CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2019
230.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 49

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 30 luglio 2019.

DL 61/2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
C. 2000 Governo, approvato dal Senato.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.20.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.
C. 181 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio 2019.

  La viceministra Laura CASTELLI riguardo alle criticità rilevate dal relatore nella seduta dello scorso 23 luglio, segnala che tali criticità potrebbero essere superate, pur in mancanza della relazione tecnica, apportando al testo del provvedimento puntuali modifiche volte, in primo luogo, a trasformare gli oneri da esso derivanti in limiti massimi di spesa, prevedendo, in tale prospettiva, la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) nelle pubbliche amministrazioni, nonché negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore, sulla base di un apposito atto di programmazione da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata.
  In secondo luogo, evidenzia che tali modifiche sono volte a differire gli oneri a far data dall'anno 2020, in considerazione del tempo occorrente per la conclusione dell’iter legislativo e per la successiva attuazione amministrativa del provvedimento in esame, imputando la copertura degli oneri medesimi all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, posto che il predetto Dicastero è quello più direttamente interessato dall'intervento in esame e che l'accantonamento medesimo reca le occorrenti disponibilità.
  In particolare, riguardo alle citate modifiche, segnala quanto segue.
  All'articolo 1, appare necessario prevedere l'introduzione di un programma pluriennale per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in modo da escludere obblighi perentori a carico delle stesse, da realizzare entro determinati limiti di tempo a prescindere dalle effettive disponibilità di bilancio, assegnando priorità alle scuole di ogni ordine Pag. 50e grado, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e definendo le modalità di accesso delle pubbliche amministrazioni ai contributi previsti dal medesimo articolo.
  Fa presente che tali contributi verrebbero concessi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero della salute, posto che il predetto Dicastero è quello più direttamente interessato dal predetto intervento e che l'accantonamento medesimo reca le occorrenti disponibilità.
  Al di là di tale specifico finanziamento, ritiene necessario precisare che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all'attuazione del medesimo articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo comunque la possibilità di aggiornare il citato Programma in considerazione del livello di diffusione e di utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento.
  All'articolo 2, comma 1, ritiene necessario prevedere che, sulla base di quanto previsto dal citato programma pluriennale e dei suoi eventuali aggiornamenti, gli enti territoriali possano adottare propri regolamenti per disciplinare l'installazione nel proprio territorio di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate, rinviando implicitamente la definizione degli elementi di dettaglio delle medesime postazioni al predetto programma pluriennale, in modo da escludere che la previsione legislativa di tali elementi di dettaglio possa determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
  All'articolo 2, comma 3, ritiene necessario specificare che gli incentivi, anche di carattere economico, che gli enti territoriali possono riconoscere al fine di promuovere l'installazione dei DAE nelle strutture ivi richiamate sono di carattere facoltativo ed erogabili nel rispetto, non solo della normativa vigente, ma anche dell'equilibrio dei rispettivi bilanci.
  All'articolo 4, ritiene necessario sopprimere le disposizioni del comma 1, che prevedono specifici obblighi a carico di enti operanti nel settore dei trasporti, in quanto suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, oneri a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, privi di idonea quantificazione e copertura.
  All'articolo 4, comma 2, con riferimento alla novella introdotta all'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, concernente obblighi di registrazione presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, ritiene necessario introdurre una apposita clausola di invarianza finanziaria, anche in considerazione del fatto che il decreto ministeriale 18 marzo 2011, recante «Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009», già prescrive analoghi adempimenti da parte delle suddette centrali operative.
  In relazione agli articoli 5 e 6, concernenti – rispettivamente – l'introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE e la registrazione di questi ultimi presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, ritiene necessario introdurre apposite clausole di invarianza finanziaria, volte ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  All'articolo 7, ritiene necessario rimodulare con decorrenza dal 2020 gli oneri connessi alla realizzazione e adozione di un'applicazione mobile per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE, tenuto conto del tempo occorrente per la conclusione dell’iter legislativo e per la successiva attuazione amministrativa della disposizione in commento, imputando il relativo onere all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, posto Pag. 51che il predetto dicastero è quello direttamente interessato dall'intervento in esame e che l'accantonamento medesimo reca le occorrenti disponibilità.
  Ritiene necessario sopprimere l'articolo 8, che prevede l'assoggettamento dei DAE all'aliquota agevolata IVA del 5 per cento, giacché tale misura risulterebbe in contrasto con la disciplina europea, essendo i predetti beni non rientranti tra quelli espressamente indicati nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE, ossia tra quelli suscettibili di essere assoggettati ad aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 98 della direttiva stessa, tra i quali figurano, invece, gli apparecchi medici, il materiale ausiliario e gli altri strumenti medici che siano «destinati ad alleviare o curare invalidità» e a condizione che siano «per uso personale esclusivo degli invalidi».
