CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 ottobre 2019
254.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 41

RISOLUZIONI

  Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 11.35.

Pag. 42

7-00338 Quartapelle Procopio e altri: Sull'offensiva della Turchia in atto nel Nord della Siria.
(Discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00388, 7-00340 e 7-00341 e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00043 e reiezione delle risoluzioni nn. 7-00340 e 7-00341).

Sulla pubblicità dei lavori.

  Marta GRANDE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione della seduta mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone pertanto l'attivazione.

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

  Marta GRANDE, presidente, avverte che la collega Quartapelle Procopio, a nome degli ulteriori presentatori dell'atto di indirizzo in titolo, ha testé presentato una nuova formulazione della risoluzione a sua prima firma (vedi allegato 1).
  Avverte, inoltre, che l'onorevole Delmastro Delle Vedove ha a sua volta presentato questa mattina la risoluzione n. 7-00340 che, in quanto vertente su materia analoga, sarà discussa congiuntamente (vedi allegato 2).

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) illustra l'atto di indirizzo in titolo come riformulato, sottolineando che, anche a seguito dell'informativa odierna resa in all'Aula dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, i gruppi di maggioranza hanno ritenuto opportuno presentare un atto di indirizzo condiviso con l'obiettivo di raggiungere il più ampio consenso anche da parte dell'opposizione. Evidenzia, infatti, che, come il dibattito di questa mattina ha evidenziato, nonostante le divergenze su taluni profili della crisi siriana, vi è una larga convergenza sulla necessità di condannare l'aggressione della Turchia e promuovere un ruolo da protagonista dell'Italia nelle iniziative da mettere in atto a livello internazionale per ottenere il cessate il fuoco. Dà quindi lettura della parte dispositiva della risoluzione, sottolineando che le conclusioni approvate ieri dal Consiglio Affari esteri dell'UE costituiscono un piccolo, ma significativo progresso. Rileva che, in caso di cessate il fuoco, l'Italia potrebbe promuovere l'invio di una forza di interposizione, con l'obiettivo di stabilizzare la regione. Auspica, quindi, che anche i gruppi di opposizione convergano sul testo presentato, in modo da esprimere in maniera tangibile l'unità del Paese su un tema di politica estera così rilevante.

  Eugenio ZOFFILI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il gruppo della Lega è in procinto di presentare a sua volta un atto di indirizzo sulla stessa materia di quelli testé depositati. Chiede pertanto una sospensione della seduta, lamentando in generale il poco tempo avuto a disposizione per la presentazione tempestiva di una risoluzione organica da parte del suo gruppo.

  Marta GRANDE, presidente, ritenendo perfettamente comprensibile l'esigenza del collega Zoffili, dichiara la sua disponibilità a sospendere la seduta.

  Maurizio LUPI (MISTO-NCI-USEI) si associa all'auspicio della collega Quartapelle Procopio affinché questa Commissione esprima una visione il più possibile unitaria su quanto sta avvenendo in Turchia, anche perché questo conferirebbe autorevolezza alla stessa Commissione e vigore all'azione del Governo italiano in sede internazionale. Sottolinea, pertanto, l'opportunità di accedere alla richiesta di sospensione dell'esame avanzata dal collega Zoffili, anche al fine di promuovere, nel rispetto dei diversi punti di vista, la massima convergenza su un testo unitario di risoluzione.

  Erasmo PALAZZOTTO (LEU) acconsente a sua volta alla sospensione della Pag. 43seduta per consentire che il gruppo della Lega possa completare la stesura del proprio atto di indirizzo.

  Marta GRANDE, presidente, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 11.40, riprende alle 13.40.

  Marta GRANDE, presidente, avverte che è stata presentata la risoluzione n. 7-00341 Zoffili e altri, che sarà discussa congiuntamente alle altre due vertenti sulla medesima materia (vedi allegato 3).

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), con riferimento alla sua risoluzione n. 7-00338, anche a nome degli altri firmatari, segnala una riformulazione del dispositivo finalizzata alla soppressione dell'intero punto concernente il trasferimento nelle carceri italiane dei foreign fighters di nazionalità italiana attualmente detenuti in territorio siriano. Anche nell'ottica di raggiungere il più ampio consenso possibile da parte dell'opposizione, ritiene che il tema dei foreign fighters possa essere affrontato in un secondo momento, eventualmente attraverso specifici cicli istruttori, anche per individuare possibili iniziative pilota da parte dell'Italia rispetto agli altri Paesi coinvolti.

