CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 maggio 2019
194.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 31

SEDE REFERENTE

  Giovedì 30 maggio 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
C. 1524 Dori.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge C. 1524 Dori, recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
  Ricorda preliminarmente che le tematiche collegate al fenomeno del bullismo sono state oggetto, già nella XVII legislatura, di un prolungato dibattito tra Senato e Camera dei deputati, all'esito del quale è stata approvata la legge n. 71 del 2017 che individua strumenti di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, definito come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Tale legge ha privilegiato gli interventi di carattere socio-educativo, che coinvolgono le responsabilità dei genitori e, soprattutto, della scuola, rispetto ad interventi di natura penale, incentrandosi, infatti, su azioni a carattere preventivo e garantendo attenzione, tutela ed educazione Pag. 32nei confronti dei minori coinvolti, a prescindere dal fatto che siano le vittime o i responsabili degli illeciti.
  Evidenzia che la proposta in esame, pur ponendosi in continuità con la sopra citata legge n. 71 del 2017 – alla quale vengono apportate limitate modifiche – e contenendo anch'essa alcune misure di carattere socio-educativo, affianca alle stesse l'impiego di strumenti di tutela penale per combattere le varie forme di bullismo.
  Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento, che consta di 6 articoli, segnala che l'articolo 1 prevede modifiche all'articolo 612-bis del codice penale, relativo al delitto di atti persecutori. In particolare, con le modifiche al primo comma dell'articolo 612-bis (lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge), si incide sull'elemento oggettivo del fatto di reato per estendere l'area della punibilità dello stesso delitto a forme di bullismo che ad oggi vi sfuggono, ossia alle condotte di aggressione, attuate mediante percosse, ingiuria, diffamazione, umiliazione ed emarginazione. Se tali condotte cagionano «un perdurante e grave stato di ansia o di paura» oppure ingenerano «un fondato timore per l'incolumità» della vittima, di un suo prossimo congiunto o del partner, oppure costringono la vittima ad «alterare le proprie abitudini di vita», si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni. Con l'introduzione di tali ulteriori condotte, direttamente riconducibili al fenomeno del bullismo, nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, anche le condotte riconducibili al cyberbullismo ottengono conseguente copertura penalistica mediante il vigente secondo comma del medesimo articolo del codice penale, che prevede una circostanza aggravante se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
  Intervenendo sul terzo comma dell'articolo 612-bis, inoltre, la proposta di legge (lettera b) del comma 1 dell'articolo 1) aggiunge a quelle attuali le seguenti due nuove aggravanti, connesse in modo significativo ai fenomeni in questione: fatto commesso da tre o più persone; fatto commesso con finalità discriminatorie. In tutti i casi, la pena è aumentata fino alla metà.
  Con l'introduzione di un ulteriore comma nell'articolo 612-bis (lettera c) del comma 1 dell'articolo 1) si prevede l'applicazione della circostanza attenuante, con diminuzione della pena fino alla metà, per i soggetti minori di età che si siano adoperati spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze della propria condotta illecita.
  Evidenzia inoltre che la riforma non modifica l'ultimo comma dell'articolo 612-bis del codice penale; conseguentemente anche per i fatti di bullismo il delitto è punito a querela della persona offesa (il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi; la remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate). Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
  Ricorda che l'articolo 2 della proposta di legge modifica la contravvenzione prevista dall'articolo 731 del codice penale in caso di inosservanza dell'obbligo scolastico. Rispetto alla formulazione vigente la proposta di legge: qualifica espressamente il reato come «proprio» del genitore o dell'esercente la responsabilità genitoriale; innalza la pena, prevedendo un'ammenda da 500 a 5.000 euro (in luogo dell'attuale ammenda fino a 30 euro); elimina il riferimento all'istruzione elementare, prevedendo l'applicazione della norma penale in caso di violazione dell'obbligo scolastico.
  L'articolo 3 della proposta di legge interviene sulla citata legge n. 71 del 2017, che come anticipato ha dettato disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. In particolare, ci si propone di modificare il comma 1 dell'articolo 5, prevedendo che il dirigente scolastico, venuto a conoscenza «in qualsiasi modo» di atti di bullismo e di cyberbullismo Pag. 33commessi da studenti iscritti al proprio istituto scolastico, deve informare tempestivamente i genitori dei minorenni coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e attivare adeguate azioni di carattere educativo. Al contempo, si pone a carico del dirigente scolastico l'obbligo di trasmettere tempestivamente la segnalazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni anche per l'adozione delle misure di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 83, anch'esso oggetto di modifiche come più avanti dettagliato.
