CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 novembre 2019
273.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 834

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 novembre 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), relatore, nel ricordare che si soffermerà sulle disposizioni di interesse per la Commissione, rileva come l'articolo 33 differisca al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti (persone fisiche non titolari di partita IVA e soggetti titolari di partita IVA) interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania.
  L'articolo 34 proroga all'anno 2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, pari al 100 per cento del riscosso a titolo di accertamento nell'anno precedente, a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse da tali enti. L'articolo 38 istituisce l'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) site entro i limiti del mare territoriale a partire dall'anno di imposta 2020. La tassazione è effettuata sulla base dei valori contabili e che la base imponibile potenziale è ridotta al 20 per cento. Si applica un'aliquota fissa al 10,6 per mille Pag. 835ripartita tra lo Stato, cui è riservato il gettito relativo alla quota ad aliquota di base del 7,6 per mille e i comuni interessati, cui viene attribuita la differenza tra il gettito complessivo e quello ad aliquota di base. I comuni cui spetta il gettito dell'imposta nonché i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento e la quota del gettito spettante sono individuati con decreto del Ministro dell'economia di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, da cui dipende l'Istituto idrografico della marina, dello sviluppo economico, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  L'articolo 42 incrementa le risorse finanziarie per la concessione dei contributi straordinari previsti per la fusione di comuni dall'articolo 15, comma 3, dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico ordinamento enti locali), nell'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2019.
  L'articolo 45 dispone il differimento dal 31 marzo al 31 dicembre 2019 del termine per la sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute 2019-2021. Ricorda che alla stipula del nuovo patto si deve procedere mediante il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni pena il mancato accesso delle regioni agli incrementi stabiliti per il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni 2020 e 2021.
  L'articolo 46 rinvia di un anno, dal 2020 al 2021, l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, diretti ad assicurare autonomia di entrata alle Regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, a sopprimere i trasferimenti statali. Si tratta dei meccanismi previsti dal decreto legislativo n. 68 del 2011 di attuazione della legge sul federalismo fiscale n. 42 del 2009 che individuava come fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario, alcuni tributi trasformati in tributi propri (tra questi la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, le tasse sulle concessioni regionali) un'addizionale all'IRPEF, la compartecipazione all'IVA e trasferimenti con finalità perequative. Questo impianto avrebbe dovuto trovare applicazione fin dal 2013 ma è stato da allora oggetto di successive proroghe.
  L'articolo 47 dispone il rinvio al 2020 della riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale, nonché l'applicazione dal 2021 della ripartizione della quota residua del Fondo sulla base dei livelli adeguati di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017. Tale norma prevede infatti che il 10 per cento del fondo sia ripartito sulla base dei proventi complessivi da traffico, il 10 per cento sulla base dei costi standard (che per il trasporto pubblico locale sono stati stabiliti con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 157 del 28 marzo 2018) e la quota residua secondo livelli adeguati di servizio da definire da parte delle singole regioni sulla base di criteri con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Al riparto si provvede ogni anno entro il 30 giugno con decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  Al riguardo, invita a valutare la congruità del termine del 2021, considerato che, per la ripartizione della quota residua del fondo, entro il medesimo 2021 si dovrà provvedere alla definizione da parte delle regioni dei livelli di servizio sulla base dei quali, entro il 30 giugno del medesimo anno, si dovrebbe procedere all'emanazione del decreto di ripartizione delle risorse.
  L'articolo 48 modifica alcune disposizioni dell'ordinamento contabile degli enti locali, al fine di eliminarvi i riferimenti ai certificati di bilancio e di rendiconto e Pag. 836sostituirli con quello al rendiconto della gestione ed all'invio dello stesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, in seguito ai commi 902-904 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che hanno eliminato l'obbligo delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, da inviare al Ministero dell'interno, sostituite dall'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), secondo la previsione dell'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.
  L'articolo 49 dispone misure volte ad ampliare l'utilizzo di risorse assegnate alle regioni per interventi territoriali e alla sicurezza della rete ferroviaria nazionale. In particolare, il comma 1 prevede che le risorse assegnate alle regioni per interventi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio dall'articolo 1, commi 134 e 135 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) possano essere destinati anche alla viabilità, alla rigenerazione urbana, alle infrastrutture sociali e alle bonifiche ambientali dei siti inquinati.
  L'articolo 56 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2019, un fondo destinato a compensare stabilmente le Regioni che non hanno potuto accedere negli scorsi anni al fondo perequativo regionale (il fondo che serve a compensare le regioni che registrano un gettito IRAP inferiore a quanto serve a compensare pienamente i trasferimenti statali eliminati al momento dell'istituzione dell'IRAP). Per l'anno 2019 la consistenza del fondo è pari a 16 milioni di euro. Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno quantificati annualmente con legge di bilancio.
  L'articolo 57 al comma 1 interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione. In particolare, viene ridotta dal 60 al 45 per cento la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire nell'anno 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, e allungando fino al 2030 il periodo di transizione per il raggiungimento del 100 per cento della perequazione, da attuarsi mediante un progressivo aumento della suddetta percentuale di riparto nella misura del 5 per cento ogni anno a partire dal 2020. Il comma 2 esclude, a decorrere dal 2020, l'applicabilità delle norme vigenti per il contenimento delle spese di formazione a regioni, enti locali e organismi ed enti strumentali.
  L'articolo 58 modifica la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti (esercenti di attività di impresa, arti o professioni) per i quali trovano applicazione gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale, prevedendo due rate di pari importo da versare nei termini ordinari.
  Per quanto attiene l'ambito di competenza della Commissione segnala che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione). Assumono anche rilievo altre materie di competenza esclusiva come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, m) della Costituzione) nonché di competenza concorrente come il sostegno all'innovazione dei settori produttivi e grandi reti di trasporto e di navigazione (articolo 117, terzo comma della Costituzione) o residuale regionale come il trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma della Costituzione).

