CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 ottobre 2019
256.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IV)
COMUNICATO
Pag. 3

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 17 ottobre 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vito Claudio Crimi.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
Atto n. 119.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come le Commissioni riunite I e IV siano chiamate a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (Atto n. 119).

  Emanuele FIANO (PD), relatore per la I Commissione, in linea generale rileva come lo schema di decreto legislativo sia volto ad apportare modificazioni ed integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, al fine di incrementare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia, nonché di ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, introducendo previsioni ordinamentali di carattere Pag. 4sistemico, nonché disposizioni che mirano a risolvere una serie di criticità emerse nell'applicazione delle normative in materia.
  In tal modo potranno essere superate talune discrasie, incertezze e criticità, emerse durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere delle forze di Polizia.
  In particolare attengono alle competenze della I Commissione i capi I e IV dello schema, in materia, rispettivamente, di ordinamento del personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, mentre attengono alle competenze della IV Commissione i capi II e III, in materia, rispettivamente, di ordinamento del personale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.
  I capi V e VI dello schema recano disposizioni transitorie, finali e finanziarie, di carattere sostanzialmente comune.
  Per quanto attiene alla normativa di delega in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto, essa è recata dall'articolo 1 della legge n. 132 del 2018, di conversione in legge del decreto-legge n. 113 del 2018 (cosiddetto «decreto sicurezza»), che ha delegato il Governo di adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del medesimo decreto-legge n. 113. A tale fondo, in cui sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, è stato aggiunto un ulteriore stanziamento poi incrementato dalla legge di bilancio 2019 e, da ultimo rimodulato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 104 del 2019.
  Ai fini dell'attuazione della delega sono richiamati i princìpi e criteri direttivi dettati dall'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1), della legge n. 124 del 2015, che dispongono la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento del fondamentale principio della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di specificità dei ruoli.
  Nella disposizione di delega è altresì precisato che la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia è attuata in ragione delle nuove esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ferme restando le facoltà assunzionali previste dal 1o gennaio 2019.
  La procedura di adozione della delega è quella prevista dall'articolo 8, comma 5, della citata legge n. 124 del 2015, in base alla quale i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
  Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Pag. 5Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. È prevista inoltre una norma di «scorrimento» del termine di delega nel caso in cui il termine previsto per il parere cada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine o successivamente: in questo caso la scadenza del termine di delega è prorogata di 90 giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  In forza di tale disciplina di delega il termine per l'espressione del parere parlamentare da parte delle Commissioni riunite è fissato al 29 novembre 2019.
  Passando a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto, il Capo I, recante «Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato», si compone degli articoli da 2 a 7, i quali modificano ciascuno (secondo un ordine cronologico) un decreto del Presidente della Repubblica o decreto legislativo di valenza «ordinamentale» per il personale della Polizia di Stato.
  L'articolo 2 novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981 recante disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti, introducendo alcune modifiche per quanto concerne la titolarità della potestà disciplinare nei confronti del personale non appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso gli uffici interforze nonché relative alla qualifica richiesta per taluni componenti dei consigli di disciplina (queste ultime modifiche sono conseguenti alla revisione dei ruoli di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017).
  L'articolo 3 novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, introducendo numerose modifiche.
  In sintesi, le modifiche riguardano:
   la riduzione da otto a sei anni del periodo di servizio richiesto per l'attribuzione agli assistenti capo e ai sovrintendenti della denominazione di coordinatore;
   i requisiti per l'accesso al concorso, con la prescrizione del godimento dei diritti civili, oltre che politici;
   la previsione che le modalità di svolgimento del concorso, così come dei corsi di formazione, nonché la disciplina del concorso e del corso di formazione per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti e per la nomina dei vice ispettori, siano definite con regolamento del Ministro dell'interno (anziché decreto del capo della Polizia);
   la previsione che i frequentatori dei corsi di formazione possano essere sottoposti a valutazioni attitudinali per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano una particolare qualificazione e che gli agenti in prova prestino giuramento una volta ottenuto il giudizio di conferma dell'idoneità (anziché al termine del periodo di applicazione pratica);
   la previsione che, in caso di protratta assenza dai corsi di formazione dovuta a gravi infermità anche non dipendenti da causa di servizio, richiedenti terapie salvavita e tali da impedire lo svolgimento delle attività giornaliere, l'allievo sia ammesso (a domanda) a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica;
   l'abrogazione dell'articolo 6-quater, circa l'addestramento e i corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti, in quanto la materia risulta disciplinata da Pag. 6altre disposizioni introdotte dallo schema di decreto in esame; dall'abrogazione parrebbe tuttavia conseguire la soppressione della previsione che entro il biennio di conclusione del corso di formazione per allievi agenti, gli agenti di polizia debbano svolgere presso gli uffici o reparti in cui prestano servizio periodi di addestramento di durata complessiva non inferiore a tre mesi;
   la previsione che le mansioni esecutive svolte dai sovrintendenti possano essere «anche qualificate e complesse»;
   disposizioni in materia di immissione in ruolo dei sovrintendenti:
    è introdotta la previsione che per il personale che abbia conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, resta ferma la facoltà di presentare istanza di partecipazione alle procedure selettive di accesso alla qualifica iniziale (quella di vice sovrintendente) del ruolo dei sovrintendenti, quando esse consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole;
    viene stabilito che il termine ad quem per la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso per titoli ed esami (riservato agli agenti e assistenti con almeno quattro anni di servizio effettivo) per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti – devoluzione in favore dei partecipanti alla procedura di selezione (riservata agli assistenti capo) effettuata con scrutinio per merito risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti – decorra, anziché nella data di inizio del relativo corso di formazione professionale, dalla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che comunque avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione (viene espunto il termine della data di inizio del corso di formazione, per il caso «inverso», ossia di devoluzione dei posti rimasti scoperti nella procedura di selezione con scrutinio di merito, in favore degli idonei al concorso per titoli ed esami);
    sono previste la facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti da parte del personale che abbia partecipato allo scrutinio di merito o al concorso interno, l'esclusione dalle procedure di selezione relative all'annualità immediatamente successiva del vincitore che per due volte abbia esercitato la facoltà di rinuncia pur essendo stato assegnato con mantenimento della sede di servizio, l'attribuzione dei posti non assegnati a seguito di rinuncia del vincitore ai partecipanti alla medesima procedura del dipendente che abbia formulato la rinuncia, utilmente collocatisi nella relativa graduatoria;
   disposizioni relative alla nomina a vice ispettore:
    vengono modificate le percentuali da destinare al concorso pubblico e al concorso interno (secondo la disposizione vigente, esse sono nel limite del 50 per cento dei posti disponibili per ciascuna delle due modalità di accesso; in base alla novella, divengono tra il 50 e il 60 per cento per il concorso pubblico e tra il 40 e il 50 per cento per il concorso interno);
    viene previsto che il corso di formazione è preordinato non più all'acquisizione della specifica laurea individuata con decreto del Ministro dell'interno, come previsto dalla disciplina vigente, bensì di una delle lauree a contenuto giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000;
    viene ridenominato il tirocinio ( «tirocinio operativo di prova», non più tirocinio applicativo) e viene previsto che l'esito del tirocinio sia tenuto in conto nella redazione del rapporto informativo annuale;
    vengono modificate alcune disposizioni sulle dimissioni dal corso (è prevista una causa di dimissioni per mancato superamento degli «esami di fine corso», anziché degli «esami del corso», come recita la disposizione vigente);
   la riduzione da nove a otto anni del periodo di servizio effettivo nella qualifica Pag. 7di ispettore capo, prescritto perché si consegua (a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo) la promozione a ispettore superiore;
   l'introduzione di una previsione (articolo 46-bis) relativo ai corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento: si tratta di una disposizione che riconduce a unitaria previsione, valevole per tutto il personale della Polizia, la materia dei corsi e la determinazione delle modalità di svolgimento, del piano di studi, della durata del percorso formativo, comprese le eventuali prove d'esame, la quale è rimessa a decreto del capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza (tuttavia in altre disposizioni novellate, relative ai corsi per allievi agenti e agenti in prova e per divenire sovrintendenti, si demanda a regolamento del Ministro dell'interno, non già a decreto del capo della Polizia); si prevede il divieto di impiego del personale durante la frequenza dei corsi in attività diverse da quelle formative, salvo eccezionali esigenze di servizio;
   l'applicabilità della vigente disposizione sui rapporti informativi di cui all'articolo 62 (in virtù della quale il consiglio di amministrazione per il personale della Polizia ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze «delle singole carriere») anche ai funzionari dei ruoli direttivi;
   l'estensione anche agli assistenti della disposizione sulla promozione per meriti straordinari degli agenti, ponendo in tal modo rimedio a un errore materiale contenuto nell'articolo 71, come novellato dal decreto legislativo n. 126 del 2018;
   la previsione che al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico, che si trovi nelle condizioni previste per una promozione per merito straordinario, possano essere attribuiti la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità. Poiché si tratta di qualifica (quella di commissario capo) apicale, l'avanzamento alla qualifica superiore non è realizzabile, così è «convertita» in un riconoscimento economico.

  Viene, infine, modificata la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 (con la quale sono determinati i posti corrispondenti alle varie qualifiche) nei seguenti termini:
   più 30 unità di primo dirigente, dal 1o gennaio 2027 (dunque non 628 unità bensì 658; invariate fino a quella data permangono 709 unità);
   meno 30 unità di commissario capo, commissario, vice commissario, dal 1o gennaio 2027 (dunque non 1.550 unità bensì 1520; invariate fino a quella data permangono 1.969 unità);
   meno 420 unità per il ruolo degli ispettori (dunque non 17.901 unità bensì 17.481; e a decorrere dal 1o gennaio 2027, non 18.611 unità bensì 18.191);
   meno 180 unità di sostituto commissario (dunque non 5.900 unità bensì 5.720);
   quale risultante delle variazioni da ultimo sopra ricordate, meno 600 unità di dotazione complessiva ispettori (dunque non 23.801 unità bensì 23.201; e a decorrere dal 1o gennaio 2027, non 24.511 unità bensì 23.911);
   più 1.600 unità per il ruolo degli agenti e assistenti, dal 1o gennaio 2020 (dunque da quella data non 50.270 unità bensì 51.870).

