CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 settembre 2019
243.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 99

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 settembre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi.

  La seduta comincia alle 18.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari.
Atto n. 102.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, dà conto delle sostituzioni. Ricorda quindi che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 2 ottobre.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, riferendo sull'atto del Governo n. 102, per le parti di competenza della Commissione, inerente alla più completa attuazione della direttiva 2014/65/UE e all'adeguamento dell'ordinamento italiano al regolamento 2014/600/UE sui mercati finanziari (direttiva cosiddetta MIFID 2), premette che si tratta di una materia settoriale assai specifica e dettagliata, rinviando alla documentazione predisposta per la Commissione di merito, competente in via primaria, vale a dire la Commissione finanze, per gli approfondimenti sul merito dei singoli aspetti.
  Ritiene sufficiente rammentare in questa sede che – sul piano del diritto primario dell'Unione europea – ci si colloca in un ambito di competenza legislativa esclusiva dell'Unione, poiché si tratta di Pag. 100aspetti applicativi della disciplina del mercato interno, di cui alla Parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
  Ricorda che l'articolo 26 del TFUE, infatti, stabilisce che l'Unione adotta le misure volte all'instaurazione del mercato interno e che, a sua volta, il titolo IV della stessa Parte terza del TFUE fissa i principi di libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali. Ricorda altresì che, da ultimo, l'articolo 53 del TFUE stabilisce il principio del mutuo riconoscimento dei titoli abilitativi all'accesso ai settori merceologici e all'esercizio delle professioni.
  In questo contesto, osserva che i mercati finanziari sono stati sin da subito il terreno elettivo per una strettissima interconnessione tra gli Stati membri nella formazione di un mercato unico, in cui gli operatori hanno svolto la loro attività a livello continentale, richiedendo così che la regolamentazione delle borse e dell'attività di scambio e di collocamento degli strumenti finanziari fosse omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea.
  Fa presente che la direttiva 2004/39/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari, alla quale ci si riferisce comunemente con l'acronimo MiFID 1 (Market in Financial Instruments Directive), è stata in parte rifusa nella direttiva 2014/65/UE e in parte sostituita dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  Ricorda altresì che la direttiva 2014/65/UE, denominata MiFID 2, ed il Regolamento n. 600/2014, noto come MiFIR, sono stati redatti con lo scopo di regolare un mercato sempre più complesso, caratterizzato da un notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici più evoluti.
  Osserva quindi che si intende aumentare la trasparenza delle negoziazioni e la tutela degli investitori, attraverso una maggiore responsabilizzazione degli intermediari, una più approfondita consapevolezza degli investitori (grazie alla disponibilità di informazioni più dettagliate e più frequenti) ed un rafforzamento dei poteri – sia ex ante che ex post – delle Autorità di vigilanza e che ciò avviene anche ai fini di stabilità del sistema, vale a dire entro i confini interessati dalla politica monetaria, ambito anch'esso di esclusiva competenza dell'Unione europea.
  Segnala che, in particolare, sono contenute misure specifiche in tema di prodotti finanziari, come quelle finalizzate a ridurre il rischio che i prodotti finanziari emessi o collocati non siano adeguati al cliente finale. Si prevede inoltre che le Autorità nazionali, l'ESMA e l'EBA (per i depositi strutturati) possono proibire o restringere la negoziazione e il collocamento di alcuni strumenti finanziari o depositi strutturati e le attività o pratiche finanziarie potenzialmente riduttive della protezione degli investitori, della stabilità finanziaria o dell'ordinato funzionamento dei mercati.
  Evidenzia che già in base alle disposizioni della MiFID 1, l'impresa di investimento erogante servizi di consulenza o di gestione del portafoglio è tenuta ad acquisire informazioni in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente in materia di investimenti e ai suoi obiettivi di investimento. Con la MiFID 2 tale norma è stata integrata, sia perché nel definire gli strumenti finanziari adeguati al cliente si fa esplicito riferimento alla necessità di individuare la capacità dello stesso di fronteggiare eventuali perdite e la sua predisposizione al rischio, sia in quanto, nel caso in cui l'impresa raccomandi una pluralità di prodotti o servizi, la valutazione di adeguatezza deve avvenire in relazione all'intero pacchetto. Inoltre l'impresa, quando effettua consulenza agli investimenti, prima che la transazione sia conclusa, deve condividere con il cliente le motivazioni che hanno portato a ritenere che l'operazione di investimento consigliata sia realmente rispondente alle sue aspettative. Sottolinea inoltre che si ampliano gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le Pag. 101modalità con cui il cliente può remunerare il servizio di investimento ricevuto e che le informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul rendimento atteso dall'investimento.
