fa presente che il predetto comma 18-sexies comporta sia risparmi di spesa, non riconoscendo più l'esonero dall'insegnamento al personale docente componente dei GIT, sia nuovi o maggiori oneri riconoscendo ai componenti dei GIT un compenso per le funzioni svolte.

  Vanessa CATTOI (LEGA) chiede chiarimenti su come siano state risolte le questioni problematiche sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato sull'articolo 1-bis, suscettibile di determinare oneri correlati allo svolgimento delle procedure concorsuali.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, segnala che, come si evince dalla proposta di parere del relatore, a seguito dell'interlocuzione tra l'amministrazione competente e il Ministero dell'economia e delle finanze, è risultato che gli oneri connessi allo svolgimento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1-bis, recante disposizioni Pag. 20urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione, saranno posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio a ciò destinati. Ciò nonostante la proposta di parere del relatore, in via prudenziale, prevede al riguardo l'inserimento di una apposita clausola di neutralità finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

  Vannia GAVA (LEGA) esprime perplessità sul testo elaborata dalle Commissioni di merito e sulle modalità con cui sono state fornite risposte ai profili problematici sollevati dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Si sofferma quindi in particolare sull'articolo 1-ter, chiedendo chiarimenti su come siano state risolte le questioni problematiche sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato sul medesimo articolo.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, segnala che, come si evince dalla proposta di parere del relatore, a seguito dell'interlocuzione tra l'amministrazione competente e il Ministero dell'economia e delle finanze, è risultato che la disposizione di cui all'articolo 1-ter, recante disposizioni in materia di didattica digitale e di programmazione informatica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché l'attuale organizzazione delle università risulta sufficiente a far fronte agli adempimenti ivi previsti. Ciò nonostante la proposta di parere del relatore, in via prudenziale, prevede al riguardo l'inserimento di una apposita clausola di neutralità finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), a nome del proprio gruppo, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, non considerando esaurienti i chiarimenti forniti sugli aspetti problematici dal punto di vista finanziario.

