CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 luglio 2019
228.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 39

SEDE REFERENTE

  Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 11.20.

DL 61/2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
C. 2000 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che sono state presentate 15 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge n. 61 del 2019, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica (vedi allegato 1).
  In proposito ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Sottolinea quindi che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  Alla luce di tali criteri segnala che è da ritenersi inammissibile il solo articolo aggiuntivo Marattin 1.01, che prevede l'incremento del contributo straordinario in favore dei comuni che danno luogo a procedure di fusione, peraltro di contenuto analogo ad un emendamento dichiarato inammissibile sul medesimo provvedimento al Senato.

  Antonio ZENNARO (M5S), relatore, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario su ciascuna di esse.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con il parere espresso dal relatore.

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  Luigi MARATTIN (PD), in relazione all'emendamento 1.1 a sua prima firma, segnala che questo è volto a confermare anche per l'anno 2020 la destinazione dei risparmi relativi a reddito di cittadinanza e «quota 100» al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, in considerazione della volontà espressa dal Governo di rispettare gli impegni assunti con le istituzioni europee. Rispetto a questa destinazione dei risparmi di spesa, ritiene comunque necessario comprendere quali siano gli intendimenti del Governo, anche alla luce delle previsioni economico finanziarie per il prossimo anno. A questo riguardo, stigmatizza il fatto che il Presidente del Consiglio Conte non sia stato in grado, nel corso del question-time svolto nella giornata di ieri, di fornire indicazioni in merito all'entità del deficit tendenziale per il 2020.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI osserva che sulla determinazione del deficit agiscono anche componenti esogene, come ad esempio l'entità delle entrate che, nel corrente anno, è stata notevolmente superiore alle aspettative, anche grazie all'introduzione di misure di contrasto dell'evasione fiscale. Auspicando che il trend positivo in materia di entrate si mantenga, osserva come sia prematuro, in questo momento dell'anno, fare previsioni sul deficit tendenziale per il 2020. Assicura comunque che nel prossimo mese di settembre sarà possibile formulare previsioni attendibili. Evidenziando in particolare come l'incremento delle entrate fiscali sia dovuto soprattutto all'introduzione della fatturazione elettronica, misura adottata dal precedente Governo, assicura che l'attuale Esecutivo non intende eliminare questa riforma, pur ritenendo possibile introdurre alcuni correttivi, come è stato fatto nel recente decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto crescita, con il quale sono state adottate misure di semplificazione. Si augura inoltre che l'avvio a regime della trasmissione telematica dei corrispettivi possa comportare ulteriori incrementi di entrate.
  Segnala infine i dati incoraggianti relativi all'indice dell'attività manifatturiera – Purchasing Managers Index – dai quali emerge la buona posizione dell'Italia, superiore a quella media dell'Eurozona e in particolare a quella della Germania.
  Ferma restando quindi la necessità di attendere ancora qualche settimana, ritiene che le considerazioni testé svolte autorizzino a prevedere che i dati relativi al deficit tendenziale 2020 saranno incoraggianti.

  Luigi MARATTIN (PD) si dichiara soddisfatto per il riconoscimento della validità della fatturazione elettronica, introdotta dall'allora Ministro dell'economia e delle finanze Padoan, misura in passato criticata dall'attuale maggioranza.

  Claudio BORGHI, presidente, si associa all'apprezzamento espresso dall'onorevole Marattin per l'introduzione della fatturazione elettronica.

  Pietro Carlo PADOAN (PD), nel sottolineare come il merito dell'introduzione della fatturazione elettronica sia stato dovuto soprattutto all'attività dell'Amministrazione, segnala che il Presidente del Consiglio Conte, nel question-time di ieri, ha ribadito l'impegno del Governo a raggiungere una strutturale riduzione del disavanzo, in linea con le richieste del Patto di stabilità e crescita, senza però fornire indicazioni su natura e entità delle misure che intende adottare per adempiere a questo impegno.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI segnala che sono state avviate alcune sedi di confronto per giungere alla definizione delle misure da inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2020 e cita in particolare le tematiche della riduzione del carico fiscale, della semplificazione e della spending review.

  La Commissione respinge l'emendamento Marattin 1.1.