  Il deputato Roberto PELLA (FI) rileva che il provvedimento presenta aspetti positivi con riferimento al settore della finanza degli enti territoriali. Tra questi cita l'articolo 34, che proroga all'anno 2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto Pag. 837per la partecipazione all'attività di accertamento tributario. Giudica invece negativamente l'articolo 46, che rinvia di un ulteriore anno l'entrata in vigore del sistema di finanza regionale delineato dalla riforma del federalismo fiscale. Annuncia infine che il voto del suo gruppo sarà contrario perché, in base alle notizie disponibili, risulta consistente il rischio che sul provvedimento venga posta la questione di fiducia, rendendo così difficile migliorare il testo.

  Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione che invita la Commissione di merito ad approfondire il profilo problematico dell'articolo 47 sul fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale evidenziato nella sua relazione (vedi allegato 1).

  Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI) annuncia il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia.

  La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto contrario del gruppo della Lega.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) chiede un rinvio dell'espressione del parere al fine di approfondire i contenuti, assai complessi, del provvedimento e proporre integrazioni alla proposta di parere.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), nel condividere l'impianto generale del provvedimento, esprime il suo consenso alla richiesta di rinvio dell'espressione del parere in quanto ritiene il profilo problematico segnalato dal relatore meritevole di ulteriori approfondimento. Se infatti comprende le ragioni di un rinvio al 2021 dell'entrata in vigore a regime del meccanismo di finanziamento del trasporto pubblico locale previsto dal decreto-legge n. 50 del 2017, alla luce della complessità del lavoro di definizione dei livelli adeguati di servizio, evidenzia la necessità di riflettere sull'opportunità di continui rinvii che mantengono in vita un sistema di finanziamento del settore ormai normativamente superato, al di là dei dubbi, che pure condivide, che si possono avere sul nuovo sistema.

  Il senatore Ruggiero QUARTO, relatore, alla luce degli interventi dei colleghi Federico e Gariglio, ritiene che l'espressione del parere possa essere rinviata alla prossima settimana, al fine di approfondire adeguatamente gli elementi emersi.

  Il deputato Dario BOND (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di porre in votazione la proposta di rinviare l'espressione del parere avanzata dal relatore.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta del collega Bond.

  Emanuela CORDA, presidente, pone in votazione la proposta di rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere sul provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta che sarà convocata la prossima settimana.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
Nuovo testo C. 1524 e abb.

(Parere alla II Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), relatrice, chiede un rinvio Pag. 838dell'esame al fine di approfondire i molti profili di interesse del provvedimento.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) rileva l'importanza di affiancare al contrasto del cyberbullismo quello del bullismo. Richiama in proposito l'attività della commissione bicamerale per l'infanzia presieduta dalla collega Ronzulli.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), relatrice, rileva che il provvedimento dedica molta attenzione al contrasto del bullismo.

  La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) rileva che una delle finalità del provvedimento è proprio quella di integrare la legge sul cyberbullismo, la legge n. 71 del 2017, con il riferimento al fenomeno del bullismo.

  Emanuela CORDA, presidente, preso atto dell'esigenza formulata dalla relatrice, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, in considerazione dell'esigenza di consentire alla Commissione di esprimersi prima che la Commissione giustizia, competente in sede referente, conferisca il mandato al relatore per consentire l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea lunedì 18 novembre.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
C. 2222 Governo.

