CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 novembre 2019
272.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IX)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi.

  La seduta comincia alle 11.30.

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le Commissioni riunite I e IX avviano oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2100-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
  Al riguardo, rammenta che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalle 16 di mercoledì 13 novembre, atteso che il termine di conversione del decreto-legge scadrà il 20 novembre prossimo.
  In tale contesto l'esame in sede referente da parte della Commissione si svilupperà nella seduta di oggi, per concludersi nella seduta di domani.
  Ricorda altresì che, trattandosi di un provvedimento già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, le Commissioni riunite sono chiamate a esaminare, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, solo le modificazioni apportate dal Senato.
  Dà quindi la parola al relatore per la I Commissione, Fiano, per l'illustrazione delle parti del provvedimento modificate dal Senato.

  Emanuele FIANO (PD), relatore per la I Commissione, rileva come il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, sia stato esaminato dalla Camera dei deputati in prima lettura (C. 2100) e trasmesso al Senato della Repubblica, con modificazioni, il 24 ottobre 2019 (Atto Senato n. 1570). Pag. 12
  Nel corso dell'esame al Senato sono state apportate ulteriori modificazioni rispetto al testo approvato dalla Camera (C. 2100-B, trasmesso l'8 novembre 2019). In particolare, sono state oggetto di modifica le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7, 9 e 19 e di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto-legge. Tali modifiche hanno riguardato, in particolare, l'istituzione di un Centro di valutazione (CEVA) presso il Ministero dell'interno e i conseguenti adeguamenti nel testo, compresa la copertura finanziaria per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro. È stato altresì specificato che l'istituendo Centro di valutazione del Ministero dell'interno, così come quello del Ministero della difesa, siano accreditati presso il Centro di Valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e sono tenuti ad impiegare metodologie di verifica e test quali definiti dal medesimo CVCN. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno inoltre definiti gli obblighi di informativa di tali Centri con il CVCN.
  Anche titolo del decreto-legge – originariamente recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica» – è stato modificato dalla Camera dei deputati in prima lettura, con l'integrazione: «e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica», a seguito della introduzione, da parte della Camera, di un nuovo articolo 4-bis.
  Per quanto riguarda, in particolare, le modifiche apportate dal Senato rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera e già esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite, segnala in primo luogo l'articolo 1, comma 6, già modificato nel corso dell'esame in prima lettura della Camera dei deputati, che rimette a un regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la definizione delle procedure, delle modalità e dei termini ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici individuati nell'elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2.
  Tale disciplina non si applica agli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e quelli per i quali è stata dal regolamento disposta una deroga in quanto per la loro acquisizione è indispensabile procedere in sede estera.
  A seguito di una modifica introdotta dalla Camera dei deputati in prima lettura, non si tratta di tutti i beni, sistemi e servizi ICT potenzialmente oggetto di acquisto, ma solo di quelli appartenenti a categorie individuate con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di criteri tecnici. Nel corso dell'esame al Senato è stata approvata una modifica al fine di specificare, con maggiore evidenza, che le categorie sono individuate sulla base di criteri di natura tecnica.
  Il decreto dovrà essere emanato entro 10 mesi dall'entrata in vigore della norma di conversione del decreto.
  Secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, lettera a), per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e di repressione dei reati e nei casi di deroga, sono utilizzati reti, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 1, qualora non incompatibili con gli specifici impieghi cui essi sono destinati.
  In particolare il comma 6, lettera a), stabilisce che i soggetti sopra indicati, ovvero le centrali di committenza cui essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (riferimento inserito nel corso dell'esame presso la Camera in prima lettura), Pag. 13danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso l'ISCTI (Istituto Superiore della Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione) dal Ministro dello sviluppo economico, dell'intendimento di provvedere all'affidamento di tali forniture.