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  Ylenja LUCASELLI (FdI), nel segnalare che in questo momento è in corso l'Assemblea Nazionale del proprio partito, per consentire lo svolgimento della quale sono stati sospesi i lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati, si rammarica per il fatto che non potrà seguire la presente seduta sino al termine.
  Ciò posto, esprime quindi perplessità sul provvedimento in esame. Ritiene infatti che le misure in esso contenute siano estremamente vaghe, in quanto i commi 1 e 2 dell'articolo 1 prevedono ipotesi tra loro alternative, che potranno essere definite solo nei prossimi mesi, quando sarà resa nota l'entità dei risparmi derivanti da reddito di cittadinanza e da «quota 100».
  Avanza poi la richiesta di avere indicazioni sul contenuto del prossimo disegno di legge di bilancio, quanto meno per comprenderne l'impianto generale.
  Con specifico riferimento alle proposte emendative presentate dal proprio gruppo, segnala che esse sono volte a prevedere una diversa destinazione dei previsti risparmi. Si tratta di finalità che sono giudicate particolarmente rilevanti per il gruppo Fratelli d'Italia, quali la riduzione del costo del lavoro per i datori di lavoro e i lavoratori, il sostegno delle famiglie e della natalità e la flat tax per i redditi incrementali. Con riferimento a quest'ultima misura, oggetto dell'emendamento Lollobrigida 1.6, osserva che la previsione di un'aliquota in misura fissa e di importo inferiore a quelle attualmente vigenti avrebbe un costo sicuramente minore rispetto all'introduzione generalizzata della tassa piatta e consentirebbe di agevolare tutti i contribuenti, anche se in misura minore. Auspica che quanto meno questa misura venga introdotta nella legge di bilancio per il 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, si rammarica per il fatto di non aver potuto evitare una sovrapposizione tra la seduta odierna della Commissione e lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia, come peraltro già preannunciato ieri nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Luigi MARATTIN (PD) ritiene che l'introduzione di una flat tax incrementale sia sostanzialmente priva di effetto di pratici. Evidenzia infatti come circa l'85 per cento dei contribuenti IRPEF sia costituito da lavoratori dipendenti e pensionati, i cui redditi sono piuttosto stabili nel tempo, in particolare in un periodo di stagnazione come l'attuale. Segnala inoltre che per i lavoratori autonomi la flat tax sia stata già introdotta ad opera della legge di bilancio per il 2019 e che nel 2020, con il consenso della Commissione europea, l'applicazione di tale regime potrebbe essere ulteriormente estesa. Si chiede quindi a chi possa giovare la misura prevista nell'emendamento Lollobrigida 1.6. Evidenzia infine la possibilità di effetti distorsivi ed elusivi, come ad esempio l'accordo tra datore di lavoro e lavoratore per differire al momento dell'eventuale entrata in vigore della misura il pagamento di straordinari, effettuati nel precedente periodo di imposta.

  Claudio BORGHI, presidente, segnala come una discussione sugli effetti economici della flat tax incrementale esuli dall'oggetto del presente provvedimento.

  Ylenja LUCASELLI (FdI), convenendo con il presidente in merito all'inopportunità di entrare nel dettaglio della flat tax incrementale nel corso della presente discussione, osserva che gli imprenditori sono in grado di apprezzare ulteriori effetti dell'introduzione della misura che l'onorevole Marattin ha omesso di considerare. Evidenzia inoltre l'effetto positivo che una simile misura potrebbe avere ai fini dell'emersione del reddito sommerso, il quale sarebbe pari, secondo alcune valutazioni, a circa il 60 per cento del reddito dichiarato. I contribuenti potrebbero infatti essere indotti da tale misura a dichiarare redditi maggiormente corrispondenti a quelli effettivamente percepiti e in tal modo si potrebbe ridurre la pressione fiscale, che attualmente grava in misura molto pesante sui lavoratori dipendenti Pag. 42e sui pensionati. Inoltre la flat tax sui redditi incrementali potrebbe essere il primo passo per l'introduzione di una vera e propria flat tax generalizzata.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lollobrigida 1.2, 1.3 e 1.4.

  Luigi MARATTIN (PD) segnala che l'emendamento a sua prima firma 1.5 propone di destinare i risparmi derivanti dall'applicazione del reddito di cittadinanza e di «quota 100», che si realizzeranno nell'anno 2020, alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia su IVA e accise relative al medesimo anno e ricorda che l'ultima legge di bilancio ha elevato di 3,9 miliardi di euro la somma necessaria per la completa sterilizzazione di dette clausole per l'anno 2020.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marattin 1.5 e Lollobrigida 1.6.

