CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 settembre 2019
239.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 81

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 settembre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari europei, Laura Agea.

  La seduta comincia alle 17.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, comunica che entrano a far parte della Commissione i deputati Matteo Orfini, del Gruppo PD, Dimitri Coin e Lorenzo Fontana del Gruppo Lega, Alessandro Sorte del Gruppo Misto e Angela Ianaro del Gruppo M5S, in sostituzione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro. Cessano, invece, di farne parte i deputati Matteo Mauri del Gruppo PD, Flavio Di Muro, Igor Giancarlo Iezzi e Elena Murelli del Gruppo Lega.
  Comunica altresì che, per il gruppo M5S, la deputata Giulia Grillo, essendo cessato il suo incarico al Governo, diventa membro effettivo della Commissione e cessa pertanto di farne parte il deputato Francesco Berti, che la sostituiva e, infine, che cessa di far parte della Commissione la deputata Sabrina De Carlo.
  Dà, quindi, il benvenuto ai nuovi componenti della Commissione e ringrazia i deputati cessati per il lavoro svolto.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.
C. 2017 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.
C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

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Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, ai fini del parere da rendere alla V Commissione Bilancio, dei disegni di legge recanti «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018» (C. 2017 Governo, approvato dal Senato), «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019» (C. 2018 Governo, approvato dal Senato) e della Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).
  Avverte che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto oggi alle ore 17, e che non sono stati presentati emendamenti.
  Rammenta che l'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge e che possono essere presentate relazioni di minoranza: le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza, sono trasmesse alla Commissione bilancio.
  Segnala inoltre che, in relazione ai tempi d'esame previsti in Commissione bilancio, la Commissione dovrà approvare la propria relazione già nel corso della seduta prevista per la giornata di domani.
  In sostituzione della relatrice Daniela Torto, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, svolge quindi una sintetica relazione sui provvedimenti in titolo.
  Riferendo per le parti di competenza della Commissione sui disegni di legge di rendiconto e assestamento, ai fini delle relazioni da trasmettere rendere alla Commissione Bilancio, rammenta che il disegno di legge di rendiconto, previsto dall'articolo 81 della Costituzione e il disegno di legge di assestamento rientrano nell'ambito del ciclo di bilancio delineato dalla vigente legislazione contabile. Ricorda quindi che sul piano tecnico, si dice che per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente sono adeguate in relazione, in termini di cassa, alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.
  Segnala che, quanto alle parti di competenza della Commissione, gli stanziamenti per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nel Rendiconto generale per l'anno 2018 (C. 2017) i dati riguardanti le politiche nell'ambito dell'Unione europea sono esposti nel conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze, e più precisamente nella «Missione 3 L'Italia nell'Europa e nel mondo», che comprende il «Programma 3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».
  Precisa che le previsioni iniziali contenute nella legge di bilancio 2018, relative alla Missione 3-Programma 3.1 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE), risultavano essere pari a 22.732,5 milioni di euro; con la legge di assestamento 2018 e le ulteriori variazioni per atto amministrativo intervenute nel corso dell'anno, le dotazioni definitive di competenza risultano essere pari a 21.785 milioni di euro mentre gli importi effettivamente pagati sono stati pari a 20.946,3 milioni. Dà quindi conto delle variazioni subite nell'anno 2018 dai principali capitoli direttamente interessati alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio dell'Unione europea e dei pagamenti definitivi registrati in sede di rendiconto. In tal senso, ricorda: il Capitolo 2741 – somme versate dai produttori di latte in relazione alla rateizzazione annuale del prelievo supplementare nel settore lattiero da destinare ad estinzione delle anticipazioni di tesoreria con 34,7 milioni di euro interamente pagati; il Capitolo 2751 – somme da versare per il finanziamento del Pag. 83bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie basate sul Reddito nazionale lordo e sull'IVA: 14.450 milioni di euro, con una riduzione di 800 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali 2018; i pagamenti corrispondono a 13.955,7 milioni di euro; il Capitolo 2752 – somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie tradizionali relative a dazi doganali e contributi zucchero: 2.500 milioni di euro, con una riduzione di 100 milioni rispetto alle previsioni iniziali 2018 e a fronte di 2.287,2 milioni di euro di pagamenti; il Capitolo 2814 – Fondo da ripartire per i progetti di gemellaggio-Programma (Phare) dell'UE: 103,9 milioni di euro senza variazioni rispetto alla previsione iniziale con pagamenti pari a zero; il Capitolo 2815 – Fondo per il recepimento della normativa europea: 45,9 milioni di euro, con una riduzione di 66,5 milioni rispetto alle previsioni iniziali 2018 e pagamenti pari a zero; il Capitolo 2816 – somma da corrispondere per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea: 233,8 milioni di euro per il 2018, registrando una diminuzione in corso d'anno di 16,2 milioni di euro, con pagamenti pari a 148,7 milioni di euro; il Capitolo 7493 – somme da versare al conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali»: 4.520 milioni di euro, importo rimasto invariato rispetto alle previsioni iniziali 2018, interamente pagati.
