CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 giugno 2019
202.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.
Audizione del Prefetto Sandra Sarti, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo.
(Svolgimento e conclusione).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Commissione prosegue oggi le audizioni previste nel quadro dell'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, Pag. 41diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori. In particolare, l'ordine del giorno prevede l'audizione del Prefetto Sandra Sarti, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo.
  Avverte inoltre che l'audizione sarà trasmessa attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
  Saluta il Prefetto Sarti e la ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione. Dà quindi la parola al Prefetto Sarti.

  Sandra SARTI, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, svolgendo considerazioni e ponendo quesiti, i deputati Giuseppe BRESCIA, presidente, Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), Laura BOLDRINI (LeU), Francesco BERTI (M5S) e Yana Chiara EHM (M5S).

  Sandra SARTI, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, risponde di volta in volta ai quesiti posti.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ringrazia il Prefetto Sarti e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.15.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
C.1898 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

  Anna MACINA (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 1898, di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, già approvato dal Senato e oggetto di numerose modifiche in quella sede.
  Passando a sintetizzare brevemente il contenuto del decreto-legge, che si compone ora di 49 articoli, suddivisi in 3 Capi, il Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 5-septies, reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana.
  In merito segnala innanzitutto che durante l'esame al Senato l'articolo 1 è stato oggetto di una integrale riscrittura, che ha portato alla soppressione di diverse disposizioni presenti nel testo iniziale del decreto-legge.
  Il nuovo testo del comma 1 dell'articolo 1, risultante dalla riscrittura dell'articolo operata durante l'esame al Senato, dispone che, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme dell'UE, fino al 31 dicembre 2020 non trovano applicazione alcune norme del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
  In particolare, si tratta delle seguenti disposizioni del Codice:
   l'articolo 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture, prevedendo che qualora la stazione appaltante sia un comune non capoluogo di provincia (ferme restando le facilitazioni previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 37 per gli acquisti di importo contenuto), lo stesso procede secondo una delle seguenti modalità:
    a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;Pag. 42
    b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
    c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta.
   l'articolo 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di «appalto integrato» (salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.

  In deroga a tale divieto, l'articolo 216, comma 4-bis, del Codice, ha però introdotto una disposizione transitoria volta a prevedere la non applicazione del divieto per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016) con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione.
  Al riguardo segnala che la reintroduzione dell'appalto integrato è stata chiesta da più parti nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dall'8a Commissione (Lavori pubblici) del Senato sull'applicazione del Codice dei contratti pubblici. In particolare l'ANCI ha sottolineato che «l'obbligo di dover andare in gara con la sola progettazione esecutiva ha rappresentato un ostacolo al percorso di crescita degli investimenti, tanto più se legato alla difficoltà di individuare risorse e figure professionali per le sole progettazioni».
   l'articolo 77, comma 3, quarto periodo, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78; viene precisato che resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

  Ricorda, in estrema sintesi, che il richiamato articolo 77 prevede – per i casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. A tal fine, l'articolo 78 ha previsto la creazione presso l'ANAC di un Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, al fine di rafforzare regole di garanzia, trasparenza ed imparzialità.
  Nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, l'articolo 216, comma 12, ha disposto che «la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante».
  Il comma 2, anch'esso risultante dalla citata riscrittura, prevede che entro il 30 novembre 2020, il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.
  Il comma 3 prevede che anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 2020, trovi applicazione la disposizione prevista, per i settori speciali, dall'articolo 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, la quale consente agli enti aggiudicatori – limitatamente alle procedure aperte – di espletare l'operazione di esame delle offerte prima dell'operazione di verifica dell'idoneità degli offerenti.
  Resta fermo – ai sensi dell'articolo 133, comma 8 – che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.
  Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di tale possibilità devono garantire che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in Pag. 43maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso oppure che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.
  Resta salva, infine, a seguito dell'aggiudicazione, la necessità di verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.
  Il comma 4, introdotto al Senato, autorizza i soggetti attuatori di opere (cioè alle stazioni appaltanti), per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
  Tali opere sono considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
  Il comma 5, introdotto al Senato, autorizza i soggetti attuatori di opere ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.
  Il comma 6, introdotto durante l'esame al Senato, reca una disposizione transitoria che prevede l'applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), precipuamente finalizzata a consentirne l'affidamento sulla base del progetto definitivo e l'esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
  I commi da 7 a 9, introdotti nel corso dell'esame in Senato, intervengono sulla materia del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
  Il comma 7 eleva, fino alla data del 31 dicembre 2020, da 50 a 75 milioni di euro i limiti di importo per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
  Il comma 8 riduce – fino alla medesima data del 31 dicembre 2020 indicata dal comma 7 – a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto il termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
  Il comma 9 stabilisce che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisca anche la valutazione di congruità del costo. Le Amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse ed indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che viene resa nel termine di trenta giorni, decorso il quale le Amministrazioni possono comunque procedere.
  Il comma 10, introdotto nel corso dell'esame in Senato, stabilisce che – fino al 31 dicembre 2020 – possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici; viene conseguentemente esteso l'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice medesimo.
  Il comma 11, introdotto al Senato, consente alle parti, al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, di nominare – fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice previsto dall'articolo 216, comma 27-octies del medesimo Codice – un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e comunque non oltre novanta giorni dalla data di tale avvio.
  Il collegio consultivo tecnico svolge funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
  Il comma 12, introdotto al Senato, prevede che il collegio consultivo tecnico sia formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.
  La scelta dei tre componenti viene effettuata di comune accordo tra le parti Pag. 44ovvero si può concordare la nomina di un componente per parte, con il terzo componente scelto dai due componenti di nomina di parte. In ogni caso tutti i componenti devono essere approvati dalle parti.
  Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali.
  Il comma 13, introdotto al Senato, consente, nel caso in cui insorgano controversie, al collegio consultivo tecnico di procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte e di convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
  L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.
  Il comma 14, introdotto al Senato, prevede lo scioglimento del collegio consultivo tecnico al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore, su accordo delle parti.
  Il comma 15, inserito durante l'esame al Senato, introduce una disposizione transitoria (applicabile per gli anni 2019-2020) volta a disciplinare l'approvazione delle varianti ai progetti definitivi, approvati dal CIPE, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale è stata avviata prima dell'entrata in vigore del Codice.
  In merito rammenta che, in base al disposto del comma 1-bis dell'articolo 216 del Codice, i progetti relativi agli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del Codice (vale a dire il 19 aprile 2016), sono approvati secondo la disciplina previgente.
  Il comma 16, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce un nuovo comma 2-bis nell'articolo 86 del Codice dei contratti pubblici, al fine di dettare una nuova disciplina per i mezzi di prova dell'assenza di motivi di esclusione che l'operatore economico è tenuto a dimostrare con riferimento ai soggetti di cui questo si avvalga ai sensi dell'articolo 89 del Codice e ai suoi subappaltatori.
  La norma prevede, inoltre, che, fatta eccezione per il Documento Unico della Regolarità Contributiva, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato.
  La disposizione precisa, inoltre, che i certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto.
  Il comma 17, modificato durante l'esame al Senato, riscrive la disposizione (dettata dal testo previgente del comma 6-bis dell'articolo 36 del Codice) che, nei mercati elettronici di cui al comma 6 del medesimo articolo 36, disciplina la verifica a campione sull'assenza dei motivi di esclusione e la integra con l'aggiunta di un ulteriore comma 6-ter volto a disciplinare la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali in capo all'aggiudicatario.
  Rispetto al testo previgente, una prima modifica risultante dalla riscrittura operata dal comma 6-bis è l'estensione della disciplina previgente, che si applicava ai soli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, a tutti i contratti «sottosoglia».
  Un'ulteriore differenza risiede nell'aggiunta di due periodi volti a disciplinare le modalità di effettuazione della verifica.
  Il nuovo comma 6-ter dispone che, nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici in questione, Pag. 45la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.
  Durante l'esame al Senato tale disposizione (oltre a mutare collocazione) è stata integrata al fine di precisare che resta ferma la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione in base al disposto del precedente comma 6-bis.
  Il comma 18 detta una disciplina transitoria del subappalto, nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici. Il termine di efficacia finale di tale disciplina è fissato al 31 dicembre 2020.
  Si prevede che il subappalto debba essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non possa superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
  Tali disposizioni operano in deroga all'articolo 105, comma 2, del codice medesimo, il quale pure prescrive la necessità di indicare il subappalto nel bando di gara, ma fissa la soglia massima del subappalto nel 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
  È inoltre fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il quale – per le opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali – stabilisce che il subappalto non superi il 30 per cento dell'importo delle opere medesime.
  Fino alla data di operatività delle disposizioni in commento (31 dicembre 2020), è sospesa l'applicazione:
   del comma 6 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, già abrogato dal decreto-legge in corso di conversione;
   del comma 2 dell'articolo 174 del codice dei contratti pubblici, il quale prevede che gli operatori economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi;
   delle verifiche in sede di gara previste, per il subappaltatore, dall'articolo 80 del codice dei contratti pubblici.