  Andrea MANDELLI (FI) esprime perplessità in primo luogo sulle modalità con cui è stato elaborato il testo all'esame dell'Assemblea. Non considera inoltre esaurienti i chiarimenti forniti sugli aspetti problematici contenuti nella nota della Ragioneria generale dello Stato. Pertanto preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), lamenta che non sia stato dato il tempo necessario per approfondire le complesse e numerose questioni problematiche del provvedimento in esame. Inoltre, ritenendo che a molte delle questioni sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato siano state fornite risposte parziali e poco esaurienti, preannuncia a nome del proprio gruppo un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  Vannia GAVA (LEGA) ritiene che l’iter del provvedimento sia stato farraginoso e confuso e non abbia dato ai componenti della Commissione la possibilità di approfondire adeguatamente le questioni problematiche. Inoltre, rilevando che a molte delle criticità sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato state sono state fornite risposte evasive e poco esaurienti, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S) avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Mollicone 1.6, che prevede che i soggetti inseriti nell'elenco di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 conseguono l'abilitazione all'insegnamento a spese dello Stato senza prevedere alcuna copertura finanziaria;
   Belotti 1.255, la quale, nel prevedere l'aumento dei posti riservati al potenziamento delle scuole dell'infanzia e del fondo per il finanziamento ordinario delle università e la concessione di un contributo Pag. 21alla Scuola di scienza Sissa di Trieste, provvede alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, 125,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del limite di spesa connesso all'utilizzo, da parte delle università, di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche, che non reca le occorrenti disponibilità;
   Casciello 2.203, che sembrerebbe volta a prorogare, anche successivamente all'anno 2020 e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici assunti tramite il concorso pubblico indetto ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del presente provvedimento, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge n. 107 del 2015, senza tuttavia specificarne il relativo onere, anche sotto il profilo temporale, né conseguentemente adeguando la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 9;
   Sisto 2.205, che proroga dal 29 febbraio al 30 giugno 2020 il periodo di tempo sino a quando le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici, senza tuttavia recare indicazione degli oneri da sostenere e della relativa copertura finanziaria;
   Bucalo 2.31, che è volta a prevedere che qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato. Tuttavia non si prevede la quantificazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Mollicone 1.1, la quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Mollicone 1.2 e Bucalo 1.114, che estendono anche al personale della scuola dell'infanzia e primaria le disposizioni in materia di reclutamento e abilitazione previste dall'articolo 1. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Bucalo 1.8, che elimina la previsione per cui la procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado avvenga nel limite di complessivi ventiquattromila posti. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Frassinetti 1.7, che eleva a quarantottomila il limite dei posti per i quali è bandita la procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Belotti 1.12, che sopprime la previsione per cui i posti annualmente destinati alle immissioni in ruolo a valere sulle graduatorie formate a seguito della procedura straordinaria non possono superare quelli destinati, per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, alle graduatorie dei concorsi ordinari. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso Pag. 22del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Bucalo 1.46, la quale prevede che i quesiti della prova scritta di cui alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 1 siano estratti da una banca dati pubblicata sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli uffici scolastici regionali competenti. Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione delle proposte emendative possa darsi luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Bucalo 1.47, che amplia la platea dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento, prevedendo che nell'elenco di cui al comma 9, lettera e), dell'articolo 1 siano inseriti anche i soggetti che non hanno conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo di sette decimi. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   identici Bucalo 1.48 e Belotti 1.52, che prevedono che per l'abilitazione alla professione docente degli iscritti nell'elenco di cui al comma 9, lettera e), dell'articolo 1 non sia necessario il requisito per cui tali soggetti abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Aprea 1.94 e Aprea 1.93, che ampliano la platea dei soggetti che sono abilitati all'esercizio della professione docente, prevedendo che tale abilitazione sia riconosciuta anche agli iscritti nell'elenco di cui al comma 9, lettera e), dell'articolo 1 che abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato presso una scuola paritaria o una istituzione di istruzione e formazione professionale accreditata dalle regioni o che abbiano in essere un contratto di docenza in una istituzione dell'istruzione e della formazione professionale accreditata dalle regioni, se il servizio è prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Aprea 1.95, la quale prevede che per l'abilitazione alla professione docente degli iscritti nell'elenco di cui al comma 9, lettera e), dell'articolo 1 non sia necessario il requisito per cui tali soggetti superino la prova orale di abilitazione. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Bucalo 1.55, la quale prevede che le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), dell'articolo 1 sono superate dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sei decimi, anziché di sette decimi. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Fusacchia 1.207, la quale prevede che il comitato tecnico-scientifico di cui alla lettera b) del comma 11 dell'articolo 1 sia incaricato di predisporre i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d), del medesimo articolo 1. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Frassinetti 1.57, che proroga per l'anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia su tutti i posti vacanti e Pag. 23disponibili, anche in organico di fatto. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Mollicone 1.56, la quale prevede che i docenti confermati in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni, anziché quattro. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Vietina 1.209, la quale prevede che i docenti di sostegno in possesso di laurea magistrale o di laurea conseguita con ordinamento previgente, in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno, siano inseriti nel profilo stipendiale della sesta fascia delle tabelle retributive. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Carbonaro 1.210, la quale prevede che, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria, l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solo dopo cinque anni di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Aprea 1.155, che è volta a fissare limiti temporali di durata per i contratti a tempo determinato che possono essere stipulati dalle scuole paritarie, prevedendo che in caso di superamento di detti limiti il contratto a tempo determinato si trasformi in contratto a tempo indeterminato. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Belotti 1.259, che è volta ad assegnare un contributo annuo di 500.000 euro per il triennio 2020/2022 alla Scuola di scienze Sissa di Trieste e provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del limite di spesa connesso all'utilizzo, da parte delle università, di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura prevista;
   Belotti 1.039, che è volta all'accantonamento di un numero di posti di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario pari a quelli rimasti vacanti e disponibili successivamente alla chiusura delle procedure di formalizzazione dell'organico, di attuazione della mobilità territoriale e professionale e di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2019 2020. Per la scolastico 2020/2021 i posti come sopra accantonati sono sottratti a tutte le operazioni di mobilità e di nomine in ruolo. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Belotti 1.0201, che è volta a istituire, presso le università e gli istituti del sistema AFAM, nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari per l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione delle proposte emendative possa darsi luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Mollicone 1-bis.2, che è volta ad autorizzare lo svolgimento di un concorso Pag. 24ordinario e di un concorso straordinario per la copertura di 10.000 posti vacanti e disponibili per il personale docente di religione cattolica. Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione delle proposte emendative possa darsi luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Mollicone 1-bis.201, che è volta a prevedere che il 50 per cento dei posti del personale docente di religione cattolica messi a concorso ai sensi dell'articolo 1-bis sia riservato a un concorso straordinario per il personale che abbia già svolto tre annualità di servizio. Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione delle proposte emendative possa darsi luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Belotti 1-bis.046, che è volta a prevedere, tra l'altro, che a regime il 50 per cento dei posti disponibili per l'insegnamento della religione cattolica sia assegnato mediante concorsi per titoli ed esami, mentre il restante 50 per cento sia assegnato con concorsi straordinari riservati ai docenti che abbiano prestato servizio per almeno tre anni. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Aprea 1-ter.200, la quale prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 l'insegnamento del coding sia introdotto progressivamente nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, all'uopo autorizzando il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a sottoscrivere un accordo quadro con soggetti anche privati che attivano specifici corsi di perfezionamento professionale e master, stabilendo altresì che, sempre a decorrere dal 2020, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato partecipino a corsi di formazione obbligatoria sulla didattica digitale. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;
   Mollicone 1-quinquies.1, la quale prevede tra l'altro che, per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca proceda alla conferma nei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti dell'articolo della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno svolto, facendo salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;
   Belotti 1-quinquies.013, la quale prevede, tra l'altro, l'indizione di un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;
   Vietina 1-sexies.0100, che prevede l'introduzione, al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione degli insegnanti di sostegno e di potenziare le strategie di inclusione degli studenti diversamente abili, di un sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso al ruolo di docente di sostegno, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante selezione attuata sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso Pag. 25formativo triennale. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;
   Mollicone 2.2, Santelli 2.202, Belotti 2.3, D'Attis 2.9 e Castiello 2.212, le quali prevedono, a vario titolo, che i ricorrenti nei contenziosi in atto specificamente dalle stesse richiamati nonché tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi siano ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive, provvedendo alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici, integrate da quelle previste dall'articolo 1, commi 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative ed alla congruità delle relative coperture finanziarie;
   Varchi 2.13, la quale prevede che per l'anno scolastico 2020/2021 si proceda ad un piano di mobilità straordinaria su tutte le sedi disponibili prima delle nuove immissioni in ruolo per tutti i dirigenti scolastici vincitori del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, indetto con decreto del direttore generale n. 1259, del 23 novembre 2017. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;
   Varchi 2.12, la quale prevede che, al fine di provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, ivi compresi quelli coperti da reggenza, della dotazione organica dei dirigenti scolastici come definita dal decreto ministeriale 8 maggio 2019, n. 405, nelle more delle conclusioni del prossimo concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga al vincolo di permanenza nella regione di iniziale assegnazione previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto ministeriale 23 novembre 2017, emani apposite disposizioni intese ad attivare in via straordinaria procedure di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici neo assunti. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;
   identici Frassinetti 2.17 e Aprea 2.18, le quali prevedono che, in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, sia prioritariamente perseguita la conferma degli attuali incarichi in essere o cessati nel corrente anno 2019, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;
   Rizzetto 2.204, la quale prevede che, allo scopo di garantire la continuità amministrativa degli incarichi stipulati ai sensi del comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107, i contratti che risultano in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto siano prorogati senza soluzione di continuità sino alla scadenza prevista del 31 dicembre 2020. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;
   Murelli 2.28, la quale prevede che le imprese titolari di contratti per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari che, a causa della perdita del contratto di appalto, dovranno avviare le procedure di licenziamento, sono esonerate dal pagamento Pag. 26del contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge n. 92 del 2012 per tutto il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;
   Zangrillo 2.27, che è volta a prevedere che per le imprese titolari di contratti per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari che a causa della perdita del contratto di appalto avviano le procedure di licenziamento, nelle more dello svolgimento della procedura selettiva, è sospeso il versamento del contributo di cui all'articolo 2 comma 31 e 35 della legge n. 92 del 2012 per il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;
   Belotti 5.7, che è volta a prevedere che, per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica, gli importi stanziati per ogni singolo contratto non sottoscritto per rinuncia o non stipulato, sono vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli già previsti annualmente. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;
   Frassinetti 5.03, che è volto a prevedere che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi, precisando che il maggiore onere è a carico dei bilanci degli Atenei. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di attuare la proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   identici Menga 6.200 e Tasso 6.250, che sono volte a istituire una fascia aggiuntiva per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato per le istituzioni AFAM nella quale sono inclusi i docenti aventi diritto a seguito di sentenza del tribunale amministrativo passata in giudicato, da inserire in subordine alla vigente graduatoria nazionale ad esaurimento di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2013. La proposta non determina alcun incremento della dotazione organica complessiva. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;
   Patelli 6.0200, che è volto a prevedere il recupero degli scatti stipendiali per il personale non contrattualizzato bloccati per gli anni 2011, 2012 e 2013, provvedendo al relativo onere, valutato in 49 milioni di euro nel 2020 e 60 milioni di euro nel 2021 a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE). Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della copertura finanziaria recata dalla presente proposta emendativa;
   Patelli 6.0201, che è volto all'eliminazione dei vincoli alle assunzioni da parte delle Università. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;
   Patelli 6.0202, che è volto a prevedere che a partire dal 1o gennaio 2018 il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari è trasformato in regime di progressione biennale per classi. Al riguardo, Pag. 27appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;
   Patelli 7.0204, che è volto a prevedere la redazione da parte degli enti proprietari di una specifica relazione tecnica annuale per ogni edificio destinato ad uso scolastico, contenente l'indicazione dei rischi strutturali degli edifici stessi e la contestuale individuazione delle misure necessarie a prevenirli. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa.

