CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 luglio 2019
220.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 11 luglio 2019.

Audizione di rappresentanti di Confindustria-Dispositivi medici, del professor Maurizio Sanguinetti, direttore dell'Istituto di Microbiologia – Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore del Dipartimento di Scienze di Laboratorio ed Infettivologiche – Fondazione Policlinico Universitario «A. Gemelli» IRCCS, e del professor Francesco Menichetti, docente di Malattie infettive presso l'Università di Pisa, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00131 Novelli, 7-00198 Nappi, 7-00227 Carnevali e 7-00233 Rostan, concernenti iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 10.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 luglio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 10.50.

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Modifiche al codice della strada.
Nuovo testo unificato C. 24 Brambilla e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Celeste D'ARRANDO (M5S), relatrice, ricorda che il provvedimento in esame, sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere, per le parti di competenza, alla IX Commissione (Trasporti), reca modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Precisa che le norme di competenza della Commissione Affari sociali sono contenute in diverse parti del testo e riguardano soprattutto la tutela delle persone con disabilità. In particolare, l'articolo 1 del provvedimento reca disposizioni in materia di tutela dei soggetti vulnerabili e si apre (al comma 1) con la previsione, al fine di dare piena attuazione ai principi di cui agli articoli 1, 3, 9, 18, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e per assicurare l'uniformità terminologica, di sostituire in tutto il codice con le parole: «persone con disabilità» le espressioni sinora utilizzate quali: «invalidi», «persone invalide», «disabili» e «persone disabili».
  Il comma 2 reca una lunga serie di modifiche al codice della strada. Nello specifico, la lettera a) modifica una serie di definizioni contenute nell'articolo 3 del codice. In particolare, al numero 5) si sostituisce la definizione «utenza debole» con «utenza vulnerabile» e si amplia il suo ambito ricomprendendovi anche i conducenti di ciclomotori e di motocicli, nonché le persone con disabilità.
  Con la lettera b) si interviene sull'articolo 7, comma 1, lettera d), del codice, che elenca i poteri del sindaco relativi alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, aggiungendo la possibilità di riservare spazi di sosta, oltre che nelle fattispecie attualmente previste, anche ai veicoli con un bambino di età non superiore a due anni munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa», e ai veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, muniti del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di attuazione del codice.
  Con la lettera d) si modifica l'articolo 39 del codice, che elenca la segnaletica verticale, introducendo tra i segnali di prescrizione che rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, una nuova lettera l-bis) che prevede altri segnali che indichino messaggi sociali e di sensibilizzazione finalizzati alla tutela e alla sicurezza della circolazione e alla tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne in stato di gravidanza o munite di «permesso rosa».
  La lettera h) interviene sull'articolo 54, comma 1, lettera g), del codice, che reca la definizione di autoveicoli ad uso speciale, consentendo sulle autoambulanze il trasporto di un accompagnatore a condizione che lo permettano le caratteristiche tecniche del veicolo e che la presenza dell'accompagnatore non costituisca intralcio per il personale sanitario.
  La lettera l) modifica l'articolo 70 del codice della strada, che consente ai comuni di rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Con la modifica apportata viene eliminato il riferimento al generico servizio di piazza con veicoli a trazione animale nei comuni, che viene previsto solo come servizio di trasporto nei parchi, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche. Al riguardo, segnala che il successivo comma 7 dell'articolo 1 prevede che il Ministro della salute stabilisca con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, i criteri per l'affidamento degli animali utilizzati per il trasporto di persone in servizi di piazza e in servizi pubblici non di linea ad associazioni di protezione animale riconosciute.
  Fa presente, quindi, che la lettera m) modifica l'articolo 155, comma 4, del codice, estendendo il limite massimo di Pag. 53emissione sonora, attualmente previsto per i dispositivi di allarme acustico, anche ai dispositivi di allarme anti-abbandono dei bambini il cui obbligo è stato recentemente previsto dalla legge 1o ottobre 2018, n. 117.
  La lettera n), al numero 2), interviene in materia di sanzioni, introducendo un nuovo comma 4-bis all'articolo 158 del codice, aumentando le sanzioni per la violazione del divieto di sosta e fermata negli spazi riservati alle donne in gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni e alle persone con disabilità o in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi.