  Il comma 19, introdotto dal Senato, al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, riscrive il comma 3 dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) che reca la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'emanazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste).
  In particolare si prevede che:
   la disciplina transitoria a cui fa riferimento il testo vigente (vale a dire le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente datati 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269) continua ad applicarsi in relazione alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti;
   il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti (di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III-bis, parte seconda, del Codice dell'ambiente) avviene, da parte delle regioni, sulla base dei criteri indicati negli allegati dei succitati decreti ministeriali per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività.

  La norma in esame, in sintesi, consente dunque alle regioni di utilizzare in via transitoria i criteri statali previsti per la venuta ad esistenza delle materie prime secondarie o prodotti mediante procedure agevolate (di cui ai decreti ministeriale 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161 e decreto ministeriale 269/2005) limitatamente a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività.Pag. 46
  La norma prevede altresì l'emanazione di linee guida da parte del Ministero dell'ambiente (mediante decreto, non avente natura regolamentare) per garantire l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della norma in esame.
  Successivamente, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione delle linee guida, i titolari delle autorizzazioni rilasciate in forza delle disposizioni recate dal comma in esame devono presentare all'autorità competente apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida in questione.
  Per quanto riguarda il comma 20, la lettera a), al numero 1) reca una serie di novelle al Codice dei contratti pubblici che riguardano:
   la disciplina dei contenuti della progettazione, che viene demandata al nuovo regolamento unico;
   le fasi di elaborazione e i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché i documenti su cui si basa il progetto medesimo;
   la disciplina delle spese strumentali.

  Il numero 2) della lettera a) demanda al nuovo regolamento unico la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e disciplina la normativa transitoria applicabile nelle more dell'emanazione del regolamento. Viene altresì disciplinato l'affidamento di concessioni agli affidatari di incarichi di progettazione.
  Il numero 3) della lettera a) reca alcune modifiche puntuali al comma 6 dell'articolo 23 del Codice (che disciplina i documenti e le attività che stanno alla base dell'elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica), al fine di precisare la portata di alcuni dei documenti considerati.
  Il numero 4) introduce un nuovo comma 11-bis nell'articolo 23 del Codice, stabilendo che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.
  La lettera b), al numero 1, novella il comma 2 dell'articolo 24 del Codice, al fine di demandare al nuovo regolamento unico (previsto dal nuovo comma 27-octies dell'articolo 216 del Codice), in luogo di uno specifico decreto ministeriale previsto dal testo previgente, la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare (ai sensi dell'articolo 46 del Codice) alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
  Viene altresì modificata la disciplina transitoria, prevedendo che nelle more dell'emanazione del regolamento unico si applichino le disposizioni del nuovo comma 27-octies, in luogo dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 216 del Codice (che faceva rinvio, nelle more dell'emanazione del succitato decreto ministeriale, ai requisiti delle società di ingegneria, delle società di professionisti e dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria previsti dagli artt. 254-256 del regolamento di attuazione del «vecchio» Codice (vale a dire del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010).
  Durante l'esame al Senato, a tale disposizione è stata aggiunta una correzione di carattere formale (contenuta nella lettera b), numero 2), volta a far riferimento (nel testo del comma 5 dell'articolo 24 del Codice) al «regolamento» in luogo del «decreto».
  Il numero 3) novella il comma 7 dell'articolo 24 del Codice, che nel testo previgente vietava (salvo il verificarsi di precise condizioni) agli affidatari di incarichi di progettazione, per progetti posti a base di gara, di poter ottenere l'affidamento degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali avessero svolto la suddetta attività di progettazione, differenziando la disciplina in questione a Pag. 47seconda che si tratti dell'affidamento di una concessione o di altre casistiche.
  La lettera c), introdotta dal Senato, novella l'articolo 26 del codice, in materia di verifica preventiva della progettazione, aggiungendo ai soggetti abilitati a tale verifica, per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, anche la stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo di qualità.
  La lettera d) sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza, al fine di escludere la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cosiddetta pubblicità che produce effetti legali).
  La lettera e), che modifica il comma 5 dell'articolo 31 del Codice, attribuisce al regolamento unico di attuazione del Codice – in luogo delle linee guida emanate dall'ANAC – il compito di definire:
   la disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del Responsabile unico del procedimento (RUP), sui presupposti e sulle modalità di nomina, e sugli ulteriori requisiti di professionalità, rispetto a quanto disposto dal Codice in relazione alla complessità dei lavori;
   l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.

  Si stabilisce, inoltre, che fino alla data di entrata in vigore del citato Regolamento, si applica, in merito alle funzioni del RUP, la disposizione transitoria prevista dal nuovo comma 27-octies dell'articolo 216 del Codice, introdotto dalla lettera gg) del comma 20, e dunque dalle linee guida n. 3 dell'ANAC.
  La lettera g) reca una serie di novelle agli articoli del Codice dei contratti pubblici che disciplinano i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (cosiddetti «sottosoglia»). Tali novelle riguardano il calcolo del valore stimato degli appalti nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti e la disciplina dell'anticipazione del prezzo all'appaltatore.
  La lettera h) interviene invece sulle modalità di affidamento dei lavori «sottosoglia». Poiché tali modifiche si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all'anno 2019, dal comma 912 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), che viene abrogato dal comma 24 dell'articolo 1.
  Ulteriori novelle recate dalla lettera h) riguardano:
    la disciplina di dettaglio delle procedure per gli affidamenti «sottosoglia», delle indagini di mercato e della formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
    l'utilizzo del criterio del «minor prezzo» come alternativa sempre possibile all'OEPV per l'aggiudicazione dei contratti «sottosoglia».

