CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 novembre 2019
268.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 novembre 2019. – Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO.

  La seduta comincia alle 10.05.

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.
C. 1027 Ciprini.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Cosimo Maria FERRI (IV), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XI Commissione, il nuovo testo della proposta di legge Ciprini C. 1027 recante «Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura», come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  Nel rammentare che il nuovo testo in esame contiene disposizioni riguardanti il personale assunto a contratto dalle sedi diplomatiche italiane all'estero, volte a garantire, in particolare, una maggiore adeguatezza del trattamento retributivo del suddetto personale, evidenzia che in questa sede si limiterà ad illustrare esclusivamente gli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia.
  In proposito, fa presente che la proposta di legge, che si compone di un solo articolo, prevede, al comma 1, diverse modifiche al decreto del presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
  In particolare, la lettera h) del comma 1 del provvedimento in esame, sostituisce il quarto comma dell'articolo 164 del citato decreto del presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che disciplina le sanzioni disciplinari (rimprovero verbale, censura, sospensione dal servizio, risoluzione del contratto di lavoro) per gli impiegati a contratto assunti dalle sedi diplomatiche italiane all'estero.
  Nella nuova formulazione, il predetto quarto comma, al quale la citata lettera h) ne aggiunge altri tre, prevede che il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente debba provvedere alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, e che l'impiegato a contratto possa fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la presentazione delle giustificazioni può, a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il termine per la conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa. La disposizione prevede, altresì, che il responsabile della struttura concluda il procedimento, con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito e che il dipendente abbia diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. La lettera i) del comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge, prevede, inoltre, al terzo comma dell'articolo 166 del citato decreto del presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dopo la lettera e), l'ulteriore ipotesi in cui non è dovuto il previsto preavviso di tre mesi in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, e precisamente l'ipotesi in cui vi sia stata violazione, colposa o dolosa, dei doveri in materia di comportamento del personale di cui all'articolo 142 del medesimo decreto del presidente della Repubblica, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.

  Franco VAZIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 novembre 2019. – Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 10.25.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e Pag. 40contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che nella declaratoria di inammissibilità delle proposte emendative presentate, pronunciata nella seduta di ieri, in relazione all'articolo aggiuntivo Bisa 3.01, a causa di un refuso, si fa riferimento, anziché al capo II del titolo IX del libro II del codice penale, relativo alle offese al pudore e all'onore sessuale, al capo I del medesimo titolo.
  Avverte che sono stati presentati ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità degli articoli aggiuntivi Bartolozzi 1.02 e Bisa 3.01. Comunica quindi che la presidenza, effettuato un supplemento di istruttoria, conferma l'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Bartolozzi 1.02, in quanto relativo alla diversa fattispecie degli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, peraltro oggetto di modifica da parte della proposta di legge C. 569 Zan, all'esame della Commissione Giustizia, nonché dell'articolo aggiuntivo Bisa 3.01, in quanto introduce il reato di trasmissione di scritti, disegni e immagini oscene che incide su una tematica diversa da quella presa in considerazione dal provvedimento.
  Ricorda infine che nella seduta di ieri la Commissione ha iniziato la votazione delle proposte emendative, sospendendo l'esame dopo la reiezione dell'emendamento Versace 1.15.

  Maria Carolina VARCHI (FdI), nell'illustrare l'emendamento Meloni 1.11, approfitta dell'occasione per precisare alcune circostanze poste a fondamento della proposta di legge del gruppo di Fratelli d'Italia. Sottolinea in primo luogo che tale proposta muove dal presupposto che, a fronte del fallimento di una intera comunità sotto il profilo preventivo ed educativo, sia assolutamente necessario introdurre una fattispecie autonoma del reato di bullismo, invece di limitarsi ad intervenire sull'articolo 612-bis del codice penale. Rileva a tale proposito come il convincimento testé espresso sia stato rafforzato dalle considerazioni svolte dai soggetti auditi in merito alla attuale possibilità di sanzionare la condotta di bullismo facendo ricorso a fattispecie varie, oggetto di diversi articoli del codice penale. Ricorda che il primo comma del nuovo articolo 612-ter introdotto dalla proposta di legge Meloni C. 1834 punisce il reato di bullismo con la reclusione da sei mesi a quattro anni, al fine di consentire ai responsabili l'accesso ai benefici previsti dal nostro ordinamento, quali la messa alla prova e le misure alternative di esecuzione della pena. Evidenzia che tale scelta, muovendo dal fallimento della comunità sociale e dall'allarme suscitato dal fenomeno, rappresenta l'unico strumento a disposizione dello Stato per favorire il recupero dei soggetti responsabili, che il più delle volte sono minori non sempre in grado di comprendere la gravità dei loro comportamenti. Precisa che la proposta di legge del gruppo di Fratelli d'Italia, oltre a circoscrivere la condotta passiva del bullismo allo stato di grave soggezione psicologica della vittima tale da escluderla dal contesto sociale, ha introdotto l'aggravante nel caso in cui il reato sia commesso in danno di una donna in stato di gravidanza ed ha previsto la procedibilità d'ufficio in determinate circostanze. Rileva altresì che si è intervenuti prevedendo un termine di sei mesi per la proposizione della querela, in considerazione dello stato di prostrazione in cui versa la parte offesa.

  Franco VAZIO, presidente, non intendendo in alcun modo limitare i tempi dell'esame delle proposte emendative, fa presente che a breve è previsto l'inizio dei lavori dell'Assemblea e che il seguito dell'esame si svolgerà come previsto tra le 14 e le 16 della giornata odierna. Avverte Pag. 41altresì che, qualora non fosse completato l'esame delle proposte emendative, sarà necessario riconvocarsi nella giornata di domani, anche nell'eventualità che non siano previsti lavori dell'Assemblea.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene sull'ordine dei lavori per precisare che Forza Italia non sarà in alcun modo disponibile a licenziare in poco più di due ore un provvedimento che ha visto la totale chiusura della maggioranza rispetto alle istanze dell'opposizione. Preannuncia l'intenzione di ribadire le considerazioni già svolte, anche facendo riferimento ai lavori della scorsa legislatura e alle posizioni espresse dai componenti del Partito democratico e dallo stesso sottosegretario Ferraresi con riguardo all'introduzione di una fattispecie autonoma. Ritiene pertanto che per concludere l'esame delle proposte emendative non basterà la seduta odierna né quella di domani.

  Franco VAZIO, presidente, al fine di evitare qualsiasi equivoco, ricorda che, come è nella logica delle parti, nel corso dell'esame in sede referente di un provvedimento i deputati presentano proposte emendative, sulle quali i relatori legittimamente esprimono i pareri, evidenziando come nel caso in esame la relatrice abbia espresso pareri favorevoli anche su taluni emendamenti delle forze di opposizione. Evidenzia che altrettanto legittimamente l'opposizione può sottolineare le proprie posizioni. Tiene pertanto a precisare che qualora l'esame del provvedimento non dovesse essere concluso nella giornata odierna, si provvederà ad aggiornare i lavori della Commissione, secondo modalità da concordare.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo nel merito, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Meloni 1.11, di cui il gruppo di Forza Italia condivide lo spirito, essendo volto a corrispondere all'esigenza di introdurre nel codice penale una fattispecie autonoma di reato. Circa la necessità di tale intervento esprime il proprio disaccordo rispetto alle affermazioni della collega Annibali e della stessa relatrice che nel corso della seduta di ieri hanno sostenuto come la maggior parte dei soggetti auditi si fossero espresso in senso contrario alla fattispecie autonoma. Riferendosi in particolare ai lavori della Commissione parlamentare per l'infanzia della scorsa legislatura, citati dalla collega D'Orso, fa presente che in quell'occasione i soggetti auditi avevano dichiarato non già che il reato di bullismo è da intendersi incluso negli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis, ma che diversi articoli del codice penale consentono allo stato attuale di sanzionarlo, rilevando semmai la necessità di intervenire sulle circostanze aggravanti. Evidenzia pertanto che, partendo dal presupposto che nel codice penale sono già presenti disposizioni che consentono di punire il reato di bullismo, non si rileva la necessità di intervenire con il provvedimento in esame, di conseguenza volto soltanto a «vendere fumo». D'altro canto sottolinea che, se invece si ritiene necessario modificare il codice penale, allora l'intervento deve essere volto ad introdurre una fattispecie autonoma di reato. A tale proposito, ricorda le considerazioni svolte nella scorsa legislatura dall'attuale sottosegretario Ferraresi, allora relatore di minoranza sul provvedimento di contrasto al cyberbullismo, che riteneva non necessario intervenire sull'articolo 612-bis del codice penale, esistendo già gli strumenti per sanzionare il reato, e qualificava come un grave errore l'inserimento dell'emarginazione fra le condotte. Ribadisce pertanto il convincimento che, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e di facilitare l'applicazione della norma, sia indispensabile in casi specifici come il bullismo, così come per i matrimoni forzati o la violenza sessuale, introdurre una fattispecie ad hoc. Nel concordare inoltre con il limite massimo dei quattro anni di reclusione previsto dall'emendamento Meloni 1.11 allo scopo di facilitare il recupero dei soggetti responsabili, da ultimo ritiene che, rispetto alle discutibili scelte della maggioranza, sarebbe più coerente evitare di modificare il codice penale, agendo esclusivamente Pag. 42sul versante preventivo ed educativo.

