CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 ottobre 2019
263.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 13

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

  Martedì 29 ottobre 2019.

Incontro con una delegazione della Commissione Affari interni e territoriali del Bundestag tedesco.

  L'incontro informale si è svolto dalle 13.20 alle 14.30.

ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE DEL COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che, per il gruppo Italia Viva, cessa di Pag. 14far parte della Commissione il deputato Ettore Rosato e, per il medesimo gruppo, entra a farne parte il deputato Catello Vitiello.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, propone di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere prima all'elezione del Vicepresidente del Comitato permanente per i pareri e quindi alla riunione del Comitato permanente per i pareri.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata per l'elezione del Vicepresidente del Comitato permanente per i pareri, in quanto il deputato Andrea Giorgis è decaduto da tale carica, essendo divenuto componente del Governo.

Elezione del Vicepresidente del Comitato permanente per i pareri.

  Giuseppe BRESCIA presidente, indìce la votazione per l'elezione del Vicepresidente del Comitato permanente per i pareri.
  Comunica il risultato della votazione per l'elezione del Vicepresidente del Comitato permanente per i pareri.
   Presenti e votanti  31   

  Hanno riportato voti:
   Raciti  22   
   Schede bianche   9   

  Proclama eletto Vicepresidente del Comitato permanente per i pareri il deputato Raciti.
  Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del Vicepresidente del Comitato permanente per i pareri i deputati:
   Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Bordonali, Brescia, Maurizio Cattoi, Ceccanti, Corneli, D'Ambrosio, De Angelis, De Maria, Marco Di Maio, Fiano, Forciniti, Fornaro, Fragomeli, Invernizzi, Macina, Molteni, Parisse, Pollastrini, Prisco, Raciti, Ravetto, Sisto, Stefani, Tartaglione, Elisa Tripodi, Viscomi e Vitiello.

  La seduta termina alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.55.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.
C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1a e 2a del Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Anna BILOTTI (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, a fini del parere alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali, la proposta di legge C. 2070 – già approvata dal Senato – che prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché circoscritte modifiche alla legislazione vigente in tema di composizione del tribunale per i minorenni e contenuto dei provvedimenti che dispongono l'affidamento di minori. Alla proposta di legge, adottata come testo base delle Commissioni II e XII, e che non è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente, sono abbinate le proposte di legge C. 1731 Molinari, C. 1887 Ascari, C. 1958 Fiorini e C. 2007 Lollobrigida.Pag. 15
  Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge C. 2070, essa si compone di 9 articoli, ripartiti in due Capi, costituiti, rispettivamente, dagli articoli da 1 a 7 e dagli articoli 8 e 9.
  L'articolo 1 istituisce al comma 1 una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Tale Commissione è chiamata, ai sensi del comma 2, a completare i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura e a presentare, in base al comma 3, nei trenta giorni successivi alla fine dei lavori, alle Camere, la relazione conclusiva della sua attività di indagine. Si specifica che sono ammesse relazioni di minoranza e che la Commissione può inoltre riferire alle Camere «ogniqualvolta ne ravvisi la necessità».
  L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, prevedendo, in particolare:
   al comma 1, che la Commissione è composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento) e tenendo conto «della specificità dei compiti assegnati alla Commissione» nella designazione dei componenti;
   al comma 2, che la Commissione deve essere convocata dai Presidenti delle Camere entro 10 giorni dalla nomina dei componenti per eleggere il proprio ufficio di presidenza (Presidente, due vicepresidenti e due segretari), secondo le norme dettate dai commi 3 e 4, le quali, ai sensi del comma 5, dovranno essere applicati anche alle elezioni suppletive.

