CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2019
230.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca VINCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente.

  La seduta comincia alle 12.30.

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.
C. 1585-B cost., approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo unificato, e dalla Camera

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianluca VINCI, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata ad avviare Pag. 18l'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 1585-B, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari».
  Fa presente che la proposta di legge, avendo natura di legge di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, deve essere adottata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
  Ricorda che il provvedimento, dopo essere stato approvato, in prima deliberazione dal Senato in un testo unificato, e quindi dalla Camera il 9 maggio scorso, è stato approvato in seconda deliberazione dal Senato: esso sarà dunque ora esaminato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del Regolamento.
  Rammenta inoltre che, ai sensi del citato articolo 99 del Regolamento, ai fini della seconda deliberazione i progetti di legge costituzionale sono riesaminati in Commissione senza procedere all'esame di emendamenti.
  Segnala quindi che l'organizzazione della discussione in Assemblea del provvedimento sarà stabilita dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo nella riunione di giovedì prossimo, nell'ambito della definizione del calendario dei lavori dell'Assemblea del mese di settembre.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, fa presente che, in estrema sintesi, la proposta di legge, la quale non ha subito modifiche rispetto al testo già esaminato dalla I Commissione in sede di prima deliberazione, prevede la riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e la riduzione del numero dei senatori elettivi da 315 a 200.
  In linea generale ricorda in proposito che in Italia il numero dei parlamentari, dopo la revisione costituzionale del 1963, è determinato dalla Costituzione in numero fisso, mentre in precedenza era determinato in rapporto alla popolazione. Con la legge costituzionale n. 2 del 1963, infatti, il numero dei senatori elettivi è divenuto la metà di quelli della Camera, fissati in 630, a prescindere dalla variazione della popolazione; è stato altresì stabilito che nessuna regione potesse avere meno di sette senatori ad eccezione della Valle d'Aosta (uno) e del Molise (due).
  In tale contesto la proposta di legge costituzionale dispone, per ciascuno dei due rami del Parlamento, una riduzione pari – in termini percentuali – al 36,5 per cento degli attuali componenti elettivi.
  A seguito della modifica costituzionale muterà dunque il numero medio di abitanti per ciascun parlamentare eletto. Per la Camera dei deputati tale rapporto aumenterebbe, con le modifiche approvate dal Senato, da 96.006 a 151.210. Il numero medio di abitanti per ciascun senatore cresce, a sua volta, da 188.424 a 302.420 (assumendo il dato della popolazione quale reso da Eurostat).
  La riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200 consentirà all'Italia di allinearsi al resto d'Europa. L'Italia, infatti, è il Paese con il numero più alto di parlamentari direttamente eletti dal popolo (945), seguita dalla Germania (con circa 700 parlamentari eletti ma un numero di residenti ben superiore a quello italiano), la Gran Bretagna (650) e la Francia (poco meno di 600).
  Passando a sintetizzare il contenuto delle disposizioni recate dall'intervento legislativo, l'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 56 della Costituzione, che stabilisce in 630 il numero attuale dei deputati, 12 dei quali eletti nella circoscrizione Estero (secondo comma).
  A seguito delle modificazioni proposte, il numero complessivo dei deputati scende a 400 (anziché 630) ed il numero degli eletti nella circoscrizione Estero diviene pari a 8 deputati (anziché 12).
  La riduzione percentuale dei parlamentari eletti nella circoscrizione Esteri è corrispondente in proporzione a quella numerica complessiva, con la finalità di non variare in misura significativa l'incidenza numerica della rappresentanza della Circoscrizione Estero.Pag. 19
  Per quanto riguarda il Senato, l'articolo 2 novella l'articolo 57 della Costituzione, determinando in 200 (anziché 315) il numero dei senatori elettivi. Entro tale numero, i senatori da eleggere nella circoscrizione Estero scendono a 4 (anziché 6).
  La riduzione del formato numerico complessivo del Senato importa la riduzione del numero minimo di senatori eletti per Regione.
  Il vigente articolo 57, al terzo comma, stabilisce infatti che «nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta uno».
  La predeterminazione di un numero minimo di senatori per Regione importa, com’è noto, una variazione rispetto alla ripartizione di seggi tra Regioni quale si avrebbe qualora si seguisse invece un'assegnazione solo proporzionale alla popolazione, senza alcuna soglia numerica minima di rappresentanza senatoriale regionale. Qualora non vi fosse soglia, infatti, si avrebbe una ripartizione dei seggi «integralmente» proporzionale.
  Alla luce della riduzione a 200 del numero di senatori eletti, tale numero minimo è individuato, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, in tre senatori per Regione o provincia autonoma, lasciando al contempo immodificata la previsione vigente dell'articolo 57, terzo comma, della Costituzione relativa alle rappresentanze del Molise (2 senatori) e della Valle d'Aosta (1 senatore).
  La nuova previsione costituzionale relativa al numero minimo di senatori troverebbe applicazione, oltre che per il Molise e la Valle d'Aosta, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per la Basilicata (cui altrimenti spetterebbero 2 senatori).