  Fa presente in fine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia AZZOLINA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente menzionate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Fusacchia 1.207, che non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario. Esprime quindi nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento, ad eccezione dell'emendamento 1-sexies.400 delle Commissioni, sul quale esprime parere favorevole a condizione che, per garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, dopo le parole: «l'erogazione del servizio», sia aggiunta la seguente: «educativo». Segnala che in tal modo il citato emendamento 1-sexies.400 delle Commissioni risulterà identico alla condizione riferita all'articolo 1-sexies contenuta nel parere della Commissione bilancio.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere favorevole sull'emendamento 1-sexies.400, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione: all'emendamento 1-sexies.400, dopo le parole: l'erogazione del servizio aggiungere la seguente: educativo; propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.46, 1.47, 1.48, 1.52, 1.55, 1.56, 1.57, 1.93, 1.94, 1.95, 1.114, 1.155, 1.209, 1.210, 1.255, 1.259, 1-bis.2, 1-bis.201, 1-ter.200, 1-quinquies.1, 2.2, 2.3, 2.9, 2.12, 2.13, 2.17, 2.18, 2.27, 2.28, 2.31, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.212, 5.7, 6.200 e 6.250, e sugli articoli aggiuntivi 1.039, 1.0201, 1-bis.046, 1-quinquies.013, 1-sexies.0100, 5.03, 6.0200, 6.0201, 6.0202, 7.0204, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; propone infine di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Lucia AZZOLINA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 2 dicembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Intervengono le sottosegretarie di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Lucia Azzolina e Anna Ascani.

  La seduta comincia alle 11.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1o dicembre 2018, n. 132.
Atto n. 118.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, Pag. 28rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2019.