  I compiti della Commissione sono puntualmente indicati nell'articolo 3. In particolare, in base al comma 1, la Commissione è chiamata a:
   ai sensi della lettera a), verificare lo stato e l'andamento degli affidatari e delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché le condizioni effettive dei minori all'interno delle stesse, con riferimento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento;
   ai sensi della lettera b), verificare quanti siano stati, dall'entrata in vigore della legge n. 219 del 2012, i provvedimenti di allontanamento dei minori dalla famiglia emessi dai tribunali ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e, ai sensi della lettera d), quale attuazione abbiano avuto; si fa riferimento dunque ai provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale (di cui all'articolo 330 del codice civile) e di reintegrazione nella stessa (di cui all'articolo 332 del codice civile), in relazione all'eventuale condotta del genitore pregiudizievole ai figli (di cui all'articolo 333 del codice civile);
   ai sensi della lettera c), verificare le modalità operative ed il ruolo dei servizi sociali, di primo e secondo livello, nel processo di affidamento;
   ai sensi della lettera e), verificare l'effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento;
   ai sensi della lettera f), verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minori dal decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, e il rispetto degli standard minimi per l'accoglienza dei minori previsti dalla normativa statale e regionale;
   ai sensi della lettera g), effettuare controlli, anche a campione, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e private destinate alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruità dei costi anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale;
   ai sensi della lettera h), valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere Pag. 16ed essere educato nella propria famiglia e se sia rispettato il principio in base al quale l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori;
   ai sensi della lettera i), verificare il rispetto della circolare del Consiglio superiore della magistratura dell'11 luglio 2018, che individua i criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022, nonché dell'articolo 8 del provvedimento, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che hanno rapporti con le strutture ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono, ovvero per coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private.

  In merito fa presente che la legge 8 marzo 2019, n. 21, all'articolo 2, nell'individuare le competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», al comma 2 attribuisce a quella Commissione bicamerale, di recente costituzione, anche il compito di formulare proposte in ordine: «a) all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale; b) al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori».
  Ricorda altresì che è in corso di esame in sede referente presso la Commissione Giustizia la proposta di legge C. 2047, che interviene con modifiche al codice civile e alla legge sulle adozioni in materia di affidamento dei minori.
  L'articolo 4, comma 1, disciplina l'attività di indagine della Commissione, che procederà con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, il comma 2 rinvia all'applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale.
  In base al comma 3 alla Commissione – limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza – non può essere opposto il segreto d'ufficio né quello professionale o bancario, mentre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  Ai sensi del comma 4, se atti o documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta sono stati assoggettati al vincolo del segreto da parte di altre Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non sarà opponibile all'istituenda Commissione.
  Il comma 5 esclude che la Commissione possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.
  L'articolo 5 prevede, inoltre, la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti:
   relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti;
   relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto.

  Si prevede contestualmente il mantenimento del regime di segretezza fino a quanto gli atti e i documenti trasmessi siano coperti da segreto.
  La disposizione disciplina altresì l'ipotesi in cui venga emesso un decreto motivato da parte dell'autorità giudiziaria che, per ragioni di natura istruttoria, ritenga Pag. 17di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti, prevedendo che tale decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Il decreto non può essere in ogni caso rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Si specifica inoltre che al venir meno delle indicate ragioni consegue per l'autorità giudiziaria l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.
  L'articolo 6 reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto; con riguardo agli atti e ai documenti, dei quali è vietata la divulgazione, il comma 1 impone l'obbligo del segreto ai seguenti soggetti:
   componenti della Commissione;
   personale addetto alla Commissione;
   chiunque collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta, ovvero ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio.