  La lettera o) modifica l'articolo 172 del codice introducendo l'esenzione dall'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza per i soggetti stomizzati, sulla base della certificazione rilasciata dal medico curante. La successiva lettera p), ai numeri 1 e 2, modifica l'articolo 188 del codice prevedendo che, oltre alle strutture di sosta per gli invalidi, gli enti proprietari delle strade siano tenuti ad allestire anche apposite strutture per la circolazione e la sosta delle donne munite di «permesso rosa». Inoltre, con il numero 3) s'introduce il nuovo comma 3-bis con cui si prevede che i veicoli al servizio di persone con disabilità non siano tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento. Con la lettera p), ai numeri 4 e 5, si aumentano le sanzioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 188 per chi usufruisce indebitamente delle strutture per persone con disabilità.
  La lettera q) introduce una modifica all'articolo 190 del codice, comma 7, volta a consentire alle macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, di transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità.
  Con la successiva lettera s), al numero 1, si interviene sulla decurtazione dei punti patente disciplinata dall'articolo 126-bis del codice, aumentando da 2 a 4 punti la decurtazione in caso di violazione del divieto di sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone con disabilità nonché in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli. La lettera s), al numero 2, introduce per le violazioni dell'articolo 188 la decurtazione di 6 o 8 punti della patente rispettivamente per le violazioni del comma 4 (usufruire delle strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità senza avere l'autorizzazione prescritta) e del comma 5 (uso delle strutture pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione).
  Il comma 3 dell'articolo 1 prevede inoltre, al fine di garantire una piena tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità, che il collaudo degli adattamenti delle protesi per conseguire o confermare le patenti di guida dei veicoli, previsto dall'articolo 327, comma 4, del regolamento di attuazione del codice, debba essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda e che il rappresentante dell'associazione di persone con disabilità (previsto dall'articolo 330, comma 5, del regolamento di attuazione del codice), sia designato dalle associazioni nazionali per il diritto alla mobilità delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative anziché dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario.
  L'articolo 2 interviene con una serie di modifiche finalizzate alla sicurezza stradale. Al comma 1, lettera a), si modifica l'articolo 1, che reca i principi generali del codice della strada, prevedendo che la sicurezza e la tutela della salute delle persone, nonché quella dell'ambiente nella circolazione stradale, rientrino tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
  Segnala, poi, che la lettera h) del comma 1 modifica l'articolo 173 del codice, introducendo espressamente il divieto di uso di smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante. Si interviene quindi sulla relativa Pag. 54disciplina sanzionatoria, aumentando le sanzioni previste nel comma 3-bis dell'articolo 173. Il successivo comma 3 dispone al riguardo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, provveda, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, ad informare in modo adeguato l'utenza su tali nuovi divieti e sanzioni.
  L'articolo 3 reca disposizioni per favorire la mobilità urbana ed extraurbana.
  Alla lettera c), numero 1), del comma 1, si modifica l'articolo 23 del codice, in particolare vietando sulle strade e sui veicoli ogni forma di esposizione pubblicitaria il cui contenuto proponga messaggi sessisti, violenti o stereotipi di genere offensivi o proponga messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica, ovvero discriminatori rispetto all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche.
  L'articolo 4 contiene una serie di disposizioni finalizzate a favorire la mobilità ciclistica. In particolare, alla lettera g), numero 1-bis), del comma 1, si introduce all'articolo 182 il nuovo comma 9-bis, che prevede l'obbligo dei conducenti di velocipedi di età inferiore a dodici anni di indossare e tenere allacciato il casco protettivo.
  L'articolo 8 reca disposizioni in materia di veicoli di soccorso. Il comma 1 prevede l'esenzione dal pedaggio autostradale per i veicoli con targa Croce rossa italiana, dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, della protezione civile, nonché per i veicoli delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e degli altri enti del terzo settore di natura non commerciale previsti dal codice del terzo settore, se impegnati nello svolgimento di attività istituzionali. In ogni caso, tali veicoli devono essere provvisti di apposito contrassegno.
  Precisa che quelli appena illustrati sono i principali contenuti del provvedimento in esame per quanto riguarda le competenze della Commissione Affari sociali, sui quali non può che esprimere un generale, forte apprezzamento. Ritiene, tuttavia, che nel parere che la Commissione si appresta a deliberare debbano essere inseriti alcuni rilievi riferiti a specifiche parti del testo ovvero all'esigenza di introdurre nel medesimo testo ulteriori disposizioni.

  Marialucia LOREFICE, presidente, non essendoci richieste di intervento, invita la relatrice a illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

  Celeste D'ARRANDO (M5S), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 1).

  Rossana BOLDI (Lega), ricordando che nel corso dell'esame delle proposte di legge sui defibrillatori si era convenuto sull'opportunità di eliminare dal testo base il riferimento alla formazione all'utilizzo di tali strumenti all'interno del percorso per il conseguimento della patente di guida presso le autoscuole, manifesta perplessità rispetto al fatto che la proposta di parere formulata dalla relatrice riproponga un'osservazione in tal senso.

