CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 luglio 2019
219.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 192

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI, indi del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 9.50.

Delega al Governo in materia di turismo.
C. 1698-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2019.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla luce di alcune criticità rilevate (vedi allegato 1).

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, ritiene che le criticità testé evidenziate dal rappresentante del Governo possano essere superate prevedendo, in primo luogo, che gli interventi attraverso i quali dare attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alla lettera l) e alla lettera m), concernenti, rispettivamente, lo sviluppo del modello di turismo accessibile e iniziative di formazione specifica nei settori turistici, possano essere realizzati solo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, in secondo luogo, che l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica abbia luogo presso un'università pubblica e che, in relazione ad essa, sia introdotto un limite di spesa – con copertura a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – quantificato sulla base di alcuni parametri elaborati tenendo conto dell'onere medio mensile, concernente le attività di formazione, ricavabile dalla relazione tecnica.
  Ciò posto, formula pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
  esaminato il disegno di legge C. 1698-A Governo, recante Delega al Governo in materia di turismo;
  preso atto dei contenuti della relazione tecnica di cui dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, da cui si evince, tra l'altro, che:
   i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f) ed n) risultano di carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   per quanto riguarda i princìpi e criteri direttivi di seguito richiamati, la puntuale quantificazione degli eventuali oneri potrà comunque essere effettuata soltanto in sede di esercizio della delega e ad essi si provvederà come di seguito evidenziato, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dall'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;
   il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), che prevede interventi volti, tra l'altro, a potenziare l'utilizzo della modulistica digitale e i portali web pubblici esistenti, sarà attuato nei limiti dei finanziamenti già disposti negli accordi di collaborazione stipulati con la regione Abruzzo (regione capofila), di cui una quota parte è destinata alle predette finalità, con particolare Pag. 193riferimento al progetto teso ad «ottimizzare i metodi di raccolta delle informazioni statistiche in materia turistica, nonché l'armonizzazione dei data base relativi alle guide turistiche ed alle imprese ricettive», fermo restando che il portale nazionale del turismo rientra nelle competenze dell'ENIT e che il suo potenziamento sarà realizzato nell'ambito delle risorse assegnate al predetto ente, che risultano stanziate sul capitolo 6820 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
   nell'ambito del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), che prevede l'armonizzazione della normativa nazionale con il diritto europeo, si rappresenta che:
    all'attuazione del punto 1), che prevede il riordino e l'aggiornamento della normativa in materia di professioni turistiche, si provvederà con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, fermo restando che il contrasto all'abusivismo determinerà una maggiore trasparenza dei rapporti contrattuali, con positive ricadute sia in campo economico che per l'erario;
    le misure di revisione e aggiornamento delle norme sulla classificazione delle strutture alberghiere, di cui al punto 2), sono di carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando che, con specifico riguardo al rafforzamento delle misure di contrasto dell'abusivismo, si farà riferimento a quanto previsto dall'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha previsto l'istituzione di una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi;
    all'attuazione del punto 3), che prevede misure relative al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, si provvederà comunque nel limite delle risorse assegnate nel piano operativo «Cultura e Turismo» approvato con delibera CIPE n. 10 del 28 febbraio 2018, all'interno del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, Obiettivo strategico 3 (Rafforzare il piano strategico del turismo), Linea di azione 3.c (Sistemi innovativi di analisi, infrastruttura digitale per sistemi di destinazione e prodotti, wi-fi turismo), Intervento «Dashboard turismo»;
    all'attuazione del punto 4), recante l'individuazione di strumenti di maggior tutela dell'attività svolta dai lavoratori stagionali del turismo, si provvederà con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    all'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), che prevede la creazione di un sistema informativo per la conoscenza e consultazione della programmazione turistica, si provvederà nel limite del finanziamento previsto nel citato accordo di collaborazione con la regione Abruzzo nonché nel limite delle risorse assegnate nel piano operativo «Cultura e Turismo» approvato con delibera CIPE n. 10 del 28 febbraio 2018, all'interno del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, Obiettivo strategico 3 (Rafforzare il piano strategico del turismo), Linea di azione 3.c (Sistemi innovativi di analisi, infrastruttura digitale per sistemi di destinazione e prodotti, wi-fi turismo), Intervento «Italia Destination Management System»;