  Osserva quindi che lo schema di decreto oggi all'esame intende completare il processo di recepimento della direttiva 2014/65/UE e di adeguamento al regolamento (UE) n. 600/2014, nonché ai successivi regolamenti delegati emanati dalle autorità europee.
  Sottolinea, in particolare, che il Governo, nella relazione illustrativa che accompagna l'atto n. 102, segnala che lo schema di decreto in esame è stato predisposto all'esito delle segnalazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza, a seguito dell'applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, e che sulle misure integrative e correttive proposte è stata avviata una consultazione pubblica, conclusasi lo scorso 14 giugno 2019.
  Evidenzia, più in dettaglio, che lo schema di decreto legislativo in esame contiene disposizioni che intervengono sul testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, cosiddetto TUF (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e sul Codice delle Assicurazioni Private – CAP (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
  In particolare, segnala che l'articolo 1 elimina l'obbligo di notificare preventivamente alla CONSOB i documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs).
  Rileva che l'articolo 2 modifica la disciplina degli intermediari, riformulando le disposizioni vigenti per renderle più chiare e semplificare alcuni passaggi dell'attività amministrativa; vengono espunte o integrate alcune previsioni relative all'offerta effettuata fuori dalle sedi aziendali di prodotti e servizi finanziari e viene consentito anche ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza del servizio di consulenza in materia di investimenti.
  Segnala che l'articolo 3 reca le modifiche alla disciplina dei mercati, volte in particolare a risolvere un disallineamento normativo riguardante la nozione di piccole e medie imprese contenuta nel TUF: con le norme in esame si intende dunque diversificare la definizione di PMI rilevante ai fini della disciplina dei mercati da quella, più generale, contenuta nelle disposizioni comuni del TUF.
  Osserva che l'articolo 4 specifica la definizione di piccole e medie imprese che possono effettuare offerte tramite portali on-line, rendendola coerente con quella prevista dalla MiFID II mentre l'articolo 5 reca modifiche alla disciplina delle sanzioni, con le quali vengono aggiornati e corretti alcuni rinvii interni fra disposizioni del TUF. Viene inoltre consentito alla CONSOB di sanzionare i soggetti autorizzati alla distribuzione assicurativa anche per le violazioni del Codice delle assicurazioni private e della normativa europea direttamente applicabile in materia di distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi.
  Evidenzia che l'articolo 6 reca modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 129 del 2017, provvedimento di attuazione della MiFID 2, al fine di adottare correttivi che rendano la disciplina italiana sui servizi di bancoposta (decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144) e il Testo unico sul debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398) in linea con le norme dell'Unione europea.
  Segnala che l'articolo 7 modifica il Codice delle assicurazioni private per precisare i riferimenti alle competenze della CONSOB in materia di vigilanza dei soggetti autorizzati all'intermediazione assicurativa.
  Fa presente che l'articolo 8 reca disposizioni transitorie e finali e che, in particolare, viene fissato un periodo transitorio, volto a consentire alla CONSOB di rivedere le disposizioni regolamentari e le modalità di esercizio della vigilanza, alla Pag. 102luce dell'abolizione dell'obbligo di notifica preventiva dei KID sui PRIIPs. Sottolinea, inoltre, che viene previsto che le autorità di vigilanza attuino secondo specifici criteri le misure per la concessione delle deroghe previste dalla MiFID II con riferimento ai contratti derivati su prodotti energetici C6.
  Ricorda, infine, che l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito, non ravvisando comunque motivi ostativi sul piano della compatibilità europea.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 settembre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi.

