CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 luglio 2019
215.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 7

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 2 luglio 2019.

Audizione di Oreste Dominioni, Professore ordinario di Diritto processuale penale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università Statale di Milano, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante «Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.35.

Pag. 8

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 2 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifica agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.
Emendamenti C. 1206-A.

Parere all'Assemblea.
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, segnala come l'Assemblea abbia trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti alla proposta di legge C. 1206 – A, recante modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli.
C. 1767 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1767, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.
  Segnala innanzitutto come l'Accordo di cui si propone la ratifica s'inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, volti a realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e a costituire un quadro giuridico di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Giamaica in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.
  La relazione illustrativa evidenzia, altresì, come la struttura dell'Accordo si conformi agli standard più recenti del modello elaborato dall'OCSE, pur accettando l'inserimento di alcune disposizioni ispirate al modello di convenzione predisposto dall'ONU, nel quadro di un necessario compromesso con le richieste della controparte, caratterizzata da un diverso grado di sviluppo. Il testo dell'Accordo accoglie inoltre gli elementi costituenti il livello minimo del progetto OCSE-G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Pag. 9inseriti nella Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, firmata dall'Italia il 9 giugno 2017, e sono state recepite talune altre raccomandazioni e migliori prassi mutuate dallo stesso progetto. Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 32 articoli e di un Protocollo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.
  L'articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo, costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
  L'articolo 2 stabilisce, relativamente alle imposte considerate dall'Accordo, che per l'Italia sono considerate l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
  Al riguardo la lettera A) del Protocollo, avente funzione interpretativa e integrativa, chiarisce che tra le imposte italiane è compresa anche l'imposta sul reddito di impresa (IRI), introdotta dall'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, applicabile per alcune categorie di contribuenti in luogo dell'IRPEF.
  Al riguardo si segnala come, successivamente alla firma dell'Accordo, il citato articolo 55-bis sia stato abrogato dall'articolo 1, comma 1055, lettera a), numero 2), della legge n. 145 del 2018, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. La disposizione convenzionale non avrà di conseguenza alcun effetto; tuttavia non è possibile modificare conseguentemente il testo di un atto internazionale già firmato, che richiederebbe una nuova firma, anche perché la controparte potrebbe avere già completato l’iter di ratifica secondo le procedure domestiche. Si provvederà comunque a informare la controparte della modifica intervenuta nell'ordinamento italiano in seguito alla firma dell'Accordo, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 2 dell'Accordo stesso.
  In merito sottolinea come sia prassi costante non procedere alla modifica dei testi delle convenzioni fiscali al variare delle modalità dell'imposizione diretta sulle persone fisiche o giuridiche, atteso che, come rappresentato anche al paragrafo 6 del commentario sull'articolo 2 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, l'elencazione delle imposte da parte degli Stati contraenti non ha carattere esaustivo.
  L'articolo 3 riguarda le definizioni generali relative alle espressioni utilizzate nel testo dell'Accordo, ai fini dello stesso, rinviando alla legge nazionale per quanto non espressamente definito, e inserisce tra le definizioni quella relativa al fondo pensione riconosciuto di uno Stato.
  Nel Protocollo, alla lettera B) è inoltre specificato che i fondi rientranti nell'ambito soggettivo del trattato da parte italiana sono quelli sui quali esercita la sua vigilanza la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), mentre da parte giamaicana sono i fondi riconosciuti quali fondi pensione pubblici secondo la legislazione giamaicana.
  L'articolo 4 è relativo ai residenti, ovvero ogni persona che, in virtù della legislazione dello Stato di residenza è assoggettata a imposta, a cui si applicano, altresì, le disposizioni convenzionali, secondo le più recenti raccomandazioni dell'OCSE e individua poi i criteri dirimenti (cosiddette «tie-breaker rules»), finalizzati a risolvere i casi di doppia residenza delle persone fisiche, in conformità ai criteri previsti nel citato modello di convenzione dell'OCSE. Inoltre la disposizione relativa alla risoluzione dei casi di doppia residenza delle persone diverse dalle persone fisiche (di cui al paragrafo 3) conferisce alle autorità competenti la possibilità di consultarsi al fine di risolvere la questione attraverso una procedura amichevole, avendo riguardo in particolare al principio della sede di direzione effettiva, al luogo di costituzione e ad ogni altro fattore rilevante. In conformità alle indicazioni dell'OCSE Pag. 10in materia di contrasto degli abusi dei trattati, in mancanza di un accordo sulla determinazione della residenza le persone diverse dalle persone fisiche non sono ammesse ai benefìci dell'Accordo se non entro i limiti e alle condizioni che le Parti possono concordare.