  A seguito di una modifica approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura, la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associata all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito d'impiego.
  Sempre a seguito della citata modifica è stato previsto che entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione – prorogabile di 15 giorni una sola volta in caso di particolare complessità – il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza.
  Nel testo approvato dalla Camera era previsto che «eventualmente» fosse esercitata la facoltà potestativa di imposizione di condizioni e test di hardware e software da parte del CVCN; nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa la parola «eventualmente».
  La medesima modifica approvata dal Senato dispone inoltre una riformulazione, onde specificare con maggiore immediatezza che la collaborazione (prevista a seguito di modifica introdotta dalla Camera dei deputati in prima lettura) dei soggetti rientranti nel perimetro di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo, sia all'effettuazione dei test da parte del CVCN.
  Decorso il termine senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento.
  In caso di imposizione di condizioni e test hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto (il testo originario prevedeva: «l'affidamento ovvero il contratto»: modifica approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura ha espunto la menzione dell'affidamento come ipotetica «sede» altra delle clausole integratrici) al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. Sempre con una precisazione introdotta nel corso dell'esame presso la Camera in prima lettura si prevede che i test debbano essere conclusi nel termine di 60 giorni. Decorso tale termine i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento.
  Per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici il Ministero della difesa può procedere (la dizione è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato) nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge all'esame, attraverso un proprio Centro di valutazione. Una modifica approvata presso il Senato introduce analoga previsione per il Ministero dell'interno, che così può avvalersi anch'esso di un proprio Centro di valutazione.
  Per la realizzazione di tale Centro di valutazione del Ministero dell'interno, altra e conseguente modifica (al comma 19) approvata dal Senato autorizza la spesa di 200.000 euro per il 2019; di 1,5 milioni per ciascun anno 2020-2021.
  Altra modifica approvata dal Senato specifica che il Centro di valutazione del Ministero della difesa e quello del Ministero dell'interno siano anch'essi accreditati (per le attività di cui al decreto-legge ed ai sensi del comma 7, lettera b), presso il CVCN e siano tenuti a impiegare metodologie di verifica e test, quali definite del CVCN.
  Inoltre la modifica approvata dal Senato sopprime la previsione (contenuta nel testo originario del decreto-legge) di un «raccordo» del Centro di valutazione del Ministero della difesa – cui ora si aggiunge, come si è detto, il Centro di valutazione del Ministero dell'interno – con la Presidenza del Consiglio dei ministri Pag. 14e il Ministero dello sviluppo economico, per i profili di rispettiva competenza.
  La diversa previsione introdotta dal Senato dispone un obbligo di informativa di quei Centri di valutazione con il CVCN, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (il medesimo atto di cui al comma 7, lettera b).
  Una modifica approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati ha previsto l'esenzione dall'obbligo di comunicazione per gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti con riguardo alle forniture per le quali sia indispensabile procedere in sede estera. Resta fermo così per lo svolgimento di quelle attività che per quei casi di deroga, l'utilizzo di beni sistemi servizi ICT che siano conformi ai livelli di sicurezza (questi ultimi oggetto del comma 3, lettera b). Nel corso dell'esame al Senato è stato però previsto che la disposizione è applicata «salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui [i beni, sistemi, servizi ICT] sono destinati».
  Il comma 6, lettera b) prevede che i fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici individuati nell'elenco che deve essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico (secondo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, al Centro di valutazione operante presso il Ministero della difesa, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test, sostenendone gli oneri.
  Una modifica approvata dal Senato (a fini di coordinamento con la modifica incidente sulla lettera a) del comma 6) menziona altresì il Centro di valutazione operante presso il Ministero dell'interno (oltre a quello operante presso il Ministero della difesa).
  La mancata collaborazione da parte di tali soggetti fornitori è segnalata dal CVCN:
   al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati;
   alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero ai soggetti che forniscono servizi fiduciari qualificati o svolgono l'attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identità digitale (ai sensi dell'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

