CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 luglio 2019
226.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 23 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Massimo Garavaglia.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 61/2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
C. 2000 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Antonio ZENNARO (M5S), relatore, fa presente che il decreto-legge n. 61 del Pag. 452019, approvato in prima lettura dal Senato senza modificazioni, fa parte dell'insieme di misure adottate nell'ambito della negoziazione avviata dal Governo italiano con la Commissione europea in merito al rispetto della regola del debito pubblico del Patto di stabilità e crescita per l'anno 2018.
  Al riguardo ricorda che il 5 giugno 2019 la Commissione europea ha pubblicato una relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per esaminare la conformità dell'Italia nel 2018 alla regola del debito pubblico. Nell'ambito della negoziazione avviata dalla relazione, il Governo italiano ha proposto, in una lettera trasmessa alla Commissione europea il 2 luglio 2019, di adottare con la legge di assestamento del 2019 una serie di misure che comporteranno una correzione del saldo di bilancio pari a 7,6 miliardi di euro (0,42 per cento del PIL) in termini nominali, corrispondente a 8,2 miliardi di euro (0,45 per cento del PIL) in termini strutturali.
  Si tratta, in particolare, di maggior gettito rispetto alle previsioni per circa 6,2 miliardi di euro, dovuto a maggiori entrate fiscali per 2,9 miliardi di euro, maggiori contributi per 0,6 miliardi di euro e ad altre entrate relative a maggiori dividendi dalla Banca d'Italia e dalla Cassa depositi e prestiti per 2,7 miliardi di euro.
  Alla correzione di bilancio contribuiscono, inoltre, i risparmi attesi del 2019 dal minor utilizzo delle risorse iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e del trattamento di pensione anticipata «quota 100».
  A salvaguardia dell'effettivo realizzo di tali risparmi per un importo almeno pari a 1,5 miliardi di euro nel 2019, con il decreto-legge in esame il Governo ha disposto l'accantonamento di un corrispondente importo delle dotazioni di bilancio in termini di competenza e cassa indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo.
  L'assestamento di bilancio per il 2019, attualmente in discussione al Senato unitamente al rendiconto 2018, e le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, assicurano che le maggiori entrate e le minori spese realizzate finora siano impiegate per la riduzione dell'indebitamento netto e del debito pubblico e che non siano destinate ad altre misure nel corso del 2019. Evidenzia che a tal fine la normativa in materia di reddito di cittadinanza e di «quota 100» è stata modificata in modo da impedire il riutilizzo delle eventuali economie relative ai due programmi di spesa.
  Con la comunicazione al Consiglio dell'Unione europea del 3 luglio 2019, la Commissione europea ha concluso che le misure che il Governo italiano ha proposto di adottare per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono sufficienti a impedire in questa fase l'avvio di una procedura per mancata osservazione della regola del debito pubblico del 2018.
  Venendo al contenuto del decreto-legge in esame, segnala che esso contiene alcune modifiche alle disposizioni del decreto-legge n. 4 del 2019 finalizzate a salvaguardare i risparmi attesi nel 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e al trattamento di pensione anticipata «quota 100».
  A tal fine, l'articolo 1, comma 1, prevede che per l'anno 2019 i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione di disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e «quota 100» costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  Inoltre, per garantire l'effettivo realizzo di risparmio per un importo pari ad almeno 1,5 miliardi di euro nel 2019, l'articolo 1, comma 2, dispone l'accantonamento di un corrispondente importo delle dotazioni di bilancio in termini di competenza e cassa indicate nell'allegato 1 al provvedimento, che sono rese indisponibili per la gestione. In particolare, 1,32 miliardi di euro accantonati, pari all'88 Pag. 46per cento del totale, afferiscono ai fondi di riserva e speciali. Tutti i Ministeri hanno accantonato una quota della missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (la somma è pari a 109,5 milioni di euro, circa il 7 per cento del totale). Le restanti voci accantonate sono costituite da fondi da assegnare del Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro (circa il 4 per cento del totale), ai rapporti finanziari con enti territoriali per 10 milioni di euro e rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese per 0,4 milioni di euro. Per consentire alle amministrazioni centrali dello Stato la necessaria flessibilità è consentita, su richiesta dei Ministri interessati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, la possibilità di rimodulare i predetti accantonamenti nell'ambito degli stati di previsione della spesa, garantendo comunque la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che, sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti e della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno per il reddito di cittadinanza e il trattamento di pensione anticipata «quota 100», comunicata entro il 15 settembre 2019 dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, i predetti accantonamenti siano confermati o resi disponibili per l'esercizio in corso.
  Infine, il comma 4 dell'articolo 1 abroga le attuali disposizioni previste all'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e all'articolo 12, comma 11, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che reggono le procedure per l'accertamento e la destinazione di eventuali economie relative alle risorse per il reddito di cittadinanza e per il trattamento di pensione anticipata «quota 100» agli appositi fondi del bilancio dello Stato destinati a tali trattamenti, con finalità di compensazione fra i due predetti fondi e anche ai fini della destinazione delle risorse eccedenti ai centri per l'impiego, per il potenziamento dei medesimi.
  Il comma 5 dell'articolo 1 reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Segnala quindi che nel corso dell'esame in Commissione al Senato, il Governo ha trasmesso una nota della Ragioneria generale dello Stato recante alcuni elementi informativi sul testo del provvedimento, al fine di chiarire che la valutazione di un miglioramento di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2019 in termini di indebitamento netto e fabbisogno rispetto alle previsioni del DEF tiene conto di quanto già scontato in sede di DEF 2019 in merito alla progressiva attuazione delle misure in argomento, delle domande pervenute e in particolare anche di quelle prevedibili fino alla fine dell'anno, nonché dei relativi accoglimenti ed erogazioni, e dell’iter amministrativo di attuazione delle misure in esame. La medesima nota conferma la possibilità di conseguire, rispetto a quanto già previsto nel DEF 2019, economie complessive di circa 1,5 miliardi di euro, ivi inclusi i possibili effetti in termini di maggiori entrate contributive derivanti da una non piena attuazione degli incentivi contributivi di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 4 del 2019, per i quali sono ancora in fase di implementazione le relative procedure amministrative.
  Ricorda, altresì, che al Senato, presso le Commissioni congiunte bilancio di Camera e Senato, si è svolta l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, che ha avuto ad oggetto gli andamenti della finanza pubblica. Inoltre è stata svolta un'audizione informale di rappresentanti dell'INPS, del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Ufficio parlamentare di bilancio sui recenti interventi del Governo in materia di saldi di finanza pubblica – tra i quali rientrano appunto il decreto-legge ora all'esame della Camera nonché il disegno di legge di assestamento per l'anno Pag. 472019 il cui iter è ancora in corso presso il Senato, che hanno fornito utili elementi di valutazione in ordine agli interventi previsti dal decreto-legge.
  L'esame al Senato del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge si è concluso il 18 luglio 2019 con il respingimento di tutti gli emendamenti presentati e l'approvazione del testo del decreto-legge con 133 voti favorevoli e 82 astenuti.
  Per quanto riguarda, infine, i profili di carattere finanziario del provvedimento rinvia, per elementi di maggior dettaglio, alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Al riguardo, richiama in particolare l'esigenza di un chiarimento da parte del Governo in ordine alla circostanza se a valere sul programma di spesa «Fondi di riserva e speciali» siano state rese indisponibili anche risorse relative agli accantonamenti di parte corrente e in conto capitale dei fondi speciali di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 2009. In tal caso, delle risorse rese indisponibili dovrebbe essere fornita adeguata evidenza, giacché tali accantonamenti nel corrispondente programma di spesa non hanno mero rilievo gestionale ed amministrativo ma, essendo «destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale», presentano un rilievo legislativo e, in quanto tali, sono riportati nelle apposite tabelle A e B della I sezione della legge di bilancio, ai sensi degli articoli 18, comma 1, e 21, comma 1-ter, lettera d), della citata legge n. 196 del 2009 e pertanto il relativo importo per essere modificato richiede l'adozione di un provvedimento di pari rango.

