CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 giugno 2019
212.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 156

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 26 giugno 2019.

Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.55.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 26 giugno 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di studio delle relazioni industriali (AISRI).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.55 alle 10.05.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione avvocati giuslavoristi italiani.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.15.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione COMMA 2.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
C. 478 Piccoli Nardelli e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione (Cultura), del nuovo testo della proposta di legge C. 478 Piccoli Nardelli e abbinate, recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  Avverte altresì che, poiché l'inizio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea è previsto a partire da domani, giovedì 27 giugno, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta pomeridiana della giornata odierna.Pag. 157
  Invita il relatore, onorevole Caparvi, a svolgere la relazione introduttiva.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore, dopo avere preliminarmente segnalato che il provvedimento consta di tredici articoli, il cui contenuto non risulta direttamente riconducibile alle competenze della XI Commissione, rileva che l'articolo 1 enuncia i principi e le finalità della disciplina della promozione della lettura; l'articolo 2 prevede l'adozione, con cadenza triennale, del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, tra le cui finalità segnala, in particolare, la promozione della formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano d'azione (comma 3, lettera f)). La proposta per la predisposizione del Piano, ai sensi del comma 6, è elaborata dal Centro per il libro e la lettura, previsto dall'articolo 30, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e incardinato nel Ministero per i beni e le attività culturali. A tale scopo, il Centro, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, conferendo fino a tre incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi, nel limite di spesa di 150.000 euro annui.
  Segnala, quindi, che il Piano d'azione è attuato dalle regioni e dagli altri enti territoriali attraverso la stipulazione di Patti locali per la lettura, come disposto dall'articolo 3; che l'articolo 4 prevede il conferimento annuale a una città italiana del titolo di «Capitale italiana del libro»; che l'articolo 5 prevede che i soggetti pubblici realizzano o promuovono, anche attraverso contratti e convenzioni, iniziative di digitalizzazione.
  Rileva, altresì, che l'articolo 6 introduce misure per la promozione della lettura a scuola, anche attraverso l'individuazione di scuole che operano quale «Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado». In particolare, segnala che ciascuna scuola polo promuove, attraverso la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e il territorio, progetti per la promozione della lettura tra i giovani, avvalendosi anche dell'organico dell'autonomia, e organizza la formazione per il personale delle scuole della rete tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015, impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche (comma 3, lettere a) e b)).
  Segnala, quindi, che l'articolo 7, per contrastare la povertà educativa e culturale, prevede il contributo dello Stato, attraverso la «Carta della cultura», alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati; l'articolo 8 riguarda le donazioni librarie; l'articolo 9 interviene in materia di sconti e di vigilanza sul prezzo di vendita dei libri; l'articolo 10 prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Albo delle librerie di qualità, alla cui iscrizione è condizionato il riconoscimento del marchio di «libreria di qualità».
  Infine, l'articolo 11 introduce incentivi fiscali per le librerie, mentre l'articolo 12 reca la copertura finanziaria e l'articolo 13 l'entrata in vigore del provvedimento.

  Carlo FATUZZO (FI), condividendo le finalità del provvedimento, di cui sottolinea l'importanza, ritiene di particolare rilievo, anche se non strettamente riconducibile alle competenze della Commissione e, per questo, non ricordata dal relatore, la previsione della promozione della lettura nei confronti della prima infanzia, degli anziani e dei lungo-degenti, recata dall'articolo 2, comma 5, del testo.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana della giornata odierna, nella quale si procederà all'espressione del parere.

  La seduta termina alle 10.55.

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 14.

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.
C. 1027 Ciprini.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge n. 1027 Ciprini, recante modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.
  Invita la relatrice, deputata Ciprini, a illustrare il contenuto della proposta di legge.

  Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, osserva che la proposta di legge, che consta di un unico articolo, è volta, come si legge nella relazione illustrativa, a fare ordine nel quadro normativo che attualmente regola il rapporto di lavoro del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura. Esso, infatti, caratterizzato da una pluralità di norme, a volte disapplicate e, altre volte, contraddittorie, è causa di disparità di trattamento, in primo luogo, tra i dipendenti di tali strutture diplomatiche e i dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; in secondo luogo, tra impiegati a contratto italiani e impiegati a contratto del Paese in cui opera la struttura diplomatica; in terzo luogo, tra impiegati assunti primo o dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 103 del 2000, che ha novellato la principale fonte regolatoria di tali contratti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Inoltre, tale normativa permette, di fatto, sperequazioni retributive tra impiegati dello stesso livello che risultano poco giustificate dal livello del costo della vita del Paese in cui opera la struttura diplomatica.
  La normativa di base è recata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come sostituito dal decreto legislativo n. 103 del 2000, che, all'articolo 154, rinvia alla legge locale per la regolazione dei contratti, salvo quanto direttamente disciplinato dal decreto stesso. L'articolo 157, con riferimento agli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, rinvia al contratto individuale per la determinazione del trattamento economico, sulla base dei parametri di riferimento individuati nelle condizioni del mercato del lavoro locale, nel costo della vita e, principalmente, nelle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali. Un ulteriore parametro è costituito dalle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. In ogni caso, la norma precisa che la retribuzione deve essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati. La norma prevede, inoltre, la possibilità di rivedere la retribuzione annua in relazione alla variazione di tali parametri e all'andamento del costo della vita, e dispone la determinazione in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.
  Il livello delle retribuzioni e la loro disparità hanno tuttavia generato un importante contenzioso, che ha sempre avuto Pag. 159esiti sfavorevoli per i ricorrenti, stante il fatto che la normativa vigente riconduce la possibilità di adeguamento delle retribuzioni al potere discrezionale del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Venendo, quindi, al merito del provvedimento, rileva che il comma 1, lettera a), dell'articolo unico, modificando l'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, impone l'accordo con le organizzazioni sindacali per la verifica, da parte delle strutture diplomatiche, della compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo e per la garanzia dell'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore.
  La successiva lettera b) sostituisce il vigente articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, disponendo, in primo luogo, che la retribuzione definita dal contratto individuale è comprensiva dei benefìci aggiuntivi corrisposti nella stessa sede dalle strutture diplomatiche estere e tiene conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, a cui sono riconducibili gli impiegati assunti a contratto. In secondo luogo, la norma dispone l'aggancio del livello retributivo, oltre che alle variazioni del costo della vita, anche alla crescita media delle retribuzioni del mercato del lavoro locale. Inoltre, la possibilità di ricorrere al pagamento in valuta diversa da quella locale è ampliata al caso di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese.
  La lettera c), modificando l'articolo 157-sexies, che regola le assenze dal servizio, aumenta da 45 a 90 i primi giorni di malattia in relazione ai quali all'impiegato a tempo indeterminato spetta l'intera retribuzione.
  Infine, la lettera d), integrando l'articolo 164, che disciplina le sanzioni disciplinari, dispone l'applicazione anche al personale a contratto dei termini perentori per la contestazione di addebito e per la conclusione del procedimento disciplinare previsti per il restante personale del comparto dei Ministeri.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.
C. 1771 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno 2019.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione (Esteri), del disegno di legge n. 1771, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.
  Ricorda che, avendo nella seduta dello scorso 18 giugno il relatore, onorevole Caffaratto, svolto la sua relazione, nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere.
  Invita il relatore, onorevole Caffaratto, a illustrare la sua proposta di parere.

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  Gualtiero CAFFARATTO (Lega), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
C. 478 Piccoli Nardelli e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione (Cultura), del nuovo testo della proposta di legge C. 478 Piccoli Nardelli e abbinate, recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  Ricorda che, avendo nella seduta antimeridiana il relatore, onorevole Caparvi, svolto la sua relazione, la Commissione procederà all'espressione del parere, il cui esame da parte dell'Assemblea è previsto a partire dalla seduta di domani, giovedì 27 giugno.
  Invita il relatore a illustrare la sua proposta di parere.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Debora SERRACCHIANI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, sul testo trasmesso dalla Commissione di merito non sia stato ancora acquisito il parere della Commissione Bilancio.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (allegato 2).

  La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 20 giugno scorso, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 31 dicembre 2019, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.
  Propone, pertanto, di approvare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

  La seduta termina alle 14.20.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 26 giugno 2019.

Audizione di rappresentanti di R.E TE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.40.

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