  La sottosegretaria Lucia AZZOLINA, con riferimento alle richieste di chiarimento del relatore, sulla base degli elementi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente quanto segue.
  Riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera cc), numero 2, cpv. 4-ter, e all'articolo 4, comma 1, lettera c), per essere valutato ai fini dell'avanzamento al grado superiore, il personale appartenente al ruolo dei marescialli della Marina militare deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno. Per essere inclusi in tali aliquote è necessario essere in possesso di determinate anzianità minime nel grado, ai sensi dell'articolo 1278 del Codice dell'ordinamento militare (COM) ed aver compiuto i previsti periodi minimi di imbarco, comprensivi degli anni di imbarco effettuati nei gradi precedenti, ai sensi dell'articolo 1280 del COM. Poiché la prevista riduzione dei periodi minimi di imbarco non comporta una riduzione dei periodi di permanenza nel grado, che rimangono invariati, non si determinano accelerazioni di carriera che potrebbero comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera c), il reclutamento nei ruoli marescialli avviene mediante pubblico concorso ovvero concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 679 del COM. In entrambi i casi i vincitori sono tenuti a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni e al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali, come previsto dall'articolo 760, commi 1, 2 e 4-bis, del COM. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, i vincitori del concorso interno, in alternativa al corso di durata biennale, possono essere avviati a frequentare un corso di formazione professionale, attualmente di durata non inferiore a sei mesi, e sono inseriti nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso pubblico concluso nell'anno, come previsto dall'articolo 760, commi 1-bis e 5, del COM. Poiché la prevista riduzione della durata del corso di formazione non incide sulla data di decorrenza dell'attribuzione del grado di maresciallo, non si determinano accelerazioni di carriera che potrebbero comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), prevede la modifica del sistema di avanzamento al grado di sergente maggiore capo, da avanzamento a scelta per terzi (1/3 il primo anno, 1/3 il secondo anno, 1/3 il terzo anno) ad avanzamento ad anzianità (tutti nel medesimo anno), incrementando da 4 a 5 anni il periodo di permanenza minima nel grado di sergente maggiore necessario a tal fine. Come specificato nella relazione tecnica, tali modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto i risparmi generati dalle promozioni non più attribuite al termine del 4o anno di permanenza nel grado di sergente maggiore (essendo necessario un anno di permanenza in più in tale grado) corrispondenti al 1o terzo, compensano i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione delle promozioni al termine del 5o anno di permanenza nel grado di sergente maggiore negli anni successivi.
  Con riferimento alla segnalata opportunità che possa essere introdotta una clausola di monitoraggio unica per il presente provvedimento e per il decreto legislativo n. 94 del 2017 si ritiene che tali clausole, volte alla stessa finalità, sono relative a misure e stanziamenti diversi, e pertanto non si intravedono rischi di sovrapposizione delle attività di monitoraggio.
  Quanto alla proposta di poter prevedere la trasmissione alle Camere per il Pag. 29parere delle Commissioni parlamentari su tale monitoraggio come avviene per la procedura di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, si evidenzia che in tali termini la clausola in esame rischia di duplicare quella di cui al richiamato articolo 17, commi da 12 a 12-quater.
  Riguardo all'articolo 12, comma 2, gli effetti indiretti sono determinati calcolando l'incidenza percentuale dell'onere relativo alle misure di incremento del trattamento economico fisso e continuativo, previste dal provvedimento in esame, rispetto all'onere complessivo riferito ai pubblici dipendenti. La percentuale così determinata viene applicata all'onere complessivo sostenuto per le competenze del personale dirigente della pubblica amministrazione in regime di diritto pubblico (dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, professori universitari, avvocati dello Stato, magistrati, etc.) e l'importo risultante corrisponde agli oneri per «effetti indiretti». In particolare, in occasione dei provvedimenti di riordino di cui ai decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017, le misure che hanno incrementato il trattamento economico comportavano un costo di oltre 800 milioni di euro (la maggior parte delle risorse è stata assorbita dalla revisione dei parametri stipendiali), che, rapportato alla massa complessiva degli oneri relativi al pubblico impiego (circa 160 miliardi di euro), ha determinato la percentuale dello 0,54 per cento. Invece, con riferimento al presente provvedimento, gli istituti che comportano un incremento del trattamento economico fisso e continuativo ammontano complessivamente, per le Forze armate e le Forze di polizia, a circa 36 milioni di euro, e pertanto tale onere, rapportato alla massa complessiva degli oneri per le competenze del personale del pubblico impiego (circa 160 miliardi di euro), ha determinato la percentuale dello 0,022 per cento.
  Da un punto di vista formale, si concorda con la necessità di specificare il carattere annuo degli oneri decorrenti dal 2028, così come indicati tanto all'alinea quanto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12.
  Una precisazione di tenore analogo andrebbe altresì inserita al comma 2 del medesimo articolo 12 con riferimento agli oneri indiretti – peraltro già inclusi negli importi di cui all'alinea del predetto comma 1 – laddove il testo si limita ad affermare che essi «ammontano a euro 640.815». A tale proposito, appare infatti necessario esplicitare che – come è dato evincere dalla tabella n. 50 contenuta nella relazione tecnica allegata al presente schema di decreto – il predetto importo presenta carattere annuo e si verifica a decorrere dall'anno 2020.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, si riserva di predisporre per la prossima seduta utile una proposta di parere, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
Atto n. 119.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2019.

