CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 novembre 2019
283.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 28 novembre 2019.

Audizione di rappresentanti dell'OSCE, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti «Disposizioni in materia di conflitti di interessi».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 28 novembre 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VI Commissione Finanze, il disegno di legge C. 2220, di conversione in legge del 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

  Fausto RACITI (PD), relatore, illustrando il contenuto del decreto-legge, che si compone di 60 articoli, ripartiti in 5 Capi, rileva come il Capo I del decreto, Pag. 5recante misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali, comprenda gli articoli da 1 a 23.
  L'articolo 1 disciplina l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente. In particolare, le norme vietano esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. In deroga alla disciplina generale, le sanzioni per la violazione del divieto di compensazione nell'accollo tributario sono irrogate entro l'ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento (in luogo di cinque anni dalla violazione).
  L'articolo 2 inserisce tre nuovi commi (2-quater, 2-quinquies e 2-sexies) all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione dei crediti, le quali stabiliscono l'esclusione dei destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti.
  L'articolo 3, al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito ed estende l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione; introduce una specifica disciplina sanzionatoria.
  L'articolo 4 reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, in particolare disponendo l'obbligo per il committente al versamento delle ritenute (senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie) in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio.
  L'articolo estende inoltre l'inversione contabile in materia di IVA (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.
  L'articolo 5 introduce alcune disposizioni di modifica al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 (cosiddetto testo unico accise), volte, nel loro complesso, a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise.
  L'articolo 6 modifica le norme della legge di bilancio 2018 volte alla prevenzione e al contrasto delle frodi IVA nel settore della vendita di carburanti.
  L'articolo 7 introduce disposizioni volte a contrastare l'uso fraudolento di oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere l'accisa.
  L'articolo 8 prevede che, dal 2020, sia individuato un importo massimo agevolabile dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri.
  L'articolo 9 affida all'Agenzia delle entrate il compito di effettuare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso.
  L'articolo 10 obbliga gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio (con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi) a dotarsi del cosiddetto sistema INFOIL, ovvero di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, entro il 30 giugno 2020.
  L'articolo 11 affida a una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di fissare tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 giugno 2020, di presentare esclusivamente in forma telematica il documento di accompagnamento doganale (ivi compreso il DAS – documento amministrativo Pag. 6semplificato) per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa.
  L'articolo 12 introduce l'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali di presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati, secondo modalità fissate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; essi devono inoltre trasmettere i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.
  L'articolo 13 modifica il trattamento fiscale dei redditi di capitale corrisposti da trust esteri a residenti italiani.
  In particolare, la disposizione prevede che i redditi corrisposti a residenti italiani da trust stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata sono considerati redditi di capitale a fini IRPEF anche nel caso in cui coloro che li abbiano percepiti non risultino fra i soggetti beneficiari identificati dall'atto costitutivo del trust. Ove non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito è incluso nella determinazione del reddito.
  L'articolo 14 consente alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate l'utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche, per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali ovvero nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria (per la sola Guardia di finanza) e con idonee misure di garanzia a tutela dei diritti degli interessati.
  L'articolo 15 estende al periodo d'imposta 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dalla normativa vigente per il periodo d'imposta 2019, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche; si stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1o luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria adempiano all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria.
  L'articolo 16 differisce al 1o luglio 2020 l'avvio della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia. La norma prevede che bozza della dichiarazione annuale dell'IVA sia invece messa a disposizione a partire dalle operazioni IVA 2021.
  L'articolo 17 introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche; viene altresì ridotta la misura delle sanzioni dovute.
  L'articolo 18 detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1o gennaio 2022.
  L'articolo 19 esclude dall'imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita (come previsto dalla previgente disciplina).
  L'articolo 20 introduce una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per gli esercenti che, ai fini della partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini, rifiutino il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della prestazione o cessione, escludendo in tal caso le disposizioni di favore previste per il concorso di violazioni tributarie. Si dispone una moratoria di sei mesi per l'applicazione delle predette sanzioni, in ipotesi specificamente indicate dalla legge.Pag. 7
  L'articolo 21 prevede la possibilità di utilizzare la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati anche per la certificazione fiscale tra soggetti privati.
