CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 luglio 2019
220.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 luglio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 9.45.

Modifiche al codice della strada.
Nuovo testo C. 24 Brambilla e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, preliminarmente osserva che si tratta di un provvedimento corposo, oggetto di esame in sede referente molto articolato e complesso, che apporta al Codice della Strada del 1992 modifiche assai numerose e profonde, rinviando pertanto per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per la Commissione referente e limitandosi quindi ad illustrare l'impianto complessivo del provvedimento. Fa presente che vi sono anzitutto disposizioni che concernono i soggetti vulnerabili, che mirano a proteggere i soggetti particolarmente esposti ai rischi stradali, quali per esempio le persone con disabilità, i minori e gli alunni delle scuole, i pedoni in genere, i feriti a bordo di ambulanze, ed altre categorie similari. A questo proposito ricorda, tra le altre modifiche, la fissazione del limite a 30 km orari per il transito in zone scolastiche. Evidenzia inoltre il rilievo, anche sui mezzi di informazione, delle disposizioni concernenti il divieto di circolazione per i mezzi a trazione animale, i titolari delle cui licenze potranno ottenere la conversione della licenza per carrozze a trazione elettrica o licenze taxi o per noleggio con conducente o per noleggio di auto d'epoca. Rileva che, sempre a tutela di soggetti vulnerabili è previsto l'aumento della decurtazione dei punti patente per chi occupa indebitamente le strutture per i disabili. Osserva che un secondo gruppo di disposizioni inerisce più genericamente alla sicurezza stradale, anche qui con una notevole quantità di novelle al testo del codice della Strada. Sottolinea inoltre l'inserimento della statuizione della responsabilità del conducente del motociclo per il mancato uso del casco di protezione da parte del passeggero quale che ne sia l'età. Pag. 65Ricorda che è stato aggiunto un comma 7-bis all'articolo 172 del codice della Strada che, a decorrere dal 1o gennaio 2024, prescrive a tutti i veicoli di categoria M2 e M3 adibiti a scuolabus di dotarsi di cinture di sicurezza, precisando che, oltre tale scadenza sarà vietata la circolazione a quei veicoli che ne siano sprovvisti. Osserva che, nel nuovo articolo 173 del codice della Strada viene esplicitato il divieto di uso di dispositivi digitali alla guida, mentre viene introdotta la decurtazione di due punti patente per la sosta indebita negli spazi riservati alla ricarica di veicoli elettrici. A questo riguardo, rileva che il comma 2 dell'articolo 2 interviene sull'applicazione dell'articolo 47 del Codice della strada, prevedendo che tra le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote (categoria N), di cui al comma 2, lettera c), di tale articolo, siano compresi anche i sistemi per la guida assistita, disponendo il conseguente adeguamento, entro tre mesi, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Rileva che l'articolo 47, comma 2, del codice della strada definisce veicoli di categoria N i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote. Fa presente che le sottocategorie N1, N2 e N3 distinguono all'interno della categoria i veicoli in considerazione della diversa massa massima. Osserva che potrebbe trattarsi di una disposizione problematica, giacché la normativa in tema di allestimento dei veicoli è armonizzata a livello comunitario e simile prescrizione varrebbe solo per i veicoli italiani, con un effetto penalizzante in termini di costi e di competitività rispetto agli altri Stati membri, ai cui veicoli non sarebbe possibile imporre una norma diversa da quella europea. Rileva che un terzo gruppo di disposizioni inerisce alla mobilità urbana ed extraurbana, mentre il quarto gruppo di norme riguarda la mobilità personale e la mobilità ciclistica. Osserva quindi che un quinto insieme di modifiche riguarda la semplificazione e la trasparenza delle procedure di autorizzazione e di controllo. Evidenzia che, da questo punto di vista appare di rilievo la novità per cui chi ha ottenuto il cosiddetto «foglio rosa» può svolgere la prova pratica di guida non una ma due volte nel caso non superi il primo esame. Sottolinea inoltre il rilievo dell'estensione del regime di circolazione relativo ai veicoli immatricolati nell'Unione europea a quelli immatricolati a San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera e nel Principato di Monaco. Osserva che, in questa sezione della legge sono previste anche modifiche al regime delle sanzioni per le violazioni del codice della strada, prevedendo, in particolare, il cosiddetto regime della «continuazione»: in pratica, nel caso di violazione plurima di una medesima disposizione del codice perpetrata con una sola azione od omissione si applica la sanzione per una sola violazione aumentata fino al triplo. Sono altresì previste disposizioni sulla notifica delle violazioni e sui relativi ricorsi al prefetto in via telematica. Osserva che all'articolo 6 della proposta di legge in esame sono raggruppate norme in materia di veicoli pesanti e macchine agricole mentre nell'articolo 7 si trova la disciplina di veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico. Rileva che l'ottavo gruppo di norme concerne i veicoli di soccorso, prevedendo, in particolare, l'esenzione dal pedaggio autostradale dei veicoli con la targa della Croce Rossa, di quelli adibiti al trasporto e al soccorso sanitario, quelli della Protezione civile nonché quelli appartenenti a reti nazionali di associazioni di volontariato e di altri enti del terzo settore, purché muniti di un apposito contrassegno che attesti lo svolgimento delle attività istituzionali. Sottolinea che l'articolo 8-bis della proposta di legge in esame introduce un articolo 12-bis al codice della strada, prevedendo il potere dei comuni di conferire agli ausiliari del traffico funzioni di prevenzione e di accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta. Rileva che l'articolo 9, infine, reca le disposizioni di attuazione e finali. Si riserva quindi di Pag. 66presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Sergio BATTELLI, presidente, non essendovi richieste di intervento chiede alla relatrice se è in grado di formulare una proposta di parere.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, chiede di sospendere la seduta per dieci minuti per potere svolgere ulteriori verifiche necessarie alla formulazione della proposta di parere.

  Sergio BATTELLI, presidente, non essendovi obiezioni, sospende la seduta per dieci minuti.

  La seduta, sospesa alle 9.55, riprende alle 10.05.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).

  Guido Germano PETTARIN (FI) nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo, esprime comunque apprezzamento per lo sforzo di individuare nel testo in esame alcune scelte condivise, come in particolare l'attenzione rivolta sulla questione dei veicoli recanti targa di alcuni paesi frontalieri circolanti in Italia. Non ritiene invece condivisibili alcune scelte effettuate dalla Commissione di merito e stigmatizzate dal suo gruppo anche in quella sede come quelle relative agli ausiliari del traffico.

  Flavio DI MURO (Lega) nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, esprime particolare apprezzamento per l'inserimento nella proposta di parere di un'osservazione concernente i veicoli recanti targa immatricolati nella Repubblica di San Marino, nello Stato della Città del Vaticano, in Svizzera e nel Principato di Monaco. Osserva che tale questione riguarda molti lavoratori italiani transfrontalieri che rischiano di essere penalizzati in mancanza dell'introduzione di norme conseguenti da parte della Commissione di merito. Sottolinea, infine, l'importanza che una tale questione sia trattata in questa Commissione per il rilievo anche rispetto ai rapporti di tali Stati con l'Unione europea.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 10.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.20.

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