CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 giugno 2019
207.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 giugno 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.
C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti e C. 1826 cost. Brescia e petizioni n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e n. 341.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno scorso.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Ceccanti aveva suggerito di compiere un approfondimento politico sui provvedimenti, in vista dell'adozione del testo base.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, propone di svolgere, al termine della seduta odierna della Commissione, un incontro informale tra i relatori e i rappresentanti dei gruppi, al fine di pervenire quanto prima a un'intesa sull'adozione del testo base.
  Chiede quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 19 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.40.

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Delega al Governo in materia di turismo.
Nuovo testo C. 1698 Governo.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

  Roberta ALAIMO (M5S) relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla X Commissione Attività produttive, il disegno di legge C. 1698, recante delega al Governo in materia di turismo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la X Commissione. Passando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, che si compone di 3 articoli, l'articolo 1, comma 1, conferisce una delega al Governo in materia di turismo.
  I principi e criteri direttivi della delega, recati dal comma 2, prevedono di:
   alla lettera a), organizzare le disposizioni per settori omogenei o attività, mediante la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e, ove necessario, prevedere nuove disposizioni che regolino settori turistici emergenti quali, tra gli altri:
    1) il turismo sostenibile;
    2) il turismo sanitario e termale;
    3) il turismo rurale;
    4) l'ittiturismo;
    5) il turismo esperienziale;
    6) il turismo delle radici;
   alla lettera b), coordinare il testo delle disposizioni legislative vigenti;
   alla lettera c), adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   alla lettera c-bis), prevedere la semplificazione, la riduzione o l'eliminazione di tutti gli oneri burocratici, la certezza dei tempi e la tempestività di tutti i procedimenti per la creazione di nuove imprese nel settore del turismo;
   alla lettera d), indicare esplicitamente le norme da abrogare;
   alla lettera e), prevedere che, nei casi in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici, l'amministrazione competente abbia facoltà di adottare provvedimenti di carattere generale;
   alla lettera f), prevedere l'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, in un quadro di interoperabilità tra le diverse banche dati, di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica;
   alla lettera g), armonizzare con il diritto europeo la normativa nazionale in materia di turismo, nei limiti delle competenze statali, tenuto conto delle esperienze regionali già maturate in materia, mediante:
    1) il riordino e l'aggiornamento della normativa in materia di professioni turistiche, con la previsione di specifiche disposizioni per il contrasto dei fenomeni di esercizio abusivo delle stesse;
    2) la revisione e l'aggiornamento della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere, rafforzando le misure di contrasto all'abusivismo di settore;
    3) l'individuazione dei fabbisogni e la semplificazione delle procedure uniformi di raccolta, condivisione, monitoraggio, analisi e gestione dei dati, ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta turistica, anche attraverso l'utilizzo di un codice identificativo nazionale, tenendo conto delle esperienze regionali esistenti, al fine di riqualificare tutta l'offerta ricettiva imprenditoriale ed occasionale;
    4) l'individuazione degli strumenti più idonei finalizzati alla previsione di una tutela più favorevole per l'attività svolta dai lavoratori stagionali del turismo;Pag. 7
   alla lettera h), prevedere la creazione di un sistema informativo che consenta una più agevole consultazione e conoscenza della programmazione turistica avviata dalle singole regioni italiane, dei bandi europei, nazionali e regionali destinati al settore turistico, delle normative regionali inerenti l'offerta turistica del territorio, delle strutture ricettive, dell'offerta turistica disponibile nei siti riconosciuti patrimonio dell'umanità;
   alla lettera i), sviluppare il modello di turismo accessibile, mediante:
    1) l'armonizzazione della normativa nazionale agli articoli 7 e 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità;
    2) la formazione di tutta la filiera delle figure professionali turistiche e tecniche, anche integrando e aggiornando i programmi di studio degli istituti tecnici e delle università;
    3) la riqualificazione e la valorizzazione di strutture turistico-ricettive, anche attraverso sistemi di coinvolgimento dei patrimoni immobiliari pubblici da destinare ad un'offerta a basso costo e di qualità rivolta a famiglie numerose, anziani e giovani;
    4) la promozione di interventi mirati al soddisfacimento di specifiche richieste connesse a problematiche di allergie e intolleranze alimentari;
    5) la creazione di un brand «Turismo Accessibile Italia» e la sua promozione a livello nazionale e internazionale;
    6) la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la creazione di una rete, denominata «rete accessibile», tra gli enti locali, gli operatori turistici, le associazioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative, le federazioni sportive dilettantistiche;
   alla lettera l), promuovere iniziative di formazione specifica nei settori turistici;
   alla lettera m), definire i criteri in base ai quali l'attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale:
   alla lettera n), promuovere progetti intermodali per la mobilità slow a fini turistici;
   alla lettera o), prevedere l'istituzione di una Scuola nazionale di alta formazione turistica.