  All'articolo 9, ritiene necessario che i previsti oneri derivanti dallo svolgimento delle campagne di informazione e di sensibilizzazione siano configurati come oneri permanenti con decorrenza dal 2020 – considerata la natura a regime dell'intervento e il tempo occorrente per la conclusione dell’iter legislativo e per l'attuazione amministrativa dell'intervento stesso – imputando la relativa copertura a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, posto che il predetto Dicastero è quello più direttamente interessato dall'intervento in esame e che l'accantonamento medesimo reca le occorrenti disponibilità.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 181 e abb.-A, recante Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 1, appare necessario prevedere l'introduzione di un programma pluriennale per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in modo da escludere obblighi perentori a carico delle stesse, da realizzare entro determinati limiti di tempo a prescindere dalle effettive disponibilità di bilancio, assegnando priorità alle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e definendo le modalità di accesso delle pubbliche amministrazioni ai contributi previsti dal medesimo articolo;
    tali contributi verrebbero concessi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero della salute, posto che il predetto dicastero è quello più direttamente interessato dal predetto intervento e che l'accantonamento medesimo reca le occorrenti disponibilità;
    al di là di tale specifico finanziamento, appare necessario precisare che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all'attuazione del medesimo articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo comunque la possibilità di aggiornare il citato programma in considerazione del livello di diffusione e di Pag. 52utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento;
    all'articolo 2, comma 1, appare necessario prevedere che, sulla base di quanto previsto dal citato programma pluriennale e di suoi eventuali aggiornamenti, gli enti territoriali possano adottare regolamenti per disciplinare l'installazione nel proprio territorio di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate, rinviando implicitamente la definizione degli elementi di dettaglio delle medesime postazioni al predetto programma pluriennale, in modo da escludere che la previsione legislativa di tali elementi di dettaglio possa determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
    all'articolo 2, comma 3, appare necessario specificare che gli incentivi, anche di carattere economico, che gli enti territoriali possono riconoscere al fine di promuovere l'installazione dei DAE nelle strutture ivi richiamate sono di carattere facoltativo ed erogabili nel rispetto, non solo della normativa vigente, ma anche dell'equilibrio dei rispettivi bilanci;
    all'articolo 4, appare necessario sopprimere le disposizioni del comma 1, che prevedono specifici obblighi a carico di enti operanti nel settore dei trasporti, in quanto suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, oneri a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, privi di idonea quantificazione e copertura;
    all'articolo 4, comma 2, lettera b), con riferimento alla novella introdotta all'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, concernente obblighi di registrazione presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, appare necessario introdurre una apposita clausola di invarianza finanziaria, anche in considerazione del fatto che il decreto ministeriale 18 marzo 2011, recante «Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009», già prescrive analoghi adempimenti da parte delle suddette centrali operative;
    in relazione agli articoli 5 e 6, concernenti – rispettivamente – l'introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE e la registrazione di questi ultimi presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, appare necessario introdurre apposite clausole di invarianza finanziaria, volte ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    all'articolo 7, appare necessario rimodulare a far data dal 2020 gli oneri connessi alla realizzazione e adozione di un'applicazione mobile per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE, tenuto conto del tempo occorrente per la conclusione dell’iter legislativo e per la successiva attuazione amministrativa della disposizione in commento, imputando il relativo onere all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, posto che il predetto dicastero è quello direttamente interessato dall'intervento in esame e che l'accantonamento medesimo reca le occorrenti disponibilità;
    appare necessario sopprimere l'articolo 8, che prevede l'assoggettamento dei DAE all'aliquota agevolata IVA del 5 per cento, giacché tale misura risulterebbe in contrasto con la disciplina europea, essendo i predetti beni non rientranti tra quelli espressamente indicati nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE, ossia tra quelli suscettibili di essere assoggettati ad aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 98 della direttiva stessa, tra i quali figurano, invece, gli apparecchi medici, il materiale ausiliario e gli altri strumenti medici che siano «destinati ad alleviare o curare invalidità» e a condizione che siano «per uso personale esclusivo degli invalidi»;
    all'articolo 9, appare necessario che i previsti oneri derivanti dallo svolgimento Pag. 53delle campagne di informazione e di sensibilizzazione siano configurati come oneri permanenti con decorrenza dal 2020 – considerata la natura a regime dell'intervento e il tempo occorrente per la conclusione dell’iter legislativo e per l'attuazione amministrativa dell'intervento stesso – imputando la relativa copertura a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, posto che il predetto dicastero è quello più direttamente interessato dall'intervento in esame e che l'accantonamento medesimo reca le occorrenti disponibilità;

