CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 novembre 2019
273.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 13 novembre 2019. — Presidenza della vicepresidente Maura TOMASI.

  La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
C. 2222 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VII e XI).
(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessio BUTTI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2222 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il decreto-legge, composto da 10 articoli per un totale di 40 commi, appare riconducibile alla ratio unitaria di affrontare situazioni critiche relative al personale scolastico, delle università e degli enti di ricerca; appare difficile da ricondurre a questa ratio unitaria – anche se l'intervento è comunque richiamato nel preambolo – la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, in materia di trasporto scolastico;
   il decreto-legge, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 10 ottobre 2019, è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 30 ottobre 2019, a distanza di 20 giorni; come già fatto in analoghe precedenti circostanze il Comitato invita a valutare le conseguenze di questa prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
   sempre con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, si segnala che dei 40 commi solo 2 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare è prevista l'adozione di due decreti del Ministro dell'istruzione;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   la formulazione di alcune disposizioni non appare chiara e necessita di Pag. 4ulteriori precisazioni; al comma 7 dell'articolo 1 andrebbe chiarito se possano partecipare alla procedura di abilitazione i docenti che abbiano prestato servizio per tre anni, tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado o solo quelli che abbiano prestato servizio nelle scuole paritarie secondarie, analogamente a quanto previsto per le scuole statali; al comma 8 dell'articolo 1 andrebbe chiarito se sia possibile concorrere, per i posti di sostegno, sia per la scuola secondaria di primo grado, sia per la scuola secondaria di secondo grado; al comma 6 dell'articolo 2 andrebbe specificato se alla procedura selettiva riservata per la progressione all'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi di ruolo possano accedere anche gli assistenti amministrativi che hanno svolto le funzioni di Direttore per tre anni non consecutivi;
   dovrebbe essere chiarito e, in caso esplicitato, il carattere interpretativo, e quindi retroattivo, del comma 2 dell'articolo 3, che consente ai comuni di esentare dal pagamento dei servizi di trasporto degli alunni o consentire un pagamento ridotto rispetto ai costi sostenuti, e del capoverso 4-ter del comma 1 dell'articolo 6, in relazione al computo dei periodi di attività svolti ai fini dell'assunzione presso enti di ricerca;
   con riferimento al comma 2 dell'articolo 3, si ricorda anche che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 63 del 2017 richiamato dalla disposizione afferma, al comma 1, il principio generale della programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità per le alunne e gli alunni di tutte le scuole; il comma 2 prevede poi che sia assicurato il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali da parte degli enti territoriali su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta; poiché il comma 2 dell'articolo 3 richiama in termini generali l'articolo 5 del decreto legislativo n. 63 del 2017 andrebbe quindi chiarito se si intenda fare riferimento al trasporto degli alunni di tutte le scuole o solo a quello degli alunni delle scuole primarie statali;
   potrebbe risultare opportuno approfondire la formulazione di ulteriori disposizioni: in particolare, potrebbe risultare opportuno coordinare la previsione del comma 2 dell'articolo 1, in base alla quale la procedura di immissione in ruolo prevista dall'articolo è bandita con uno o più provvedimenti, con quella del successivo comma 11 che dispone invece che la procedura sia bandita con decreto del Ministero dell'istruzione; alla lettera b) del comma 13 dell'articolo 1 andrebbe chiarito se la prevista prova orale proceda o segua la valutazione del periodo di formazione iniziale e prova; il comma 1 dell'articolo 4, nella parte in cui esclude le istituzioni universitarie dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative alle transazioni telematiche di cui all'articolo 1, commi 450 e 452 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) sembra in realtà riprodurre l'esclusione già prevista dai medesimi commi 450 e 452;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   due disposizioni del provvedimento modificano norme entrate in vigore solo da pochi mesi, determinando una problematica stratificazione normativa; in particolare, l'articolo 3, comma 1, esclude i dirigenti scolastici e il personale ATA dal sistema di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 56 del 2019 (legge entrata in vigore il 7 luglio 2019), senza peraltro sopprimere nella disposizione finanziaria di cui al successivo comma 5 il richiamo al comma 4, divenuto ultroneo; l'articolo 7 modifica l'articolo 2 della legge n. 92 del 2019 in materia di insegnamento dell'educazione civica nelle scuole (legge entrata in vigore il 5 settembre 2019);
   si registra con soddisfazione che il provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di Pag. 5impatto della regolamentazione, che appaiono coerenti con i requisiti previsti dalla legislazione vigente;

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   provvedano le Commissioni di merito a precisare, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 7 e 8; 2, comma 6; 3, comma 2 e 6, comma 1.

  Il Comitato formula altresì la seguente osservazione:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione degli articoli 1, commi 2, 11 e 13, lettera b) e 4, comma 1.

  Il Comitato formula infine la seguente raccomandazione:
   abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; al riguardo potrebbe essere valutato un più coerente e sistematico utilizzo della possibilità di approvazione dei provvedimenti in prima deliberazione da parte del Consiglio dei ministri “salvo intese” cui dovrebbe far seguito una seconda e definitiva deliberazione.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.10.