   nell'ambito del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), che prevede interventi di sviluppo di un modello di turismo accessibile, si rappresenta che:
    le disposizioni di armonizzazione della normativa nazionale con la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, di cui al numero 1), sono di carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    per quanto concerne il numero 2), che prevede interventi di formazione per tutta la filiera delle figure professionali turistiche e tecniche, viene segnalata una possibile modifica del testo che prevede l'arricchimento dell'offerta formativa degli Pag. 194istituti tecnici per il turismo, che, ove venisse introdotta, potrebbe comportare l'attuazione del citato numero 2) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza modificare gli ordinamenti scolastici vigenti, avvalendosi di quanto già previsto a legislazione vigente in merito al potenziamento dell'offerta formativa mediante l'organico dell'autonomia, utilizzando una quota parte dello stanziamento del capitolo 6823 «Somme da destinare alle politiche di sviluppo e competitività del turismo» iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
    in tale quadro, il decreto attuativo potrà eventualmente prevedere l'incremento dell'offerta formativa anche modificando gli ordinamenti scolastici vigenti, solo ove le risorse disponibili risultino congrue;
    all'attuazione del punto 3), che prevede interventi di riqualificazione e valorizzazione di strutture turistico-ricettive, anche attraverso il coinvolgimento dei patrimoni immobiliari pubblici da destinare ad un'offerta a basso costo, si farà fronte utilizzando una quota parte dello stanziamento del citato capitolo 6823 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché nel limite delle risorse assegnate nel piano operativo «Cultura e Turismo» approvato con delibera CIPE n. 10 del 28 febbraio 2018, all'interno del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, Obiettivo strategico 3 (Rafforzare il piano strategico del turismo), Linea di azione 3.b (Piano di promozione delle destinazioni turistiche del Sud), Intervento «Grande progetto destinazione SUD», fermo restando che finanziamenti aggiuntivi potranno comunque essere reperiti all'interno della prossima programmazione comunitaria 2021-2027;
    all'attuazione del punto 4), che prevede misure di promozione di interventi mirati al soddisfacimento di richieste connesse a problemi di allergie ed intolleranze alimentari, trattandosi di attività afferenti alla riqualificazione delle strutture turistiche ricettive, si provvederà con le medesime modalità indicate al precedente punto 3);
    all'attuazione del punto 5), che prevede la creazione di un brand «Turismo accessibile in Italia», si farà fronte utilizzando una quota parte dello stanziamento del citato capitolo 6823 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché avvalendosi dell'ulteriore quota di finanziamento già prevista all'interno del summenzionato accordo di collaborazione con la regione Abruzzo;
    all'attuazione del punto 6), che prevede misure per la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la creazione di una «rete accessibile», si farà fronte nei limiti delle risorse previste dal summenzionato accordo con la regione Abruzzo e dal successivo addendum, fermo restando che ulteriori risorse potranno essere reperite attraverso i progetti «Reti d'impresa nel settore turistico», «Sistema Invitalia startup» e «Promozione di offerte integrate turistiche»;
   per quanto riguarda il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m), che prevede la promozione di iniziative di formazione specifica nei settori turistici, viene segnalata una possibile modifica del testo volta ad introdurre lo svolgimento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, che, ove venisse introdotta, potrebbe comportare l'attuazione del medesimo principio e criterio direttivo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – atteso che a legislazione vigente tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono già provvedere ad attivare percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
   in tal modo, il principio e criterio direttivo in parola si limiterebbe a prevedere che i predetti percorsi, che risultano già finanziati a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 39, Pag. 195della legge n. 107 del 2015, siano progettati con particolare attenzione ai settori turistici emergenti;
   il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), che prevede la promozione di progetti intermodali per la mobilità dolce a fini turistici con particolare riferimento alle ciclovie turistiche, ai cammini, ai servizi ferroviari turistici e alle ciclostazioni, si farà fronte nel limite delle risorse assegnate nel Piano Stralcio «Cultura e Turismo» approvato con delibera CIPE n. 3 del 1o maggio 2016, all'interno del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, con specifico riferimento al macro aggregato «Sistemi territoriali turistico-culturali (cammini, percorsi, aree vaste)», fermo restando che nell'ambito del già citato accordo di collaborazione con la regione Abruzzo una quota parte delle risorse finanziarie sarà destinata a progetti riguardanti il turismo accessibile e sostenibile;