  L'articolo 22 introduce un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1o luglio 2020; esso è riconosciuto a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro. L'agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.
  L'articolo 23 disciplina in norma primaria le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito.
  L'importo della sanzione è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, previsto dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.
  Il Capo II, recante disposizioni in materia di giochi, comprende gli articoli da 24 a 31.
  L'articolo 24 proroga al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative, rispettivamente, all'attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo. In entrambi i casi vengono prorogate, a titolo oneroso, le concessioni in essere.
  L'articolo 25 proroga il termine a partire dal quale non è più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi amusement with prizes (AWP) di «vecchia generazione», fissandolo al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi, che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (cd. AWPR). Il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi AWP è invece prorogato al dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del medesimo decreto.
  L'articolo 26 incrementa, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento, fissate rispettivamente al 23 per cento per le new slot e al 9 per cento per le videolottery.
  L'articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all'esercizio di attività legate al gioco pubblico.
  L'articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. La violazione del divieto comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
  L'articolo 29 autorizza la costituzione di un Fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali.
  L'articolo 30 vieta agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico.
  L'articolo 31 affida a un provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il relativo concessionario è debitore d'imposta unica in base a sentenza anche non definitiva.
  Il Capo III, recante ulteriori disposizioni fiscali, comprende gli articoli da 32 a 38.
  L'articolo 32 interviene a limitare il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'IVA, specificando che in tale Pag. 8perimetro non ricade l'insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1.
  L'articolo 33 differisce al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti (persone fisiche non titolari di partita IVA e soggetti titolari di partita IVA) interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania.
  L'articolo 34 proroga all'anno 2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la partecipazione all'attività di accertamento tributario.
  L'articolo 35 modifica, ampliandolo, l'ambito operativo delle norme che consentono la deducibilità IRES senza i limiti di legge (articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR) degli interessi passivi sui prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine.
  L'articolo 36 interviene sul divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dalla Legge finanziaria 2001.
  L'articolo 37 posticipa dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute in virtù della cosiddetta «rottamazione-ter» delle cartelle esattoriali, di cui al decreto-legge n. 119 del 2018.
  L'articolo 38 istituisce l'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) site entro i limiti del mare territoriale a partire dall'anno di imposta 2020.
  I comuni cui spetta il gettito dell'imposta, nonché i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento e la quota del gettito spettante, sono individuati con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, da cui dipende l'Istituto idrografico della Marina, dello sviluppo economico, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  Il Capo IV, recante modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia, è composto dal solo articolo 39, il quale inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità ed introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (cosiddetta confisca allargata).
  La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente. Le disposizioni dell'articolo 39 sono destinate ad avere efficacia solo dopo la conversione in legge del decreto.
  Il Capo V, recante ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili) comprende gli articoli da 40 a 60.
  L'articolo 40 è volto ad escludere la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e la Società Equitalia Giustizia S.p.A. dall'applicazione di determinati vincoli ed obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, vigenti per le pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 41, al comma 1, dispone un rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 670 milioni di euro per l'anno 2019. Il comma 2 prevede la concessione di garanzie a titolo gratuito da parte di ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) a favore delle imprese agricole che intendano chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, tra le quali, quelle collegate all'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti attraverso l'utilizzo della blockchain. La garanzia è concessa nel limite di 20.000 euro di costo per una spesa complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2019.
  Per quanto riguarda gli ambiti di diretta competenza della I Commissione, Pag. 9richiama l'articolo 42, il quale incrementa le risorse finanziarie per la concessione dei contributi straordinari previsti per la fusione di comuni dall'articolo 15, comma 3, dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (recante il testo unico ordinamento enti locali), nell'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2019.
  L'articolo 43 stabilisce che ai contratti di locazione stipulati dagli enti previdenziali con le Amministrazioni dello Stato si applichi un canone commisurato ai valori di mercato (ridotto del 15 per cento).
  Inoltre la norma prevede che i predetti enti possano usare proprie risorse anche per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato.
