CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 novembre 2019
274.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 308

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.10.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
Nuovo testo C. 1524 e abb.

(Parere alla II Commissione della Camera).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 novembre scorso.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), relatrice, ricorda come, in linea generale, la proposta di legge sia finalizzata alla prevenzione e al contrasto degli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme e pur ponendosi in continuità con la legge n. 71 del 2017 (recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo) – che viene integrata con riferimenti oltre che al cyberbullismo anche al bullismo – e contenendo anch'essa alcune misure di carattere socio-educativo, accosta alle stesse l'impiego di strumenti di repressione penale. La proposta, a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione Giustizia della Camera, si compone di 8 articoli. L'articolo 1 modifica il codice penale intervenendo sull'articolo 612-bis, per estendere l'ambito oggettivo del delitto di atti persecutori alle condotte di reiterata minaccia e molestia che pongono la vittima in una condizione di emarginazione. Viene inoltre introdotta Pag. 309una nuova aggravante, per fatto commesso da più persone, ed è prevista la confisca obbligatoria degli strumenti informatici eventualmente utilizzati per commettere il reato.
  L'articolo 2 modifica la disciplina della contravvenzione prevista dall'articolo 731 del codice penale per l'inosservanza dell'obbligo scolastico, portando l'attuale ammenda fino a 30 euro ad una ammenda da 100 a 1.000 euro e prevedendo l'applicazione della norma penale in caso di violazione dell'istruzione obbligatoria, e non più solo elementare.
  L'articolo 3 interviene su numerose disposizioni della legge n. 71 del 2017, per estenderne il campo d'applicazione anche alla prevenzione e al contrasto del bullismo finora limitato al solo cyberbullismo, stabilendo, tra le altre cose, che le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo emanate dal MIUR debbano essere recepite da ogni istituto scolastico e che il dirigente scolastico, a fronte di episodi di bullismo, debba anzitutto attenersi alle linee di orientamento ministeriali, quindi informare i genitori e disporre iniziative di carattere educativo che coinvolgano anche il gruppo classe; nei casi più gravi, quando le iniziative educative non appaiano sufficienti, il dirigente potrà coinvolgere i servizi sociali per individuare percorsi personalizzati di assistenza delle vittime e di «accompagnamento rieducativo» degli autori degli atti, oppure attivare le misure rieducative previste dall'articolo 25 della legge sui tribunali per i minorenni.
  L'articolo 4 modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, c.d. legge minorile) con riguardo alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile, mediante predisposizione di un progetto di intervento educativo con finalità riparativa, preliminare rispetto a qualsiasi altra misura. In particolare, tramite la riformulazione dell'articolo 25 la riforma interviene sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore aggiungendo all’«irregolarità per condotta e per carattere» del minore, anche il riferimento a condotte aggressive, anche di gruppo, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Diverse modifiche attengono altresì al procedimento per l'adozione delle misure. Attualmente esso inizia a seguito di segnalazione non obbligatoria del minore al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ministero minorile, oppure da parte dei genitori, o dell'ufficio di servizio sociale, o degli organismi di educazione (ad es. la scuola), o di protezione e di assistenza all'infanzia (servizi sociosanitari). Con la riforma, il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure resta il tribunale dei minorenni. Quest'ultimo dovrà però previamente sentire il minore stesso, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale.
  Nell'ordinamento vigente il Tribunale, effettuate indagini sulla personalità del minore, può disporre con decreto motivato l'applicazione della misura che ritiene più consona al caso, scegliendo fra affidamento al servizio sociale e collocamento in una struttura. La novità più rilevante della riforma consiste nella previsione di un intervento preliminare rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione di un percorso di mediazione oppure nello svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può essere disposto dal Tribunale dei minori con decreto, nel quale dovranno essere esplicitati gli obiettivi e la durata dell'intervento (nuovo comma 2).
  L'articolo 5 prevede un adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, specificando gli impegni da un lato della scuola e dall'altro delle famiglie per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché di altre situazioni di disagio.Pag. 310
  L'articolo 6 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca debba mettere a disposizione delle scuole, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, strumenti di valutazione e questionari da somministrare a docenti e studenti, con la finalità di valutare e monitorare: l'estensione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra gli studenti, la percezione dei fenomeni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici, la qualità del clima della classe. Ogni istituzione scolastica dovrà poi elaborare un report da mettere a disposizione dei consigli di classe al fine di poter predisporre azioni di miglioramento del clima della classe.