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. La presente legge è volta a favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE):
   a) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;
   b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione.;
    al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per l'attuazione fino alla fine del medesimo comma, con le seguenti: per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma 1, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e sono stabilite le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 ai contributi di cui al comma 5. Il programma ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato, con le medesime modalità previste per la sua definizione, per tenere conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento;
   sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.;
   sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è Pag. 54autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;
   dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, all'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
   sostituire la rubrica con la seguente: Programma pluriennale per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
    sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sulla base di quanto previsto dal programma pluriennale di cui all'articolo 1, comma 2, e dai suoi successivi aggiornamenti, gli enti territoriali possono adottare regolamenti al fine di disciplinare l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate.;
    al comma 3, sostituire la parola: incentivano con le seguenti: possono incentivare e dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e.

  Conseguentemente:
   all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
    sopprimere il comma 1;
    al comma 2, lettera b), capoverso 11-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    sostituire la rubrica con la seguente: Utilizzo dei DAE da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici.
   All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 2 sostituire le parole: si provvede, nei limiti di euro 250.000 per l'anno 2019 e di 500.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione con le seguenti: , pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni e sostituire le parole: relativo al medesimo Ministero con le seguenti: relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
    dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   Sopprimere l'articolo 8;
   All'articolo 9, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
    al primo periodo, sostituire le parole: di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 con le seguenti: di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020;
    al secondo periodo, dopo le parole: corrispondente riduzione aggiungere le seguenti: delle proiezioni e sostituire le parole: Pag. 55relativo al medesimo Ministero con le seguenti: relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Maria Anna MADIA (PD), nel prendere atto che su un tema importante come quello della presenza dei defibrillatori nei luoghi pubblici sia stato raggiunto un compromesso, anche grazie al lavoro della Ragioneria generale dello Stato, auspica che le condizioni contenute nella proposta di parere del relatore non abbiano la conseguenza di ridurre l'efficacia dell'obbligo previsto nel provvedimento in oggetto.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, nonché l'emendamento 3.200 della Commissione. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Rostan 2.3, che attribuisce carattere obbligatorio alla previsione secondo cui i DAE installati nei luoghi pubblici rientranti nell'ambito degli enti territoriali siano collocati in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine alla effettiva possibilità per gli enti territoriali di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nel rispetto dei vincoli e degli equilibri imposti dai rispettivi bilanci;
   Panizzut 4.100, che rimodula gli obblighi a carico di enti operanti nel settore dei trasporti di cui al comma 1 dell'articolo, in parte riducendone e in parte ampliandone l'ambito di applicazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;
   Rostan 4.2, che ricomprende tra le fattispecie ammesse al credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 364, della legge n. 205 del 2017 anche alle società sportive professionistiche e dilettantistiche che adottano defibrillatori ed eventuali altri dispositivi salvavita. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito del limite di spesa, pari a 10 milioni di euro, stabilito dal citato comma 364 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, relativo al riconoscimento del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle imprese nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari, posto che tale disposizione sembrerebbe aver già esaurito i propri effetti.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, poiché suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.3, 4.2 e 4.100, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 56

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada.
C. 24 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 luglio 2019.

  La viceministra Laura CASTELLI comunica che è ancora in corso l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di ogni elemento utile proveniente dalle amministrazioni competenti, in modo tale da consentire una puntuale verifica delle effettive implicazioni di carattere finanziario recate dal provvedimento in oggetto. Chiede, pertanto, che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.
C. 1850 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2019.

  La viceministra Laura CASTELLI conferma che all'istituzione di un Punto nazionale di informazione sul calcio, di cui all'articolo 11, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala che all'articolo 4, comma 1, appare necessario configurare gli oneri derivanti dagli articoli 13 e 14 della Convenzione oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa.
  Ritiene, inoltre, necessario precisare il carattere annuo dei predetti oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal medesimo articolo 4, comma 1.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1850 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'istituzione di un Punto nazionale di informazione sul calcio, di cui all'articolo 11, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 4, comma 1, appare necessario configurare gli oneri derivanti dagli articoli 13 e 14 della Convenzione oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa;
    appare necessario precisare il carattere annuo dei predetti oneri previsti a Pag. 57regime, con decorrenza dal 2019, dal medesimo articolo 4, comma 1;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: pari a euro 27.030 a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: valutato in 27.030 euro annui a decorrere dall'anno 2019».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.
C. 1769 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2019.