  L'articolo 5 definisce l'espressione «stabile organizzazione», enumerandone le diverse tipologie e prevedendo altresì che le operazioni svolte dagli agenti mandatari – i quali concludano contratti per il trasferimento della proprietà o della concessione in uso di un bene, ovvero forniscano servizi in uno Stato in nome proprio ma per conto di un'impresa estera che ne detiene il relativo titolo giuridico – possano tecnicamente configurare una stabile organizzazione cui attribuire gli utili delle attività in questione, qualora i contratti siano stati conclusi in ragione del ruolo svolto dal mandatario nel corso della propria attività abituale e regolare, senza che l'impresa estera abbia portato modifiche sostanziali alle intese raggiunte dal mandatario nello Stato della fonte. Inoltre, anche la previsione relativa alla fattispecie dell'agente indipendente di cui al paragrafo 6 dell'articolo, la quale non integra i presupposti della stabile organizzazione, è stata corredata di regole idonee a rappresentare il grado di effettiva indipendenza dall'impresa estera.
  Il paragrafo 7 definisce le fattispecie in cui una persona o impresa è da considerare strettamente collegata a un'altra impresa (closely related to an enterprise).
  L'articolo 6 è relativo ai redditi immobiliari e, conformemente alle disposizioni dell'OCSE, stabilisce che sono imponibili – anche se non in maniera esclusiva – nel Paese in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi.
  L'articolo 7 riguarda gli utili delle imprese e, conformemente al modello OCSE, attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.
  L'articolo 8 prevede che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, in linea con le raccomandazioni OCSE, esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.
  L'articolo 9 in materia di imprese associate, consente (al paragrafo 2) – conformemente al modello OCSE – agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. La norma prevede che possano porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 26 dell'Accordo in esame.
  L'articolo 10 tratta della disciplina dei dividendi, prevedendo la tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro il limite del 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, nel caso in cui il beneficiario effettivo sia una società che detiene almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi, oppure il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
  Al paragrafo 6 è inoltre prevista l'applicazione di una ritenuta convenzionale in misura non superiore al 5 per cento sugli utili della stabile organizzazione trasferiti alla casa madre.
  Quanto alla disciplina degli interessi e canoni, di cui agli articoli 11 e 12, l'Accordo promuove il principio di tassazione esclusiva nel Paese di residenza.
  L'articolo 13 disciplina i compensi per servizi – disposizione questa considerata irrinunciabile da parte giamaicana – prevedendo la tassazione concorrente di tali remunerazioni nello Stato della fonte, con un'aliquota massima del 10 per cento, indipendentemente da una presenza minima temporale dell'operatore non residente Pag. 11nel suo territorio, con l'esclusione (richiesta dalla Parte italiana) di alcune significative tipologie di servizi amministrativi e di supporto «di routine» connessi al normale svolgimento dell'attività d'impresa (paragrafo 5).
  A ulteriore garanzia dell'interesse italiano in ordine alle suddette tipologie di reddito (dividendi, interessi, canoni e remunerazioni da servizi) è stato inoltre ottenuto l'inserimento nel Protocollo, lettera E), di una clausola cosiddetta della «nazione più favorita», in base alla quale è previsto che, qualora dopo l'entrata in vigore dell'Accordo la controparte firmi un accordo della medesima specie con un altro Stato membro dell'Unione europea con aliquote di tassazione alla fonte inferiori (comprese eventuali aliquote pari a 0) a quelle concordate con l'Italia, a partire dalla data di entrata in vigore di tale accordo dette aliquote di maggior favore sostituiranno automaticamente quelle vigenti per l'Italia.