  Lucia ANNIBALI (IV) precisa che la scelta di ridurre al minimo l'intervento sul codice penale è stata determinata dalla volontà di non incidere negativamente sulla portata generale della disposizione. Nel considerare legittimo che i colleghi dell'opposizione siano favorevoli invece all'introduzione di una fattispecie autonoma, ritiene tuttavia che non si possano attribuire ai soggetti auditi affermazioni che non sono state fatte. Ricorda in particolare che la procuratrice Monteleone, a domanda diretta circa la necessità di introdurre la fattispecie autonoma di reato di bullismo, si era espressa in senso negativo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Meloni 1.11.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento 1.28 presentato dal collega Sisto, ritiene che la maggioranza, preferendo intervenire sull'articolo 612-bis invece che introdurre una fattispecie autonoma nel codice penale, dovrebbe avere almeno la coerenza di modificare conseguentemente la rubrica del citato articolo, aggiungendo il riferimento al bullismo. Ritiene infatti che tale modifica faciliterebbe il lavoro interpretativo del giudice, considerato che diverse sarebbero le disposizioni del codice penale applicabili, in ragione delle forme attraverso cui il reato di bullismo si manifesta nei casi concreti. Riferendosi in particolare alla relatrice, le chiede di spiegare come farebbe il giudice, in assenza di una modifica della citata rubrica, a sapere che, in caso di reato di bullismo, è chiamato ad applicare l'articolo 612-bis relativo agli atti persecutori in luogo di altri, quali ad esempio l'articolo 612 che sanziona la minaccia. Esprime la convinzione che, se la relatrice intervenisse per dare un contributo fattivo al dibattito, forse le opposizioni potrebbero convincersi della bontà delle posizioni della maggioranza. Si rivolge anche al sottosegretario Ferraresi, non perché voglia chiamarlo in causa tutte le volte, ma perché dagli atti della scorsa legislatura risulterebbe che era l'unico dei componenti del Movimento 5 Stelle ad intervenire.

  Franco VAZIO, presidente, nel precisare a beneficio della collega Bartolozzi che, contrariamente a quanto da lei dichiarato, nella scorsa legislatura i componenti del Movimento 5 Stelle sono intervenuti con grande frequenza nei lavori della Commissione Giustizia, la invita a mantenere un clima di collaborazione, evitando di rivolgere domande dirette agli altri componenti la Commissione, che non sono tenuti a risponderle.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) precisa che le sue domande erano di natura retorica, essendo consapevole della poca serietà del dibattito in corso. Ricorda che il sottosegretario Ferraresi si è espresso in modo molto netto nella scorsa legislatura circa l'impossibilità di intervenire sull'articolo 612-bis, essendo le condotte in esso previste fin troppe e fin troppo generiche, e circa l'inopportunità di introdurre l'emarginazione fra gli eventi del reato. Nel sottolineare come venga riproposta in questa occasione un'impostazione che è stata rifiutata nel corso della scorsa legislatura, pur non condividendo l'impostazione della maggioranza, chiede almeno di intervenire sulla rubrica dell'articolo 612-bis, al fine di facilitare il giudice nel lavoro di applicazione della norma.

  Maria Carolina VARCHI (FdI) sottoscrive l'emendamento Sisto 1.28 e chiede alla relatrice di considerare l'opportunità di accantonare tale proposta emendativa al fine di poter svolgere sulla stessa un supplemento di valutazione. A suo avviso, infatti, esiste innanzitutto un problema che attiene alla corretta qualificazione giuridica della condotta che deve essere fatta dagli uffici della procura. Respingendo un emendamento di assoluto buon senso come quello in discussione, si rischia di lasciare senza tutela le vittime di tali Pag. 43condotte. Evidenzia, inoltre, che l'emendamento Sisto 1.28 andrebbe accolto dalla maggioranza per ragioni di coerenza. Osserva, infatti, proprio perché la maggioranza ha adottato la scelta politica di non introdurre una fattispecie autonoma, sovvertendo quello che era l'orientamento nella scorsa legislatura degli schieramenti politici che attualmente la compongono, sarebbe coerente modificare la rubrica dell'articolo 612-bis del codice penale nei termini proposti dal collega Sisto.

  Anna Rita TATEO (LEGA) ritiene necessario indicare che l'articolo 612-bis del codice penale fa riferimento anche al bullismo. Rammenta che nella scorsa legislatura si era cercato di introdurre il reato di bullismo, ma che la maggioranza aveva infine deciso di limitarsi a disciplinare il fenomeno del cyberbullismo. Evidenzia come sia un dovere del legislatore quello di circoscrivere esattamente cosa sia il bullismo. Per tale ragione chiede l'accantonamento dell'emendamento Sisto 1.28 e invita la maggioranza a non adottare» norme spot» bensì a prevedere disposizioni chiare in grado di tutelare tutti gli individui.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) evidenzia che la proposta di legge in esame è volta ad attribuire ai giudici dei tribunali minorili – che non possono cercare in codice la definizione di un reato – gli strumenti necessari per confrontarsi con una realtà come quella giovanile che presenta condotte in continua evoluzione. Sottolinea come con la proposta di legge in esame si attribuiscano a tali giudici ulteriori strumenti di dialogo sia con i minori che con i dirigenti scolastici e le famiglie. Fa presente che si stanno affrontando tematiche relative ai minori e rileva che anche una reclusione di pochi mesi può comportare sui ragazzi conseguenze devastanti e non rieducative. Osserva come il bullismo sia un fenomeno drammatico e ritiene che l'isolamento e l'emarginazione siano i fenomeni che principalmente stanno intossicando l'attuale società, sempre connessa. Nel ritenere pertanto che sia un dovere del legislatore fornire ai giudici dei tribunali minorili gli strumenti di dialogo in ambito educativo, rileva che il bullismo si sta manifestando principalmente all'interno delle scuole. Rammentare che nella proposta di legge si prevede anche l'elaborazione di un codice che aiuti gli insegnanti a riconoscere i primi segnali di bullismo ed invita le varie forze politiche a svolgere un lavoro condiviso per contrastare tale fenomeno senza dimenticare che è necessario intervenire con cautela e determinazione, ma contemporaneamente pensando agli effetti degli interventi posti in essere.

  Ciro MASCHIO (FdI) sottoscrive l'emendamento Sisto 1.28 che a suo avviso costituisce il tentativo di porre rimedio al mancato accoglimento degli emendamenti già esaminati dalla Commissione. Ritiene che il fenomeno del bullismo sia in costante crescita ed abbia acquisito una accezione di disvalore sociale che necessita di una risposta efficace da parte del legislatore. A suo avviso non c’è alcun dubbio che tale fenomeno, che ha caratteristiche ben definite, possa costituire una fattispecie autonoma. Considera pertanto inspiegabile il fatto che il legislatore, a fronte di un fenomeno con caratteristiche così evidenti, non abbia ritenuto necessario fornire una risposta chiara e comprensibile. Osserva che tra l'altro l'introduzione di una fattispecie giuridica autonoma non avrebbe impedito l'attuazione delle altre misure previste dalla proposta di legge. A suo avviso, infatti, rendere più riconoscibile ad un destinatario giovane, e pertanto non ancora in grado di comprendere la gravità di talune azioni, il fatto che determinate condotte costituiscano reato, aumenterebbe anche la forza dissuasiva del legislatore nei confronti dei giovani in questa materia. Auspica pertanto che nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea le proposte emendative già respinte possano essere valutate diversamente e invita, intanto, la Commissione ad approvare l'emendamento Sisto 1.28, da lui ritenuto di assoluto buon senso.

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  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, interviene per replicare ai colleghi che precedentemente hanno lamentato il fatto che con il provvedimento in discussione si introducono norme che creano problemi dal punto di vista interpretativo. In proposito evidenzia invece che la giurisprudenza già riconduce gli atti di bullismo all'articolo 612-bis del codice penale e ritiene pertanto che quella che si sta ponendo in essere con la proposta di legge in esame costituisca una operazione, in linea con la giurisprudenza, volta a dare una copertura penalistica ad ulteriori fattispecie attraverso l'inserimento dell'emarginazione tra gli eventi alternativi. Nel condividere, quindi, l'osservazione della collega Varchi in base alla quale il bullismo rappresenta il fallimento di una intera comunità, osserva che proprio per tale ragione la proposta di legge in discussione affronta tale fenomeno con un approccio multidisciplinare.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) osserva infatti che esistono già numerosissime disposizioni che prevedono fattispecie per le quali, con condotte reiterate, può essere punito il bullismo. Precisa di aver, invece, sollecitato la maggioranza ad essere sistemica nei propri interventi. Ritiene, infatti, che l'esigenza di individuare una fattispecie autonoma non sia dettata da problemi applicativi ma da esigenze di carattere sistematico. Evidenzia, quindi, un ulteriore problema relativo all'accertamento. Osserva infatti che, introducendo fra gli eventi previsti dall'articolo 612-bis del codice penale anche l'emarginazione, si crea un danno a tanti giovani ragazzi vittime di bullismo, in quanto si stringe ancora di più l'ambito di applicazione della norma.