   con riferimento al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), che prevede l'istituzione di una Scuola nazionale di alta formazione turistica, per le attività di formazione si stima un costo a carico della finanza pubblica basato sulla durata complessiva dell'anno accademico pari a 18 mesi, su un'unica sede nazionale della Scuola medesima ubicata in una università pubblica e su un contributo a carico di ciascun discente pari a 1.500 euro;
   tale costo potrebbe attestarsi, anche in considerazione del contributo dovuto dagli iscritti, in una misura non superiore a 285.000 euro annui;
  considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha verificato negativamente la relazione tecnica rilevando le seguenti criticità:
   la formazione di figure professionali e tecniche che operano nel settore turistico, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), numero 2), non viene prevista come mera facoltà, sebbene gli oneri da essa derivanti, da un lato, non siano stati quantificati poiché considerati solo eventuali e dall'altro, sono stati imputati a stanziamenti di bilancio non correttamente indicati;
   non viene data dimostrazione, attraverso l'indicazione delle risorse disponibili a legislazione vigente e dei relativi capitoli di bilancio, dell'asserita invarianza finanziaria dell'articolo 1, comma 2, lettera m), che prevede iniziative di formazione specifica nei settori turistici;
   non sono stati quantificati gli oneri di istituzione e di funzionamento della Scuola nazionale di alta formazione turistica, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), e non è stato indicato l'onere annuo e a regime ma soltanto l'onere massimo riferito alla durata di 18 mesi del corso accademico;
  rilevata pertanto la necessità di prevedere che gli interventi attraverso i quali dare attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alla lettera l) e alla lettera m), concernenti, rispettivamente, lo sviluppo del modello di turismo accessibile e iniziative di formazione specifica nei settori turistici, possano essere realizzati solo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente;
  rilevata, altresì, la necessità di modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), prevedendo l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica presso un'università pubblica e l'introduzione di un limite di spesa – con copertura a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. – quantificato sulla base dei seguenti parametri:
   onere medio mensile per le attività di formazione, determinato sulla base dalla relazione tecnica, pari a circa 15.850 euro;
   articolazione biennale del corso (12 mesi per il primo anno e 6 mesi per il secondo) con un onere pieno (calcolato per 18 mesi), determinato dal sovrapporsi dei Pag. 196corsi consecutivi, a partire dal secondo anno (gli ultimi 6 mesi del primo corso più i primi 12 mesi del secondo corso);
   onere massimo prudenzialmente elevato a 400.000 euro già a partire dal primo anno per tenere conto, nel primo anno, sia delle spese di costituzione, sia delle spese di funzionamento e, dal secondo anno, delle sole spese di funzionamento;
   decorrenza temporale a partire dall'anno 2020, in considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell’iter legislativo della presente delega e per l'esercizio della stessa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 1, comma 2, lettera l), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) l'introduzione, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, della formazione delle figure professionali e tecniche che operano nella filiera del settore turistico, anche arricchendo l'offerta formativa degli istituti tecnici per il turismo;
   All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera m), con la seguente: m) promuovere, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative di formazione specifica nei settori turistici, anche in quelli emergenti, legata allo svolgimento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
   All'articolo 1, comma 2, lettera p), apportare le seguenti modificazioni:
    dopo le parole: l'istituzione aggiungere le seguenti:, presso un'università pubblica,
    aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tal fine, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo le parole: all'articolo 1 aggiungere le seguenti: , ad esclusione di quanto previsto dalla lettera p) del comma 2,».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 4 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Masi 1.113, che è volta a inserire il turismo nautico tra i settori turistici emergenti rispetto alla cui regolamentazione il Governo è delegato a prevedere nuove disposizioni, prevedendo, tra l'altro, la promozione di azioni a sostegno delle aziende del settore che investono in sostenibilità, innovazione, ricerca e sviluppo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Barelli 1.107, che prevede che, al fine di favorire il turismo sociale, con particolare riferimento al turismo degli anziani, consentire la destagionalizzazione dei Pag. 197flussi turistici e razionalizzare l'offerta turistico-abitativa, le regioni, per il tramite dei Sistemi turistici locali, definiscono offerte turistiche integrate, destagionalizzate e a prezzi competitivi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Barelli 1.9 e 1.11, che sono volte a prevedere che sono escluse in ogni caso dall'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein le imprese balneari nonché le imprese turistiche operanti in regime concessorio sul demanio pubblico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dall'attuazione della proposta emendativa per la possibile violazione della disciplina dell'Unione europea;