  Luigi MARATTIN (PD) evidenzia che l'emendamento a sua prima firma 1.7 è volto a prevedere che eventuali rimodulazioni degli accantonamenti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento debbano essere comunicati alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione dei relativi pareri, in modo tale da consentire al Parlamento di partecipare alle decisioni che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1118, della legge di bilancio per il 2019, sono state adottate esclusivamente dal Governo.
  Sottolinea infine come gli accantonamenti disposti dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento possano essere paragonati a clausole di salvaguardia che impediscono ai Ministeri di programmare le proprie spese.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marattin 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12.

  Andrea MANDELLI (FI), illustrando gli emendamenti Gelmini 1.13 e 1.14, evidenzia che gli stessi prevedono di utilizzare gli ulteriori risparmi, che si dovessero realizzare rispetto quelli disciplinati dal presente provvedimento, alla ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ancora in grave disagio, e al sostegno economico delle famiglie e della genitorialità. Ritiene inoltre che il Governo dovrebbe chiarire come intenda impiegare le eventuali ulteriori risorse che, secondo lo studio dell'Osservatorio per i conti pubblici italiani diretto da Carlo Cottarelli, conseguiranno dall'applicazione del reddito di cittadinanza e di «quota 100» rispetto a quelle stanziate.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gelmini 1.13 e 1.14.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV, nonché il parere del Comitato per la legislazione.

  Pietro Carlo PADOAN (PD) preannuncia il voto contrario sul provvedimento, destinato, a suo parere, all'aggiustamento di situazioni pregresse erroneamente impostate, senza che sia dato comprendere la traiettoria che si vuole imprimere alla finanza pubblica.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) annuncia l'astensione del gruppo Forza Italia sul provvedimento, motivata dal fatto che, anche grazie ad esso, il Governo sia riuscito ad evitare una procedura di infrazione contro l'Italia. Osserva peraltro come il provvedimento in oggetto costituisca una bozza di manovra correttiva rispetto agli errori contenuti nella legge di bilancio per il 2019, già evidenziati a suo tempo dal proprio gruppo.
  Rileva infine come non sia stata chiara la posizione del Governo in ordine al riconoscimento della necessità di intervenire sui saldi di finanza pubblica e come Pag. 43non si sia tenuto adeguatamente conto degli effetti distorsivi della legge di bilancio per il 2019. Auspica, quindi, che la manovra per il prossimo anno sia più aderente alla reale situazione economico-finanziaria del Paese.

  Bruno TABACCI (Misto-+E-CD) preannunzia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, ciò anche alla luce delle palesi contraddizioni che in materia dividono l'attuale maggioranza parlamentare. Si limita infatti a rilevare che l'intervento di miglioramento dei saldi di finanza pubblica disposto dal provvedimento in esame – pur configurandosi a suo avviso come un'operazione necessaria ed inevitabile al fine di evitare l'avvio di una procedura per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia da parte dell'Unione europea – è stato in sostanza rinnegato dai due Vicepresidenti del Consiglio, che non hanno neppure partecipato alla riunione del Consiglio dei Ministri nel corso della quale è stato deliberato il decreto in oggetto.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Claudio BORGHI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 11.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 11.55.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento al Dipartimento delle truppe dei carabinieri moldavo.
Atto n. 98.

(Rilievi alle Commissioni III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia dello schema di decreto in oggetto.

  Vanessa CATTOI, relatrice, avverte che lo schema di decreto ministeriale in titolo reca l'approvazione della cessione a titolo gratuito di n. 10 VM-90P (Veicolo Multiruolo nella versione Protetta) in favore del Dipartimento delle Truppe dei Carabinieri (DTC) moldavo, che dovrebbe presumibilmente essere finalizzata entro il 31 luglio 2019, nel quadro di quanto disciplinato dall'articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.
  Rammenta in proposito che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali difensivi d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione.
  Al riguardo, osserva che – come dettagliato nella relazione dello Stato maggiore della difesa allegata al presente schema di decreto, di cui costituisce parte integrante – nel caso di specie sussistono tutti i requisiti giuridici richiesti dalla disposizione sopra richiamata, specificandosi altresì che i veicoli in questione sono transitati in extra-organico rispetto all'esigenza dell'Arma dei carabinieri e sono già stati dichiarati «fuori servizio» dall'Ispettorato logistico dell'Arma.
  Per quanto attiene ai profili di competenza di codesta Commissione, non ha osservazioni da formulare, posto che l'attività di cessione in parola – che rientra nell'ambito della facoltà riconosciuta nei limiti ed alle condizioni di cui al menzionato Pag. 44articolo 311, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010 – non appare suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli a carico della finanza pubblica.
  Tanto considerato, propone pertanto di esprimere sullo schema di decreto in esame una valutazione favorevole.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di valutazione favorevole sullo schema di decreto in esame formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi.
Atto n. 93.