  Luigi MARATTIN (PD), pur prendendo atto che le prossime misure economiche del Governo saranno definite nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2020, esprime perplessità per le prospettive dell'economia italiana nel prossimo anno, anche in considerazione degli annunciati interventi di riduzione della pressione fiscale. Ricorda in particolare che nel corso dell'audizione del Ministro Tria dello scorso 16 luglio non ha ricevuto alcuna risposta in merito all'ulteriore aggiustamento strutturale per il 2020, di cui si parla nella lettera trasmessa alla Commissione europea il 2 luglio 2019.
  Segnala quindi come il miglioramento dei conti sia da attribuire anche alle maggiori entrate, prudenzialmente contabilizzate, conseguenti all'introduzione della fatturazione elettronica. Al riguardo chiede ai rappresentanti del gruppo della Lega, e anche al presidente Borghi, che si sono in passato dichiarati contrari a tale misura, come valutino gli effetti finanziari di questa innovazione fiscale, la quale contribuisce in misura consistente all'attuale riduzione del deficit, considerata dal Ministro Tria il maggiore aggiustamento strutturale degli ultimi anni.
  Chiede, infine, come si giustifichi politicamente la scelta di destinare alla riduzione strutturale del deficit i risparmi derivanti dal reddito di cittadinanza e da «quota 100», i quali, secondo le precedenti dichiarazioni del Vicepresidente del Consiglio Di Maio, avrebbero dovuto invece essere destinati a misure in favore della famiglia.

  Andrea MANDELLI (FI) evidenzia che le misure che nelle intenzioni del Governo avrebbero dovuto consentire una ripresa dell'economia, quali ad esempio il decreto-legge crescita e il decreto-legge sblocca cantieri, non hanno purtroppo prodotto i risultati sperati e pertanto, al fine di evitare una procedura di infrazione a livello europeo, il Governo medesimo ha dovuto adottare il presente provvedimento. Si dichiara comunque insoddisfatto dell'attuale situazione economica del Paese, in cui si registra ancora un elevato livello di pressione fiscale.

  Pietro Carlo PADOAN (PD) chiede al Viceministro dell'economia e delle finanze se sia stato valutato l'impatto del risparmio, in termini di spesa per interessi, Pag. 48dovuto alla riduzione dello spread, in conseguenza della decisione delle istituzioni europee di non avviare una procedura di infrazione nonché dell'annuncio della Banca centrale europea di voler continuare la politica espansiva sinora adottata non escludendo la possibilità di ricorrere nuovamente al quantitative easing. Sottolinea quindi come la politica di bilancio restrittiva del nostro Paese sia stata premiata dai mercati finanziari.

  Claudio BORGHI, presidente, ritiene estremamente complesso e opinabile lo studio dei rapporti tra le cause e gli effetti in ambito finanziario. Ritiene altresì che il risparmio della spesa per interessi che si è verificato negli ultimi tempi non derivi dalla riduzione dello spread, ma dalla riduzione generalizzata dei tassi di interesse e che quest'ultima abbia avuto inizio dal giorno in cui il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, ha manifestato l'intenzione di proseguire la politica monetaria espansiva, anche attraverso l'ulteriore ricorso al quantitative easing. A suo avviso, pertanto, la riduzione della spesa per interessi non dipende tanto dall'adozione da parte del Governo del presente decreto-legge o dalla scongiurata procedura di infrazione in ambito europeo, quanto dalla politica monetaria espansiva adottata dalla Banca centrale europea.

  Pietro Carlo PADOAN (PD) ritiene che se l'andamento della spesa per interessi dipendesse fondamentalmente solo dalla politica monetaria della Banca centrale europea – come testé sostenuto dal presidente Borghi – e non anche dalle reazioni dei mercati finanziari, risulterebbe del tutto incomprensibile la scelta del Governo italiano di adottare in questo momento politiche di bilancio restrittive.

  Claudio BORGHI, presidente, ritiene che tale scelta sia stata adottata dal Governo in quanto è stato ritenuto conveniente, dal punto di vista politico, addivenire a un compromesso con la Commissione europea.

  Pietro Carlo PADOAN (PD) insiste nel chiedere se i mercati finanziari non abbiano rivestito alcun ruolo in questa decisione.

  Claudio BORGHI, presidente, osserva che i mercati finanziari rispondono a stimoli diversi e ritiene che lo stimolo principale in questo settore sia costituito dall'intervento della Banca centrale europea.

  Pietro Carlo PADOAN (PD) osserva allora che se tutto dipendesse dagli interventi della Banca centrale europea i tassi di interesse sarebbero uguali per tutti i Paesi dell'Eurozona.

  Claudio BORGHI, presidente, a dimostrazione della posizione preminente che, a suo parere, rivestono le decisioni della Banca centrale europea, osserva che, se quest'ultima dovesse annunciare di non ritenere tollerabile un aumento degli spread oltre certi limiti, i mercati automaticamente si adeguerebbero agli orientamenti della Banca centrale europea.

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA evidenzia che la riduzione della spesa per interessi sarà sicuramente considerata nell'ambito della definizione della prossima manovra di finanza pubblica, in quanto consente un maggiore disponibilità di risorse. Per quanto riguarda l'insoddisfazione manifestata dall'onorevole Mandelli concorda sull'eccessiva pressione fiscale italiana evidenziando che l'Italia è al penultimo posto, subito prima della Francia, per la competitività del sistema fiscale. Segnala peraltro come con l'ultima legge di bilancio siano già state ridotte le aliquote per le imprese e come vi sia l'orientamento di ridurre prossimamente la pressione fiscale anche per le famiglie.
  Replicando all'onorevole Marattin ricorda di aver sempre affermato la propria volontà di destinare ogni risparmio di spesa alla riduzione del deficit. In particolare, per quanto riguarda la fatturazione elettronica, evidenzia di essere contrario a qualsiasi modifica delle regole che sono in Pag. 49corso di applicazione e che l'attuale Governo ha fatto il possibile, con il decreto-legge fiscale dello scorso autunno, per rendere il più agevole possibile per i contribuenti l'avvio di tale riforma.
  Rivendica quindi la prudenzialità delle stime effettuate per quanto riguarda la spesa effettiva per il reddito di cittadinanza e «quota 100» e segnala che analoghi criteri prudenziali sono stati adottati nella valutazione delle maggiori entrate imputabili alla fatturazione elettronica. Fa presente inoltre che l'importo di circa 1,3 miliardi di euro che verrà versato dal gruppo Kering per porre fine al contenzioso fiscale in essere potrà contribuire all'aumento delle entrate in misura notevolmente superiore a qualsiasi intervento relativo agli studi di settore per gli artigiani, per cui ciò induce a proseguire con maggiore determinazione nella lotta all'evasione fiscale delle multinazionali.