  Durante l'esame al Senato è stata introdotta una disposizione, ora collocata nella lettera f), che reca una modifica di coordinamento all'articolo 32 del Codice.
  La lettera i) che modifica l'articolo 46, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, al fine di introdurre – tra gli operatori economici previsti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria – con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, gli archeologi, oltre ai soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali.
  La lettera l) novella l'articolo 47 del codice dei contratti pubblici, in materia di consorzi stabili. Si stabilisce che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto; resta ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, si demanda al nuovo regolamento Pag. 48unico di attuazione, e non più alle Linee guida ANAC, di stabilire ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. In base alla novella, non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni ai propri consorziati da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane.
  Viene poi aggiunto nella norma novellata del codice un nuovo comma 2-bis, in base al quale la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti per l'affidamento di servizi e forniture è valutata con verifica in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
  La lettera m) novella l'articolo 59 del codice in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione, il cosiddetto appalto integrato, inserendo in norma una nuova previsione in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del nuovo regolamento di attuazione del codice, di cui all'articolo 216, comma 27-octies.
  Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
  Si stabilisce che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino invece i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.
  Inoltre, viene inserito nell'articolo oggetto di novella un nuovo comma 1-quater, in base al quale nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso.
  La lettera n) novella l'articolo 76 del codice in materia di informazione dei candidati e degli offerenti, prevedendo che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso – con le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) – del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, con l'indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
  La lettera o) novella taluni commi dell'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione.
  La lettera p) novella l'articolo 83, comma 2, del Codice, demandando l'individuazione della disciplina dei requisiti rilevanti per i criteri di selezione al regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, anziché al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  La lettera q) novella in più punti l'articolo 84 del Codice, in materia di sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici: in tale ambito è aggiunta la previsione che l'attività di attestazione venga esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Si porta a quindici anni – anziché dieci – l'ambito temporale rilevante ai fini della prova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali. Si stabilisce che gli organismi di diritto privato incaricati dell'attestazione (SOA), nell'esercizio Pag. 49dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti della normativa in materia di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti. Si dettano infine disposizioni di coordinamento, volte a rinviare al regolamento anziché alle previste Linee guida.
  La lettera r), intervenendo sull'articolo 86 del Codice, in materia di mezzi di prova, sostituisce il riferimento alle linee guida dell'ANAC (di cui all'articolo 83, comma 2) con quello al regolamento di attuazione di cui all'articolo 216, comma 27-octies, in ordine alla previsione dello schema sulla cui base è redatto il certificato di esecuzione dei lavori, così coordinando la norma del Codice con la previsione del regolamento unico.
  La lettera s) novella l'articolo 89 del Codice, in materia di avvalimento, sostituendo al comma 11 il riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con quello al regolamento di attuazione, per la individuazione delle opere per le quali, in ragione del notevole contenuto tecnologico o della rilevante complessità, non può ricorrersi all'avvalimento; si prevede, in via transitoria, che fino alla data di entrata in vigore del regolamento stesso si applichi la disposizione transitoria prevista nell'articolo 216, comma 27-octies, del Codice in coordinamento con questa.
  La lettera t) modificata dal Senato, modifica l'articolo 95 in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto.
  In tale ambito viene aggiunta una nuova fattispecie a quelle già elencate per le quali si procede alla aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo anche il riferimento ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
  Al comma 4 dell'articolo 95, sono poi soppresse le lettere a) e c), che prevedevano il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, rispettivamente: per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avvenisse con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; e per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
  Con una modifica introdotta dal Senato, si novella altresì la lettera b) del comma 4 dell'articolo 95, prevedendo che per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.
  La lettera u) modifica l'articolo 97 del Codice dei contratti pubblici in tema di offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
  Una modifica stabilisce che l'esclusione automatica delle offerte anomale possa essere applicata quando l'appalto non rivesta interesse transfrontaliero. Tale condizione si aggiunge a quelle previste dal testo finora vigente.
  Un'ulteriore novella mira ad introdurre due distinte modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15). Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si possono rideterminare i medesimi criteri, sempre al fine di impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia.
  Quanto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 3 dell'articolo 97 del Codice, la novella limita, tra l'altro, l'applicazione del calcolo ivi previsto ai casi di ammissione di tre o più offerte.
  La lettera v) interviene sull'articolo 102, comma 8, del Codice, sostituendo con il riferimento al regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, quello – Pag. 50previgente – al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC) per la disciplina e definizione delle modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché dei casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.
  A seguito dell'esame in Senato, si interviene non solo sul primo periodo (ricalcando la disposizione della lettera u) del testo originario), bensì si sopprime anche il terzo periodo del comma novellato, in base al quale nel decreto dovevano essere disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.
  La lettera z) novella l'articolo 111 del Codice, in materia di controllo tecnico, contabile e amministrativo, inserendo in tale norma il riferimento al regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies del Codice per l'individuazione delle modalità e della tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità.
  Si stabilisce inoltre che fino alla entrata in vigore del regolamento si applica la disposizione transitoria ivi prevista.
  La lettera aa) novella l'articolo 146 del Codice, in materia di qualificazione degli operatori nel settore dei beni culturali.
  Si espunge il riferimento al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui si prevedeva l'emanazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, e si inserisce, invece, la previsione che i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori, nonché le modalità di verifica ai fini della attestazione stessa, siano stabiliti con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 216, comma 27-octies previsto dal decreto-legge in esame.
  Si dispone, quindi, che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento suddetto, si applica la disposizione transitoria prevista nel medesimo comma 27-octies dell'articolo 216, in base al quale la normativa già adottata ai sensi dell'articolo 146, comma 4, rimane in vigore fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico di attuazione.
  La lettera bb), modificata nel corso dell'esame al Senato, novellando l'articolo 117 del Codice, differisce al 31 dicembre 2020 il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture (60 per cento nel caso dei concessionari autostradali).
  La lettera cc) estende agli investitori istituzionali la possibilità di presentare proposte per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite le modalità della finanza di progetto. Durante l'esame al Senato, tale possibilità è stata estesa anche agli istituti nazionali di promozione.
  La disposizione stabilisce inoltre che i previsti soggetti, se privi dei requisiti tecnici previsti, presentano le suddette proposte, associati o consorziati, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.
  La lettera dd) abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 196 del Codice, i quali prevedono (al comma 3) l'albo dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale. Con la soppressione del comma 4, viene anche meno la Pag. 51previsione della fissazione di criteri, di specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità (oltreché di modalità di iscrizione all'albo e nomina, nonché di compensi nei limiti normativi previsti) in materia di collaudatori e direttori di lavori per gli appalti aggiudicati con la formula del contraente generale.
  La lettera ee) novella l'articolo 197 del Codice in materia di sistema di qualificazione del contraente generale, demandando la qualificazione del contraente generale alla disciplina del regolamento di attuazione anziché attraverso il sistema di qualificazione di cui alla disciplina previgente, che prevedeva l'attestazione del possesso dei requisiti mediante SOA. Si abroga il comma 3 della norma, in base al quale le classifiche di qualificazione erano determinate dall'ANAC e si istituisce il sistema di qualificazione del contraente generale, demandandone la disciplina al regolamento, con gestione affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: esso prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, alla adeguata idoneità tecnica e organizzativa nonché ad adeguato organico tecnico e dirigenziale.
  La lettera ff) novella l'articolo 199 del Codice, in materia di gestione del sistema di qualificazione del contraente generale, al fine di coordinare le previsioni.
  La lettera mm) modifica ed integra le norme transitorie previste nell'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici (in particolare con riferimento agli affidamenti delle concessioni autostradali in scadenza) e disciplinano l'emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, nonché le disposizioni applicabili nelle more della sua entrata in vigore.
  Il comma 21 disciplina l'applicabilità delle disposizioni recate dal comma 20, stabilendo che le stesse si applicano alle sole procedure «da avviare», cioè:
   alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
   nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o, in base ad un'integrazione operata durante l'esame al Senato, i preventivi.

  Il comma 22 interviene sull'articolo 120 del Codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010), che disciplina il rito applicabile ai giudizi inerenti alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, eliminando il cosiddetto «rito super accelerato».
  In particolare, si abrogano i commi 2-bis e 6-bis dell'articolo 120, introdotti dal Codice dei contratti pubblici, che prevedevano l'immediata impugnazione dei provvedimenti relativi all'ammissione alle gare per motivi inerenti ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, disciplinando uno specifico e accelerato procedimento in camera di consiglio.
  Il comma 23 introduce una disposizione transitoria, prevedendo che le modifiche all'articolo 120 del processo amministrativo operate dal comma 22 trovino applicazione ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  Il comma 25, inserito durante l'esame al Senato, dispone il differimento di termini previsti dal programma «piccoli investimenti dei comuni» istituito e finanziato dai commi da 107 a 114 della legge di bilancio 2019 e, per gli stessi comuni, fanno salve le modalità di affidamento dei lavori «sottosoglia» previste dall'abrogato comma 912 della medesima legge di bilancio, che viene abrogato dal comma 24.
  Il comma 27, introdotto dal Senato, dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2020, la società Sport e Salute S.p.A. è qualificata come «centrale di committenza», al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o enti Pag. 52aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
  I commi 28 e 29, introdotti durante l'esame al Senato, stabiliscono che le risorse del Fondo sport e periferie già destinate al CONI sono trasferite alla Sport e Salute S.p.A. e che, per l'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del medesimo Fondo attribuite all'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo stesso si avvale della medesima società.
  Il comma 30, inserito durante l'esame al Senato, dispone che per l'esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di permanenza per i rimpatri resta confermata la possibilità – prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto – legge n. 113 del 2018 – di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con le modalità e i termini previsti dalla medesima disposizione.
  L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in Senato, sostituisce l'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista dal recente decreto legislativo n. 14 del 2019, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore nell'agosto 2020.
  Al comma 1, rispetto alla formulazione previgente del citato articolo 110:
   si conferma che le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione o di recesso dal contratto, ovvero ancora in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, hanno l'obbligo di interpellare progressivamente i soggetti che hanno preso parte all'originaria procedura di gara, seguendo la relativa graduatoria (c.d. scorrimento delle graduatoria), al fine di stipulare un nuovo negozio di affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;
   si precisa che l'obbligo di procedere allo scorrimento della graduatoria si applica a patto che non sia stata autorizzata la prosecuzione dei contratti stipulati dall'impresa in crisi (originaria aggiudicataria), come previsto dal comma 3 dell'articolo 110;
   si conferma, al comma 3, che il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'attività imprenditoriale dal giudice delegato, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita; rispetto alla formulazione previgente non si fa più menzione della possibilità di «partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto»; conseguentemente, previa autorizzazione, l'impresa fallita potrà eseguire i contratti già stipulati ma non partecipare a nuove gare; il decreto-legge elimina la possibilità per l'impresa in liquidazione di partecipare alle gare; tale possibilità era stata prevista dal legislatore per consentire al curatore, la cui gestione operativa è evidentemente protesa esclusivamente alla liquidazione dei beni aziendali, di poter porre sul mercato un'impresa appetibile da parte degli operatori economici che effettuano le loro valutazioni anche tenendo conto della mole di attività che viene trasferita con l'azienda;
   si consente invece all'impresa che ha fatto domanda di concordato in bianco di partecipare alle gare, risolvendo un contrasto giurisprudenziale in sede di conversione il Senato ha specificato che la partecipazione alle gare è consentita a tutte le imprese che hanno presentato domanda di concordato, non solo a quelle che hanno presentato domanda di concordato «in bianco»;
   si conferma, al comma 6, che l'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti ad una impresa in concordato ad una sorta di avvalimento rinforzato (avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, Pag. 53di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida). La novità consiste nell'eliminazione delle parole «sentito il giudice delegato»: conseguentemente, la previsione di avvalimento rinforzato sembra rimessa alla sola decisione dell'ANAC.