  La viceministra Laura CASTELLI conferma che gli effetti complessivi sul gettito della tassazione dei canoni e dei crediti d'imposta per imposte assolte all'estero, come precisato dalla relazione tecnica, risultano compensativi e pertanto, complessivamente, non si registrano variazioni di gettito per effetto della Convenzione in esame.
  In particolare, precisa che per stimare i minori crediti d'imposta che si generano a causa della riduzione delle ritenute applicate alle imprese italiane in Colombia, a seguito dell'applicazione della Convenzione, sono state prese in considerazione le informazioni contenute nei quadri CE (Società di Capitali) e NR (Consolidato Nazionale e Mondiale) relativi all'anno d'imposta 2016. Da tali dichiarazioni è risultato che le ritenute pagate in Colombia da soggetti italiani, con aliquote differenziate in base alla normativa colombiana vigente, ammontano complessivamente a circa 400 mila euro. Si è stimato che la riduzione delle aliquote previste dalla Convenzione possa determinare una riduzione delle ritenute (e quindi dei crediti d'imposta) di circa 30 mila euro e quindi il valore determinato con il procedimento descritto, pur essendo approssimato per la mancanza di informazioni di dettaglio sulla natura dei redditi che lo determinano, compensa la perdita di gettito stimata per la tassazione dei canoni, di cui all'articolo 12, pari a circa 25 mila euro.
  Sottolinea che la stima degli effetti finanziari non tiene conto di eventuali effetti incentivanti prodotti dalla Convenzione negli anni futuri, giacché la relazione tecnica effettua la predetta stima sulla base dei dati attualmente disponibili.
  Conferma la neutralità degli effetti della Convenzione in esame anche rispetto alle tipologie di redditi non espressamente considerate dalla relazione tecnica. Difatti ricorda che i redditi da pensioni, di cui all'articolo 18, le remunerazioni per lo svolgimento di funzioni pubbliche, di cui all'articolo 19, le borse di studio e i contributi per la formazione professionale, di cui all'articolo 20, sono generalmente imponibili in forma esclusiva nel Paese di residenza del soggetto percipiente.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1769 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte Pag. 58sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    gli effetti complessivi sul gettito della tassazione dei canoni e dei crediti d'imposta per imposte assolte all'estero, come precisato dalla relazione tecnica, risultano compensativi e pertanto, complessivamente, non si registrano variazioni di gettito per effetto della Convenzione in esame;
    in particolare, per stimare i minori crediti d'imposta che si generano a causa della riduzione delle ritenute applicate alle imprese italiane in Colombia, a seguito dell'applicazione della Convenzione, sono state prese in considerazione le informazioni contenute nei quadri CE (Società di Capitali) e NR (Consolidato Nazionale e Mondiale) relativi all'anno d'imposta 2016;
    da tali dichiarazioni è risultato che le ritenute pagate in Colombia da soggetti italiani, con aliquote differenziate in base alla normativa colombiana vigente, ammontano complessivamente a circa 400 mila euro;
    si è stimato che la riduzione delle aliquote previste dalla Convenzione possa determinare una riduzione delle ritenute (e quindi dei crediti d'imposta) di circa 30 mila euro e quindi il valore determinato con il procedimento descritto, pur essendo approssimato per la mancanza di informazioni di dettaglio sulla natura dei redditi che lo determinano, compensa la perdita di gettito stimata per la tassazione dei canoni, di cui all'articolo 12, pari a circa 25 mila euro;
    la stima degli effetti finanziari non tiene conto di eventuali effetti incentivanti prodotti dalla Convenzione negli anni futuri, giacché la relazione tecnica effettua la predetta stima sulla base dei dati attualmente disponibili;
    la neutralità degli effetti della Convenzione in esame risulta confermata anche rispetto alle tipologie di redditi non espressamente considerate dalla relazione tecnica;
    difatti i redditi da pensioni, di cui all'articolo 18, le remunerazioni per lo svolgimento di funzioni pubbliche, di cui all'articolo 19, le borse di studio e i contributi per la formazione professionale, di cui all'articolo 20, sono generalmente imponibili in forma esclusiva nel Paese di residenza del soggetto percipiente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.
C. 1909 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2019.