  Nei casi di violazione del segreto il comma 2 prevede l'applicazione della pena prevista dall'articolo 326 del codice penale per il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (reclusione da 6 mesi a 3 anni), salvo che il fatto costituisca più grave reato.
  La predetta disposizione del codice penale è, altresì, richiamata al comma 3, laddove si prevede la sanzione penale per la diffusione (in tutto o in parte anche per riassunto) di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
  L'articolo 7 disciplina l'organizzazione interna della Commissione. In particolare, il comma 1 demanda la disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione ad un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori e al quale ciascun componente può proporre modifiche.
  Il comma 2 prevede che la Commissione possa organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti sulla base del regolamento interno.
  Il comma 3 disciplina la pubblicità delle sedute, prevedendo la regola della seduta pubblica, salvo che la Commissione non disponga diversamente.
  Il comma 4 prevede che la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato. La determinazione del numero massimo di collaborazioni delle quali può avvalersi la Commissione è demandata al Regolamento interno.
  Il comma 5 demanda all'intesa tra i Presidenti delle Camere l'individuazione di personale, locali e strumenti operativi necessari allo svolgimento dell'inchiesta.
  Il comma 6 fissa nel massimo 50.000 euro per il 2019 e di 150.000 euro per ciascuno dei successivi anni il limite di spesa per il funzionamento della Commissione e imputa tali spese, in misura uguale, ai bilanci di Camera e Senato.
  Gli articoli 8 e 9 della proposta di legge, che ne costituiscono il Capo II, non attengono all'istituzione della Commissione di inchiesta, ma modificano disposizioni vigenti in tema di incompatibilità dei giudici onorari minorili e di affidamento dei minori.
  In particolare, l'articolo 8, inserendo un nuovo articolo 6-bis nel regio decreto-legge n. 1404 del 1934, relativo all'istituzione e al funzionamento del tribunale per i minorenni, detta disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili.
  In dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 6-bis esclude che possano essere nominati giudice onorario del tribunale per i minorenni (e consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni) coloro che:
   rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria;
   partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o a società che tali strutture gestiscono;
   svolgono attività professionale, anche gratuita, nelle predette strutture.