  Pietro Carlo PADOAN (PD) chiede se le maggiori entrate derivanti dall'accordo con il gruppo Kering abbiano carattere strutturale.

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA segnala che da tale accordo, oltre ad entrate una tantum, consegue l'emersione di base imponibile che avrà effetto anche per gli anni a venire. Analoghe considerazioni valgono per le nuove entrate, in misura di 111,5 milioni di euro, derivanti dall'accordo con UBS, la principale banca svizzera. Osserva inoltre che anche l'introduzione della fatturazione elettronica ha, per sua natura, una componente di trascinamento che si riflette anche sull'entità delle imposte dirette riscosse.

  Luigi MARATTIN (PD) apprezza la prudenzialità con la quale sono state valutate le maggiori entrate derivanti dalla fatturazione elettronica, che nelle intenzioni del Governo dovranno probabilmente compensare il mancato realizzo di alcuni introiti preventivati per l'anno in corso, in particolare 150 milioni di euro relativi alla Web tax e 950 milioni di euro relativi alle privatizzazioni immobiliari.
  Chiede quindi polemicamente agli esponenti del gruppo MoVimento 5 Stelle di esprimere la loro valutazione in merito alla scelta del Governo di destinare le minori spese derivanti dal reddito di cittadinanza e da «quota 100» alla riduzione del deficit, anziché a politiche in favore della famiglia, come era stato auspicato precedentemente dal Vicepresidente del Consiglio Di Maio.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Massimo Garavaglia.

  La seduta comincia alle 14.55.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, fa presente che il disegno di legge in titolo dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica e che il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è già stato esaminato in sede consultiva dalla Commissione bilancio, che nella seduta del 9 luglio 2019 ha espresso parere favorevole con due condizioni deliberate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, Pag. 50che sono state sostanzialmente recepite nel testo in esame.
  Rammenta inoltre che le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) hanno apportato modifiche al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente e che gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.
  Passando quindi all'esame – anche alla luce della relazione tecnica allegata al testo originario del provvedimento – delle sole modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante Sanzioni pecuniarie per violazione del divieto di ingresso in acque territoriali italiane, evidenzia che le modifiche apportate all'articolo 2 ridefiniscono gli importi e la natura degli oneri relativi all'attuazione del comma 1, derivanti dalle spese di custodia delle imbarcazioni che verranno sottoposte a sequestro e confisca in ragione delle disposizioni in esame. Tali oneri – rispetto al testo originario del provvedimento in cui è prevista la loro configurazione in misura «pari a» 500.000 per il 2019 ed euro 1.000.000 a decorrere dal 2020 – vengono «valutati in» euro 650.000 per il 2019 e in euro 1,3 milioni a decorrere dal 2020.
  Al riguardo, segnala che la diversa configurazione degli oneri – come previsioni di spesa anziché limiti massimi di spesa – recepisce, con dianzi detto, una condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio in sede di esame del testo originario; in proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  Per quanto concerne, invece, l'incremento degli oneri indicati, ritiene necessario che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la nuova stima di spesa alla luce delle modifiche intervenute, che prevedono in ogni caso la confisca – con sequestro cautelare immediato – della nave utilizzata per commettere la violazione, mentre nella precedente versione del testo tale sanzione era prevista soltanto in caso di reiterazione della violazione.
  Per quanto riguarda la possibilità di affidare il naviglio sequestrato in custodia a organi o amministrazioni statali che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali e che provvederanno ai relativi oneri di gestione, non formula osservazioni atteso che, trattandosi di adempimenti di carattere facoltativo, le amministrazioni interessate potranno avanzare le relative richieste al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio e nel rispetto della clausola di invarianza che correda la norma.
  In merito, infine, alla riassegnazione alla spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie introdotte dalla norma in esame, rileva preliminarmente che, trattandosi di sanzioni di nuova introduzione, il relativo gettito non risulta attualmente scontato in bilancio: pertanto la destinazione delle somme alla spesa non sembra comportare nuovi oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Inoltre, le spese in questione sono configurate come meri contributi, finanziabili pertanto anche a valere su entrate di carattere eventuale e non predeterminabili nel quantum. Fa inoltre presente che la norma introdotta prevede altresì che le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio possano esserlo nell'esercizio successivo, derogando pertanto alla normativa contabile di carattere generale che prevede tale riassegnazione entro specifici termini e a determinate condizioni. Pur trattandosi di entrate che non risultano attualmente iscritte in bilancio, andrebbe chiarito infatti se detto meccanismo sia suscettibile, nel tempo, di determinare effetti non previsti sui saldi di cassa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, provvede all'ulteriore onere derivante dall'eliminazione del requisito della reiterazione della violazione quale presupposto per il sequestro e la confisca delle imbarcazioni – valutato in 150.000 euro per il 2019 e in 300.000 euro annui Pag. 51a decorrere dal 2020 – mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1319).
  Al riguardo, rammenta che – con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, del decreto-legge, non oggetto di modifica nel corso dell'esame in sede referente ed i cui oneri risultano analogamente imputati a carico del medesimo Fondo dianzi citato – nel parere reso dalla V Commissione bilancio nella seduta dello scorso 9 luglio il rappresentante del Governo aveva assicurato l'effettiva disponibilità ed adeguatezza delle risorse iscritte nel predetto Fondo.
  Tanto premesso, reputa pertanto necessario acquisire dal Governo altrettanta conferma circa la congruità della copertura apprestata a valere sulle risorse del citato Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente anche in relazione all'ulteriore fabbisogno recato dalla norma in commento nonché dalle altre disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente, vale a dire gli articoli 8-ter, comma 2, lettera a), 12-ter, comma 2, lettera a) e 17-bis, comma 2, di cui dirà in seguito.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 4, riguardante il Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante Disposizioni in materia di comunicazione alla questura di persone alloggiate in strutture ricettive, posto che la norma prevede il rinvio ad un successivo decreto ministeriale per l'integrazione delle modalità di comunicazione, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare che dette procedure, finalizzate al collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive, possano essere effettivamente realizzate ad invarianza di oneri.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8-bis, relativo al Potenziamento dei presìdi delle Forze di polizia, andrebbe a suo parere preliminarmente chiarito a quali risorse, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, faccia specificamente riferimento la norma e se le stesse risultino già destinate alle finalità indicate dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010. In ogni caso andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che il predetto utilizzo possa incidere su iniziative già avviate o programmate a legislazione vigente ovvero determinare i presupposti per un rifinanziamento delle finalità di spesa cui le risorse medesime risultino attualmente preordinate.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 8-ter, concernente il Monte ore lavoro straordinario Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pur considerato che l'onere appare configurato come limite massimo di spesa, giudica opportuno che siano forniti e i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dello stesso, al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle finalità della disposizione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 8-ter, comma 2, alle lettere a) e b), provvede agli oneri derivanti dall'incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari a 380.000 euro per l'anno 2019 e a 1.910.000 euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti modalità: per l'anno 2019, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno (lettera a)), in ordine al quale rinvia alle considerazioni in precedenza espresse sull'articolo 2, comma 2, lettera a); per gli anni a decorrere dal 2020, mediante la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del medesimo Ministero dell'interno relativo al bilancio triennale 2019-2021 (lettera b)). A tale ultimo riguardo, non ha osservazioni da formulare giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo Pag. 52conto delle ulteriori riduzioni dell'accantonamento medesimo disposte dall'articolo 2, comma 2, nonché dagli articoli 10-bis, comma 1, 12-bis, comma 6, e 12-ter, comma 2, lettera b), di cui dirà in seguito.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8-quater, concernente il Personale dell'Amministrazione civile dell'interno, con riguardo al comma 1 prende atto che la disposizione prevede che, per garantire condizioni di neutralità finanziaria, si provvederà alla soppressione di un numero di posizioni dirigenziali non generali finanziariamente corrispondente alla posizione generale da istituire. Peraltro ritiene che andrebbero acquisiti elementi riguardo all'effettiva possibilità di procedere a tale compensazione sul piano finanziario, anche con riguardo ai relativi effetti sul piano organizzativo ed operativo.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 10-bis, riguardante l'Approvvigionamento pasti per il personale della Polizia di Stato, non formula osservazioni, tenuto conto che l'onere indicato dalla norma è limitato all'autorizzazione di spesa disposta dalla norma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 10-bis, nell'autorizzare la spesa di un milione e 330 mila euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per garantire al personale delle Forze di Polizia la fruizione dei pasti in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede, in località in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati di ristorazione, provvede al relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, relativo al bilancio triennale 2019-2021.
  Al riguardo, conferma la disponibilità sul predetto accantonamento delle risorse previste a copertura in relazione agli oneri imputati agli anni 2020 e successivi, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni dell'accantonamento medesimo disposte dagli articoli 2, comma 2, e 8-ter, comma 2, lettera b), nonché dagli articoli 12-bis, comma 6, e 12-ter, comma 2, lettera b), di cui dirà in seguito.
  Con riferimento all'onere relativo all'anno 2019, pari a un milione e 330 mila euro, reputa tuttavia necessario che il Governo chiarisca se sul citato accantonamento siano state rese indisponibili risorse per l'anno 2019, posto che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2019 (recante «Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica») ha reso complessivamente indisponibili sul programma di spesa «Fondi di riserva e speciali» – all'interno del quale ricade anche l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno – risorse per un importo pari a 1,32 miliardi di euro. In caso affermativo, appare altresì necessario che il Governo chiarisca se le risorse residue sul citato accantonamento consentano la copertura degli oneri ad esso imputati per l'anno 2019 dall'articolo in esame, nonché dall'articolo 12-bis, comma 6, di cui si dirà in seguito.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 10-ter, recante Istituzione dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato, rileva che la norma prevede l'istituzione di un nuovo plesso organizzativo del Dipartimento della pubblica sicurezza (l'Ispettorato scuole della Polizia di stato), cui è preposto un dirigente generale, disponendo che si provveda in tal senso senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Poiché la definizione dell'articolazione e delle competenze dell'Ispettorato è demandata ad un decreto ministeriale, in relazione al quale non è prevista una procedura di verifica parlamentare dei relativi effetti finanziari, andrebbero a suo avviso acquisiti chiarimenti in merito ai compiti e alla possibile configurazione organizzativa dell'Ispettorato al fine di confermare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle disposizioni ad invarianza di oneri.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 12-bis, recante Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'interno, reputa necessario che vengano forniti Pag. 53i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri relativi alla determinazione in 7 euro dell'importo del buono pasto spettante al personale del comparto difesa e sicurezza (comma 2). Osserva inoltre che i predetti oneri sono configurati come limiti di spesa pur a fronte di adempimenti di carattere obbligatorio, al sussistere dei relativi requisiti: in proposito considera necessario acquisire la valutazione del Governo.
  Con riguardo all'incremento, di cui al comma 3, lettera a), degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla fissazione in 6 mesi della durata del corso di formazione per allievi vigili del fuoco nel biennio 2019-2020 [comma 3, lettera b), n. 3 e lettera c)], pur considerato che l'attuazione di tali disposizioni è prevista nel limite di specifiche autorizzazioni di spesa, ritiene che andrebbero acquisti i dati e gli elementi relativi alle specifiche voci di spesa considerate ai fini della quantificazione, ciò con particolare riferimento ai costi di per l'immissione in ruolo anticipata del personale in questione, a seguito della riduzione della durata del corso di formazione iniziale.
  Non ha osservazioni da formulare riguardo alle altre disposizioni (comma 1, comma 4, lettera a) e comma 5) dell'articolo, essendo i relativi oneri limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 dell'articolo 12-bis provvede alla copertura dell'onere, pari a 298.544 euro per l'anno 2019 e a 895.632 euro annui a decorrere dall'anno 2020, derivante dalla determinazione in 7 euro dell'importo del buono pasto spettante ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018.
  Al riguardo, evidenzia la necessità che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse per i trattamenti accessori e gli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, per la copertura degli oneri recati dall'articolo 12-bis, comma 2, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi previsti a legislazione vigente.
  Osserva inoltre che il comma 6 dell'articolo 12-bis provvede alla copertura dei seguenti oneri, recati dal medesimo articolo 12-bis:
   miglioramento e ricambio del vestiario della Polizia di Stato, per il quale è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 (comma 1);
   aumento degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in misura pari a 449.370 euro per l'anno 2019, a 407.329 euro per l'anno 2020, a 1.362.890 euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 (comma 3, lettera a));
   fissazione, per il biennio 2019-2020, della durata del corso di formazione per gli allievi vigili del fuoco in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica. A tal fine è autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021 (comma 3, lettera b), numero 3));
   istituzione di Fondo per l'incremento del Fondo per la retribuzione del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 (comma 4, lettera a)):
   incremento, in misura pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dal Pag. 542027, del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (comma 5).