(Rilievi alle Commissioni I e VII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2019.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, essendo ancora in corso gli approfondimenti istruttori sui profili di carattere finanziario del provvedimento in titolo.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.
Atto n. 95.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Emanuele CESTARI (Lega), relatore, fa presente preliminarmente che il comma 3 dell'articolo 15 della legge di delega 12 agosto 2016 n. 170 (Legge di delegazione europea 2015) per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849, prevede che dall'attuazione della medesima e dai decreti legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  Tanto premesso, con riferimento all'articolo 6, recante clausola di invarianza, evidenzia innanzitutto che le amministrazioni interessate dallo schema in esame sono solo in parte incluse nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. In particolare, se Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione investigativa antimafia (DIA) e Corpo della Guardia di finanza sono da considerare a tutti gli effetti quali rientranti nel novero delle amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale, ciò non può però dirsi per l'Unità di informazione finanziaria (UIF) che è stata istituita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 presso la Banca d'Italia.
  In generale, dal punto di vista metodologico-contabile, ricorda che la previsione di una specifica clausola di neutralità all'articolo 6 dello schema imporrebbe di considerare quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità in presenza di siffatte clausole, laddove la citata norma stabilisce che ogni qualvolta nuove norme risultino accompagnarsi a siffatte clausole di neutralità, Pag. 45la relazione tecnica dovrebbe riportare elementi circa la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione di tutti i dati ed elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime all'occorrenza anche attraverso la loro riprogrammazione, restando precluso il ricorso a clausole di neutralità finanziaria nel caso di oneri di spesa aventi natura giuridicamente obbligatoria.
  In tal senso, con particolare riferimento ad alcune delle novelle in esame alla vigente disciplina antiriciclaggio, in cui si prevede il richiamo esplicito ad attività poste a carico di amministrazioni pubbliche, andrebbe a suo avviso confermato che, anche a seguito di tali modifiche, le predette amministrazioni potranno comunque avvalersi per lo svolgimento delle attività ad esse assegnate delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.
  In proposito, sarebbero a suo parere necessari maggiori elementi di rassicurazione circa l'impatto che tali modifiche alla normativa determineranno sull'ordinario funzionamento delle istituzioni con specifico riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Guardia di finanza e alla DIA.
  Segnala poi le seguenti norme che meriterebbero chiarimenti in merito ai fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali ipotizzabili. In particolare, all'articolo 1, comma 2 lettera g), numero 1), laddove la norma mira a rafforzare i presidi di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio dei proventi criminosi e del finanziamento al terrorismo, consentendo al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza l'acquisizione, in presenza di elementi informativi sintomatici dei fenomeni illeciti in parola, anche in assenza di una specifica segnalazione per operazioni sospette, di dati e informazioni rilevanti per orientare ulteriormente le proprie attività investigative. Circa l'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 2, e lettera i), laddove si aggiunge il compito per la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia di svolgere, oltre agli approfondimenti investigativi già previsti per le segnalazioni di operazioni sospette, gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute ai sensi del nuovo articolo 13 nell'ambito della cooperazione nazionale e internazionale, laddove ciò potrebbe determinare l'ampliamento delle attività info-investigative dei due organismi, con inevitabili fabbisogni aggiuntivi di risorse per il loro funzionamento. In merito all'articolo 1, comma 2, lettere h) e l), laddove si consente il recepimento di quanto espressamente previsto dalla direttiva (UE) 843/2018, ai fini dell'accesso, anche da parte della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia, all'anagrafe immobiliare integrata, analogamente a quanto già previsto per la UIF. Dalla citata facoltà potrebbe derivare un sensibile impatto sulle attività investigative e sulle risorse dedicate allo specifico settore, che potrebbero determinare riflessi sui fabbisogni di funzionamento. Infine, in merito all'articolo 1, comma 3, lettera a), numeri 2 e 3, e lettera b), laddove, nell'ambito della disciplina di collaborazione e dello scambio di informazioni tra le autorità nazionali, è previsto un nuovo comma diretto a consentire, sempre per le finalità di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007, che il Ministero dell'economia e delle finanze e le Autorità di vigilanza di settore, nonché l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la Direzione investigativa antimafia e la Guardia di finanza, collaborino tra loro scambiando informazioni, anche in deroga dell'obbligo del segreto d'ufficio. A rigore, anche su tali scambi informativi, andrebbe a suo avviso fornita assicurazione che i medesimi potranno svolgersi, da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte – segnatamente, Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzie fiscali e Autorità di vigilanza, DIA e Corpo della Guardia di finanza –, potendo le stesse avvalersi a tal Pag. 46fine delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente per il loro funzionamento.
  In merito agli articoli da 2 a 5, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle disposizioni e delle modifiche alla normativa vigente ivi previste, non ha osservazioni da formulare.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile.
Atto n. 99.