  L'articolo 7 prevede l'implementazione di una piattaforma di e-learning (Piattaforma Elisa – E-learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo), all'interno della quale dovranno essere predisposti moduli specifici relativi all'educazione emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive e a prevenire e gestire i conflitti. Per lo svolgimento di tali attività sono stanziate specifiche risorse nel triennio 2020-2022.
  Infine, l'articolo 8 prevede l'istituzione – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia – di un servizio di assistenza alle vittime di bullismo e cyberbullismo. Il servizio dovrà essere accessibile tramite il numero di telefono pubblico e gratuito 114, denominato «emergenza infanzia», attivo 24 ore su 24, e tramite una applicazione informatica da installare sui cellulari che consenta anche un servizio di messaggistica istantanea, con la finalità di fornire alle vittime – o ai loro congiunti – assistenza psicologica e giuridica e informare prontamente le autorità di polizia. Alla predisposizione dell'applicazione informatica dovrà provvedere il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. L'applicazione dovrà essere dotata di una funzione di geolocalizzazione attivabile previo consenso dell'utilizzatore.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento rechi disposizioni riguardanti la materia «ordinamento civile e penale», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, oltre che interventi di carattere formativo e educativo, che possono essere ricondotti in gran parte alla materia «istruzione», le cui norme generali sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
  Il testo in esame non appare presentare profili problematici con riferimento alle competenze della Commissione.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Il deputato Roberto PELLA (FI), nel dichiarare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, esprime il proprio apprezzamento per l'attenzione prestata dal provvedimento al grave fenomeno del bullismo.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), relatrice, nel rilevare il proprio apprezzamento per il provvedimento, osserva, per quanto attiene al suo merito, come sarebbe stato più opportuno imporre la partecipazione delle famiglie agli interventi rieducativi del minore previsti dall'articolo 4, anziché indicarne soltanto il possibile coinvolgimento, in quanto il disagio minorile è sempre connesso al disagio familiare. Ricorda, inoltre, come, con riferimento alle previsioni che prevedono il coinvolgimento dei servizi sociali, sarebbe necessario procedere prima ad un aggiornamento della legge n. 184 del 1983 per quanto concerne gli affidi e il coinvolgimento a questo proposito dei servizi sociali. Formula comunque, per quanto riguarda l'ambito di competenza della Commissione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ricorda come la proposta di legge operi un raccordo con la legge n. 71 del 2017 in materia di cyberbullismo inserendo in quel testo anche le disposizioni di contrasto al bullismo tout court; Pag. 311occorre infatti sottolineare come i due fenomeni siano strettamente connessi tra loro al punto, talvolta da non poter essere distinti, perché la vita degli adolescenti è molto connessa ai social network. Quanto alla richiesta della relatrice di imporre alle famiglie la partecipazione al processo di rieducazione fa presente che in Commissione il tema è stato affrontato ma che non si è ritenuto opportuno imporre tale obbligo. Ricorda, infine, che le procedure di affidamento ai servizi sociali prevedono comunque l'intervento del tribunale dei minorenni.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), nello stigmatizzare il mancato riconoscimento del bullismo quale reato autonomo, dichiara il voto contrario del gruppo della Lega.

  Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI) dichiara il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia in quanto il provvedimento si limita a inasprire le pene mentre sarebbe necessario un approccio preventivo con lo stanziamento di adeguate risorse.

  Emanuela CORDA, presidente, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 8.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 14 novembre 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Audizione del Ministro della salute, Roberto Speranza.
(Svolgimento e conclusione).

  Emanuela CORDA, presidente, avverte che l'audizione sarà trasmessa anche attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Dà quindi la parola al Ministro Speranza.

  Roberto SPERANZA, Ministro della salute, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Roberto PELLA (FI), Francesco ACQUAROLI (FdI), Diego ZARDINI (PD) e Antonio FEDERICO (M5S) nonché i senatori Sonia FREGOLENT (LEGA), Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S) e Francesco MOLLAME (M5S).

  Roberto SPERANZA, Ministro della salute, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Emanuela CORDA, presidente, ringrazia il Ministro Speranza e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 273 del 13 novembre 2019, a pagina 840 seconda colonna, trentatreesima riga, dopo la parola «(M5S)», è inserita la seguente «relatrice» e a pagina 841, prima colonna, tredicesima riga la parola «relatrice,» è soppressa.

Pag. 312