   Butti 1.114, che è volta a inserire tra i criteri di delega in materia di turismo la previsione di una disciplina omogenea tra tutti gli enti locali in materia di determinazione della base imponibile per gli immobili adibiti a struttura alberghiera. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari in termini di minor gettito derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Pella 1.120, che prevede che lo sviluppo di un turismo accessibile sia attuato anche mediante l'istituzione del brand «Turismo sportivo» e la sua promozione a livello nazionale e internazionale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Zucconi 1.83, che è volta ad istituire un registro pubblico, accessibile ai consumatori e agli organi di controllo, che consenta di identificare univocamente tanto l'ubicazione e le caratteristiche degli alloggi ai quali viene assegnato il codice identificativo nazionale, quanto le generalità del soggetto che assume la responsabilità del rapporto contrattuale nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Zucconi 1.03, che reca una delega legislativa per la realizzazione di un portale digitale denominato «Più turismo più Italia» al fine di rafforzare la promozione dell'offerta turistica italiana, anche procedendo all'implementazione del portale Italia.it di Enit-agenzia nazionale del turismo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Zucconi 1.05, che reca una delega legislativa per la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione, prevedendo che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di dare attuazione alla delega in oggetto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Identici Schullian 2.100 e Binelli 2.101, che sono volte a sopprimere la previsione per la quale le disposizioni della legge e dei decreti legislativi adottati in base ad essa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano senza nuovi e maggiori oneri per le stesse. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame.
  Evidenzia, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere contrario su tutte le proposte Pag. 198emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, tranne che sugli identici emendamenti Schullian 2.100 e Binelli 2.101, sui quali esprime, invece, nulla osta, in quanto volti ad espungere dalla clausola di salvaguardia per le autonomie speciali, di cui all'articolo 2, una clausola di neutralità finanziaria che comporterebbe un disallineamento rispetto a clausole di salvaguardia per le autonomie speciali, introdotte in analoghi provvedimenti, che appare suscettibile di determinare dubbi interpretativi. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.11, 1.83, 1.107, 1.113, 1.114, 1.120 e sugli articoli aggiuntivi 1.03 e 1.05, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
C. 478 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2019.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2) che, nel segnalare diverse criticità del provvedimento per quanto riguarda i profili finanziari, esprime un parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento nell'attuale formulazione.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, nell'evidenziare la necessità di analizzare nel dettaglio la documentazione appena depositata dal rappresentante del Governo anche al fine di valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere, che si riserva di formulare allorquando sarà trasmessa dal Governo la relazione tecnica, condizioni volte a superare le criticità rilevate dalla Ragioneria generale dello Stato, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.
C. 1625 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, ricorda che il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Pag. 199Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017 e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che gli oneri derivanti dall'Accordo sono qualificati come «spese autorizzate» e, quindi, come limiti di spesa: ritiene dunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa la prudenzialità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, tenendo conto, in particolare, che si tratta di spese di missione, che in analoghi provvedimenti sono state configurate quali «oneri valutati». La stima dei predetti oneri – di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo – per un importo valutato in 4.226 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, appare comunque coerente con gli elementi forniti dalla relazione tecnica e con le stime di analoghi provvedimenti, nel presupposto che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità attuative e alla decorrenza dal 2019 dell'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.
  In particolare, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica, in base alla quale gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento sono esclusivamente riferiti all'invio, ad anni alterni a decorre dal 2019, di due unità di personale militare italiano a Ashgabat con spese di viaggio, di missione e di soggiorno a carico dell'Italia.