  Viene al contempo previsto, per la prima volta nella Carta costituzionale, un numero minimo di seggi senatoriali riferito alle province autonome di Trento e di Bolzano, che nel corso del tempo hanno assunto una posizione costituzionale sostanzialmente comparabile a quella che nel resto d'Italia è rivestita dalle Regioni.
  Tale modifica apportata agli articoli 56 e 57 della Costituzione determinerebbe una variazione rispetto all'attuale proporzione numerica per circoscrizione elettorale (in termini sia di seggi per circoscrizione sia di popolazione media per seggio), sia per la Camera sia per il Senato.
  La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 sostituisce il quarto comma dell'articolo 57, in materia di ripartizione dei seggi, prevedendo che la predetta ripartizione tra le Regioni o le Province autonome, a seguito dell'applicazione delle disposizioni sulla riduzione del numero dei componenti delle due Camere, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  Rispetto al testo vigente del quarto comma dell'articolo 57 la principale modifica riguarda l'inserimento del riferimento alle Province autonome (il venir meno, in questo comma, del riferimento ai seggi della circoscrizione Estero non invece ha alcuna conseguenza normativa, in quanto la stessa previsione è contemplata al primo comma dell'articolo 57).
  L'articolo 3 incide sull'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, introducendo la espressa previsione che il numero di cinque senatori a vita nominati per alti meriti dal Presidente della Repubblica, sia numero massimo riferito alla permanenza in carica di tal novero di senatori.
  La modifica è finalizzata a sciogliere il nodo interpretativo postosi per i senatori a vita riguardo al vigente articolo 59, secondo comma, della Costituzione, cioè se il numero di cinque senatori di nomina presidenziale sia un «numero chiuso» ovvero se ciascun Presidente della Repubblica possa nominarne cinque. Quest'ultima possibile interpretazione del vigente dettato costituzionale è stata seguita peraltro solo da due Presidenti della Repubblica (Pertini e Cossiga).
  Permane invece immutata la figura dei «senatori di diritto a vita»: salvo rinuncia, essi sono gli ex Presidenti della Repubblica, in base all'immodificato comma primo dell'articolo 59 della Costituzione.Pag. 20
  L'articolo 4 stabilisce che la riduzione dei parlamentari disposta dagli articoli 1 e 2 abbia decorrenza dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale – e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni da tale entrata in vigore.
  La previsione del termine di sessanta giorni è volta a consentire l'adozione del decreto legislativo in materia di determinazione dei collegi elettorali, nel caso in cui l'attuale legge elettorale sia corretta in modo da funzionare indipendentemente dal numero dei seggi assegnati dalla Costituzione alle due Camere. Anche in questo caso, la riduzione del numero dei parlamentari si ripercuote infatti sulla «perimetrazione» degli attuali collegi elettorali, come definiti dal decreto legislativo n. 189 del 2017 sulla legislazione elettorale (legge n. 165 del 2017).
  Viene in particolare in rilevo il tema dell'articolazione dei collegi elettorali, rispetto alla quale la disciplina vigente, come è noto, ha determinato per la Camera dei deputati, complessivi 232 collegi uninominali e 63 collegi plurinominali; per il Senato, complessivi 116 collegi uninominali e 33 collegi plurinominali.
  Il provvedimento non interviene su questa materia, la quale è rimessa alla legislazione ordinaria.
  Va osservato che sulla materia in questione interviene la legge n. 51 del 2019 (esaminata in sede referente dalla I Commissione), recante «Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari», la quale apporta modifiche alla disciplina elettorale al fine di prevederne un'applicazione commisurata ad un numero non già fisso bensì percentuale tra seggi e numero dei deputati o dei senatori.
  L'obiettivo di tale intervento legislativo è quello di rendere neutra, rispetto al numero dei parlamentari fissato in Costituzione, la normativa elettorale per le Camere. In forza di tale provvedimento, eventuali modifiche del numero dei deputati e dei senatori, stabilito agli articoli 56 e 57 della Costituzione, non richiederanno specifici interventi di armonizzazione della normativa elettorale che diversamente sarebbero necessari per evitare problemi di funzionamento del sistema.
  In particolare l'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 51 dispone che «Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».
  Il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che, in tal caso, il decreto legislativo di rideterminazione dei collegi sia adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari.
  In parallelo con tale previsione, la proposta di legge costituzionale C. 1585-B in esame prevede che l'applicazione delle sue disposizioni decorra comunque non prima di sessanta giorni della sua entrata in vigore, assicurando in tal modo un lasso temporale che consenta appunto la rideterminazione dei collegi.
  In ogni caso, il Parlamento potrà comunque intervenire sulla legislazione elettorale in modo sostanziale, modificando il sistema di trasformazione dei voti in seggi in ogni momento. Tuttavia, in attesa di un intervento riformatore più incisivo, appare opportuno correggere la legislazione in vigore in modo che possa funzionare indipendentemente dal numero dei parlamentari fissato in Costituzione, onde evitare l'eventualità che, approvata la riduzione del numero dei parlamentari, si sia in presenza di una legislazione elettorale funzionante solo in presenza di un numero più elevato. Tale evenienza è senz'altro da scongiurare in anticipo, anche solo per evitare di paralizzare il potere presidenziale di scioglimento delle Camere.
  Per quanto riguarda a tempistica di esame in sede referente del provvedimento ritiene che potrebbero esservi le condizioni Pag. 21per concludere l'esame del provvedimento da parte della Commissione entro la fine della settimana in corso.