  Quest'ultima variazione è motivata dalla relazione illustrativa affermando che «tale aumento di organico costituisce uno strumento di attenuazione della riduzione delle dotazioni organiche raggiunta con il decreto legislativo n. 95 del 2017, cosicché si passa da 117.291 unità ante-riordino a 106.255 con il decreto legislativo n. 95 del 2017, fino a 107.855 [secondo lo schema]; pertanto, la riduzione passa da 11.036 unità a 9.436. La destinazione di tale aumento per intero al ruolo degli agenti e Pag. 8assistenti trova fondamento nella significativa riduzione subita da tale ruolo, oltre che sul piano dell'organico (nel 2017 la riduzione ammonta a circa 9.600 unità), in termini di forza effettiva».
  L'articolo 4 reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, con interventi finalizzati – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa – ad allineare la disciplina del personale «tecnico» a quella del corrispondente personale dei ruoli «ordinari».
  In tale quadro, viene data facoltà al Ministro dell'interno di articolare, con proprio decreto, il ruolo degli ispettori tecnici e la carriera dei funzionari tecnici in settori e profili di impiego.
  È inoltre introdotto un nuovo settore denominato «sicurezza cibernetica», al fine di corrispondere alle esigenze di operatività in tale campo della Polizia di Stato.
  Tra le misure previste viene disposta una riduzione degli anni di permanenza nella qualifica richiesta per l'attribuzione di incarichi di livello superiore.
  È previsto il trasferimento della potestà regolatoria in materia di concorsi e di altre procedure di reclutamento per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno.
  È altresì specificata la natura delle mansioni svolte dal personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici. È, tra le altre cose, prevista, la possibilità, per il personale promosso vice sovrintendente tecnico per merito straordinario di partecipare, nell'ambito delle risorse destinate alle relative procedure, anche ai concorsi interni e agli scrutini (con conseguente ricostruzione di carriera) a determinate condizioni.
  È infine incrementata di 600 unità la dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici (di cui 180 con la qualifica di sostituto commissario tecnico), in funzione dell'istituzione del nuovo settore di impiego «sicurezza cibernetica» e per incrementi nei rimanenti settori per esigenze di maggiore funzionalità.
  Ulteriori interventi sono disposti sulle dotazioni organiche, tra cui un aumento della dotazione organica dei dirigenti generali tecnici per le esigenze di funzionalità del nuovo assetto comparto tecnico-logistico dell'Amministrazione.
  L'articolo 5 modifica il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, prevedendo che il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, innanzitutto possa essere utilizzato a domanda o d'ufficio, in servizi di istituto tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato ritenuti compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalente a quelli previsti per la qualifica ricoperta.
  Solo in mancanza di tali condizioni, il personale citato può essere trasferito, come prevede attualmente la normativa, a domanda e anche d'ufficio (come specificato nella novella) nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.
  In secondo luogo si prevede la possibilità per gli ispettori del ruolo «ordinario» non più idonei all'espletamento dei servizi di polizia, di transitare nel settore tecnico «supporto logistico amministrativo» Pag. 9anche qualora non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio in uno degli altri settori dei ruoli «tecnici».
  L'articolo 6 introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.
  In primo luogo, al fine di allineare le disposizioni riguardanti le nomine a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato, si prevede che ai relativi concorsi possono partecipare i cittadini italiani in possesso del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno e delle qualità di condotta richieste per l'accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia (in luogo delle vigenti disposizioni che fanno riferimento al «possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi»).
  Tra le altre novità relative alla nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si prevede inoltre il limite di età di 40 anni per la partecipazione al concorso.
  Oltre ad alcuni interventi di coordinamento normativo, la novella sostituisce infine la tabella G, che riguarda la progressione di carriera del personale del ruolo degli orchestrali, la quale avviene per anzianità senza demerito al compimento degli anni di servizio indicati nella citata tabella.
  Con le modifiche introdotte si riduce di un anno la permanenza nella qualifica di orchestrale ispettore tecnico (da sette a sei anni) e di orchestrale ispettore tecnico capo (da otto a sette; da sei a cinque e da due a uno, a seconda della parte) ai fini della promozione alla qualifica superiore, in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici (ricorda al riguardo che la tavola di equiparazione tra le qualifiche del personale della banda musicale della Polizia di Stato e quelle del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica è contenuta nella Tabella F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 1987.
  L'articolo 7 reca modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, prevedendo, oltre ad interventi formali di coordinamento, alcune sostanziali novità.
  In relazione alla carriera dei funzionari di Polizia lo schema prevede, in particolare, che:
   il numero dei posti messi a concorso (sia concorso pubblico per titoli ed esame, sia concorso interno per titoli ed esami) è determinato ogni anno considerando la complessiva carenza della dotazione organica;
   in ogni caso il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera dei funzionari di Polizia attraverso il concorso interno ovvero attraverso la riserva prevista nel concorso pubblico non può superare il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno;
   è richiesto, per l'accesso al concorso pubblico, il possesso, oltre che dei diritti politici, anche di quelli civili e di lauree magistrali o specialistiche «a contenuto giuridico», chiarendo in particolare quali titoli di studio vengano considerati tali ai fini del concorso;
   la potestà regolatoria della disciplina dei concorsi e dei corsi di formazione (per commissari, vice commissari, vice questori aggiunti) è trasferita dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
   sono riformulati i casi di esclusione dal concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari in analogia a quanto già previsto per le forze armate dal Codice dell'ordinamento militare; in particolare, si prevede che al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate Pag. 10o nelle Forze di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di p.a. a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono stati senza successivo accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;
   l'assegnazione dei commissari capo e dei vice commissari, al termine del corso di formazione, è effettuata in relazione alla scelta della provincia da parte degli interessati, secondo l'ordine della graduatoria finale, rimettendo, invece, all'Amministrazione l'individuazione dell'ufficio di servizio;
   sono rimodulate le aliquote previste per l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia mediante concorso interno, attraverso l'aumento della percentuale riservata agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti e agenti (dal 20 al 40 per cento), con contestuale rimodulazione di quella del ruolo degli ispettori (dall'80 al 60 per cento), allo scopo di aumentare le opportunità di carriera del personale dei ruoli di base che hanno anche una maggiore consistenza numerica;
   per le promozioni alla prima qualifica dirigenziale di vice questore aggiunto, nonché alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore è introdotto il sistema del cosiddetto «doppio scrutinio», con decorrenza, rispettivamente, al lo gennaio ed al lo luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento, allo scopo di coprire, in tempi più brevi, le vacanze che si determinano in corso d'anno; si precisa, inoltre, che nella graduatoria di inizio corso, la precedenza spetta a coloro che sono stati promossi mediante scrutinio per merito comparativo, rispetto a coloro che sono risultati vincitori del concorso interno;
   i commissari capo i quali non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneità fisicopsichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo;
   per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore, oltre alle ipotesi già previste, si inserisce la previsione che il personale, nel corso della carriera, deve aver prestato servizio in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza.

  Con riferimento alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia lo schema del decreto prevede disposizioni simmetriche a quelle descritte per i funzionari, in materia di accesso alla carriera, potestà regolatoria sulla disciplina dei concorsi, introduzione del sistema del cosiddetto «doppio scrutinio» per le promozioni a direttore tecnico capo, a primo dirigente e a dirigente superiore tecnico. Viene inoltre eliminata la previsione del decreto legislativo n. 334 del 2000 che rende indisponibile un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico anche in caso di nomina del dirigente generale tecnico al fine di mantenere la disponibilità delle intere dotazioni organiche della qualifica di dirigente superiore nei diversi ruoli tecnici.
  Per quanto riguarda la carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia lo schema di decreto:
   attribuisce in capo ai direttori degli uffici sanitari provinciali con qualifica di Pag. 11primo dirigente medico competenza anche in ordine all'accertamento della dipendenza delle lesioni traumatiche da causa violenta subite in servizio da appartenenti alla Polizia di Stato, che oggi viene grava sulle infermerie presidiarie;
   dispone, in simmetria con quanto viene disposto per l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia, in merito ai requisiti per la partecipazione ai concorsi e per le promozioni, nonché al trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei concorsi e dei corsi di formazione in capo al Ministro dell'interno, all'introduzione del sistema del cosiddetto «doppio scrutinio» per le promozioni a medico capo, medico veterinario capo, primo dirigente medico, primo dirigente medico veterinario, dirigente superiore medico, con decorrenza sempre al 1o gennaio ed al 1o luglio di ogni anno;
   modifica la norma relativa alla riserva di posti in favore del personale della Polizia di Stato (venti per cento) nei concorsi per l'accesso alla qualifica di medico, con riferimento ai requisiti richiesti.