  Il comma 2 dell'articolo 2 chiarisce l'ambito temporale di applicazione della riforma: la nuova formulazione dell'articolo 110 del Codice degli appalti si applica alle procedure di affidamento lavori in cui il bando o l'avviso di indizione della gara è pubblicato tra il 19 aprile 2019 (data di entrata in vigore del decreto – legge) e il 15 agosto 2020. A decorrere dall'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (15 agosto 2020).
  Il comma 4 modifica due disposizioni della legge fallimentare, gli articoli 104 e 186-bis, anch'esse oggetto di riforma ad opera del Codice della crisi d'impresa.
  L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene, al comma 1, sulla disciplina della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per interventi in garanzia a favore delle PMI titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari, prevedendo che la garanzia sia rilasciata sui predetti finanziamenti, anche se assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali e che l'entità del premio – versato dalle banche o dagli intermediari finanziari alla Sezione speciale a fronte della concessione della garanzia – può essere posta a carico della PMI beneficiaria del finanziamento in una misura massima determinata dal decreto ministeriale attuativo della Sezione.
  Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede la modifica dell'articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019) che a sua volta ha novellato l'articolo 2477 del codice civile in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata, al fine di limitare le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l'organo di controllo o il revisore.
  Il comma 3 apporta un coordinamento di natura formale al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile.
  L'articolo 3 novella in più punti il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  In particolare la lettera 0a) del comma 1 interviene sull'articolo 59 del citato Testo unico dell'edilizia, in materia di laboratori, prevedendo che i laboratori autorizzati possano effettuare, oltre alle prove sui materiali da costruzione e prove di laboratorio su terre e rocce (già previste dal Testo unico), anche prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti; si demanda al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, l'adozione di specifici provvedimenti attuativi.
  La lettera a) interviene sull'articolo 65 del Testo unico dell'edilizia, prevedendo, al numero 1), che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle «norme tecniche in vigore» prima del loro inizio devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico. Si operano poi semplificazioni procedimentali, eliminando la triplice copia documentale, nonché, a seguito di una modifica approvata dal Senato, l'invio e deposito tramite PEC, in più punti della disposizione. Con un nuovo comma 8-bis all'articolo Pag. 5465, si esentano gli interventi di «minore rilevanza», quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, ovvero quelli «privi di rilevanza», dalla applicazione di una serie di obblighi previsti dalla disposizione.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di specificare la formulazione della norma, nella parte in cui fa riferimento all'esigenza di denunciare opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle «norme tecniche in vigore», al fine di chiarire l'ambito applicativo della disposizione; ciò anche in considerazione della rilevanza, anche penalistica, della disposizione (per il caso di omessa denuncia delle opere) nel sistema del Testo unico in materia edilizia, al fine di garantire l'osservanza del principio costituzionale di determinatezza e tassatività delle fattispecie di reato.
  La lettera b) novella l'articolo 67 del Testo unico dell'edilizia – in materia di collaudo statico – prevedendo – per gli interventi qualificati dalla norma di nuova introduzione in materia di interventi strutturali in zone sismiche come di «minore rilevanza» quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti ovvero «privi di rilevanza» – che il certificato di collaudo venga sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. Con una modifica approvata dal Senato si inserisce un nuovo comma 8-ter nel predetto articolo 67, stabilendo che per i menzionati interventi in zone sismiche il certificato di collaudo viene sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; inoltre, con la modifica apportata dal Senato, si propone una novella al comma 7 dell'articolo 67, sopprimendo la previsione della triplice copia per il certificato di collaudo e prevedendo l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC).
  La lettera c) novella l'articolo 93 del Testo unico dell'edilizia, in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, riscrivendone i commi 3, 4 e 5.
  Il nuovo comma 3 del citato articolo 93 prevede – in linea con la previsione già vigente – che il contenuto minimo del progetto sia determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e, come aggiunto dalla citata lettera c), dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche, senza più prevedere il riferimento al fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e ai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
  Il nuovo comma 4 prevede che i progetti relativi ai lavori di costruzione in zone sismiche sono accompagnati – anziché da una relazione avente specifici ambiti di oggetto – da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica (la disposizione previgente prevedeva che al progetto fosse allegata una relazione sulla fondazione, nella quale illustrare i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione).
  Il nuovo comma 5 attribuisce, per tutti gli interventi, al preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4 validità anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del TU edilizia (novellato dalla lettera a).
  La lettera d) inserisce nel Testo unico dell'edilizia un nuovo articolo 94-bis, che distingue – ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del TU edilizia – tra tre tipologie di interventi: «rilevanti», «di minore rilevanza» e interventi «privi di rilevanza». Con modifiche approvate dal Senato, si prevede un termine per l'adozione delle linee guida, stabilito in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; si espunge inoltre la previsione circa la possibile adozione – da parte delle Regioni, nelle more delle linee guida – di specifiche Pag. 55elencazioni, mentre resta la possibilità di confermare le disposizioni vigenti. Con una ulteriore modifica apportata dal Senato, si è previsto che le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza, ovvero privi di rilevanza, già deliberate dalle Regioni possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c) della norma.
  L'articolo 4, modificato al Senato, prevede una serie di misure riguardanti: la nomina e le funzioni dei commissari straordinari per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari; la nomina di un Commissario straordinario per la rete viaria della Regione Siciliana; la conclusione dei programmi infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti di Intervento»; l'istituzione di un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti; la chiusura di determinati interventi infrastrutturali collegati agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981; il completamento della infrastruttura viaria Lioni – Grottaminarda; contributi per gli interventi per la messa in sicurezza di edifici e territorio dei comuni per il 2020; l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici della regione Lazio e della città di Roma Capitale; misure per il Ponte di Parma «Nuovo Ponte Nord»; gli interventi per gli eventi di Cortina d'Ampezzo (Finali di coppa del mondo e campionati mondiali di sci alpino per gli anni 2020 e 2021); le modifiche sulla costituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
  L'articolo 4-bis, introdotto al Senato, reca modifiche alla legge di bilancio 2018 riguardanti i contribuiti erogati a favore dei comuni per le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con particolare riferimento alla disciplina del recupero delle somme erogate nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti. Le modifiche proposte, che stabiliscono eccezioni a tale recupero, mirano a consentire ai comuni beneficiari dei contributi previsti per l'anno 2018 (ammontanti a 150 milioni di euro) di portare a compimento le opere previste.
  L'articolo 4-ter, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la nomina di un Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui sono disciplinati i compiti, il compenso, la durata (fino al 31 dicembre 2012). È inoltre prevista la costituzione di una struttura di supporto al Commissario, nonché l'eventuale nomina di due sub-commissari e l'istituzione di una cabina di coordinamento. Per il funzionamento della struttura commissariale e per la realizzazione degli interventi è autorizzata la spesa complessiva di 123,5 milioni nel triennio 2019-2021, destinata ad alimentare un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario. Sono altresì disciplinate le funzioni commissariali, anche in deroga alla normativa vigente, e sono dettate disposizioni specifiche per la captazione delle acque e in materia di rifiuti. È altresì disciplinata la pubblicità degli atti del Commissario.
  Il comma 9, secondo periodo, affida in particolare ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione di speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio, nell'ambito dei lavori per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso affidati a un Commissario straordinario, anche in deroga alle relative norme.
  Al riguardo, segnala l'opportunità di valutare se la formulazione della disposizione non prefiguri una sorta di «delegificazione spuria» della disciplina antimafia di rango legislativo, la quale risulterebbe suscettibile di deroga ad opera di un decreto ministeriale.
  L'articolo 4-quater, introdotto al Senato, reca disposizioni di sperimentazione e semplificazione contabile, prevedendo, al comma 1, l'applicazione sperimentale per il triennio 2019-2021 di alcune deroghe alle norme contabili sul mantenimento in bilancio delle risorse in conto capitale. La misura è finalizzata a garantire che sussistano le disponibilità di competenza e di cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche pluriennali e ad assicurare la Pag. 56tempestività dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento sulla base dello stato avanzamento lavori.
  Il comma 2, per semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione, prevede che talune variazioni di bilancio della legge di contabilità vengano disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato, anziché con decreto ministeriale.
  L'articolo 4-quinquies, al fine di assicurare una tempestiva realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ritenuti prioritari, detta disposizioni dirette ad evitare l'automatica risoluzione sia degli accordi di programma per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento, che di quelli ammessi al finanziamento per i quali gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e per i quali sia inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente autorizzato dal Ministero della salute. In entrambi i casi, in deroga ai termini attualmente concessi e previa valutazione, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, assegna alla regione o alla provincia interessata dei termini congrui per provvedere all'ammissione a finanziamento o all'aggiudicazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone la nomina di un Commissario Straordinario per la realizzazione dell'intervento (individuato nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia). Il finanziamento, erogato per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito conto corrente di tesoreria intestato alla regione interessata e dedicato all'edilizia sanitaria sul quale il Commissario opera in qualità di Commissario ad acta. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in questione, si prevede che il Commissario possa avvalersi, previa convenzione, di INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza.
  L'articolo 4-sexies autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui per il periodo 2019-2023 per l'acquisto e la costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento di quelle esistenti. La disposizione è finalizzata al «potenziamento della risposta operativa del Corpo». Ricorda che una norma analoga – a cui quindi lo stanziamento in esame si aggiunge – recata dalla legge di bilancio 2019 che, sempre, al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha autorizzato la spesa di 5 milioni annui dal 2019 al 2023, per l'acquisto e l'adeguamento strutturali delle sedi di servizio territoriali del Corpo (legge n. 145 del 2019, articolo 1, comma 1005). Peraltro, la disposizione in esame destina lo stanziamento, oltre che all'acquisto e all'adeguamento, anche alla costruzione e all'ammodernamento delle sedi dei vigili del fuoco e estende lo stanziamento a tutte le sedi e non solamente a quelle territoriali.
  L'articolo 4-septies, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, attribuendo al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto – legge n. 243 del 2016 (recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»), compiti di coordinamento e realizzazione di interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alla normativa dell'Unione europea.
  L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca alcune modifiche al Testo unico in materia edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di Pag. 57suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione. La lettera b-bis) del comma 2 reca inoltre una disposizione di interpretazione autentica in base alla quale le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona C) (ossia alle parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità delle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi).
  L'articolo 5-bis, introdotto al Senato, modifica la legge di bilancio per il 2019, che aveva previsto, all'articolo 1, comma 104, l'istituzione di un «Fondo per le autostrade ciclabili» con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019.
  La norma introdotta sostituisce la definizione, presente nel citato comma 104, di «autostrade ciclabili», che non trovava riscontro nella normativa vigente, con quella di «ciclovie interurbane (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 2 del 2018)».
  Viene inoltre differito al 31 agosto 2019 il termine entro il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà definire le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità indicate (ai sensi della norma vigente tale termine era stabilito in «90 giorni dalla data di entrata in vigore» della legge di bilancio).
  L'articolo 5-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 3 del regolamento di disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale (decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994) ai fini di un aggiornamento dei riferimenti normativi ivi contenuti. In particolare, il comma 1, lettera a), sostituisce, ai fini del rinvio alla disciplina della conferenza dei servizi, il riferimento all'articolo 2, comma 14, della legge n. 537 del 1993 con il riferimento agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.
  L'articolo 5-quater, introdotto dal Senato, prevede, al fine di consentire il completamento di opere di interesse pubblico, che le somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 269 del 2003, il cui piano di rimborso è scaduto il 31 dicembre 2018, possano essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento, al fine di garantire la realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero alla quale sono state destinate le somme mutuate a seguito dei diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento. L'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021
  L'articolo 5-quinquies, introdotto dal Senato, istituisce, al fine di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, dal 1o settembre 2019, la società in house «Italia Infrastrutture S.p.a.», controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dotata di un capitale sociale di 10 milioni di euro, detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 5-sexies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, detta disposizioni per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate. In particolare, il comma 1 prevede la possibilità per il sindaco del comune in cui siano ubicati edifici condominiali dichiarati degradati dal comune stesso, di richiedere la nomina di un amministratore giudiziario, che assuma le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea condominiale. Pag. 58Tale richiesta può essere effettuata ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, e dunque nelle situazioni in cui non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita.
  L'articolo 5-septies, introdotto durante l'esame presso il Senato, reca uno stanziamento volto all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili.
  Ricorda, a tale riguardo, che è in corso l'esame in sede referente presso il Senato di un testo unificato (S. 897), già esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite I e XI della Camera e approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 23 ottobre 2018 (C. 1066) e adottato quale testo base dalla Commissione Affari costituzionali del Senato il 28 febbraio 2019, recante la disciplina di legge delle misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e degli anziani e persone con disabilità ospiti di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché in materia di formazione del personale.
  In base al comma 3, lo stanziamento costituisce limite di spesa entro il quale un «apposito provvedimento normativo» provvederà a dare attuazione agli interventi previsti.
  Il Capo II, che si compone degli articoli da 6 a 20-bis, reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area etnea.
  L'articolo 6 individua l'ambito di applicazione del Capo II con riferimento alla disciplina degli interventi di ricostruzione e di assistenza alla popolazione da realizzare in determinati Comuni delle Regioni Molise e Sicilia, colpiti dagli eventi sismici, rispettivamente, dell'agosto e del dicembre 2018. Disciplina inoltre la nomina dei Commissari straordinari per la ricostruzione e delinea obiettivi e indirizzi per lo svolgimento dell'incarico commissariale.
  L'articolo 7, modificato dal Senato, enumera le funzioni (operative, di coordinamento e di vigilanza) attribuite ai Commissari straordinari nominati in relazione ai predetti eventi sismici del Molise e dell'area etnea, definisce le modalità giuridiche con le quali tali funzioni sono svolte e conferisce ai Commissari la possibilità di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.
  Il comma 2 specifica che i Commissari straordinari per la ricostruzione possano agire tramite propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
  Al riguardo, segnala l'opportunità di valutare l'utilizzo dell'espressione «atti», la quale appare indeterminata (usualmente i commissari straordinari agiscono attraverso ordinanze), nonché di specificare come enucleare i «principi generali dell'ordinamento giuridico» che non potrebbero essere derogati e se si intenda in questo modo consentire una deroga – che pure presenta margini di indeterminatezza – ad ogni altra normativa, anche primaria. Segnala infine come il riferimento al rispetto della Costituzione appaia pleonastico, in quanto ovvio.