  Rammenta che il sistema di finanziamento dell'Unione, previsto dall'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), stabilisce che il bilancio generale dell'Unione europea sia integralmente finanziato dalle cosiddette «risorse proprie», ossia dai mezzi finanziari conferiti da ciascuno Stato membro per garantire il funzionamento dell'amministrazione comunitaria e la realizzazione delle relative politiche.
  In via di sintesi e rimandando alla documentazione predisposta dagli uffici, ricorda anche che il rendiconto evidenzia i flussi finanziari Italia – Unione europea.
  Segnala che nell'Allegato n. 3 del conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018 si trova l'esposizione contabile dei flussi finanziari intercorsi tra l'Italia e l'Unione europea, prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, nonché la situazione delle corrispondenti erogazioni effettuate dalle Amministrazioni nazionali: ciò consente di rendere noti al Parlamento i dati consolidati sull'entità delle risorse movimentate nel settore degli interventi di politica comunitaria, nonché l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, attraverso le erogazioni del Fondo di rotazione.
  Evidenzia che dall'esposizione dei flussi finanziari con l'Unione europea indicata in tale Allegato n. 3 risulta che nel 2018 la quota di contribuzione italiana al bilancio unionale relativa alle risorse proprie ammontava, nelle previsioni iniziali, a 16.587 milioni di euro; nelle previsioni definitive l'importo risulta essere pari a 16.714 milioni di euro, con un aumento di 127 milioni di euro, contribuendo in misura pari all'11,74 per cento del bilancio complessivo dell'Unione europea che ammonta a 142.364 milioni di euro (Tabella n. 3 Risorse proprie UE – Previsioni definitive 2018).
  Osserva che i versamenti effettivi al bilancio dell'Unione europea effettuati dal Ministero dell'economia nel 2018, pari a 15.726,5 milioni di euro, a raffronto con quelli indicati nelle previsioni definitive (Tabella n. 4 Risorse proprie U.E. 2018 – Raffronto tra previsioni e versamenti), evidenziano una diminuzione di circa 988 milioni di euro, corrispondenti ad una variazione negativa del 5,9 per cento. Tale diminuzione è attribuita ad un modesto incremento delle risorse proprie tradizionali e alla circostanza che non sono comprese in questi versamenti i 49,7 milioni trasferiti al bilancio comunitario a titolo di contributo per la Refugees Facility in Turchia. Pag. 84
  Aggiunge che contando, infine, anche i fondi strutturali, i contributi dell'Unione europea all'Italia nel 2018 sono aumentati dell'8,8 per cento.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento 2019, segnala che i dati riguardanti le politiche comunitarie sono esposti nella «Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo», che comprende sia il «Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», sia il «Programma 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale».
  Evidenzia che alla predetta Missione 3 sono stati complessivamente attribuiti – per competenza – 22.617.867.909 euro, di cui 20.871.706.416 euro destinati al «Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».
  Segnala, quindi, che nel disegno di legge di assestamento 2019 viene proposta a carico del Programma 3.1 una variazione negativa di 200 milioni di euro e che, complessivamente, lo stanziamento relativo al Programma 3.1 si attesta su 20.671.706.416 euro.