  Pino CABRAS (M5S), associandosi alle considerazioni della collega Quartapelle Procopio sull'opportunità di approfondire il tema dei foreign fighters nell'ambito delle attività conoscitive della Commissione, ribadisce l'importanza di approvare all'unanimità l'atto di indirizzo in esame: il conflitto in atto è divampato da poco e non mancheranno occasioni più avanti per affrontare il tema del destino dei combattenti stranieri di nazionalità italiana.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) ringrazia la collega Quartapelle Procopio per la disponibilità a sopprimere cautelativamente il passaggio sui foreign fighters di nazionalità italiana, che appare prematuro in questa fase. Preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo alla risoluzione proposta dalla maggioranza, sebbene essa risulti troppo timida rispetto alla gravità delle scelte di Erdogan. Illustrando la risoluzione a propria firma n. 7-00340, evidenzia che il Presidente turco ha assunto da tempo una pericolosa deriva antidemocratica, che si traduce nella compressione dei più essenziali diritti politici e sociali del proprio popolo. Rileva che l'Europa si è finora dimostrata imbelle di fronte alla retorica islamista di Erdogan, che lambisce la propaganda di Daesh, come dimostra il recente annuncio della prossima trasformazione di Aya Sophia, un tempo chiesa e simbolo della cristianità, in moschea. Segnala, inoltre, che vi sono ormai numerosi riscontri della contiguità tra gli apparati di intelligence turchi e i movimenti jihadisti; sono altresì suffragate da prove le losche attività del genero di Erdogan con soggetti riconducibili a Daesh nel campo del traffico di armi e di petrolio, nonché l'impegno della figlia nella costruzione di ospedali in territorio siriano destinati esclusivamente ai combattenti delle milizie islamiche. Ricordando che il governo di Ankara è responsabile di attività illegali di trivellazione nel Mediterraneo orientale, con grave nocumento dei nostri interessi economici legati alle legittime concessioni dell'ENI da parte del Governo di Nicosia, ricorda che, secondo i dati diffusi dagli organismi delle Nazioni Unite, l'intervento nel nord-est della Siria, cinicamente denominato operazione «Sorgente di vita», ha già causato più di centocinquanta morti e 150 mila sfollati, e provocato l'evasione dai campi di detenzione curdi di 800 affiliati a Daesh. Sulla scorta di queste premesse, invita la maggioranza a valutare l'opportunità di recepire nella risoluzione un esplicito impegno al Governo a chiedere la revoca sine die dello status di «associato» all'Europa della Turchia, dichiarando unilateralmente, in vista del prossimo Consiglio europeo del 17-18 ottobre, la fine di qualsivoglia negoziato per l'adesione della Turchia all'UE: sarebbe un tributo alle popolazioni che soffrono per l'offensiva militare turca, alle minoranze cristiane Pag. 44nella regione e alle generazioni europee future. Lo status di Paese candidato, tra l'altro, consente al regime di Erdogan, che pur ricatta l'Europa con toni inaccettabili, di beneficiare di circa 58 miliardi di euro di fondi europei, che tuttavia non hanno contribuito, fin qui, ad arrestare ed invertire il drammatico processo di islamizzazione del Paese e non hanno impedito al tiranno turco di ricattare l'Europa sulla gestione dei profughi siriani.

  Eugenio ZOFFILI (LEGA), ringraziando la presidente Grande ed i colleghi di maggioranza e opposizione per la cortesia dimostrata nell'accedere alla richiesta del proprio gruppo di sospendere la seduta, illustra la risoluzione a sua prima firma n. 7-00341, sottolineando che essa si caratterizza per l'impegno al Governo ad assumere iniziative volte a revocare alla Turchia lo status di Paese «associato» all'Unione europea, dichiarando unilateralmente la cancellazione di ogni ipotesi di adesione della Turchia all'UE. Chiede ai colleghi di maggioranza di chiarire le ragioni che impediscono di recepire tale impegno, evidenziando la preoccupazione dei cittadini italiani per quanto sta avvenendo in Siria. Ulteriore punto qualificante dell'atto di indirizzo è l'impegno affinché si avvii quanto prima una riflessione sulla partecipazione dell'Italia alla missione NATO «Active Fence», istituita su richiesta della Turchia per difendere la popolazione dalla minaccia di eventuali lanci di missili dalla Siria e che impegna attualmente centotrenta uomini delle Forze armate italiane.
  Apprezzando la soppressione del passaggio sui foreign fighters nella risoluzione della maggioranza, chiede che essa sia votata per parti separate nel senso di porre in votazione il dispositivo disgiuntamente rispetto alla premessa. Preannuncia, infatti, il voto favorevole del gruppo della Lega sul dispositivo della risoluzione di maggioranza e quello di astensione sulla parte in premessa.

  Il sottosegretario di Stato Ivan SCALFAROTTO esprime parere favorevole sulla risoluzione Quartapelle Procopio e altri n. 7-00338 e parere contrario sulle risoluzioni Delmastro Delle Vedove e altri n. 7-00340 e Zoffili e altri n. 7-00341.