  Per tutte le carriere dei funzionari (ordinaria, tecnica e dei medici) viene trasferita la potestà regolatoria della disciplina dei corsi di aggiornamento dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno.
  In sede di novella viene inoltre introdotta una specifica disposizione (nuovo articolo 59-bis) che disciplina i criteri di valutazione per gli scrutini per la promozione alle qualifiche dirigenziali dei funzionari della Polizia di Stato, anche alla luce dell'introduzione del cosiddetto «doppio scrutinio».
  Da ultimo, l'articolo 7 abroga la Tabella 6 allegata al decreto legislativo n. 334 del 2000 recante l'equiparazione tra le qualifiche del personale dei ruoli dei commissari e quelle del ruolo direttivo speciale, in ragione della soppressione di quest'ultimo ruolo in sede di riordino delle carriere.
  Il Capo II, suddiviso in VI Sezioni, novella in più parti il codice dell'ordinamento militare, intervenendo in via definitiva sulle criticità applicative emerse in fase di prima attuazione del riordino del 2017.
  La Sezione I (composta dagli articoli da 8 a 12) reca disposizioni generali e comuni. In particolare, l'articolo 8, con riferimento alla collocazione della bandiera, esclude l'obbligo espresso di custodire la bandiera nell'ufficio del Comandante generale, attualmente vigente solo per l'Arma dei carabinieri.
  L'articolo 9, reca modifiche alla disciplina in materia di personale esonerato temporaneamente dal servizio, prevedendo, attraverso il nuovo articolo 179-bis, la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nel caso di sospensione dall'impiego e il loro ripristino all'atto della riassunzione. Analoga sospensione è prevista nel caso di provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico, fino all'atto della riacquisizione dell'idoneità al servizio.
  L'articolo 10 prevede la possibilità di conferire la qualifica di perito selettore anche al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri (oltre che al Ministero della difesa) e la facoltà per l'Arma di articolare i corsi di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studi, qualora necessario per esigenze organizzative e logistiche connesse all'elevato numero di vincitori dello stesso concorso.
  L'articolo 11, concerne modifiche relative allo stato giuridico.
  In particolare, con riferimento alla Commissione permanente di avanzamento (articolo 949), stabilisce che il Presidente possa provvedere, per la nomina e l'eventuale connessa sostituzione dei membri integrativi, scegliendo, secondo il criterio della maggiore anzianità assoluta e relativa, tra gli appuntati scelti già selezionati e nominati quali membri supplenti della citata commissione; con riferimento all'ammissione al servizio permanente (articolo 950), reca una serie di novelle volte chiarire alcuni aspetti oggetto di contenzioso. Pag. 12
  In dettaglio, con riferimento al prolungamento della ferma, si estende al congedo obbligatorio per maternità l'attuale disposizione in forza della quale «il militare che alla scadenza della ferma volontaria non può essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria». In relazione a tale disposizione (comma 1 dell'articolo 950) si prevede anche di sostituire la parola «fisica» con «psico-fisica» e di aggiungere la parola «di stato» dopo «procedimento disciplinare».
  Inoltre viene precisato che il beneficio del prolungamento della ferma, in caso di sottoposizione a procedimento penale, non condiziona le valutazioni sulla successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma e che la concessione del beneficio del prolungamento della ferma nei confronti del militare imputato per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato, qualora delegata ai comandanti di corpo, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o altra autorità delegata.
  L'articolo 12, in materia di avanzamento del personale dell'arma dei Carabinieri imputato in un procedimento penale per delitto non colposo e ammesso al prolungamento della ferma volontaria, stabilisce che tale personale non è inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento, fino all'ammissione in servizio permanente; è poi stabilito un eventuale incremento della quota di promozioni per i tenenti colonnelli più anziani, fermo restando il numero complessivo delle promozioni annualmente previste, favorendone la progressione di carriera e alimentando il ruolo dei colonnelli con ufficiali di maggiore età anagrafica.
  La Sezione II (composta dagli articoli 13 e 14) reca alcune novelle all'articolo 737 del codice relative al ruolo degli ufficiali.
  Nello specifico, l'articolo 13 modifica le disposizioni del codice che attualmente disciplinano il «corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico», volte a prevedere la riduzione della durata minima del corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico e del corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale (da due anni ad un anno).
  L'articolo 14 prevede invece la sostituzione del quadro I, specchi B e C, della tabella 4, quale conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 2111-bis del codice.
  La Sezione III (articoli da 15 a 18) riguarda il ruolo degli ispettori.
  Più nel dettaglio, l'articolo 15, in tema di reclutamento, modifica l'articolo 679 del codice, in relazione ai posti disponibili in organico nei ruoli dei marescialli, al fine di limitare il transito nel ruolo ispettori al solo personale in servizio permanente; l'articolo 683, che attualmente regola l'alimentazione del ruolo degli ispettori, allo scopo di chiarire che la durata indicata nella disposizione fa riferimento al periodo minimo di formazione che ciascun allievo maresciallo dovrà frequentare; l'articolo 684, concernente l'ammissione al corso per marescialli, con la finalità di garantirne la partecipazione anche a coloro che stanno per conseguire il diploma, nel caso in cui l'anno di conseguimento del titolo di studio coincida con quello in cui il concorso è bandito; nonché l'articolo 685 in tema di corso superiore di qualificazione, al fine di precisare che lo stesso si compone di due fasi.
  L'articolo 16, con riguardo alla formazione, modifica gli articoli 766 e 767, concernente il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri, al fine di attribuire al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la facoltà di delegare anche autorità di altre organizzazioni per l'approvazione dei piani di studio dei corsi di formazione iniziale per ufficiali, marescialli e brigadieri, e per lo svolgimento del corso biennale per marescialli.Pag. 13
  L'articolo 17 modifica l'articolo 848, recante norme in materia di appartenenti al ruolo degli ispettori, al fine di chiarire che il Comando di stazione nell'ambito delle varie organizzazioni funzionali è prerogativa del personale del ruolo ispettori.
  L'articolo 18, relativo all'avanzamento, reca modifiche all'articolo 1293, concernente i periodi minimi di permanenza nel grado, al fine di ridurre la permanenza minima nel grado di maresciallo ordinario, da 7 a 6 anni e nel grado di maresciallo capo, da 8 a 7 anni e all'articolo 1325-bis, in materia di attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri, per stabilire tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica di carica speciale l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio; infine, sostituisce i quadri VI e IX della tabella 4, al fine di modificare le permanenze minime nei gradi per il personale del ruolo forestale degli ispettori, e del ruolo forestale dei periti, in coerenza con la riduzione dei periodi minimi di permanenza nei gradi per il ruolo normale per i marescialli del ruolo ispettori.
  La Sezione IV (articoli 19 e 20), relativa al ruolo dei sovrintendenti, specifica, all'articolo 19, che il personale appartenente al ruolo sovrintendenti, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, potrà svolgere mansioni esecutive anche qualificate e complesse.
  L'articolo 20 prevede, invece, con una novella all'articolo 1325-ter, la riduzione della permanenza nel grado di brigadiere capo da 8 a 6 anni.
  La Sezione V (articoli 21 e 22) riguarda il ruolo degli appuntati e carabinieri.
  In particolare, l'articolo 21 novella l'articolo 800 del codice elevando la dotazione organica del ruolo degli appuntati e carabinieri da 58.877 a 60.617 unità.
  L'articolo 22, invece, riduce da 8 a 6 anni la permanenza nel grado di appuntato scelto ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale ed integra gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.
  La Sezione VI (composta dagli articoli da 23 a 25) reca norme di coordinamento e transitorie e prevede, all'articolo 23, una deroga all'articolo 690 del codice al fine di stabilire un incremento soprannumerario transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, per un massimo di 3.000 unità complessive distribuite su più anni dal 2020 al 2024.
  L'articolo 24 stabilisce, tramite l'introduzione del nuovo articolo 2211-bis, un nuovo volume organico del ruolo normale a decorrere dal 2021 e per il quale è stata predisposta un'ulteriore tabella (4, quadro I – specchio A bis) che fissa le consistenze del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, conservando l'efficacia, fino al 31 dicembre 2020, della tabella 4, quadro I (specchio A), attualmente in vigore; modifica i tassi di avanzamento per gli ufficiali più anziani provenienti dal Corpo forestale dello Stato al fine di renderli coerenti con le prospettive di promozione nel corpo di provenienza; uniforma, a far data dal 1o gennaio 2021 e a domanda degli interessati, i limiti ordinamentali di collocamento in congedo.
  L'articolo 25 prevede che il corso d'istituto di cui all'articolo 755 sia considerato assolto per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2010 (anziché 31 dicembre 2007); stabilisce l'esclusione dalle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze degli ufficiali del ruolo tecnico con anzianità antecedente al 1o gennaio 2011, per i quali il predetto corso di istituto viene considerato assolto; definisce i periodi minimi di comando per i capitani del ruolo normale; conferma, per le commissioni superiori di avanzamento, la presenza del generale di divisione del ruolo forestale iniziale ed elimina la figura del segretario senza diritto di voto; prevede disposizioni di raccordo in materia di permanenze minime nei gradi ai fini dell'avanzamento, con particolare Pag. 14riferimento ai gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale a esaurimento e brigadiere capo e appuntato scelto per l'attribuzione della qualifica speciale; dispone il prolungamento di un anno del regime transitorio dell'aspettativa per riduzione quadri, escludendone l'applicazione agli ufficiali del ruolo forestale iniziale sino al 2033, anziché 2032 come attualmente previsto dall'articolo 2252-quater; prevede disposizioni specifiche in merito al numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente, in deroga a quanto attualmente previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3; definisce i criteri per la promozione dei marescialli capi in presenza di determinati presupposti; definisce il regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo capo; reca una serie di novelle all'articolo 2253-bis, che attualmente disciplina la promozione al grado di luogotenente e di perito superiore scelto; inserisce i nuovi commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5-bis dell'articolo 2253-ter, con lo scopo di riconoscere ai luogotenenti di tutti i ruoli dell'Arma dei carabinieri, l'anticipazione nell'attribuzione della qualifica di carica speciale, derivante dalle sopra richiamate riduzioni di permanenza introdotte dall'articolo 1293 del codice e della tabella 4, quadri VI e IX, nonché dall'articolo 2253-bis; modifica l'articolo 2253-quinquies del codice introducendo disposizioni tecniche di raccordo connesse con la riduzione della permanenza minima nel grado di brigadiere capo necessaria per l'attribuzione della qualifica speciale, introdotta dalle modifiche all'articolo 1325-ter; infine, novella l'articolo 2253-septies per disciplinare, nel regime transitorio, le modalità di conseguimento della qualifica speciale conseguenti alla riduzione di permanenza nel grado di appuntato scelto introdotta dall'articolo 1325-quater.
  Il Capo III dello schema (composto dagli articoli da 26 a 28) apporta modifiche ed integrazioni all'ordinamento del personale del Corpo della Guardia di finanza.
  Più in dettaglio, l'articolo 26 modifica e corregge il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo.
  Tra le principali novità segnala le seguenti:
   viene rideterminata di 950 unità la dotazione organica nel ruolo iniziale degli appuntati e finanzieri, in attuazione della delega di cui alla legge n. 132 del 2018 (comma 1, lettera a);
   viene ridotto il periodo di permanenza nel grado di appuntato scelto e di brigadiere capo (da 8 a 6 anni) ai fini dell'attribuzione della «qualifica speciale» (comma 1, lettera b);
   si consente al Corpo di assumere personale nel ruolo di base anche in eccedenza rispetto alla relativa dotazione organica, attingendo alle vacanze organiche dei ruoli sovrintendenti e ispettori, in analogia a quanto disposto per altre Forze di polizia (comma 1, lettera c);
   sono integrati i requisiti richiesti per l'arruolamento nel ruolo di appuntati e finanzieri, disponendo, tra l'altro, il possesso delle qualità di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria e specificando i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro presso altre pubbliche amministrazioni costituisce motivo impeditivo all'accesso nella Guardia di finanza (comma 1, lettera d);
   si consente l'arruolamento diretto, tramite concorso pubblico aperto ai cittadini italiani, anche per personale da destinare alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) della Guardia di finanza, oltre che al Servizio di soccorso alpino, nel limite di 180 unità (comma 1, lettera e);
   sono modificate le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici e dei concorsi interni, rispettivamente ampliando il numero di idonei che possono essere dichiarati vincitori in sede di approvazione di graduatoria e rimodulando i periodi in cui possono essere sostituiti gli eventuali rinunciatari (comma 1, lettera l); Pag. 15
   con riferimento alla nomina a maresciallo, sono chiariti i casi in cui il militare non può essere ammesso in servizio permanente, tra cui ricorda la temporanea inidoneità psico-fisica e il congedo obbligatorio per maternità e si allinea la disciplina della ferma del militare in congedo obbligatorio per maternità a quanto previsto dalle generali a tutela di tale condizione (comma 1, lettera p);
   si prevede l'allineamento della disciplina delle cause di sospensione della valutazione di sovrintendenti e ispettori a quella stabilita per il ruolo appuntati e finanzieri (comma 1, lettera q);
   viene modificata la procedura di transito di contingente, per chiarire che detto istituto opera compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione e per definire puntualmente i requisiti necessari per l'accoglimento delle istanze e consentire, per il transito di contingente (da ordinario a mare e viceversa), al Comandante Generale di definire eventuali, ulteriori requisiti di cui deve essere in possesso l'interessato (comma 1, lettera r).

  Il comma 2 dell'articolo 26 sostituisce le Tabelle A, D/2 e G, allegate al decreto legislativo 199 del 1995:
   in particolare, nella Tabella A, che individua l'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi e delle qualifiche del personale, si elimina il riferimento alle qualifiche del Corpo forestale dello Stato, soppresso a opera del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
   nella Tabella D/2, relativa alla progressione di carriera degli appartenenti al ruolo ispettori, si prevede l'aggiornamento delle permanenze nei gradi richieste per la promozione al grado superiore;
   nella Tabella G, relativa ai periodi minimi di permanenza nel grado per la progressione di carriera degli esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza, si prevede l'aggiornamento delle permanenze nei gradi richieste per la promozione al grado superiore.

  L'articolo 27 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
  Tra le principali novità:
   si precisa che i militari della Guardia di finanza nominati sottotenenti di complemento ovvero della riserva di complemento sono iscritti nel corrispondente ruolo del congedo relativo al ruolo normale-comparto speciale (comma 1, lettera a));
   vengono integrati e specificati alcuni requisiti di cui è necessario essere in possesso ai fini della nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza (comma 1, lettera b));
   sono disposte modifiche sia al concorso per ufficiali del ruolo normale, sia al concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza (comma 1, lettera c));
   sono modificate alcune norme in materia di reclutamento di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo e, in particolare, nell'ambito dei reclutamenti degli ufficiali di detto ruolo, viene riconosciuta la facoltà in capo all'Amministrazione di individuare nei relativi bandi di concorso il titolo di laurea richiesto per l'accesso alla specialità per la quale si concorre e si dispone l'abbassamento da 35 a 32 anni del limite di età per la partecipazione al concorso (comma 1, lettera f));
   si individua nel Comandante generale, in luogo del Ministro dell'economia e delle finanze, l'autorità competente a decidere se un dipendente ufficiale valutato per l'avanzamento al grado superiore abbia perduto uno dei requisiti previsti per la promozione (comma 1, lettera q));
   viene stabilita una decorrenza unica per le promozioni a scelta, fissandola al 1o gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione (comma 1, lettera u)); Pag. 16
   si attribuisce agli ufficiali medici superiori che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza la competenza degli accertamenti medico-legali per lesioni traumatiche da causa violenta subite dal proprio personale, attualmente in capo alle strutture sanitarie delle Forze armate (comma 1, lettera v)).