  Evidenzia, inoltre, che il disegno di legge di ratifica, con riguardo alle altre disposizioni dell'Accordo – fatta eccezione per l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) – prevede un vincolo di invarianza finanziaria: secondo la relazione tecnica, anche sulla base dell'esperienza verificatasi con riferimento ad analoghi Accordi, le attività di cooperazione di cui all'articolo 3 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Tenuto conto che tale meccanismo non è esplicitato nel testo dell'Accordo, sarebbe opportuno, a suo avviso, acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a suffragare la prevista ipotesi di neutralità finanziaria e andrebbero inoltre esclusi oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3 del presente disegno di legge fa fronte all'onere derivante dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo oggetto di ratifica, che prevede lo svolgimento di consultazioni tra i rappresentanti delle due Parti, quantificato in 4.226 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.
  Ciò posto, rileva che l'onere in parola, essendo direttamente riferibile a spese di missione, dovrebbe essere piuttosto espresso in termini meramente previsionali, in quanto non comprimibile nell'ambito di un limite massimo di spesa. In tale quadro, segnala pertanto la necessità, in linea con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio in occasione dell'esame di disegni di legge di ratifica i cui oneri presentavano analoghe caratteristiche, di riformulare il citato comma 1 dell'articolo 3 nel senso di specificare che si tratta di un onere «valutato in», anziché «pari a», come attualmente previsto dal testo in esame. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  Al fine di consentire la verifica della corretta determinazione della decorrenza dell'onere medesimo, ritiene inoltre necessario che il Governo confermi che la prima riunione con la Controparte, ai sensi della citata disposizione dell'Accordo, avrà luogo in Turkmenistan nell'anno 2019.

Pag. 200

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda sulla necessità, all'articolo 3, di configurare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, coerentemente a quanto disposto in relazione a provvedimenti di analogo contenuto, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa.
  Conferma poi che la prima riunione con la Controparte, ai sensi dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo, avrà luogo in Turkmenistan nell'anno 2019 e che le attività di cooperazione di cui al citato articolo 3 dell'Accordo in esame saranno comunque eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese e non comporteranno quindi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, potendosi altresì escludere oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
  esaminato il progetto di legge C. 1625 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   all'articolo 3, appare necessario configurare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, coerentemente a quanto disposto in relazione a provvedimenti di analogo contenuto, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa;
   la prima riunione con la Controparte, ai sensi dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo, avrà luogo in Turkmenistan nell'anno 2019;
   le attività di cooperazione di cui al citato articolo 3 dell'Accordo in esame saranno comunque eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, potendosi altresì escludere oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutato in».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018.
C. 1626 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele GUBITOSA (M5S), relatore, ricorda che il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni Pag. 201per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018 e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che gli oneri derivanti dall'Accordo sono qualificati come «spese autorizzate» e, quindi, come limiti di spesa: ritiene dunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa la prudenzialità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, tenendo conto, in particolare, che si tratta di spese di missione, che in analoghi provvedimenti sono state configurate quali «oneri valutati». Segnala che la stima dei predetti oneri appare comunque coerente con gli elementi forniti dalla relazione tecnica e con le stime di analoghi provvedimenti, nel presupposto che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità e alla decorrenza dal 2019 dell'applicazione delle disposizioni dell'Accordo. In particolare, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica, in base alla quale gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento sono esclusivamente riferiti all'invio, a decorrere dal 2019, di due unità di personale militare italiano a Città del Messico con spese di viaggio, di missione e di soggiorno a carico dell'Italia. Evidenzia, inoltre, che il disegno di legge di ratifica, con riguardo alle altre disposizioni dell'Accordo, fatta eccezione per l'articolo V, prevede un vincolo di invarianza finanziaria. Secondo la relazione tecnica, anche sulla base dell'esperienza verificatasi con riferimento ad analoghi Accordi, le attività di cooperazione di cui all'articolo IV verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Tenuto conto che tale meccanismo non è esplicitato nel testo dell'Accordo, sarebbe opportuno, a suo avviso, acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a suffragare la prevista ipotesi di neutralità finanziaria e andrebbero inoltre esclusi oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia.
  Infine, rileva che secondo l'Articolo VI «i termini del finanziamento richiesto per l'attuazione della cooperazione [...] saranno definiti nell'ambito degli strumenti di attuazione» (definiti, ai sensi dell'articolo II, come intese fra le Parti in merito a specifiche disposizioni di cooperazione, compresa la fornitura di attrezzature e i trasferimenti di tecnologie fra le Parti): fa presente che la disposizione non è commentata dalla relazione tecnica, che si limita a non ascrivere oneri alla stessa. Sarebbe dunque utile, a suo avviso, acquisire chiarimenti in merito alle previste fonti di finanziamento dei predetti «strumenti di attuazione» che saranno conclusi fra le Parti del presente accordo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'Accordo, quantificati in 7.694 euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.