(Parere alle Commissioni VII e XI della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), relatrice, segnala preliminarmente che il provvedimento appare principalmente riconducibile, come segnalato dall'analisi tecnico-normativa, alle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere g), m) ed n) della Costituzione). In proposito ricorda che la Corte costituzionale ha ricondotto, in particolare con la sentenza n. 76 del 2013, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato la disciplina del personale scolastico.
  Rileva come l'articolo 1 preveda l'indizione di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a soggetti che hanno svolto almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali. La medesima procedura straordinaria è finalizzata, altresì, a consentire, al ricorrere delle condizioni indicate, il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nello stesso ordine di scuole ai medesimi soggetti, nonché a quelli che hanno svolto almeno tre annualità di servizio nelle scuole paritarie. Per quanto attiene alle competenze della Commissione, segnala che il comma 17 dell'articolo 1 prevede che nell'anno scolastico 2020/2021 per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili che non possono essere coperti con il ricorso alle graduatorie regionali dei concorsi del 2016 e del 2018 si può procedere mediante scorrimento delle graduatorie delle altre regioni. La disciplina applicativa è demandata ad un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentita la Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 2, al comma 1, modifica la procedura per il reclutamento di dirigenti scolastici, in particolare sostituendo il corso-concorso selettivo di formazione con un concorso selettivo per titoli ed esami. Il comma 2 reca un'autorizzazione di spesa di 180.000 euro annui a decorrere dal 2021 per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici. Il comma 3 autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire un concorso Pag. 839per l'assunzione, a decorrere dal gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici. Il comma 4 rifinanzia, nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 107 del 2015 per consentire l'attribuzione fino al 2020 di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per funzioni ispettive. Il comma 5 modifica la disciplina relativa alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato in possesso di determinati requisiti, in particolare sostituendo alla procedura selettiva per titoli e colloquio una procedura selettiva per soli titoli. Il comma 6 disciplina una procedura selettiva riservata per la progressione all'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole degli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di direttore per almeno 3 anni scolastici interi, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012.
  L'articolo 3, al comma 1, esclude anche i dirigenti scolastici e il personale ATA, unitamente al personale docente ed educativo delle scuole, dal sistema di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, previsto dalla legge n. 56 del 2019.
  Di particolare interesse per la Commissione è poi il comma 2 dell'articolo 3. La disposizione interviene infatti su un contenzioso giurisdizionale concernente la qualificazione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 63 del 2017. In una prima fase infatti alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti avevano assimilato tale servizio a un servizio di trasporto pubblico locale, richiedendo pertanto che i comuni, ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) sottoponessero il servizio ad una tariffa che costituisse il corrispettivo dei servizi pubblici. Successivamente la Corte dei conti sezione autonomie, con la delibera n. 25 del 2019 ha invece precisato che il servizio di trasporto scolastico non può essere qualificato come trasporto pubblico locale bensì come un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio. Tale qualificazione non osta quindi – a differenza di quella di servizio di trasporto pubblico locale – ad una forma di graduazione della tariffa o di gratuità stabilita dall'ente locale. La norma recepisce l'orientamento affermato dalla citata delibera n. 25 del 2019.
  Ritiene, in proposito, meritevoli di approfondimento due aspetti. In primo luogo, merita richiamare che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 63 del 2017 afferma, al comma 1, il principio generale della programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità per le alunne e gli alunni di tutte le scuole; il comma 2 prevede poi che sia assicurato il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali da parte degli enti territoriali su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta. La disposizione in commento richiama in termini generali l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 63 del 2017 andrebbe quindi chiarito se si intenda fare riferimento al trasporto degli alunni di tutte le scuole o solo a quello degli alunni delle scuole primarie statali. In secondo luogo segnala che andrebbe chiarito e, in caso, esplicitato il carattere interpretativo, e quindi anche retroattivo della disposizione.
  Ricorda poi che l'articolo 4 esclude le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) dall'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario e di utilizzare la rete telematica di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge n. 296 del 2006.
  L'articolo 5 novella la legge n. 240 del 2010 per quanto attiene alla durata dell'abilitazione scientifica nazionale – che viene elevata a 9 anni. Viene inoltre prorogato di due anni il termine per la Pag. 840chiamata nel ruolo di professori di prima e seconda fascia di coloro che sono già in servizio nella stessa Università. Viene infine prorogato al 2022 il termine a partire dal quale le università non potranno utilizzare più della metà delle risorse disponibili per le chiamate di ricercatori di tipo B.
  L'articolo 6 modifica la possibilità per gli enti pubblici di ricerca di applicare la disciplina transitoria di carattere generale che consente, nel triennio 2018-2020, l'assunzione diretta a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti a termine con pubbliche amministrazioni. In particolare, si prevede che il requisito del precedente reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali si intende assolto anche qualora il soggetto abbia conseguito un'idoneità, per il medesimo profilo professionale, in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017 e che ai fini del requisito dei tre anni di servizio non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione si computino anche i periodi di attività svolti – con il medesimo ente che procede all'assunzione – in base ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o in base al conferimento di un assegno di ricerca.
  L'articolo 7 reca una modifica all'articolo 2 della legge n. 92 del 2019 sull'insegnamento scolastico dell'educazione civica. In particolare, si precisa che l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto.
  L'articolo 8, al comma 1, prevede un incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il comma 2 incrementa anche il fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica. Il comma 3 riduce da 25,8 milioni di euro a 12,3 milioni di euro per il solo 2019 il limite di spesa connesso all'utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche. Il comma 5 prevede che il bonus per la valorizzazione del merito, inizialmente destinato solo ai docenti di ruolo, sia destinato anche ai docenti con contratto a tempo determinato. L'articolo 9 reca la copertura finanziaria del provvedimento; l'articolo 10 l'entrata in vigore.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), nell'annunciare l'astensione del suo gruppo, ritiene, con riferimento al profilo problematico relativo al trasporto degli alunni delle scuole segnalato dalla relatrice, che il parere della Commissione dovrebbe sostenere un'interpretazione della norma dell'articolo 3, comma 2, volta a consentire ai comuni di ridurre o esentare dal pagamento non solo gli alunni delle scuole primarie bensì gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD) segnala di aver presentato, insieme al collega Pella, un emendamento sulla questione del trasporto scolastico. Al tempo stesso esprime però dubbi sulla proposta del collega Pella di rendere possibile per i comuni di ridurre o esentare dal pagamento gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado perché bisognerebbe valutare bene, in primo luogo con l'ANCI, le possibili ricadute di una simile previsione sui comuni.