  La viceministra Laura CASTELLI fa presente che agli oneri derivanti dall'Accordo in oggetto l'Agenzia spaziale italiana (ASI) provvede con le risorse già disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio ordinario.
  Chiarisce che nel bilancio dell'ASI vi sono infatti le disponibilità necessarie per fare fronte al costo complessivo di 800.300 euro annui per il triennio 2019-2021 derivanti dall'attuazione dell'Accordo.
  Fa presente che la spesa una tantum verificatasi nel triennio 2016-2018 di cui Pag. 59dà conto la relazione tecnica è di carattere eccezionale, mentre eventuali ulteriori spese della stessa tipologia potranno, in futuro, essere effettuate esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'ASI.
  Infine, segnala che la quantificazione indicata nella relazione tecnica considera i costi aggiuntivi a carico dell'ASI complessivamente derivanti dall'attuazione del nuovo Accordo.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1909 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    agli oneri derivanti dall'Accordo in oggetto l'Agenzia spaziale italiana (ASI) provvede con le risorse già disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio ordinario;
    nel bilancio dell'ASI vi sono infatti le disponibilità necessarie per fare fronte al costo complessivo di 800.300 euro annui per il triennio 2019-2021 derivanti dall'attuazione dell'Accordo;
    la spesa una tantum verificatasi nel triennio 2016-2018 di cui dà conto la relazione tecnica è di carattere eccezionale, mentre eventuali ulteriori spese della stessa tipologia potranno, in futuro, essere effettuate esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'ASI;
    la quantificazione indicata nella relazione tecnica considera i costi aggiuntivi a carico dell'ASI complessivamente derivanti dall'attuazione del nuovo Accordo;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.
C. 2019 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo, di finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.
  Evidenzia che il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di una relazione tecnica riferita al testo iniziale (S. 1374), che risulta tuttora utilizzabile per la verifica delle quantificazioni. Nel corso dell'esame parlamentare, è stato messo a disposizione della 5a Commissione (Bilancio) un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrivibili all'articolo 2 oltre a documentazione tecnica presentata dal Governo della quale darà conto nelle pertinenti schede.
  Segnala che al momento non risulta ancora trasmessa la relazione tecnica di passaggio e che, per gli emendamenti approvati Pag. 60dal Senato, non sono disponibili relazioni tecniche o prospetti riepilogativi degli effetti finanziari.
  Riguardo all'articolo 1, concernente il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma al comma 1 integra la vigente disciplina relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche in materia di contrattazione a tempo determinato di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, introducendo i commi 3-bis e 3-ter.
  Segnala che le modifiche apportate fissano in 36 mesi la durata massima dei contratti (48 mesi nel testo originario del provvedimento) (capoverso comma 3-bis) e prevedono – in caso di violazione di norme inderogabili riguardanti, tra l'altro, la durata e la proroga o i rinnovi dei medesimi contratti – il risarcimento del danno causato dalla suddetta violazione, escludendo in ogni caso la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (capoverso comma 3-ter). In proposito prende atto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame al Senato, in base ai quali la disposizione non incide sui bilanci, dal momento che resta fermo il limite, sancito dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015, del numero di lavoratori a tempo determinato a cui può ricorrere ogni fondazione.
  Con riguardo alla sostenibilità degli obblighi risarcitori di cui al comma 3-ter, è stato precisato che la norma si limita a prevedere quanto già acquisito in via giurisprudenziale nei casi di ricorso abusivo al rapporto a tempo determinato (Cassazione civile Sezione VI – Lavoro, Ordinanza del 02 agosto 2016, n. 16095) e che, pertanto, la stessa non appare suscettibile di determinare nuovi oneri a carico delle fondazioni lirico-sinfoniche. Tuttavia, alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato – che, nel ridurre da 48 a 36 mesi la durata dei contratti a termine stipulabili dalle Fondazioni lirico-sinfoniche, estendono la relativa disciplina anche ai teatri di tradizione e ai soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che utilizzano il contratto collettivo nazionale delle Fondazioni lirico-sinfoniche – ritiene che andrebbero acquisti ulteriori dati ed elementi volti a confermare, anche con riferimento a tali estensioni, la neutralità della disposizione.
  Evidenzia che la norma in esame disciplina (capoverso comma 2-sexies) altresì le assunzioni di personale a tempo indeterminato, prescrivendo il rispetto di puntuali condizioni individuate dalla medesima disposizione, nell'ambito di spesa complessiva non superiore a quella relativa al personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, al netto delle economie da cessazione già utilizzate, nonché nei limiti della dotazione organica. È prevista tuttavia la possibilità di elevare i limiti finanziari per le assunzioni, attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, con la condizione che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato.
  In proposito, prende atto dei chiarimenti forniti presso il Senato e della previsione di un'apposita certificazione da parte del collegio dei revisori; ritiene peraltro utile acquisire conferma dal Governo che detti presidi di carattere finanziario e procedurale siano sufficienti ad escludere un incremento della complessiva spesa, a regime, per il personale delle fondazioni.
  Infine, rileva la necessità di acquisire un chiarimento riguardo alla possibilità di effetti finanziari derivanti dalla norma di interpretazione autentica (comma 4-bis), introdotta nel corso dell'esame presso il Senato. Infatti la norma, di portata retroattiva, prevede che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, consentiti (in caso di pareggio di bilancio) dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 64 del 2010, trovino applicazione esclusivamente nei riguardi dei contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della Pag. 61legge di conversione del richiamato decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Ritiene quindi che andrebbe chiarito se, per effetto della stessa norma interpretativa, possano determinarsi i presupposti per il riconoscimento di emolumenti finora non dovuti.