  Erasmo PALAZZOTTO (LEU), ringraziando tutti i colleghi per il contributo al dibattito svolto anche in Aula, esprime apprezzamento per l'unità di intenti e la compattezza nella condanna dell'aggressione turca. Auspica che il clima di collaborazione che si registra oggi in questa Commissione, al netto delle fisiologiche divergenze politiche, possa proseguire e consolidarsi, con il comune obiettivo di arrestare questa invasione scellerata. Ricordando il suo personale impegno di lunga data a tutela dei diritti della popolazione curda, in particolare quella insediata nel sud-est della Turchia, come pure a favore dell'avvicinamento della Turchia in Europa, che è stata un'occasione persa che avrebbe evitato questa degenerazione, sottolinea l'opportunità di non chiudere in maniera definitiva alla prospettiva di un'adesione di Ankara all'Unione europea. Tuttavia, ritiene importante mandare oggi un segnale politico esplicito sospendendo qualsivoglia trasferimento economico dall'UE, anche per la gestione dei migranti. Nella consapevolezza delle conseguenze che ne deriverebbero, soprattutto per la Grecia, ritiene che l'Unione europea non possa cedere a nessun ricatto, tanto meno quello sulla vita dei profughi. Infine, auspica che la risoluzione di maggioranza possa essere approvata all'unanimità, anche per rafforzare le iniziative che il Governo vorrà assumere nelle sedi europee ed internazionali per fermare il conflitto.

  Paolo FORMENTINI (LEGA), ringraziando i colleghi della maggioranza per la disponibilità e l'apertura, ribadisce l'esigenza di un voto unanime per fermare il genocidio che la Turchia, come già avvenne per gli armeni, sta perpetrando ai danni del popolo curdo.

  Pino CABRAS (M5S), sottolineando che l'ultimo testo proposto dalla maggioranza Pag. 45è frutto di un proficuo dialogo tra i gruppi e che rappresenta un punto di partenza rispetto al nuovo conflitto siriano, sulla questione della revoca dello status di Paese candidato, sollevata dai gruppi Fratelli d'Italia e Lega, rileva che la decisione di chiudere definitivamente i negoziati di adesione della Turchia all'UE costituirebbe un atto dirompente e come tale richiede una riflessione molto accurata, che tenga conto degli interessi geostrategici del nostro Paese nell'area del Mediterraneo allargato. Ricordando che l'Italia mantiene rapporti di collaborazione con tanti Paesi che hanno valori diversi dai nostri o comunque che sono parti di dossier controversi, quali l'Arabia Saudita, il Qatar, l'Egitto o Israele, propone di approfondire la questione posta dai colleghi Delmastro delle Vedove e Zoffili in sede di indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia nel Mediterraneo.

  Guglielmo PICCHI (LEGA), ribadendo che il proprio gruppo voterà coerentemente a favore del dispositivo della risoluzione di maggioranza malgrado la valuti eccessivamente timida, ritiene che l'intervento del collega Cabras palesi le confusioni interne alla maggioranza in politica estera: l'azione di Erdogan è, infatti, del tutto indifendibile ed inaccettabile e andrebbe condannata a tutti i livelli, proteggendo molto di più i nostri interessi nazionali rispetto a quanto avviene a Cipro e anche promuovendo la sospensione della partecipazione delle delegazioni turche alle assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO e dell'OSCE. Ritenendo preoccupante la debolezza degli impegni proposti dalla maggioranza rispetto ai nostri interessi nazionali, preannuncia il monitoraggio della situazione pur nella condivisione delle questioni che pone al Governo la risoluzione a prima firma della collega Quartapelle Procopio.

  Yana Chiara EHM (M5S), associandosi alla proposta di approfondire in altra sede la questione dei foreign fighters, anche con riferimento al nodo delle loro famiglie, dichiara che tutti i componenti del gruppo Movimento 5 stelle sottoscrivono la risoluzione n. 7-00338.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), ringraziando i colleghi per la disponibilità a convergere sul testo della risoluzione a propria firma e la presidente Grande per aver impresso incisività e tempestività ai lavori della Commissione, ritiene che la risoluzione non possa che rappresentare un punto di inizio rispetto ad una china assai deludente intrapresa dalla Turchia di Erdogan. Si associa alla proposta di approfondire i temi dei foreign fighters e delle attività illegali di trivellazione della Turchia nel Mediterraneo orientale anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia nel Mediterraneo. È certamente una prima iniziativa significativa e concreta quella concernente la sospensione della partecipazione italiana all'operazione NATO Active Fence.

  Eugenio ZOFFILI (LEGA), ribadendo che il proprio gruppo voterà a favore del dispositivo della risoluzione Quartapelle Procopio e altri n. 7-00338, si rammarica che nessun collega dei gruppi di maggioranza abbia motivato in maniera convincente il rifiuto ad inserire un riferimento alla interruzione del processo di adesione della Turchia all'Unione europea, tema che anche Matteo Salvini non ha mancato di sollevare.