  Rimarca che la variazione negativa di 200 milioni di euro proposta dal disegno di legge di assestamento riguarda, in particolare i finanziamenti al bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie relative al Reddito nazionale lordo e all'IVA, con un decremento di 200 milioni di euro del capitolo 2751, sulla base delle stime di spesa del bilancio dell'Unione europea. Le previsioni assestate 2019 del capitolo corrispondono a 15.635 milioni di euro.
  Osserva inoltre che nel disegno di legge di assestamento 2019 è altresì riportato lo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (capitolo 7493) che, rispetto alle previsioni iniziali non registra alcuna variazione e che, pertanto, lo stanziamento resta confermato in 1.750 milioni di euro.
  Conclude riservandosi di formulare le relative proposte di relazione all'esito del dibattito in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 settembre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari europei, Laura Agea.

  La seduta comincia alle 17.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
  Ricorda il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative è fissato per venerdì 20 settembre, alle ore 11.
  Ricorda altresì che, trattandosi di un testo in seconda lettura, fermi restando i limiti relativi al contenuto proprio della legge di delegazione europea previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, potranno essere presentate solo proposte emendative relative alle parti modificate dal Senato.

  Augusta MONTARULI (FdI) intervenendo sull'ordine dei lavori della Commissione, dopo aver ringraziato la sottosegretaria di Stato per la sua presenza ai lavori e averle dato il benvenuto, osserva che il provvedimento in titolo è uno dei pochi sui Pag. 85quali la Commissione svolge funzioni referenti. Ritiene pertanto opportuna la presenza del Ministro per gli affari europei, anche a motivo del fatto che questi è membro del Partito Democratico, che era all'opposizione nel momento in cui il provvedimento all'esame è stato esaminato dalla Camera, in prima lettura, e dal Senato. È quindi dell'opinione che debba essere il Ministro a spiegare quali fossero le criticità del testo all'esame che avevano il Partito Democratico a valutarlo non positivamente in prima lettura alla Camera dei deputati e cosa è cambiato per giustificare una nuova valutazione rispetto ad allora.

  Sergio BATTELLI, presidente, prendendo atto delle osservazioni di natura politica della deputata Montaruli, rileva che il Governo è qui rappresentato dalla sottosegretaria di Stato Agea.

  Filippo SCERRA (M5S), relatore, dopo aver espresso i propri auguri di benvenuto alla nuova sottosegretaria di Stato, Laura Agea, ricorda che il testo all'esame della Commissione è stato approvato dalla Camera il 13 novembre 2018 e modificato dal Senato il 30 luglio 2019, avvertendo che, pertanto, riferirà solo sulle parti modificate nel corso dell'esame al Senato.
  Segnala quindi che, a seguito delle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge consta di 26 articoli, oltre all'allegato A, ed è volto a disporre il recepimento di 26 direttive europee, per 14 delle quali sono previsti principi e criteri direttivi specifici nell'articolato, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei e a una decisione quadro GAI del Consiglio.
  Evidenzia, in particolare, che durante l'esame presso il Senato sono stati inseriti tre nuovi articoli – l'articolo 6, sul mandato di arresto europeo; l'articolo 22, sul codice doganale dell'Unione; l'articolo 25, sul mercato interno del gas naturale –, e modificati gli articoli: 1, con l'inserimento nell'allegato A di due direttive, 3, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16 e 20.
  Segnala che all'articolo 3, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, è stato modificato il comma 1, lettera d), volto a delegare il Governo a modificare l'articolo 322-bis del codice penale – introdotto nel 2000 – che estende l'applicabilità di alcune fattispecie incriminatrici del codice penale, quali peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, ai membri e ai funzionari degli organi dell'Unione europea e della Corte penale internazionale. Ricorda che nel penultimo comma, l'articolo 322-bis prevede attualmente l'estensione della punibilità anche a funzionari di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea e di organismi internazionali solo per le ipotesi di corruzione attiva di cui all'articolo 321 del codice penale, e di istigazione alla corruzione, di cui all'articolo 322 del codice penale, e non dunque per quelle di corruzione passiva.