  In merito all'articolo 2, recante misure urgenti per il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), in merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto che il maggior onere risulta limitato all'entità delle disposte autorizzazioni di spesa e pur considerando i chiarimenti forniti nel corso dell'esame parlamentare, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi riguardo alle esigenze alla base degli stanziamenti aggiuntivi disposti dalla norma, soprattutto con riguardo a quelli di parte corrente. La Nota presentata al Senato fa infatti riferimento a circostanze sottostanti tali incrementi – quali il forte incremento del flusso dei visitatori registrato negli ultimi anni – che sembrerebbero di carattere non transitorio, mentre gli stanziamenti previsti sono limitati al 2019.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 2 autorizza la spesa di 15.410.145 euro per l'anno 2019 al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del medesimo Ministero relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Inoltre fa presente che il comma 2 dell'articolo 2 incrementa le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996, il quale dispone che ogni anno una quota degli utili derivanti dai giochi del lotto sia riservata al Ministero per i beni e le attività culturali per il recupero e la conservazione del patrimonio culturale nonché per interventi di restauro paesaggistico, autorizzando la spesa di 19.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza dello stesso Ministero relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Riguardo all'articolo 3, commi 1 e 2, recante norme sulla promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la norma in esame interviene su disposizioni corredate di clausola di invarianza finanziaria (contenuta nel decreto legislativo n. 204 del 2017) e che alle modifiche già intervenute con la legge di bilancio per il 2019 non sono stati ascritti effetti per la finanza pubblica.
  In merito all'articolo 3, comma 3, concernente la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, in merito ai profili di quantificazione, prende atto della diminuzione dei componenti della Commissione e pertanto non formula osservazioni, tenuto conto che le spese della Commissione, in base alla vigente normativa, sono contenute nell'ambito degli esistenti stanziamenti e che la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali svolge le proprie attività nell'ambito delle risorse disponibili, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 203 del 2017, non modificato dalla norma in esame.
  Per quanto concerne l'articolo 3, comma 4, che prevede contributi per opere cinematografiche e audiovisive e per attività di promozione cinematografica e audiovisiva, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle modifiche che intervengono sulle modalità di ripartizione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le diverse finalità e sulle modalità di assegnazione dei contributi selettivi non formula osservazioni, in quanto le Pag. 62disposizioni non incidono sull'ammontare delle somme stanziate bensì solamente sulla loro assegnazione.
  Con riguardo, invece, alla modifica dell'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, che incrementa da cinque a quindici il numero degli esperti cui è riconosciuto un rimborso spese, prende atto dei dati di quantificazione riportati dalla relazione tecnica e dell'affermazione secondo la quale le risorse già stanziate a legislazione vigente risultano sufficienti a coprire il prevedibile aumento di spesa. In proposito, pur tenendo conto dell'esiguità dell'importo, evidenzia altresì che la relazione tecnica assicura la capienza delle risorse già stanziate in bilancio sulla base di dati riferiti a rimborsi spesa effettuati nel 2018 e nell'anno in corso, laddove la maggiore spesa in esame assume carattere permanente.
  Ritiene quindi che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva disponibilità in via permanente delle risorse necessarie al finanziamento delle maggiori spese derivanti dall'incremento del numero degli esperti, senza incidere su altre finalità di spesa finanziate a valere sulle medesime somme e senza che possano determinarsi, nel tempo, esigenze di incremento delle dotazioni di bilancio per far fronte alle spese in questione.
  Riguardo all'articolo 3, comma 4-bis, che reca un intervento sul Bonus cultura, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni.
  Per quanto concerne l'articolo 3, comma 4-ter, che reca disposizioni sui sistemi di videosorveglianza nei luoghi di pubblico spettacolo, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni.
  Per quanto concerne l'articolo 3-bis, che reca disposizioni sul credito d'imposta per investimenti pubblicitari, in merito ai profili di quantificazione, rileva che, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge n. 50 del 2017 per il 2018, la norma in esame stabilisce che, per gli anni successivi, il beneficio sia concesso entro limiti annuali di spesa.
  Tuttavia, a differenza di quanto stabilito dalla norma originaria, quella in esame non definisce in via legislativa i predetti limiti annui, la cui determinazione viene demandata ad una fonte subordinata (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), con copertura a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione, come previsto per il beneficio riconosciuto nel 2018.
  Evidenzia in proposito che, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, l'individuazione degli effetti onerosi delle norme e della conseguente copertura devono essere attribuiti alla stessa fonte legislativa. Ciò anche al fine di assicurare la prescritta verifica della quantificazione degli oneri e delle coperture in sede parlamentare. La norma in esame, nel rinviare ad una fonte subordinata, equipara di fatto, dal 2019, il beneficio previsto dall'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ad una finalizzazione all'interno del Fondo per il pluralismo e l'innovazione. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3-bis interviene essenzialmente sulle modalità tramite cui provvedere, a decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui al comma 1 dell'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.
  Nello specifico, la disposizione in commento ripristina infatti la disciplina originariamente prevista dal citato articolo 57-bis ma sinora mai applicata, in quanto modificata, per il solo 2018 – primo anno di riconoscimento del credito d'imposta –, dall'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 2017, stabilendo in particolare che alla copertura dei citati oneri – a decorrere, come detto, dall'anno 2019 – si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo Pag. 631, comma 4, della predetta legge, con cui annualmente viene determinata la ripartizione del Fondo medesimo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico.