  Il comma 2 del nuovo articolo 6-bis specifica che le predette incompatibilità Pag. 18operano anche quando le suddette attività sono svolte da coniuge, parte di un'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado.
  Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 6-bis decade dalle funzioni onorarie il giudice che, dopo la nomina, svolga le suddette attività incompatibili.
  L'articolo 9 modifica l'articolo 2 della legge sulle adozioni (legge n. 184 del 1983), relativo all'affidamento di minori, inserendovi un nuovo comma 3-bis il quale prevede che, nei casi di affidamento in una comunità di tipo familiare, i relativi provvedimenti debbano indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario ovvero le ragioni per le quali non sia possibile procedere all'affidamento ad una famiglia.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite e al rispetto degli altri princìpi costituzionali segnala come la stessa Costituzione, all'articolo 82, primo comma, preveda che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
  Con riferimento all'istituzione di Commissioni di inchiesta ricorda che l'inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto a imputazione giuridica dei rispettivi atti.
  In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segua la procedura prevista per i progetti di legge.
  Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il primo periodo del secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del Regolamento della Camera e l'articolo 25, comma 3, del Regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi.
  Ricorda inoltre che l'articolo 82, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri delle Commissioni d'inchiesta e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo).
  I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase «istruttoria» delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano l'articolo 366 del codice penale, relativo al rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni, e l'articolo 372 del codice penale, relativo alla falsa testimonianza, ferme Pag. 19restando le competenze dell'autorità giudiziaria. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.
  Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate.
C. 1941 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI (PD), relatore, rileva come il Comitato permanente sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1941, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.
  Per quanto riguarda il Trattato di estradizione, esso intende promuovere un'efficace collaborazione in materia giudiziaria penale tra i due Paesi, che si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e alle condizioni esplicitate nel testo, le persone che trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena. Il Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi extra comunitari con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata; segnala, in particolare, nelle specifiche relazioni con la Colombia, la questione della lotta al narcotraffico, attività criminale che registra vitali intrecci tra i cartelli della droga colombiani e la ’ndrangheta calabrese.
  Con riferimento al contenuto, il Trattato di estradizione si compone di 23 articoli preceduti da un breve preambolo.
  L'articolo 1, concernente l'obbligo di estradare, impegna le Parti a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini, rispettivamente, dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena.
  L'articolo 2 individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione mentre l'articolo 3 disciplina i motivi di rifiuto obbligatorio, individuandoli puntualmente.
  L'articolo 4 disciplina i motivi di rifiuto facoltativi, mentre l'articolo 5 disciplina un particolare motivo di rifiuto facoltativo, riguardante l'estradizione di un cittadino della Parte richiesta.
  L'articolo 6 disciplina l'applicazione del principio di specialità in favore della persona estradata. Tale persona non potrà Pag. 20essere in nessun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente, né tantomeno estradata a una parte terza, per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione. Detta garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'estradizione è stata accordata e, quindi, debba ritenersi una presenza in tale territorio assolutamente volontaria.
  L'articolo 7 disciplina la cosiddetta estradizione semplificata, prevedendo che qualora la persona interessata abbia espresso, per iscritto e con tutte le garanzie di legge, il proprio consenso all'estradizione, ad essa venga dato corso senza ulteriori formalità e con la massima sollecitudine.
  Gli articoli 8, 9 e 10 riguardano i documenti necessari per la presentazione di richieste di estradizione, la formulazione delle richieste stabilendo anche in quale lingua debbano essere presentati i documenti.
  L'articolo 11 riguarda le garanzie che la Parte richiesta può a sua volta rivolgere alla Parte richiedente sull'assicurazione alla persona interessata di un giusto processo e dell'esclusione a suo carico di torture o trattamenti inumani o degradanti.
  L'articolo 12 disciplina la misura cautelare urgente dell'arresto provvisorio della persona nei cui confronti successivamente si procederà a richiesta di estradizione, mentre l'articolo 13 disciplina l'ipotesi in cui siano avanzate più richieste di estradizione da diversi Stati per la stessa persona.