  Evidenzia quindi che il disegno di legge di delegazione – come peraltro modificato in Commissione al Senato – delega il Governo a estendere la punibilità proprio per i fatti di corruzione passiva, come definita dalla direttiva, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Paesi terzi rispetto agli Stati membri dell'Unione europea quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione. Osserva, in tal senso, che le modifiche apportate dal Senato sono volte ad espungere dal testo parti già entrate in vigore con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha modificato l'articolo 322-bis del codice penale sopprimendo la limitazione, precedentemente prevista, alle ipotesi in cui il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Sottolinea che il Senato ha inoltre espunto il riferimento ai funzionari delle organizzazioni internazionali che sono Pag. 86stati comunque ricompresi nel testo modificato dell'articolo 322-bis, per quanto riguarda l'applicabilità dei reati di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'articolo 319-quater, secondo comma, del codice penale, di corruzione attiva e di istigazione alla corruzione, di cui all'articolo 322, primo e secondo comma, del codice penale.
  Con riferimento all'articolo 4 del testo in esame, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO», segnala che il Senato ha soppresso la previsione relativa ai limiti retributivi e ha modificato le disposizioni relative alla procedura di designazione per il procuratore europeo, prevedendo che le domande siano presentate al CSM e al Ministro della giustizia. Il Ministro provvede a stilare una graduatoria, sulla base dei criteri previsti dalle norme europee e la trasmette al CSM, che, qualora la condivida, provvede alla designazione e trasmette il relativo provvedimento al Ministro della giustizia perché lo comunichi agli organi dell'EPPO. Ricorda che vengono altresì disciplinate le ipotesi in cui il CSM non condivida, la valutazione del Ministro, che potrà trasmettere al CSM una proposta conforme alle valutazioni del Consiglio, ovvero invitarlo a rivedere le proprie valutazioni e che, in tali ipotesi, il Consiglio superiore della magistratura provvede in ogni caso alla designazione, fornendo specifica motivazione quando non aderisce all'invito di revisione della propria valutazione. Si prevede infine che al magistrato nominato procuratore europeo non si applichino le vigenti limitazioni in materia di durata del fuori ruolo.
  Osserva che l'articolo 6, introdotto dal Senato, reca una delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo, apportando le opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, con cui era stata data attuazione al mandato d'arresto europeo nel nostro ordinamento. In particolare, i commi 1 e 2 disciplinano la procedura per l'esercizio della delega, fissando in un anno il relativo termine e richiamando le procedure previste dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Segnala che il comma 3, alle lettere a) e b), contiene gli specifici princìpi e criteri di esercizio della delega che vanno ad affiancarsi ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge n. 234 del 2012 – per i quali rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici – mentre il comma 5, nelle more dell'attuazione della delega, novella direttamente la citata legge n. 69 del 2005, sostituendo l'articolo 18, che prevede i motivi di rifiuto obbligatorio della consegna (lettera a)) e introducendo alla lettera b) il nuovo articolo 18-bis, volto a disciplinare i motivi di rifiuto facoltativo della consegna.
  Evidenzia che la disposizione prevede, in particolare, che la Corte d'appello possa rifiutare la consegna: se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea (lettera a)); se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio (lettera b)); se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che tale pena o Pag. 87misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno (lettera c)).
  Ricorda che tali motivi, nel testo attualmente in vigore della legge n. 69 del 2005, erano sostanzialmente annoverati tra quelli di rifiuto obbligatorio ai sensi del richiamato articolo 18, rendendo l'ordinamento nazionale maggiormente conforme alla citata decisione quadro 2002/584/GAI.
  Sottolinea, inoltre, che il comma 4 dispone che, nell'esercizio della delega, il Governo potrà adottare anche le opportune modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, come rispettivamente modificato e introdotto dal richiamato comma 5.
  Con riferimento all'articolo 7 del provvedimento in titolo, recante delega per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, segnala che il Senato ha espunto dal comma 1 le norme superate dall'adozione del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49. Restano invece i criteri di delega relativi alle modifiche al codice delle assicurazioni private e, come peraltro auspicato dalla Commissione in occasione del parere sul citato decreto legislativo, all'efficacia delle sanzioni.