  Evidenzia che a detti oneri, che ammontano complessivamente a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, relativo al bilancio triennale 2019-2021.
  Al riguardo, conferma la disponibilità sul predetto accantonamento delle risorse previste a copertura in relazione agli oneri imputati agli anni 2020 e successivi, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni dell'accantonamento medesimo disposte dagli articoli 2, comma 2, 8-ter, comma 2, lettera b) e 10-bis, comma 1, nonché dall'articolo 12-ter, comma 2, lettera b), di cui si dirà in seguito. Per quanto riguarda la disponibilità sul predetto accantonamento delle risorse relative all'anno 2019, rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 10-bis.
  Riguardo agli oneri oggetto di copertura, appare a suo avviso necessario chiarire se l'incremento del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi si riferisca, in particolare, al Fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 12-ter, concernenti il Personale contrattualizzato non dirigenziale amministrazione civile dell'interno, non formula osservazioni, essendo il maggior onere limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 12-ter, comma 2, alle lettere a) e b), provvede all'onere derivante dall'incremento del Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno, pari a 100.000 euro per l'anno 2019 e a un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con le seguenti modalità:
   quanto a 100.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge n. 59 del 1997 (lettera a)), in relazione al quale si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 2, comma 2;
   quanto a un milione di euro per ciascuno degli 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, relativo al bilancio triennale 2019-2021 (lettera b)), che reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni dell'accantonamento medesimo disposte dagli articoli 2, comma 2, 8-ter, comma 2, lettera b), 10-bis, comma 1, e 12-bis, comma 6.