  Stefano CECCANTI (PD) ritiene che le modalità di esame prefigurate dalla relatrice rappresentino una forzatura e siano incompatibili con l'esigenza di assicurare un dibattito idoneo a consentire a ciascun gruppo di motivare la propria posizione riguardo al provvedimento.

  Roberto SPERANZA (LEU), riservandosi di intervenire sul merito del provvedimento nel prosieguo dell'esame, rileva come, a suo avviso, la decisione, assunta a seguito di una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appositamente convocata, di avviare l'esame del provvedimento prima della pausa estiva, abbia già costituito una forzatura. Esprime, quindi, sorpresa a fronte della proposta della relatrice di concluderne addirittura l'esame nel corso della settimana, ritenendo viceversa necessaria una discussione più approfondita.

  Gianluca VINCI, presidente, fa notare che la relatrice si è limitata a formulare una proposta, che potrà essere valutata nell'ambito del prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, fa presente di avere soltanto avanzato una proposta, anche in considerazione del fatto che il provvedimento non ha subìto modifiche e che, trattandosi di un esame ai fini della seconda deliberazione, non è prevista la possibilità di presentare emendamenti.

  Stefano CECCANTI (PD) auspica che si possa prestare attenzione prioritariamente alla discussione dell'altra riforma costituzionale, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica, sulla quale si registra una certa condivisione tra i gruppi, rinviando alla ripresa dei lavori, dopo l'aggiornamento per il periodo estivo, la prosecuzione e l'eventuale conclusione in Commissione dell’iter del presente provvedimento, sul quale, invece, si registrano posizioni difformi tra i gruppi.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), relatore, con riferimento alle osservazioni formulate dal deputato Ceccanti, ritiene che sia possibile condurre parallelamente l'esame di entrambi i provvedimenti. Ricorda come la discussione circa l'organizzazione dell'esame della proposta di legge costituzionale in titolo si sia già svolta in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, e come la decisione di iniziare l'esame stesso prima dell'aggiornamento per il periodo estivo non derivi dalla volontà di imprimere un'accelerazione, ma sia dettata soltanto dall'esigenza di rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea nell'ipotesi in cui il calendario che sarà definito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo dovesse prevedere la discussione del provvedimento alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Ritiene quindi ragionevole iniziare la discussione e valutare successivamente, sulla base dell'andamento della stessa e delle esigenze che saranno prospettate, se vi siano o meno le condizioni per concludere l'esame prima della pausa estiva. Rileva come non vi sia da parte del proprio gruppo una posizione di pregiudiziale contrarietà ad un eventuale prolungamento della discussione di alcuni giorni e non comprende, dunque, le preoccupazioni manifestate dall'opposizione, a meno che esse non celino in realtà l'intenzione di rallentare l'esame del provvedimento.

  Gianluca VINCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 12.45.