  Con riferimento all'articolo 12 del testo all'esame, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, segnala che il Senato ha modificato il comma 3, recante i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, con particolare riferimento alle lettere b), c) e g), nonché inserendo le due nuove lettere d) e e). In particolare, alla lettera b), si specifica che, fermo restando che il Ministero della salute è designato quale Autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/625, lo stesso Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, dovranno essere individuate quali Autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del citato regolamento, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali. Alla lettera c), vengono apportate modifiche di carattere prevalentemente formale. Sottolinea che la nuova lettera d) prevede che, ferma restando la competenza del Ministero della salute quale Autorità unica di coordinamento e di contatto, sia individuato il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità competente con riguardo ai propri ambiti di competenza nazionale, con particolare riferimento al settore dei controlli effettuati dalle proprie strutture. La nuova lettera e) prevede di individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri nei settori di competenza.
  Evidenzia, infine, che la lettera g), come modificata dal Senato, prevede la revisione delle disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previsti all'articolo 7 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) n. 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia.
  Con riferimento all'articolo 13 del disegna di legge in esame, segnala che il Senato ha diviso in due distinti commi la originaria previsione di delega relativa, rispettivamente, all'attuazione della direttiva (UE) n. 2018/410 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva Pag. 88stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, ora recata dal nuovo comma 1, e all'adozione delle misure necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonché per l'attuazione della decisione (UE) n. 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015. Evidenzia altresì che è stata modificata la lettera e) del comma 4 che ora prevede l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue disposizioni del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, anziché la sua abrogazione integrale.
  Osserva inoltre che all'articolo 14, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, è stata apportata una modifica puntuale al comma 1, lettera b), numero 4), nel senso di precisare che l'armonizzazione del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dovrà avvenire valutando la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione. Ricorda anche che sono stati inseriti due ulteriori criteri alla successiva lettera c): si tratta in particolare del numero 4), che impone al Governo di prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, «uno contro zero» dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e del numero 6), che introduce l'obbligo di disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE.
  Con riferimento all'articolo 15 del testo all'esame, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, segnala che è stato aggiunto un nuovo criterio di delega volto a definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) n. 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.
  In merito all'articolo 16, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) n. 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, segnala che il Senato ha modificato il comma 1, lettera a), numero 6), precisando che gli obblighi di comunicazione e informazione, nell'ambito della responsabilità estesa, debbano avere carattere di univocità, chiarezza e immediatezza e aggiungendo tra le attività da promuovere anche la raccolta differenziata, oltre a quelle già previste di riutilizzo e di recupero dei rifiuti. Ricorda che in seconda lettura, è stato inoltre modificato, allo stesso comma, il criterio di cui al numero 3 della lettera b), prevedendo l'adozione di politiche di sviluppo e di analisi di sostenibilità ambientale ed economica, anziché, come previsto in prima lettura, di sola analisi economica, per migliorare le strategie di economia circolare e l'individuazione dei fabbisogni di impianti collegati alla gestione dei rifiuti.
  Evidenzia che la successiva lettera e), che interviene in materia di end of waste, cioè della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle nuove disposizioni in materia dettate dalla direttiva 2018/851/UE è stata profondamente modificata dal Senato. In primo luogo, si è previsto che la cessazione della qualifica di rifiuto sia in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) n. 2018/851. Sottolinea che il nuovo testo della lettera indica il rispetto delle seguenti indicazioni: disporre che siano fatte salve le autorizzazioni Pag. 89in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla lettera in parola; si prevede altresì per le stesse la possibilità di rinnovo, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data, «nelle more dell'adozione dei decreti e del rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 184-ter del codice dell'ambiente concernente la cessazione della qualifica di rifiuto» e che viene altresì indicato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) n. 2018/851; istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  Osserva, infine, che il Senato ha modificato anche il criterio di cui alla successiva lettera g), relativo all'estensione della raccolta differenziata a tutto il territorio nazionale, prevedendo a tale fine anche l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità.
  Con riferimento all'articolo 20 del provvedimento in titolo, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, segnala che risultano modificati i criteri di cui alle lettere a) e f) del comma 1. In particolare, con la prima modifica si prevede la possibilità, nel procedimento di recepimento, di emanare un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero un testo unico volto al riordino e all'armonizzazione della normativa di settore. Con la modifica alla lettera f), relativa alla revisione – con riferimento alle esposizioni mediche – dei requisiti circa le informazioni ai pazienti, si introduce una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti nelle medesime esposizioni mediche, con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica in accordo con i requisiti nazionali.