  Il comma 6, lettera c), prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, secondo la ripartizione di competenza indicata nelle precedenti disposizioni, svolgano attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del comma 6 senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni.
  Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici inseriti nell'elenco di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile (modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in prima lettura) e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge (precisazione introdotta nel corso dell'esame presso la Camera in prima lettura), nonché in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.Pag. 15
  Tale attività è svolta, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 7 dell'articolo 1 individua alcuni compiti del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), con riferimento all'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e associate infrastrutture – qualora destinati a reti, sistemi informativi, sistemi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
  In base al comma 7 il CVCN:
   ai sensi della lettera a) contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza, per ciò che concerne l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT;
   ai sensi della lettera b) svolge attività di valutazione del rischio e di verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità note, anche in relazione all'ambito di impiego, dettando, se del caso, prescrizioni di utilizzo al committente; una modifica introdotta dal Senato inserisce, tra i compiti, anche la definizione di metodologie di verifica e di test;
   ai sensi della lettera c) elabora e adotta (previo conforme avviso dell'organismo tecnico di supporto al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica – CISR) schemi di certificazione cibernetica, qualora («laddove», recita impropriamente il testo) gli schemi di certificazione esistenti non siano ritenuti, per ragioni di sicurezza nazionale, adeguati alle esigenze di tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; secondo una modifica apportata dalla Camera dei deputati in prima lettura, tali schemi di certificazione devono tener conto degli standard definiti a livello internazionale e dall'Unione europea.

  Ai fini delle attività di cui alla lettera b), il CVCN si avvale anche di laboratori che esso accredita.
  I criteri per tale accreditamento sono da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR).
  Una modifica approvata dal Senato aggiunge la previsione che con il medesimo atto siano altresì stabiliti i «raccordi», compresi i contenuti, le modalità e i termini delle comunicazioni tra il CVCN e i predetti laboratori, nonché tra il medesimo CVCN e i Centri di valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa (di cui al comma 6, lettera a), come modificato dal Senato). Ciò anche al fine di assicurare il coordinamento delle rispettive attività e perseguire la convergenza e la non duplicazione delle valutazioni (in presenza di medesimi condizioni e livelli di rischio).
  Per le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, sono impiegati i laboratori eventualmente istituiti presso le medesime amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 9 dell'articolo 1 disciplina una serie di illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie scaglionate in relazione alla gravità della condotta.
  Più dettagliatamente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
   da 200.000 a 1.200.000 euro il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione e di aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informativi (di cui al comma 9, lettera a));
   da 250.000 a 1.500.000 euro:
    il mancato adempimento dell'obbligo di notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e sistemi informatici (di cui al comma 9, lettera b));
    l'inosservanza delle misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei sistemi informatici rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (di cui al comma 9, lettera c));Pag. 16
    la mancata collaborazione per l'effettuazione delle attività di test da parte dei fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici (di cui al comma 9, lettera f));
    il mancato adempimento delle prescrizioni indicate dal Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in esito alle attività di verifica e ispezione (di cui al comma 9, lettera g));
    il mancato rispetto delle prescrizioni di utilizzo dettate dal CVCN (di cui al comma 9, lettera h));
   da 300.000 a 1.800.000 euro:
    la mancata comunicazione dell'intendimento di provvedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici (di cui al comma 9, lettera d));
    l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici, in violazione delle condizioni o in assenza del superamento del test di hardware e software – imposti dal CVCN ovvero – ai sensi di una modifica approvata dal Senato – dai Centri di valutazione (di cui al comma 6, lettera a)).

  Il comma 19 prevede l'autorizzazione di spesa per la copertura finanziaria relativa alla realizzazione, all'allestimento e al funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7.
  A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 3.200.000 per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
  Una modifica approvata dal Senato introduce al comma 19 altresì l'autorizzazione di spesa per il Centro di valutazione del Ministero dell'interno, introdotto dal Senato modificando il comma 6.
  Essa è di: 200.000 euro per il 2019 e di 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  La copertura finanziaria è reperita mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo (istituito dall'articolo 1, comma 623, della legge n. 232 del 2016) per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali (anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione degli acquisti attraverso Consip) in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 6, comma 1, reca la quantificazione degli oneri associati alle disposizioni dell'articolo 1, comma 19, e dell'articolo 2, commi 1 e 3.
  Nel testo originario del decreto-legge, essa era pari a:
   3.200.000 euro per l'anno 2019;
   6.495.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
   4.395.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, relative, come illustrato in precedenza, all'istituzione del Centro di valutazione presso il Ministero dell'interno, la quantificazione risulta invece essere la seguente:
   3.400.000 euro per l'anno 2019;
   7.995.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
   6.495.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