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 12.55.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.
Emendamenti C. 181 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge C. 181 e abb.-A, recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, fa presente che gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

DL 61/2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Emendamenti C. 2000 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come che il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentanti al disegno di legge C. 2000, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

  Francesco FORCINITI (M5S), relatore, fa presente che le proposte emendative non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.
C. 2019 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il disegno di legge C. 2019, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle Pag. 23attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.
  Segnala innanzitutto come, nella sua formulazione originaria, il decreto-legge recasse misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo, di finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. A tali argomenti se ne sono aggiunti, a seguito dell'esame del Senato, altri, riguardanti, fra l'altro, l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido e gli incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali. Conseguentemente, il Senato ha modificato, tra l'altro, il titolo del decreto-legge.
  Passando quindi a sintetizzare il contenuto del decreto-legge, quale risultante a seguito delle modificazioni introdotte dal Senato, esso consta di 9 articoli (a fronte dei 6 originari).
  L'articolo 1 – modificato durante l'esame al Senato – reca misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, inerenti alle piante organiche e ai rapporti di lavoro del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche e, per alcuni aspetti, di altri soggetti.
  Al riguardo la relazione illustrativa al disegno di legge precisa che l'intervento legislativo è necessario e urgente a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 25 ottobre 2018 (causa C-337/17), nella quale è stata eccepita l'assenza, a livello nazionale, di norme intese a sanzionare il ricorso abusivo, da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, a una successione di contratti a tempo determinato. Le nuove disposizioni, in particolare, modificano l'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e sostituiscono il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 367 del 1996 con 12 nuovi commi.
  In particolare, il comma 1 reca una disciplina speciale per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato da parte delle fondazioni lirico sinfoniche, nonché dei teatri di tradizione e dei soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che utilizzano il CCNL delle medesime fondazioni. I predetti contratti possono essere stipulati a fronte di specifiche esigenze contingenti e temporanee, devono avere durata complessiva non superiore a 36 mesi, a decorrere dal 1o luglio 2019, anche non continuativi e anche all'esito di successive proroghe o rinnovi, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e devono essere stipulati con atto scritto a pena di nullità. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi dei predetti contratti non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.
  Il comma 2 modifica la disciplina per il reclutamento di personale a tempo indeterminato delle fondazioni lirico sinfoniche, sostituendo il comma 2 e inserendo i nuovi commi da 2-bis a 2-decies nell'articolo 22 del decreto legislativo n. 367 del 1996.
  In dettaglio, al nuovo comma 2 dell'articolo 22 del predetto decreto legislativo n. 367, si conferma la previsione di cui all'articolo 11, comma 19, del decreto-legge n. 91 del 2013, per cui le fondazioni lirico sinfoniche assumono personale a tempo indeterminato mediante apposite procedure selettive pubbliche, secondo criteri e modalità stabiliti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché degli altri princìpi relativi alle procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni.
  Si prevede inoltre, al nuovo comma 2-bis dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 367, che i contratti di lavoro stipulati non rispettando la nuova disciplina sono nulli, salva la retribuzione del lavoratore per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, ai sensi dell'articolo 2126 del Codice civile, e che sulla validità dei provvedimenti Pag. 24e delle procedure di reclutamento del personale è competente il giudice ordinario.
  Ai sensi del nuovo comma 2-sexies dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 367, le assunzioni a tempo indeterminato devono essere contenute, oltre che nel limite della dotazione organica, nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione.
  Si introduce, inoltre, una disciplina transitoria. In particolare, al comma 2, capoverso comma 2-septies, si prevede che, in presenza di vacanze rispetto alla dotazione organica, ciascuna fondazione assume a tempo indeterminato «con diritto di precedenza» – comunque, dopo le assunzioni derivanti dalle procedure selettive in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge – i candidati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, risultino vincitori nell'ambito di graduatorie in corso di validità relative a procedure selettive per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato precedentemente bandite dalla medesima fondazione.
  Inoltre, al comma 2, capoverso 2-octies, primo e secondo periodo, si dispone che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni, ove procedano ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico o amministrativo, vi provvedono, in misura pari al 70 per cento dei posti disponibili (nella versione originaria del decreto-legge si faceva invece riferimento a una misura non superiore al 50 per cento), mediante procedure selettive riservate a soggetti che prestano servizio presso la stessa fondazione, o lo abbiano prestato fino ad un anno prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato, per un tempo complessivo non inferiore a 18 mesi anche non continuativi negli otto anni precedenti nel caso del personale artistico e tecnico, e per un tempo complessivo non inferiore a 36 mesi anche non continuativi negli otto anni precedenti, nel caso del personale amministrativo. I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dei relativi bandi.
  In merito a tale ultima previsione, richiama la giurisprudenza costituzionale riferita all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, la quale stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Ricorda infatti preliminarmente che le fondazioni lirico-sinfoniche sono state riconosciute dalla Corte costituzionale come soggetti di diritto pubblico (ad esempio la sentenza n. 153 del 2011).