(Rilievi alle Commissioni I e II).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, con riferimento all'articolo 5, che inserisce il comma 1-bis all'articolo 12 del decreto legislativo n. 174 del 2016, recante codice della giustizia contabile, rilevata la contrarietà espressa nel parere della Corte dei conti, ritiene che andrebbe chiarito se il nuovo requisito previsto per assumere le funzioni di procuratore regionale, oltre alle problematiche giuridiche evidenziate nel richiamato parere, non possa determinare anche difficoltà di carattere organizzativo e di funzionamento degli uffici di procura. Infatti, la norma potrebbe avere effetti sui fabbisogni organici dell'istituto e, sia pure solo medio tempore, rispetto all'esigenza di doversi provvedere prima o poi ad un adeguamento dei posti previsti nell'organico di magistratura nella qualifica di presidente di sezione d'ora in poi necessaria per assumere le funzioni di procuratore regionale.
  Sul punto, riterrebbe necessaria la richiesta di una situazione aggiornata circa l'organico di fatto presente rispetto alla dotazione organica di diritto del personale di magistratura della Corte dei conti nonché elementi informativi, con specifico riferimento alle posizioni previste nella qualifica di magistrato presidente di sezione.
  Sull'articolo 11, che modifica l'articolo 25 del codice della giustizia contabile, nel presupposto che il compenso del commissario ad acta risulti posto a carico dell'agente contabile inadempiente, giusta previsione di cui all'articolo 141, comma 6, del codice, non formula osservazioni.
  Sull'articolo 94, che introduce il nuovo articolo 25-bis alle norme di attuazione del codice, per i profili di copertura, andrebbe a suo parere confermata la sostenibilità degli oneri per le borse di studio dal 2019, posto che la norma pone il relativo onere a valere del bilancio della Corte dei conti. A tale proposito, osserva che il bilancio consuntivo definitivo relativo al 2018 è stato di recente oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e da esso emerge un consistente avanzo complessivo, tuttavia non è ivi precisata la quota di avanzo non vincolato ad impegni di spesa già programmati o in via di perfezionamento. Ad ogni modo, pur essendo la norma formulata in termini di facoltà, evidenzia che l'avanzo di bilancio potrebbe costituire una fonte di copertura temporanea.
  Sull'articolo 98, che reca la clausola di invarianza finanziaria, rammenta che il ricorso a clausole di invarianza dovrebbe sempre accompagnarsi a relazioni tecniche recanti elementi idonei a comprovare la sostenibilità degli eventuali oneri a valere delle sole risorse che sono già previste dalla legislazione vigente. In tal senso, ricorda che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità prescrive infatti che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica dovrebbe riportare innanzitutto la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni Pag. 47medesime, nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, all'occorrenza anche attraverso la loro riprogrammazione.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.05.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 25 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 12.05.