  Gli articoli da 14 a 16 disciplinano le modalità di consegna della persona da estradare, i casi di consegna differita e temporanea e il rinvio alla legislazione nazionale della Parte richiesta in ordine agli aspetti procedurali dell'estradizione non esplicitamente previsti nel Trattato.
  L'articolo 17 reca specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata rinvenute nello Stato richiesto, mentre l'articolo 18 riguarda il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo verso l'altra Parte contraente.
  L'articolo 19 è dedicato alla ripartizione delle spese sostenute per la procedura di estradizione, a carico della Parte richiesta, salvo quelle connesse al trasferimento della persona estradata.
  L'articolo 20 stabilisce che le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante negoziati diplomatici; le Parti procederanno peraltro comunque a consultazioni al fine di ottimizzare l'applicazione del Trattato medesimo.
  L'articolo 21 stabilisce l'ambito temporale di applicazione del Trattato prevedendo che esso si applichi a reati commessi sia prima che dopo l'entrata in vigore di esso, mentre le richieste di estradizione a quella data pendenti saranno decise in base alla legislazione previgente.
  L'articolo 22, in tema di riservatezza, stabilisce che quando la Parte richiedente prevede di trasmettere a sostegno della sua richiesta di estradizione, informazioni particolarmente sensibili, può consultare la Parte richiesta per stabilire in che misura tali informazioni possano essere protette.
  Infine, l'articolo 23 disciplina l'entrata in vigore e la cessazione.
  Passando ad esaminare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, che si compone di 29 articoli e un preambolo, rileva come anch'esso sia finalizzato all'instaurazione di una stretta collaborazione nel campo della cooperazione giudiziaria penale.
  Ai sensi dell'articolo 1, le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, definiti dall'articolo 2, quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze Pag. 21o di dichiarazioni (compresi gli interrogatori di indagati e imputati), lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'esecuzione di attività di indagine e di ispezioni giudiziarie, l'esame di luoghi e cose, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, l'intercettazione di comunicazioni e, in generale, qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della Parte richiesta.
  All'articolo 3 sono individuate le autorità centrali legittimate alla trasmissione e alla ricezione, tramite i canali diplomatici delle richieste di assistenza giudiziaria.
  L'articolo 4 stabilisce che le richieste di assistenza giudiziaria devono essere eseguite in conformità alla legislazione interna della Parte richiesta, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dallo Stato richiedente, purché ciò non contrasti con la legislazione del primo.
  L'articolo 5 disciplina nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto delle richieste di assistenza.
  L'articolo 6 prevede che per qualunque richiesta di assistenza giudiziaria, i documenti allegati e le informazioni supplementari siano accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte richiesta, mentre l'articolo 7 disciplina i casi di rifiuto o differimento dell'assistenza.
  Gli articoli da 8 a 11 intervengono in materia di validità dei documenti, riservatezza e limitazioni nell'utilizzo delle informazioni, esecuzioni delle richieste di assistenza giudiziari, assunzione di prove e acquisizione di elementi materiali probatori nello Stato richiesto.
  L'articolo 12 prevede la possibilità che l'esame di testimoni, indagati o imputati, periti o vittime avvenga mediante videoconferenza.
  L'articolo 13 contempla la possibilità che le Parti si trasmettano informazioni e mezzi di prova anche in assenza di una richiesta di assistenza.
  L'articolo 14 stabilisce che le autorità competenti della Parte richiesta adottino tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta.
  L'articolo 15 disciplina la comparizione di testimoni, vittime, periti e persone sottoposte a indagini o processi penali nel territorio della Parte richiedente e, a garanzia della persona escussa, l'articolo 16 riconosce espressamente il cosiddetto principio di specialità.
  L'articolo 17 regolamenta il trasferimento temporaneo di persone detenute.
  L'articolo 18 impegnano le Parti a garantire la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste.
  L'articolo 19 disciplina casi speciali di assistenza giudiziaria.
  L'articolo 20 stabilisce che ciascuna Parte può presentare all'altra una richiesta di esercizio dell'azione penale nei confronti di cittadini della Parte richiesta, nonché nei confronti degli apolidi che vivono stabilmente nel territorio di quest'ultima, accusati di aver commesso reati sottoposti alla giurisdizione della Parte richiedente.
  L'articolo 21 stabilisce che le Parti cooperino per l'individuazione di beni, strumenti o proventi diretti e indiretti del reato, incluse le misure patrimoniali di prevenzione, per l'Italia, o le misure in materia di extinciòn del derecho de dominio sobre bienes, per la Colombia, applicando le misure adeguate ai sensi della propria legislazione interna.
  L'articolo 22, in materia di spese, prevede che di regola gli oneri per l'esecuzione della rogatoria siano sostenuti dalla Parte richiesta, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico della Parte richiedente.
  L'articolo 23 individua ulteriori modalità di cooperazione indicando scambi di esperienze, scambi di informazioni, attività di formazione e aggiornamento.