  Sempre l'articolo 3 della proposta di legge abroga, con finalità di coordinamento, l'articolo 7 della legge n. 71 del 2017, che attualmente disciplina l'ammonimento del questore, mutuando l'istituto dalla normativa sullo stalking. Segnala a tale proposito che l'inserimento delle condotte di bullismo nell'articolo 612-bis c.p. (recato dal sopra descritto articolo 1 della proposta di legge in esame) comporta che ad esse si applichi l'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, in base al quale, fino a quando non è proposta querela per il reato di atti persecutori, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.
  Come anticipato, la proposta di legge (lettera a) del comma 1 dell'articolo 4) riformula il citato articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934 sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni, apportando alcune modifiche alla disciplina delle misure di natura amministrativa nei confronti di minorenni dalla condotta antisociale. In primo luogo la riforma, sopprimendo il riferimento all’«irregolarità per condotta e per carattere» del minore, procede alla tipizzazione delle ipotesi che possono comportare l'adozione delle misure nei confronti dello stesso, individuandole nelle condotte aggressive nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Diverse modifiche attengono altresì al procedimento per l'adozione delle misure. Attualmente esso inizia a seguito di segnalazione non obbligatoria del minore al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ministero minorile, oppure da parte dei genitori, o dell'ufficio di servizio sociale, o degli organismi di educazione (es., la scuola) o di protezione e di assistenza all'infanzia (servizi sociosanitari). Con la riforma, il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure resta il Tribunale dei minorenni.
  Nell'ordinamento vigente il Tribunale, effettuate indagini sulla personalità del minore, può disporre con decreto motivato l'applicazione della misura che ritiene più consona al caso, scegliendo fra affidamento al servizio sociale e collocamento in una struttura. La novità più rilevante della riforma consiste nella previsione di un intervento preliminare rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nello svolgimento di un progetto di intervento con finalità rieducativa e riparativa, che favorisca percorsi di mediazione, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili che può essere disposto dal Tribunale dei minori con decreto motivato (nuovo comma 1 dell'articolo 25). La riforma rimette al decreto del Tribunale la fissazione degli obiettivi e della durata del progetto, che in ogni caso non può superare i dodici mesi, rinnovabili una sola volta per altri dodici (nuovo comma 2 dell'articolo 25). La determinazione del contenuto del progetto educativo è rimessa invece ai servizi sociali territoriali e nello stesso può essere previsto il coinvolgimento del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale (nuovo comma 3 dell'articolo 25).
  Ai sensi del nuovo comma 4 dell'articolo 25, il Tribunale per i minorenni, al termine del progetto, sulla base della relazione del servizio sociale, ha quattro Pag. 34possibilità: può disporre con decreto la conclusione del procedimento; può disporre la prosecuzione del progetto, se ravvisi ancora la sussistenza delle stesse esigenze educative, o l'attivazione di un nuovo progetto rispondente a esigenze educative diverse; può disporre l'affidamento del minorenne ai servizi sociali; può, infine, disporre il collocamento del minorenne in una comunità. Specifiche previsioni sono dedicate a quest'ultima ipotesi (nuovo comma 5 dell'articolo 25): rispetto all'ordinamento vigente la riforma non muta la previsione della deliberazione del tribunale in camera di consiglio; le modifiche attengono all'obbligatorietà dell'assistenza di un difensore (attualmente solo facoltativa) e alla specificazione che il minore vada ascoltato purché abbia compiuto i dodici anni, mentre per i minori che non abbiano compiuto i dodici anni l'audizione da parte del tribunale è prevista solo se il minore sia capace di discernimento. Resta l'obbligo di sentire i genitori, gli esercenti la potestà genitoriale e il pubblico ministero. Le ulteriori disposizioni dell'articolo 4 (lettere da b) a e) del comma 1) contengono norme di coordinamento delle disposizioni del regio decreto-legge con la riforma in esame.
  Segnala che l'articolo 5 della proposta di legge prevede che con apposito regolamento si proceda ad adeguare lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235. Per l'adeguamento dello statuto, si individuano i seguenti principi: prevedere, nell'ambito dei diritti dello studente di cui all'articolo 2 dello statuto, che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere anche le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza; prevedere che il Patto educativo di corresponsabilità educativa contenga l'impegno da parte delle famiglie a partecipare ad attività di formazione organizzate dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e a collaborare con la scuola per consentire l'emersione degli episodi sopra indicati; prevedere che, nell'ambito dei doveri dello studente di cui all'articolo 3 dello statuto, gli studenti siano tenuti a rispettare il dirigente scolastico, i docenti, il personale della scuola e i loro compagni.