  La sottosegretaria Lucia AZZOLINA, con riferimento alle richieste di chiarimento del relatore, sulla base degli elementi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente quanto segue.Pag. 30
  La quantificazione degli oneri indicata in relazione tecnica è stata effettuata correttamente su base decennale (dal 2019 al 2028), atteso che per l'anno 2019 sono state impegnate risorse previste per il decreto legislativo correttivo al riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze Armate e di Polizia. Laddove tuttavia si ritenesse necessaria la quantificazione degli oneri per l'anno 2029, si rappresenta che, da una prima stima effettuata, solo per la Polizia di Stato, la stessa risulta inferiore a quella indicata per l'anno 2028.
  Con riferimento alle fonti relative alle platee di personale, considerate per le stime previsionali, si evidenzia che non è stato possibile utilizzare i dati dell'ultimo conto annuale certificato, il 2017, poiché tale conto annuale non tiene conto delle modifiche recate dal decreto legislativo n. 95 del 2017, i cui effetti principali sono maturati nel 2018 (con riferimento sia al passaggio di alcune figure alla dirigenza, sia ai percorsi di carriera, sia ai miglioramenti retributivi). Conseguentemente, come base di partenza, sono stati utilizzati i dati forniti dalle Amministrazioni, verificando che fossero coerenti con i dati inseriti nel conto annuale 2018, ancora in corso di certificazione.
  Con riferimento alle fonti da cui sono state tratte le stime previsionali, quanto ai dati sulle platee, si rappresenta che partendo dalla situazione indicata dal conto annuale relativo all'anno 2018 (non essendo ancora disponibile quello dell'anno 2019) è stata formulata una proiezione delle unità in servizio al 1o gennaio 2020 sulla base delle cessazioni dal servizio (per la maggior parte per limiti di età), dei passaggi di qualifica (sia da turn over che da riordino) e delle assunzioni intervenute.
  Riguardo alla tabella 2 allegata alla relazione tecnica, concernente l'articolo 3, comma 1, lettera a), il rilevato sviluppo decrescente della platea di interessati con la qualifica di assistente capo per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» segue l'effettivo andamento delle assunzioni effettuate dall'Amministrazione negli anni precedenti, nonché le riduzioni di permanenza di un anno nella qualifica di assistente introdotte con il riordino del 2017. Inoltre, nel computo delle unità sono già stati considerati i soggetti che accederanno alla qualifica di assistente capo e che matureranno i 6 anni di anzianità nel decennio di riferimento.
  Riguardo alla tabella 3 allegata alla relazione tecnica, concernente l'articolo 3, comma 1, lettera f), la riferita peculiarità di un non fisiologico andamento dell'alimentazione della qualifica di sovrintendente capo (che risulta popolata sostanzialmente solo per 3 anni dal 2023 al 2025, e carente negli anni precedenti e successivi), trova giustificazione, in generale, nella stasi di procedure concorsuali (interne), protrattasi per molti anni, per l'accesso al ruolo. In particolare, per la prima circostanza, va altresì considerata la riduzione della permanenza di 2 anni nella qualifica di vice sovrintendente e di 2 anni nella qualifica di sovrintendente per l'accesso alle qualifiche superiori disposta dal riordino del 2017 (al netto delle cessazioni medio tempore intervenute), per la seconda, l’«esodo» verso il ruolo superiore degli ispettori, agevolato proprio dalla normativa del riordino, per gli anni precedenti al 2023, cui si aggiunge anche il «fattore cessazioni» per gli anni successivi al 2025.
  Riguardo alla tabella 4 allegata alla relazione tecnica, concernente l'articolo 3, comma 1, lettere o) e p), con riferimento alle platee degli ispettori, degli ispettori capo e degli ispettori superiori, oggetto delle misure di cui alle predette lettere o) e p), che presentano unità nulle o molto esigue fino al 2026 per assumere consistenza solo nel 2027 e 2028, si rappresenta che la carenza è connessa al non armonico sviluppo delle procedure concorsuali che hanno avuto, in relazione ai concorsi interni, ritmi ancora meno costanti e numeri sensibilmente inferiori di quelli per la qualifica di vice sovrintendente e, in ordine alle procedure concorsuali pubbliche, un blocco di fatto per un considerevole lasso di tempo. Infatti, negli ultimi 24 anni sono stati banditi soltanto 2 concorsi pubblici per allievo vice ispettore che hanno consentito, dal 1995 ad oggi, l'ingresso in Pag. 31Amministrazione di circa 1.600 unità complessive. Quanto alle segnalate oscillazioni annuali per le promozioni a sostituto commissario si precisa che le stesse, oltre che per i suddetti motivi, sono connesse anche a fisiologici, contestuali e imponenti collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età del personale illo tempore assunto.
  Le ragioni dell'assenza di nuovi o maggiori oneri con riferimento all'attribuzione della classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, di tre scatti di anzianità al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico promosso per merito straordinario, sono da ricondurre al fatto che, a normativa vigente, tutte le promozioni per merito straordinario del personale della Polizia di Stato risultano coperte dai risparmi derivanti dal turn over.
  In ordine all'aumento della dotazione organica del ruolo agenti e assistenti pari a 1.600 unità, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), n. 9), si conferma che l'assenza di connessi oneri è da attribuire alla mancanza di nuovi posti effettivi, atteso che varranno le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.
  Con riferimento, invece, all'incremento della dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici e quella della qualifica dei sostituti commissari tecnici della Polizia di Stato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), si evidenzia, come già riportato in relazione tecnica, che l'assenza di oneri è garantita dalla corrispondente riduzione della dotazione organica degli ispettori e sostituti commissari ordinari, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), n. 5 e n. 8).
  Riguardo alla tabella 8, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h), che determina l'accelerazione di un semestre nell'avanzamento al grado direttivo/dirigenziale successivo per i funzionari di P.S., premesso che i relativi oneri sono già stati dettagliatamente quantificati in relazione tecnica, si precisa, in particolare, che, in ordine all'osservazione relativa alle qualifiche dirigenziali della carriera dei funzionari tecnici (e di quella dei medici), l'andamento oscillante è connesso alla fisiologica periodicità non annuale delle relative procedure assunzionali, atteso che un'eventuale cadenza annuale comporterebbe immissioni di numeri estremamente ridotti, in ragione della contenutissima dotazione organica di ruoli/settori/profili tecnici, tali da generare diseconomie per l'Amministrazione, sia per le procedure concorsuali che per la successiva formazione.