  L'articolo 14 dispone che la tassazione degli utili da capitale avvenga:
   nel Paese in cui sono situati i beni qualificati come «beni immobili» ai sensi dell'Accordo ove si tratti di plusvalenze relative a detti beni;
   nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa qualora si tratti di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;
   esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;
   esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

  L'articolo 15 prevede che i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente sono imponibili nel Paese di residenza; per aversi la tassabilità degli stessi redditi nel Paese di prestazione dell'attività, viene considerato il criterio della base fissa oppure il criterio dei 183 giorni.
  L'articolo 16 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dalle pensioni), che sono tassate nel Paese presso il quale viene prestata l'opera; ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, si debbano infatti verificare tre condizioni concorrenti:
   a) permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
   b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
   c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

  L'articolo 17 stabilisce che i compensi degli amministratori e retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente percepisce in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
  L'articolo 18 prevede, in via generale, che l'imposizione concorrente dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente siano imponibili nel Paese di prestazione dell'attività. Al fine di evitare possibili manovre elusive, anche qualora il reddito per la prestazione resa da un artista o da uno sportivo sia attribuito ad altre persone, tale reddito può essere tassato nella Parte contraente dove si sono svolte le prestazioni.
  L'articolo 19 in materia di pensioni, annualità e altre remunerazioni analoghe, stabilisce il criterio della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del soggetto al quale dette remunerazioni sono corrisposte. Le remunerazioni analoghe comprendono i pagamenti erogati nel quadro della previdenza integrativa dai fondi pensione riconosciuti dagli Stati contraenti anche ai fini fiscali.Pag. 12
  L'articolo 20, in materia di redditi derivanti da funzioni pubbliche, stabilisce che esse sono imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tali remunerazioni, tuttavia, sono imponibili nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente e ne abbia la nazionalità senza avere quella dello Stato pagatore, ovvero – senza avere la nazionalità dello Stato pagatore – sia divenuta residente dell'altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi. Analogo regime di tassazione è previsto per le pensioni.
  L'articolo 21 prevede, nel caso di somme ricevute da studenti per le spese relative al proprio mantenimento, istruzione e formazione professionale, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori della Parte contraente di soggiorno, l'esenzione da imposta in quest'ultima Parte contraente. Tuttavia tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nella Parte di soggiorno.
  L'articolo 22 stabilisce, per gli insegnanti e i ricercatori residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornino nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni a partire dalla data del loro primo arrivo nella Parte di soggiorno, che le remunerazioni derivanti dalle relative attività di insegnamento e di ricerca esercitate nell'altro Stato contraente sono ivi esenti da imposta.
  L'articolo 23, in ordine alla categoria residuale degli altri redditi, cioè dei redditi non trattati esplicitamente negli articoli precedenti, stabilisce, quale regola generale, l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso di sussistenza di una stabile organizzazione o base fissa nell'altro Stato.
  L'articolo 24 prevede che, al fine di eliminare la doppia imposizione entrambi gli Stati adottano il metodo dell'imputazione ordinaria (metodo del credito d'imposta). Per quanto concerne l'Italia, come di consueto per i trattati della medesima specie, il metodo adottato limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Giamaica, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, la stessa disposizione chiarisce che il credito per le imposte pagate all'estero non spetta nei casi in cui i redditi siano sottoposti in Italia a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su scelta del contribuente.
  L'articolo 25 stabilisce il principio di non discriminazione, in sostanziale conformità con il modello di convenzione fiscale dell'OCSE e con la prassi diplomatica italiana.
  L'articolo 26 tratta delle procedure amichevoli in materia di risoluzione delle controversie e recepisce gli elementi costituenti il livello minimo ai sensi delle raccomandazioni del BEPS (Base Erosion and Profit Shifting (erosione della base imponibile e trasferimento degli utili).
  L'articolo 27 detta norme in tema di scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti (con clausole nella sostanza corrispondenti alle disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dal nostro paese), specificando che lo scambio di informazioni è altresì finalizzato alla prevenzione dell'evasione fiscale.
  L'articolo 28, conforme al modello dell'OCSE e ai trattati vigenti in Italia, regola i rapporti con altre fonti del diritto al fine di non intaccare lo speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche e consolari.
  L'articolo 29 disciplina l'applicazione dell'Accordo attraverso la richiesta di rimborsi della maggiore imposta trattenuta in eccedenza rispetto a quella stabilita dallo stesso Accordo, laddove il sostituto d'imposta non eserciti la propria facoltà di operare direttamente le ritenute convenzionali.