  Erasmo PALAZZOTTO (LEU), ritenendo di avere affrontato questo punto nel suo precedente intervento, ribadisce la propria contrarietà a tale ipotesi, sottolineando che la prosecuzione del percorso di adesione avrebbe sottratto, con tutta probabilità, la Turchia alle derive islamiste di Erdogan. Evidenzia che la sospensione delle esportazioni di armi alla Turchia rappresenta una decisione certamente difficile per gli inevitabili effetti significativi sugli interessi economici di alcune aziende italiane, come Finmeccanica, e costituisce, dunque, un atto di grande coraggio e Pag. 46determinazione dell'Italia di fronte all'arroganza del Governo turco di cui non possiamo essere complici. A suo avviso, occorre pertanto valutare l'efficacia delle iniziative da assumere, tenuto conto che, ad esempio, le sanzioni economiche spesso aumentano le distanze tra i Paesi – nuocendo al dialogo – e rafforzano il consenso degli regimi autoritari in chiave nazionalistica. Segnala che, peraltro, nel caso della Turchia, si stanno evidenziando alcune crepe nel consenso personale di Erdogan, come dimostrano gli esiti delle elezioni municipali di Istanbul.

  Eugenio ZOFFILI (LEGA), ringraziando il collega Palazzotto per le precisazioni fornite, esprime riserve sul fatto che esse siano condivise dai colleghi di Partito democratico, del Movimento 5 stelle e di Italia viva. Prende atto del parere contrario del Governo sulla risoluzione a propria firma e, dunque, della volontà dell'Esecutivo di tenere la Turchia ancorata al processo di adesione all'UE.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità il dispositivo della risoluzione Quartapelle Procopio e altri n. 7-00338, nella nuova formulazione, che assume pertanto il numero n. 8-00043 (vedi allegato 4). Approva altresì la premessa della risoluzione Quartapelle Procopio e altri n. 7-00338 e respinge le risoluzioni Delmastro Delle Vedove e altri n. 7-00340 e Zoffili e altri n. 7-00341, per le parti non assorbite o precluse.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 11.40.

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
C. 2100 Governo.
(Parere alle Commissioni I e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marta GRANDE, presidente, ricorda che il provvedimento è calendarizzato in Aula per la discussione generale in Assemblea lunedì 21 ottobre.