  Franco VAZIO, presidente, considerata l'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 novembre 2019. – Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che la Commissione riprende dall'emendamento Sisto 1.28 l'esame delle proposte emendative sospeso nella seduta antimeridiana.

  Maria Carolina VARCHI (FdI) osserva che l'intervento che la relatrice ha svolto nella parte antimeridiana della seduta rafforza ancora di più la sua richiesta di accantonamento dell'emendamento Sisto 1.28. Osserva, infatti, che gli orientamenti giurisprudenziali citati dalla relatrice confermano la possibilità già esistente di offrire tutela alle vittime di questo reato, e ritiene che quindi le considerazioni della relatrice non siano in grado di superare le doglianze poste dal suo gruppo fino ad ora. Ritiene inoltre che l'approccio multidisciplinare richiamato dalla collega D'Orso non faccia altro che rendere ancora più incomprensibile la portata del provvedimento in esame.

  Ingrid BISA (LEGA), anche alla luce dei chiarimenti della relatrice, ribadisce la netta contrarietà del suo gruppo ai principi posti alla base del provvedimento in discussione. Osserva che, se è vero che la Pag. 45giurisprudenza in più sentenze si è espressa nel senso di applicare l'articolo 612-bis del codice penale anche al bullismo, in più occasioni nel corso delle audizioni è stata evidenziata una realtà ben diversa. Si domanda, quindi, se è necessario che il legislatore faccia propri i principi enunciati fino a questo momento dalla giurisprudenza, per quali motivi non debba essere accolto l'emendamento Sisto 1.28.

  Enrico COSTA (FI) chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di valutare l'opportunità di prevedere che la pena sia compatibile con l'impianto della messa alla prova oppure di valutare un percorso diverso che consenta comunque la possibilità di avvalersi di tale strumento. Osserva infatti che i comportamenti che il provvedimento intende colpire sono comportamenti abituali ma che sono posti in essere da soggetti giovani, per lo più incensurati, sui quali si potrebbe ritenere giusto consentire il ricorso appunto allo strumento della messa alla prova. Sottolinea che, qualora fossero accolti gli emendamenti del suo gruppo volti a prevedere la pena nel massimo a quattro anni anziché a sei, il ricorso a tale strumento sarebbe in re ipsa.

  La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.28.

  Maria Carolina VARCHI (FdI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.10, volto a sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in discussione. Rammenta che più volte la Commissione si è confrontata sulla necessità che la norma penale sia sempre determinata e ritiene che su tale questione la maggioranza dovrebbe svolgere una riflessione. A suo avviso, poiché l'impostazione del provvedimento non prevede l'introduzione di una fattispecie autonoma e poiché non è stato inserito il riferimento al bullismo nella rubrica dell'articolo 612-bis del codice penale, allora sarebbe perlomeno necessario meglio specificare i termini «percuote, ingiuria, diffama, umilia, emargina» utilizzati alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento che sono in larga parte ricompresi anche in altre fattispecie di reato. Ritiene che il suo emendamento sia finalizzato a limitare i danni che una norma manifesto come quella in esame produrranno. A suo avviso la maggioranza sta compiendo un errore di natura sistematica senza comprendere le conseguenze che queste disposizioni produrranno sulla vita delle vittime e degli artefici delle condotte in esame.

  Manfredi POTENTI (LEGA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.2, identico all'emendamento Varchi 1.10, e rammenta che numerosi appartenenti al mondo della dottrina fanno riferimento alla «crisi della fattispecie» cioè al problema che deriva dalla sovrabbondanza di interventi legislativi volti a modificare norme di per sé già perfette. Osserva inoltre che i termini «umilia» e «emargina» che la citata lettera a) andrebbe ad introdurre nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale non si coniugano con il resto della disposizione. Nel ritenere che si deve lasciare libero il giudicante di individuare quali possano essere i comportamenti da ricondurre alla fattispecie, osserva che utilizzando delle terminologie specifiche si corre il rischio di impedire l'applicazione analogica del giudice che deve avere una visione retrospettica, in quanto deve sussumere a una fattispecie concreta quel comportamento che poi deve giudicare. Auspica pertanto che la Commissione ragioni sull'inutilità di modificare una norma che già permetterebbe di perseguire il comportamento in esame.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel concordare con quanto rilevato dai colleghi Potenti e Varchi, osserva che la maggioranza ha presentato numerosi emendamenti diversamente finalizzati. Osserva che se gli emendamenti del Partito democratico tendono generalmente ad allargare le condotte, quelli del Movimento cinque stelle sono volti, alcuni ad allargare le condotte, Pag. 46altri a spostare la condotta sotto forma di evento. Nello stigmatizzare il differente approccio all'interno della maggioranza al tema in esame, ritiene che ciò dimostri come la maggioranza non abbia chiaro come affrontare la problematica. Riferisce di aver avuto diverse interlocuzioni con alcuni colleghi della maggioranza, dei quali non intende fare il nome, dai quali sarebbe emersa questa difficoltà.

  Franco VAZIO, presidente, invita la collega Bartolozzi a non riferire conversazioni svolte all'esterno della Commissione senza fare i nomi di chi vi abbia partecipato, impedendo quindi che possano essere smentite.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) non ritiene corretto affermare che allargare la fattispecie normativa con condotte diverse non infici il lavoro del giudice in quanto qualifica il fatto. A suo avviso qualificare il fatto significa sussumere il fatto accaduto in una norma astratta ed evidenzia che la norma astratta deve essere certa. Ritiene che le modifiche all'articolo 612-bis del codice penale che il provvedimento vuole apportare limitino le forme di tutela della persona offesa in quanto si specificano gli eventi. Auspica pertanto che la maggioranza comprenda la necessità di lasciare al giudice la facoltà di individuare quale norma applicare.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Varchi 1.10 e Potenti 1.2.

  Maria Carolina VARCHI (FdI), con riferimento all'emendamento Dori 1.30, chiede quali dovrebbero essere nell'intenzione del legislatore i presupposti per il verificarsi dell'evento della condizione di emarginazione.

  Devis DORI (M5S) precisa che con la modifica dell'articolo 612-bis del codice penale che l'emendamento a sua firma 1.30 intende conseguire si amplia, come suggerito nel corso delle audizioni anche dal professor Alfio Valsecchi, lo spettro di applicazione di tale norma, contrariamente a quanto affermato dalla collega Bartolozzi. Rileva, inoltre che la condizione di emarginazione sia maggiormente dimostrabile del perdurante e grave stato di ansia o di paura. Sottolinea altresì che spesso un ragazzo vittima di bullismo viva in modo drammatico l'emarginazione da parte, ad esempio, della classe.

  Anna Rita TATEO (LEGA) non comprende per quali ragioni si preferisca fare riferimento alla condizione di emarginazione rispetto a quella di prevaricazione, come invece suggerito nel corso delle audizioni anche dalla dottoressa Maria Monteleone. Sottolinea infatti come spesso la prevaricazione si accompagni all'emarginazione e all'umiliazione. A suo avviso, poiché la maggioranza non ha ritenuto necessario introdurre una fattispecie autonoma di reato per il bullismo ma si è limitata a richiamare l'articolo 612-bis del codice penale che dispone in materia di atti persecutori, il termine «prevaricazione» sarebbe più opportuno.

  Alfredo BAZOLI (PD) ribadisce che con l'emendamento Dori 1.30 si è ritenuto di non ampliare la fattispecie sul piano delle condotte perché queste ultime sono generiche e tali devono rimanere. Osserva pertanto che la proposta emendativa lascia la norma inalterata sotto il profilo delle condotte, esattamente come richiesto dall'opposizione, introducendo soltanto un evento ulteriore rispetto a quelli già previsti e catalogati in maniera specifica. Per tale ragione fa presente che la proposta emendativa in esame amplia il raggio di azione della norma e non lo restringe.

  Maria Carolina VARCHI (FdI) evidenzia che la proposta di legge Meloni C. 1824 prevedeva un intervento al primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale volto a circoscrivere in maniera più chiara e meno soggetta ad interpretazioni l'evento dell'esclusione dal contesto sociale. A suo avviso la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in discussione non deve essere soppressa ma sostituita con una formulazione diversa e condivisa.

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  Franco VAZIO, presidente, desidera chiarire che l'emendamento Dori 1.30, modificando la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, rimuove la previsione delle condotte di percossa, ingiuria, diffamazione e umiliazione, integrando l'articolo 612-bis del codice penale con il solo elemento dell'emarginazione.

  Enrico COSTA (FI) evidenzia come l'emarginazione sia già insita nel cambiamento delle abitudini di vita.

  Franco VAZIO, presidente, rammenta come nel corso delle audizioni sia emerso che il concetto di emarginazione può essere ritenuto utile come elemento di specificazione.

  Enrico COSTA (FI) rileva che potrebbe esserci un problema di successione delle leggi penali nel tempo.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ribadisce che prevedere l'emarginazione come un ulteriore evento alternativo non faccia altro che restringere l'ambito di punibilità della condotta. Evidenzia, inoltre, la difficoltà che i giudici incontrano nel punire le condotte di stalking a meno che dalle stesse non derivi la morte della vittima.