  L'articolo 30, incluso su richiesta italiana, in materia di disposizioni antiabuso, stabilisce che il diritto ai benefici previsti dall'Accordo non sarà concesso in relazione Pag. 13a un elemento di reddito se è ragionevole valutare che l'ottenimento di tale beneficio costituisce uno degli scopi principali della transazione o dell'accordo.
  L'articolo 31 dispone l'entrata in vigore dell'Accordo decorsi trenta giorni dalla data dell'ultima delle notifiche con le quali ciascuna delle due Parti notificherà all'altra il completamento delle procedure interne di ratifica. Precisa, inoltre, che le disposizioni dell'Accordo saranno efficaci a partire dal 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore.
  L'articolo 32 stabilisce che l'Accordo resterà in vigore fino alla denuncia di una delle Parti, la quale avverrà per via diplomatica, comunicando la cessazione sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
  L'Accordo è corredato di due protocolli: uno avente funzione interpretativa e integrativa e uno aggiuntivo che prevede apposite procedure in materia di arbitrato obbligatorio e vincolante in caso di mancata risoluzione delle controversie. Entrambi i Protocolli sono parti integranti dell'accordo.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione della legge non devono pervenire oneri per la finanza pubblica, mentre l'articolo 4 stabilisce che l'Accordo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato.
C. 1770 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1770, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015.
  Segnala innanzitutto come l'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva di cui si propone la ratifica è volto a rinnovare e rafforzare i rapporti cinematografici bilaterali previsti dal precedente Accordo di coproduzione cinematografica del 27 luglio 1967, allargandoli al settore audiovisivo, promuovendo altresì ulteriormente lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due paesi, e a dare impulso all'industria cinematografica delle due parti, contribuendo alla crescita economica dei settori della produzione e della distribuzione cinematografica in Italia e in Bulgaria.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che è composto da un preambolo, da 18 articoli e da un Allegato, l'articolo 1 definisce il significato di coproduzione, precisandone durata e tipologia, e quello di coproduttore.
  L'articolo 2 individua le Autorità competenti, responsabili dell'applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 3 equipara le coproduzioni che vengono realizzate ai sensi dell'Accordo Pag. 14alle opere nazionali, prevedendo, allo stesso modo, il godimento dei medesimi benefìci previsti dalle rispettive legislazioni, precisando l'obbligo delle rispettive Autorità competenti di comunicare all'altra parte il quadro degli aiuti e dei finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale.
  L'articolo 4 definisce le condizioni e i requisiti necessari per l'ammissione ai benefìci della coproduzione.
  L'articolo 5 stabilisce che non vi è connessione diretta tra l'approvazione di un progetto di coproduzione e la concessione dell'autorizzazione alla proiezione in pubblico;
  L'articolo 6 individua nelle «Norme di procedura», che costituiscono l'Allegato all'Accordo, le disposizioni da osservare per la presentazione delle istanze, stabilendo altresì che le Autorità competenti agiscono conformemente alle «Norme di procedura».
  L'articolo 7 determina, sulla base della nazionalità, tutte le figure tecnico-artistiche implicate nella partecipazione alle coproduzioni, riconoscendo l'equiparazione dei cittadini dell'Unione europea. La disposizione precisa altresì che soltanto in casi eccezionali può essere ammessa la partecipazione di personale tecnico o artistico di cittadini di paesi non membri dell'Unione europea.
  L'articolo 8 stabilisce che le riprese, la loro elaborazione, i servizi di doppiaggio e di sottotitolatura devono essere realizzati all'interno dei Paesi coproduttori e soltanto quando il soggetto o la sceneggiatura lo richiedano possano essere realizzate riprese in esterno o interno in un Paese che non partecipa alla coproduzione. Solo in casi eccezionali le Autorità competenti autorizzano servizi di doppiaggio o sottotitolatura ad un altro Paese.
  L'articolo 9 fissa le quote minime e massime degli apporti finanziari dei coproduttori, stabilendo che esse possono variare dal 20 per cento all'80 per cento del totale delle spese di ciascuna produzione.