  In merito alla tabella II.4, relativa all'articolo 23, si conferma la ripartizione delle promozioni nel ruolo dei sovrintendenti, secondo le modalità descritte in relazione tecnica, in base alla quale sono riservate 50 unità soprannumerarie annue al personale da carabiniere ad appuntato e la parte restante al personale del grado apicale. Tuttavia, ai fini di una maggiore chiarezza testuale, appare necessario riportare tale precisazione nella formulazione dell'articolo 23.
  L'articolo 24, comma 1, lettera d), è volto a garantire un'omogeneità di trattamento per tutto il personale dell'ex Corpo forestale dello Stato, anche sotto il profilo dell'accesso al trattamento pensionistico, in considerazione del fatto che la maggior parte del personale dell'ex Corpo forestale dello Stato, transitato nell'Arma dei Carabinieri, fruiva di regole di accesso alla pensione di vecchiaia uguali a quelle degli omologhi ruoli dell'Arma. Il personale considerato da tale disposizione è composto da ufficiali dell'ex ruolo forestale e personale dei ruoli periti, revisori, operatori e collaboratori, ai quali, invece, ab origine si applicava un diverso accesso alla pensione (che hanno mantenuto ai sensi dell'articolo 18, comma 11, del decreto legislativo n. 177 del 2016). Con la norma in questione si offre al predetto personale l'opportunità di optare per l'accesso al trattamento pensionistico vigente per il personale dell'Arma. La stima del 50 per cento dell'intera platea è considerata prudenziale, tenuto anche conto che l'anticipazione del pensionamento produce effetti di peggioramento del trattamento pensionistico medesimo.
  All'articolo 25, comma 1, lettera l), n. 2), che, modificando il comma 3 dell'articolo Pag. 322252 del decreto legislativo n. 66 del 2010, eleva l'attuale limite annuale del numero delle promozioni da conferire, la prevista rimodulazione è connessa alle anticipazioni e alle riduzioni di permanenza, i cui effetti onerosi sono stati quantificati nella tabella II.1 della relazione tecnica.
  Riguardo agli articoli 26-28, recanti modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza, si evidenzia che per il personale ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri è stata presa in considerazione la platea dei militari in servizio che – sulla base delle anzianità effettivamente possedute a decorrere dal 1o gennaio 2020 – risulterà maturare, nel periodo di riferimento 2020-2028, i nuovi requisiti di anzianità previsti dalle disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto ai fini dell'avanzamento al grado o alla qualifica superiore nell'ambito del rispettivo ruolo di appartenenza, tenendo conto anche delle cessazioni dovute a congedi per limiti di età ovvero a quelle presumibili connesse ad altre cause (es. decessi e congedi a domanda). In particolare, per quanto riguarda le tabelle 1A, 1B, 2A e 2B – relative alla riduzione di due anni della permanenza in ciascuno dei gradi di appuntato scelto e brigadiere capo ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale – la platea considerata presenta marcata variabilità nello sviluppo decennale per effetto dell'andamento delle assunzioni nel Corpo negli anni precedenti, le quali hanno determinato un'alimentazione non costante dei suddetti ruoli, sia in termini di posti annualmente messi a concorso, differenti di anno in anno, sia in relazione alla periodicità di indizione dei concorsi medesimi, non sempre banditi con regolarità, nonché delle riduzioni di permanenza nei vari gradi introdotte con il riordino del 2017.
  Con specifico riferimento all'entità delle platee negli anni 2025 e 2027, si rappresenta che il ruolo «appuntati e finanzieri» e il ruolo «sovrintendenti» non sono stati alimentati, rispettivamente, nel 2007 e nel 2009, determinando una platea estremamente ridotta di destinatari della qualifica speciale negli anni 2027 (n. 20 unità di appuntati scelti) e nel 2025 (n. 2 unità di brigadiere capo), costituita esclusivamente da militari reclutati in annualità diverse rispetto al 2007 e al 2009, ma che matureranno i requisiti di anzianità richiesti per l'attribuzione della qualifica speciale negli anni considerati per effetto di promozioni straordinarie, pregressa non idoneità all'avanzamento, detrazioni di anzianità nel grado. In particolare, per quanto riguarda le tabelle da 3A a 10 – relative alle riduzioni di permanenza in diversi gradi del ruolo ispettori ai fini della promozione ai gradi superiori o del conseguimento della qualifica speciale – per l'individuazione della platea interessata nel periodo di riferimento (17.122 unità) si è tenuto conto per i diversi anni dei previsti tassi di turn over e della prevista alimentazione del ruolo marescialli della Guardia di finanza, considerando, rispettivamente, per l'intero decennio, n. 4.732 cessazioni a qualsiasi titolo (per limiti di età e per altre cause) e n. 11.300 arruolamenti di allievi marescialli.
  Riguardo all'articolo 33, comma 1, lettera p), l'incremento delle unità di primo dirigente dei ruoli ordinari è pari a 51 unità – articolo 33, comma 1, lettera p) e tabella 13 allegata al testo – mentre l'incremento delle unità di primo dirigente dei ruoli tecnici è di una unità – articolo 36 comma 1, lettera p) e tabella 15 allegata al testo – per un incremento complessivo di 52 unità, conformemente alla quantificazione in relazione tecnica. Come evidenziato in relazione tecnica, ai fini della quantificazione dell'onere della disposizione in oggetto è stato considerato il numero delle promozioni a scelta conferite nell'ultimo sessennio (2014-2019), in data successiva al 1o gennaio ed entro il 1o luglio, data a decorrere dalla quale le promozioni «tabellari» devono essere comunque attribuite, anche in assenza di vacanze organiche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2001. Per ogni grado è stata, successivamente, calcolata la media delle promozioni conferite dopo il Pag. 331o gennaio nell'ambito del sessennio, i cui valori, per ragioni di semplificazione connessi all'evoluzione non prevedibile degli organici dei vari gradi degli ufficiali del Corpo nel periodo di riferimento per effetto di eventi straordinari non previamente stimabili (es. congedi a domanda, decessi, collocamenti in soprannumero), sono stati utilizzati nella tabella 11 per individuare il numero di promozioni che si stimano decorrere dopo il primo dell'anno. In ogni caso, i dati indicati hanno carattere prudenziale in quanto, per tutte le promozioni indicate nella citata tabella 11, si assume che l'anticipazione della decorrenza sia sempre pari 6 mesi, ovverosia al periodo massimo di differimento normativamente previsto per il conferimento delle stesse (termine ultimo 1o luglio), mentre, in realtà, nell'ambito del sessennio considerato le promozioni effettuate dopo il 1o gennaio hanno decorrenze diverse, molte delle quali risultano attribuite nel primo trimestre dell'anno di riferimento (da gennaio a marzo), con un ritardo pertanto di pochi giorni rispetto al 1o gennaio ovvero di qualche mese. Con riferimento alle rimodulazioni organiche dei dirigenti e alle promozioni nei gradi dirigenziali, le relative quantificazioni sono state effettuate tenendo conto del differenziale di trattamento economico previsto tra il grado di provenienza e quello superiore.