  Evidenzia che il Senato ha inoltre introdotto l'articolo 22, recante una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e alle disposizioni europee ad esso connesse. Ricorda che il regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione, è entrato in vigore il 30 ottobre 2013, nonostante la maggior parte delle sue disposizioni sostanziali abbiano avuto effetto a decorrere dal 1o maggio 2016. Il codice doganale stabilisce un quadro giuridico che prevede norme e procedure doganali armonizzate, applicabili sul territorio doganale dell'Unione europea con riferimento all'ingresso (importazioni) e all'uscita (esportazioni) di merci, le quali poi possono circolare liberamente nel mercato interno. L'obiettivo delle disposizioni contenute nel codice è quello di agevolare il flusso delle merci che transitano o entrano ed escono dall'Unione, al fine di rafforzare la competitività delle imprese europee, salvaguardando allo stesso tempo la sicurezza e la protezione dei consumatori dell'Unione. Sottolinea in particolare, che i commi 1 e 2 stabiliscono la procedura applicabile e il termine della delega fissato in 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, mentre il comma 3 stabilisce che, nell'esercizio della delega, il Governo, oltre a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, preveda l'abrogazione esplicita delle norme nazionali incompatibili e il riordino e coordinamento di quelle residue. Segnala inoltre che il successivo comma 4 consente al Governo di emanare, nei ventiquattro mesi successivi alla data del primo esercizio della Pag. 90delega, disposizioni correttive e integrative dei relativi atti delegati mentre il comma 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  Rileva che il Senato ha introdotto anche l'articolo 25, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale; in particolare, il comma 1, oltre a richiamare la procedura generale di cui all'articolo 1, stabilisce che, nell'esercizio della delega, il Governo, dovrà definire le deroghe previste all'articolo 14 e all'articolo 49-bis della direttiva modificata, nei limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane. Ricorda in sintesi, che il richiamato articolo 14 della direttiva 2009/73/CE individua le condizioni al cui ricorrere gli Stati membri possono decidere di non applicare il principio che impone – a decorrere dal 3 marzo 2012 – la separazione tra attività di produzione e fornitura e controllo e gestione di sistemi di trasporto e designare un gestore di sistemi indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto e che tale designazione è soggetta all'approvazione della Commissione europea. Evidenzia che l'articolo 49-bis della medesima direttiva prevede che, per quanto riguarda i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, lo Stato membro in cui è situato il primo punto di connessione di tale gasdotto di trasporto con la rete di uno Stato membro può decidere di derogare ad alcune previsioni dettate nella direttiva 2009/73/CE, per le sezioni del gasdotto di trasporto situati sul suo territorio e nelle sue acque territoriali, per motivi oggettivi quali consentire il recupero dell'investimento effettuato o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione europea. Osserva inoltre che i successivi commi 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, la procedura per l'adozione del decreto legislativo e la clausola di invarianza finanziaria.
  Segnala che il Senato ha aggiunto all'allegato A, oltre alla richiamata direttiva (UE) n. 2019/692, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (termine di recepimento: 24 febbraio 2020) di cui al nuovo articolo 25, anche il recepimento, senza criteri direttivi specifici della direttiva (UE) n. 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10 dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato).
  Conclude ricordando che la Commissione è chiamata ad attendere i pareri e le eventuali proposte emendative delle Commissioni di settore assegnatarie del disegno di legge. Auspica, infine, che il testo in esame possa essere approvato rapidamente, pur con gli approfondimenti necessari in relazione alla nuova fase politica, al fine di scongiurare procedure di infrazione per il mancato recepimento delle direttive oggetto di esso.

  La sottosegretaria di Stato Laura AGEA ringrazia per l'accoglienza ricevuta. Segnala che questa è la sua prima esperienza come membro del Governo e ricorda che nei cinque anni precedenti è stata membro del Parlamento europeo per la delegazione del MoVimento 5 Stelle, sottolineando come intenda mettere tale esperienza al servizio del suo nuovo ruolo. Ricorda che il Ministro per gli affari europei, Enzo Amendola, non ha potuto prendere parte ai lavori della Commissione, in quanto impegnato in una missione a Bruxelles.