  La Commissione approva l'emendamento Dori 1.30 (vedi allegato).

  Franco VAZIO, presidente, avverte che le votazioni degli emendamenti Bartolozzi 1.23 e 1.24, Massimo Enrico Baroni 1.29, Varchi 1.9, Lapia 1.32 e Bartolozzi 1.26 risultano precluse dall'approvazione dell'emendamento Dori 1.30. Propone, come richiesto dalla relatrice, di accantonare l'emendamento Potenti 1.3.

  La Commissione consente.

  Manfredi POTENTI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.4 che è volto ad inserire un'ulteriore aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Ritiene che tale modifica del testo concorra a perfezionare l'obiettivo di sanzionare in modo più incisivo le azioni di bullismo condotte in gruppo, anche allo scopo di sensibilizzare i soggetti che ne se rendano responsabili. Su tali basi dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso dalla relatrice e dal Governo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Potenti 1.4.

  Franco VAZIO, presidente, chiede ai presentatori se accolgano la proposta di riformulazione degli emendamenti Varchi 1.8 e Bartolozzi 1.19 proposta dalla relatrice al fine di renderli identici all'emendamento 1.31 del collega Dori.

  Maria Carolina VARCHI (FdI) evidenzia che con la riformulazione proposta la maggioranza ha di fatto recepito le istanze di Fratelli d'Italia in favore di un aggravamento della sanzione nel caso in cui il fatto sia commesso anche da sole due persone, ritenendo che in uno stato di grave prostrazione psicologica anche questa condizione può essere devastante per la vittima. Accetta pertanto la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.8, in quanto va nella direzione auspicata.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.19.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici emendamenti Dori 1.31, Varchi 1.8 (nuova formulazione) e Bartolozzi 1.19 (nuova formulazione) (vedi allegato).

  Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.25 volto a sopprimere l'aggravante delle finalità discriminatorie, non già perché Forza Italia sia contraria a sanzionare tale comportamento ma in quanto tale aggravante Pag. 48è già prevista dal codice. Ritiene infatti che in questo caso si rischi di indebolire la tutela con l'introduzione di una circostanza aggravante generica che potrebbe essere compensata da eventuali circostanze attenuanti.

  Manfredi POTENTI (LEGA) concorda con l'intento dell'emendamento della collega Bartolozzi anche perché il mantenimento della citata circostanza aggravante rischia di entrare in contrasto con le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, che ha stabilito un aumento di pena da un terzo alla metà per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione e odio etnico, nazionale, razziale o religioso.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici emendamenti Bartolozzi 1.25, Bazoli 1.5 e Conte 1.14 (vedi allegato).

  Franco VAZIO, presidente, avverte che le votazioni degli emendamenti Bartolozzi 1.21 e 1.22 risultano precluse dall'approvazione degli identici emendamenti Bartolozzi 1.25, Bazoli 1.5 e Conte 1.14.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.50 della relatrice (vedi allegato).

  Franco VAZIO, presidente, avverte che le votazioni degli emendamenti Varchi 1.7, Bartolozzi 1.18 e degli identici emendamenti Lucaselli 1.12 e Bartolozzi 1.17 risultano precluse dall'approvazione dell'emendamento 1.50 della relatrice. Chiede ai presentatori se intendano accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento Bartolozzi 1.20, formulata dalla relatrice.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.20.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Bartolozzi 1.20 (nuova formulazione) (vedi allegato).

  Maria Carolina VARCHI (FdI) chiede chiarimenti in merito all'emendamento Dori 2.6 che introduce, accanto al genitore e all'esercente la responsabilità genitoriale, già previsti dal testo, anche la nuova categoria di colui che «ne eserciti le funzioni».

  Giusi BARTOLOZZI (FI) condivide la richiesta della collega Varchi perché non comprende la necessità di un'ulteriore specificazione.

  Devis DORI (M5S) precisa che l'integrazione apportata al testo dall'emendamento a sua prima firma 2.6 è volta, anche a seguito di segnalazioni da parte di rappresentanti delle comunità di accoglienza, a prevedere anche la casistica del minore che sia stato affidato ad una comunità.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede che l'emendamento del collega Dori venga temporaneamente accantonato per consentire di svolgere un ulteriore approfondimento della questione. Evidenzia infatti che, essendo l'affidamento di un minore ad una comunità disposto tramite provvedimento, nel testo di legge è sufficiente il riferimento al genitore o all'esercente la responsabilità genitoriale.

  Massimo Enrico BARONI (M5S), sulla base dell'esperienza acquisita presso le comunità di accoglienza, rileva che, in taluni casi, in particolare con riguardo a minori stranieri, l'esercente la responsabilità genitoriale è a norma di legge un assistente sociale spesso residente in diversa località, che si limita a presenziare ad alcune riunioni, mentre nei fatti l'esercizio sostanziale delle funzioni di genitore viene svolta dalla persona che ricopre il ruolo di coordinatore della comunità. Ritiene pertanto che la precisazione recata dall'emendamento del collega Dori, per quanto dal punto di vista strettamente giuridico non prevista, appaia opportuna.

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  Franco VAZIO, presidente, concorde la relatrice, propone l'accantonamento dell'emendamento Dori 2.6.

  La Commissione consente.

  Manfredi POTENTI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.4 volto ad integrare il contenuto del nuovo articolo 731 del codice penale in materia di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, sottolineando l'importanza della continuità della frequenza scolastica ai fini del raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi. Ritiene pertanto opportuno prevedere che venga punito anche chi ometta di verificare o segnalare l'assenza prolungata dalle attività scolastiche obbligatorie del minore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Potenti 2.4.

  Franco VAZIO, presidente, chiede alla relatrice se sia nelle condizioni di esprimere il parere sugli emendamenti Bazoli 2.1, Bartolozzi 2.5 e Potenti 2.3, di cui aveva chiesto l'accantonamento nella seduta di ieri.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bazoli 2.1, Bartolozzi 2.5 e Potenti 2.3, purché riformulati in maniera identica, nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Alfredo BAZOLI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.1.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'esprimere la propria sorpresa per il fatto che il Movimento 5 Stelle acceda ad una diminuzione dell'ammenda prevista, chiede comunque sulla base di quali considerazioni si sia arrivati a stabilirne i limiti minimo e massimo, ventilando l'ipotesi che si tratti di una soluzione di compromesso tra sensibilità diverse. Precisa che dal canto suo nel fissare il limite di 500 euro previsto dall'emendamento a sua prima firma 2.5 si è invece rifatta ad alcune specifiche fattispecie per le quali il codice fissa una sanzione relativamente bassa. Con riguardo alle considerazioni svolte dal collega Potenti a proposito del precedente emendamento 2.4 sull'importanza di assicurare la continuità scolastica, nel concordare sul principio sotteso, evidenzia che nella maggior parte dei casi si tratta di famiglie disagiate.

  Alfredo BAZOLI (PD), nel dichiararsi convinto dell'utilità di una sanzione allo scopo di evidenziare il disvalore sociale di consentire che il proprio figlio si assenti ripetutamente dalla scuola, rileva tuttavia l'opportunità di intervenire per ridurne l'entità rispetto a quanto previsto nel testo della proposta di legge in esame, trattandosi nella maggior parte dei casi di famiglie disagiate. Segnala che con l'emendamento a sua prima firma il Partito democratico aveva inteso stabilire un ampio ventaglio da 0 a 2.500 euro, lasciando alla discrezionalità del giudice la definizione dell'importo della sanzione a seconda del caso specifico. Rileva che, a seguito delle segnalazioni del Ministero competente circa l'opportunità di ridurre l'ampiezza della forbice tra limite minimo e limite massimo della sanzione e di fissare comunque un limite minimo, ritiene che la soluzione individuata dalla relatrice possa rappresentare una soluzione ragionevole.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), facendo riferimento ai principi della numerologia, auspica che una sanzione che contenga il riferimento al numero «1» possa anche dare l'avvio ad un nuovo comportamento da parte del soggetto coinvolto.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.5.

  Manfredi POTENTI (LEGA) non accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Pag. 50a sua prima firma 2.3, evidenziando la necessità che la sanzione sia più elevata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici emendamenti Bazoli 2.1 (nuova formulazione) e Bartolozzi 2.5 (nuova formulazione) (vedi allegato).

  Franco VAZIO, presidente, avverte che la votazione dell'emendamento Potenti 2.3 risulta preclusa dall'approvazione degli identici emendamenti Bazoli 2.1 (nuova formulazione) e Bartolozzi 2.5 (nuova formulazione).

  Manfredi POTENTI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.2, ritenendo necessario intervenire a sanzionare il comportamento di quei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale che, come avviene in alcune parti del nostro Paese o presso specifiche culture, accettano o addirittura promuovono l'assenza prolungata dei propri figli da scuola, anche allo scopo di indirizzarli verso attività illecite o degradanti. Considera la disposizione introdotta dall'emendamento 2.3 del tutto ragionevole e confida nella valutazione favorevole dei colleghi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Potenti 2.2.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2.01 introduca una disposizione ragionevole, oltre che assai significativa in termini di lotta al fenomeno del bullismo, dal momento che prevede la destinazione dei proventi delle ammende ad un fondo specifico volto a finanziare interventi di contrasto alla povertà educativa e al recupero della dispersione scolastica. Nel ricordare che sono già previsti nel bilancio generale dello Stato fondi speciali quale è quello previsto dall'articolo aggiuntivo 2.01, chiede alla relatrice e al Governo un supplemento di riflessione almeno in vista dell'esame in Assemblea.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bartolozzi 2.01.