  In tale ambito il Senato ha introdotto una lettera b-bis), al fine di assicurare copertura finanziaria alla previsione di un Centro di valutazione operante presso il Ministero dell'interno, introdotta all'articolo 1, commi 6 e 19.
  La copertura finanziaria è reperita mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623 della legge n. 232 del 2016, il quale ha istituito un Fondo per l'acquisto Pag. 17e l'ammodernamento dei mezzi strumentali (anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione degli acquisti attraverso Consip) in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sull'organizzazione dell'esame del provvedimento, stigmatizzando la ristrettezza dei tempi a disposizione, in considerazione del fatto che l'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea è previsto per il pomeriggio di domani e che la I Commissione è contestualmente impegnata nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019 sul riordino dei Ministeri, la cui conclusione è prevista entro le 15 sempre di domani. Attesa la rilevanza di entrambi i provvedimenti, ritiene inaccettabile tale compressione dei tempi di esame.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come le Commissioni, nell'organizzazione dei propri lavori, non possano non rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea stabilita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, evidenziando inoltre come il decreto-legge in esame, nonché quello sul riordino dei Ministeri, siano prossimi alla scadenza. Ricorda, altresì, come, per quanto concerne il provvedimento in titolo, l'esame sarà limitato, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento, alle modificazioni introdotte dal Senato, e proseguirà comunque anche nella mattinata di domani.

  Francesco Paolo SISTO (FI) stigmatizza con forza un'organizzazione dei lavori che impedisce ai gruppi di opposizione di incidere nel merito di due provvedimenti importanti e delicati, come quello in esame e il disegno di legge di conversione C. 2242, relativo all'organizzazione dei Ministeri, su cui si impone un iter semplificato ed accelerato.
  Giudica un attentato alle prerogative dei gruppi di opposizione concentrare in un tempo così ristretto l'esame di due decreti-legge di tale portata, peraltro blindandone il contenuto, facendo notare, peraltro, che sul provvedimento in esame il Senato ha introdotto delle modifiche, come quella relativa al centro di valutazione del Ministero dell'interno, sulle quali servirebbe un'attenta riflessione.
  Con riferimento specifico al disegno di legge C. 2242, dopo aver evidenziato che l'esame presso il Senato si è dilungato eccessivamente, giudica scandaloso limitare la funzione di una Camera ad una mera ratifica di un testo approvato dall'altra, rilevando, peraltro, che quel provvedimento, dietro a disposizioni che sembrerebbero attribuire risorse in favore delle forze dell'ordine, nasconde delle vere e proprie «trappole» di natura pseudo clientelare.
  Nel considerare grave che la maggioranza intenda prevaricare le opposizioni facendo leva sulla mera forza dei numeri, preannuncia che il suo gruppo non intende abbandonare i lavori, ma darà battaglia soffermandosi sul merito delle questioni in gioco. Chiede, quindi, al Presidente di farsi interprete dei rilievi e dei diritti dell'opposizione presso il Presidente della Camera affinché, anche d'intesa con la Presidenza dell'altro ramo del Parlamento, si ponga rimedio a questa disfunzione organizzativa, che costituisce un vulnus nei confronti della dialettica democratica.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nel giudicare comprensibili le osservazioni svolte dal deputato Sisto, fa presente che sarà sua cura rappresentare al Presidente della Camera le perplessità manifestate. Dopo aver fatto notare che si tratta di provvedimenti inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da mercoledì 13 novembre, in relazione ai quali il termine di conversione scadrà il 20 novembre prossimo, rileva che, alla luce di tale contesto, tale organizzazione dei lavori appare al momento sostanzialmente obbligata, pur manifestando disponibilità a garantire una discussione il più possibile ampia e articolata.