  L'articolo 10 precisa i dettagli tecnici relativi ai diritti di proprietà intellettuale e all'utilizzo e sviluppo dei negativi di ciascuna coproduzione cinematografica, precisando, altresì, che le coproduzioni cinematografiche devono prevedere sempre le versioni nelle lingue italiana e bulgara.
  L'articolo 11 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni cinematografiche con Paesi con cui l'Italia o la Bulgaria siano legate da un accordo ufficiale di coproduzione cinematografica o audiovisiva.
  L'articolo 12 prevede facilitazioni sia all'importazione temporanea e alla successiva riesportazione dell'attrezzatura cinematografica sia all'ingresso temporaneo e al soggiorno del personale coinvolto nelle coproduzioni.
  L'articolo 13 stabilisce le modalità da osservare nell'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove vige il contingentamento nella commercializzazione.
  L'articolo 14 prescrive che nei titoli di testa e di coda dei film, nel materiale promozionale, nonché in manifestazioni ed eventi in generale si provveda a contraddistinguere l'opera con la dicitura «coproduzione italo-bulgara» o «coproduzione bulgaro-italiana».
  L'articolo 15 indica che le coproduzioni cinematografiche vengano di massima presentate ai Festival internazionali dalla parte maggioritaria della coproduzione; laddove tale partecipazione sia paritaria sarà invece presentata dal regista dell'opera.
  L'articolo 16 prevede l'istituzione di una Commissione mista, quale organo consultivo e di vigilanza sulla regolarità dell'applicazione dell'Accordo, definendone i compiti e le funzioni. La Commissione mista si riunisce ogni due anni alternativamente nei due Paesi.
  L'articolo 17 precisa che le disposizioni dell'Accordo non esonerano le Parti dai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e dall'ordinamento dell'Unione europea.
  L'articolo 18 definisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la validità dello stesso, nonché le condizioni che si determinano nel caso di denuncia dell'atto Pag. 15da una delle Parti. Si stabilisce altresì che l'Accordo sostituisce e annulla il precedente Accordo di coproduzione cinematografica, firmato a Sofia il 29 luglio 1967.
  Per quel che concerne l'Allegato, esso contiene le «Norme di procedura» che regolamentano la presentazione delle istanze da parte dei coproduttori e il loro rapporto contrattuale. In esso sono elencati tutti i documenti di cui deve essere corredata l'istanza per la qualificazione e sono specificati in dettaglio i requisiti che il contratto di coproduzione concluso deve possedere a questo fine, con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, si compone di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria, stabilendo che agli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in euro 3.240 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982.
C. 1814, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Simona BORDONALI (Lega), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge Pacifico C. 1814, già approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017.
  Passando a sintetizzare il contenuto dello Scambio di Note tra il Governo italiano e la Multinational Force and Observers (MFO), evidenzia come esso apporti una modifica al comma 2 dell'articolo 12 dell'Accordo di sede con l'Italia stipulato il 12 giugno 1982, ratificato e reso esecutivo con legge n. 968 del 1982 (emendato con Scambio di Note, con allegato Addendum, del 1995, ratificato e reso esecutivo con legge n. 12 del 1995). La modifica è finalizzata ad incrementare da sette a quattordici il numero massimo di funzionari ai quali estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo, con esclusione di quelli aventi nazionalità italiana, estendendo tali immunità e privilegi anche ai rispettivi congiunti. Si tratta dei medesimi privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni accordate Pag. 16ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equipollente. L'Accordo di sede nella formulazione originaria riconosceva immunità e privilegi a due funzionari, passati a sette a seguito delle citate modifiche del 1992.
  In tale contesto ricorda che la MFO è un'operazione multinazionale che svolge attività di peacekeeping nella penisola del Sinai che trae origine dal Trattato di pace del 1979 tra Egitto ed Israele. La MFO, il cui quartier generale ha sede in Roma, è composta da personale proveniente da dodici nazioni. Al finanziamento della MFO contribuiscono, in parti uguali, Egitto, Israele e Stati Uniti e alcune Contributing Nations (Corea del Sud, Regno Unito, Svizzera, Germania, Giappone, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Olanda). La MFO è composta da 1700 unità di personale militare e civile. L'Italia è il quarto Paese contributore in termini di uomini (75, dopo USA, Colombia e Fiji). La partecipazione italiana è finanziata dalla MFO (esclusi naturalmente gli stipendi dei militari), senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Sulla base di uno scambio di lettere del 2007, la partecipazione è di durata indefinita, salvo denuncia unilaterale con un anno di preavviso.
  Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre gli articoli 3 e 4 concernono, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore. Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico.
C. 1815, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco BERTI (M5S), relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 1814, approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico.
  Segnala innanzitutto come il Memorandum di cui si propone la ratifica sia volto ad attribuire all'unità già informalmente operante a Venezia lo status giuridico internazionale di Ufficio del Consiglio d'Europa dedicato alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto promosse dal Consiglio d'Europa, anche in sinergia con iniziative dell'Unione europea. L'istituzione di un Ufficio periferico del Consiglio d'Europa a Venezia permetterà al locale capo della struttura di agire per conto del Segretario generale del Consiglio d'Europa, consentendo una più agevole gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio.
  Per quanto riguarda il contenuto del Memorandum, l'articolo 1 istituisce l'Ufficio di Venezia al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nel Mediterraneo del Sud.
  L'articolo 2 definisce gli obiettivi dell'Ufficio, mentre gli articoli da 3 a 6 Pag. 17specificano le tipologie di personale di cui sarà dotato l'Ufficio e sanciscono l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (GAPI) all'Ufficio e ai suoi funzionari.
  L'articolo 7 riconosce all'Ufficio l'esercizio della capacità giuridica del Consiglio d'Europa.
  Gli articoli da 8 a 12 precisano le immunità e i privilegi di cui gode l'Ufficio (immunità dalla giurisdizione, inviolabilità degli edifici e della sede nonché dell'archivio).
  L'articolo 11 precisa l'ambito dell'autonomia finanziaria e valutaria di cui gode l'Ufficio.
  L'articolo 12 regola le esenzioni fiscali e doganali di cui gode l'Ufficio.
  L'articolo 13 riguarda le comunicazioni e la corrispondenza (anche privata) dei funzionari dell'Ufficio e l'uso da parte dell'Ufficio dei mezzi di comunicazione.
  L'articolo 14 indica le immunità e i privilegi concessi ai funzionari dell'Ufficio, ad eccezione del personale assunto localmente, anche di nazionalità italiana (cui si applica l'articolo 15) e dei funzionari distaccati (cui si applica l'articolo 16).
  L'articolo 17 precisa che tali immunità e privilegi sono riconosciuti nell'interesse del Consiglio d'Europa e non per il beneficio individuale dei singoli funzionari e che il Segretario generale può agire per revocare tali immunità.
  L'articolo 18 reca disposizioni finanziarie.
  L'articolo 19 autorizza l'uso da parte dell'Ufficio delle insegne del Consiglio d'Europa.
  L'articolo 20 regola l'esenzione da accise, dazi e tasse sull'acquisto di beni e di servizi ad uso ufficiale.
  L'articolo 21 stabilisce l'esenzione dall'applicazione della legislazione italiana sulla previdenza sociale, sempre che i funzionari appartengano ad uno schema di sicurezza sociale fornito dal Consiglio d'Europa, che copra tutti i rischi menzionati nella legislazione italiana. Ai funzionari, ai loro coniugi e congiunti a loro carico, è inoltre riconosciuto il permesso di soggiorno per la durata della loro assegnazione in Italia.
  L'articolo 22 regola l'immatricolazione con targa diplomatica dei veicoli dell'Ufficio.
  L'articolo 23 sancisce l'obbligo del rispetto delle leggi locali da parte dei funzionari dell'Ufficio.
  L'articolo 24 chiarisce che i fornitori di servizi e i consulenti assunti in loco dall'Ufficio rimarranno soggetti alle leggi e ai regolamenti locali.
  L'articolo 25 stabilisce che le controversie tra le parti sull'interpretazione o l'applicazione del Memorandum saranno risolte per via diplomatica.
  Gli articoli da 26 a 30 riguardano la durata, l'entrata in vigore e il rinnovo del Memorandum, nonché il recesso dallo stesso.
  Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre gli articoli 3 e 4 concernono, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.
  Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

Pag. 18