  Franco VAZIO, presidente, alla luce della richiesta formulata dalla relatrice nella seduta di ieri, propone l'accantonamento dell'emendamento Bisa 3.1.

  La Commissione consente.

  Franco VAZIO, presidente, prende atto che il deputato Verini sottoscrive l'emendamento Carnevali 3.2.

  Anna Rita TATEO (LEGA) ricorda preliminarmente che nel corso della scorsa legislatura si sono svolti accaniti dibattiti con riguardo al contenuto e all'ambito applicativo della futura legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Esprime pertanto la propria contrarietà per il fatto che l'emendamento Carnevali 3.2 punti a reintrodurre surrettiziamente il contrasto al bullismo fra le finalità della citata legge.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) concorda con le considerazioni della collega Tateo, evidenziando che, qualora si approvasse l'emendamento Carnevali 3.2, si verrebbe a determinare una inevitabile sovrapposizione dell'impianto normativo della citata legge n. 71 del 2017 con il provvedimento attualmente all'esame della Commissione.

  Franco VAZIO, presidente, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 15.55.

Pag. 51

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 novembre 2019. – Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 17.40.

Sull'ordine dei lavori.

  Franco VAZIO, presidente, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, propone di procedere inizialmente all'esame in sede referente della proposta di legge Ferri C. 1161 in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa dal lavoro e del disegno di legge C. 1881 in materia di spese di giustizia, prima di riprendere l'esame delle proposte emendative al provvedimento in materia di bullismo.

  Roberto TURRI (LEGA) si esprime in senso contrario alla proposta del presidente ritenendo necessario in ogni caso la presenza del rappresentante del Governo.

  Franco VAZIO, presidente, prendendo atto del rilievo del collega Turri, propone allora di procedere, in attesa dell'arrivo del sottosegretario, alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  La Commissione consente.

  La seduta, sospesa alle 17.45, è ripresa alle 18.25.

Modifica all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia.
C. 1161 Ferri.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge C. 1161 in materia di trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia, di iniziativa del collega Ferri.
  In particolare, osserva che tale proposta è volta ad estendere la corresponsione della c.d. indennità giudiziaria – ossia l'indennità istituita in favore dei magistrati in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività – anche ai periodi di aspettativa o congedo straordinario per causa di infermità e ai periodi di fruizione dei permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992.
  Rammenta che l'indennità giudiziaria costituisce una speciale indennità non pensionabile, istituita dall'articolo 3 della legge n. 27 del 1981 a favore dei magistrati ordinari, che è stata estesa da interventi normativi successivi alle magistrature speciali e, in modo diverso, al personale amministrativo che partecipa della funzione giudiziaria. Il richiamato articolo 3 della legge n. 27 del 1981 prevede che l'indennità giudiziaria sia corrisposta «con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa». Dal gennaio 2005 essa viene corrisposta anche nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio e nei periodi antecedenti in cui vi sia interdizione dal lavoro disposta dal competente ispettorato del lavoro.
  Segnala che l'articolo 3 della legge n. 27 del 1981 è stato oggetto di intervento della Corte costituzionale, in quanto si è ritenuta dubbia la legittimità costituzionale dello stesso in relazione alle ipotesi di assenza dal servizio necessitate da situazioni oggetto di specifica tutela costituzionale, come la malattia. La Corte costituzionale Pag. 52nelle sue pronunce ha ribadito, da un lato, che la legge pone una «correlazione necessaria tra la corresponsione dell'indennità e il concreto esercizio delle funzioni», ritenendo dunque legittimo che l'indennità non sia dovuta in ogni ipotesi di assenza dal servizio, poiché «l'insieme degli oneri, in relazione ai quali tale indennità è stata istituita, viene meno quando il servizio, per qualsiasi causa, non è concretamente prestato». Dall'altro lato, la Corte ha affermato che l'indennità giudiziaria costituisce solo una parte del complessivo trattamento economico del magistrato, onde la sua esclusione in caso di assenza dal servizio per malattia o maternità non viola i precetti costituzionali posti a tutela di tali situazioni, i quali impongono soltanto che in tali situazioni il lavoratore conservi il posto di lavoro ed abbia mezzi adeguati alle esigenze di vita, che nel caso dei magistrati sono pienamente assicurati dal riconoscimento della retribuzione «di base».
  Ciò premesso, precisa che la Consulta ha precisato che, una volta assicurato il rispetto dei precetti costituzionali attraverso il riconoscimento di un trattamento «di base», rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire la concreta misura del trattamento spettante per ognuna delle ipotesi «protette» di assenza dal servizio, come dimostra l'intervento legislativo sopra richiamato che ha novellato, con effetto non retroattivo, l'articolo 3 della legge n. 27 del 1981 riconoscendo l'indennità giudiziaria al magistrato in caso di congedo obbligatorio di maternità (articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). In sostanza, secondo la giurisprudenza della Corte, l'indennità giudiziaria non è dovuta nei periodi in cui la prestazione lavorativa è sospesa, salvo che l'eccezione al principio predetto sia prevista dallo stesso legislatore, come accaduto per l'ipotesi del congedo ordinario e quella dell'astensione obbligatoria per maternità.
  Fa presente che la proposta di legge in esame, composta da un solo articolo, modifica l'articolo 3 della legge n. 27 del 1981 che prevede espressamente che l'indennità giudiziaria non è dovuta, tra l'altro, nei periodi di «congedo straordinario» e di «aspettativa per qualsiasi causa». In particolare la proposta estende la corresponsione dell'indennità ai periodi di aspettativa o congedo straordinario per causa di infermità nonché ai periodi di fruizione dei permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992, per i quali attualmente la legge non prevede tale corresponsione.
  Con riferimento ai periodi di aspettativa o congedo straordinario per causa di infermità, evidenzia che l'assenza per malattia del magistrato configura un'ipotesi di congedo straordinario o di aspettativa (in base a quanto previsto dagli articoli 37, 66 e 68 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 3 del 1957). Segnala infatti che l'articolo 37 del citato testo unico prevede l'istituto del congedo straordinario che può essere concesso «per gravi motivi». Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario. In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni. Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni (Nel caso della magistratura, per espressa delibera del Consiglio superiore della magistratura – Circolare n. 19641 del 14 novembre 1994 – tale facoltà è attribuita ai capi di Corte). Durante la fruizione del congedo straordinario, per il primo giorno – di ogni periodo ininterrotto – al magistrato spettano tutti gli assegni ridotti di un terzo, per i giorni successivi spettano gli assegni interi. L'aspettativa, ai sensi dell'articolo 66 del citato testo unico può essere concessa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia. L'articolo Pag. 5368 che disciplina l'aspettativa per infermità prevede che essa sia disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. L'aspettativa per infermità se è continuativa non può superare i 18 mesi; il magistrato dopo due mesi viene collocato fuori del ruolo organico con contestuale richiamo in ruolo se l'aspettativa non supera i 6 mesi continuativi. Nel caso in cui il periodo di aspettativa superi i sei mesi e quindi un periodo di 4 mesi di fuori ruolo (sempre continuativi) viene data comunicazione al CSM perché proponga il richiamo in ruolo e l'assegnazione della sede al predetto magistrato. Con riguardo al trattamento economico, il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, delle ferie, della retribuzione, degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo (per le patologie riconosciute come causa di servizio non viene operata la riduzione stipendiale del 50 per cento), conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
  Con riferimento ai periodi di fruizione dei permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992 rammenta che in base a quanto previsto dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, i permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti: disabili in situazione di gravità; genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità; coniuge, parenti o affini entro il secondo grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

  Franco VAZIO (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
C. 1881 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2186 Costa).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2019.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che è stata assegnata la proposta di legge C. 2186 Costa, della quale è stato chiesto l'abbinamento. Considerato che tale proposta di legge non interviene su una materia identica a quella del disegno di legge governativo, avendo riguardo alla ripetizione dallo Stato delle spese sostenute per il giudizio nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge, comunica che l'abbinamento può essere disposto su deliberazione della Commissione, a seguito della quale si determina un ampliamento del perimetro di intervento della Commissione.

  La Commissione delibera l'abbinamento della proposta di legge C. 2186 Costa, recante modifica all'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernente il diritto alla ripetizione delle spese sostenute per il giudizio da parte dell'imputato assolto, nonché delega al Governo per la sua disciplina.