  Vito DE FILIPPO (PD) preannuncia il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere, evidenziando il lavoro intenso svolto dai deputati appartenenti al suo gruppo nell'ambito della Commissione di merito, che ha consentito di conseguire risultati significativi, a partire dall'esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli di soccorso.

  Roberto NOVELLI (FI) preannuncia il voto contrario del gruppo Forza Italia, determinato da una valutazione negativa sull'impianto complessivo del provvedimento, pur riconoscendo alcuni aspetti positivi in materia di incremento della sicurezza stradale. Tra i numerosi punti critici, richiama l'equiparazione a pubblico ufficiale degli ausiliari del traffico, disposizione che appare peraltro di difficile applicazione, e la possibilità per le biciclette di non rispettare le indicazioni sul senso di marcia previste per gli altri Pag. 55veicoli. Giudica pericolosa l'adozione di previsioni di questo tipo in un Paese già caratterizzato dallo scarso rispetto delle regole. Esprime una valutazione altrettanto negativa anche sulla previsione di uno spazio avanzato riservato alle biciclette agli incroci e sull'obbligo di mantenere una distanza di almeno 1,5 metri in sede di sorpasso di tali veicoli. Tali previsioni, combinate con altre recate dal codice della strada, non possono che rendere assai difficile la circolazione, con un impatto disastroso sulla stessa.
  Ritiene, invece, importante la previsione di corsi sull'uso dei defibrillatori nelle autoscuole, oggetto di una delle osservazioni inserite nel parere, segnalando la necessità di una specifica formazione degli istruttori per evitare un approccio basato esclusivamente sulla capacità di rispondere correttamente ad alcune domande senza l'acquisizione delle competenze necessarie.

  Silvana NAPPI (M5S) concorda sull'opportunità di prevedere una formazione all'uso dei defibrillatori all'interno delle autoscuole, ricordando che occorre un congruo lasso di tempo per acquisire le necessarie competenze.

  Mara LAPIA (M5S) ricorda che la decisione di espungere dal testo elaborato dal Comitato ristretto, nel corso dell'esame delle proposte di legge sull'utilizzo dei defibrillatori, il riferimento alla formazione nelle autoscuole è stata assunta sulla base della considerazione che tale norma avrebbe ricevuto avuto una più opportuna collocazione all'interno del provvedimento recante modifiche al codice della strada.

  Celeste D'ARRANDO (M5S), relatrice, associandosi alle considerazioni svolte dalla collega Lapia, ribadisce che il rilievo concernente l'opportunità di introdurre la formazione all'uso dei defibrillatori nelle autoscuole, e formulato nel parere come osservazione, è volto a offrire uno spunto di riflessione alla Commissione di merito.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 11.20.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 luglio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

  La seduta comincia alle 11.20.

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.
C. 1806, approvata dal Senato, e C. 600 Mandelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2019.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che alle ore 18 di martedì 9 luglio è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato, adottata come testo base dalla Commissione.
  Avverte che sono state presentate quattro proposte emendative (vedi allegato 2).
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Menga, e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri su tali proposte emendative.

  Rosa MENGA (M5S), relatrice, invita al ritiro i presentatori di tutti gli emendamenti, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Ricorda come il testo in discussione sia stato ampiamente condiviso nel corso dell'esame al Senato.
  Entrando nel merito delle singole proposte emendative, segnala che gli emendamenti Carnevali 1.1 e Boldi 1.2 introducono una deroga all'attesa di ventiquattr'ore, prevista dal comma 4 dell'articolo 1, prima di destinare il corpo del defunto allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. In proposito ricorda che le Pag. 56circostanze della morte non sono prevedibili e che l'articolo 4 della legge n. 578 del 1993, richiamata in entrambe le proposte emendative, dispone un periodo di osservazione di ventiquattr'ore. Giudicando in ogni caso comprensibile le finalità degli emendamenti in oggetto, invita i presentatori a trasformarli in ordini del giorno da presentare nel prosieguo dell’iter del provvedimento.

  Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sul complesso delle proposte emendative da lei presentate e volendo fornire elementi di chiarezza, evidenzia che in caso di approvazione del testo licenziato dal Senato, senza apportarvi alcuna modifica, si perderebbe un'importante occasione di promozione della ricerca scientifica. Precisa di non voler rallentare l’iter di approvazione del provvedimento e si dichiara convinta che gli errori commessi nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati fatti in buona fede.
  Nel rilevare che il comma 2 dell'articolo 4 indica chiaramente anche finalità di ricerca scientifica per l'utilizzo del corpo umano post mortem, segnala che l'attuale formulazione di tale articolo riduce le possibilità di condurre ricerche da parte di numerosi centri di eccellenza, in particolare per patologie di estrema gravità e di larga diffusione come quelle degenerative del cervello.
  Nel ribadire che la normativa che verrà approvata non sarà facilmente modificabile, invita a superare un approccio che rappresenta un «monocameralismo di fatto». Rivolge quindi un appello a tutta la Commissione affinché sia trovata una soluzione rispetto alla problematica da lei sollevata.

