CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 novembre 2019
268.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 novembre 2019. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe De Cristofaro.

  La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sul circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
C. 2222 Governo.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione dello scorso 30 ottobre, ha fissato a lunedì 25 novembre l'inizio della discussione del decreto-legge in Assemblea e che l'organizzazione dei lavori delle Commissioni sarà definita nella riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, già convocata al termine di questa seduta.

  Vittoria CASA (M5S), relatrice per la VII Commissione, riferisce che si avvia oggi l'esame di un decreto-legge che, in vari passaggi, fa seguito all'intesa raggiunta dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le organizzazioni sindacali il 1o ottobre scorso. In particolare, ricorda che le disposizioni direttamente connesse all'intesa riguardano una procedura di reclutamento straordinario per la scuola secondaria, la possibilità per l'anno scolastico 2020/2021, di utilizzare in altre regioni, su base volontaria, le graduatorie dei concorsi 2016 e 2018, e una procedura selettiva riservata per la progressione all'area Pag. 28di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) degli assistenti amministrativi di ruolo. A tali argomenti, se ne affiancano altri, relativi anche al settore universitario e a quello della ricerca.
  Entrando nel dettaglio, premette che mi soffermerò molto, per ragioni comprensibili, sull'articolo 1, commi da 1 a 16 e 19, che prevede l'indizione di una procedura straordinaria per l'immissione in ruolo di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, destinata a soggetti che abbiano svolto almeno 3 anni di servizio nella scuola statale. La medesima procedura è finalizzata, altresì, a consentire ai medesimi soggetti, nonché ai soggetti che abbiano maturato il requisito di servizio nelle scuole paritarie, al ricorrere delle condizioni indicate, il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nei medesimi ordini e gradi di scuola. Alla procedura straordinaria non possono, di fatto, partecipare i soggetti che hanno maturato un'esperienza professionale nel sistema di istruzione e formazione professionale, che fa capo alle regioni. La relazione illustrativa al decreto sottolinea che, in tal modo, da un lato, si rimedia alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali, dall'altro, si rimedia alla carenza di personale abilitato all'insegnamento nella scuola secondaria. Tale carenza comporta, per le scuole statali, la necessità di coprire parte del fabbisogno mediante ricorso a contratti a tempo determinato con docenti non abilitati, a scapito della qualità degli insegnamenti, e, per le scuole paritarie, l'impossibilità di rispettare l'obbligo di utilizzare esclusivamente docenti abilitati al fine di ottenere e mantenere il requisito della parità scolastica. La procedura straordinaria deve essere bandita, contestualmente al concorso ordinario, entro il 2019, per complessivi 24.000 posti, solo per le regioni, le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali si prevede che, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, vi saranno posti vacanti e disponibili. Ove occorra, tuttavia, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche dopo. Esso è riservato ai soggetti, anche di ruolo, che hanno conseguito, per la classe di concorso per la quale si concorre, il titolo di studio previsto per l'accesso ai concorsi ordinari (per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto anche il possesso della specializzazione) e, fra gli anni scolastici 2011/2012 e 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno 3 anni di servizio, anche non consecutivi, di cui almeno una nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre. Come accennato, è considerato solo il servizio prestato nelle scuole secondarie statali. Gli stessi requisiti, comunque, devono essere posseduti dai soggetti che hanno maturato l'esperienza nella scuola paritaria che, come ho detto, concorrono solo per il conseguimento dell'abilitazione. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura in un'unica regione per il sostegno, oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso. Dunque, a differenza della disciplina recata dal decreto legislativo 59 del 2017 per il concorso ordinario, in questo caso non vi è la possibilità di partecipare alla procedura sia per una classe di concorso, sia per il sostegno. Per il sostegno, tuttavia, dovremmo chiarire se è possibile concorrere sia per la scuola secondaria di primo grado, sia per la scuola secondaria di secondo grado. Precisa che si specifica che è consentita la partecipazione contestuale alla procedura straordinaria e al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.
