CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2019
224.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 luglio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 10.30.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.
Testo unificato C. 181 Gallinella e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Jari COLLA (Lega), relatore, osserva che il testo unificato delle proposte di legge C. 181 ed abbinate recanti disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, così come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente, consta di 9 articoli.
  L'articolo 1 reca disposizioni in materia di obbligo di installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici. Viene fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni, che abbiano almeno quindici dipendenti e servizi aperti al pubblico, di dotarsi, entro il 31 dicembre 2025, di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale appositamente formato. Si prevede la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del programma pluriennale di attuazione, al fine di individuare le amministrazioni destinatarie dell'obbligo secondo un ordine di priorità. Si ritiene comunque prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università. Con decreto del Ministro della salute, saranno poi stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, opportunamente segnalati da adeguata cartellonistica. Si dispone, infine, che per le procedure di acquisto, le amministrazioni si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. ovvero dalle centrali di committenza regionali.
  L'articolo 2 dispone in materia di installazione dei DAE nei luoghi pubblici, stabilendo che gli enti territoriali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in Pag. 144vigore della legge, adottano propri regolamenti al fine di prevedere l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, 24 ore su 24, adeguatamente segnalate e dotate di sistemi automatici di chiamata e segnalazione ai servizi d'emergenza. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente. Interessa la X Commissione la previsione secondo cui gli enti territoriali incentivano, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, le installazioni di DAE semiautomatici e automatici nei centri commerciali, condomini, alberghi e strutture aperte al pubblico nel rispetto della normativa vigente.
  L'articolo 3 reca modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120, recante disposizioni per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero. In particolare viene modificato il comma 1 dell'articolo 1 nel senso di estendere le disposizioni ivi contenute all'uso del defibrillatore automatico e di consentire tale uso anche al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. Si stabilisce che, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso di tali requisiti, escludendo la loro punibilità qualora agiscano per stato di necessità.
  L'articolo 4, d'interesse della X Commissione, disciplina la dotazione e utilizzo dei DAE da parte di soggetti diversi da quelli dell'articolo 1, disponendo che all'obbligo di installazione dei defibrillatori sono tenuti gli scali aerei, ferroviari e marittimi, i mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi che effettuano tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno due ore e, comunque, i gestori di pubblici servizi, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse, nonché i titolari di servizi di trasporto extraurbano in concessione. Viene poi integrato il comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, che reca misure finalizzate a salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, nel senso di prevedere l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita sia durante le competizioni, sia durante gli allenamenti e le altre attività correlate compresi trasferimenti e ritiri. È poi aggiunto il comma 11-bis, che dispone l'obbligo per le suddette società sportive, che utilizzano gli spazi di impianti pubblici, di condividere il dispositivo DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il dispositivo DAE deve essere notificato e registrato presso la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente a cui deve essere altresì comunicato la precisa collocazione del dispositivo, le sue caratteristiche, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili.
  L'articolo 5 dispone l'introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e uso del DAE e a tal fine integra il comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, stabilendo che le iniziative di formazione ivi previste devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e l'uso del defibrillatore esterno e che devono essere estese al personale docente e al personale amministrativo tecnico e ausiliario. Si dispone poi che ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, provvede ad organizzare periodicamente le iniziative di formazione, programmando le attività, anche in rete di scuole, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato e che in concomitanza della «Giornata mondiale del cuore», provvede a dedicare iniziative Pag. 145specifiche di informazione sull'arresto cardiaco e sulle conseguenti azioni di primo soccorso.
  L'articolo 6, d'interesse della X Commissione, dispone in materia di registrazione dei DAE presso le Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118. Si stabilisce che al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e privati che siano già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, specificando il numero di dispositivi, la marca e il modello, la loro precisa ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso della certificazione all'uso dei DAE. Per l'acquisto dei DAE successivamente alla data di entrata in vigore della legge, all'atto della vendita il fornitore o il venditore deve comunicare, attraverso mezzi telematici, alla Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall'acquirente, l'indirizzo dove è prevista l'installazione del DAE e il nominativo del medesimo acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali. Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza sullo stesso. La Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall'acquirente, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili. Si stabilisce, infine, che i DAE devono essere connessi al sistema di monitoraggio remoto rappresentato dalla Centrale operativa del 118 più vicina.
  L'articolo 7 reca disposizioni relative ad applicazioni mobili, software e all'obbligo di istruzioni. Si stabilisce che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo ove si sia verificata l'emergenza. Si stabilisce poi che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» presenti sul territorio nazionale sono tenute a impartire al telefono durante la chiamata di emergenza, secondo un protocollo definito e standardizzato predisposto dal Ministero della salute, le istruzioni «pre-arrivo» sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e sull'uso del DAE nonché, ove possibile, a fornire le indicazioni utili a localizzare la posizione del DAE più vicino.
  L'articolo 8 modifica la parte II-bis dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La suddetta tabella, che reca l'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento, viene integrata col riferimento ai defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.
  L'articolo 9, infine, concerne campagne di informazione e di sensibilizzazione. Si stabilisce che al fine di promuovere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove ogni anno negli istituti di istruzione primaria e secondaria una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti, finalizzata a informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Il Ministero della salute promuove, inoltre, la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle Pag. 146tecniche salvavita, provvedendo altresì ad informare in modo adeguato sull'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni in caso di intervento su soggetti colpiti da un arresto cardiaco. Il Ministero dello sviluppo economico assicura per il medesimo fine che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di informazione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Sara MORETTO (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore. Sottolinea, infatti, come il testo in esame rappresenti un buon risultato finale di un lavoro condiviso, che ha visto il recepimento durante l'esame in sede referente presso la Commissione competente, di proposte avanzate dal suo gruppo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 17 luglio 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.45.

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