  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 13, comma 1, lettera a), n. 5, recante Misure di contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale chiede conferma al Governo, che la norma possa essere attuata, come previsto dalla stessa, in condizioni di neutralità finanziaria.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 17-bis, concernente la Procedura concorsuale per capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, reputa opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la determinazione dell'onere indicato dalla norma: osserva in proposito che quest'ultimo è configurato come limite massimo di spesa pur a fronte dell'assunzione di un numero di unità – peraltro non precisato dalla norma – determinato in misura fissa in quanto corrispondente al numero dei posti vacanti al 31 dicembre 2018 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto. Ritiene quindi necessario verificare l'onere effettivo derivante dalle disposizioni per valutare la congruità del previsto limite di spesa.Pag. 55
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, provvede all'onere derivante dalla procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari a 260.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Al riguardo, rinvia alle considerazioni in precedenza espresse con riferimento all'articolo 2, comma 2.

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, deposita agli atti della Commissione l'apposita documentazione predisposta dal Ministero dell'interno (vedi allegato 1), precisando altresì che sul testo ora all'esame dell'Assemblea, secondo quanto pervenuto per le vie brevi, la Ragioneria generale dello Stato non ha osservazioni da formulare in relazione ai profili di carattere finanziario. In particolare, fa presente che all'articolo 5, comma 1-bis, l'integrazione delle modalità di comunicazione alle questure, con mezzi informatici o telematici, dei dati relativi alle persone alloggiate presso strutture ricettive – da effettuare previa adozione di apposito decreto del Ministro dell'interno, al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle predette strutture ricettive – sarà realizzata in condizioni di neutralità finanziaria, dal momento che i costi di implementazione dei sistemi sono già interamente coperti da un contratto di manutenzione correttiva ed evolutiva. Rileva che l'articolo 8-bis, concernente il potenziamento dei presidi delle Forze di polizia, è volto a consentire all'Agenzia del demanio di predisporre i livelli di progettazione necessari avvalendosi delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferiti o da trasferire alla predetta Agenzia. Rileva inoltre che la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 8-ter, recante incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stata effettuata tenendo in considerazione il numero del personale in servizio che svolge funzioni operative, prendendo in considerazione la tariffa di 14,39 euro, quale media ponderata delle qualifiche del personale operativo, dal vigile del fuoco al direttivo, in ragione del personale in servizio. Fa altresì presente che all'articolo 8-quater, che prevede la possibilità di creare un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare all'area delle funzioni centrali nel rispetto della dotazione organica del Ministero dell'interno, la relativa compensazione sul piano finanziario è stata operata con riferimento a un posto con retribuzione di posizione variabile di prima fascia economica e a un posto con retribuzione di posizione variabile di seconda fascia economica. Osserva che all'articolo 10-ter, recante istituzione dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato, quest'ultimo raccoglierà una parte delle funzioni assolte dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione, destinata ad essere soppressa una volta che entrerà in vigore il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'interno, in corso di pubblicazione, fermo restando che sarà possibile reimpiegare nell'Ispettorato medesimo i dirigenti oggi operanti nell'ambito della Direzione centrale per gli istituti di istruzione. Precisa che all'articolo 12-bis, comma 5, l'incremento del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi deve intendersi riferito al Fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, come è dato peraltro desumere dalla rubrica dell'articolo medesimo. Assicura inoltre che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 5) – volte a prevedere la cessazione del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive anche nel caso di svolgimento da parte degli interessati di lavori Pag. 56di pubblica utilità consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni – si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto concerne invece il Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno – di cui si prevede l'utilizzo con finalità di copertura, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 8-ter, comma 2, lettera a), 12-ter, comma 2, lettera e), e 17-bis, comma 2 – avverte che lo stesso reca le occorrenti disponibilità finanziarie e che la sua riduzione non appare peraltro suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi allo stato già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Con riferimento alle risorse stanziate sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno – di cui gli articoli 10-bis, comma 1, e 12-bis, comma 6, prevedono l'utilizzo con finalità di copertura – fa presente che le stesse risultano ricomprese, in misura pari a circa 6 milioni di euro per l'anno 2019, tra quelle rese temporaneamente indisponibili ai fini della gestione per il medesimo anno 2019, nell'ambito del programma di spesa «Fondi di riserva e speciali», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2019, attualmente all'esame delle Camere. Tanto premesso, chiarisce tuttavia che, pur computando gli effetti della predetta misura, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno reca disponibilità residue tali da consentire comunque l'integrale copertura degli oneri ad esso imputati, per l'anno 2019, dai citati articoli 10-bis, comma 1, e 12-bis, comma 6, del presente provvedimento.
  Rinvia, infine, ai puntuali elementi forniti dalla documentazione depositata nella seduta odierna per quanto concerne la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, in materia di confisca di imbarcazioni, dall'articolo 12-bis, commi 2 e 3, lettere a), b) e c), recante a vario titolo misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché dall'articolo 17-bis, comma 1, concernente la procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza 10 gennaio 2019.

  Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1913-A Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 53 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
   rilevato che, nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) hanno sostanzialmente recepito il contenuto delle condizioni deliberate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 9 luglio sul testo iniziale del decreto-legge in oggetto;
   preso altresì atto dei chiarimenti forniti dal Governo con specifico riferimento alle modifiche apportate dalle citate Commissioni in sede referente al testo originario del medesimo decreto-legge, ora all'esame dell'Assemblea, da cui si evince tra l'altro che:
    all'articolo 5, comma 1-bis, l'integrazione delle modalità di comunicazione alle questure, con mezzi informatici o telematici, dei dati relativi alle persone alloggiate presso strutture ricettive – da effettuare previa adozione di apposito decreto del Ministro dell'interno, al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle predette strutture ricettive – sarà realizzata in condizioni di neutralità finanziaria, dal momento che i costi di implementazione Pag. 57dei sistemi sono già interamente coperti da un contratto di manutenzione correttiva ed evolutiva;
    l'articolo 8-bis, concernente il potenziamento dei presidi delle Forze di polizia, è volto a consentire all'Agenzia del demanio di predisporre i livelli di progettazione necessari avvalendosi delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferiti o da trasferire alla predetta Agenzia;
    la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 8-ter, recante incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stata effettuata tenendo in considerazione il numero del personale in servizio che svolge funzioni operative, prendendo in considerazione la tariffa di 14,39 euro, quale media ponderata delle qualifiche del personale operativo, dal vigile del fuoco al direttivo, in ragione del personale in servizio;
    all'articolo 8-quater, che prevede la possibilità di creare un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare all'area delle funzioni centrali nel rispetto della dotazione organica del Ministero dell'interno, la relativa compensazione sul piano finanziario è stata operata con riferimento a un posto con retribuzione di posizione variabile di prima fascia economica e a un posto con retribuzione di posizione variabile di seconda fascia economica;
    all'articolo 10-ter, recante istituzione dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato, quest'ultimo raccoglierà una parte delle funzioni assolte dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione, destinata ad essere soppressa una volta che entrerà in vigore il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'interno, in corso di pubblicazione, fermo restando che sarà possibile reimpiegare nell'Ispettorato medesimo i dirigenti oggi operanti nell'ambito della Direzione centrale per gli istituti di istruzione;
    all'articolo 12-bis, comma 5, l'incremento del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi deve intendersi riferito al Fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, come è dato peraltro desumere dalla rubrica dell'articolo medesimo;
    all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 5) – volte a prevedere la cessazione del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive anche nel caso di svolgimento da parte degli interessati di lavori di pubblica utilità consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni – si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    il Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno – di cui si prevede l'utilizzo con finalità di copertura, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 8-ter, comma 2, lettera a), 12-ter, comma 2, lettera e), e 17-bis, comma 2 – reca le occorrenti disponibilità finanziarie e la sua riduzione non appare peraltro suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi allo stato già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
    le risorse stanziate sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno – di cui gli articoli 10-bis, comma 1, e 12-bis, comma 6, prevedono l'utilizzo con finalità di copertura – risultano ricomprese, in misura pari a circa 6 milioni di euro per l'anno 2019, tra quelle rese temporaneamente indisponibili ai fini della gestione per il medesimo anno 2019, nell'ambito del programma di spesa «Fondi di riserva e speciali», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge Pag. 58n. 61 del 2019, attualmente all'esame delle Camere;
    anche computando gli effetti della predetta misura, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno reca tuttavia disponibilità residue tali da consentire comunque l'integrale copertura degli oneri ad esso imputati, per l'anno 2019, dai citati articoli 10-bis, comma 1, e 12-bis, comma 6, del presente provvedimento;
   preso altresì atto dei puntuali elementi forniti dalla documentazione depositata dal Governo in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, in materia di confisca di imbarcazioni, dall'articolo 12-bis, commi 2 e 3, lettere a), b) e c), recante a vario titolo misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché dall'articolo 17-bis, comma 1, concernente la procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza 10 gennaio 2019,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) richiama l'attenzione del rappresentante del Governo e dei colleghi sulla non esaustiva quantificazione, a suo giudizio, degli oneri derivanti dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente all'articolo 2, comma 1, del provvedimento in titolo, relativamente alle somme eventualmente da corrispondere al custode delle imbarcazioni sequestrate ai sensi della medesima disposizione, qualora quest'ultimo sia – come del resto di regola avviene – un soggetto terzo rispetto alle pubbliche amministrazioni interessate. Osserva peraltro come l'esigenza di una puntuale determinazione dei predetti oneri appaia ancor più urgente in considerazione del fatto che le modifiche apportate in sede referente, eliminando il requisito della reiterazione della violazione quale presupposto per il sequestro e la confisca delle imbarcazioni, risultano suscettibili di determinare una maggiore frequenza nel verificarsi della fattispecie in parola.

  Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, nel rinviare alla documentazione depositata nella giornata odierna dal Governo, si limita ad osservare che sul punto evidenziato dal deputato D'Ettore essa reca puntuali indicazioni circa le spese a vario titolo sostenibili nelle ipotesi di sequestro e confisca delle imbarcazioni.

  Maura TOMASI (Lega) rammenta inoltre che le spese per la custodia delle imbarcazioni sequestrate sono di regola sostenute dall'armatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nel rilevare preliminarmente che le modifiche apportate all'articolo 2, comma 1, nel corso dell'esame in sede referente avranno presumibilmente un effetto deterrente, in ciò determinando verosimilmente un decremento del numero delle imbarcazioni oggetto di sequestro e confisca, osserva peraltro come, proprio in relazione alla definizione degli oneri derivanti dalla citata disposizione, nella seduta del 9 luglio scorso la Commissione bilancio ha approvato un parere con una condizione, posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ed indi recepita dalle Commissioni di merito, volta a qualificare gli oneri medesimi alla stregua di una mera previsione di spesa, ciò proprio al fine di escludere il verificarsi di eventuali effetti pregiudizievoli a carico della finanza pubblica.

  Luigi MARATTIN (PD) biasima lo scarso intervallo di tempo concesso ai componenti della Commissione bilancio al fine di valutare in maniera ponderata il contenuto della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, sulla base della quale è stata formulata la proposta di parere della relatrice. Tanto premesso, chiede al Viceministro Garavaglia Pag. 59un chiarimento in ordine alle disponibilità residue del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente del Ministero dell'interno, come risultanti alla luce dell'utilizzo con finalità di copertura del Fondo stesso recato da talune disposizioni del presente decreto, al fine di valutare l'opportunità di destinare eventualmente le predette disponibilità a compensazione dei minori contributi spettanti ai comuni oggetto di procedure di fusione, secondo quanto indicato dal decreto del Ministro dell'interno del 25 giugno 2019. In secondo luogo, ritiene essenziale un chiarimento del Governo anche in relazione al meccanismo contabile derogatorio previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, ultimo periodo, che – nel prevedere che le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle leggi in materia di immigrazione, inserito dal presente provvedimento, non impegnate entro la fine dell'esercizio possano esserlo in quello successivo – si pone evidentemente in contrasto con la disciplina contabile di carattere generale, come del resto segnalato anche dalla relatrice nella sua illustrazione. Rileva infatti che su tale punto specifico, come emerge dalla stessa documentazione depositata dal Governo nella seduta odierna, il Ministero dell'interno si è rimesso alle competenti valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, posto che il predetto meccanismo derogatorio appare suscettibile di determinare, nel tempo, effetti non previsti sui saldi di cassa.

  Claudio BORGHI, presidente, osserva come la previsione normativa dello specifico meccanismo contabile testé richiamato dal deputato Marattin non costituisca un precedente inedito e risulti sostanzialmente motivata dall'esigenza di scongiurare che l'eventuale mancato perfezionamento entro la conclusione dell'esercizio finanziario della complessa procedura di riparto delle risorse dell'istituendo Fondo alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle leggi in materia di immigrazione, che richiede l'adozione entro il 31 ottobre di ciascun anno di un apposito decreto interministeriale, nonché di un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per apportare le occorrenti variazioni di bilancio, possa di fatto compromettere l'utilizzo delle risorse medesime entro la fine dell'esercizio. Avverte peraltro che è testé pervenuta una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2), la quale certifica l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario in ordine al testo del decreto-legge in esame, come risultante dalle modificazioni apportate in sede referente, ivi inclusa, pertanto, quella relativa all'introduzione del comma 1-bis, ultimo periodo, dell'articolo 2, limitandosi la nota stessa a formulare un rilievo di carattere meramente formale, concernente la denominazione della rubrica dell'articolo 10-bis, che non attiene comunque ad aspetti di natura finanziaria.

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA, nel rilevare la costante attenzione del Governo in merito alla questione relativa alle fusioni di comuni dianzi richiamata dal deputato Marattin, che potrà comunque essere più opportunamente affrontata in altra sede, ribadisce che – come da ultimo precisato anche dal presidente Borghi – la Ragioneria generale dello Stato esprime una valutazione non ostativa sul testo del decreto-legge in esame, come risultante dalle modifiche apportate in sede referente dalle Commissioni competenti, ivi pertanto incluso il meccanismo di riassegnazione delle somme non impegnate al termine dell'esercizio finanziario in corso, dianzi richiamato dall'onorevole Marattin.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice.

Pag. 60

Modifiche al codice della strada.
C. 24 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 luglio 2019.

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA comunica che è ancora in corso l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di ogni elemento utile proveniente dalle amministrazioni competenti, in modo tale da consentire una puntuale verifica delle effettive implicazioni di carattere finanziario recate dal provvedimento in oggetto. Chiede, pertanto, che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia.
C. 313-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2019.

  Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega), relatore, comunica che sul provvedimento in oggetto è stata trasmessa dal Governo la relazione tecnica negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 3). Alla luce delle numerose criticità sul piano finanziario da essa rilevate, si riserva di formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.
C. 181 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, osserva che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica e reca disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.
  Relativamente all'articolo 1, che prevede l'obbligo di installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame prevedono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi entro il 31 dicembre 2025 di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale specificatamente formato nelle sedi aventi determinate caratteristiche. L'installazione dei defibrillatori dovrà essere, inoltre, opportunamente segnalata da adeguata cartellonistica. In previsione degli oneri che le amministrazioni pubbliche dovranno sostenere sono stanziate, quale contributo dello Stato, risorse nei limiti di 4 milioni di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Pur rilevando che il contributo si configura come limite di spesa, evidenzia che la norma, a fronte di obblighi imposti a soggetti pubblici, prevede un onere configurato come mero contributo: ciò presumibilmente nel presupposto della possibilità per i soggetti medesimi di provvedere all'adempimento dei predetti obblighi attingendo a risorse già disponibili a legislazione vigente. In proposito ritiene che andrebbero peraltro forniti dati volti a verificare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle disposizioni con risorse già Pag. 61esistenti, come integrate dal contributo statale. A tale fine considera in primo luogo necessari elementi di stima per verificare l'effettivo impatto finanziario delle disposizioni. In particolare, ritiene che andrebbero forniti parametri quali il costo medio dei singoli defibrillatori, della relativa manutenzione annuale, dei corsi di formazione per il personale, nonché degli adeguamenti strumentali necessari alla segnalazione dei dispositivi.
  Ritiene altresì che andrebbero acquisiti elementi volti ad individuare le risorse già disponibili o reperibili a legislazione vigente per le predette finalità, soprattutto per soggetti, come le scuole, che dovrebbero provvedere agli obblighi in esame in via prioritaria.
  Osserva in proposito che il contributo statale è limitato nel tempo mentre l'obbligo di dotarsi di defibrillatori – essendo di carattere permanente – richiede spese non solo una tantum, ma anche di carattere ricorrente o costante, come, fra l'altro, quelle relative alla manutenzione periodica, alla sostituzione degli apparecchi obsoleti o delle componenti deteriorabili e alla formazione del personale subentrante.
  In merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 6 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal comma 5 dell'articolo medesimo, recante lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie finalizzate all'attuazione di un programma pluriennale per la installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni da parte delle pubbliche amministrazioni, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità anche alla luce delle ulteriori riduzioni disposte sul medesimo accantonamento ai sensi degli articoli 7, comma 2, 8, comma 2, lettera b), e 9, comma 4.
  Ciò posto, ritiene che andrebbe tuttavia valutata l'opportunità di formulare più puntualmente il primo periodo del comma 5, che prevede che siano «stanziate» quale contributo dello Stato «risorse nei limiti di 4 milioni di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025». Infatti, al di là della formulazione letterale del testo, che non appare pienamente coerente con analoghe autorizzazioni legislative di spesa previste ai sensi della vigente disciplina contabile, da un punto di vista sostanziale non ritiene appaia chiaro se «il contributo dello Stato» sia destinato ad amministrazioni pubbliche diverse da quella statale ovvero se esso sia erogabile anche alle amministrazioni statali, posto che il provvedimento in esame si riferisce alla generalità delle pubbliche amministrazioni.
  Per quanto riguarda l'articolo 2, che prevede l'installazione dei DAE nei luoghi pubblici, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame prevedono, ai commi 1 e 2, l'obbligo per gli enti territoriali di disciplinare l'installazione di defibrillatori in postazioni aperte al pubblico. In proposito ritiene necessario chiarire se l'installazione e la manutenzione delle postazioni sia a carico degli stessi enti territoriali e, in tal caso, ritiene che andrebbero quantificati i relativi oneri. Il comma 3 prevede inoltre che gli enti territoriali incentivino l'installazione di DAE: trattandosi di attività di carattere obbligatorio, ritiene opportuno chiarire se tale incentivazione possa essere adempiuta nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti predetti.
  Riguardo all'articolo 3, che disciplina l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 4, che disciplina la dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori da parte di altri soggetti, in merito ai profili di quantificazione, in relazione all'obbligo di installare defibrillatori negli scali trasportistici nonché sui mezzi di trasporto e di prevederlo comunque per i gestori di pubblici servizi e i titolari di servizi di trasporto extraurbano in concessione, Pag. 62evidenzia quanto segue. Per i soggetti che ricadono nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, le norme determinano effetti diretti di carattere oneroso, per i quali il testo non fornisce una stima con relativa copertura. Viceversa, per i soggetti che non rientrano nel suddetto perimetro, ma che sono partecipati in misura prevalente da soggetti pubblici o che operano in regime di concessione, potrebbero prefigurarsi conseguenze di carattere indiretto e/o eventuale, legate ad esempio al riconoscimento di un eventuale ristoro – peraltro non espressamente previsto dalla norma in esame – in relazione al rapporto di concessione in essere, ovvero al venir meno di utili di gestione per gli enti pubblici partecipanti. Sul punto considera necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto riguarda l'introduzione degli obblighi di registrazione presso la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente dei defibrillatori, ritiene opportuno acquisire la conferma che la registrazione stessa sia sostenibile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 5, che reca norme sull'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e sull'uso del DAE, in merito ai profili di quantificazione rileva che le iniziative volte a promuovere la conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, di uso del defibrillatore esterno e di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo sono poste a carico di risorse già stanziate ai sensi della legge n. 107 del 2015 («Buona scuola»). In proposito, ritiene necessario acquisire la conferma della capienza di tali risorse rispetto alle esigenze connesse alle attività formative in questione, che risultano estese al personale docente e a quello amministrativo, tecnico e ausiliario.
  Per quanto riguarda lo svolgimento della «Giornata mondiale del cuore», non formula osservazioni in quanto, essendo le iniziative di carattere facoltativo, gli istituti potranno provvedervi nel rispetto dei rispettivi vincoli di bilancio, cui la norma in esame non deroga.
  Relativamente all'articolo 6, relativo alla registrazione dei DAE presso le Centrali operative del 118, in merito ai profili di quantificazione ritiene utile acquisire conferma che le Centrali operative del 118 collocate sul territorio nazionale siano in grado di svolgere le funzioni aggiuntive loro assegnate dalle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene altresì opportuno chiarire se dall'individuazione di un soggetto responsabile del funzionamento e dell'informazione per ciascun DAE derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 7, concernente le applicazioni mobili, i software e l'obbligo di istruzioni, in merito ai profili di quantificazione considera necessario acquisire i dati alla base della quantificazione del limite di spesa indicato per la realizzazione di un'applicazione mobile, integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118», per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE. In proposito, ritiene altresì necessario chiarire se l'insorgenza degli oneri resti circoscritta al biennio 2019-2020 – limitandosi lo stanziamento a dette annualità – o se siano ipotizzabili spese anche per gli esercizi successivi, derivanti ad esempio dalla gestione dell'applicazione in esame, come ad esempio quelle per l'aggiornamento, la manutenzione preventiva e correttiva e così via.
  Infine, ritiene utile acquisire conferma che le Centrali operative del 118 collocate sul territorio nazionale siano in grado di svolgere le funzioni aggiuntive loro assegnate dalle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 2 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dalla Pag. 63realizzazione ed adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118», pari a 250.000 euro per l'anno 2019 e a 500.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in merito alla copertura degli oneri per l'anno 2020, giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità anche alla luce delle ulteriori riduzioni disposte sul medesimo accantonamento ai sensi degli articoli 1, comma 6, 8, comma 2, lettera b), e 9, comma 4. Con riferimento invece all'onere relativo all'anno 2019, pari come detto a 250.000 euro, ritiene necessario che il Governo chiarisca se sull'accantonamento di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze siano state rese indisponibili risorse per l'anno 2019, posto che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2019 (recante «Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica») ha reso complessivamente indisponibili sul programma di spesa «Fondi di riserva e speciali» – all'interno del quale ricade anche il citato accantonamento – risorse per un importo pari a 1,32 miliardi di euro. In caso affermativo, ritiene altresì necessario che il Governo chiarisca se le risorse residue sull'accantonamento in parola consentano la copertura degli oneri ad esso imputati per l'anno 2019 dall'articolo in esame, nonché dall'articolo 9, comma 4, di cui dirà in seguito.
  In merito all'articolo 8, che disciplina l'aliquota IVA di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, in merito ai profili di quantificazione considera necessario acquisire i dati e gli elementi alla base della quantificazione degli oneri derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA sui defibrillatori, indicati dalla norma, ai fini della relativa verifica.
  Inoltre, la quantificazione relativa all'annualità 2019 sembra presupporre l'entrata in vigore dell'aliquota agevolata nell'ultimo trimestre del medesimo anno. Sul punto considera necessaria una conferma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 8, alle lettere a) e b), provvede agli oneri derivanti dall'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento sui defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, quantificati in 1 milione di euro per il 2019 e in 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti modalità:
   quanto a 1 milione di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (lettera a));
   quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021 (lettera b)).