  Ciò posto rileva che gli oneri per spese di missione derivanti dall'articolo V dell'Accordo oggetto di ratifica, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali. Ciò premesso, segnala la necessità, in linea con i pareri espressi dalla Commissione bilancio in occasione dell'esame di disegni di legge di ratifica i cui oneri presentavano analoghe caratteristiche, di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di indicare che si tratta di un onere «valutato in», anziché «pari a», come attualmente previsto dal testo in esame. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda sulla necessità che, all'articolo 3, gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo Pag. 202oggetto di ratifica siano configurati in termini di previsioni di spesa, coerentemente a quanto disposto in relazione a provvedimenti di analogo contenuto, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa.
  Assicura che le attività di cooperazione di cui all'articolo V dell'Accordo in esame saranno comunque eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, potendosi altresì escludere oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia.
  Conferma infine che l'articolo VI dell'Accordo, relativo ai termini del finanziamento richiesto per l'attuazione della cooperazione, non determina alcuna obbligazione finanziaria a carico delle parti e potrà quindi essere attuato ad invarianza di oneri per la finanza pubblica.

  Michele GUBITOSA (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
  esaminato il progetto di legge C. 1626 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   all'articolo 3, appare necessario configurare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, coerentemente a quanto disposto in relazione a provvedimenti di analogo contenuto, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa;
   le attività di cooperazione di cui all'articolo V dell'Accordo in esame saranno comunque eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, potendosi altresì escludere oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia;
   l'articolo VI dell'Accordo, relativo ai termini del finanziamento richiesto per l'attuazione della cooperazione, non determina alcuna obbligazione finanziaria a carico delle parti e quindi potrà essere attuato ad invarianza di oneri per la finanza pubblica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutato in».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.
C. 1815, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, ricorda che la proposta di legge reca la ratifica del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa (CdE) circa l'ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Pag. 203Strasburgo il 14 giugno 2017. Segnala che la proposta di legge riproduce, parzialmente, il disegno di legge C 4609 presentato dal Governo nella XVII legislatura, approvato dalla Camera nella seduta del 22 novembre 2017 ma non in via definitiva dal Senato.
  Nel corso dell'esame parlamentare dell'Atto Camera 4609, la V Commissione (Bilancio) della Camera, nella seduta del 21 novembre 2017, ha espresso sul testo parere favorevole con una condizione ex articolo 81 della Costituzione, recepita dalla Commissione di merito, volta a modificare l'anno di decorrenza degli oneri.
  Il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Tuttavia, il citato AC 4609 era corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che il provvedimento non è formalmente corredato di relazione tecnica, ritiene che andrebbero acquisiti gli elementi sottostanti la stima degli oneri relativi alle esenzioni fiscali per i funzionari. La relazione tecnica allegata all'AC 4609 della precedente legislatura stimava infatti a tal riguardo un onere di 40.000 euro annui in relazione all'assunzione di due nuovi funzionari. Andrebbe quindi verificata, a suo avviso, l'attualità di tale ipotesi ed i parametri utilizzati per il calcolo del relativo onere.
  Rileva altresì che il paragrafo 20 esenta l'Ufficio dal pagamento di accise, dazi e tasse sull'acquisto di beni e di servizi ad uso ufficiale. Tale norma, sarebbe «in linea con la normativa nazionale di riferimento», secondo quanto affermato dalla relazione tecnica riferita all'AC 4609 della XVII legislatura; poiché la stessa appare peraltro suscettibile di determinare una riduzione delle entrate, ritiene necessario che sia chiarito se le esenzioni di cui sopra risultino già operanti a legislazione vigente. Ciò al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica.