  L'articolo 8 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato alla ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici in oggetto, con una dotazione di 275,7 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023. Inoltre, prevede l'istituzione di apposite contabilità speciali, intestate ai commissari straordinari, su cui confluiscono le risorse finanziarie stanziate per la ricostruzione, nonché quelle a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione e per l'assistenza alla popolazione.
  L'articolo 9 reca la disciplina della ricostruzione privata, affidando ai Commissari il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, stabilendo le priorità sulla base dell'entità del Pag. 59danno subito, prevedendo contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario, per le tipologie di intervento indicate.
  L'articolo 10, modificato dal Senato, disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. Sono quindi individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è riconosciuta fino al 100 per cento dei costi necessari alla realizzazione dell'intervento.
  Ulteriori disposizioni riguardano: la dichiarazione dei requisiti; l'introduzione di deroghe alla disciplina civilistica sulle deliberazioni condominiali; la non applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) ai contratti stipulati dai privati; nonché la fissazione di criteri di selezione dell'impresa a cui il beneficiario dei contributi affiderà i lavori. Ulteriore condizione per la concessione dei suddetti contributi, in base al comma 3, è volta ad impedire l'erogazione per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale; con una modifica approvata dal Senato, si estende tale esclusione anche laddove l'ordine sia da parte dell'autorità amministrativa, se non revocato da parte dell'autorità amministrativa competente.
  L'articolo 11 reca la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.
  L'articolo 12, modificato dal Senato, disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, prevedendo la unitaria presentazione, da parte dei soggetti legittimati, dell'istanza di concessione dei contributi ai Comuni colpiti dal sisma, e della richiesta del titolo abilitativo necessario per l'intervento progettato. La definizione di modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle pratiche è rinviata a successivi atti del Commissario.
  L'articolo 13, modificato dal Senato, reca norme sulla ricostruzione pubblica, demandando a provvedimenti del Commissario di disciplinare il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate, per gli interventi individuati.
  Al riguardo il comma 2 prevede che con atti del Commissario si provvede a predisporre e approvare un piano con riferimento alle opere pubbliche e alle chiese ed edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici.
  In base al comma 3 il Commissario può individuare, con motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia. La disposizione detta inoltre norme per le procedure di affidamento, richiamando disposizioni del codice dei contratti pubblici, sui cui una modifica approvata dal Senato prevede, per gli appalti da aggiudicarsi da parte dei Commissari, di rendere facoltativa l'applicazione delle indicate disposizioni di cui all'articolo 63 del codice dei contratti pubblici.
  Si prevede poi, al comma 9, l'erogazione in via diretta dei contributi e delle spese per l'assistenza alla popolazione, i cui criteri e modalità attuative sono demandati a provvedimenti del Commissario straordinario, adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Al comma 10 si dettano altresì norme per il monitoraggio dei finanziamenti.
  Con una modifica introdotta al Senato il comma 5-bis stabilisce che, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi, i Commissari straordinari possono provvedere direttamente agli interventi per i quali l'Ente proprietario non abbia manifestato la disponibilità a svolgere le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 14.Pag. 60
  Il comma 8-bis dell'articolo 13 prevede in particolare che con atti emanati dai commissari straordinari per la ricostruzione post-sisma sono individuate le modalità con le quali acquisire i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti per le attività di ricostruzione, anche mediante apposita conferenza dei servizi.
  Al riguardo, segnala l'opportunità di valutare se la formulazione della disposizione non consenta una sorta di «delegificazione spuria» della normativa sulla conferenza dei servizi di cui alla legge n. 241 del 1990 da parte di una fonte atipica quali gli «atti» dei Commissari straordinari, con possibili conseguenze negative sulle possibilità di intervento degli enti territoriali, spesso coinvolti nelle conferenze dei servizi.
  L'articolo 14 individua i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, in materia di ricostruzione pubblica, che sono: la regione Molise; la regione Siciliana; il Ministero per i beni e le attività culturali; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; l'Agenzia del demanio; numerosi comuni elencati in un allegato; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture; la diocesi dei Comuni di cui all'allegato 1, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; le Province o Città metropolitane.
  L'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza i comuni colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018 e del 26 dicembre 2018, ad assumere, per gli anni 2019 e 2020, personale con contratto di lavoro a tempo determinato o, limitatamente allo svolgimento di determinati compiti, di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alla vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale.
  L'articolo 15 prevede la possibilità di assegnare un contributo a privati in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati.
  L'articolo 16 dispone, ai commi da 1 a 3, circa l'applicazione delle disposizioni adottate in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia in materia di legalità e trasparenza, estendendola alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nella Provincia di Campobasso e nella città metropolitana di Catania nel corso del 2018. Le disposizioni concernono il presidio di legalità introdotto per la ricostruzione del Centro Italia, con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe per le imprese che intendano realizzare gli interventi di ricostruzione.
  Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di promozioni della Polizia di Stato. In particolare, la disposizione consente – per l'anno 2019 – di cadenzare le promozioni ivi indicate, per funzioni di livello dirigenziale, su due semestri (del 2019), anziché al termine dell'intero anno. Dunque la disponibilità dei posti è prevista come riferita al 30 giugno e al 31 dicembre del 2019 (anziché al solo 31 dicembre, come sarebbe secondo la norma vigente).
  L'articolo 17, modificato durante l'esame in Senato, reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria. Vengono fissati i requisiti – quali il possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità nonché il non trovarsi in condizioni ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva – per l'affidamento di incarichi sia di progettazione, sia di direzione dei lavori, funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici.
  Durante l'esame al Senato è stata approvata una modifica al comma 5 che stabilisce l'affidamento diretto degli incarichi per importi fino a 40.000 euro, nonché la procedura negoziata per importi superiori a 40.000 euro ed inferiori alle Pag. 61soglie di rilevanza comunitaria prevedendo la previa consultazione di almeno 10 soggetti; si prevede, altresì, che le stazioni appaltanti affidino la redazione della progettazione al livello esecutivo, ad eccezione di comprovate specifiche ragioni legate alla specifica tipologia e dimensione dell'intervento.
  L'articolo 18, modificato dal Senato, pone a disposizione dei Commissari una struttura di personale, delineandone la composizione e disciplinandone il trattamento economico e giuridico, stabilendo la piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del Commissario straordinario in relazione alle risorse assegnate e attribuendo ai Commissari il potere di disciplinare, mediante propri atti, l'articolazione interna della struttura.
  L'articolo 19, modificato dal Senato, prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di un contributo ad alcune categorie di imprese, insediate in alcuni comuni ricadenti nella città metropolitana di Catania, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
  L'articolo 20 prevede la sospensione fino a tutto l'anno di imposta 2020 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui all'allegato 1, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato territori della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania.
  L'articolo 20-bis, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che i comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1 approvano il conto economico e lo stato patrimoniale – documenti contabili disciplinati dall'articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) – relativi all'esercizio 2018 entro il 31 luglio 2019, laddove il testo unico citato prevede il termine del 30 giugno.
  La disposizione prevede inoltre che tali documenti siano inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro trenta giorni dall'approvazione.
  Il Capo III, che si compone degli articoli da 21 a 30, reca disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del nord e del centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia nel 2017.
  L'articolo 21, modificato dal Senato, prevede per gli anni 2019 e 2020 un contributo straordinario annuale di 10 milioni, a favore del Comune dell'Aquila, e un contributo per il 2019 di 500.000 euro, a favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere.
  Durante l'esame al Senato è stato inoltre previsto che la comunicazione dell'ammontare dei danni subiti per gli eventi sismici in Abruzzo nel 2009 venga effettuata entro il 31 dicembre 2019.
  L'articolo 22, modificato al Senato, interviene prevedendo ulteriori misure a favore dei territori colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia, al fine di prorogare le esenzioni dalle imposte di registro e di bollo, consentire le assunzioni di personale da parte dei comuni colpiti, riconoscere al Commissario straordinario e agli esperti le spese di viaggio, vitto e alloggio per gli anni 2019 e 2020, e, per quanto riguarda il sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009, prevedere misure in materia di personale.
  L'articolo 22-bis, introdotto dal Senato, estende ai professionisti i benefìci della zona franca urbana istituita dal decreto-legge n. 50 del 2017 nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.
  L'articolo 23, modificato al Senato, reca una serie di modifiche alle norme del decreto-legge n. 189 del 2016, adottate in seguito agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale.
  Tali modifiche riguardano: l'affidamento di servizi tecnici «sottosoglia»; l'attribuzione ai comuni delle istruttorie relative Pag. 62agli edifici con danni lievi o gravissimi; gli obblighi e le facoltà previsti in capo al beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata; nonché alcune disposizioni di coordinamento.
  Inoltre la lettera b-bis) del comma 1 introduce disposizioni finalizzate a consentire l'installazione di strutture abitative temporanee e amovibili, da parte dei proprietari degli immobili inagibili, nelle zone maggiormente colpite dagli eventi sismici in questione.
  Sono altresì previste modifiche alla disciplina dell’«elenco speciale» dei professionisti abilitati a cui poter affidare gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, nonché a quella degli incarichi che possono essere assunti contemporaneamente dai professionisti in questione.
  Viene quindi disposto il differimento, al 15 ottobre 2019, del termine per l'effettuazione degli adempimenti e versamenti fiscali e contributivi sospesi in seguito agli eventi sismici e viene consentito ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici in questione, l'utilizzo del 50 per cento della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, in deroga alla normativa vigente. Tale deroga è concessa al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali.
  L'articolo 23-bis, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni finalizzate a consentire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 nelle regioni dell'Italia centrale e meridionale colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
  L'articolo 24 opera un duplice intervento sulla disciplina derogatoria (prevista dall'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016) in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici causato dagli eventi sismici iniziati, in Italia centrale, il 24 agosto 2016. Un primo intervento è volto a precisare i criteri in base ai quali sono considerate o meno pericolose le macerie in cui si registra la presenza di amianto mentre un secondo intervento è finalizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2019 l'operatività della disciplina di utilizzo dei materiali da scavo.
  L'articolo 25, modificato dal Senato, precisa l'ambito operativo dell'esenzione da alcuni tributi locali, disposta dai commi 997 e 998 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), per le attività economiche aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016, limitando inoltre l'operatività di dette esenzioni sino al 31 dicembre 2020. Si affida inoltre alle norme secondarie il compito di approvare criteri e modalità per il rimborso ai comuni del conseguente minor gettito. In particolare si prevede l'adozione, ai fini della definizione del rimborso ai comuni del minor gettito derivante da esenzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e alla tassa di occupazione degli spazi pubblici prevista dalla medesima legge, di un decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in luogo del regolamento, adottato d'intesa con la medesima Conferenza, inizialmente previsto dal comma 998 della citata legge n. 145.
  L'articolo 26, modificato durante l'esame al Senato, al comma 1 apporta alcune modifiche puntuali al codice della protezione civile (di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018), al fine di precisare, quale criterio seguire nell'emanazione dei provvedimenti adottati in conseguenza di eventi calamitosi e finalizzati al ristoro dei soggetti danneggiati, che le eventuali misure di localizzazione non devono avvenire nell'ambito dell'intero territorio nazionale (come previsto dal testo previgente) ma, ove possibile, nell'ambito del territorio regionale.
  Il comma 2 prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione del cosiddetto ponte Morandi individui, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nel limite complessivo di 7 milioni di euro.
  Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, disciplina la procedura per il ristoro dei Pag. 63danni subiti dalle imprese agricole, confermando l'applicazione delle norme vigenti dettate dall'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015).
  L'articolo 26-bis, introdotto al Senato, reca interventi in materia di impignorabilità di risorse pubbliche assegnate per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e del 2016 in Italia centrale, ed estende ai comuni di Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012 la proroga al 31 dicembre 2019 riguardante l'esenzione dalla applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
  L'articolo 27 integra di 15 unità, fino al 31 dicembre 2019, il contingente di personale militare di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) da destinare al presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
  L'articolo 28, modificato al Senato, interviene per consentire l'attivazione del sistema di allarme pubblico (denominato «IT-alert») finalizzato alla trasmissione ai terminali di servizio nonché ai cellulari dei cittadini residenti in una determinata area geografica, di informazioni e messaggi di allerta riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le azioni raccomandate per ridurre i rischi e attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi calamitosi previsti.
  Il comma 5 introduce inoltre disposizioni concernenti la definizione di «apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora» nelle more del recepimento del nuovo Codice europeo per le comunicazioni elettroniche (direttiva UE 2018/1972).
  L'articolo 28-bis, introdotto con una modifica del Senato, reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  L'articolo 29, modificato dal Senato, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto – legge.
  L'articolo 30 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, fermo restando che la disciplina dei contratti pubblici investe anche materie di competenza statale esclusiva quali la «tutela della concorrenza» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e «ordinamento civile» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Stefano CECCANTI (PD) ritiene che il provvedimento in esame, come già rilevato dal Comitato per la legislazione, sia fortemente criticabile sotto il profilo della proprietà della formulazione, mancando sia in semplicità sia in chiarezza. Sottolinea quindi la necessità di prestare maggiore attenzione alla qualità dei testi legislativi, anche nella prospettiva di consentire una migliore attuazione delle norme da parte degli operatori del diritto.
  Esprime altresì perplessità sulla parte del provvedimento che attribuisce ai commissari straordinari – le cui modalità di nomina, peraltro, appaiono, a suo avviso, discutibili – ampi poteri di deroga rispetto alle norme legislative vigenti, contribuendo a rendere caotico il quadro normativo da applicare nelle fattispecie concrete.
  Si augura pertanto che i gruppi di maggioranza si confrontino con l'Esecutivo Pag. 64su tali rilevanti tematiche, nell'ottica di un miglioramento del modo di legiferare.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.
C. 1623 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1623, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.
  L'Accordo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge di ratifica, intende definire un'adeguata cornice giuridica volta a rafforzare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, anche al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza (compresa la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo).
  L'Accordo è composto da un breve preambolo (nel quale le Parti confermano tra l'altro il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite) e da 12 articoli.
  L'articolo 1 enuncia i princìpi e lo scopo dell'Accordo, vale a dire incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa, sulla base dei princìpi di reciprocità, uguaglianza e interesse reciproco, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, nonché, per quanto riguarda l'Italia, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 2 disciplina l'attuazione, i campi e le modalità della cooperazione, che potrà includere:
   politica di sicurezza e difesa;
   ricerca e sviluppo, supporto logistico e prodotti e servizi per la difesa;
   operazioni di mantenimento della pace e di assistenza umanitaria;
   organizzazione e impiego delle Forze armate;
   formazione e addestramento;
   questioni ambientali;
   sanità militare;
   storia militare;
   sport militare;
   altri settori di comune interesse.