  All'articolo 36, comma 1, lettera b), capoverso lettera a-ter), con riferimento alla mancata espressa elencazione delle modalità di assorbimento, nell'anno 2026, della quota parte del previsto aumento transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti per complessive 4.000 unità, in ogni caso, si rileva che dal combinato disposto del tenore letterale della norma («Al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si provvede entro il 2026») e dalla somma delle posizioni riassorbite negli anni 2023 (940 unità), 2024 (1.258 unità) e 2025 (1.052 unità) – di cui ai numeri 1), 2) e 3) dello stesso comma della lettera a-ter), pari a 3.250 unità complessive – non può che dedursi che le rimanenti ed ultime 750 unità devono essere riassorbite nell'anno 2026. Appare comunque opportuno meglio esplicitare in norma, come già fatto in relazione tecnica, il completo riassorbimento delle 750 unità residuali del sovrannumero entro il 31 dicembre dell'anno 2026.
  In merito ai tempi di espletamento delle procedure selettive (sia scrutinali che concorsuali) per vice sovrintendente per le posizioni sovrannumerarie, si rappresenta che le stesse saranno svolte con cadenza annuale a partire dal 2020 e che – a prescindere dalla loro data di ultimazione, che comunque verosimilmente cadrà nella stessa annualità di riferimento – comporterà una decorrenza giuridica «dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze», come previsto dall'articolo 24-quater, comma 7, del d.P.R. n. 335 del 1982.
  Con riferimento al meccanismo di riassorbimento delle 4.000 posizioni in sovrannumero, si precisa che la richiamata tabella V.1. della relazione tecnica che fa riferimento alle «cessazioni» dalla qualifica di assistente capo coordinatore ha il solo scopo di illustrare la platea dei destinatari dell'intervento normativo, mettendo in evidenza che lo scrutinio interesserà gli assistenti capo coordinatori più anziani, e ciò in virtù del disposto dell'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui prevede che lo scrutinio riguarda «gli assistenti capo, individuati in ordine di ruolo, ... in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili»; costoro, una volta transitati nel superiore ruolo dei sovrintendenti, cesseranno dal servizio per raggiunti limiti di età nella nuova qualifica e in un limitato arco temporale, proprio in ragione dell'elevata anzianità anagrafica.
  Riguardo alla Tabella V.2 della relazione tecnica, concernente l'articolo 36, comma 1, lettere e) e f), quanto alle platee dei posti interessati dalla misura, in base alla normativa di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017, nonché ai posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 (articolo, 2, comma 1, lettera c), del citato decreto), si evidenzia che la carenza organica nel Pag. 34ruolo degli ispettori alla cennata data ammontava a 13.368 unità; di queste, la metà riservata, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 335 del 1982, al concorso interno (l'altra metà – lettera a) – al concorso pubblico), ammontava a 6.684 unità; su tale numero, dunque, sono stati quantificati i posti disponibili per il primo concorso già espletato (3.342 unità), atteso che, ai sensi della lettera c) del citato articolo 2, il primo concorso doveva essere indetto per il 50 per cento dei posti disponibili. Inoltre, si segnala che le rimanenti 3.342 unità sono state suddivise in sei annualità (da 557 unità ciascuna) che vanno ad aggiungersi a quelle disponibili in base all'ordinario meccanismo delle vacanze annuali dovute al turn over dal 31 dicembre 2017, di cui la prima è già stata impegnata per un concorso tuttora in fase di espletamento, mentre le rimanenti cinque sono quelle interessate dalle disposizioni del presente schema di decreto legislativo e che prevede un accorpamento in sole due procedure concorsuali, come riportato in relazione tecnica. In particolare, con riferimento al termine del 2019, dovrebbe essere bandito un primo concorso che incorpora (oltre alle vacanze al 31 dicembre 2018) due delle cennate annualità da 557 unità ciascuna, di cui il 70 per cento (pari a 390 unità, come da relazione tecnica) riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti e il 30 per cento (pari a 167 unità, come da relazione tecnica) a tutto il personale che espleta funzioni di Polizia; nel 2020, dovrebbe essere bandito un secondo concorso che incorpora (oltre alle vacanze al 31 dicembre 2019) le rimanenti tre annualità da 557 unità ciascuna, secondo le suddette percentuali di partecipazione.
  Riguardo alla Tabella V.3 della relazione tecnica, concernente l'articolo 36, comma 1, lettera ff), con riferimento all'unico contingente di 80 persone che doveva essere assunto con concorso da bandire entro il 30 dicembre 2017, si precisa che il concorso e la successiva fase formativa sono stati già espletati e conclusi; pertanto, si assicura la circostanza che il personale interessato è stato confermato nel ruolo con la qualifica di commissario tecnico a far data dal mese di settembre 2018, come da decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza n. 333/E/384/2018 dell'8 novembre 2018.
  Si conferma che, per un mero errore di calcolo, è stato sottostimato l'onere complessivo sulla base del differenziale tra le due qualifiche per un importo di 5.186 euro, e pertanto l'onere complessivo per ogni anno di anticipo è pari a 67.422,4. Al fine di rimanere nei limiti della copertura finanziaria, vista anche l'esiguità dell'importo, lo stesso potrebbe essere compensato con una corrispondente riduzione delle risorse destinate alla defiscalizzazione.
  Riguardo all'articolo 36, comma 1, lettere m), n), p), q), r), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo) e comma 2, recante disposizioni che introducono varie accelerazioni nella progressione in carriera del ruolo degli ispettori ed equiparati nella fase transitoria, si è ritenuto di fornire in relazione tecnica un unico contesto esplicativo poiché il computo degli oneri, riguardando l'intero ruolo degli ispettori ed equiparati (tecnici ed orchestrali), si basa sui medesimi criteri di calcolo sia nella fase a regime che in quella transitoria; in particolare, si rileva, a titolo esemplificativo, che, al 1o gennaio 2020, a 7.923 unità (vice ispettori e ispettori con meno di 6 anni di anzianità nella qualifica e a tutti coloro che entreranno nel ruolo in futuro) si applicano la disciplina e la conseguente quantificazione a regime, mentre a 6.413 unità (il rimanente personale del ruolo degli ispettori) si applicano la disciplina e la conseguente quantificazione transitoria.
  Con riferimento all'accesso alla qualifica di medico capo, si rappresenta che l'articolo 36, comma 2, del presente schema di decreto legislativo interviene con una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera qqq), terzo periodo, del decreto legislativo n. 95 del 2017, volta a chiarire che l'accesso alla qualifica di medico capo avviene, anche in sovrannumero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo Pag. 35n. 334 del 2000, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017; per effetto di tale interpretazione autentica, i frequentatori del 13o Corso medici e dei corsi precedenti rispettano la permanenza di 6 anni prevista prima del riordino, impedendo che abbia luogo la promozione dei medesimi e di medici principali di maggiore anzianità con ben 3 anni di anticipo (cioè con la permanenza di 3 anni prevista dai Corsi di cui sono frequentatori i medici assunti secondo il nuovo regime, e dunque necessariamente specializzati). La norma in oggetto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è volta ad evitare che il personale possa conseguire la promozione a medico capo con notevole anticipo generando ulteriori oneri rispetto a quelli già quantificati, che ricomprendono il collocamento in sovrannumero già previsto con il riordino del 2017.
