CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 giugno 2019
204.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 13 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.
Ulteriore nuovo testo C. 1549.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 1549 Cenni, recante limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.Pag. 23
  La proposta è composta da 5 articoli, divisi in due Capi.
  Il Capo I, che comprende gli articoli 1, 2 e 3, reca disposizioni in materia di limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso, mentre il Capo II, che comprende gli articoli 4 e 5, reca norme in materia di sostegno alle imprese virtuose che promuovono filiere etiche di produzione.
  L'articolo 1, che reca disposizioni in materia di vendita sottocosto dei prodotti alimentari, è stato modificato nel corso dell'esame presso la Commissione Agricoltura. Mentre il testo originario chiedeva al Governo di modificare del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001 nel senso di introdurre il divieto di vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili, il testo approvato dalla Commissione richiede che la modifica all'articolo 2, comma 1, lettera a), di tale regolamento, sia formulata nel senso di ammettere la vendita sottocosto dei prodotti alimentari solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.
  Viene, quindi, specificato che per «invenduto a rischio deperibilità» si intende la merce fresca e deperibile rimasta invenduta nelle ore precedenti alla chiusura dell'esercizio commerciale.
  In merito ricorda che il vigente articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001, si limita a prevedere che è comunque consentito effettuare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili.
  Rammenta altresì che, a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218, si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati. Secondo la definizione riportata, il sottocosto si riferisce al rapporto tra il prezzo di acquisto del prodotto e il prezzo di vendita, il secondo inferiore al primo.
  Segnala quindi come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia più volte affrontato sia la questione delle vendite sottocosto sia la problematica relativa alle pratiche commerciali sleali che determinano un prezzo di vendita del prodotto inferiore al costo di produzione.
  Fa presente, infine, che è stata da poco approvata la direttiva (UE) 2019/633 del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, che tende proprio a tutelare le imprese agricole da comportamenti sleali, anche in ragione al prezzo di vendita, posti in essere dalla grande distribuzione al momento dell'acquisto. Nelle premesse alla Direttiva si riconosce che «nella filiera agricola e alimentare sono comuni squilibri considerevoli nel potere contrattuale tra fornitori ed acquirenti di prodotti agricoli e alimentari». La nuova normativa europea si applica alla vendita di qualsiasi prodotto agricolo o alimentare nonché alla fornitura di servizi «ancillari», quali, per esempio le attività promozionali.
  L'articolo 2, anche esso modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, il divieto delle aste elettroniche a doppio ribasso, relativamente al prezzo di acquisto, per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari.
  Il comma 2 prevede che chiunque contravviene al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato.
  Il comma 3 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.Pag. 24
  L'articolo 3 prevede che gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari non possano essere oggetto di aste elettroniche.
  Ricorda, al riguardo, che in base al vigente articolo 56 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti «possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico».
  Relativamente ai servizi di ristorazione occorre ricordare che ad essi il Codice dei contratti pubblici dedica una specifica disciplina, contenuta nell'articolo 144. In particolare, il comma 1 del richiamato articolo 144 dispone che i servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX (catering, fornitura pasti, ristorazione scolastica, servizi di mensa) sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3, cioè sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
  L'articolo 4 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci affiliati. A tal fine si prevede che venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 contenente il suddetto elenco.
  Segnala che il richiamato decreto ministeriale del 2016 regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori che operano nei settori agricoli elencati dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dei prodotti del settore dell'olio di oliva, dei prodotti ortofrutticoli, inclusi quelli trasformati. L'articolo 6 del richiamato decreto, in particolare, prevede, al comma 1, che le organizzazioni dei produttori riconosciute siano inserite in un elenco nazionale tenuto dal Ministero, attribuendo ad ognuna un codice univoco di riconoscimento. L'elenco è pubblicato sul proprio sito internet istituzionale.
  L'articolo 5 reca una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari.
  I principi e criteri della delega, elencati dal comma 2, prevedono:
   a) la definizione di standard di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere;
   b) l'introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari e agroalimentari;
   c) la definizione di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni;
   d) l'introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità.