  Franco VAZIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 54

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella precedente seduta pomeridiana.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), riprendendo le considerazioni già svolte e come fatto notare dalla collega Tateo prima della interruzione dei lavori della Commissione, approvando l'emendamento Carnevali 3.2 si verrebbe a determinare una sovrapposizione dell'impianto normativo della legge n. 71 del 2017 con quello del provvedimento in esame. Ritiene che due siano le ragioni che hanno indotto i colleghi della maggioranza ad operare in questo senso, la prima delle quali risiede nel fatto che, non avendo introdotto la definizione di bullismo nella proposta di legge in esame, lo si voglia fare surrettiziamente modificando la legge n. 71 del 2017. Ritiene inoltre che, una volta introdotto il contrasto al bullismo nella citata legge, tutte le proposte emendative presentate dalle forze di minoranza alla proposta di legge in esame verranno considerate superflue. Chiede pertanto ai colleghi del Partito democratico di riflettere sulla questione, invitandoli a ritirare l'emendamento.

  Alfredo BAZOLI (PD) non condividendo le considerazioni della collega Bartolozzi, precisa che l'unico intento dell'emendamento Carnevali 3.2 è quello di estendere anche al bullismo i procedimenti amministrativi previsti dalla legge n. 71 del 2017 per il cyberbullismo. Pertanto non rileva alcun rischio di sovrapposizione con l'impianto normativo della proposta di legge in esame.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, dopo attento controllo del testo, rileva che la locuzione «fenomeno del cyberbullismo», che l'emendamento Carnevali 3.2 intende sostituire, compare nel testo della legge n. 71 del 2017, oltre che nel comma 1 dell'articolo 1, soltanto nei commi 4 e 5 dell'articolo 3, relativi rispettivamente ad iniziative di informazione e di prevenzione ed a periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione. Ritiene pertanto che, anche da un'analisi testuale della legge, si possa concludere che l'unica interpretazione del senso dell'emendamento Carnevali 3.2 è quella testé espressa dal collega Bazoli.

  Anna Rita TATEO (LEGA), riprendendo il discorso svolto sommariamente prima della interruzione dei lavori della Commissione, con riferimento alle precisazioni della relatrice fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 71 del 2017 esplicita le finalità del provvedimento. Ricorda a tale proposito che nella scorsa legislatura, nel corso dei lavori preparatori della futura legge, è stata modificata l'originaria finalità di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, risultando pertanto evidente che l'intento finale del legislatore era quello di limitarsi al contrasto del cyberbullismo. Ritiene dunque che l'intervento recato dall'emendamento Carnevali 3.2, lungi dall'essere necessario, configuri un vero e proprio «obbrobrio» normativo. Da ultimo contesta le convinzioni dei colleghi del Partito democratico che sostengono l'efficacia delle norme della legge n. 71 del 2017 da loro voluta.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) con riferimento alle precisazioni della relatrice, nel fare presente che la locuzione «fenomeno del cyberbullismo» figura anche nel titolo della legge n. 71 del 2017, ribadisce che l'approvazione dell'emendamento Carnevali 3.2 comporterà la sovrapposizione con l'impianto normativo della proposta di legge in esame. Ritiene pertanto che ciò determinerà per il giudice che si trovasse a perseguire il reato di bullismo la difficoltà di decidere quale norma applicare, tra il comma 2 dell'articolo 1 della legge Pag. 55n. 71 del 2017 e il modificato articolo 612-bis del codice penale.

  Franco VAZIO, presidente, chiede ai presentatori dell'emendamento Carnevali 3.2 se accettino la riformulazione proposta dalla relatrice.

  Walter VERINI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Carnevali 3.2.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Carnevali 3.2 (nuova formulazione) (vedi allegato).

  Franco VAZIO, presidente, come richiesto dalla relatrice nel corso della seduta di ieri, propone di accantonare l'emendamento Bisa 3.1.

  La Commissione consente.

  Franco VAZIO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Nappi 3.14; si intende che vi abbiano rinunciato.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede di conoscere le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento Spena 3.13, di cui è firmataria, volto a garantire che il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo previsto dalla citata legge n. 71 del 2017 operi in coordinamento con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale istituita dalla legge 20 agosto 2019, n. 92. Nell'evidenziare come tale emendamento sia volto tra l'altro a recepire le riflessioni della Commissione parlamentare per l'infanzia, ne chiede l'accantonamento al fine di consentire un supplemento di valutazione.

  Devis DORI (M5S) con riferimento alle considerazioni della collega Bartolozzi, precisa che tale coordinamento è già previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge n. 92 del 2019.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Spena 3.13.

  Franco VAZIO, presidente, chiede ai presentatori se accettino la proposta di riformulazione dell'emendamento Dori 3.17 formulata dalla relatrice.

  Devis DORI (M5S) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.17.

  Anna Rita TATEO (LEGA) chiede che vanga disposto l'accantonamento dell'emendamento Dori 3,17 ai fini di una sua migliore formulazione, ritenendo non sufficientemente efficace l'utilizzo dell'avverbio «tempestivamente» con riguardo agli obblighi di informazione del dirigente scolastico nei confronti dei genitori dei minori responsabili di atti di bullismo. Nell'evidenziare che come madre vorrebbe essere informata immediatamente nel caso in cui la propria figlia si rendesse responsabile di comportamenti di tal genere, chiede che venga introdotto un termine temporale tassativo, quale ad esempio 48 ore, ritenendo che al giorno d'oggi siano a disposizione diversi strumenti informatici e tecnologici in grado di consentire una comunicazione tempestiva. Ritiene infatti che l'assenza di un termine tassativo renda vana la norma.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Dori 3.17 (nuova formulazione) (vedi allegato).

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede di sottoscrivere l'emendamento Latini 3,10 di cui condivide il contenuto. Approfitta dell'occasione per precisare che quanto affermato dal collega Dori in relazione all'emendamento Spena 3.13 non corrisponde a verità dal momento che il citato comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 92 del 2019 si limita a fare riferimento alla relazione periodica che la Consulta presenta periodicamente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Pag. 56non già al coordinamento con il tavolo tecnico.

  Franco VAZIO, presidente, invita la collega Bartolozzi a non ritornare su argomenti già conclusi, per evitare che le venga tolta la parola.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel fare presente che le questioni sono collegate trattandosi in entrambi i casi del coinvolgimento di enti diversi nella cura del minore, sottolinea la rilevanza dell'emendamento Latini 3.10 che punta all'introduzione dell'educazione emozionale nelle scuole di ogni ordine e grado. Si domanda le ragioni del parere contrario se l'intento del legislatore è quello di intervenire a migliorare l'educazione e la formazione dei minori. Auspica pertanto una riflessione da parte della relatrice e del Governo.

  Manfredi POTENTI (LEGA) ritiene che l'emendamento Latini 3.10 possa migliorare il testo normativo, prevedendo la presenza di un soggetto innovativo nel contesto scolastico e sociale allo scopo di migliorare la cura dei minori e di sorvegliare la correttezza dei loro comportamenti. Esprime la convinzione che tale soggetto potrebbe anche contribuire a filtrare le diverse segnalazioni previste dalla legge con riguardo ad eventuali comportamenti scorretti e ad operare una verifica preventiva prima che essi degenerino.

  Ciro MASCHIO (FdI), nel condividere l'intento dell'emendamento Latini 3.10, ritiene che le modalità con cui tale intento viene tradotto non consentano di individuare in modo chiaro come si possa mettere in pratica un'efficace educazione emozionale che non sia improntata a modelli superficiali e banali. Rileva che il gruppo di Fratelli d'Italia potrebbe condividere l'emendamento nel caso in cui si intervenisse a specificarne meglio il contenuto, eventualmente anche nel corso dell'esame dell'Assemblea.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Latini 3.10.

  Alfredo BAZOLI (PD) interviene sull'ordine dei lavori per chiedere quali siano le intenzioni del presidente in merito alla prosecuzione dei lavori della Commissione. Considerato che sono già stata esaminate quasi la metà delle proposte emendative presentate, propone di procedere fino alle ore 21 nel tentativo di concluderne l'esame, anche allo scopo di evitare di riconvocarsi nella giornata di domani nella quale non sono previsti lavori dell'Assemblea.

  Franco VAZIO, presidente, nel fare presente che la Commissione Giustizia è comunque convocata nella giornata di domani per l'esame di altri provvedimenti e che in Assemblea è prevista l'informativa del Ministro Patuanelli sulla situazione dell'ILVA, propone di fare il punto della situazione intorno alle 20.
  Come richiesto dalla relatrice nel corso della seduta di ieri, propone di accantonare l'emendamento Lucaselli 3.12.

  La Commissione consente.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che l'emendamento Carnevali 3.3 non verrà posto in votazione in quanto assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Dori 3.17 (nuova formulazione). Constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Lapia 3.16; si intende che vi abbia rinunciato. Avverte altresì che la votazione dell'emendamento Lorefice 3.15 risulta preclusa dall'approvazione dell'emendamento Dori 3.17 (nuova formulazione).

  Anna Rita TATEO (LEGA), con riferimento agli identici emendamenti Carnevali 3.4 e Bazoli 3.5, chiede per quale ragione, diversamente da quanto originariamente previsto nel testo della proposta di legge, si sia deciso di mantenere in vita l'articolo 7 della legge n. 71 del 2017 relativo all'ammonimento da parte del minore da parte del questore, nonostante che tale misura non abbia dispiegato gli effetti sperati.