  Il comma 2 dell'articolo 27 sostituisce la Tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, relativa al ruolo normale della Guardia di finanza disponendo: una rimodulazione della piramide organica degli ufficiali del ruolo normale; la rivisitazione dei periodi minimi di permanenza nei gradi di tenente colonnello, di colonnello e di generale di brigata e del numero di promozioni annuali ai suddetti gradi; l'aggiornamento dei periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento ai gradi di maggiore del comparto ordinario e tenente colonnello del comparto speciale.
  Il comma 3 dell'articolo 27 sostituisce la Tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001 relativa al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, rimodulando talune dotazioni organiche nei gradi di generale di brigata e di colonnello, prevedendo per ciascuno di essi una figura apicale dedicata, la quale pertanto sarà in possesso delle peculiari professionalità richieste nel settore di competenza.
  L'articolo 28 apporta modifiche a disposizioni sul Corpo della Guardia di finanza contenute in diversi testi normativi. In particolare:
   viene posticipata di un anno la tempistica di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, ai fini della partecipazione al concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria;
   in ordine alle qualifiche degli appartenenti al Corpo, si prevede che le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e ufficiale di polizia tributaria siano escluse, in via ordinaria, per gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico amministrativo;
   sempre in relazione alle qualifiche, le norme in esame attribuiscono con maggiore precisione le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria a militari della Guardia di finanza che si trovino in particolari condizioni;
   si escludono le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria, nonché le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuite dalla legge o da altre fonti in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza, ai militari della Guardia di finanza in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio per esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indicate, diverse dall'Amministrazione di appartenenza.

  Un secondo gruppo di interventi opera l'estensione di alcune norme del codice dell'ordinamento militare alla Guardia di finanza e novella il medesimo codice in relazione a peculiari aspetti dell'ordinamento del Corpo. In particolare:
   si estendono alla Guardia di finanza le norme del codice che prevedono la commutazione in aspettativa senza assegni dei periodi di congedo, permesso, licenza straordinaria od altro istituto indebitamente fruiti, ove il militare non intenda chiedere la conversione degli stessi in licenza ordinaria;
   si affida a un provvedimento di rango secondario l'individuazione degli adempimenti connessi alla redazione e alla custodia della documentazione caratteristica per il Corpo, con finalità di snellimento degli adempimenti;
   si consente alle donne aspiranti all'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza in stato di gravidanza, temporaneamente impedite a sostenere gli accertamenti psicofisici e, se previste, le prove di efficienza fisica e/o di idoneità al servizio, di essere ammesse d'ufficio a svolgere i predetti accertamenti o prove nell'ambito del primo concorso utile successivo al periodo impeditivo.

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  Sono poi disciplinati i conseguenti adempimenti, quali l'inserimento nel corso di formazione e l'attribuzione di anzianità; si precisa che gli ufficiali destinatari dell'aspettativa per riduzione quadri possono, a domanda, chiedere di cessare dal servizio permanente quando sono effettivamente collocati in tale posizione e non in un momento antecedente a tale collocamento; infine, è modificata la disciplina militare per il personale del Corpo, rimettendo al Ministro dell'economia e delle finanze esclusivamente le prerogative disciplinari di stato e cautelari nei confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione. Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che, nei confronti dei generali di brigata e dei colonnelli, le citate prerogative, già in capo al citato Ministro, vengono affidate al Comandante generale della Guardia di finanza. Inoltre le norme specificano che i pareri dei livelli gerarchici intermedi devono essere considerati quale parte degli accertamenti preliminari e, infine, si affida il procedimento disciplinare di stato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il Capo IV, che è composto da 7 articoli (dall'articolo 29 all'articolo 35) apporta modifiche ed integrazioni in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
  In particolare, l'articolo 29 introduce una serie di modifiche alla legge n. 395 del 1990, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.
  Più nel dettaglio la disposizione:
   interviene sull'organizzazione sul territorio del Corpo di polizia penitenziaria al fine di meglio qualificare i reparti di Polizia penitenziaria già esistenti presso gli istituti penitenziari per adulti e minori, le scuole e gli istituti di istruzione;
   inserisce formalmente tra i compiti della polizia penitenziaria, funzioni già nei fatti svolte, quali la garanzia dell'ordine e della sicurezza anche delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro, la collaborazione con la magistratura di sorveglianza, operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza e l'assistenza del magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto. Si esplicita inoltre che la polizia penitenziaria può essere impiegato in attività amministrative, purché direttamente connesse ai compiti istituzionali; come precisa la relazione illustrativa, le ragioni che suggeriscono l'integrazione della norma sui compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria risiedono nella necessità di chiarire lo spettro dei predetti compiti al fine di realizzare un miglioramento dell'efficienza anche nello svolgimento delle funzioni sull'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari; ciò, in particolare, vale nel caso della formalizzazione della collaborazione con la Magistratura di sorveglianza. Infatti, il sostegno all'operato dei giudici della sorveglianza costituisce ad oggi una diffusa situazione de facto, indispensabile per garantire il funzionamento minimo di tali uffici giudiziari; va rilevato che si tratta dello svolgimento di una funzione di raccordo fra ufficio di sorveglianza e carcere, necessaria al buon andamento anche di quest'ultimo;
   interviene in materia di doveri gerarchici; attualmente gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Ministro di grazia e giustizia; dei Sottosegretari di Stato per la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria; del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; del direttore dell'ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria; del provveditore regionale; del direttore dell'istituto; dei superiori gerarchici, ma anche del direttore.

  In tale contesto lo schema di decreto:
   introduce il rapporto di subordinazione gerarchica del contingente di personale di polizia penitenziaria assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nei confronti del Capo del Dipartimento Pag. 18per la giustizia minorile e di comunità e del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del medesimo dipartimento;
   aggiorna le denominazioni di «Ministro di grazia e giustizia» e di «direttore dell'ufficio del personale» che oggi si individuano rispettivamente nel «Ministro della giustizia» e nel «Direttore Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»;
   rimodula il rapporto di subordinazione del personale di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario, che è di natura gerarchica se il comandante del reparto riveste qualifica inferiore a primo dirigente;
   stabilisce che il rapporto di subordinazione nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario, del personale del reparto di polizia penitenziaria ha carattere funzionale, quando il comandante del reparto riveste la qualifica di primo dirigente.

  Si tratta di modifiche che, come precisa la relazione illustrativa, rispondono alla necessità di dare attuazione al principio di delega che orienta l'intervento normativo nel senso di un accrescimento ed aggiornamento dell'efficienza dell'azione amministrativa sotto forma di valorizzazione delle esigenze funzionali dell'amministrazione.
  Inoltre l'articolo:
   aggiorna la dizione «istituti di prevenzione e pena» che diventa «istituti penitenziari» e interviene in materia di diritto di sciopero, prevedendo che il personale di polizia penitenziaria non possa esercitare tale diritto, né azioni sostitutive di esso che, ove effettuati durante il servizio, possano pregiudicare l'ordine e la sicurezza delle strutture in cui lavorano (e non genericamente, come prevede la legislazione vigente, «il servizio di sicurezza degli istituti penitenziari»).

  L'articolo 30 incide sul decreto legislativo n. 443 del 1992, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395».
  Tra le novelle più significative segnala:
   l'inserimento nell'ambito dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, della carriera dei funzionari;
   la riduzione di 2 anni (da 8 a 6) della permanenza nella qualifica di Assistente Capo e di Sovrintendente capo per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore»;
   l'introduzione di prove di efficienza fisica nell'ambito delle procedure concorsuali volte all'assunzione di agenti e di ispettori nel Corpo di polizia penitenziaria e nei concorsi per l'accesso dall'esterno ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;
   la specificazione concernente il contenuto delle mansioni esecutive del ruolo dei sovrintendenti;
   la possibilità – per il personale frequentante il corso per la nomina a vice sovrintendente o il corso per la nomina a vice ispettore e dimesso dallo stesso per assenze complessivamente superiori ad un quarto delle giornate di studio, di essere ammesso di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica, qualora le assenze siano dovute a gravi infermità;
   l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, per la promozione alla qualifica di ispettore capo, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore; per la promozione alla qualifica di ispettore superiore da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;
   l'adeguamento al nuovo assetto normativo ed organizzativo della disciplina della redazione del rapporto informativo per i diversi ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria e la contestuale Pag. 19abrogazione delle disposizioni vigenti relative alla compilazione del rapporto informativo
   la rimodulazione della commissione competente ad esprimersi sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di garantire coerenza con il nuovo assetto normativo ed organizzativo;
   la ridefinizione della disciplina relativa alle modalità di comunicazione delle condizioni di salute ostative al servizio; si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, siano disciplinate le modalità che assicurino l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l'idoneità psico-fisica previste dalla legge;
   l'aggiornamento lessicale di denominazioni utilizzate nel testo e ormai superate;
   l'individuazione delle modalità per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e l'individuazione della commissione competente alla valutazione con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse;
   la rimodulazione delle commissioni esaminatrici e dei comitati di vigilanza per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;
   la specificazione che in sede di accertamento dei requisiti attitudinali, il giudizio di non idoneità è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Direttore generale del personale e delle risorse;
   la riformulazione delle disposizioni in materia di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia penitenziaria già previste per i candidati con tatuaggi in determinate fattispecie;
   la sostituzione della tabella A recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria: l'intervento è volto, in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 3, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, a incrementare la dotazione organica nel ruolo iniziale degli agenti – assistenti di 620 unità.

  Secondo quanto riportato dalla Relazione illustrativa dello schema tale misura è stata determinata, sulla base delle aggiornate esigenze di funzionalità, considerando un incremento pari all'1,5 per cento della dotazione organica complessiva del Corpo di polizia penitenziaria. L'intervento in parola, alla luce delle recenti revisioni ordinative che hanno interessato l'organizzazione territoriale del Corpo, assicurerà una maggiore flessibilità organizzativa, mediante la possibilità di una più agevole definizione delle relative piante organiche dei reparti di polizia penitenziaria dislocati sul territorio nazionale e di disporre di un'adeguata forza organica non distribuita, necessaria per far fronte a particolari esigenze operative ovvero a non programmabili situazioni di carattere temporaneo.
  L'articolo 31 introduce modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, concernente le sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e la regolamentazione dei relativi procedimenti, prevedendo in particolare:
   l'individuazione del soggetto che irroga la sanzione disciplinare della censura;
   l'attribuzione delle funzioni di presidente del Consiglio centrale di disciplina ad un dirigente generale penitenziario o ad un dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria; Pag. 20
   specifici obblighi di informazione dell'organo competente da parte del comandante del reparto, che abbia notizia di un'infrazione commessa da un dipendente per la quale sia prevista una sanzione più grave della censura.