  Al riguardo, osserva che la norma nel riproporre per gli anni successivi al 2018, come dianzi detto, la disciplina originariamente prevista dal suddetto articolo 57-bis non riproduce tuttavia la disposizione secondo cui il medesimo decreto doveva stabilire anche i criteri di riparto dell'onere complessivo derivante dalla concessione del credito d'imposta a carico delle quote del Fondo spettanti rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il fatto che non sia stata riprodotta questa disposizione dovrebbe implicare che dalle risorse da destinare complessivamente alle due predette amministrazioni debba essere preventivamente detratta la somma da assegnare al credito d'imposta, con riferimento tanto alle erogazioni per investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici quanto a quelle per analoghi investimenti su emittenti televisive e radiofoniche locali, con la previsione di un unico tetto di spesa complessivo, cui concorrono entrambe le tipologie di investimenti incrementali. Sul punto ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo.
  Riguardo all'articolo 4, che reca modifiche all'articolo 1, comma 545-bis, della legge n. 232 del 2016, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni.
  Per quanto riguarda l'articolo 4-bis, che reca proroghe della normativa antincendio per gli edifici adibiti a scuole e asili nido, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, considerato che alle originarie disposizioni – oggetto di proroga con la norma in esame – non sono stati ascritti effetti finanziari.
  In merito all'articolo 5, che reca misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020, in merito ai profili di quantificazione, segnala che le disposizioni prevedono la possibilità, per Roma capitale, di nominare un Commissario straordinario incaricato di assicurare gli interventi inerenti lo svolgimento del campionato europeo di calcio del 2020 nella città di Roma. Al commissario non spettano compensi o rimborsi spese; sono inoltre dettate disposizioni procedimentali di carattere acceleratorio e derogatorio: in proposito, evidenzia che né alle norme derogate né alle norme speciali cui si fa rinvio per definire i poteri del Commissario sono stati ascritti effetti finanziari.
  Osserva tuttavia che la norma non disciplina espressamente le spese di funzionamento della struttura commissariale: non viene dunque specificata l'amministrazione competente a sostenere le relative spese né se sia previsto l'utilizzo o l'avvalimento di risorse appartenenti ad altre amministrazioni.
  Ritiene quindi opportuno acquisire chiarimenti riguardo alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività demandate al commissario e riguardo alla possibilità di utilizzo delle stesse in condizioni di invarianza finanziaria. A tal fine, qualora le predette risorse debbano intendersi a carico dell'amministrazione comunale interessata, andrebbe acquisita conferma riguardo alla possibilità per la stessa di provvedervi nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
  In merito all'articolo 5-bis, che prevede misure urgenti a favore degli Istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali, in merito ai profili di quantificazione, ritiene in primo luogo opportuno acquisire chiarimenti riguardo agli effetti connessi all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018 ai fini della copertura dell'onere dovuto all'assunzione da parte dello Stato del pagamento di situazioni debitorie pregresse con riferimento ai comuni con dissesto finanziario dichiarato in data successiva al 1o gennaio 2018 ed entro il 31 marzo 2018.
  Le risorse utilizzate, infatti, riguardano spese per personale che, oltre a determinare un onere sui saldi di finanza pubblica, comportano anche un effetto positivo Pag. 64(cosiddetti «effetti indotti») – per prassi contabilizzato ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto – in conseguenza del maggior gettito acquisito sulle competenze dei lavoratori a titolo di contributi e imposte, computato in genere in misura pari a circa il 51 per cento della spesa effettuata. Il pagamento di debiti pregressi, invece, determina un onere – se non altro in termini di cassa – pari all'importo liquidato. Pertanto, ferma restando l'idoneità delle somme a fornire copertura all'onere determinato dalla norma sul bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare), ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito all'idoneità delle stesse a determinare effetti compensativi anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
  Analogamente, per quanto riguarda la riformulazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018, per la parte che non attiene a finalità di copertura, rileva che il testo vigente della norma originaria destina somme ad «assunzioni di personale» mentre la novella in esame elimina tale vincolo. Ne consegue che le somme in questione ancora utilizzabili, pari a 4,26 milioni per il 2019, potranno essere spese anche per finalità diverse dalle assunzioni. Peraltro, per le medesime ragioni già esposte, un utilizzo non connesso a finalità di remunerazione di personale determinerebbe oneri superiori rispetto alla normativa vigente, in quanto non potrebbero verificarsi, a parziale compensazione delle medesime spese, i suindicati «effetti indotti» di maggiore entrata tributaria e contributiva, da computare ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Anche a tal proposito ritiene necessario acquisire un chiarimento.
  Infine, per quanto attiene al maggior onere previsto dalla norma in esame, indicato in misura pari a 4 milioni per il 2019, pur rilevando che lo stesso è configurato come limite di spesa, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi riguardo alla determinazione di tale limite, in considerazione dei comuni potenzialmente beneficiari dell'intervento – comuni dichiarati in dissesto tra il 1o gennaio ed il 31 marzo 2018 – e dell'entità delle situazioni debitorie di cui dovrebbero farsi carico.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 5-bis, al fine di consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione degli istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti, integra la dotazione del Fondo all'uopo istituito dal comma 3 dell'articolo 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 di ulteriori 4 milioni di euro per l'anno 2019, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione delle somme destinate a confluire – per essere indi riservate ad assunzioni di personale nel settore dell'istruzione – al Fondo «La Buona Scuola», ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018.
  In proposito, rammenta che le somme dianzi richiamate – pari complessivamente a 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 – sono quelle riconducibili alle minori spese derivanti dal venir meno del semi-esonero per i neo-dirigenti scolastici tenuti, ai sensi della previgente disciplina, alla partecipazione ad apposito corso di formazione universitario.
  Ciò posto, ritiene necessario acquisire dal Governo una rassicurazione in ordine al fatto che l'utilizzo di quota parte delle predette risorse destinate al Fondo «La Buona Scuola» non sia suscettibile di pregiudicare l'effettuazione di assunzioni eventualmente già programmate a valere sulle risorse medesime.