  Andrea ROMANO (PD), relatore, rileva che, quanto ai presupposti di necessità e urgenza, il provvedimento richiama, tra gli altri, l'esigenza di: garantire un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; integrare ed adeguare il quadro normativo in materia di esercizio dei poteri speciali da parte del Governo di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, al fine di apprestare idonee misure di tutela alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi strategici di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G.
  Segnala che il provvedimento si compone di 7 articoli. In particolare, l'articolo 1, comma 2 rimette ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) – l'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Osserva che, tra tali soggetti, possono rientrare amministrazioni pubbliche (quindi sia amministrazioni statali che regionali e locali) ed enti e operatori nazionali, pubblici e privati, le cui reti e sistemi informativi e informatici Pag. 47siano necessari per l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero per l'assolvimento di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e il cui malfunzionamento, interruzione – anche parziali – o uso improprio possono pregiudicare la sicurezza nazionale.
  Sottolinea che i successivi commi dell'articolo 1 provvedono a: disciplinare le procedure di notifica degli incidenti prodottisi su reti, sistemi informativi e sistemi informatici inclusi nel perimetro; definire alcuni compiti del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), già istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019, tra cui merita segnalare la partecipazione all'elaborazione delle misure di sicurezza, lo svolgimento di attività di valutazione del rischio e l'elaborazione di schemi di certificazione cibernetica; la disciplina del sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge, tra cui l'omissione di dati o informazioni nonché la comunicazione di informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero, rilevanti per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza.
  Evidenzia che l'articolo 2 autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di 77 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni del citato Centro di valutazione e certificazione nazionale. Autorizza, inoltre, la Presidenza del Consiglio ad assumere fino a dieci unità di personale non dirigenziale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione, avvalendosi, nelle more di tali assunzioni, di esperti o di personale di altre amministrazioni pubbliche.
  Osserva che l'articolo 3 detta disposizioni di raccordo tra il decreto in esame e la normativa in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G.
  Rileva che l'articolo 4 estende l'ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori ad alta intensità tecnologica (cd. golden power), contenute nel decreto-legge n. 21 del 2012.
  Sottolinea che l'articolo 5 dispone circa alcune attribuzioni emergenziali in capo alla Presidenza del Consiglio, in caso di rischio grave o crisi di natura cibernetica. In particolare, si prevede che il Presidente del Consiglio – su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) – possa disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi posti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
  Evidenzia che l'articolo 6 dispone in merito alla copertura finanziaria del provvedimento, che prevede oneri per complessivi 3.200.000 euro per l'anno 2019, 6.495.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, e 4.395.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
  Per quanto concerne le disposizioni di più stretta competenza della Commissione, segnala che l'articolo, comma 2 prevede che l'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica avvenga, come accennato, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Tale Comitato è un organismo di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e le finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza, e tra i suoi membri figura anche il Ministro degli affari esteri, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri; all'Autorità delegata; al Ministro dell'interno; al Ministro della difesa; al Ministro della giustizia; al Ministro dell'economia e delle finanze; al Ministro dello sviluppo economico.
  Osserva che il medesimo articolo 1, comma 2 prevede che i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, predispongano e aggiornino con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, Pag. 48dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza. Tali elenchi vengono trasmessi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico, che li inoltrano al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica.
  Al riguardo, ricorda che il Nucleo per la sicurezza cibernetica, che opera all'interno del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) con il compito di promuovere la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e l'elaborazione delle necessarie procedure di coordinamento interministeriale, costituisce il punto di riferimento nazionale per i rapporti con l'ONU, la NATO, l'Unione europea, altre organizzazioni internazionali ed altri Stati. Rileva che il Nucleo è presieduto da un vice direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, designato dal direttore generale, ed è composto dal Consigliere militare e da un rappresentante rispettivamente del DIS, dell'AISE, dell'AISI, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per l'Italia digitale.
  Richiama l'articolo 3, comma 1, il quale stabilisce che le disposizioni del decreto in esame si applicano ai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche per i contratti o gli accordi – ove conclusi con soggetti esterni all'Unione europea – relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, rispetto ai quali è prevista dall'articolo 1-bis del decreto-legge in materia di poteri speciali n. 21 del 2012, una notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.
  Sottolinea che, in particolare, si tratta dei contratti o accordi che abbiano ad oggetto: l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di tecnologia 5G; ovvero l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione.
  Evidenzia che, a tal fine, la norma specifica che sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.
  Precisa che un soggetto si intende esterno all'Unione europea qualora rientri nelle seguenti categorie: persona fisica o persona giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito; persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al punto precedente; persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina della nuova norma introdotta.
  Sottolinea che di pari rilevanza è anche la norma contenuta nell'articolo 4, che estende l'ambito operativo in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori ad alta intensità tecnologica (cd. golden power), contenuta nel decreto-legge n. 21 del 2012.
  Più in dettaglio, precisa che viene ampliato (comma 1) il perimetro dei beni che possono essere inclusi nell'ambito di applicazione Pag. 49di tale disciplina, nel caso in cui sussista un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, attraverso il rinvio alle norme europee, in particolare al regolamento (UE) n. 452 del 2019, in base al quale, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di: infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; libertà e pluralismo dei media.
  Rileva che fino all'entrata in vigore delle norme secondarie che individuano puntualmente i settori rilevanti, sono assoggettati a notifica al Governo gli acquisti, da parte di soggetti esterni all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono specifici beni e rapporti, fra cui le infrastrutture e le tecnologie critiche legate alla gestione dei dati e alla cybersicurezza, nonché le infrastrutture finanziarie. La notifica in particolare riguarda gli acquisti rilevanti, ovvero in grado di determinare l'insediamento stabile dell'acquirente, in ragione dell'assunzione del controllo della società (comma 2).
  Osserva che, a seguito della notifica, il Governo può, sulla base di specifici criteri, esercitare poteri speciali imponendo condizioni e impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, nonché opponendosi all'acquisto della partecipazione.
  Alla luce di quanto esposto, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Il sottosegretario di Stato Ivan SCALFAROTTO si associa alle considerazioni del relatore.