  L'articolo 32 introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante «Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria», prevedendo l'adeguamento della disciplina relativa alla assegnazione, alla consegna ed all'impiego dell'armamento, individuale e di reparto, al nuovo assetto normativo ed organizzativo.
  L'articolo 33 introduce modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria», prevedendo:
   la ridenominazione delle qualifiche della carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria; l'introduzione della nuova qualifica apicale di «dirigente generale»;
   l'istituzione della Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali saranno preposti esclusivamente i dirigenti generali di Polizia penitenziaria;
   la rideterminazione degli incarichi attribuibili ai funzionari del Corpo in relazione alle qualifiche rivestite;
   l'inserimento fra le prove concorsuali anche di quelle di efficienza fisica;
   la rideterminazione del riparto di competenze fra direttore dell'istituto e comandante di reparto, che rivesta la qualifica di primo dirigente, riguardo alla determinazione concernente la conferma nella qualifica di commissario capo dei funzionari che terminano il periodo di tirocinio iniziale;
   la sostituzione di alcune denominazioni non più coerenti con il mutato assetto normativo;
   l'introduzione della cadenza semestrale per l'effettuazione degli avanzamenti alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore, in luogo dell'attuale cadenza annuale;
   una disciplina più puntuale del percorso di carriera dei funzionari del Corpo, tramite la precisazione che gli incarichi nel corso del tempo ricoperti devono essere connessi alle qualifiche di volta in volta rivestite e introduzione dei limiti, minimi e massimi, di permanenza nel medesimo incarico di comando di reparto o di nucleo traduzioni e piantonamenti;
   una nuova disciplina della procedura di nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria (in conseguenza dell'introduzione della nuova qualifica apicale della carriera dei funzionari);
   l'attribuzione del valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari;
   la ridefinizione della disciplina della commissione competente sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera dei funzionari del Corpo; in particolare viene conferita a quest'ultima l'integrale competenza in materia, sgravando così il consiglio di amministrazione del ministero del compito di approvare le graduatorie di merito dei funzionari promovendi;
   una nuova disciplina, in analogia con quella già prevista per i funzionari della Polizia di Stato, della valutazione annuale dei funzionari del Corpo con qualifica di livello dirigenziale;
   la sostituzione della tabella recante le dotazioni organiche della carriera dei funzionari del Corpo.

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  L'articolo 34 interviene in materia di progressione di carriera per anzianità del personale della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria.
  In particolare la disposizione modifica la Tabella F, allegata al Regolamento (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006), avente ad oggetto il periodo di permanenza nella qualifica per gli ispettori orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, con l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore, per la promozione alla qualifica di ispettore capo, e con l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore.
  Si tratta di modifiche finalizzate, come precisa la relazione illustrativa, a realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera del personale e contrastare futuri decrementi di organico nelle qualifiche apicali del ruolo.
  L'articolo 35 introduce modifiche in materia di ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, istituti, in attuazione del Trattato di Prüm per l'istituzione della banca dati del DNA, con il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al quale la disposizione in esame reca una serie di modifiche.
  La disposizione, in particolare:
   prevede che, con riguardo ai ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
   riduce da otto anni a sei anni il periodo di effettivo servizio richiesto per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore», per gli assistenti capo tecnici e per i sovrintendenti capo;
   prevede che le mansioni esecutive del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici possano assumere contenuto anche qualificato e complesso;
   dispone l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, per la promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico e per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico rispettivamente da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore tecnico e da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico;
   adegua la nomenclatura delle qualifiche, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
   stabilisce che la direzione del laboratorio centrale del DNA sia affidato a personale della carriera dei funzionari tecnici con qualifica di primo dirigente tecnico e che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici;
   prevede che la formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici sia assicurata secondo modalità individuate dalla Scuola superiore dell'esecuzione penale;
   prevede l'adeguamento – con riguardo alla nomenclatura delle qualifiche, alle modalità di promozione alla qualifica di primo dirigente e all'inquadramento giuridico – del personale della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria a quanto previsto con riguardo all'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria; con particolare riguardo alla promozione a primo dirigente tecnico si prevede che tale promozione si consegua, nell'ambito dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di intendente che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica entro le suddette date;
   rimodula la dotazione organica del personale appartenente alla carriera dei Pag. 22funzionari tecnici; viene previsto, in particolare, un posto da primo dirigente tecnico, proveniente dal ruolo dei biologi e a cui affidare la direzione del Laboratorio centrale del DNA, con contestuale riduzione di un posto di funzionario tecnico biologo.

  Il Capo V dello schema reca le disposizioni transitorie; in tale ambito l'articolo 36 modifica e integra l'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, recante disposizioni transitorie in materia di copertura di vacanza organiche, progressioni di carriera, misure compensative, disposizione di deroga, incrementi della consistenza organica dei ruoli delle Forze di Polizia.
  Un primo gruppo di novelle incide sulla disciplina per la copertura delle vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori.
  Quanto ai sovrintendenti, la novella propone di limitare il concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale solamente alle vacanze rilevabili al 31 dicembre 2017, laddove il testo vigente prevede tale procedura per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Quindi, alla copertura delle vacanze per gli anni 2018-2022, si provvede in parte (70 per cento dei posti al 31 dicembre di ciascun anno) con lo scrutinio per merito comparativo, in parte (restante 30 per cento dei posti) mediante concorso per titoli destinato ad agenti e assistenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo.
  È prevista, per tutti, la frequenza di un successivo corso di formazione.
  Si prevede, inoltre, un aumento temporaneo dei posti, sempre nel ruolo dei sovrintendenti, mediante la previsione di posizioni in sovrannumero, da riassorbire entro il 2026.
  Quanto all'accesso al ruolo dei vice ispettori mediante concorso interno, la novella propone una diversa modulazione delle procedure: alla copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, si provvede attraverso due concorsi da bandire negli anni 2017 e 2018 (in luogo di cinque concorsi previsti a legislazione vigente). Tali procedure sono strutturate in modo da coprire: una parte dei posti disponibili mediante concorso per titoli destinato al personale del ruolo dei sovrintendenti; per la restante parte, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame destinato ad unità in servizio presso la Polizia di Stato aventi determinati requisiti. Sono inoltre previsti ulteriori tre concorsi – confermando in ciò quanto previsto a legislazione vigente – da bandire negli anni dal 2021 al 2023, relativi ai posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno precedente. Si prevede quindi una nuova disciplina relativa alla possibilità di rinuncia all'accesso alla nuova qualifica.
  L'articolo dello schema di decreto detta, quindi, una serie di disposizioni aggiuntive applicabili a figure che possiedono taluni requisiti alla data del 1o gennaio 2020 e che, in virtù degli stessi, possono partecipare alle procedure per l'accesso a qualifiche superiori ovvero possono ottenere la qualifica di «coordinatore».
  Ulteriori novelle recano, tra l'altro:
   le modalità di riconoscimento del titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione ai fini della promozione alla qualifica di ispettore superiore;
   modifiche alla disciplina del riconoscimento dei titoli e dei coefficienti di anzianità in materia di scrutinio per merito comparativo per la promozione a talune qualifiche;
   il graduale utilizzo dei posti, resisi vacanti a seguito delle cessazioni del ruolo direttivo, per assunzioni nella carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia, mediante concorsi, a regime, per vice commissario, nella misura pari a 1.004 unità derivanti;
   l'inapplicabilità di alcuni limiti di età per gli appartenenti alla Polizia che partecipino ai concorsi pubblici per l'accesso alla carriera di funzionari;
   il differimento del termine per l'applicabilità delle disposizioni sul percorso Pag. 23di carriera dei funzionari di Polizia per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore;
   disposizioni sulla programmazione pluriennale, demandata ad un decreto ministeriale, al fine di definire l'andamento delle dotazioni organiche dei funzionari di Polizia negli anni 2021-2016;
   disposizioni inerenti la partecipazione al concorso per vice sovrintendente tecnico da parte del personale promosso per merito straordinario;
   la riduzione della permanenza nel ruolo di commissario tecnico ai fini del conseguimento della promozione a commissario capo tecnico;
   misure per la permanenza dei ruoli per gli orchestrali della banda della Polizia di Stato;
   disposizioni per l'accesso alla qualifica di medico capo, di funzionari medici e di funzionari medici veterinari;
   disposizioni per il transito a domanda (in sostituzione del concorso previsto dalle disposizioni transitorie vigenti) ai corrispondenti ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico-amministrativo del personale della Polizia di Stato.

  La disposizione propone, inoltre, l'inserimento nel predetto articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017 di alcuni commi aggiuntivi, i quali riguardano, in estrema sintesi:
   una norma di interpretazione autentica di alcune disposizioni per l'accesso alla qualifica di medico capo;
   la possibilità di attribuzione di funzioni dirigenziali ai funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o vice questore, ed equiparate;
   la riduzione della permanenza prevista in taluni ruoli.

  L'articolo 37 modifica anch'esso il decreto legislativo n. 95 del 2017, il quale ha dettato disposizioni di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.
  Un primo novero di novelle recato dal comma 1 interviene sull'articolo 3 («Disposizioni comuni per la Polizia di Stato») del citato decreto legislativo n. 95.
  Di esso sono modificati in particolare:
   alla lettera a), il comma 4, sì da rendere solo ministeriale (del Ministro dell'interno) anziché interministeriale (di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca) il decreto di individuazione delle classi di laurea triennale per le quali possano valere i crediti formativi acquisiti con la frequenza dei corsi per vice ispettore (di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982) e per vice ispettore tecnico (di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982);
   alla lettera b), il comma 6, riguardo il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione ai concorsi di accesso ai ruoli della Polizia; al riguardo si precisa più puntualmente che entro la data di svolgimento della prima prova concorsuale anche preliminare, possa essere conseguito così il titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente prevista come l'iscrizione agli albi professionali (purché in tal caso il candidato documenti l'avvenuta presentazione della relativa istanza);
   il comma 7, con modifica di mero drafting;
   alla lettera d) si introducono i nuovi commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies:
   il nuovo comma 7-bis, circa il possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale (materia su cui insiste, in via regolamentare, il decreto ministeriale n. 198 del 2003), prevede che tali requisiti si considerino posseduti dal candidato qualora integralmente sussistenti al momento dello svolgimento dei relativi Pag. 24accertamenti (non rilevando una loro eventuale acquisizione in tempo successivo), con finalità deflattiva del contenzioso in materia di accertamento di tali requisiti;
   il nuovo comma 7-ter concerne le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che si trovino in stato di gravidanza e non possano essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e di efficienza fisica; per esse si prevede che sono ammesse a domanda, a sostenere gli accertamenti nella prima sessione concorsuale utile (per una sola volta anche in deroga ai limiti di età); le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile, in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi: in tal caso la decorrenza giuridica è la medesima dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione; la posizione in ruolo sarà determinata sulla base del punteggio totalizzato al termine del concorso e del corso di formazione frequentato;
   il nuovo comma 7-quater concerne una specifica causa di esclusione dai concorsi di accesso alla Polizia, individuata in alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati – quali tatuaggi o altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi sanitari – se visibili in tutto o in parte con l'uniforme indossata o per la loro «sede», natura o contenuto risultino deturpanti o indice di alterazione psicologica o non siano comunque conformi al decoro dell'istituzione (la disposizione «legifica» previsione del citato decreto ministeriale n. 198 del 2003, Tabella n. 2, lettera b) ove figura l'espressione «indice di personalità abnorme», qui riformulata con «indice di alterazione psicologica»);
   il nuovo comma 7-quinquies concerne le assenze durante la frequenza di corsi di formazione, da parte di coloro che vi accedano dopo il loro inizio. In caso di accesso del frequentatore dopo l'inizio del corso, il numero massimo di giorni di assenza consentito è proporzionalmente ridotto, in ragione della data dell'effettivo accesso al corso;
   il nuovo comma 7-sexies consente lo scorrimento delle graduatorie per i volontari in ferma prefissata, nei concorsi ad agente e agente tecnico di Polizia – per i quali essi fruiscono di una riserva di posti nella misura del 45 per cento, ai sensi dell'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare; l'assunzione con scorrimento degli eventuali candidati idonei non vincitori, ed il conseguente avvio al prescritto corso di formazione, sono consentite entro e non oltre trenta giorni decorrenti dall'inizio del corso;
   alla lettera e), si introduce un comma 11-bis, secondo cui dal 1o gennaio 2017 coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione nel ruolo d'onore con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza «sostituto commissario» o di perito superiore tecnico «sostituto direttore tecnico», ricevano attribuite siffatte qualifiche, qualora richiamati in servizio;
   alla lettera f), si modifica il comma 13, relativo ai requisiti di ammissibilità previsti dai bandi dei concorsi nella Polizia. La novella dispone che per i titoli oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, oltre ai controlli a campione svolti durante le procedure concorsuali, l'Amministrazione della pubblica sicurezza effettui i controlli: per i vincitori di concorsi per funzionari, entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale; per i vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti e ispettori, entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione; inoltre si prevede che l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, determini la decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva;
   alla lettera g), si introduce un nuovo comma 13-bis, circa la facoltà dell'Amministrazione Pag. 25della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche, di articolazione dei corsi di formazione in più cicli. La disposizione vigente fa riferimento all'impossibilità di ospitare tutti i vincitori «dello stesso concorso interno». La novella sostituisce una dicitura più comprensiva, facendo riferimento ai vincitori «delle procedure scrutinali o concorsuali interne», si intende della medesima annualità;
   alla lettera h), si introduce un nuovo comma 15-bis, volto a porre una clausola secondo cui, ove nel decreto legislativo n. 95 del 2017 ricorrano, le parole «ruolo direttivo ad esaurimento» e «ruolo direttivo tecnico ad esaurimento», le stesse sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «ruolo direttivo» e «ruolo direttivo tecnico», dunque con soppressione della dicitura «ad esaurimento», nonché un nuovo comma 15-ter, secondo cui i giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal personale sono commutati in aspettativa senza assegni, non utile ad alcun effetto (inclusa la maturazione di anzianità di servizio), qualora il dipendente non intenda o non possa, entro il termine indicato dall'Amministrazione, chiederne l'imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario. Rimangono ferme restando le valutazioni connesse agli eventuali profili disciplinari.