  La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S) ritiene che la proposta del collega Pella potrebbe essere presa in considerazione limitatamente agli alunni della scuola secondaria di primo grado mentre ritiene più difficile organizzare il servizio per le scuole superiori. In questa ipotesi andrebbe però anche valutata l'opportunità di istituire un fondo perequativo per consentire ai comuni con minori capacità fiscali, collocati prevalentemente al Sud, di garantire il servizio, qualificato come funzionale, come si è visto, al diritto allo studio e quindi da effettuare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

  La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) ritiene che la possibilità di ridurre Pag. 841o esentare dal pagamento dovrebbe essere consentita ai comuni per le scuole materne, per le scuole primarie e per le scuole secondarie di primo grado. Non condivide, sul punto, l'opinione della relatrice in quanto le difficoltà per alcuni comuni di organizzare il servizio non devono tradursi in una penalizzazione per quei comuni che, grazie ad un'oculata amministrazione e ad un'attenta gestione delle imprese, sono in grado di garantirlo.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), relatrice, ritiene che nel parere dovrebbe essere inserito un riferimento alla questione dei docenti, soprattutto meridionali, che a causa dell'algoritmo previsto dalla riforma della «buona scuola» si sono trovati a lavorare molto lontano dalla loro residenza. Sottolineando la situazione di profondo disagio sociale ed economico vissuto da tali docenti, ritiene che il loro rientro non dovrebbe compromettere la loro immissione in ruolo. Ricorda in proposito che anche il testo unico sulle pubbliche amministrazioni, il decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede la prevalenza delle procedure di mobilità tra amministrazioni diverse al fine di consentire la collocazione del dipendente in una sede più vicina al comune di residenza rispetto alle nuove assunzioni.

  La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a richiedere alle Commissioni di merito di valutare l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 2 (vedi allegato 2).

  La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) chiede l'inserimento nella proposta di parere, come condizione, di una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.

  La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), relatrice, dichiara la propria disponibilità ad accogliere la richiesta della collega Rossini.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) ribadisce la sua richiesta di inserire nel parere la sollecitazione ad interpretare l'articolo 3, comma 2, nel senso di consentire ai comuni di ridurre o esentare dal pagamento anche gli alunni delle scuole materne e delle scuole secondarie di primo grado, oltre che quelli delle scuole primarie.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD) suggerisce di sostituire il riferimento, nelle premesse del parere, alle scuole primarie statali con quello più generale alle scuole primarie in modo da includere tutte le scuole primarie, statali e non.

  La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), relatrice, alla luce degli interventi ritiene opportuno un rinvio dell'espressione del parere al fine di approfondire le questioni emerse. Ribadisce comunque la necessità di integrare la richiesta del collega Pella con l'istituzione di un fondo perequativo per aiutare i comuni con minore capacità fiscale.

  Emanuela CORDA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata la prossima settimana.

  La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 13 novembre 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

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