  Marta GRANDE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 11.55.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.
C. 1941 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Iolanda DI STASIO (M5S), relatrice, ricorda che i tre accordi in esame s'inseriscono nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare Pag. 50la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità.
  Con riferimento al Trattato di estradizione, segnala che Italia e Colombia s'impegnano ad estradare le persone ricercate che si trovino nel proprio territorio, sia al fine di eseguire una misura privativa della libertà disposta nell'ambito di un procedimento penale (estradizione processuale) sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).
  Sottolinea che l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (cosiddetto principio della doppia incriminazione).
  Rileva che, in ogni caso, ai fini della determinazione della sussistenza della doppia incriminazione, è irrilevante l'eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto.
  Precisa che, per l'estradizione processuale è previsto un limite di pena edittale non inferiore a tre anni nel minimo, mentre per l'estradizione esecutiva è previsto un limite di pena pari ad un anno di pena residua da scontare.
  Osserva che le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione sono definite secondo quanto previsto dalle convenzioni multilaterali in materia.
  Per quanto attiene al Trattato di assistenza giudiziaria, Evidenzia che esso è volto a disciplinare in modo preciso il settore dell'assistenza giudiziaria penale, adeguando il quadro giuridico all'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi.
  Sottolinea che l'ampiezza degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali, laddove è previsto che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali – tra l'altro – la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (compresi gli interrogatori di indagati e imputati), lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'esecuzione di attività di indagine e di ispezioni giudiziarie, l'esame di luoghi e cose, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, l'intercettazione di comunicazioni e, in generale, qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della Parte richiesta.
  Evidenzia che, coerentemente con i più moderni strumenti di cooperazione internazionale, il Trattato circoscrive l'ambito di operatività del cosiddetto principio della doppia incriminazione ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri e confische o di altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone o risultino invasivi di luoghi o cose. Al di fuori di tali ipotesi, l'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto.
  Rileva che il Trattato individua, poi, le autorità centrali legittimate alla trasmissione e alla ricezione, tramite i canali diplomatici, delle richieste di assistenza giudiziaria, disciplinando nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto di queste ultime e prevedendo, in ogni caso, la facoltà dello Stato richiesto di sollecitare le eventuali ulteriori informazioni che si rendessero necessarie ai fini delle valutazioni di sua competenza.
  Osserva, infine, che la scelta di sottoscrivere un trattato bilaterale tra l'Italia e la Colombia sul trasferimento delle persone condannate è derivata dalla mancanza di uno strumento internazionale applicabile, non avendo la Colombia ratificato, quale Paese non membro del Consiglio d'Europa, la convenzione sottoscritta Pag. 51a Strasburgo il 21 marzo 1983, che, come è noto, costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.
  Segnala che il Trattato consente il trasferimento dei cittadini dei due Paesi contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, nel Paese di origine per ivi scontare la pena residua. La finalità dell'accordo è essenzialmente quella di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari («ragioni umanitarie»)
  Sottolinea che il trasferimento potrà avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno a un anno, il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e, infine, lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.
  Rileva che, affinché si possa provvedere al trasferimento occorre, peraltro, che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, che dovranno a tal fine essere comunicate alla persona interessata dalle Parti.
  A tale proposito, precisa che la relazione tecnica che accompagna il provvedimento evidenzia che al momento risultano ristretti presso le strutture penitenziarie italiane per scontare la condanna definitiva, sessantasei cittadini colombiani, a fronte di trentasei nostri connazionali detenuti, per giudizio irrevocabile, in Colombia.
  Conclusivamente, osserva che gli oneri derivanti dall'attuazione dei tre accordi, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del disegno di legge, sono pari 200.052 euro, a decorrere dall'esercizio in corso, di cui 174.852 euro per gli oneri valutati e 25.200 euro per gli oneri autorizzati.

  Il sottosegretario di Stato Ivan SCALFAROTTO si associa alle considerazioni della relatrice.