  Per quanto riguarda gli oneri imputati al Fondo per interventi strutturali di politica economica ritiene necessario che il Governo chiarisca se sul citato Fondo siano state rese indisponibili risorse per l'anno 2019, posto che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2019 (recante «Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica») ha reso complessivamente indisponibili sul programma di spesa «Fondi di riserva e speciali» – all'interno del quale ricade anche il Fondo in esame – risorse per un importo pari a 1,32 miliardi di euro. In caso affermativo, ritiene altresì necessario che il Governo chiarisca se le risorse residue sul citato accantonamento consentano la copertura degli oneri ad esso imputati per l'anno 2019 dall'articolo in esame.
  Per quanto concerne, invece, gli oneri imputati all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, Pag. 64non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità anche alla luce delle ulteriori riduzioni disposte sul medesimo accantonamento ai sensi degli articoli 1, comma 6, 7, comma 2, e 9, comma 4.
  Da un punto di vista formale, ritiene che andrebbe, infine, valutata l'opportunità di configurare gli oneri di cui al comma 2, alinea, in termini di minori entrate, essendo gli stessi riferiti ad una perdita di gettito erariale.
  Per quanto concerne l'articolo 9, relativo alle campagne di informazione e di sensibilizzazione, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che le risorse destinate allo svolgimento delle campagne di informazione e sensibilizzazione sono configurate come limiti di spesa, ritiene comunque necessario acquisire dati ed elementi posti alla base della relativa quantificazione, considerato il carattere non facoltativo delle attività previste dalle norme. Inoltre, posto che alla copertura si provvede per le annualità 2019-2022, mentre le campagne informative appaiono configurate quale adempimento obbligatorio a carattere permanente, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa gli oneri previsti per le campagne successive al predetto intervallo temporale.
  In merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 4 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dalla promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione sull'uso dei defibrillatori da parte dei competenti Dicasteri, pari a 50.000 euro per il 2019 e a 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo, premesso che l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità per gli anni dal 2020 al 2022, anche alla luce delle ulteriori riduzioni disposte sul medesimo accantonamento ai sensi degli articoli 1, comma 6, 7, comma 2, e 8, comma 2, lettera b), considera tuttavia necessario che il Governo chiarisca se sul citato accantonamento per l'anno 2019 siano state rese indisponibili risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2019, recante «Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica», e, in caso affermativo, chiarisca altresì se le risorse residue risultino sufficienti alla copertura degli oneri imputati all'accantonamento medesimo dall'articolo in esame, nonché dall'articolo 7, comma 2, precedentemente illustrato.
  Da un punto di vista formale, ritiene infine necessario introdurre nel testo del provvedimento in esame, in ragione delle coperture operate a valere sulle risorse dei fondi in precedenza illustrati, una specifica disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con riferimento all'attuazione della presente legge, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA, rilevata la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, concorda con la richiesta del rappresentante del Governo.

  Giorgio MULÈ (FI), segnalando che durante la discussione generale in Assemblea sul provvedimento anche il rappresentante del Governo ha sottolineato come lo stesso fosse condiviso da tutti i gruppi parlamentari, chiede che la relazione tecnica sul provvedimento sia redatta il prima possibile, in modo da consentire all'Assemblea di tornare ad esaminarlo già a partire dalla prossima settimana.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sei giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Pag. 65

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
C. 1603-ter-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, osserva che il disegno di legge in esame – nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito – consta di un solo articolo volto a conferire una delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive.
  Ricorda che il progetto di legge in esame risulta dallo stralcio del disegno di legge C. 1603, collegato alla manovra di finanza pubblica, che risultava corredato di relazione tecnica: detta relazione risulta tuttora utilizzabile con riferimento al testo in esame, anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto della clausola di neutralità finanziaria che correda la norma di delega, pur rilevando che la relazione tecnica non fornisce ulteriori elementi a supporto dell'invarianza finanziaria della disciplina da adottare nell'esercizio della medesima delega legislativa. Rileva in proposito che la disciplina delegata ha ad oggetto, in parte, la codificazione e la razionalizzazione della normativa vigente e, in parte, aspetti innovativi della stessa per profili di disciplina delle società sportive. Pur rilevando che questi ultimi profili attengono per lo più ad obblighi posti a carico di soggetti privati, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione riguardo all'effettiva possibilità di esercitare la delega in condizioni di neutralità finanziaria.
  Osserva, infine, che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, non prevedono espressamente la predisposizione di una relazione tecnica a corredo della normativa delegata e l'acquisizione sulla stessa del parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari.

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA fa presente che il provvedimento in esame non comporta aspetti problematici dal punto di vista finanziario.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, preso atto dell'orientamento del Governo e rilevando la necessità di prevedere che lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 1 sia trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, in modo da assicurare la verifica parlamentare della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1603-ter-A, recante Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive;
   rilevata la necessità di prevedere che lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 1 sia trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, in modo da assicurare la verifica parlamentare della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 66

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo sostituire le parole: è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti con le seguenti: è successivamente trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
   al quarto periodo dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari».

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala l'articolo aggiuntivo Bordo 1.03, che è volto a istituire, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni o denunce di episodi di violenza, di teppismo o di razzismo avvenuti nel corso di manifestazioni sportive, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA esprime parere contrario sulla proposta emendativa richiamata dalla relatrice poiché suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bordo 1.03, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.
C. 1640 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore Pag. 67di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016.
C. 1641 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015.
C. 1770 Governo.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.
C. 1850 Governo.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.
C. 1769 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.
C. 1909 Governo.

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.
C. 1806, approvato dal Senato.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi.
Atto n. 93.

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