  Gli articoli 24 e 25 sono dedicati alla disciplina di squadre investigative comuni in relazione alle modalità di composizione, Pag. 22ai poteri dei membri, all'ambito di operatività e all'utilizzabilità delle prove raccolte.
  L'articolo 26 disciplina le consegne vigilate o controllate è dedicato stabilendo che esse sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte richiesta e in conformità alle previsioni delle convenzioni o dei trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti.
  Ai sensi dell'articolo 27 il Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o di assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili.
  L'articolo 28 stabilisce che le controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica.
  L'articolo 29, infine, stabilisce che il Trattato possa essere modificato per mutuo consenso delle Parti; ne dispone l'entrata in vigore a far data da 30 giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica attestante l'espletamento delle procedure previste dalle legislazioni interne di Italia e Colombia; si dispone poi che la cessazione degli effetti del Trattato intervenga 180 giorni dopo la ricezione, per via diplomatica, di notifica scritta.
  Passando ad esaminare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, il quale si compone di 20 articoli, anche in questo caso preceduti da un breve preambolo, va rilevato come esso intende consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine.
  L'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo, mentre l'articolo 2 è dedicato ai principi generali che informano l'Accordo, tra i quali spicca quello delle ragioni umanitarie per motivare il trasferimento dei condannati.
  L'articolo 3 individua le Autorità centrali competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, che sono il Ministero della giustizia per l'Italia e il Ministero della giustizia e del diritto per la Colombia.
  L'articolo 4 disciplina le condizioni per dare luogo al trasferimento, mentre, ai sensi dell'articolo 5, si prevede che la richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata o dal suo rappresentante legale, ovvero da uno degli Stati contraenti.
  L'articolo 6 reca una disciplina analitica in relazione ai documenti che devono essere presentati da entrambi gli Stati, mentre l'articolo 7 riguarda l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata alla quale può essere applicato l'Accordo.
  L'articolo 8 riguarda il consenso al trasferimento da parte della persona condannata e l'eventuale verifica del medesimo consenso, mentre alle modalità di consegna della persona trasferita è dedicato l'articolo 9.
  L'articolo 10 concerne le garanzie che ciascuna Parte accorda ai diritti umani della persona trasferita, nei cui confronti non può essere impiegata la tortura né trattamenti inumani o degradanti.
  L'articolo 11 disciplina l'esecuzione della condanna.
  L'articolo 12 stabilisce che la Parte che trasferisce il condannato conserva la propria giurisdizione ai fini della modifica o della revoca delle condanne e delle sentenze adottate, e a tali modifiche o revoche si attiene la Parte ricevente.
  In base all'articolo 13 la Parte ricevente informa la Parte di provenienza sull'eventuale termine della pena, nonché su un'eventuale fuga o decesso della persona interessata prima del termine esecutivo della pena stessa.
  L'articolo 14 contiene disposizioni in ordine al transito di una persona oggetto di trasferimento, ai sensi dell'Accordo, da parte di uno Stato terzo verso il territorio di una delle due Parti contraenti, e che richieda l'attraversamento del territorio dell'altra Parte contraente, della quale è richiesto il permesso, salvo uso del trasporto aereo e senza scalo nel territorio dell'altra Parte contraente.Pag. 23
  Gli articoli 15 e 16 riguardano le lingue di comunicazione previste dal Trattato, nonché l'esenzione da qualunque legalizzazione o autenticazione della documentazione trasmessa ai sensi del Trattato stesso.
  In relazione alle spese, l'articolo 17 stabilisce che saranno sostenute dalla Parte ricevente – ad eccezione dei costi sopportati esclusivamente nel territorio della Parte che trasferisce –, incluse quelle relative all'esecuzione della pena dopo il trasferimento. Peraltro la Parte ricevente potrà recuperare in tutto o in parte le spese sostenute, a carico della persona condannata.
  L'articolo 18 salvaguarda espressamente altri accordi internazionali nella materia del trasferimento di persone condannate cui entrambi gli Stati contraenti del Trattato sono Parti.
  L'articolo 19 stabilisce che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione del Trattato verranno risolte mediante consultazioni tra le autorità centrali, e, in carenza di un'intesa, tramite le vie diplomatiche.
  Infine, l'articolo 20 disciplina la vigenza e la cessazione del Trattato.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei tre Trattati italo-colombiani in questione, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei tre Trattati.
  L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 4 riporta una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 22, paragrafo 2, del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale si farà fronte con apposito provvedimento legislativo; si tratta dell'eventualità in cui la cooperazione giudiziaria comporti spese elevate o straordinarie, cui si farà fronte tramite consultazioni tra le Parti per individuare le modalità di ripartizione dei costi.