  Rileva inoltre che il paragrafo 9 prevede che la sede dell'Ufficio sia fornita dalla città di Venezia. Al riguardo la citata relazione tecnica riferita all'AC 4609 della XVII legislatura affermava che, in base all'accordo tra il Comune e il Consiglio d'Europa del 1o giugno 2011, la sede del Consiglio è già informalmente operante a Venezia. Pur tenendo conto che l'immobile è dunque già in uso, fa presente che andrebbe escluso che per effetto del provvedimento in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri in capo al Comune di Venezia, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile o per eventuali rinunce a proventi da dismissione o da locazione, qualora scontati ai fini di bilancio.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dal Memorandum d'intesa oggetto di ratifica, valutato in 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non ha osservazioni da formulare giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.45.

Pag. 204

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.
Atto n. 90.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 3 luglio 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 3 luglio la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, con riferimento all'allegato III, punto 2, lettera a), segnala che il termine «crioconservati» è stato soppresso in quanto fu inserito erroneamente a suo tempo nella normativa vigente. Precisa infatti che tutti i gameti ed embrioni che vengono lavorati devono rispondere ai criteri di qualità e sicurezza previsti, indipendentemente dal fatto che siano crioconservati o meno, e che, in ogni caso, la soppressione del termine non determina alcuna modifica nella attività dei centri, che già ora, nella pratica, agiscono con le modalità indicate dal presente schema di regolamento.
  Con riferimento alla modifica dei parametri relativi ai test per i donatori, conferma che l'insieme di anamnesi, analisi e controlli di cui ai punti da 2.1 a 2.6, nonché 3.3 e 3.4 della parte B, dell'allegato III dello schema di decreto del Presidente della Repubblica è compreso tra le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Segnala inoltre che, sebbene per le indagini genetiche non sia possibile fare una previsione puntuale delle specifiche prestazioni, in quanto i geni su cui indagare possono essere indicati caso per caso e solo sulla base dell'anamnesi e della specifica valutazione da parte del genetista medico, tuttavia, a conferma della congruità delle risorse destinate a tali prestazioni, rispetto alla stima originaria di 4.000 donatori l'anno, sulla base della quale si è provveduto a quantificare gli oneri connessi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai LEA, dai dati in possesso del registro PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) gestito dal CNT (Centro Nazionale Trapianti) – dove vengono comunicati tutti i donatori italiani – è emerso che dall'avvio nel 2015 al dicembre 2018 sono stati comunicati in totale 219 donatori italiani, di cui 60 maschili, 12 femminili e 147 femminili in egg-sharing.
  Osserva quindi che i numeri prevedibili di donatori, pur ipotizzando un aumento rispetto agli attuali, rimarrebbero molto lontani dai numeri inizialmente stimati e, dunque, in una misura compatibile con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Infine, con riferimento agli «extracosti», indicati nella relazione tecnica, precisa che essi si riferiscono proprio agli ulteriori oneri previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai LEA, individuati quale compartecipazione del cittadino ai costi delle procedure in esame. Pertanto, gravando sui fruitori oltre i limiti di quanto garantito dal Servizio sanitario nazionale sulla base delle risorse disponibili, assicura che, dall'approvazione del presente regolamento, non scaturiscono maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
  esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/Pag. 20517/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (Atto n. 90);
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   il termine «crioconservati» all'allegato III, punto 2, lettera a), è stato soppresso in quanto fu inserito erroneamente a suo tempo nella normativa vigente;
   va precisato, infatti, che tutti i gameti ed embrioni che vengono lavorati devono rispondere ai criteri di qualità e sicurezza previsti, indipendentemente dal fatto che siano crioconservati o meno;
   in ogni caso, la soppressione del termine non determina alcuna modifica nella attività dei centri, che già ora, nella pratica, agiscono con le modalità indicate dal presente schema di regolamento;
   con riferimento alla modifica dei parametri relativi ai test per i donatori, si conferma che l'insieme di anamnesi, analisi e controlli di cui ai punti da 2.1 a 2.6, nonché 3.3 e 3.4 della parte B, dell'allegato III dello schema di decreto del Presidente della Repubblica è compreso tra le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
   sebbene per le indagini genetiche non sia possibile fare una previsione puntuale delle specifiche prestazioni, in quanto i geni su cui indagare possono essere indicati caso per caso e solo sulla base dell'anamnesi e della specifica valutazione da parte del genetista medico, tuttavia, a conferma della congruità delle risorse destinate a tali prestazioni, rispetto alla stima originaria di 4.000 donatori l'anno, sulla base della quale si è provveduto a quantificare gli oneri connessi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai LEA, dai dati in possesso del registro PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) gestito dal CNT (Centro Nazionale Trapianti) – dove vengono comunicati tutti i donatori italiani – è emerso che dall'avvio nel 2015 al dicembre 2018 sono stati comunicati in totale 219 donatori italiani, di cui 60 maschili, 12 femminili e 147 femminili in egg-sharing;
   i numeri prevedibili di donatori quindi, pur ipotizzando un aumento rispetto agli attuali, rimarrebbero molto lontani dai numeri inizialmente stimati e, dunque, in una misura compatibile con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   infine, con riferimento agli «extracosti», indicati nella relazione tecnica, si precisa che essi si riferiscono proprio agli ulteriori oneri previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai LEA, individuati quale compartecipazione del cittadino ai costi delle procedure in esame;
   pertanto, gravando sui fruitori oltre i limiti di quanto garantito dal Servizio sanitario nazionale sulla base delle risorse disponibili, resta fermo che, dall'approvazione del presente regolamento, non scaturiscono maggiori oneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi.
