CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 settembre 2019
240.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla Commissione XIV).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina CORNELI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 1201-B, con riferimento alle parti modificate dal Senato;
   richiamato il parere reso sul medesimo provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera, nella seduta del 17 ottobre 2018;
   segnalato con soddisfazione che è stata recepita l'osservazione contenuta nel medesimo parere con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera d);

  rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   il disegno di legge, che si compone, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, di 26 articoli e di un allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   la formulazione dell'esordio del comma 2 dell'articolo 13 – che recita “Con Pag. 4i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, il Governo è delegato ad adottare...” – potrebbe ingenerare l'equivoco che i decreti legislativi conferiscano impropriamente un'ulteriore delega al Governo; appare preferibile la formulazione: “con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 il Governo provvede ad adottare...”;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   il principio di delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 – in materia di recepimento della direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti – prevede che siano introdotte “le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e all'armonizzazione della normativa di settore”; al riguardo si osserva che l'uso della parola “ovvero” deve essere inteso come volto ad indicare un'alternativa e non una specificazione di quanto già detto (in proposito si ricorda che la Corte costituzionale ha affermato il principio ermeneutico del “legislatore non ridondante”: l'interpretazione delle norme deve cioè assumere che il legislatore non faccia ricorso ad espressioni ridondanti in quanto dirette sostanzialmente a riprodurre quanto già affermato da un enunciato normativo; si veda in proposito la sentenza n. 226/2010); alla luce di ciò la formulazione del principio di delega pone quindi due profili problematici: in primo luogo andrebbe specificato meglio il significato delle coppie di termini “riassetto” e “semplificazione”, da un lato, e “riordino” ed “armonizzazione”, dall'altro, in questo contesto usate come alternative tra loro; in secondo luogo si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 340/2007, ha censurato l'inserimento di principi e criteri direttivi che lascino al libero apprezzamento del legislatore delegato la scelta tra le diverse opzioni;
   formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad una più chiara definizione del principio di delega di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a);

  il Comitato osserva altresì quanto segue:

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di sostituire, all'articolo 13, comma 2, le parole: “il Governo è delegato ad adottare” con le seguenti: “il Governo provvede ad adottare”.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.40.