  Quanto alle modalità della cooperazione, essa potrà avvenire, fra l'altro, attraverso visite reciproche, scambio di esperienze, partecipazione ad attività di formazione e seminari nonché ad esercitazioni e a operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi, supporto a iniziative commerciali relative a prodotti e servizi per la difesa.
  L'articolo 3 riguarda gli aspetti finanziari, prevedendo che ciascuna Parte provveda alle spese di sua competenza e fornisca, ove necessario, cure mediche d'urgenza al personale della Parte inviante. Viene inoltre stabilito che le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità finanziaria delle Parti.
  L'articolo 4 è relativo alla giurisdizione e attribuisce alla Parte ospitante la giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul suo territorio e puniti secondo la propria legislazione. Tuttavia, lo Stato inviante ha diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione per reati commessi Pag. 65dal proprio personale nel territorio dello Stato ospitante nel caso di reati che minaccino la sicurezza o i beni dello Stato inviante o connessi con il servizio. Inoltre, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e con l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite.
  L'articolo 5 concerne il risarcimento dei danni e stabilisce che eventuali danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante sarà risarcito da quest'ultima. Le Parti, inoltre, rimborseranno, previa intesa, le perdite o danni di cui siano responsabili congiuntamente.
  L'articolo 6 riguarda la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa ed enumera le categorie di armamenti previste.
  L'articolo 7 riguarda la proprietà intellettuale e disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti (nonché, per quanto concerne l'Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea).
  L'articolo 8 regola il trattamento delle informazioni classificate, in conformità alle leggi dei due Stati. Viene previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte originatrice, né utilizzati a danno di una delle due Parti. Per gli ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate non contenuti nell'Accordo si rimanda alla stipulazione di uno specifico Accordo di sicurezza tra i due Stati.
  L'articolo 9 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo saranno regolate mediante consultazioni tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.
  L'articolo 10 riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo, la quale è stabilita alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, del compimento delle rispettive procedure nazionali di ratifica.
  L'articolo 11 disciplina la possibilità di stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione, di mettere a punto programmi di sviluppo di attuazione dell'accordo e di apportare emendamenti o revisioni all'Accordo mediante Scambio di Note tra le parti.
  L'articolo 13 regola la durata e il termine dell'Accordo, prevedendo che esso resti in vigore fino a quando una delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.
  Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale consta di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca invece disposizioni di copertura finanziaria relative all'articolo 2 dell'Accordo (attuazione, campi e modalità della cooperazione), mentre l'articolo 4 reca, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria quanto ai restanti articoli, rinviando peraltro, al comma 2, a provvedimenti legislativi ad hoc per quanto concerne gli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni dell'Accordo sulle spese mediche (di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sul risarcimento dei danni (di cui all'articolo 5) e su protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi di sviluppo (di cui all'articolo 11).
  L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore della legge, stabilita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Pag. 66Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo.
C. 1624 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1624, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.
  L'Accordo, che è composto da un breve preambolo e da 10 articoli, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge di ratifica, ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.
  L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo, vale a dire definire il quadro giuridico che stabilisce le condizioni generali non esaustive di cooperazione militare e tecnica tra le due Parti, e prevede che la cooperazione si fondi sulla base dei princìpi di reciprocità, uguaglianza e interesse reciproco, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, nonché, per quanto riguarda l'Italia, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 2 riguarda il campo di applicazione della cooperazione e cioè la formazione dei militari congolesi negli stabilimenti militari italiani; l'acquisizione di equipaggiamenti e materiali; l'assistenza in materia di sanità, trasmissioni, logistica e servizi e lo scambio di informazioni strategiche; ogni altro settore di interesse comune.
  L'articolo 3 consente l'adozione di strumenti specifici tra le Parti, finalizzati a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione in attuazione dell'Accordo.
  L'articolo 4 istituisce una Commissione tecnica mista incaricata di seguire l'applicazione dell'Accordo e degli atti che ne discendono, che si riunirà una volta all'anno alternativamente nei due Paesi.
  L'articolo 5 riguarda gli aspetti finanziari, prevedendo che ciascuna Parte provveda alle spese di sua competenza e fornisca, ove necessario, cure mediche d'urgenza al personale della Parte inviante. Viene inoltre stabilito che le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità finanziaria delle Parti.
  L'articolo 6 è relativo alla giurisdizione e attribuisce alla Parte ospitante la giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul suo territorio e puniti secondo la propria legislazione. Tuttavia, lo Stato inviante ha diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione per reati commessi dal proprio personale nel territorio dello Stato ospitante nel caso di reati che minaccino la sicurezza o i beni dello Stato inviante o connessi con il servizio. Inoltre, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e con l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite.
  L'articolo 7 impegna le Parti all'attuazione delle procedure necessarie per garantire Pag. 67la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
  L'articolo 8 regola il trattamento delle informazioni classificate, in conformità alle leggi dei due Stati.
  Viene previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per i fini ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità dell'Accordo, e che non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte originatrice. Per gli ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate non contenuti nell'Accordo si rimanda alla stipula di uno specifico Accordo di sicurezza tra i due Stati.
  L'articolo 9 riguarda la durata e il termine dell'Accordo (stipulato per cinque anni, con rinnovo automatico, salva la facoltà di denuncia di ciascuna Parte con preavviso di sei mesi) e la possibilità di apportarvi emendamenti previa consultazione delle Parti.
  L'articolo 10 prevede che, in caso di forza maggiore (definita come qualsiasi evento improvviso e grave, imprevedibile, irresistibile e indipendente dalla volontà delle Parti, ovvero che comprometta gravemente una delle Parti, come una grave crisi politica, una guerra o una calamità naturale), le Parti possano, previo incontro, decidere di mantenere, sospendere o risolvere l'Accordo a seguito di un comune esame della situazione nell'ambito di una Commissione tecnica straordinaria.
  L'articolo 11 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno risolte amichevolmente tra le Parti e che, in caso di persistente disaccordo, le Parti faranno ricorso alle norme internazionali che regolano la materia.
  L'articolo 12 riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo stabilita dopo lo scambio delle notifiche, attraverso i canali diplomatici, con cui le Parti comunicheranno il completamento delle rispettive procedure richieste a tale fine.
  Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale consta di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca invece disposizioni di copertura finanziaria relative all'articolo 4 dell'Accordo (spese di missione e di viaggio per le riunioni della Commissione tecnica che si tengano in Congo), mentre l'articolo 4 reca, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria quanto ai restanti articoli, rinviando peraltro, al comma 2, a provvedimenti legislativi ad hoc per quanto concerne gli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni dell'Accordo sulle spese mediche (di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e sugli emendamenti (di cui all'articolo 9).
  L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore della legge, stabilita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale.
C. 1678, approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 68