  La viceministra Laura CASTELLI fa presente che il Governo sta procedendo alla predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Chiede, pertanto, che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 65

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale.
Nuovo testo C. 294.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele CESTARI (LEGA), relatore, osserva che il progetto di legge, non corredato di relazione tecnica, reca modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma, per finalità di prevenzione e contrasto di eventuali abusi, pone in capo all'INPS il compito di individuare specifiche modalità e procedure di gestione della contribuzione aggiuntiva, disponendo che l'istituto vi dia attuazione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, ritiene utile acquisire conferma che la disposizione in commento possa effettivamente essere attuata ad invarianza di risorse, come indicato dalla clausola di neutralità riportata nel testo.

  La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi.
Atto n. 93.

(Rilievi alle Commissioni I e VII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 luglio 2019.

  La viceministra Laura CASTELLI con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, evidenzia che il controllo della veridicità di quanto documentato dalle strutture formative per comprovare il soddisfacimento dei requisiti minimi indicati nell'allegato B del presente schema di decreto sarà effettuato dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive avvalendosi delle questure, già interessate per tali finalità dal decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, di cui il provvedimento in esame dispone l'abrogazione a decorrere dal 1o agosto 2019, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, fa presente che l'istituzione e la tenuta dell'Elenco nazionale delle società di formazione degli steward da parte del predetto Osservatorio potranno essere realizzate nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, giacché l'Osservatorio stesso sta già da tempo espletando tali compiti in via informale mediante il personale della segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza – Ufficio ordine pubblico ed utilizzando il proprio sito web.Pag. 66
  Ritiene necessario, da un punto di vista formale, riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, relativa all'attuazione del presente schema di decreto, eliminando il riferimento ai nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il provvedimento in esame, non costituendo una fonte di rango primario, non è per sua natura suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi (Atto n. 93);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, il controllo della veridicità di quanto documentato dalle strutture formative per comprovare il soddisfacimento dei requisiti minimi indicati nell'allegato B del presente schema di decreto sarà effettuato dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive avvalendosi delle questure, già interessate per tali finalità dal decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, di cui il provvedimento in esame dispone l'abrogazione a decorrere dal 1o agosto 2019, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, l'istituzione e la tenuta dell'Elenco nazionale delle società di formazione degli steward da parte del predetto Osservatorio potranno essere realizzate nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, giacché l'Osservatorio stesso sta già da tempo espletando tali compiti in via informale mediante il personale della segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza – Ufficio ordine pubblico ed utilizzando il proprio sito web;
    appare necessario, da un punto di vista formale, riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, relativa all'attuazione del presente schema di decreto, eliminando il riferimento ai nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il provvedimento in esame, non costituendo una fonte di rango primario, non è per sua natura suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.