  Evidenzia infine che l'articolo 6 della proposta di legge in esame prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, di un numero telefonico gratuito (numero verde) attivo nell'intero arco delle ventiquattr'ore, con la finalità di fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica delle vittime di bullismo e cyberbullismo e, nei casi di urgenza, di informare prontamente l'organo di polizia competente degli atti segnalati. Al fine di rendere il servizio pienamente accessibile in ogni circostanza, è previsto da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale lo sviluppo di un'applicazione informatica, installabile gratuitamente nei dispositivi mobili, anche con la possibilità della geolocalizzazione attivabile previo consenso dell'utilizzatore.

  Devis DORI (M5S) sottolinea che oggi si avvia il percorso di esame di una proposta di legge a sua prima firma, scritta a quattro mani con la collega D'Orso, su un fenomeno preoccupante quale è il bullismo, che è in costante crescita e coinvolge soggetti sempre più giovani. Evidenzia in particolare che con la proposta di legge in oggetto, caratterizzata da un'ampia portata e finalizzata ad intervenire in tempi rapidi ed in modo efficace quando si manifestano comportamenti aggressivi da parte dei ragazzi, si è inteso mettere al centro dell'intervento normativo il ruolo del tribunale dei minorenni, con la modifica del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, che lo ha istituito. Tiene inoltre a sottolineare che il percorso avviato oggi coinvolge tutti e che il testo della proposta di legge in esame costituisce un punto di partenza, dal momento Pag. 35che il fenomeno, per la sua gravità e delicatezza, richiede la collaborazione e il punto di vista di ciascuno, non potendo certamente rappresentare un tema di bandiera. Nel sottolineare che il bullismo coinvolge diversi ambiti e che la proposta di legge ha scelto di privilegiare quello giuridico, evitando gli aspetti più strettamente tecnici, ricorda che è assegnata alla Commissione Trasporti della Camera la proposta di legge della collega Tateo C. 1537, che si concentra sulle responsabilità dei provider in tema di tutela dei minori. Ricorda che, come sottolineato dalla relatrice, nel corso della XVII legislatura si è svolto sul tema un ampio dibattito, che ha portato all'approvazione della legge n. 71 del 2017, dalla quale occorre ripartire. Evidenzia a tale proposito quanto sia importante evitare due errori, il primo dei quali è quello di ritenere che la citata legge abbia esaurito la questione e che non si renda necessaria alcuna nuova iniziativa. A riprova di quanto appena affermato, segnala come, nonostante il recente intervento normativo, i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo siano in costante crescita. Quanto al secondo errore, esprime la convinzione che esso consista nel ritenere di non poter intervenire contestualmente sul versante della prevenzione e su quello del contrasto al fenomeno, considerando al contrario necessario tendere al corretto equilibrio tra i due ambiti. Formula da ultimo l'auspicio che, considerato il tema, vi sia da parte di tutti uno sforzo di sensibilità culturale.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) nel condividere le osservazioni testé svolte dal collega Dori in ordine agli errori da evitare nell'affrontare la tematica in oggetto, ricorda come, tuttavia, molto spesso, la maggioranza non abbia, nonostante i proclami, consentito ai gruppi di opposizione di avviare un dibattito costruttivo su importanti provvedimenti all'esame della Commissione, come da ultimo avvenuto, per quello sulla «violenza di genere». Auspicando, invece, che sulla delicata materia oggetto del provvedimento in discussione il confronto sia aperto e proficuo, chiede che, quando sarà assegnata, venga abbinata alla proposta di legge in discussione la proposta di legge Gelmini C. 1453 recante «Modifiche al codice penale e alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per l'uso responsabile della rete internet». Ritiene, inoltre, opportuno, al fine della predisposizione di un testo condiviso, che la presidenza provveda a nominare anche un deputato del suo gruppo come relatore del provvedimento in esame e di quello di cui ha chiesto l'abbinamento.

  Carmelo MICELI (PD), nell'accogliere di buon grado l'invito alla collaborazione proveniente dal collega Dori, auspica che l'annunciata apertura al confronto sia effettiva. In proposito, segnala la necessità di riflettere sull'opportunità o meno di introdurre all'articolo 612-bis del codice penale concetti come quello di emarginazione e di umiliazione. A suo avviso, tali espressione, traslate dal mobbing, potrebbero determinare la creazione di norme aberranti se applicate a soggetti minorenni. Ciò premesso, ribadisce, a fronte di una reale apertura al dialogo da parte della maggioranza, la piena disponibilità del suo gruppo a collaborare alla predisposizione di un testo condiviso.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.