  L'articolo 44 dispone l'abrogazione del comma 6-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale disciplina le operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo. La disposizione sopprime, tra l'altro, la possibilità di realizzare nuove locazioni passive ovvero che l'operazione di permuta possa avere ad oggetto immobili già in uso governativo.
  L'articolo 45 dispone il differimento dal 31 marzo al 31 dicembre 2019 del termine per la sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute 2019-2021. Alla stipula del nuovo patto si deve procedere mediante il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni pena il mancato accesso delle regioni agli incrementi stabiliti per il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni 2020 e 2021.
  L'articolo 46 rinvia di un anno, dal 2020 al 2021, l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, previsti dal decreto legislativo n. 68 del 2011 di attuazione della legge sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, diretti ad assicurare autonomia di entrata alle Regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, a sopprimere i trasferimenti statali.
  L'articolo 48 modifica alcune disposizioni dell'ordinamento contabile degli enti locali, al fine di eliminarvi i riferimenti ai certificati di bilancio e di rendiconto e sostituirli con quello al rendiconto della gestione ed all'invio dello stesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, in seguito ai commi 902-904 della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019).
  L'articolo 49 reca misure volte ad ampliare l'utilizzo di risorse assegnate alle regioni, per interventi territoriali, e alla sicurezza della rete ferroviaria nazionale.
  L'articolo 50 detta disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione.
  L'articolo 51 prevede che la SOGEI possa offrire servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, al Consiglio di Stato, all'Avvocatura dello Stato, al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, a INVIMIT SGR e alla società per la gestione della piattaforma tecnologica dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni (pagoPA).
  L'articolo 52 reca disposizioni che prevedono che le agevolazioni fiscali previste all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, in materia di introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, siano concesse nella forma anche di contributo, nonché le relative norme di copertura.
  L'articolo 53 stanzia risorse pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada. Le risorse sono destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori.
  L'articolo 54 prevede la concessione per l'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. Pag. 10e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indilazionabili esigenze gestionali.
  L'articolo 55 novella l'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, sostituendone il comma 1, al fine di autorizzare il Ministero della difesa – d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze – a svolgere anche attività contrattuale nell'ambito degli «accordi GtoG», volti a soddisfare esigenze di acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale di Stati esteri, con i quali siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare.
  L'articolo 56 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2019, un fondo destinato a compensare stabilmente le regioni che non hanno potuto accedere negli scorsi anni al fondo perequativo regionale.
  Per l'anno 2019 la consistenza del fondo è pari a 16 milioni di euro. Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno quantificati annualmente con legge di bilancio.
  L'articolo 57 interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, riducendo dal 60 al 45 per cento la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire, nel 2019, tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, e allungando fino al 2030 il periodo di transizione per il raggiungimento del 100 per cento della perequazione, da attuare mediante un progressivo aumento della suddetta percentuale di riparto nella misura del 5 per cento ogni anno a partire dal 2020. Viene inoltre esclusa, a decorrere dal 2020, l'applicabilità delle norme vigenti per il contenimento delle spese di formazione a regioni, enti locali e organismi ed enti strumentali.
  L'articolo 58 modifica la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell'acconto IRPEF, IRES e IRAP, per i soggetti (esercenti di attività di impresa, arti o professioni) per i quali trovano applicazione gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale, prevedendo due rate di pari importo da versare nei termini ordinari.
  L'articolo 59 incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
  Si provvede, inoltre, alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame e al reperimento delle risorse da porre a copertura.
  L'articolo 60 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia come il provvedimento sia prevalentemente riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» attribuito alla competenza legislativa statale esclusiva dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  Assumono anche rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, altre materie di competenza esclusiva statale come la tutela della concorrenza e la perequazione delle risorse finanziarie (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e l'ordinamento civile e penale (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione),
  Rileva quindi come alcune previsioni del provvedimento attengano invece a materie di competenza legislativa concorrente, quali il sostegno all'innovazione dei settori produttivi e le grandi reti di trasporto e di navigazione (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) ovvero di competenza residuale regionale come il trasporto pubblico locale (ai sensi Pag. 11dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione di docenti.
Emendamenti C. 2222-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2222-A, di conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, segnala come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.

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