  Ciò premesso, con riferimento alla previsione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, la Corte costituzione ha, in via generale, evidenziato come «il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisca la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall'articolo 97 della Costituzione, purché disposte con legge, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (sentenza n. 81 del 2006). Altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenza n. 205 del 2006). Perché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'articolo 97 della Costituzione, l'area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso».
  Più specificamente, il principio secondo il quale può essere riservata a concorsi interni, in presenza di determinate condizioni, una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili è rinvenibile nella sentenza n. 90 del 2012. In quella occasione la Corte ha giudicato fondata, con riferimento ai principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione Pag. 25di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio sulla legge n. 4 del 2011 della Regione autonoma Trentino Alto Adige. La norma impugnata prevedeva che la percentuale di posti riservati a personale interno nelle procedure di reclutamento del personale regionale non potesse essere inferiore al 50 per cento, da calcolare anche tenendo conto delle prove selettive pubbliche svolte nel triennio precedente. Nel suo ricorso la Presidenza del Consiglio aveva rilevato che la disposizione «avrebbe determinato una sostanziale deroga al principio, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte secondo il quale non può essere riservata a concorsi interni una quota superiore al 50 per cento dei posti disponibili». In proposito la Corte ha ricordato che l'attivazione solo delle procedure riservate agli interni (le quali possono giungere fino al limite del 50 per cento dei posti coperti attraverso prove pubbliche del triennio precedente), congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta (ai fini della valutazione del rispetto degli articoli 3 e 97 della Costituzione), rappresentata dal comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la «possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso.
  In questo quadro assume poi rilievo la sentenza n. 225 del 2010, avente ad oggetto una norma della Regione Lazio che prevedeva l'immissione automatica nel ruolo della dirigenza della Regione per coloro, che previo concorso, avessero ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione; in proposito la Corte costituzionale ha chiarito che «è indispensabile che le eccezioni al principio del pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione; che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa; e, soprattutto, che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico. La medesima sentenza specifica anche che «la natura comparativa e aperta della procedura è [...] elemento essenziale del concorso pubblico», sicché deve escludersi la legittimità costituzionale di «procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno», violando il carattere pubblico del concorso (in tal senso, sentenze n. 293 del 2009 e n. 100 del 2010)».
  Ricorda infine che la sentenza n. 194 del 2002 ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione (l'articolo 22 della legge n. 133 del 1999) che disciplinava la copertura del 70 per cento dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono, mediante apposite procedure di riqualificazione riservate al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori. Sulla base della disposizione erano stato bandite procedure di riqualificazione riservate al personale delle qualifiche inferiori al fine di coprire solo l'intera quota «riservata» del 70 per cento dei posti disponibili. Secondo la Corte, le procedure di riqualificazione in esame confliggono con i principi costituzionali, in quanto riservano a personale interno la totalità dei posti oggetto della procedura di reclutamento, pari a gran parte dei posti disponibili, per di più prevedendo una quota riservata che appare incongruamente elevata, così da realizzare una duplice, sostanziale elusione dei principi enunciati. La Corte osserva inoltre come all'epoca non risultasse bandito il concorso pubblico per la residua parte dei posti, mentre è noto che il modello concorsuale richiede che la selezione avvenga con criteri tali «da prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, assicurando così il reclutamento dei migliori», e a tale modello si deve ricorrere anche per scongiurare «gli effetti distorsivi» che il criterio dei concorsi interni può produrre (sentenza n. 313 del 1994), in contrasto con il canone del buon andamento dell'amministrazione (sentenza n. 333 del 1993).Pag. 26
  Alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale segnala pertanto, in merito a tali previsioni, l'esigenza di rivedere la formulazione della norma, nel senso di riportare alla misura massima del 50 per cento (prevista dalla versione originaria del decreto-legge) la percentuale di posti disponibili riservata al personale artistico e tecnico o amministrativo che presta servizio presso la stessa fondazione.
  Il medesimo capoverso comma 2-octies stabilisce, al terzo periodo, che, sempre fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive per titoli ed esami di personale artistico, tecnico e amministrativo, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le stesse. In particolare, le modalità di espletamento di tali procedure selettive, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ogni fondazione lirico-sinfonica.
  Viene altresì disciplinata la procedura per la definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico sinfoniche, prevedendo che le fondazioni predispongano una proposta di dotazione organica secondo uno schema tipo adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità si provvede all'approvazione della proposta (previo parere del commissario straordinario laddove sia stato presentato il piano di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 112 del 2013).
  I commi 3 e 4 recano norme di coordinamento fra la disciplina previgente e la disciplina introdotta dal decreto-legge.
  Il comma 4-bis reca l'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 64 del 2010, stabilendo che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi ivi previsti per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche – in base ai quali gli stessi sono riconosciuti, fatti salvi i diritti acquisiti, solo in caso di pareggio di bilancio da parte della fondazione – si applicano esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti tra il 1o luglio 2012 (due anni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge) e fino alla stipula del successivo CCNL (avvenuta il 25 marzo 2014).
  L'articolo 2 reca misure urgenti per il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali, autorizzando le relative spese e provvedendo alle conseguenti coperture.
  L'articolo 3 reca misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo.
  In particolare, i commi 1 e 2 modificano gli obblighi di programmazione e di investimento, relativi alle opere europee e italiane, a carico dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, attenuandoli e prorogando l'applicazione della nuova disciplina dal 1o luglio 2019 al 1o gennaio 2020.