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  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), nel considerare legittima la richiesta della collega Tateo, precisa che si sono posti il problema dell'efficacia della misura. Fa presente tuttavia che il mantenimento del ricorso all'ammonimento è stata richiesta da diversi soggetti, a cominciare dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e dagli operatori dei servizi sociali che ne hanno sottolineato la potenziale efficacia, evidenziando inoltre il forte impatto che può avere sul soggetto minore la convocazione presso il questore.

  Anna Rita TATEO (LEGA) ritiene che la collega Rossini si sia contraddetta sottolineando il danno che può essere provocato nel minore convocato presso il questore. Esprime la convinzione che, se l'ammonimento ha dimostrato di non funzionare, occorre sostituirlo con misure diverse volte a censurare tanto il minore responsabile quanto i suoi genitori.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel dichiararsi allibita rispetto alle considerazioni della collega Rossini, le chiede se abbia parlato a nome della maggioranza o se abbia semplicemente fatto proprie le considerazioni dei soggetti auditi che tuttavia non si sono mai espressi sull'opportunità o meno di mantenere il citato articolo 7 della legge n. 71 del 2017. Si domanda quale sia la ratio del legislatore che, dopo aver deciso di abrogare l'articolo 7, con gli emendamenti in questione ritorna sulla propria posizione, di fatto «abrogando l'abrogazione». Evidenzia da ultimo l'impossibilità che la misura dell'ammonimento abbia potuto dispiegare i propri effetti considerato che la citata legge è in vigore soltanto da giugno scorso.

  Alfredo BAZOLI (PD) motiva la decisione di non abrogare l'articolo 7 della legge n. 71 del 2017 proprio sulla base delle ragioni esposte dalla collega Bartolozzi, vale a dire in considerazione dell'impossibilità materiale per la misura di recente introdotta di dispiegare i propri effetti. Ricorda inoltre che sull'argomento si sono espressi autorevoli soggetti a cominciare dal Garante per la privacy che ha raccomandato l'estensione della misura dell'ammonimento ai casi di revenge porn. Non considera pertanto disdicevole che dopo una attenta riflessione si sia deciso di ritornare sulla decisione di abrogare l'articolo 7 della legge n. 71 del 2017.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) si appella ai colleghi, ritenendo che fosse corretta la scelta originaria di abrogare l'articolo 7 della legge n. 71 del 2017 che, oltre a comportare un aggravio degli adempimenti a carico dei tribunali per i minori e del questore, rischia di non aver alcun impatto pratico, se non quello di complicare le procedure anche nel caso di episodi di limitata rilevanza.

  Ciro MASCHIO (FdI) esprime l'orientamento favorevole del suo gruppo all'abrogazione dell'articolo 7 della legge n. 71 del 2017, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente proposta di legge, giacché esso si configura come una norma di scarsa efficacia, suscettibile peraltro di determinare un'ulteriore, eccessiva complicazione del quadro normativo.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Carnevali 3.4 e Bazoli 3.5 (vedi allegato).

  Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Spena 3.02, di cui è cofirmataria, evidenziando come lo stesso si ponga prevalentemente nell'ottica della prevenzione e non già sul versante della previsione di misure afflittive. Non comprende pertanto il parere contrario su di esso espresso dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, giacché le disposizioni in esso contenute apprestano in realtà uno strumento ulteriore a favore di famiglie e studenti nella prospettiva di un'adeguata formazione sui pericoli della rete internet e sui sistemi di protezione e controllo, senza peraltro comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Spena 3.02.

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  Ciro MASCHIO (FdI) sottoscrive l'emendamento Varchi 4.11, volto a sopprimere l'articolo 4 della proposta di legge in esame, condividendone la ratio giacché la disciplina contenuta nel citato articolo presenta un carattere eccessivamente farraginoso ed appare ben scarsamente efficace.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), concordando con le considerazioni da ultimo svolte dal deputato Maschio, ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 4 della proposta di legge in discussione costituiscono un complesso di norme sostanziali e procedurali che, a suo avviso, appaiono suscettibili di ingenerare l'avvio di un numero assai significativo di pratiche aggiuntive presso il Tribunale per i minorenni, che già risulta ampiamente oberato nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti.

  Augusta MONTARULI (FdI), richiamando l'attenzione sulle criticità che connotano l'articolo 4 della proposta di legge in esame, che privilegia in sostanza, a suo giudizio, l'allontanamento del minorenne dalla famiglia ai fini del suo affidamento ai servizi sociali ovvero del suo collocamento in una comunità, osserva come tali disposizioni si pongano di fatto in contrasto rispetto alle imperative esigenze di una approfondita riflessione sulla materia in questione, anche in relazione ai casi recenti purtroppo occorsi nella cronaca italiana. Ritiene quindi che sulla disciplina in esame occorrerebbe piuttosto apprestare un intervento di natura organica, laddove le disposizioni di cui al predetto articolo 4 appaiono quantomeno incoerenti ed inefficaci. Invita pertanto la relatrice e la maggioranza parlamentare a svolgere sul tema un supplemento di istruttoria.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 4.11.

  Anna Rita TATEO (Lega) invita la relatrice a meglio chiarire i motivi sottostanti la nuova formulazione dell'emendamento a sua prima firma 4.16, anche in considerazione del fatto che essa, rispetto al testo della proposta di legge, reca un contenuto di interpretazione ancor meno agevole ed attribuisce, in via quasi esclusiva, alla competenza del procuratore della Repubblica i relativi poteri decisori, in ciò pregiudicando su tale delicata materia l'intervento di una pluralità di soggetti, come invece attualmente previsto dal provvedimento in titolo.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) esprime anch'essa notevoli perplessità in merito alla riformulazione dell'emendamento 4.16 della relatrice. Osserva infatti come in virtù di essa il procuratore della Repubblica risulti nella sostanza competente a disporre, in via pressoché diretta, l'affidamento del minore ai servizi sociali, mentre nel corso delle audizioni svolte è emersa l'esigenza di circoscrivere il ruolo e le funzioni attualmente attribuite in materia ai medesimi servizi sociali.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, invita i colleghi a valutare quanto evidenziato nel corso della sua audizione dal procuratore Cascone, in particolare laddove quest'ultimo abbia rilevato la sostanziale identità intercorrente tra la nozione di progetto di intervento educativo e quella di affidamento ai servizi sociali. Osserva altresì come, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della proposta di legge in esame, il decreto con cui viene disposto lo svolgimento del predetto progetto di interventi educativo è tenuto comunque a definirne gli obiettivi e la durata. In tale quadro, ritiene pertanto che la discrezionalità eventualmente rimessa in capo ai servizi sociali risulterebbe di fatto molto limitata, giacché la definizione del suddetto progetto di intervento educativo sarebbe comunque affidata alle determinazioni del Tribunale per i minorenni.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega) non condivide la ratio sottesa alla riformulazione dell'emendamento 4.16 della relatrice giacché, a suo avviso, in tal modo si affida impropriamente la competenza pressoché esclusiva in materia al procuratore della Pag. 59Repubblica, laddove, come è noto, le procure agiscono solo sulla base delle notizie di reato. Ritiene peraltro la suddetta nuova formulazione assai generica, posto che essa reca ad esempio il riferimento, per quanto concerne l'individuazione della condotta aggressiva da parte del minore, anche ad animali o cose. Segnala quindi il rischio che l'eventuale approvazione della proposta emendativa in esame possa determinare l'effetto involontario di una moltiplicazione fittizia di casi ritenuti gravi ma che, in realtà, non presentano affatto tali caratteristiche.

  Ingrid BISA (Lega) ritiene che la relatrice non abbia fornito i chiarimenti attesi circa l'effettiva ratio della riformulazione dell'emendamento a sua firma 4.16. Segnala peraltro che, nel corso della sua audizione, il procuratore Cascone ha piuttosto precisato come il ruolo attualmente svolto dai servizi sociali non rivesta carattere fondamentale neanche per quanto attiene all'educazione e all'assistenza nei confronti dei minori. Preannunzia pertanto il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 4.16 della relatrice, così come riformulato, ritenendo che l'attribuzione di un potere sproporzionato ai servizi sociali determini nella sostanza un deciso arretramento del quadro normativo vigente.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), concordando con le considerazioni testé svolte dell'onorevole Bisa, ritiene che nel corso della sua audizione il procuratore Cascone non abbia affatto asserito l'opportunità di procedere all'affidamento dei minori ai servizi sociali, bensì abbia espresso una perplessità di fondo circa l'impianto complessivo sotteso all'articolo 4 della presente proposta di legge.

  Franco VAZIO, presidente, preso atto delle esigenze di approfondimento della questione a vario titolo emerse nel corso del dibattito, invita a valutare l'opportunità di disporre l'accantonamento dell'emendamento 4.16 della relatrice, nel testo riformulato. Avverte che dovranno conseguentemente intendersi altresì accantonate le proposte emendative Potenti 4.3, Annibali 4.5, Potenti 4.2 e Ianaro 4.15, che insistono sulla medesima porzione di testo

  La Commissione consente.
  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Massimo Enrico Baroni 4.17 e Dori 4.19 (vedi allegato).