Modifiche al codice della strada.
C. 24 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2019.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, segnalando come sia ancora in corso un'interlocuzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze in merito alla valutazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.
C. 1640 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2019.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, assicura che l'accoglienza in Italia di delegazioni del Qatar, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 dell'Accordo, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le spese di viaggio e di alloggio saranno a carico della nazione di appartenenza delle delegazioni, come previsto anche dalla relazione tecnica per l'ipotesi di invio in Qatar di delegazioni italiane.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e rilevata comunque la necessità, all'articolo 3, di qualificare gli oneri derivanti da spese di missione in termini previsionali e quelli derivanti da altre spese in termini di limite massimo di spesa, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1640 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica Pag. 48tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'accoglienza in Italia di delegazioni del Qatar, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 dell'Accordo, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le spese di viaggio e di alloggio saranno a carico della nazione di appartenenza delle delegazioni, come previsto anche dalla relazione tecnica per l'ipotesi di invio in Qatar di delegazioni italiane;
   rilevata la necessità, all'articolo 3, di esprimere gli oneri derivanti da spese di missione in termini previsionali e quelli derivanti da altre spese in termini di limite massimo di spesa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 124.140 euro annui a decorrere dall'anno 2019 e valutati in 72.025 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016.
C. 1641 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2019.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, conferma che la prima riunione con la Controparte si svolgerà a Singapore nell'anno 2021.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e rilevata comunque la necessità, all'articolo 3, di qualificare gli oneri derivanti da spese di missione in termini previsionali e quelli derivanti da altre spese in termini di limite massimo di spesa, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1641 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016; Pag. 49
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la prima riunione con la Controparte si svolgerà a Singapore nell'anno 2021;
   rilevata la necessità, all'articolo 3, di esprimere gli oneri derivanti da spese di missione in termini previsionali e quelli derivanti da altre spese in termini di limite massimo di spesa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli II e IV dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 362.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 e valutati in 78.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in 87.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015.
C. 1770 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2019.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, chiarisce che l'equiparazione delle coproduzioni alle produzioni nazionali, ai fini del godimento dei previsti benefici, sarà attuata nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente e quindi non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conferma altresì che la prima riunione in Bulgaria della Commissione mista, di cui all'articolo 16 dell'Accordo in esame, avrà luogo nell'anno 2021.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e rilevata comunque la necessità, all'articolo 3, di configurare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 del presente Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1770 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   l'equiparazione delle coproduzioni alle produzioni nazionali, ai fini del godimento Pag. 50dei previsti benefici, sarà attuata nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente e quindi non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   la prima riunione in Bulgaria della Commissione mista, di cui all'articolo 16 dell'Accordo in esame, avrà luogo nell'anno 2021;
   rilevata la necessità, all'articolo 3, di configurare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 del presente Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, coerentemente a quanto disposto in relazione a provvedimenti di analogo contenuto, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutato in».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.
C. 1850 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, fa presente che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca la Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento alle previsioni di cui agli articoli da 4 a 12, concernenti attività che, secondo la relazione tecnica, sono già svolte a legislazione vigente in quanto la normativa nazionale già contempla quanto prescritto dalla Convenzione.
  Peraltro, osserva che la relazione tecnica non precisa con quali risorse sarà possibile provvedere all'istituzione di un Punto nazionale di informazione sul calcio, di cui all'articolo 11: ritiene quindi che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione riguardo alle risorse umane e finanziarie disponibili per adempiere a tale obbligo, al fine di verificare l'effettiva neutralità finanziaria del medesimo.
  Segnala che gli oneri del provvedimento sono invece ricondotti alle spese per la partecipazione italiana alle missioni del Comitato sulla sicurezza fisica e sicurezza pubblica negli eventi sportivi, di cui all'articolo 13.
  A tal proposito rileva che la disposizione finanziaria configura gli oneri in termini di spesa autorizzata: tenuto conto che le spese in questione discendono dall'attuazione di obblighi internazionali, ritiene opportuno acquisire la conferma che le stesse possano effettivamente essere ricondotte entro il limite annuo indicato. Si tratta, infatti, di spese di missione che, in altri accordi analoghi, sono state configurate quali oneri valutati.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione di rappresentanti delle Forze di polizia italiane alle riunioni del Comitato sulla sicurezza fisica e sicurezza pubblica per gli eventi sportivi, Pag. 51previste dagli articoli 13 e 14 della Convenzione oggetto di ratifica, pari a 27.030 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, il quale reca le occorrenti disponibilità.
  Ciò posto, rileva che gli oneri per spese di missione derivanti dagli articoli 13 e 14 della Convenzione oggetto di ratifica, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali, analogamente a quanto accaduto per altri provvedimenti. Ciò premesso segnala la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 4 nel senso di indicare che si tratta di un onere «valutato in», anziché «pari a», come attualmente previsto dal testo in esame. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Evidenzia infine che, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo dell'onere previsto a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 4.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.
C. 1769 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Colombia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocolli.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica ascrive alla Convenzione conseguenze sul gettito con riferimento sia alla tassazione sui canoni sia ai crediti d'imposta per imposte assolte all'estero: tali effetti, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, risultano compensativi e pertanto, complessivamente, non si registrano variazioni di gettito per effetto della Convenzione in esame. Rileva peraltro che, con riferimento alla stima riferita ai minori crediti d'imposta per le ritenute ridotte applicate alle imprese italiane in Colombia, non sono forniti i dati ed i parametri utilizzati ai fini della quantificazione dei relativi effetti positivi di gettito. Pur considerando l'esiguità dei relativi importi, ritiene utile acquisire elementi informativi in proposito, al fine di verificare la stima indicata dalla relazione tecnica e, quindi, la compensatività dei medesimi effetti rispetto al minor gettito derivante dalla tassazione sui canoni, da cui deriva l'asserita neutralità finanziaria del provvedimento in esame.
  Per quanto attiene alle altre disposizioni della Convenzione, espressamente considerate dalla relazione tecnica, quest'ultima non stima effetti finanziari tenendo conto dei dati rilevabili dalle dichiarazioni fiscali: ritiene opportuna una conferma che eventuali effetti incentivanti della Convenzione, quali ad esempio la tassazione prevista sui dividendi e sui compensi dei professionisti, non siano comunque suscettibili di determinare conseguenze apprezzabili in termini di gettito. Ritiene infine che andrebbe confermata la neutralità degli effetti della Convenzione in esame anche rispetto alle tipologie di redditi non espressamente considerate dalla relazione tecnica, con riferimento, in particolare, alle pensioni (articolo 18), alle remunerazioni per lo svolgimento di funzioni Pag. 52pubbliche (articolo 19) e alle somme per il mantenimento di studenti e apprendisti (articolo 20).