  Il comma 3 stabilisce che il decreto legislativo di attuazione della delega sia adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  Lo schema di decreto è inoltre sottoposto al parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle indicazioni del parere, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e modificazioni. Le Commissioni possono Pag. 25esprimersi sulle osservazioni del Governo entro 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato.
  Il comma 4 reca quindi la clausola di invarianza degli oneri in relazione all'esercizio della delega.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alle materie «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile», entrambe di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione. Assumono inoltre rilievo le materie «alimentazione», di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e «agricoltura», di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  Segnala, infine, come l'articolo 5, recante la delega sulla disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari, preveda, al comma 3, ai fini del coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali – alla luce del predetto «intreccio di competenze» – che per l'adozione dei decreti legislativi sia raggiunta l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 13 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca VINCI.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 702 Fiano e C. 1461 Macina.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1843).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 maggio scorso.

  Gianluca VINCI, presidente, informa che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 1843 Boccia, recante «Limiti all'assunzione e al mantenimento di cariche politiche da parte degli editori operanti nel settore della comunicazione elettronica e dei gestori di piattaforme telematiche e divieto di utilizzazione di sistemi tecnologici di profilazione o di alterazione inconsapevole del comportamento degli elettori».
  Dal momento che la predetta proposta di legge riguarda materia in parte analoga, ma non del tutto coincidente, ad esempio per quanto riguarda la disposizione in materia di divieto di profilazione o alterazione del comportamento degli elettori (cosiddetto «nudging»), rispetto a quella oggetto delle proposte di legge C. 702 Fiano e C. 1461 Macina, recanti disposizioni in materia di conflitti di interesse, già all'esame della Commissione, rileva come la proposta di legge non possa essere direttamente abbinata d'ufficio alle predette proposte di legge, ma come l'abbinamento possa essere deliberato dalla Commissione.
  Ove la Commissione concordi, si procederà a tale abbinamento.

  Emanuele FIANO (PD) dichiara, a nome del suo gruppo, l'orientamento favorevole all'abbinamento della proposta di legge C. 1843.

  Anna MACINA (M5S), pur facendo notare come la proposta di legge C. 1843 intervenga su una materia parzialmente analoga, ma non del tutto coincidente, rispetto a quella oggetto delle proposte di legge C. 702 Fiano, e C. 1461 a sua prima Pag. 26firma, ribadisce la disponibilità del suo gruppo, già espressa in occasione della precedente seduta di esame dei provvedimenti, a svolgere il confronto più ampio possibile sui diversi aspetti che riguardano l'importante tema in questione, ritenendo quindi di condividere l'ipotesi di abbinamento della predetta proposta di legge.

  Gianluca VINCI, presidente, alla luce dell'orientamento dei gruppi, propone di abbinare la proposta di legge C. 1843 Boccia alle proposte di legge C. 702 Fiano e C. 1461 Macina.

  La Commissione approva la proposta di abbinamento.

  Gianluca VINCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.
C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1859).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio scorso.

  Gianluca VINCI, presidente, avverte che la proposta di legge C. 1859 Brescia, recante disposizioni e delega al Governo in materia di ordinamento della polizia locale nonché norme concernenti le politiche integrate per la sicurezza, è stata abbinata alle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino e C. 1121 Vito, già all'esame della Commissione, in quanto vertente sulla medesima materia.
  Segnala, inoltre, ai gruppi che non l'abbiano già fatto l'esigenza di segnalare i soggetti da audire nell'ambito del ciclo di audizioni già previsto ai fini dell'istruttoria legislativa del provvedimento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conferimento del titolo di «città già capitale d'Italia» alle città di Brindisi, Salerno e Torino.
C. 954 Elvira Savino, C. 1831 Macina, C. 1844 De Luca, C. 1848 Bilotti e C. 1849 Dadone.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 maggio scorso.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, chiede di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame, al fine di consentirgli di predisporre una proposta di testo unificato delle proposte di legge in esame, ai fini dell'adozione del testo base.

  Francesco Paolo SISTO (FI) invita la Presidenza a verificare se sussistano le condizioni per il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge in esame, dichiarando fin d'ora l'assenso in merito del proprio gruppo.

  Gianluca VINCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

  Giovedì 13 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca VINCI.

  La seduta comincia alle 13.55.

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7-00132 Vinci: Iniziative per il completamento dell'Anagrafe della popolazione residente.
7-00253 Brescia: Iniziative per il completamento dell'Anagrafe della popolazione residente.
(Discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

  Gianluca VINCI, presidente, avverte che la risoluzione 7-00253 Brescia sarà discussa congiuntamente alla risoluzione 7-00132 Vinci, già all'esame della Commissione, in quanto vertente sulla medesima materia.
  In considerazione dell'imminente ripresa delle votazioni in Assemblea, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

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