  La seduta comincia alle 18.40.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 24 settembre 2019.

  Sergio BATTELLI, presidente, segnala che i deputati Casino, Cortelazzo, Giacometto, Labriola e Ruffino hanno aggiunto la loro firma agli emendamenti 14.1 e 16.3; i deputati Casino, Giacometto, Labriola e Ruffino hanno aggiunto la loro firma all'emendamento 16.1; i deputati Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti e Ruffino hanno aggiunto la loro firma all'emendamento 16.2.
  Comunica che tutte le Commissioni di merito hanno espresso parere contrario sugli emendamenti di loro competenza presentati presso la XIV Commissione e che, pertanto, le proposte emendative non saranno poste in votazione.
  Comunica altresì che è pervenuto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul testo del provvedimento.
  Avverte che la Commissione è, quindi, chiamata nella seduta odierna a votare unicamente il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge di delegazione europea 2018, nel testo trasmesso dal Senato.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) contesta che non si possa aprire un dibattito sugli emendamenti presentati, per il solo fatto che questi non siano stati approvati presso le Commissioni di settore competenti, tanto più che queste hanno avuto modo di affrontarne l'esame solo poche ore prima e, almeno nella II Commissione Giustizia della quale è membro, non è stato dato spazio alla discussione su di essi, cosa che ha alimentato l'aspettativa che il dibattito sarebbe stato sviluppato presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, come si evincerebbe, a suo avviso, dalla resocontazione dei lavori della II Commissione che ritiene la presidenza di questa Commissione dovrebbe acquisire.
  Ritiene altresì che per sanare il vulnus rappresentato dalla mancata possibilità di discussione degli emendamenti, sarebbe opportuno interrompere l'esame del provvedimento e rinviare gli atti alle Commissioni di settore competenti.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che l'iter regolamentare relativo al disegno di legge di delegazione europea è peculiare e che la XIV Commissione, in questa fase, deve limitarsi all'esame delle sole proposte emendative che sono state oggetto di parere favorevole da parte delle Commissioni di settore competenti. Segnala altresì che le problematiche riguardanti le competenze della Commissione sono comunque ben presenti a tutti i suoi membri, tanto che essi, unitariamente, hanno presentato Pag. 103una proposta di riforma del Regolamento della Camera volta a rafforzarne il ruolo, le competenze e gli strumenti parlamentari a disposizione.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ribadisce che il vulnus è evidente e che in questo modo si consegna alla discussione dell'Assemblea un provvedimento sul quale non si è potuto sviluppare il necessario dibattito presso le Commissioni sulle proposte emendative al testo.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che le Commissioni di settore competenti hanno già trasmesso alla XIV Commissione i prescritti pareri, i quali fanno testo e che sono tutti contrari agli emendamenti presentati. Sottolinea quindi che la Commissione, come già avvertito, è chiamata nella seduta odierna a votare unicamente il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

  Augusta MONTARULI (FdI) si associa alla richiesta della deputata Bartolozzi di rinviare alla II Commissione Giustizia gli atti per sanare la mancata discussione sugli emendamenti e chiede che una verifica analoga venga fatta anche con riguardo alle altre Commissioni di settore.

  Piero DE LUCA (PD) osserva che il tema posto dalle deputate Bartolozzi e Montaruli è assai rilevante, tanto che il suo gruppo lo ha sottolineato fin dal primo giorno della legislatura: ritiene anch'egli che le competenze e le possibilità di discussione in XIV Commissione siano di fatto limitate ed è per questo motivo che, come anche ricordato del presidente Battelli, è stata avanzata una proposta di riforma regolamentare. Coglie quindi l'occasione per invitare tutti i gruppi a sostenere tale proposta di riforma ma ricorda che, al momento, le norme regolamentari prevedono un iter preciso per l'esame della legge di delegazione europea che non può essere derogato. Segnala che, naturalmente, il dibattito che non si è potuto svolgere in questa sede potrà essere svolto in Assemblea ma ribadisce che in questa fase procedurale la XIV Commissione mantiene come punti fermi i pareri che le sono stati trasmessi dalle competenti Commissioni di settore.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ribadisce l'esistenza del problema da lei sollevato chiedendo di attuare un percorso che renda possibile, finalmente, discutere degli emendamenti al testo che, ritiene, sia stato negato nelle Commissioni di merito. Preannuncia peraltro l'intenzione di sollevare la questione anche presso la Presidenza della Camera.

  Sergio BATTELLI, presidente, ribadito nuovamente che i pareri trasmessi dalle competenti Commissioni di settore, di cui nessuno favorevole ad alcun emendamento, non consentono altro che proseguire a votare unicamente il mandato al relatore, chiede se vi siano interventi per dichiarazione di voto.
  Nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione il conferimento del mandato al relatore, Filippo Scerra, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge di delegazione europea 2018 (C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera), nel testo trasmesso dal Senato e avverte che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge di delegazione europea 2018 (C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera), nel testo trasmesso dal Senato.
  Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Sergio BATTELLI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 18.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.50 alle 18.55.