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.
C. 1909 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, fa presente che il testo in esame è corredato di relazione tecnica e che, nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, il Governo ha messo a disposizione una Nota tecnica e ha fornito ulteriori chiarimenti, dei quali darà conto nella presente relazione.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recante clausola di neutralità, segnala che tale articolo prevede, da un lato, che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'altro, che agli oneri derivanti dalla legge medesima si provveda nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana.
  Evidenzia altresì che la relazione tecnica, nel quantificare gli effetti finanziari imputabili all'Accordo in esame, li suddivide in due categorie: alcuni derivano da previsioni dell'Accordo del 1995 riprodotte nel nuovo Accordo, altri, invece, derivano da previsioni introdotte in quest'ultimo ex novo.
  Sottolinea che, per quanto riguarda la prima categoria, la relazione tecnica si limita a fornire i costi medi del complesso degli oneri attribuibili all'Accordo del 1995: a tali spese il disegno di legge di ratifica, come visto, non attribuisce effetti per la finanza pubblica. In proposito, dunque, pur rilevando che l'operatività del Centro è proseguita anche nelle more del rinnovo dell'Accordo, andrebbe a suo avviso chiarito se la loro neutralità dipenda dal fatto che tali oneri siano considerati già scontati a legislazione vigente. In caso affermativo, nell'evidenziare che non risulta chiaro quale sia la fonte normativa sulla cui base gli stessi siano già finanziati, evidenzia che, secondo la stessa relazione tecnica, tali risorse risulterebbero comprese in quelle reperibili nel bilancio dell'ASI. Occorrerebbe quindi a suo parere un chiarimento riguardo al carattere permanente di tali risorse e alla effettiva disponibilità delle stesse, tenendo conto delle complessive esigenze di spesa dell'Agenzia.
  Fa presente che la stessa relazione tecnica dà conto inoltre di spese una tantum verificatesi nel triennio 2016-2018: anche con riguardo all'eventualità che dette spese possano ripresentarsi in futuro andrebbe a suo avviso acquisito un chiarimento nonché la conferma della disponibilità di risorse con cui farvi fronte.
  Per quanto riguarda la seconda categoria di spese, relativa ai nuovi obblighi previsti dall'Accordo in esame – che include l'incremento del canone annuo di affitto dei terreni, l'adeguamento quinquennale del predetto canone, le spese di missione del personale, gli oneri per gli Accordi attuativi, per un totale di 800.300 euro annui, per i quali non viene esplicitata la decorrenza –, prende atto degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. Rileva tuttavia che il disegno di legge pone detti oneri a carico del bilancio dell'ASI, inclusa nell'elenco ISTAT. In proposito, nel rilevare che tale Pag. 53forma di copertura non rientra tra quelle tassativamente previste dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi che consentano di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse in questione nel bilancio ASI, senza incidere su attività già avviate o programmate a legislazione vigente. Tale disponibilità appare infatti condizionata alla presenza di risorse attualmente non utilizzate nel bilancio dell'Agenzia ovvero alla possibilità per la stessa di operare forme di riallocazione delle spese iscritte in bilancio.
  Ritiene che andrebbe inoltre verificata l'utilizzabilità delle risorse in questione per le finalità in esame per l'intero periodo di applicazione dell'Accordo.
  Inoltre, ferme restando le predette osservazioni di carattere generale, per quanto riguarda più dettagliatamente talune delle quantificazioni operate dalla relazione tecnica segnala in primo luogo che il nuovo Accordo non riproduce la previsione di una serie di esenzioni fiscali a vantaggio dell'ASI – relative ad attrezzature destinate a essere usate nella base – già previste, invece, all'articolo IV, comma 9 dell'Accordo del 1995. Osserva che da ciò potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri che la relazione tecnica non sembra considerare; evidenzia altresì che andrebbe chiarito se e in quali termini la quantificazione riportata nella relazione tecnica abbia tenuto conto delle fluttuazioni del cambio euro-dollaro; rileva, da ultimo, per quanto concerne la nomina del direttore per la gestione della Base (articolo VII), come né l'Accordo, né la relazione tecnica diano indicazioni relative alla previsione di gettoni o compensi da corrispondere all'incaricato. Sul punto andrebbero a suo parere acquisiti chiarimenti da parte del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo, altresì, che agli oneri derivanti dalla legge di ratifica si provveda nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana. In proposito, dal punto di vista formale, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che all'attuazione della legge si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.
C. 1806, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, fa presente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, già approvato dal Senato, reca norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.
  Rammenta che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stata presentata una relazione tecnica riferita al testo base poi modificato dalla Commissione Affari sociali. Evidenzia che la relazione è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato e che oggetto del presente esame è il contenuto di tale documentazione per le parti tuttora utilizzabili.
  Osserva che il progetto di legge è assistito da una clausola generale di non onerosità, riportata all'articolo 9, in base alla quale dall'attuazione del testo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni Pag. 54pubbliche interessate provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione relativi agli articoli da 1 a 10, concernenti la disposizione del proprio corpo post mortem, reputa necessario che il Governo chiarisca se l'adeguamento della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento – previsto dall'articolo 3 del testo, al fine di consentire la memorizzazione dei consensi all'utilizzo dei corpi post mortem – possa essere disposto nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per la gestione della banca dati stessa ai sensi dell'articolo 1, comma 573, della legge n. 145 del 2018.
  Per quanto concerne le disposizioni recate dall'articolo 6, in materia di restituzione del corpo del defunto e delle spese connesse, rileva che la norma pone obblighi a carico dei centri di riferimento, da cui scaturiscono oneri che, in base al comma 2, sono a carico degli stessi centri «che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca». Ai fini del rispetto di tale limite di spesa, andrebbe peraltro a suo avviso chiarito se i centri di riferimento, la cui competenza è individuata per territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, possano effettivamente subordinare il prelievo del corpo del defunto alla effettiva disponibilità di risorse da destinare alle attività di competenza, ivi comprese quelle connesse alla restituzione del corpo medesimo, indicate dall'articolo 6.
  Per quanto concerne l'articolo 5, in materia di istituzione dell'elenco nazionale dei centri di riferimento presso il Ministero della salute, nonché di attività affidate agli stessi centri di riferimento, reputa necessaria una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità per i soggetti interessati di svolgere i compiti affidati a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo nonché dalla clausola generale di non onerosità inserita all'articolo 9, riferita alla complessiva attuazione del progetto di legge in esame.
  Non ha infine osservazioni da formulare con riferimento alle norme recate dall'articolo 2 che trattano della promozione dell'informazione delle disposizioni recate dal testo in esame, dal momento che tali disposizioni appaiono avere carattere programmatico e attesa la presenza delle clausole di non onerosità recate dall'articolo stesso e dall'articolo 9.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 2).