  Il comma 2 dell'articolo 37 introduce nel decreto legislativo n. 95 del 2017 un nuovo articolo 3-bis, in materia di distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato.
  Si viene ad estendere al personale della Polizia di Stato che abbia riportato in servizio e per causa di servizio mutilazioni o gravi ferite e lesioni, la concessione di distintivi d'onore, già previsto dalla disciplina del codice dell'ordinamento militare.
  La determinazione delle caratteristiche e delle modalità di attribuzione del distintivo d'onore è demandata a decreto del capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
  L'articolo 38 dello schema di decreto modifica l'articolo 36 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che, nell'ambito del Capo III, recante norme di revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza, definisce le disposizioni transitorie e finali. In particolare, le novelle recate dall'articolo 38:
   prevedono la rimodulazione del coefficiente che determina il numero massimo di promozioni da conferire al grado di luogotenente per l'anno 2023 in relazione alla più ampia platea di ispettori che, per effetto delle riduzioni di permanenza, maturerà i requisiti per l'avanzamento;
   sanano la posizione (denominazione dell'inquadramento in ruolo) del personale del ruolo d'onore richiamato in servizio;
   recano norme di avanzamento dei marescialli ordinari e dei marescialli capo, rimodulando la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di maresciallo aiutante; viene, inoltre, sanata la posizione dei marescialli aiutanti in servizio al 31 dicembre 2016 promossi secondo le disposizioni vigenti in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017, e disciplinata la promozione al grado di luogotenente dei marescialli aiutanti;
   aggiornano la disciplina transitoria per l'attribuzione della qualifica speciale ad appuntati scelti e brigadieri capo;
   disciplinano l'attribuzione della qualifica speciale di «cariche speciali» ai luogotenenti del Corpo nel periodo transitorio;
   rimodulano le percentuali di ripartizione dei posti tra il concorso pubblico e quello interno ai fini dell'accesso al ruolo ispettori nel periodo transitorio;
   consentono alla Guardia di finanza di utilizzare ufficiali del medesimo corpo in qualità di «periti selettori» nelle procedure concorsuali;
   riducono da 6 a 3 anni il requisito di anzianità «minima» nel grado richiesto Pag. 26per la partecipazione al concorso straordinario per sottotenenti del Corpo, stabilendo che, per poter concorrere nell'ambito della riserva di posti del 25 per cento, gli interessati devono essere stati effettivamente impiegati, nell'ultimo quinquennio, quali specializzati nel relativo servizio;
   introducono disposizioni di coordinamento tra i periodi di permanenza nel grado richiesti a partire dalle procedure di avanzamento per l'anno 2023 e quelli previsti dalla previgente normativa, nonché disposizioni riguardanti le aliquote di avanzamento per l'anno 2022;
   anticipano di un anno (dal 2025 al 2024) la promozione «dedicata» al grado di generale di divisione del ruolo normale – comparto aeronavale;
   favoriscono un aumento della platea dei soggetti che potranno essere valutati fino all'anno 2027 ai fini dell'avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo normale – comparto ordinario;
   prevedono apposite promozioni nell'anno 2020 e 2022, coerentemente con le esigenze del comparto, e sono rimodulati i flussi reclutativi annualmente stabiliti, ai fini di uno sviluppo armonico del ruolo Tecnico-Logistico-Amministrativo;
   incrementano la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti per poter disporre di un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria da impiegare nelle attività di polizia, per un massimo di 1.500 unità soprannumerarie, suddivise in 250 unità per il concorso relativo all'anno 2020, 350 unità per il concorso relativo all'anno 2021, 400 unità per il concorso relativo all'anno 2022 e 500 unità per il concorso relativo all'anno 2023.

  L'articolo 39 modifica le disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria, dettate dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 95 del 2017, recante disposizioni in materia di revisione delle Forze di polizia.
  Più nel dettaglio l'articolo:
   reca una serie di disposizioni transitorie connesse alla necessità di copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente; si prevedono, fra le altre, una procedura semplificata valida dal 2018 al 2022, per la copertura dei posti per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti; un aumento della dotazione organica del ruolo dei sovraintendenti mediante la previsione transitoria di posizioni soprannumerarie riassorbibili; l'applicazione anche alle procedure concorsuali e scrutinali transitorie per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del meccanismo di devoluzione dei posti rimasti scoperti;
   prevede l'introduzione di una norma di carattere generale relativa alla possibilità per le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia penitenziaria che si trovino in stato di gravidanza e non possano essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e di efficienza fisica, di essere ammesse, a domanda, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi, con la decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione; la posizione in ruolo sarà determinata sulla base del punteggio totalizzato al termine del concorso e del corso di formazione frequentato;
   demanda a successivi decreti del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità il riordino delle divisioni nell'ambito degli uffici delle direzioni generali dei rispettivi dipartimenti e l'individuazione delle materie e dei procedimenti di competenza;
   introduce una norma transitoria che consente, fino alla nomina di dirigenti Pag. 27superiori del Corpo di polizia penitenziaria, di conferire gli incarichi loro attribuiti agli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia;
   consente, ferma restando la preminenza gerarchica, di assegnare gli incarichi attribuiti agli intendenti aggiunti e agli intendenti, ai funzionari di entrambe le qualifiche;
   prevede che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, si emani il nuovo regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
   fissa, in fase di prima applicazione dell'articolo 13-sexies del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 33), in tre anni la permanenza nella qualifica di dirigente superiore per la nomina a dirigente generale;
   reca una norma di coordinamento con l'articolo 9, comma 1-bis, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (di cui alla lettera c), numero 2), del comma 1 dell'articolo 29), secondo la quale il comandante del reparto di polizia penitenziaria, quando riveste la qualifica di primo dirigente, ed è legato al direttore di istituto da un rapporto di subordinazione funzionale e non gerarchica, assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole nell'istituto penitenziario, avvalendosi del personale di polizia penitenziaria;
   estende l'istituto giuridico dell'indennità di lungo servizio all'estero, già previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato e alle forze di polizia a ordinamento militare, anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria;
   prevede l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore capo e di ispettore capo tecnico, rispettivamente per gli ispettori e gli ispettori tecnici che al 1o gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni; nonché l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore superiore per gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici che al 1o gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sette anni; gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici non inclusi tra i destinatari di tali disposizioni, se in possesso, al 1o gennaio 2020, di un'anzianità, maturata cumulativamente nelle qualifiche di ispettore e di ispettore capo, pari o superiore a quattordici anni sono ammessi, al compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico; gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1o gennaio 2020 possono essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica; gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1o gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico, possono invece essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati nella qualifica di ispettore superiore;
   consente di conseguire la denominazione di «coordinatore» con decorrenza 1o gennaio 2020:
    agli assistenti capo e agli assistenti capo tecnici che, a tale data hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
    ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici che, a tale data hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;
    ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici che hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a due anni.

  L'articolo 40 reca modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nella parte contenente le disposizioni finali e finanziarie della revisione dei Pag. 28ruoli delle Forze di polizia, adottata in attuazione della legge 125 del 2014.
  In particolare, sono dettate disposizioni volte ad evitare effetti peggiorativi sul trattamento economico complessivo, con l'introduzione di norme di salvaguardia.
  Sono altresì incrementati i limiti complessivi di spesa predisposti per il finanziamento del meccanismo di defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore dei dipendenti delle Forze di polizia e Armate con i redditi minori.
  È, tra gli altri, disposto il riconoscimento di una indennità una tantum in favore del personale di alcuni ruoli promossi in un determinato periodo e che non ha usufruito interamente degli automatismi di carriera previsti dal decreto legislativo n. 95 del 2017.
  È altresì prevista l'attribuzione a determinate qualifiche con una anzianità di qualifica o grado ivi stabilita, di un assegno lordo una tantum di importo pari a 200 euro. Nella relazione illustrativa si evidenzia che a misura è connessa alla circostanza che a detto personale, per effetto delle norme transitorie del riordino di cui al decreto legislativo n. 95/2017, è stata attribuita la qualifica speciale con le medesime decorrenze del personale meno anziano.
  Sono introdotte misure per apportare alcuni correttivi ritenuti necessari dopo l'entrata in vigore del decreto di riordino (decreto legislativo n. 95/2017) e modifiche volte ad evitare disparità di trattamento e diversi istituti retributivi alla luce delle integrazioni normative intervenute.
  Viene poi disciplinato diversamente il beneficio della promozione meramente onorifica, da una parte prevedendolo anche in favore dei dipendenti con qualifica/grado apicale nel rispettivo ruolo e, dall'altra parte, estendendolo al personale infermo o deceduto per motivi non dipendenti da causa di servizio.
  Sotto altro profilo, considerato che i provvedimenti istitutivi della Direzione centrale per i servizi antidroga (legge 15 gennaio 1991, n. 16) e della Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia (legge 1o aprile 1981, n. 121 e regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423) prevedono che l'incarico interforze di direttore – assegnato, a rotazione, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza – sia affidato, per quanto concerne i Corpi di polizia a ordinamento militare, a ufficiali con il grado di generale di divisione, sono apportate modifiche volte a tener conto dell'evoluzione normativa intervenuta, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa. Viene dunque previsto che, per quanto concerne l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, i richiamati incarichi sono assegnati a ufficiali che rivestono il grado non inferiore a generale di divisione.
  È infine sostituita la tabella F allegata al decreto legislativo n. 95 del 2017 con la nuova tabella F allegata allo schema di decreto, al fine – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa – di prevedere un assegno una tantum di importo maggiore per i sovrintendenti capo e gradi e qualifiche corrispondenti di elevata anzianità di grado, essendo stato riconosciuto esclusivamente ai parigrado con almeno 8 anni di anzianità.
  Nel Capo VI – recante le disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento – sono infine contenuti gli articoli 41, 42 e 43.
  In particolare, l'articolo 41 reca una norma di chiusura che dispone la corresponsione di un assegno lordo una tantum, di natura accessoria, a favore del personale delle qualifiche apicali in servizio al 31 dicembre 2019 che non beneficia delle riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione per effetto delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, rispettivamente di 250 euro, 350 euro o 450 euro lordi in base al ruolo di riferimento.
  È altresì disposta l'applicazione, a decorrere dal 1o gennaio 2020, delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in tema di monitoraggio della spesa derivante dall'attuazione di quanto previsto dello schema di decreto.Pag. 29
  L'articolo 42 reca, a sua volta, alcune abrogazioni con la finalità di coordinamento con le modifiche dell'articolo 2138 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
  In particolare sono abrogati:
   l'articolo 38 del decreto legislativo n. 69 del 2001, che prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2001 si procede alla redazione della documentazione caratteristica anche nei confronti dei generali di divisione del Corpo della Guardia di finanza con i modelli ivi previsti;
   il decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 1967, che disciplina i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza, che hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento dato dall'ufficiale, rilevando le qualità da questo dimostrate.