  Per quanto concerne la disciplina applicativa in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana, viene modificata la procedura con la quale devono essere adottati uno o più regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali, eliminando il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Resta, invece, ferma la previsione in base alla quale gli stessi sono adottati sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  Il comma 3 modifica la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche.
  Il comma 4, lettera a), aumenta da 5 a 15 il numero degli esperti chiamati a valutare le richieste di accesso ai contributi selettivi previsti per opere cinematografiche e audiovisive e dispone che siano gli stessi esperti ad attribuire anche i contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, specificando anche che la valutazione attiene Pag. 27alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto.
  Inoltre, la lettera 0a) dispone che, nel ripartire il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, la quota da destinare ai contributi selettivi e ai contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva – fatta eccezione, ora, per le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà Srl, alla Fondazione «La Biennale di Venezia», alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e ad altre fondazioni – deve essere compresa tra il 10 per cento e il 15 per cento (e non più tra il 15 per cento e il 18 per cento, comprese le risorse destinate ai beneficiari ora esclusi dal computo).
  Il comma 4-bis – introdotto durante l'esame al Senato – novellando l'articolo 1, comma 604, della legge n. 145 del 2018, inserisce i prodotti dell'editoria audiovisiva fra quelli che possono essere acquistati dai soggetti che compiono 18 anni nel 2019 tramite la cosiddetta Card cultura.
  Il comma 4-ter – introdotto durante l'esame al Senato – novellando l'articolo 85-bis, comma 2, del regio decreto n. 773 del 1931, prevede che l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno di una sala destinata al pubblico spettacolo, da parte del concessionario o del direttore del luogo di pubblico spettacolo, al fine di individuare chi abusivamente registra, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo n.  196 del 2003. In ogni caso, l'autorizzazione può essere concessa solo al fine indicato.
  Dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza devono essere dati avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti con il sistema di videosorveglianza sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso tale periodo, gli stessi devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.
  L'articolo 3-bis – introdotto durante l'esame al Senato –, novellando l'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, modifica la disciplina degli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, disponendo, alla lettera b) del comma 1, che, a decorrere dal 2019, il credito di imposta previsto per gli investimenti pubblicitari effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali sui citati mezzi di informazione, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi nell'anno precedente, è concesso ai medesimi soggetti nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati.
  Quanto alle modalità di attuazione, si prevede, in particolare, che, per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta sono presentate dal 1o al 31 ottobre.
  La lettera c) del comma 1 dispone, che, sempre a decorrere dal 2019, alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo fra la Presidenza del Consiglio e il Ministero per lo sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza. Al contempo, stabilisce che il medesimo DPCM deve essere adottato entro il 31 marzo di ciascun anno.
  L'articolo 4, novellando l'articolo 1, comma 545-bis, della legge n. 232 del 2016, esclude lo spettacolo viaggiante dall'applicazione della normativa – introdotta nell'ambito delle misure di contrasto alla Pag. 28vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti (cosiddetto secondary ticketing) – in base alla quale, dal 1o luglio 2019, i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominali.
  L'articolo 4-bis – introdotto durante l'esame al Senato – novellando l'articolo 4, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 244 del 2016, differisce (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.
  L'articolo 5 prevede, al comma 1, la possibilità, per Roma Capitale, di nominare un commissario straordinario preposto alla realizzazione degli interventi necessari per assicurare lo svolgimento del campionato europeo di calcio del 2020 a Roma.
  Al fine di garantire l'integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della città di Roma, in coerenza con quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), e assicurare la tempestività degli interventi, si stabilisce che il commissario provvede in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, anche per gli eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, e che il medesimo commissario svolge funzioni di stazione appaltante, senza percepire compensi o rimborsi di alcun tipo.
  Ai sensi del comma 3 è, altresì, facoltà del commissario provvedere alla predisposizione e approvazione del piano degli interventi, operare riduzioni dei termini temporali previsti per lo svolgimento di determinate procedure dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) e ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
  In base al comma 4 il commissario straordinario deve trasmettere il piano degli interventi al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di governo competente in materia di sport.
  Con riferimento alle modalità di svolgimento delle conferenze dei servizi convocate dal commissario per l'approvazione dei progetti degli interventi del piano, il medesimo comma 4 prevede anche che si applichino, laddove compatibili, le disposizioni in materia di semplificazione dei lavori e di riduzione dei termini della conferenza dei servizi emanate per lo svolgimento degli eventi di sci alpino di Cortina d'Ampezzo 2020 e 2021 (articolo 61, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 50 del 2017).
  L'articolo 5-bis – introdotto durante l'esame al Senato – reca interventi inerenti al processo in atto relativo alla statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali finanziati dagli enti locali.
  In particolare, il comma 1 incrementa di 4 milioni di euro le risorse da destinare nel 2019 alla statizzazione delle Istituzioni sopra indicate, per un totale, dunque, di 32,5 milioni di euro.
  Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse non più necessarie nell'ambito del corso-concorso per dirigente scolastico bandito nel 2017, pari a 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e già destinate al Fondo «La Buona Scuola». Le risorse aggiuntive sono utilizzate per consentire di porre a carico dello Stato – nei limiti delle stesse – le situazioni debitorie pregresse delle stesse Istituzioni, nel caso di enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario fra il 2 gennaio 2018 (primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2017) e il 31 marzo 2018. Le stesse risorse sono attribuite all'Istituzione interessata, previa richiesta da parte della stessa e verifica da parte del MIUR della consistenza del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018, quale risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte Pag. 29dall'Istituzione – ovvero, dall'ente locale per conto della stessa – e da ulteriori debiti derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali notificate entro il 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie relative a Istituzioni finanziate da enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario nell'arco temporale sopra indicato, che eccedano il limite massimo di spesa fissato, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate prima o dopo lo stesso arco temporale, sono inserite nella massa passiva del comune in dissesto, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa.