  Sottolinea che ai vincitori del concorso straordinario è destinata, in ogni regione e per ogni classe di concorso e tipologia di posto, la quota parte delle facoltà assunzionali destinata alle graduatorie ad esaurimento, non coperta con le stesse, che residua dopo le immissioni in ruolo destinate alle graduatorie dei concorsi ordinario del 2016 e straordinario del 2018 (ma non a quelle dei successivi concorsi ordinari), nonché, per l'anno scolastico 2020/2021, dopo le immissioni in ruolo derivanti dalla possibilità di optare per un'altra regione disciplinata dal comma 17. In ogni caso, i posti annualmente destinati ai vincitori del concorso straordinario Pag. 29non possono superare quelli destinati, per ogni regione, classe di concorso e tipologia di posto, alle graduatorie dei concorsi ordinari. La procedura prevede: lo svolgimento di una prova scritta informatizzata, composta da quesiti a risposta multipla, destinata ai soggetti che abbiano maturato l'esperienza nella scuola statale e di una analoga, ma distinta, prova scritta, destinata ai soggetti che abbiano maturato l'esperienza nella scuola paritaria, che si intendono superate con un punteggio minimo di 7/10; la formazione (in ogni regione, per ciascuna classe di concorso e per il sostegno) di una graduatoria dei vincitori, risultante dal punteggio conseguito nella prova scritta e da quello attribuito alla valutazione dei titoli, nel limite dei posti prima indicato; la compilazione di un elenco che include i soggetti che, pur conseguendo il punteggio minimo, non rientrano nella graduatoria dei vincitori e i soggetti che hanno maturato il servizio richiesto nelle scuole paritarie; l'immissione in ruolo dei vincitori, nel limite dei posti annualmente autorizzati e, conseguentemente, l'ammissione al percorso annuale di formazione iniziale e prova, durante il quale è prevista l'acquisizione, con oneri a carico dello Stato, dei 24 CFU/CFA richiesti dalla normativa vigente, qualora gli immessi in ruolo non ne siano già in possesso; una prova orale – ad integrazione del periodo di formazione iniziale e prova – che si intende superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente, fermo restando che il periodo di formazione iniziale e prova si conclude con una valutazione finale; l'abilitazione dei vincitori all'esercizio della professione docente, per la relativa classe di concorso, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori possono conseguire l'abilitazione anche acquisendo i 24 CFU/CFA con oneri a proprio carico e superando la medesima prova orale prevista all'esito del periodo di formazione iniziale e prova. Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che il riferimento è ai vincitori che non siano immediatamente immessi in ruolo, qualora essi intendano acquisire prima l'abilitazione. Avverte che potrebbe essere opportuno esplicitare tale precisazione direttamente nel testo.
  I candidati confermati in ruolo devono rimanere presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova per almeno altri quattro anni e sono cancellati da ogni altra graduatoria nella quale siano iscritti. La disciplina applicativa deve essere definita con un regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – per la cui emanazione non è indicato un termine – che, fra l'altro, deve regolare l'integrazione della composizione del comitato di valutazione con almeno un membro esterno all'istituzione scolastica.
  I soggetti che, pur conseguendo il punteggio minimo di 7/10 nella prova scritta non rientrano nella graduatoria dei 24.000 vincitori, nonché i soggetti che hanno maturato l'esperienza professionale presso le scuole paritarie possono conseguire l'abilitazione, a condizione che: abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione; conseguano, ove non ne siano già in possesso, i 24 CFU/CFA; superino una prova orale di abilitazione. La disciplina applicativa è definita con il regolamento di cui ho già detto.
  Specifica che il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato. Al contempo, si sopprimono le disposizioni transitorie che prevedevano la possibilità, per i soggetti in possesso di tre annualità di servizio presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, anche se privi di abilitazione e dei 24 CFU/CFA, di partecipare ai concorsi ordinari con una riserva di posti a loro destinata.
  L'articolo 1, comma 17, prevede che, nell'anno scolastico 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili che non possano essere coperti con il ricorso alle graduatorie regionali dei concorsi del 2016 e del 2018, si può procedere mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni, su istanza degli interessati. La disciplina applicativa è demandata ad un decreto del Pag. 30Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, per la cui emanazione non è indicato un termine. Dovremo valutare, piuttosto, di fare riferimento a un decreto del Ministro.
  A sua volta, il comma 18 prevede che le graduatorie del concorso del 2016 sono valide per un ulteriore anno, per complessivi, dunque, 5 anni.
  L'articolo 2, commi 1 e 2, modifica la procedura per il reclutamento di dirigenti scolastici, in particolare sostituendo il corso-concorso selettivo di formazione con un concorso selettivo per titoli ed esami, le cui prove scritte e orale sono superate con il punteggio, in ciascuna, di almeno 7/10. Si prevedono, poi, moduli formativi nei due anni successivi alla conferma in ruolo. A tal fine, è autorizzata una spesa di euro 180.000 annui, a decorrere dal 2021.
  L'articolo 2, commi 3 e 4, autorizza il MIUR a bandire un concorso per l'assunzione, a decorrere da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici e, nelle more, rifinanzia l'autorizzazione di spesa prevista dalla L. 107/2015 per consentire l'attribuzione fino al 2020 di altrettanti incarichi temporanei per le funzioni ispettive.
  L'articolo 2, comma 5, modifica la disciplina relativa alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché inclusivi del 2018 e del 2019, sostituendo alla procedura selettiva per titoli e colloquio una procedura selettiva per soli titoli e stabilendo che la stessa è per 11.263 posti. Inoltre, dispone che alla procedura non possono partecipare i soggetti in particolari condizioni, quali, ad esempio, i condannati per i reati relativi a produzione, traffico o detenzione illecita di sostanze stupefacenti e i condannati per uno dei delitti contro la persona per i quali sono previste le pene accessorie. Infine, stabilisce che il personale immesso in ruolo all'esito della procedura non ha diritto, né a fini giuridici, né a fini economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese.