  Il comma 3 regola la procedura di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, che sono adottati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e sono sottoposti al parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. In tale ambito si prevede che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, per essere nuovamente sottoposti ai pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
  Il comma 3 prevede una delega correttiva, da esercitare entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo.
  L'articolo 1-bis reca la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali, prevedendo che le disposizioni della legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione e senza nuovi e maggiori oneri per le stesse.
  L'articolo 2 reca una clausola di invarianza degli oneri per l'attuazione della delega recata dall'articolo 1. Pag. 8
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come la delega legislativa prevista dall'articolo 1 del provvedimento investa in primo luogo la materia «turismo», riconducibile alla competenza residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, nonché, per taluni profili, le materie «ordinamento civile», «tutela della concorrenza» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» appartenenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), e), g), e alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Segnala altresì come il procedimento per l'attuazione della delega legislativa preveda la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  In proposito ricorda che in materia di turismo in diverse occasioni la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni (sentenze n. 88 del 2007 e n. 94 del 2008) volte ad autorizzare uno stanziamento in favore del settore turistico senza prevedere adeguate forme di coinvolgimento delle regioni.
  La Corte ha in proposito evidenziato che, anche se l'ascrivibilità della materia «turismo» alla competenza regionale residuale non esclude di per sé la legittimità di un intervento legislativo di carattere finanziario ed aggiuntivo dello Stato giustificato dall'obiettivo di rafforzare le capacità competitive delle strutture turistiche nazionali, l'adozione di un provvedimento «sentita» la Conferenza permanente Stato-Regioni, recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione, appare insufficiente.
  «È necessario, quindi, che sia garantita anche per il futuro una partecipazione delle Regioni conforme ai canoni dettati dall'articolo 117 Cost.». Con la sentenza n. 94 del 2008 la Corte ha dichiarato l'illegittimità della disposizione nella parte in cui non stabiliva che il decreto da esso previsto fosse preceduto dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.
  Con la sentenza n. 80 del 2012, inoltre, la Corte ha sottoposto a scrutinio di legittimità il cosiddetto codice del turismo. Preliminarmente, la Corte ha precisato che la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella stessa materia (ex plurimis, sentenze n. 76 e n. 13 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 e n. 88 del 2007, n. 214 del 2006). La Corte ha rilevato che esula tuttavia dall’àmbito della delega, in mancanza di appositi princìpi e criteri direttivi, il «riassetto generale dei rapporti tra Stato e Regioni, in quanto la disciplina necessaria per operare tale riassetto non può rimanere ristretta alla sfera legislativa di competenza dello Stato, ma coinvolge necessariamente quella delle Regioni, sia concorrente sia, a fortiori, residuale». In ragione di ciò la Corte ha affermato che il legislatore delegato ben poteva raggruppare e riordinare le norme statali incidenti sulla materia del turismo, negli ambiti di sua competenza esclusiva e per la tutela di interessi di sicuro rilievo nazionale (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2009, n. 369 del 2008, n. 88 del 2007, n. 214 del 2006); ciò che invece la delega non consente era la disciplina ex novo dei rapporti tra Stato e Regioni nella medesima materia, giacché la loro modifica richiede scelte di politica legislativa che, seppur per grandi linee, devono provenire dal Parlamento. Alla luce di tali criteri la Corte ha passato al vaglio singolarmente le disposizioni censurate e ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in relazione alla censura di carenza di delega, nei limiti della loro ridondanza sul riparto di competenze di cui all'articolo 117, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione e sull'allocazione delle funzioni amministrative, Pag. 9e conseguentemente legislative, di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
  Per taluni aspetti la Corte ha rilevato come l'asserita violazione degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione non sia ridondata in una lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni, mantenendosi nell’àmbito di materie di competenza dello Stato, esclusiva (ordinamento civile) o concorrente (valorizzazione dei beni culturali e ambientali).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.50 alle 13.55.

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