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  Emanuele FIANO (PD), relatore per la I Commissione, condivide la necessità di difendere le prerogative parlamentari a fronte di modalità di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge tali da ridurre i tempi a disposizione. Rileva, tuttavia, come le modificazioni introdotte dal Senato al decreto-legge in esame riguardino temi sui quali non si sono registrate significative contrapposizioni tra maggioranza e opposizione. Ricorda, in particolare, come il testo licenziato dalla Camera prevedesse l'istituzione di un Centro di valutazione del Ministero della difesa (CEVA) per le forniture di beni, sistemi e servizi ITC da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero stesso, e come il testo trasmesso dal Senato rechi analoga previsione per il Ministero dell'interno. Rileva come sia previsto che l'istituendo Centro di valutazione del Ministero dell'interno, al pari di quello del Ministero della difesa, sia accreditato presso il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e sia tenuto a impiegare metodologie di verifiche e test quali definiti dal medesimo CVCN. Ritiene ragionevole che tali Ministeri, in considerazione della delicatezza dei compiti che svolgono, abbiano la possibilità di dotarsi di un autonomo centro di valutazione, ribadendo come l'esame del provvedimento in questa fase dell’iter sia sostanzialmente limitato a tale aspetto.

  Giorgio MULÈ (FI), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi dell'opposizione fin qui intervenuti, stigmatizza l'eccessiva ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissioni, che rischia di rendere del tutto asfittico il dibattito parlamentare. In particolare, osserva come nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento si fosse ampiamente discusso della modifica relativa all'istituzione di un Centro di valutazione anche per il Ministero dell'interno anche. Si chiede pertanto quali fatti nuovi siano intervenuti che abbiano consentito tali modifiche, che alla Camera non erano state considerate accettabili, al Senato.

  Massimiliano CAPITANIO (LEGA), con riferimento alle considerazioni svolte dal relatore Fiano, il quale ha osservato come sulle parti modificate non vi siano state particolari discussioni da parte delle opposizioni né in prima lettura né nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, ricorda come il suo gruppo abbia presentato numerosi emendamenti che sono stati in massima parte respinti.
  Osserva quindi come il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite abbia un contenuto molto complesso, affrontando il delicato tema della sicurezza nazionale, e non possa certo essere liquidato in modo frettoloso.
  Nel preannunciare la presentazione di emendamenti da parte del suo gruppo sulle parti modificate dal Senato, stigmatizza altresì l'eccessiva compressione dei tempi che si preannuncia anche per il decreto-legge sul riordino dei ministeri, approvato dal Senato, provvedimento anch'esso di particolare complessità, che non ritiene peraltro imprescindibile.

  Emanuele FIANO (PD), relatore per la I Commissione, in risposta alle considerazioni espresse dal deputato Capitanio, precisa che, con il suo precedente intervento, intendeva fare riferimento al fatto che i gruppi di opposizione, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, non sollevarono alcuna contestazione rispetto alla disposizione volta ad istituire il centro di valutazione nell'ambito del Ministero della difesa. Non comprende, pertanto, perché, nel corso della corrente lettura, si dovrebbero sollevare obiezioni su una norma analoga, che istituisce tale centro di valutazione nell'ambito del Ministero dell'interno.
  Ricorda, inoltre, in risposta al deputato Mulè, che, nel corso della prima lettura alla Camera, la proposta di istituire tale centro di valutazione anche nell'ambito del Ministero dell'interno era già stata presa in considerazione dai relatori, che dapprima la accantonarono per poi esprimere un invito al ritiro in seguito ad una richiesta del Governo e degli uffici dell'amministrazione interessata in tal senso. Pag. 19Rammenta, infatti, che l'Esecutivo si riservò di approfondirne i contenuti in vista dell'esame del provvedimento presso il Senato, al fine di una sua più efficace realizzazione, a fronte dell'esigenza di assicurare un raccordo adeguato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle rispettive competenze.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ribadisce la propria richiesta di chiarimenti circa le modalità di organizzazione dei lavori, anche in considerazione del fatto che non risulta prevista alcuna convocazione degli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, che a suo avviso costituisce la sede idonea per assumere decisioni al riguardo.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa presente di essersi riservato di formulare le proprie proposte sull'organizzazione dei lavori al termine dell'esame preliminare, al quale è dedicata la seduta odierna.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e avverte che gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite sono convocati alle 12.05.

  La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 12 novembre 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.15.