  Manfredi POTENTI (Lega) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima 4.4 proposta dalla relatrice, che ringrazia per la sensibilità dimostrata, evidenziando come lo stesso sia essenzialmente volto ad introdurre nella materia la necessità del massimo coinvolgimento possibile del genitore o dell'esercente la responsabilità genitoriale con riferimento a tutti i passaggi che coinvolgono il minore.

  Ciro MASCHIO (FdI), nel ribadire la netta contrarietà del gruppo Fratelli d'Italia alle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente proposta di legge, che finiscono inevitabilmente per ingenerare inutili complicazioni del vigente quadro normativo, preannunzia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Potenti 4.4, come riformulato, che a suo giudizio si pone, se non altro, nell'ottica di una limitazione del danno.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) esprime perplessità circa la reale natura di riformulazione dell'emendamento Potenti 4.4 proposta dalla relatrice, giacché essa si limita ad espungere dal testo originario il termine «territoriale», presentando in tal modo un carattere meramente formale.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi gli emendamenti Potenti 4.4 (nuova formulazione) e Dori 4.20 (vedi allegato).

  Lucia ANNIBALI (IV) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 4.9, proposta dalla relatrice.

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  La Commissione approva l'emendamento Annibali 4.9 (nuova formulazione)(vedi allegato).

  Franco VAZIO, presidente, avverte che la Commissione procederà dapprima all'esame dell'emendamento Dori 4.21, nel testo riformulato, che deve quindi essere collocato prima dell'emendamento Bartolozzi 4.14.

  Devis DORI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 4.21, proposta dalla relatrice.

  Anna Rita TATEO (Lega) chiede delucidazioni in ordine all'ultimo periodo della riformulazione dell'emendamento Dori 4.21, laddove si prevede che le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori e che, in mancanza di questi ultimi, sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI osserva che quanto richiamato dalla deputata Tateo è comunque già previsto dall'ordinamento vigente.

  La Commissione approva l'emendamento Dori 4.21 (nuova formulazione)(vedi allegato).

  Franco VAZIO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Dori 4.21 (nuova formulazione) è da intendersi precluso l'emendamento Bartolozzi 4.14. Come richiesto dalla relatrice nella seduta di ieri, propone di accantonare l'emendamento Emanuela Rossini 4.12.

  La Commissione consente.

  Franco VAZIO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ianaro 5.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Casa 5.03 e Gallo 5.02 (vedi allegato).

  Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Spena 5.01, di cui è cofirmataria, invitando la relatrice ed il rappresentante del Governo a meglio esplicitare le ragioni che hanno condotto all'espressione di un parere contrario su di esso.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Spena 5.01.

  Lucia ANNIBALI (IV) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 6.6, avanzata dalla relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento Annibali 6.6 (nuova formulazione)(vedi allegato).

  Franco VAZIO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Annibali 6.6 (nuova formulazione), risulta precluso l'emendamento Varchi 6.7 e risultano assorbiti gli emendamenti Bartolozzi 6.14, Tateo 6.3 e Bisa 6.4.

  La Commissione approva l'emendamento Tateo 6.5 (vedi allegato).

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sui lavori della Commissione, lamenta che si sta procedendo ad esaminare le proposte emendative troppo velocemente, non consentendo ai commissari di valutare con la dovuta attenzione i singoli emendamenti. Ritiene, inoltre, che l'emendamento a sua firma 6.14, il cui contenuto è stato dichiarato assorbito dall'approvazione dell'emendamento Annibali 6.6 (nuova formulazione), verta in realtà su una materia differente.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Annibali 6.6 (nuova formulazione), risulta preclusa la votazione dell'emendamento Dori 6.8 e risulta assorbito l'emendamento Lattanzio 6.9.

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  Giusi BARTOLOZZI (FI) insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.01 del quale la relatrice ha invitato al ritiro. Evidenzia che tale proposta emendativa prevede la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame e fa notare che sono stati accantonati diversi emendamenti che comportano impegni di spesa, come ad esempio l'emendamento Turri 3.11. Chiede pertanto che, poiché sono state accantonate proposte emendative che comportano delle spese, sia accantonato anche l'articolo aggiuntivo a sua firma 6.01 così come anche il successivo articolo aggiuntivo 6.02, che ha la medesima finalità di quello in discussione.

  Franco VAZIO, presidente, concorde la relatrice, propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Bartolozzi 6.01 e 6.02., al pari dell'articolo aggiuntivo Bartolozzi 6.03, il cui accantonamento era stato richiesto dalla relatrice nella seduta di ieri.

  La Commissione consente.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative accantonate.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, invita al ritiro dell'emendamento Potenti 1.3, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Potenti 1.3.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, ribadisce parere favorevole sull'emendamento Dori 2.6.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI ribadisce anch'egli il parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento Dori 2.6 (vedi allegato).

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, invita al ritiro dell'emendamento Bisa 3.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Anna Rita TATEO (LEGA) illustra l'emendamento Bisa 3.1, volto a regolamentare, modificando la legge n. 71 del 2017, l'attività dei provider ed insiste affinché sia posto in votazione.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Dori 3. 17 (nuova formulazione), le lettere b) e c) dell'emendamento Bisa 3.1 non saranno poste in votazione, in quanto precluse.

  La Commissione respinge l'emendamento Bisa 3.1, limitatamente alla lettera a).

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Turri 3.11.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Roberto TURRI (LEGA), illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.11 volto a prevedere che i dispositivi che consentono l'accesso alla rete internet, in uso ai minori di anni 16, debbano essere dotati di una applicazione che rilevi la situazione di pericolo, dandone avviso in tempo reale ai genitori.

  Manfredi POTENTI (LEGA) osserva che una delle censure principali che ha riscontrato da parte dei colleghi della maggioranza all'emendamento in discussione è che l'introduzione di una applicazione che rilevi la situazione di pericolo necessiterebbe di ulteriori disposizioni di dettaglio emanate da fonti ministeriali. A suo avviso, sarebbe stato possibile prevedere una Pag. 62riformulazione dell'emendamento in tal senso.

  La Commissione respinge l'emendamento Turri 3.11.

  Ciro MASCHIO (FdI) sottoscrive l'emendamento Lucaselli 3.12.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Lucaselli 3.12.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI pur apprezzando la sensibilità sottesa all'emendamento Lucaselli 3.12, esprime parere conforme a quello della relatrice. Precisa, infatti, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è contrario a tale proposta emendativa in quanto il servizio dello psicologo scolastico è già offerto dalle scuole. Fa notare, inoltre, che qualora l'intento dell'emendamento fosse quello di prevedere un inserimento strutturato di tale figura, lo strumento emendativo non sarebbe sufficiente a tale scopo, essendo necessario affrontare la questione in maniera diversa, prevedendone anche adeguati finanziamenti e coperture.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 3.12.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, recependo i rilievi emersi nel corso del confronto costruttivo svoltosi in Commissione, propone un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento a sua firma 4.16 (vedi allegato).

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere favorevole sull'emendamento della relatrice 4.16 (ulteriore nuova formulazione) precisando che con tale proposta emendativa si fa un passo avanti. Ciò premesso, poiché numerosi emendamenti sono intervenuti sull'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, si riserva di svolgere una attenta valutazione di tale disposizione ai fini dell'esame in Assemblea del provvedimento in esame.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel concordare con quanto detto dal sottosegretario Ferraresi, ribadisce che con l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento della relatrice 4.16 si sta compiendo un passo in avanti.

  La Commissione approva l'emendamento 4.16 (ulteriore nuova formulazione) della relatrice (vedi allegato).

  Franco VAZIO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento della relatrice 4.16 (ulteriore nuova formulazione), risulta preclusa la votazione dell'emendamento Potenti 4.3.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, ribadisce parere favorevole sull'emendamento Annibali 4.5.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI ribadisce il parere conforme a quello della relatrice sull'emendamento Annibali 4.5.

  La Commissione approva l'emendamento Annibali 4.5 (vedi allegato).

  Franco VAZIO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.16 (ulteriore nuova formulazione) della relatrice, gli emendamenti Potenti 4.2 e Ianaro 4.15 risultano preclusi.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI propone di riformulare l'emendamento Emanuela Rossini 4.12 nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, dichiara di condividere la proposta di riformulazione dell'emendamento Emanuela Rossini 4.12, avanzata dal rappresentante del Governo.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma, avanzata dal rappresentante del Governo.

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  La Commissione approva l'emendamento Emanuela Rossini 4.12 (nuova formulazione)(vedi allegato).

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bartolozzi 6.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ribadisce che l'articolo aggiuntivo a sua firma 6.01 prevede la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in discussione e che a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti sono state previste disposizioni di spesa che dovranno necessariamente trovare adeguata copertura. Insiste pertanto perché l'articolo aggiuntivo in discussione sia posto in votazione.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bartolozzi 6.01.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bartolozzi 6.02, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bartolozzi 6.02.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bartolozzi 6.03, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello della relatrice, riservandosi di valutarlo nuovamente nel corso dell'esame in Assemblea.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 6.03, apprezzando l'impegno del rappresentante del Governo a valutarlo nuovamente nel corso dell'esame in Assemblea.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 20.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 6 novembre 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.45 alle 18.25.

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