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Oltre che di relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, il provvedimento è corredato di una relazione illustrativa e da una Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale si evince che il Trattato italo-colombiano di estradizione trova fondamento nell'articolo 696 del codice di procedura penale, il quale stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; nonché negli articoli da 697 a 722-bis del medesimo codice, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero. Inoltre, il Trattato rispetta i princìpi costituzionali in materia di estradizione di cui agli articoli 10 e 26 della Costituzione. Peraltro, il contenuto del Trattato è coerente con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di estradizione.
  Le disposizioni del Trattato non contraddicono quelle di altre Convenzioni firmate dall'Italia nella materia dell'estradizione, ed esso non appare in contrasto con le altre Convenzioni internazionali (in materia di terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio) che pure prevedono l'estradizione.
  Il Trattato appare altresì conforme agli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di estradizione.
  Per quanto riguarda il Trattato italo-colombiano di assistenza giudiziaria in materia penale l'ATN ne rinviene il fondamento negli articoli da 723 a 729 del medesimo codice, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero; mentre il Trattato italo-colombiano per il trasferimento delle persone condannate si basa sugli articoli da 730 a 746 del codice di procedura penale, che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; nonché si riferisce alle leggi 25 luglio 1988, n. 334, e 27 dicembre 1988, n. 565, rispettivamente di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle Pag. 24persone condannate – di cui la Colombia non è Parte – nonché dell'Accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987. Per i restanti profili i due Trattati rispettano secondo l'ATN le medesime condizioni del Trattato di estradizione.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo.
C. 1962 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, rileva come il Comitato permanente sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1962, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1o marzo 2019.
  Segnala preliminarmente come la Convenzione di cui si propone la ratifica si inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, volte a realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e a costituire un quadro giuridico stabile di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare negli altri Stati in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.
  La relazione illustrativa evidenzia, altresì, che la struttura della Convenzione si conforma agli standard più recenti del modello elaborato dall'OCSE, nonché a quelli derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell'OCSE-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili, comunemente detto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). La relazione specifica, altresì, che tra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di non creare opportunità di elusione o di abuso, in conformità alla recente disciplina italiana sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuenti, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
  Per quanto riguarda il contenuto della Convenzione, essa si compone di 30 articoli e un Protocollo, articolato in otto paragrafi, che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.
  L'articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione, costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
  L'articolo 2 definisce l'ambito oggettivo di applicazione della convenzione, individuando, per l'Italia, come imposte considerate l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.
  L'articolo 3 contiene le definizioni generali delle espressioni utilizzate nel testo della Convenzione, conformemente alla Pag. 25prassi in uso nelle convenzioni contro le doppie imposizioni in Italia, mentre gli articoli 4 e 5 definiscono rispettivamente il significato delle espressioni «residente di uno Stato contraente» e «stabile organizzazione».
  L'articolo 6 è relativo ai redditi immobiliari e stabilisce che questi siano imponibili – anche se non in maniera esclusiva – nel Paese in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi.
  L'articolo 7 riguarda gli utili delle imprese e attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.
  L'articolo 8 prevede che gli utili derivanti dall'esercizio di navi e aeromobili in traffico internazionale siano tassati, in linea con le raccomandazioni OCSE, esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.
  L'articolo 9 in materia di imprese associate, consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti.
  Gli articoli 10, 11, 12 e 13 recano le regole di tassazione dei redditi di capitale (interessi, dividendi, royalties e capital gains), mentre l'articolo 10 tratta della disciplina dei dividendi.
  L'articolo 11 stabilisce, in materia di interessi, in via generale, un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore degli interessi e lo Stato della fonte.