  Rossana BOLDI (Lega), nel riconoscere che il provvedimento in discussione costituisce una continuazione di un lavoro intrapreso già nelle passate legislature e che vi è l'esigenza di agevolare l'utilizzo di corpi umani per fini didattici, ribadisce che, forse a causa di un fraintendimento nel corso dell'esame al Senato, il testo attuale pone dei problemi rispetto all'utilizzo dei tessuti per la ricerca scientifica. Dichiara, pertanto, di aver presentato l'emendamento 1.2 per agevolare le indagini, in particolare quelle relative al cervello, per le quali è essenziale agire nelle ore immediatamente successive al decesso, prima dell'insorgere di fenomeni degenerativi troppo rilevanti.
  Ribadendo che l'approvazione del testo senza modificazioni rappresenterebbe un'occasione persa per lo sviluppo della ricerca, manifesta disponibilità a ritirare la propria proposta emendativa, richiedendo nello stesso tempo un impegno al rappresentante del Governo per individuare un'idonea soluzione alla problematica evidenziata, anche attraverso l'accoglimento di uno specifico ordine del giorno. Quanto al problema dei soggetti abilitati alla ricerca, auspica un riconoscimento da parte del Ministero della salute delle strutture attualmente accreditate presso il Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca, in modo da poter promuovere filoni di ricerca ritenuti essenziali.

  Rosa MENGA (M5S), relatrice, ribadisce che gli emendamenti Carnevali 1.1 e Boldi 1.2, al di là di ogni considerazione sull'opportunità di evitare un ulteriore passaggio al Senato, richiederebbero una modifica della legge n. 578 del 1993, che prevede un periodo di osservazione di ventiquattr'ore.
  Quanto all'altro tema sollevato, segnala che l'articolo 4 del provvedimento, relativo ai centri di riferimento, è da intendersi valido non solo per le strutture pubbliche ma anche per quelle private accreditate. Ritiene possibile la presentazione di un ordine del giorno relativo a un maggior coordinamento tra MIUR e Ministero della salute per l'accreditamento delle attività di ricerca, insistendo sulla necessità di poter contare su centri di riferimento che si facciano carico della riconsegna del corpo in condizioni dignitose, non potendo pertanto Pag. 57procedere a una sorta di ripartizione dello stesso tra vari istituti di ricerca. Giudica, infine, superfluo il contenuto dell'emendamento Carnevali 6.1.
  Per le ragioni più volte evidenziate, connesse al fatto che la proposta di legge in oggetto corrisponde in gran parte a provvedimenti già esaminati nelle precedenti legislature nonché al consenso registratosi sul testo presso l'altro ramo del Parlamento, e anche in considerazione del ristretto numero di emendamenti presentati, auspica che si possano perfezionare le condizioni per il trasferimento della proposta medesima alla sede legislativa.

  Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI, nel ricordare che non è ipotizzabile considerare in maniera indistinta tutti i corpi in ragione della molteplicità delle condizioni in cui si arriva al decesso, ribadisce la necessità di prevedere un soggetto responsabile, da individuarsi nell'anatomopatologo del centro di riferimento. Tale figura deve essere, a suo avviso, l'unica autorizzata ad operare sul corpo, ferma restando la possibilità di fornire ad altre strutture di ricerca campioni di tessuti opportunamente conservati, rispettando le disposizioni di carattere etico.

  Rossana BOLDI (Lega) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.2.

  Elena CARNEVALI (PD) rileva che la relatrice sembra non aver colto lo spirito alla base delle proposte emendative da lei presentate e le loro finalità. In ogni caso, ritira i suoi emendamenti 1.1, 4.1 e 6.1, chiedendo al sottosegretario Bartolazzi di poter avere un'interlocuzione in merito alla predisposizione di ordini del giorno che permettano di conseguire, almeno in parte, gli obiettivi alla base delle proposte emendative presentate.

  Marialucia LOREFICE, presidente, essendo stati ritirati tutti gli emendamenti, avverte che il testo della proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri. Una volta acquisiti questi ultimi, potranno essere verificati i presupposti per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.
C. 687 Delrio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2019.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che nella precedente seduta il deputato Lepri ha svolto la relazione mentre l'altro relatore, deputato De Martini, si è riservato di intervenire in una seduta successiva.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in oggetto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.50.

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