  L'articolo 38, comma 1, lettera aa), nel facoltizzare una promozione al grado di generale di divisione del ruolo normale – comparto aeronavale, non include espressamente tale promozione tra quelle annualmente previste, come affermato dalla relazione tecnica (la tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificata dal presente schema di decreto legislativo, fissa in n. 2 unità la dotazione organica dei generali di divisione del ruolo normale – comparto aeronavale). Appare quindi necessario esplicitare meglio nel testo che la facoltà attribuita al Comandante generale avviene nei limiti delle promozioni previste per il periodo.
  All'articolo 38 comma 1, lettera bb), che prevede l'incremento del ruolo dei sovrintendenti della Guardia di finanza per un massimo di 1.500 unità soprannumerarie, con riassorbimento entro il 2029, dal punto di vista formale appare opportuno esplicitare nel testo che nel 2029 il numero di unità soprannumerarie deve essere pari a zero.
  Poiché la relazione tecnica illustra le riduzioni in compensazione solo fino al 2028 e quindi non dimostra completamente la possibilità di coprire le unità soprannumerarie attraverso riduzioni di nuove assunzioni e cessazioni, nel caso in cui si dovesse procedere allo sviluppo degli oneri anche per il 2029, la relazione tecnica sarà integrata con l'evidenziazione del pieno assorbimento delle unità soprannumerarie in detta annualità.
  Con riferimento alla ripartizione annuale delle promozioni al grado di vice brigadiere in soprannumero, la stessa sarà effettuata, come espressamente stabilito dal dispositivo normativo, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 1995, e secondo le modalità di dettaglio esplicitate in relazione tecnica, riservando, pertanto, 50 unità soprannumerarie annue al personale del ruolo «appuntati e finanzieri» e la parte restante al personale del grado apicale.
  Agli articoli da 41 a 43, si conferma che le stime relative agli oneri previdenziali derivanti da accelerazioni di carriera sono state effettuate in maniera semplificata e prudenziale. In particolare, in merito all'invarianza negli anni del numero dei soggetti che accedono al trattamento pensionistico incrementato per effetto della riduzione delle permanenze nelle qualifiche e nei gradi, si conferma che la stima è frutto di una mera semplificazione, non potendo allo stato essere quantificato il numero del personale che cesserà dal servizio per motivi diversi dal raggiungimento dei limiti di età.
  All'articolo 43, comma 2, la quantificazione degli oneri indiretti (1,84 milioni di euro) è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri: spesa per redditi del personale in regime di diritto pubblico (non contrattualizzato o destinatario di concertazione) come da Conto Annuale 2017, ammontante a circa 8,2 miliardi; rapporto tra l'incremento del trattamento economico fisso e continuativo operato dai provvedimenti di riordino (circa 36 milioni) e la massa complessiva degli oneri per le competenze del personale del pubblico impiego (circa 160 miliardi di euro). I suddetti parametri forniscono una stima di onere indotto pari a circa 1,84 milioni di euro (8,2 miliardi x 0,022 per cento), suddiviso tra Corpi di polizia e Forze Pag. 36armate in relazione alle rispettive unità di personale. Si conferma quindi l'adeguatezza della quantificazione e la natura annuale di tali oneri.
  La quantificazione operata nella relazione tecnica del presente schema di decreto legislativo con riferimento al numero di unità destinatarie delle previsioni contenute nel comma 60-ter dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 95 del 2017 – introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 – concernente il concorso straordinario per la stabilizzazione del personale aggregato alla Banda musicale del Corpo, ha natura prudenziale, in quanto volta a quantificare l'onere massimo che potrebbe derivare dall'attuazione della citata disposizione nella mera eventualità in cui, all'esito del concorso straordinario, risultino idonei e, quindi, vincitori, tutti i militari in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione (nel caso di specie 12 unità in luogo delle 11 unità considerate nella relazione tecnica del decreto legislativo n. 126 del 2018).
  In ogni caso, qualora necessario, si provvederà a modificare il predetto comma 60-ter con l'indicazione del numero massimo di posti da mettere a concorso, riportando in relazione tecnica la quantificazione degli oneri differenziali rispetto a quelli già considerati nell'ambito del decreto legislativo n. 126 del 2018.
  Con riferimento alla segnalata opportunità che possa essere introdotta una clausola di monitoraggio unica per il presente provvedimento e per il decreto legislativo n. 95 del 2017 si ritiene che tali clausole, volte alla stessa finalità, sono relative a misure e stanziamenti diversi, e pertanto non si intravedono rischi di sovrapposizione delle attività di monitoraggio.
  Quanto alla proposta di poter prevedere la trasmissione alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari su tale monitoraggio come avviene per la procedura di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, si evidenzia che in tali termini la clausola in esame rischia di duplicare quella di cui al richiamato articolo 17, commi da 12 a 12-quater.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, si riserva di predisporre per la prossima seduta utile una proposta di parere, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.30.

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 2 dicembre 2019 — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Lucia Azzolina.

  La seduta comincia alle 15.30.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
C. 2222-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione procede al riesame dell'emendamento Carbonaro 1.210, sul quale nella odierna seduta antimeridiana ha espresso parere contrario.

  La sottosegretaria Lucia AZZOLINA evidenzia che, in merito all'emendamento 1.210 Carbonaro sul quale la Commissione ha espresso parere contrario con il parere conforme del Governo nel corso della seduta odierna, è risultato – a seguito di un successivo approfondimento – che la proposta emendativa non risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché implica, con riferimento al tema della continuità Pag. 37didattica, il mero obbligo di permanenza del docente nella sede di prima assegnazione per cinque anni.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione,
   riesaminato l'emendamento 1.210, riferito al disegno di legge C. 2222-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
   esprime

NULLA OSTA

  sull'emendamento 1.210.

  Si intende conseguentemente revocato il parere contrario sull'emendamento 1.210 espresso nell'odierna seduta antimeridiana».

  La sottosegretaria Lucia AZZOLINA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.35.

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