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 1678, d'iniziativa del Senatore Petrocelli (S. 677), approvata dal Senato, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.
  Segnala preliminarmente come durante la XVII legislatura sia stato presentato al Senato un disegno di legge di iniziativa governativa (S. 2812), licenziato dalla Commissione competente ma non esaminato dall'Assemblea, che prevedeva l'autorizzazione alla ratifica di numerosi accordi in campo culturale, tra i quali i due Accordi con la Bielorussia oggi nuovamente all'esame del Parlamento.
  Quanto al contenuto degli Accordi di cui si propone la ratifica, l'Accordo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, consta di un breve preambolo e di 11 articoli.
  L'Accordo, secondo il preambolo, è mosso dal desiderio di promuovere una cooperazione efficace e dinamica tra le organizzazioni scientifiche e gli accademici dei due Stati.
  L'articolo 1 impegna le Parti a promuovere la cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia su base partitaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto delle proprie legislazioni nazionali e dei rispettivi obblighi internazionali, nonché, per quanto riguarda l'Italia, della normativa dell'Unione europea.
  L'articolo 2 impegna le Parti a promuovere la cooperazione tra le organizzazioni e le imprese scientifiche e scientifico-produttive sulla base di accordi tra loro stipulati.
  L'articolo 3 individua i settori prioritari di cooperazione, mentre l'articolo 4 specifica le forme della cooperazione.
  L'articolo 5 prevede la possibilità per le Parti di partecipare congiuntamente ai progetti dell'Unione europea o di altri organismi internazionali.
  L'articolo 6 riguarda la comunicazione a terzi delle informazioni tecnico-scientifiche ottenute nell'ambito dell'attività di cooperazione, che potrà avvenire, fatto salvo il segreto commerciale, con il consenso delle Parti e nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali, nonché, per quanto riguarda l'Italia, della normativa dell'Unione europea.
  L'articolo 7 istituisce una Commissione mista sulla cooperazione scientifica e tecnologica.
  L'articolo 8 reca una clausola di salvaguardia per cui le disposizioni dell'Accordo non possono essere pregiudizievoli dei diritti e degli impegni delle Parti derivanti da convenzioni internazionali e nei confronti di Paesi terzi, ivi inclusi gli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
  Gli articoli 9, 10 e 11 riguardano, rispettivamente: le modifiche all'Accordo e la risoluzione delle controversie; l'entrata in vigore; la durata (cinque anni, con rinnovo automatico per altri cinque anni nel caso di mancato esercizio della facoltà di denuncia alla scadenza attribuita a ciascuna Parte); l'entrata in vigore.
  Passando all'Accordo in materia di cooperazione culturale, esso è composto da un breve preambolo e da 11 articoli.
  L'Accordo, secondo quanto affermato nel preambolo, è mosso dall'intento di sviluppare e intensificare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi promuovendo la cooperazione nel settore della cultura e contribuendo al rafforzamento della conoscenza reciproca tra i popoli italiano e bielorusso.
  L'articolo 1 contiene le finalità dell'Accordo, consistenti nella realizzazione di programmi e attività comuni atti a rafforzare la conoscenza reciproca sul potenziale culturale dei due Paesi e la cooperazione Pag. 69bilaterale in ambito culturale. Le Parti si impegnano inoltre a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea, dell'Unesco, del Consiglio d'Europa e di altre organizzazioni internazionali.
  L'articolo 2 riguarda le forme principali e gli ambiti della collaborazione (manifestazioni artistiche e culturali, letteratura, arte figurativa, architettura, scultura, arte musicale, teatro, lirica, arte coreutica, cinema, folclore e arte popolare, traduzione di opere, collaborazione tra enti statali e privati museali ed espositivi).
  L'articolo 3 impegna le Parti alla cooperazione in materia di promozione e conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio storico e culturale, facilitando l'accesso dei ricercatori dell'altra Parte, incoraggiando la collaborazione nel campo dell'archivistica e della biblioteconomia e favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze. Si prevede che in tale ambito particolare attenzione sia riservata alla collaborazione per l'attuazione degli obblighi contratti con l'adesione alle Convenzioni UNESCO del 1972 e del 2003 (relative, rispettivamente, alla tutela del patrimonio culturale e naturale e alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale).
  In base all'articolo 4 le Parti si impegnano a una partecipazione congiunta ai programmi dell'UNESCO, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa, dell'Iniziativa centro-europea nonché di altri organismi internazionali. Esse si impegnano, altresì, a collaborare all'attuazione della Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione della diversità delle espressioni culturali.
  L'articolo 5 prevede la collaborazione tra le rispettive amministrazioni per contrastare il traffico illecito di beni culturali.
  L'articolo 6 riguarda la collaborazione nella protezione del diritto d'autore e diritti connessi in campo culturale.
  L'articolo 7 impegna ciascuna Parte a sostenere l'attività degli istituti di cultura e delle associazioni culturali dell'altra Parte operanti sul proprio territorio (vengono esplicitamente menzionati i comitati della Società Dante Alighieri).
  L'articolo 8 istituisce una Commissione mista culturale italo-bielorussa, con compiti di coordinamento e monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo.
  Gli articoli 9, 10 e 11 riguardano, rispettivamente, la risoluzione delle controversie, la durata dell'Accordo (illimitata, salva denuncia) e la facoltà di denuncia dello stesso (attribuita a ciascuna Parte con sei mesi di preavviso e senza pregiudizio per i programmi in corso).
  Per quanto attiene al contenuto della proposta di legge di autorizzazione alla ratifica, che consta di quattro articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca disposizioni di copertura finanziaria relative ad alcune disposizioni, specificamente indicate, dei due Accordi, mentre l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria quanto alle restanti disposizioni, per le quali non è prevista la copertura.
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.35.