  Osserva che il provvedimento oggi all'esame è di fondamentale importanza e ricorda che le direttive europee e le normative unionali incidono in maniera rilevante sulla vita dei cittadini. In relazione Pag. 91al disegno di legge in esame, ricorda come già risultino aperte quattro procedure di infrazione e come si avvicini il termine per il recepimento di diverse direttive in esso contenute, la cui mancata attuazione darebbe luogo a nuove procedure di infrazione, con ulteriori gravi conseguenze anche sul bilancio pubblico. Sottolinea, tra l'altro, l'importanza del recepimento delle norme in materia ambientale. Raccomanda quindi, a nome del Governo, una rapida approvazione del disegno di legge in titolo per evitare nuove procedure di infrazione a danno del Paese, rilevando che eventuali criticità potranno essere comunque verificate nell'ambito dei decreti legislativi attuativi. Assicura che sarà sua premura riferire al Ministro per gli affari europei le richieste avanzate dai commissari circa la necessità di una sua presenza ai lavori della Commissione.

  Guido Germano PETTARIN (FI) si associa agli auguri di benvenuto rivolti alla sottosegretaria di Stato e, sottolineato che c’è ancora molto lavoro da fare nell'interesse del Paese, evidenzia come l'attuale Governo, come il precedente, non goda della sua fiducia.
  Stigmatizza che in questo momento la Commissione sia costretta ad occuparsi del disegno di legge di delegazione europea riferito al 2018, mentre non è ancora stato presentato quello relativo al 2019. Ricorda che nell'ultimo periodo è aumentato il numero delle procedure di infrazione a carico dell'Italia e ciò nonostante non si sta affrontando con tempestività la questione, mentre c’è una grandissima necessità di guardare seriamente al futuro.
  Ricorda che in questo avvio di legislatura il suo gruppo ha sempre tenuto comportamenti chiari sia sulla legge di delegazione che sulla legge europea, nonostante i comportamenti assai poco costruttivi tenuti dai precedenti Ministri e sottosegretari per gli affari europei che non hanno brillato nei loro rapporti con il Parlamento.
  Si associa alle osservazioni della deputata Montaruli e anch'egli è dell'avviso che vi sia stata un'evoluzione anomala mentre su queste materie la normativa deve essere coerente e gli obiettivi individuati e perseguiti con chiarezza. Per tale motivo ritiene che sarebbe opportuno che il nuovo Ministro per gli affari europei, Enzo Amendola, voglia fare chiarezza su dove si voglia arrivare e se intenda rafforzare la cosiddetta fase ascendente in quanto ritiene sia essenziale affrontare i problemi a monte piuttosto che intervenire solo dopo l'apertura di procedure di infrazione a carico dell'Italia. Ribadisce infatti che l'interesse del Paese è un altro, soprattutto in un momento in cui vive problematicamente la sua appartenenza all'Unione europea. Ritiene quindi che sarebbe opportuno sapere finalmente se nelle leggi europea e di delegazione europea per il 2019 saranno affrontati delicati problemi e se vi sia l'intenzione di rafforzare gli strumenti idonei per una fattiva politica europea.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) si associa agli auguri di benvenuto rivolti alla sottosegretaria di Stato e si dice convinta che la sua pregressa esperienza di parlamentare europea si dimostrerà utile considerando comunque un bel segnale che si possa confidare su precise competenze acquisite.
  Osserva che l’iter del provvedimento all'esame, presso il Senato, è stato molto lungo anche per il fatto che si è sviluppata una approfondita dialettica tra le diverse forze politiche. Ritiene che ciò possa essere valutato positivamente qualora il lavoro svolto finisca per raccogliere l'impegno e le suggestioni di chi era all'opposizione, e ora fa parte del Governo, sommandosi all'impegno del Governo che aveva presentato quel disegno di legge, producendo una sintesi che vada nell'interesse del Paese.