  Marta GRANDE, presidente, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1o marzo 2019.
C. 1962 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Santi CAPPELLANI (M5S), relatore, ricorda che la recente Convenzione italo-uruguayana in esame disciplina gli aspetti concernenti la fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie fra il nostro Paese e Montevideo.
  Segnala che essa introduce i presupposti giuridici per l'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione sui redditi e per la realizzazione di un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i nostri due Stati.
  Sottolinea che la Convenzione pone anche le basi per una cooperazione tra le amministrazioni fiscali, conformemente ai più recenti parametri internazionali, e incorpora i requisiti obbligatori derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dell'organizzazione del G20 denominato BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili.
  Rileva che tali previsioni realizzano la tutela degli interessi generali rientranti nella competenza dall'amministrazione finanziaria italiana.
  Osserva che, nel suo complesso, la Convenzione costituirà il quadro giuridico Pag. 52di riferimento nel cui contesto le imprese italiane potranno operare in Uruguay, in condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, e, essendo dotata del carattere della bilateralità, potrà creare condizioni di certezza anche per gli investitori uruguaiani in Italia.
  Venendo sinteticamente ai contenuti dell'accordo, evidenzia che l'articolo 2, che definisce l'ambito oggettivo di applicazione della Convenzione, individuando le imposte considerate.
  Segnala che, per quanto riguarda l'Italia, il paragrafo 3 individua, tra le imposte considerate, le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), mentre per l'Uruguay sono coperte le imposte sui redditi e sulle attività economiche, l'imposta sui redditi delle persone fisiche, l'imposta sui redditi dei non residenti e l'imposta sull'assistenza alla sicurezza sociale.
  Rileva che lo status di residente ai fini della Convenzione è definito dall'articolo 4 che individua altresì i criteri dirimenti (cosiddetti «tie-breaker rules») per risolvere i casi di doppia residenza delle persone fisiche, conformemente a quanto previsto dal modello di convenzione dell'OCSE.
  Sottolinea che le disposizioni dell'articolo 5 riguardano la configurabilità di una stabile organizzazione e definiscono i presupposti in presenza dei quali un soggetto non residente rientra sotto la potestà impositiva dello Stato contraente sul cui territorio viene svolta l'attività di impresa (cosiddetto «Stato della fonte»). Tali disposizioni accolgono, in linea generale, i più recenti criteri dell'OCSE, comprese le raccomandazioni adottate come risultato del progetto BEPS.
  Evidenzia che l'articolo 6 prevede che i redditi immobiliari sono imponibili nello Stato in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva, sulla falsariga di quanto previsto nel modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE.
  Osserva che l'articolo 7 riguarda il trattamento degli utili di impresa e completa la disciplina della stabile organizzazione, fissando i criteri di attribuzione dei redditi alla stabile organizzazione secondo il cosiddetto Authorised OECD Approach, proprio del modello di convenzione dell'OCSE, che tratta la casa madre e la sua stabile organizzazione come entità separate.
  Segnala che gli articoli 10, 11, 12 e 13 prevedono le regole di tassazione dei redditi di capitale (interessi, dividendi, royalties e capital gains). Le aliquote massime di prelievo che possono essere fissate dallo Stato della fonte (quello dal quale derivano i pagamenti di tali redditi) sono conformi a quelle concordate dall'Uruguay nelle convenzioni con altri Paesi, in particolare con la Germania, la Spagna, il Regno Unito e il Belgio. Sotto questo profilo quindi gli investitori italiani possono operare in condizioni paritarie rispetto ai maggiori competitori europei.
  Rileva che l'articolo 14, in materia di professioni e lavoro autonomo, prevede l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percettore di tali redditi ad eccezione dei casi in cui quest'ultimo abbia disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione o dell'impresa nello Stato presso il quale egli presta la propria attività o se detto soggetto soggiorna in tale ultimo Stato per un periodo o periodi pari o superiori, in totale, a 183 giorni in un periodo di dodici mesi. In tali casi è prevista l'imposizione concorrente.
  Sottolinea che il trattamento fiscale delle remunerazioni derivanti da lavoro subordinato è regolato dall'articolo 15, il quale prevede, al paragrafo 1, in coerenza con il principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello di Convenzione dell'OCSE, la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente, avendosi in tal caso una potestà impositiva concorrente dei due Stati.
  Osserva che, in materia di pensioni, il principio generale previsto dall'articolo 18 Pag. 53è quello della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore, analogamente al principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello di Convenzione dell'OCSE.
  L'articolo 19, in conformità al modello di Convenzione dell'OCSE, detta una disciplina di carattere speciale per quanto concerne salari, stipendi e altre remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.
  Evidenzia che, quanto ai metodi per evitare le doppie imposizioni, ai sensi dell'articolo 22 trova applicazione, per quanto concerne l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria, con la limitazione per ciascuno Stato, prevista dal legislatore nazionale nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri, che limita altresì l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Uruguay, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
  Segnala che particolare rilievo assume, infine, l'articolo 25 che contiene le disposizioni relative allo scambio di informazioni fiscali. Tale disposizione è conforme al più recente parametro internazionale, corrispondendo pressoché integralmente all'analogo articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE, e prevedendo pertanto anche il superamento del «domestic tax interest» nonché del segreto bancario.
  Rileva che tali disposizioni costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale di natura transnazionale.
  Conclusivamente, nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento, segnala che esso s'inserisce in un quadro di relazioni bilaterali da sempre eccellenti, anche grazie ai fortissimi vincoli storici, culturali e alla presenza di una vasta collettività italiana e di origine italiana, particolarmente numerosa e influente.

  Il sottosegretario di Stato Ivan SCALFAROTTO si associa alle considerazioni della relatrice.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) chiede chiarimenti al relatore circa la particolare rilevanza dell'articolo 25 della Convenzione, da lui evidenziata.

  Santi CAPPELLANI (M5S), relatore, ribadisce che tale articolo disciplina lo scambio di informazioni fiscali e, dunque, costituisce il nucleo essenziale della Convenzione.