  Infine, la norma dispone in ordine alla erogazione di una parte delle risorse previste per il 2019 anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione.
  L'articolo 6 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva innanzitutto come il decreto-legge – anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato – afferisca a diversi ambiti di competenza.
  Con riferimento all'articolo 1, rileva la materia «Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» – affidata dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, alla competenza legislativa statale –, alla quale la Corte costituzionale ha ascritto le iniziative di revisione del settore lirico-sinfonico.
  In particolare, nella sentenza n. 153 del 2011 – nel ritenere non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, per quanto qui interessa, sull'articolo 1 del decreto-legge n. 64 del 2010 –, la Corte ha chiarito che le iniziative di revisione del settore lirico-sinfonico afferiscono alla materia «Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», in ragione della natura di tali enti che, benché trasformati in fondazioni di diritto privato a seguito del decreto legislativo n. 367 del 1996, presentano numerosi indici di connotazione pubblica: si tratta, in particolare, della preminente rilevanza dello Stato nei finanziamenti, del conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei conti, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, dell'inclusione nel novero degli organismi di diritto pubblico soggetti al Codice dei contratti pubblici. Alla natura non controversa di soggetti di diritto pubblico, la Corte ha ritenuto che si accompagni il carattere nazionale dei medesimi.
  Con riferimento a vari articoli del decreto-legge, rilevano, inoltre, le materie «tutela dei beni culturali» – affidata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa statale – e «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione delle attività culturali», affidata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente.
  Al riguardo, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ripercorrendo quanto già evidenziato, nel contesto del previgente Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, con le sentenze n. 276 del 1991, n. 348 del 1990, n. 562 e n. 829 del 1988 (esplicitamente citate nella sentenza n. 307 del 2004) – la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché, per quanto qui interessa, la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni». Nella sentenza n. 140 del 2015, la Corte ha poi precisato che, nonostante la diversificazione fra tutela e valorizzazione, «l'ontologica e teleologica continuità delle suddette aree determina, nella produzione legislativa, la possibilità [...] che alla predisposizione di strumenti concreti di tutela del patrimonio culturale si accompagnino contestualmente, quali naturali appendici, anche interventi diretti alla valorizzazione dello stesso; ciò comportando una situazione di concreto concorso della competenza esclusiva dello Stato con quella concorrente dello Stato e delle regioni». Pag. 30«In tale contesto, l'impossibilità di comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante l'applicazione del principio di prevalenza, in assenza di criteri contemplati dalla Costituzione e avendo riguardo alla natura unitaria delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, giustifica l'applicazione del principio di leale collaborazione che deve, in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie». Con riguardo alla promozione e organizzazione di attività culturali, la Corte ha chiarito che le attività culturali riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli (sentenza n. 255 del 2004) e quelle di sostegno delle attività cinematografiche (sentenza n. 285 del 2005).
  Con riferimento all'articolo 4-bis, rileva, anzitutto, la materia «edilizia scolastica», che non è menzionata nell'articolo 117 della Costituzione; tuttavia, in merito la Corte costituzionale ha chiarito che nella relativa disciplina «si intersecano più materie, quali il «governo del territorio», «l'energia» e la «protezione civile», tutte rientranti nella competenza concorrente» (sentenze n. 62 del 2013, n. 284 del 2016 e, da ultimo, n. 71 del 2018).
  L'aspetto della «prevenzione antincendio» appare altresì riconducibile alla materia «ordine pubblico e sicurezza», affidata dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, alla competenza legislativa statale.
  Al riguardo, ricorda, infatti, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 21 del 2010, ha fatto presente che i profili di sicurezza delle costruzioni, collegati ad aspetti di pubblica incolumità, sono riconducibili alla materia della sicurezza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, «la quale non si esaurisce nell'adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale».
  La materia «ordine pubblico e sicurezza» rileva anche per le previsioni dell'articolo 4-ter relative alla videosorveglianza nei locali di pubblico spettacolo.
  Per gli articoli 2, 3-bis e 4 rileva, altresì, la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», affidata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei contratti pubblici, che non è menzionata nell'articolo 117 della Costituzione. Al riguardo, la Corte costituzionale ha chiarito, nella sentenza n. 303 del 2003, che tale disciplina non integra una vera e propria materia, ma un ambito di legislazione che si qualifica a seconda dell'oggetto al quale afferisce e che può essere, pertanto, ascritto di volta in volta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato o alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni. Nel caso di specie, il nucleo centrale della disciplina recata dall'articolo 5 appare prevalentemente riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che la giurisprudenza costituzionale qualifica, in ragione del suo carattere «finalistico», come materia trasversale, in forza della quale la legislazione statale è abilitata a incidere su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni (come affermato, tra le altre, dalle sentenze n. 93 del 2017, n. 38 del 2013 e n. 209 del 2012).
  Per taluni dei profili trattati dallo stesso articolo 5 rilevano, altresì, la materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, e la materia «governo del territorio», che rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tra le materie di legislazione concorrente.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1).