  L'articolo 43 provvede alla copertura degli oneri recati dal provvedimento, quantificati pari a 51.271.542 euro per l'anno 2019, in 74.040.418 euro per l'anno 2020, in 73.733.539 euro per l'anno 2021, in 72.803.571 euro per l'anno 2022, in 88.601.187 euro per l'anno 2023, in 84.245.274 euro per l'anno 2024, in 85.861.093 euro per l'anno 2025, in 87.116.273 euro per l'anno 2026, in 84.254.642 euro per l'anno 2027, e in 88.375.178 euro a decorrere dall'anno 2028.
  Alla copertura dei suddetti oneri si provvede a valere sulle risorse dell'apposito Fondo, istituito dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2018, per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Il comma precisa altresì che quota parte degli oneri dell'anno 2019 (44.978.408 euro) sono coperti a valere sulle disponibilità in conto residui del Fondo medesimo.

  Antonio DEL MONACO (M5S), relatore per la IV Commissione, osserva come le disposizioni del provvedimento che interessano materie di competenza della Commissione difesa siano contenute nel Capo II (articoli da 8 a 25), che reca modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri, e nel Capo III (articoli da 26 a 28), che riguarda la revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza.
  Nel dettaglio, il Capo II, suddiviso in VI Sezioni, novella in più parti il codice dell'ordinamento militare, intervenendo in via definitiva sulle criticità applicative emerse in fase di prima attuazione del riordino del 2017.
  La Sezione I (articoli da 8 a 12) reca disposizioni generali e comuni. In particolare, l'articolo 8, con riferimento alla collocazione della bandiera, esclude l'obbligo espresso di custodire la bandiera nell'ufficio del Comandante generale, attualmente vigente solo per l'Arma dei carabinieri.
  L'articolo 9, reca modifiche alla disciplina in materia di personale esonerato temporaneamente dal servizio, prevedendo, attraverso il nuovo articolo 179-bis, la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nel caso di sospensione dall'impiego e il loro ripristino all'atto della riassunzione. Analoga sospensione è prevista nel caso di provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico, fino all'atto della riacquisizione dell'idoneità al servizio.
  L'articolo 10 prevede la possibilità di conferire la qualifica di perito selettore anche al Comando generale dell'Arma dei carabinieri (oltre che al Ministero della difesa) e la facoltà per l'Arma di articolare i corsi di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studi, qualora necessario per esigenze organizzative e logistiche connesse all'elevato numero di vincitori dello stesso concorso.
  L'articolo 11, concerne modifiche relative allo stato giuridico. In particolare, con riferimento alla Commissione permanente di avanzamento (articolo 949), stabilisce che il Presidente possa provvedere, per la nomina e l'eventuale connessa sostituzione Pag. 30dei membri integrativi, scegliendo, secondo il criterio della maggiore anzianità assoluta e relativa, tra gli appuntati scelti già selezionati e nominati quali membri supplenti della citata commissione; con riferimento all'ammissione al servizio permanente (articolo 950), reca una serie di novelle volte chiarire alcuni aspetti oggetto di contenzioso. In particolare, con riferimento al prolungamento della ferma, si estende al congedo obbligatorio per maternità l'attuale disposizione in forza della quale «il militare che alla scadenza della ferma volontaria non può essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria». In relazione a tale disposizione (comma 1 dell'articolo 950) si prevede anche di sostituire la parola fisica con psico-fisica e di aggiungere la parola «di stato» dopo «procedimento disciplinare». Inoltre viene precisato che il beneficio del prolungamento della ferma, in caso di sottoposizione a procedimento penale, non condiziona le valutazioni sulla successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma e che la concessione del beneficio del prolungamento della ferma nei confronti del militare imputato per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato, qualora delegata ai comandanti di corpo, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o altra autorità delegata.
  L'articolo 12, in materia di avanzamento del personale dell'arma dei Carabinieri imputato in un procedimento penale per delitto non colposo e ammesso al prolungamento della ferma volontaria, stabilisce che tale personale non è inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento, fino all'ammissione in servizio permanente; è poi stabilito un eventuale incremento della quota di promozioni per i tenenti colonnelli più anziani, fermo restando il numero complessivo delle promozioni annualmente previste, favorendone la progressione di carriera e alimentando il ruolo dei colonnelli con ufficiali di maggiore età anagrafica.
  La Sezione II (articoli 13 e 14) reca alcune novelle all'articolo 737 del codice relative al ruolo degli ufficiali. Nello specifico, l'articolo 13 modifica le disposizioni del codice che attualmente disciplinano il «corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico», volte a prevedere la riduzione della durata minima del corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico e del corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale (da due anni ad un anno). L'articolo 14 prevede invece la sostituzione del quadro I, specchi B e C, della tabella 4, quale conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 2111-bis del codice.
  La Sezione III (articoli da 15 a 18) riguarda il ruolo degli ispettori. Più nel dettaglio, l'articolo 15, in tema di reclutamento, modifica l'articolo 679 del codice, in relazione ai posti disponibili in organico nei ruoli dei marescialli, al fine di limitare il transito nel ruolo ispettori al solo personale in servizio permanente; l'articolo 683, che attualmente regola l'alimentazione del ruolo degli ispettori, allo scopo di chiarire che la durata indicata nella disposizione fa riferimento al periodo minimo di formazione che ciascun allievo maresciallo dovrà frequentare; l'articolo 684, concernente l'ammissione al corso per marescialli, con la finalità di garantirne la partecipazione anche a coloro che stanno per conseguire il diploma, nel caso in cui l'anno di conseguimento del titolo di studio coincida con quello in cui il concorso è bandito; nonché l'articolo 685 in tema di corso superiore di qualificazione, al fine di precisare che lo stesso si compone di due fasi.
  L'articolo 16, con riguardo alla formazione, modifica gli articoli 766 e 767, concernente il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri, al fine di attribuire al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la facoltà di delegare anche autorità di altre organizzazioni Pag. 31per l'approvazione dei piani di studio dei corsi di formazione iniziale per ufficiali, marescialli e brigadieri, e per lo svolgimento del corso biennale per marescialli.
  L'articolo 17 modifica l'articolo 848, recante norme in materia di appartenenti al ruolo degli ispettori, al fine di chiarire che il Comando di stazione nell'ambito delle varie organizzazioni funzionali è prerogativa del personale del ruolo ispettori.
  L'articolo 18, relativo all'avanzamento, reca modifiche all'articolo 1293, concernente i periodi minimi di permanenza nel grado, al fine di ridurre la permanenza minima nel grado di maresciallo ordinario, da 7 a 6 anni e nel grado di maresciallo capo, da 8 a 7 anni e all'articolo 1325-bis, in materia di attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri, per stabilire tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica di carica speciale l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio; infine, sostituisce i quadri VI e IX della tabella 4, al fine di modificare le permanenze minime nei gradi per il personale del ruolo forestale degli ispettori, e del ruolo forestale dei periti, in coerenza con la riduzione dei periodi minimi di permanenza nei gradi per il ruolo normale per i marescialli del ruolo ispettori.
  La Sezione IV (articoli 19 e 20), relativa al ruolo dei sovrintendenti, specifica, all'articolo 19, che il personale appartenente al ruolo sovrintendenti oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, potrà svolgere mansioni esecutive anche qualificate e complesse. L'articolo 20 prevede, invece, con una novella all'articolo 1325-ter, la riduzione della permanenza nel grado di brigadiere capo da 8 a 6 anni.
  La Sezione V (articoli 21 e 22) riguarda il ruolo degli appuntati e carabinieri. In particolare, l'articolo 21 novella l'articolo 800 del codice elevando la dotazione organica del ruolo degli appuntati e carabinieri da 58.877 a 60.617 unità. L'articolo 22, invece, riduce da 8 a 6 anni la permanenza nel grado di appuntato scelto ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale ed integra gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.
  La Sezione VI (articoli da 23 a 25) reca norme di coordinamento e transitorie e prevede, all'articolo 23, una deroga all'articolo 690 del codice al fine di stabilire un incremento soprannumerario transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, per un massimo di 3.000 unità complessive distribuite su più anni dal 2020 al 2024.
  L'articolo 24 stabilisce, tramite l'introduzione del nuovo articolo 2211-bis, un nuovo volume organico del ruolo normale a decorrere dal 2021 e per il quale è stata predisposta un'ulteriore tabella (4, quadro I – specchio A bis) che fissa le consistenze del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal 1o gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, conservando l'efficacia, fino al 31 dicembre 2020, della tabella 4, quadro I (specchio A), attualmente in vigore; modifica i tassi di avanzamento per gli ufficiali più anziani provenienti dal Corpo forestale dello Stato al fine di renderli coerenti con le prospettive di promozione nel corpo di provenienza; uniforma, a far data dal 1o gennaio 2021 e a domanda degli interessati, i limiti ordinamentali di collocamento in congedo.
  L'articolo 25 prevede che il corso d'istituto di cui all'articolo 755 sia considerato assolto per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2010 (anziché 31 dicembre 2007); stabilisce l'esclusione dalle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze degli ufficiali del ruolo tecnico con anzianità antecedente al 1o gennaio 2011, per i quali il predetto corso di istituto viene considerato assolto; definisce i periodi minimi di comando per i capitani del ruolo normale; conferma, per le commissioni superiori di avanzamento, la presenza del generale di divisione del ruolo forestale iniziale ed elimina la figura del segretario senza diritto di voto; prevede disposizioni di raccordo Pag. 32in materia di permanenze minime nei gradi ai fini dell'avanzamento, con particolare riferimento ai gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale a esaurimento e brigadiere capo e appuntato scelto per l'attribuzione della qualifica speciale; dispone il prolungamento di un anno del regime transitorio dell'aspettativa per riduzione quadri, escludendone l'applicazione agli ufficiali del ruolo forestale iniziale sino al 2033, anziché 2032 come attualmente previsto dall'articolo 2252-quater; prevede disposizioni specifiche in merito al numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente, in deroga a quanto attualmente previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3; definisce i criteri per la promozione dei marescialli capi in presenza di determinati presupposti; definisce il regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo capo; reca una serie di novelle all'articolo 2253-bis, che attualmente disciplina la promozione al grado di luogotenente e di perito superiore scelto; inserisce i nuovi commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5-bis dell'articolo 2253-ter, con lo scopo di riconoscere ai luogotenenti di tutti i ruoli dell'Arma dei carabinieri, l'anticipazione nell'attribuzione della qualifica di carica speciale, derivante dalle sopra richiamate riduzioni di permanenza introdotte dall'articolo 1293 del codice e della tabella 4, quadri VI e IX, nonché dall'articolo 2253-bis; modifica l'articolo 2253-quinquies del codice introducendo disposizioni tecniche di raccordo connesse con la riduzione della permanenza minima nel grado di brigadiere capo necessaria per l'attribuzione della qualifica speciale, introdotta dalle modifiche all'articolo 1325-ter; infine, novella l'articolo 2253-septies per disciplinare, nel regime transitorio, le modalità di conseguimento della qualifica speciale conseguenti alla riduzione di permanenza nel gradi appuntato scelto introdotta dall'articolo 1325-quater.