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1806, approvato dal Senato, recante Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica;
  preso atto dei contenuti della relazione tecnica di passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince, tra l'altro, che:
   all'articolo 3, comma 1, l'adeguamento della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) al fine di consentire anche la memorizzazione dei consensi all'utilizzo dei corpi post mortem sarà realizzato nell'ambito degli stanziamenti, pari a 400.000 euro annui a decorrere dal 2019, destinati alle spese di manutenzione e gestione della suddetta banca ai sensi dell'articolo 1, comma 573, della legge n. 145 del 2018;
   all'istituzione e gestione dell'elenco nazionale dei centri di riferimento, di cui Pag. 55all'articolo 5, il Ministero della salute provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, rientrando tali attività nell'ambito delle ordinarie competenze istituzionali del predetto Dicastero;
   le disposizioni di cui all'articolo 6, aventi ad oggetto la restituzione del corpo del defunto e la disciplina delle relative spese, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che i centri di riferimento pubblici ivi richiamati nella propria attività di ricerca sono finanziati, previo espletamento di appositi bandi, da specifiche linee di finanziamento concesse sulla base di progetti che tengono conto, oltre che degli obiettivi, anche dei costi ad essi connessi, tra i quali rientrano ordinariamente quelli riconducibili al trattamento del materiale biologico eventualmente ricompreso nell'attività di ricerca,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.25.

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