Pag. 31

  Stefano CECCANTI (PD) condivide il contenuto della proposta di parere della relatrice, che, ponendo una condizione alla Commissione di merito circa la formulazione dell'articolo 1, comma 2, capoverso 2-octies, primo e secondo periodo, richiama opportunamente la necessità di tenere conto in merito della corposa giurisprudenza costituzionale riferita all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale.
Nuovo testo C. 294.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XI Commissione Lavoro, il nuovo testo della proposta di legge C. 294 Meloni, recante modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale, come risultante dall'esame in sede referente presso la XI Commissione.
  Segnala preliminarmente come il citato articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996 abbia introdotto una particolare forma di contribuzione per i lavoratori in aspettativa sindacale non retribuita, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 300 del 1970, e per i lavoratori in distacco sindacale con diritto alla retribuzione da parte del datore di lavoro.
  Più specificamente, il comma 5 del medesimo articolo 3 prevede, dal 1o dicembre 1996, la facoltà per le organizzazioni sindacali di versare a favore dei lavoratori collocati in aspettativa una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa di cui all'articolo 8, ottavo comma, della legge n. 155 del 1981. In base a tale ultima disposizione, per i lavoratori in aspettativa per incarichi sindacali le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e, di volta in volta, adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica.
  La facoltà di versare la contribuzione aggiuntiva può essere esercitata direttamente dall'organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione alla sede competente INPS, mediante il versamento, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello dell'inizio dell'aspettativa, di una somma pari all'aliquota di contribuzione del regime pensionistico di appartenenza del lavoratore applicata alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.
  Il successivo comma 6 del citato articolo 3 prevede che la suddetta facoltà per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento, possa essere esercitata, negli stessi termini e con le stesse modalità, per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.
  Il testo originario della proposta di legge C. 294 si componeva di un unico articolo, il quale prevedeva l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996.
  Il nuovo testo della proposta di legge, come risultante dall'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito, anch'esso costituito di un unico articolo, si limita invece ad aggiungere un Pag. 32nuovo comma 6-bis nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, a norma del quale l'INPS, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, predispone modalità e procedure di gestione della contribuzione aggiuntiva per i lavoratori che svolgono attività sindacale (di cui ai commi 5 e 6), volte a prevenire e contrastare eventuali abusi.
  A seguito delle modifiche apportate in sede referente, si è provveduto anche a modificare il titolo della proposta di legge.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia riconducibile alla materia «previdenza sociale», di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.10.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 30 luglio 2019.

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.
Testo unificato C. 1511-1647-1826-1873-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

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