  È stabilito altresì che la misura massima della ritenuta applicabile nello Stato della fonte non superi il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. In deroga a tale disciplina è prevista l'esenzione nello Stato della fonte e l'esclusiva imponibilità nello Stato di residenza qualora gli interessi siano percepiti dallo Stato stesso o una sua suddivisione politica, dalle banche centrali ovvero da istituzioni finanziarie pubbliche. L'esenzione da ritenuta in uscita è altresì prevista per gli interessi sui titoli del debito pubblico, sui mutui od obbligazioni con garanzia o assicurazione pubblica e sugli interessi derivanti da prestiti almeno triennali concessi da istituzioni finanziarie, in relazione a progetti di investimento. Tra i soggetti che godono di tale deroga rientrano la società Cassa depositi e prestiti Spa, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) nonché la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST), in quanto soggetti che esercitano funzioni di interesse pubblico e al fine del conseguimento di condizioni di concorrenzialità nel quadro dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.
  L'articolo 12 stabilisce un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore e lo Stato della fonte per i pagamenti relativi ai canoni (royalties).
  L'articolo 13 dispone che la tassazione degli utili da capitale avvenga: nel Paese in cui sono situati i beni qualificati come «beni immobili» ai sensi dell'Accordo ove si tratti di plusvalenze relative a detti beni; nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa qualora si tratti di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa; esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili.
  L'articolo 14 prevede che i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o lavoro autonomo siano imponibili nel Paese di residenza.
  L'articolo 15 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato, che sono tassate nel Paese presso il quale viene prestata l'opera.Pag. 26
  L'articolo 16 stabilisce che i compensi degli amministratori e retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente percepisce in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente siano imponibili in detto altro Stato.
  L'articolo 17 prevede, in via generale, che l'imposizione concorrente dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente siano imponibili nel Paese di prestazione dell'attività.
  L'articolo 18, in materia di pensioni, stabilisce il principio generale della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore.
  L'articolo 19, in materia di redditi derivanti da funzioni pubbliche diversi dalle pensioni, stabilisce che essi sono imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tali remunerazioni, tuttavia, sono imponibili nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente e ne abbia la nazionalità senza avere quella dello Stato pagatore, ovvero – senza avere la nazionalità dello Stato pagatore – sia divenuta residente dell'altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
  Con riferimento al trattamento delle pensioni pubbliche è stabilita la potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte, pur prevedendo la deroga (sempre esclusiva) in favore dello Stato di residenza, al ricorrere congiunto delle condizioni di residenza e nazionalità del percipiente nello Stato di residenza. È altresì previsto che la disciplina speciale non si applichi qualora i servizi resi alle dipendenze dello Stato siano inquadrabili in un'attività di impresa esercitata dallo Stato o da una sua emanazione nell'esercizio di funzioni diverse da quelle pubbliche.
  L'articolo 20, finalizzato a favorire gli scambi culturali, prevede la non imponibilità delle somme ricevute da studenti e apprendisti per le spese relative al proprio mantenimento, istruzione e formazione professionale, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori dello Stato di soggiorno.
  L'articolo 21 in ordine alla categoria residuale degli altri redditi, cioè dei redditi non trattati esplicitamente negli articoli precedenti, stabilisce, quale regola generale, l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente.
  L'articolo 22 disciplina le modalità per l'eliminazione della doppia imposizione.
  L'articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione, in virtù del quale i cittadini di uno Stato contraente non possono essere assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
  L'articolo 24 prevede la procedura amichevole di composizione delle controversie fra le autorità competenti dei due Stati. Tale procedura può essere promossa, indipendentemente dai ricorsi previsti dalle legislazioni nazionali, quando una persona ritenga che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
  L'articolo 25 disciplina lo scambio di informazioni.
  L'articolo 26 stabilisce che le disposizioni della convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari
  L'articolo 27 disciplina i rimborsi nei casi di ritenuta alla fonte.
  L'articolo 28 reca norme in materia di diritto ai benefìci previsti dalla Convenzione volte a prevenire abusi, prevedendo, tra l'altro, che un dato beneficio previsto dalla Convenzione non possa essere concesso in relazione a un elemento di reddito se sia ragionevole concludere che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali dell'intesa o della transazione.
  Gli articoli 29 e 30 riguardano rispettivamente l'entrata in vigore e la denuncia della Convenzione.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di 4 articoli.Pag. 27
  Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 fissa l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.

Pag. 28