  Passando al Capo III (articoli da 26 a 28), le disposizioni in questo contenute apportano modifiche ed integrazioni all'ordinamento del personale del Corpo della Guardia di finanza.
  Più in dettaglio, l'articolo 26 modifica e corregge il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo.
  Tra le principali novità si segnalano le seguenti: viene rideterminata di 950 unità la dotazione organica nel ruolo iniziale degli appuntati e finanzieri, in attuazione della delega di cui alla legge n. 132 del 2018 (comma 1, lettera a)); viene ridotto il periodo di permanenza nel grado di appuntato scelto e di brigadiere capo (da 8 a 6 anni) ai fini dell'attribuzione della «qualifica speciale» (comma 1, lettera b)); si consente al Corpo di assumere personale nel ruolo di base anche in eccedenza rispetto alla relativa dotazione organica, attingendo alle vacanze organiche dei ruoli sovrintendenti e ispettori, in analogia a quanto disposto per altre Forze di polizia (comma 1, lettera c)); sono integrati i requisiti richiesti per l'arruolamento nel ruolo di appuntati e finanzieri disponendo, tra l'altro, il possesso delle qualità di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria e specificando i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro presso altre pubbliche amministrazioni costituisce motivo impeditivo all'accesso nella Guardia di finanza (comma 1, lettera d)); si consente l'arruolamento diretto, tramite concorso pubblico aperto ai cittadini italiani, anche per personale da destinare alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) della Guardia di finanza, oltre che al Servizio di soccorso alpino, nel limite di 180 unità (comma 1, lettera e)); sono modificate le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici e dei concorsi interni, rispettivamente ampliando il numero di idonei che possono essere dichiarati vincitori in sede di approvazione di graduatoria e rimodulando i periodi in cui possono essere sostituiti gli eventuali rinunciatari (comma 1, lettera l); con riferimento alla nomina a maresciallo, sono chiariti i casi in cui il militare non può essere ammesso in servizio permanente, tra cui si ricorda la temporanea inidoneità psico-fisica e il congedo obbligatorio per maternità e si allinea la disciplina della Pag. 33ferma del militare in congedo obbligatorio per maternità a quanto previsto dalle generali a tutela di tale condizione (comma 1, lettera p)); si prevede l'allineamento della disciplina delle cause di sospensione della valutazione di sovrintendenti e ispettori a quella stabilita per il ruolo appuntati e finanzieri (comma 1, lettera q)); viene modificata la procedura di transito di contingente, per chiarire che detto istituto opera compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione e per definire puntualmente i requisiti necessari per l'accoglimento delle istanze e consentire, per il transito di contingente (da ordinario a mare e viceversa), al Comandante Generale di definire eventuali, ulteriori requisiti di cui deve essere in possesso l'interessato (comma 1, lettera r)).
  Il comma 2 dell'articolo 26 sostituisce le Tabelle A, D/2 e G, allegate al decreto legislativo 199 del 1995: in particolare, la Tabella A individua l'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi e delle qualifiche del personale, per eliminare il riferimento alle qualifiche del Corpo forestale dello Stato, soppresso a opera del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; la Tabella D/2, relativa alla progressione di carriera degli appartenenti al ruolo ispettori, prevede l'aggiornamento delle permanenze nei gradi richieste per la promozione al grado superiore; la Tabella G, relativa ai periodi minimi di permanenza nel grado per la progressione di carriera degli esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza, prevede l'aggiornamento delle permanenze nei gradi richieste per la promozione al grado superiore.
  L'articolo 27 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
  Tra le principali novità segnalo che: si precisa che i militari della Guardia di finanza nominati sottotenenti di complemento ovvero della riserva di complemento sono iscritti nel corrispondente ruolo del congedo relativo al ruolo normale-comparto speciale (comma 1, lettera a); vengono integrati e specificati alcuni requisiti di cui è necessario essere in possesso ai fini della nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza (comma 1, lettera b)); sono disposte modifiche sia al concorso per ufficiali del ruolo normale, sia al concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza (comma 1, lettera c)); sono modificate alcune norme in materia di reclutamento di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo e, in particolare, nell'ambito dei reclutamenti degli ufficiali di detto ruolo, viene riconosciuta la facoltà in capo all'Amministrazione di individuare nei relativi bandi di concorso il titolo di laurea richiesto per l'accesso alla specialità per la quale si concorre e si dispone l'abbassamento da 35 a 32 anni del limite di età per la partecipazione al concorso (comma 1, lettera f)); si individua nel Comandante generale, in luogo del Ministro dell'economia e delle finanze, l'autorità competente a decidere se un dipendente ufficiale valutato per l'avanzamento al grado superiore abbia perduto uno dei requisiti previsti per la promozione (comma 1, lettera q)); viene stabilita una decorrenza unica per le promozioni a scelta, fissandola al 1o gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione (comma 1, lettera u)); si attribuisce agli ufficiali medici superiori che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza la competenza degli accertamenti medico-legali per lesioni traumatiche da causa violenta subite dal proprio personale, attualmente in capo alle strutture sanitarie delle Forze armate (comma 1, lettera v)).
  Il comma 2 dell'articolo 27 sostituisce la Tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001 relativa al ruolo normale della Guardia di finanza disponendo: una rimodulazione della piramide organica degli ufficiali del ruolo normale; la rivisitazione dei periodi minimi di permanenza nei gradi di tenente colonnello, di colonnello e di generale di brigata e del numero di promozioni annuali ai suddetti gradi; l'aggiornamento dei periodi minimi di comando Pag. 34richiesti ai fini dell'avanzamento ai gradi di maggiore del comparto ordinario e tenente colonnello del comparto speciale.
  Il comma 3 dell'articolo 27 sostituisce la Tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001 relativa al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, rimodulando talune dotazioni organiche nei gradi di generale di brigata e di colonnello, prevedendo per ciascuno di essi una figura apicale dedicata, la quale pertanto sarà in possesso delle peculiari professionalità richieste nel settore di competenza.
  Infine, l'articolo 28 apporta modifiche a disposizioni sul Corpo della Guardia di finanza contenute in diversi testi normativi.
  In particolare: viene posticipata di un anno la tempistica di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, ai fini della partecipazione al concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria; in ordine alle qualifiche degli appartenenti al Corpo, si prevede che le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e ufficiale di polizia tributaria siano escluse, in via ordinaria, per gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico amministrativo; sempre in relazione alle qualifiche, le norme in esame attribuiscono con maggiore precisione le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria a militari della Guardia di finanza che si trovino in particolari condizioni; si escludono le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria, nonché le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuite dalla legge o da altre fonti in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza, ai militari della Guardia di finanza in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio per esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indicate, diverse dall'Amministrazione di appartenenza.
  Un secondo gruppo di interventi opera l'estensione di alcune norme del codice dell'ordinamento militare alla Guardia di finanza e novella il medesimo codice in relazione a peculiari aspetti dell'ordinamento del Corpo.
  In particolare: si estendono alla Guardia di finanza le norme del codice che prevedono la commutazione in aspettativa senza assegni dei periodi di congedo, permesso, licenza straordinaria od altro istituto indebitamente fruiti, ove il militare non intenda chiedere la conversione degli stessi in licenza ordinaria; si affida a un provvedimento di rango secondario l'individuazione degli adempimenti connessi alla redazione e alla custodia della documentazione caratteristica per il Corpo, con finalità di snellimento degli adempimenti; si consente alle donne aspiranti all'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza in stato di gravidanza, temporaneamente impedite a sostenere gli accertamenti psicofisici e, se previste, le prove di efficienza fisica e/o di idoneità al servizio, di essere ammesse, d'ufficio a svolgere i predetti accertamenti o prove nell'ambito del primo concorso utile successivo al periodo impeditivo.
  Sono poi disciplinati i conseguenti adempimenti, quali l'inserimento nel corso di formazione e l'attribuzione di anzianità; si precisa che gli ufficiali destinatari dell'aspettativa per riduzione quadri possono, a domanda, chiedere di cessare dal servizio permanente quando sono effettivamente collocati in tale posizione e non in un momento antecedente a tale collocamento; infine, è modificata la disciplina militare per il personale del Corpo, rimettendo al Ministro dell'economia e delle finanze esclusivamente le prerogative disciplinari di stato e cautelari nei confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione. Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che, nei confronti dei generali di brigata e dei colonnelli, le citate prerogative, già in capo al citato Ministro, vengono affidate al Comandante generale della Guardia di finanza. Inoltre le norme specificano che i pareri dei livelli gerarchici intermedi devono essere considerati quale parte degli accertamenti preliminari e, infine, si affida Pag. 35il procedimento disciplinare di stato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  Luigi IOVINO (M5S) si riserva di intervenire nelle successive sedute per segnalare eventuali incongruenze nel testo dello schema. Richiama comunque fin d'ora, in particolare, l'articolo 27 dello schema, il quale modifica il comma 1 dell'articolo 9 del predetto decreto legislativo n. 69, nel senso di abbassare da 35 a 32 il tetto massimo di età per la partecipazione al concorso di accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza, rilevando come tale modifica comporti il rischio di rinunciare a persone che possano vantare un'esperienza preziosa per lo svolgimento di tali compiti.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa presente che le Commissioni avranno modo di approfondire le numerose questioni affrontate dal provvedimento nel prosieguo dell'esame.
  Dopo aver precisato che le modalità di prosecuzione dell’iter saranno definite in una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite, che sarà convocata la prossima settimana, ritiene opportuno procedere a un ciclo di audizioni sul provvedimento, e invita sin da ora i gruppi a valutare i nominativi dei soggetti da indicare per lo svolgimento di tale ciclo di audizioni, che potrà essere definito in quell'ambito.

  Emanuele FIANO (PD), relatore per la I Commissione, chiede alla Presidenza se non sia opportuno attendere l'espressione del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata prima di procedere nella discussione sul provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere parlamentare da parte delle Commissioni riunite è fissato al 29 novembre 2019, ritiene opportuno proseguire l’iter di esame, anche nelle more dell'espressione del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, considerato anche che l'attività conoscitiva sul provvedimento impegnerà le Commissioni riunite per un tempo certo non brevissimo, e fermo restando comunque che le Commissioni non esprimeranno il loro parere sul provvedimento prima dell'acquisizione dei predetti pareri.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.