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SEDE REFERENTE

  Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.
C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti e C. 1826 cost. Brescia e petizioni n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e n. 341.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 maggio scorso.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, informa che è stata presentata, e sarà prossimamente assegnata alla Commissione in sede referente, la proposta di legge costituzionale C. 1873 Meloni, vertente sulla materia affrontata dalle proposte di legge costituzionale C. 1511, C. 1647 e C. 1826, la quale sarà pertanto abbinata alle proposte di legge già in esame.
  Comunica quindi che in data 6 giugno è pervenuta alla Presidenza della Commissione una lettera da parte del firmatario della petizione n. 341, Luca Nascimbene, da Casteggio (Pavia). La petizione, che è stata abbinata alle proposte di legge in discussione, chiede l'abbassamento a 20 e a 25 anni dei limiti di età per essere eletti rispettivamente deputati e senatori. Nella lettera, il firmatario sottolinea ai componenti della Commissione la necessità di una modifica dei requisiti previsti per l'elettorato passivo, al fine di far sentire i giovani più partecipi e attivi alla vita politica. In particolare, nella predetta lettera si afferma che: «Abbiamo l'obbligo di abbattere il requisito dell'età. Dobbiamo guardare al futuro ovvero ai giovani, sono loro il nostro futuro». Il firmatario, inoltre, cita l'esempio di altre nazioni europee, come la Francia o il Belgio, e lamenta un'arretratezza nelle possibilità di partecipazione dei giovani alla vita politica.
  Nel condividere i contenuti della lettera del firmatario della petizione, auspica naturalmente che si individui a riguardo una soluzione ampiamente condivisa, nello spirito dell’iter di tale proposta. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

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