Atto n. 93.
(Rilievi alle Commissioni I e VII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Pag. 206

  Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, osserva che lo schema di decreto ministeriale in esame reca disposizioni relative al personale (c.d. Steward) incaricato dalle società sportive di servizi di controllo durante lo svolgimento di competizioni calcistiche. Segnala che il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007 e che lo schema di decreto, composto di 9 articoli e di 5 allegati, è corredato di «relazione tecnico-finanziaria» non vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto ministeriale in esame reca la disciplina del reclutamento e della formazione del personale (c.d. Steward) impiegato dalle società sportive, con funzioni di controllo, durante lo svolgimento di competizioni calcistiche. Il provvedimento è corredato di una clausola di neutralità finanziaria (articolo 9). Al riguardo, con specifico riferimento alle disposizioni (articolo 6) che prevedono l'istituzione e la tenuta dell'Elenco nazionale delle società di formazione degli steward, da parte dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, nonché il controllo da parte di quest'ultimo della veridicità di quanto documentato, avvalendosi delle Questure, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a verificare che ai predetti compiti si possa effettivamente procedere in condizioni di neutralità finanziaria e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In particolare, pur rilevando che taluni compiti demandati all'Osservatorio risultano già previsti dall'articolo 3, comma 5, del vigente decreto e che la relazione tecnico-finanziaria afferma l'incidenza «minimale» delle attività in questione, considera opportuno acquisire elementi relativi ai controlli aggiuntivi che si prevede di effettuare e alle risorse a tale scopo da utilizzare, al fine di verificare l'invarianza finanziaria rispetto a quanto già previsto a normativa vigente. Considera tali elementi opportuni anche in considerazione del fatto che la «relazione tecnico-finanziaria» non risulta vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno, da un punto di vista formale, riformulare la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 9 dello schema, relativa all'attuazione del decreto ministeriale, eliminando il riferimento, recato dal primo periodo del comma 1, ai nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il provvedimento, non essendo fonte di rango primario, per sua natura non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri. In proposito evidenzia che la disposizione potrebbe essere riformulata nei seguenti termini: «1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». Sul punto ritiene necessario, comunque, acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici.
Atto n. 94.
(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Vanessa CATTOI (Lega), relatrice, ricorda che il presente schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e Pag. 207della tutela del territorio e del mare, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, reca la definizione di vigneto eroico e di vigneto storico – articolo 2 – e detta i criteri per l'individuazione dei territori nei quali sono situati i medesimi vigneti – articolo 3 – e i criteri per la definizione delle tipologie di interventi eventualmente finanziabili nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – articolo 4. Rileva infine che l'articolo 5 reca disposizioni per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, prevedendo che l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande, la tenuta dell'elenco dei vigneti storici o eroici e i controlli degli interventi per i quali siano stati erogati contributi siano affidati alle regioni.
  Ciò posto, poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sul medesimo una valutazione favorevole.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui al predetto articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 91 del 2011.
Atto n. 87.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 3 luglio 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 3 luglio la rappresentante del Governo si era riservata di intervenire sul provvedimento.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, comunica di non avere alcuna osservazione da formulare in merito al provvedimento in oggetto.

  Emanuele CESTARI (Lega), relatore, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

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