  Marta GRANDE, presidente, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.
C. 2118 di iniziativa dei senatori Airola ed altri, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mirella EMILIOZZI (M5S), relatrice, ricorda che l'ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property) è un'organizzazione intergovernativa – cui attualmente aderiscono 136 Paesi – che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. Dal 1959 l'organizzazione ha stabilito la propria sede a Roma, presso il complesso monumentale di San Michele a Ripa, dove può vantare, fra l'altro, una delle biblioteche specializzate in conservazione Pag. 54di beni culturali più importanti del mondo.
  Segnala che i programmi del Centro coinvolgono a livello internazionale restauratori, storici dell'arte, conservatori, architetti, bibliotecari, archeologi e tanti altri professionisti, che dedicano il loro lavoro alla salvaguardia del patrimonio culturale e artistico.
  Sottolinea che lo scambio di lettere oggetto del disegno di legge di ratifica in esame ha l'obiettivo di aggiornare l'Accordo di sede tra Italia e UNESCO del 1957, modificando in particolare la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse ai dipendenti dell'organizzazione, estendendo anche a quelli di nazionalità italiana i benefìci fiscali previsti per il personale di altra nazionalità, conformemente con quanto previsto dalla Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite.
  Evidenzia che una mancata soluzione negoziata della questione del trattamento fiscale dei funzionari italiani dell'organizzazione potrebbe riflettersi negativamente sul mantenimento della sede dell'ICCROM nella capitale italiana.
  Rileva che il provvedimento mira ad eliminare una discriminazione finora in atto, a danno di dipendenti di origini italiane, anche perché l'Agenzia delle entrate (il 17 settembre 2013), rispondendo a un interpello proposto dall'ICCROM, ha chiarito che l'estensione dell'esenzione fiscale ai funzionari italiani è possibile solo attraverso un emendamento all'articolo 11 dell'Accordo di sede.
  Osserva che la richiesta dell'ICCROM di estendere ai funzionari italiani i benefìci fiscali appare peraltro coerente con quanto già previsto negli accordi di sede degli istituti specializzati delle Nazioni Unite presenti sul territorio italiano.
  Ricorda che l'ICCROM rappresenta una vasta platea di Stati e svolge da più di mezzo secolo attività nel campo della formazione e della tutela dei beni culturali, settori ai quali tradizionalmente l'Italia annette grande rilevanza e che ci offrono visibilità sul piano internazionale.
  Sottolinea che, sotto il profilo economico, la presenza dell'ICCROM nel nostro Paese garantisce inoltre un ritorno collegato sia alle forniture di beni e servizi acquistati da imprese nazionali sia alla quota di reddito disponibile del personale dell'Organizzazione spesa in Italia. Il mantenimento della sede dell'ICCROM in Italia rappresenta pertanto per il nostro Paese un interesse di particolare rilevanza.
  Segnala, infine, che il progetto di legge in esame, d'iniziativa dei senatori Airola ed altri, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 6 agosto scorso, riproduce parzialmente il testo dell'Atto Senato n. 2978 che, presentato dal Governo nel corso della precedente legislatura, venne approvato dalla Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il suo iter di esame al Senato a causa della conclusione anticipata della legislatura.
  Conclusivamente, auspica una rapida definizione dell’iter di approvazione del provvedimento in esame.

  Il sottosegretario di Stato Ivan SCALFAROTTO si associa alle considerazioni della relatrice.

  Marta GRANDE, presidente, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.10.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

  Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

  La seduta comincia alle 12.10.

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Sugli esiti della missione svolta a New York in occasione della 74ma Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (23-26 settembre 2019).

  Marta GRANDE, presidente, ricorda che dal 23 al 26 settembre scorsi si è svolta a New York la 74ma Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU, alla quale ha preso parte insieme ai deputati Cristian Romaniello e Valentino Valentini, rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e dell'opposizione. Avverte che per la missione in titolo è stata predisposta una relazione, pubblicata in allegato al resoconto sommario della presente seduta (vedi allegato 5).

  Cristian ROMANIELLO (M5S) sottolinea la rilevanza dell'incontro, avvenuto a margine dell'Assemblea Generale, con il presidente della Commissione Esteri della Grande Assemblea Nazionale turca, Volkan Bozkir, che ha illustrato il progetto di costruzione di insediamenti nella zona di confine tra Turchia e Siria destinate ai profughi siriani. In quella occasione il presidente Bozkir ha auspicato una maggiore cooperazione tra Italia e Turchia per le attività di assistenza agli stessi profughi. Al riguardo, evidenzia, con amarezza, che tali propositi sono stati vanificati dalla recente invasione ad opera delle milizie di Ankara nel territorio del nord-est della Siria.

  Laura BOLDRINI (PD) rileva che risulterebbe assai inquietante se tali insediamenti fossero stati edificati prima dell'invasione dell'esercito turco.

  Cristian ROMANIELLO (M5S) chiarisce che l'operazione militare in corso riguarda un'area ben più ampia di quella dove sono collocati gli insediamenti.

  Erasmo PALAZZOTTO (LEU), intervenendo a ulteriore chiarimento della questione, ritiene che il collega Romaniello intendesse gli insediamenti presso la città di Afrin e la zona circostante, mentre l'area oggi colpita dalle incursioni delle forze armate turche è situata nel nord-est della Siria.

  Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

  La seduta termina alle 12.20.

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