  Piero DE LUCA (PD) si associa agli auguri di benvenuto rivolti alla sottosegretaria di Stato, sottolineando la profonda differenza dell'attuale fase politica rispetto a quella di solo poche settimane addietro ed evidenziano come il cambio di passo, a suo avviso, sia già evidente. Ritiene che di ciò sia la testimonianza la presenza alla Pag. 92seduta odierna della sottosegretaria di Stato competente mentre con il Governo precedente gli organi politici teoricamente competenti erano di fatto latitanti. Ritiene che in questo momento sia necessario lavorare sulla problematica delle procedure di infrazione, e sottolinea che negli ultimi quattordici mesi esse sono assai aumentate passando da 59 a 79, cosa intollerabile per un Paese come l'Italia anche, ma non solo, in termini di oneri a carico della finanza pubblica.
  Crede che gli interlocutori del Governo esprimano serietà, ciò che considera assai positivo visto l'enorme lavoro che c’è da svolgere nel settore augurandosi peraltro che la proposta di riforma del Regolamento della Camera che la Commissione ha unanimemente presentato possa essere portata a termine in modo da rendere centrale l'attività della Commissione medesima contribuendo a licenziare migliori leggi di delegazione europea e leggi europee ricorrendo alle sue specifiche competenze. Crede che sia importante rafforzare la dimensione parlamentare della normativa europea, in specie nella cosiddetta fase ascendente, e soprattutto che sia essenziale che anche le Commissioni parlamentari italiane specializzate negli affari europei possano veder valorizzato il proprio ruolo come accade in altri Parlamenti di alcuni Stati membri europei.
  Si augura che il dibattito proceda speditamente, anche considerando che la presente è la terza lettura del provvedimento in titolo, e spera che possano essere presto superate molte procedure di infrazione e che il loro numero diminuisca drasticamente.

  Augusta MONTARULI (FdI) in replica al deputato De Luca osserva che forse vi è stato un effettivo cambio di passo nei rapporti con il Governo e tuttavia segnala che il nuovo Ministro per gli affari europei non ha avuto per recarsi in Parlamento, mentre lo ha trovato per andare a Bruxelles.
  Ricorda che il gruppo del PD in prima lettura è stato assai critico nei confronti del provvedimento in esame; per tale motivo è interessata a conoscere se e per quale ragioni ora invece il PD abbia cambiato opinione e se si riserva di intervenire in sede attuativa. Ritiene che avere delucidazioni su questi aspetti contribuirebbe anche a capire quali siano i tempi di lavoro a disposizione della Commissione.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega) rileva che le osservazioni del deputato De Luca, circa il presunto cambio di passo nei rapporti tra il Governo e il Parlamento non meritino una replica, auspicando che esse non vengano più reiterate per mere ragioni di polemica politica.
  Con riferimento alla tempistica di esame del provvedimento presso il Senato, rileva che essa non debba essere stigmatizzata in quanto comunque dovuta alla volontà di condurre un esame approfondito sul testo, auspicando tuttavia una rapida conclusione dei lavori.
  Pur comprendendo le ragioni che spingono la deputata Montaruli a chiedere la presenza del nuovo Ministro per gli affari europei affinché fornisca le necessarie delucidazioni su un provvedimento istruito dal Governo precedente, non ritiene che esso sia strettamente necessario, mentre rileva la necessità che il medesimo Ministro possa essere quanto prima audito in Commissione al fine di conoscere quale ruolo intenda giocare l'attuale Governo in Europa.

  Piero DE LUCA (PD) replicando alla deputata Montaruli osserva che al Senato è stato svolto un notevole e approfondito lavoro sul provvedimento in titolo, cambiandolo sostanzialmente, cosa che ha contribuito a modificare l'atteggiamento del suo Gruppo.

  Guido Germano PETTARIN (FI) intervenendo sui lavori della Commissione anche in relazione alle procedure previste per l'esame del disegno di legge di delegazione europea ricorda l'importanza della proposta di riforma del Regolamento della Pag. 93Camera (Doc. II, n. 9) concernente modifiche alle disposizioni relative alle procedure di collegamento con l'Unione europea.

  Sergio BATTELLI, presidente, rammenta che le proposte di modifica al Regolamento in questione sono state presentate unanimemente da tutti i gruppi parlamentari e auspica che ciò possa contribuire ad una positiva valutazione sulla medesima.
  Ricordato che la Commissione resta in attesa dei pareri da parte delle altre Commissioni di settore per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia l'esame del testo in oggetto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.35.