  L'articolo 2, comma 6, disciplina una procedura selettiva riservata per la progressione all'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) nelle scuole degli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno 3 anni scolastici interi, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie della procedura selettiva riservata sono utilizzate in subordine a quelle del concorso in corso di svolgimento.
  L'articolo 3, comma 1, esclude anche i dirigenti scolastici e il personale ATA dal sistema di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro. Ricordo che i docenti e il personale educativo erano già esclusi.
  L'articolo 3, comma 2, prevede che la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni delle famiglie e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
  L'articolo 4 esclude le università statali e le istituzioni AFAM dall'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Ricordo che tale esclusione era già stata prevista per gli enti di ricerca.

  Debora SERRACCHIANI (PD), relatrice per la XI Commissione, riallacciandosi all'illustrazione della collega Casa, relatrice per la VII Commissione, segnala che l'articolo 4 esclude le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) dall'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Ricordo che tale esclusione era già stata prevista per gli enti di ricerca. Pag. 31
  Rileva, quindi, che l'articolo 5 aumenta da sei a nove anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN), anche con riferimento alle ASN già conseguite. Inoltre, proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro cui le università possono chiamare nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, previa valutazione, rispettivamente, professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'ASN. Ricordo che a tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. Conseguentemente, proroga al 2022 il termine a decorrere dal quale l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di «tipo b», che abbiano conseguito l'ASN.
  Segnala che l'articolo 6 riguarda la stabilizzazione dei precari negli enti pubblici di ricerca avviata a seguito del decreto legislativo n. 75 del 2017. In particolare, prevede che il requisito relativo al reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali è soddisfatto anche dall'essere presente come idoneo, per lo stesso profilo professionale, in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017, relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1225 del 2013. Nel caso di assunzione a tempo determinato con procedure non concorsuali, si provvede con espletamento di prove selettive. Prevede, inoltre, che, ai fini del requisito di almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, si considerano anche quelli relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca.
  Passa, quindi, all'articolo 7, che, modificando la recente legge n. 92 del 2019 sull'insegnamento scolastico dell'educazione civica, prevede che l'introduzione dello stesso non determina un incremento della dotazione organica complessiva, né l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, ricorda che il testo previgente già prevedeva, nello stesso articolo ora novellato, che dall'attuazione dello stesso non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
  L'articolo 8, comma 1, prevede, per il 2019, un incremento di 8.426.000 euro del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Al contempo, l'articolo 9 riduce le risorse del Fondo di 4 milioni di euro annui per il 2020, 2021 e 2022, a copertura degli oneri recati da altre disposizioni del decreto-legge. L'articolo 8, comma 2, prevede l'incremento di 10,5 milioni di euro per il 2019 del Fondo «La Buona Scuola». Al contempo, l'articolo 9 riduce le risorse del Fondo di 4,26 milioni di euro per il medesimo 2019, a copertura degli oneri recati da altre disposizioni del decreto-legge. L'articolo 8, comma 3, riduce da 25,8 milioni di euro a 12 milioni di euro per il solo 2019 il limite di spesa connesso all'utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Ricorda che la stessa possibilità era prevista anche con riguardo ai percorsi universitari abilitanti per l'insegnamento nelle scuole secondarie, ora non più attivati. Il limite di spesa resta comunque fissato a 25,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Ciò sembrerebbe essere connesso alla revisione dei percorsi di formazione e abilitazione del personale docente, annunciata nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019. L'articolo 8, comma 5, prevede che il bonus per la valorizzazione del merito, inizialmente destinato solo ai docenti di ruolo, sia destinato anche ai docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell'anno scolastico (30 settembre). L'estensione era già stata prevista Pag. 32nell'ipotesi di contrattazione collettiva integrativa nazionale del comparto istruzione e ricerca – sezione istituzioni scolastiche ed educative siglata il 18 settembre 2019.
  Infine, ricorda che l'articolo 9 reca la copertura finanziaria degli oneri, a tal fine attingendo, oltre che ai due Fondi citati, ai risparmi di spesa derivanti dalla modifica della procedura per il reclutamento di dirigenti scolastici, alle risorse per l'organizzazione dei concorsi per i docenti della scuola secondaria, a quelle per le attività di tutoraggio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nonché a quelle destinate alla costituzione dei Gruppi territoriali per l'inclusione degli studenti con disabilità.

  Luigi GALLO, presidente, d'intesa con il presidente della XI Commissione, deputato Giaccone, propone, in considerazione della limitatezza del tempo disponibile prima della ripresa delle votazioni in Assemblea, di rinviare il dibattito ad altra seduta e di svolgere ora la prevista riunione degli uffici di presidenza riuniti delle due Commissioni. Preso quindi atto che non vi sono obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 6 novembre 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.