CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 maggio 2019
192.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 109

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 13.05.

DL 34/2019: Recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
C. 1807 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Celeste D'ARRANDO (M5S), relatrice, ricorda che il provvedimento sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla Commissioni riunite V e VI – decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto «crescita») – presenta un contenuto articolato e complesso. Esso, infatti, si compone di 51 articoli, contenenti disposizioni rilevanti per la crescita economica del Paese.
  Rileva, innanzitutto, che le disposizioni del decreto-legge che vertono su materie afferenti alla competenza della Commissione Affari sociali sono limitate. In quest'ambito, richiama l'articolo 14, che riguarda la materia del Terzo settore, in quanto modifica l'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR) per inserire le associazioni con fini assistenziali tra gli enti associativi non commerciali ai fini delle imposte sui redditi. Ai sensi della predetta norma del TUIR, non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni assistenziali in diretta attuazione degli scopi istituzionali e, di conseguenza, i relativi proventi non costituiscono base imponibile per l'imposta sul reddito delle società. Il comma 3 dell'articolo 148 del TUIR prevede, quindi, un regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti non commerciali associativi, ai fini IRES, per le attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
  Fa presente che tra gli enti coinvolti dalla modifica proposta, che ha l'effetto di non creare più l'anzidetto distinguo tra attività commerciali e non commerciali o Pag. 110tra attività prevalente e attività secondaria per gli «enti assistenziali», figurano, con specifico riferimento alle competenze della XII Commissione, gli enti dell'assistenza e della previdenza complementare, come ad esempio i fondi sanitari integrativi, in ordine ai quali è in atto presso la Commissione Affari sociali lo svolgimento di un'indagine conoscitiva. In sostanza, l'articolo 14 colloca al di fuori del Codice del Terzo settore, indistintamente, tutti gli enti assistenziali garantendo loro una presunzione ex lege di «decommerciabilità» delle attività o prestazioni poste in essere, a prescindere se siano da considerarsi effettivamente non commerciali o se siano prevalenti o secondarie. Secondo quanto è emerso nel corso delle audizioni tenutesi finora nell'ambito della succitata indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, la disposizione di cui all'articolo 14 del provvedimento all'esame si renderebbe necessaria per ovviare al vuoto normativo creatosi dopo la riforma del Terzo settore che «sembrerebbe» aver lasciato fuori dalla disciplina del Terzo settore i fondi integrativi di derivazione negoziale, sottoposti a direzione e coordinamento o controllo di formazioni e associazioni politiche, sindacali, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche o associazioni di datori di lavoro. Evidenzia come, tuttavia, l'effetto della disposizione di cui all'articolo 14 non si limiti a risolvere il vuoto normativo ma garantisca una presunzione ex lege di «decommerciabilità» di tutte le attività o prestazioni poste in essere. Sarebbe pertanto più opportuno un intervento limitato a includere nel Terzo settore anche gli enti di derivazione negoziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, che fa riferimento ai fondi sanitari esclusivamente di derivazione negoziale quali enti e casse aventi finalità assistenziale.
  Si riserva, quindi, di proporre l'inserimento del suddetto rilievo nel parere che la Commissione delibererà sul provvedimento in oggetto.
  Sempre in materia di Terzo settore, rileva che l'articolo 43 modifica alcune disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati. In particolare, sono modificati parzialmente i criteri di equiparazione ai partiti e movimenti politici previsti dalla legge per le fondazioni, le associazioni e i comitati ai fini dell'applicazione degli obblighi e delle sanzioni in materia di trasparenza, come ridefiniti dalla legge n. 3 del 2019 (comma 1, lettera c)), ed è esclusa l'applicabilità di alcuni criteri della suddetta equiparazione per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (o, nelle more, iscritti in uno dei registri previsti dalle normative di settore) nonché per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato patti, accordi o intese (comma 1, lettera d), e comma 2).
  Per quanto concerne altre disposizioni in qualche misura afferenti a materie di competenza della Commissione Affari sociali, richiama l'articolo 39 che prevede, limitatamente al triennio 2019-2021, la possibilità per l'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) di avvalersi di società in house già esistenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza.
  Più nel dettaglio, l'articolo in esame – modificando l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 4 del 2019, che attribuiva tale possibilità al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – dispone che la suddetta facoltà (vista la situazione di necessità e di urgenza) sia esercitata dall'ANPAL, previa convenzione approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'implementazione, come specificato dalla Relazione illustrativa, della piattaforma informativa strutturale all'attività dei centri per l'impiego volta a consentire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Viene inoltre previsto che, per le suddette finalità, le richiamate società in house possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione Pag. 111messi a disposizione da Consip S.p.A. La Relazione tecnica specifica che la disposizione, di tipo ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Richiama, altresì, l'articolo 33, che interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni con la finalità di accrescere le facoltà assunzionali degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate. La finalità perseguita dalla nuova disciplina è anche quella di favorire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ad alcuni ambiti (mitigazione del rischio idrogeologico e ambientale, manutenzione delle scuole e delle strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e altri programmi previsti dalla legge di bilancio per il 2019).

  Massimo Enrico BARONI (M5S), nel ricordare che nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso di svolgimento presso la Commissione Affari sociali sul tema dei fondi sanitari integrativi sta trovando conferma la problematica della defiscalizzazione del contributo a tali fondi, che peraltro in larga parte offrono prestazioni non integrative bensì sostitutive di quelle erogate dal Servizio sanitario nazionale, esprime forti perplessità sul contenuto dell'articolo 14 del decreto-legge in esame. Segnala in proposito di avere presentato, insieme ad altri deputati del Movimento 5 Stelle, un emendamento presso la Commissione di merito interamente sostitutivo di tale articolo. Tale proposta emendativa si pone l'obiettivo di sanare le lacune della normativa vigente, intervenendo sul codice del Terzo settore, includendo anche gli enti di derivazione negoziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR.
  Rileva che l'attuale formulazione dell'articolo 14 determina un ingiusto vantaggio per alcuni soggetti che operano nel settore della sanità integrativa in quanto non distingue coloro che traggono un profitto dai servizi resi rispetto agli altri enti. Ricorda che la riforma del Terzo settore aveva invece come obiettivo quello di riordinare tale ambito, escludendo gli enti a carattere commerciale, anche al fine di rispettare la normativa europea. Occorre, quindi, escludere da un regime fiscale agevolato gli enti che erogano in maniera prevalente prestazioni sulla base di corrispettivi specifici o supplementari.
  Nel ricordare che in molti casi il contributo ai fondi integrativi viene trattenuto direttamente sulla busta paga dei dipendenti, rileva che la defiscalizzazione estesa a tutti i soggetti che operano nel settore, anche con attività di carattere commerciale, si traduce in una perdita di risorse che potrebbero essere destinate al Servizio sanitario nazionale. Ricorda, inoltre, che alcuni fondi, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni, ottengono una copertura utilizzando i servizi offerti da compagnie assicurative, che per loro natura operano sulla base della ricerca di un profitto, incrementando pertanto un approccio alle politiche sanitarie basato su una logica di mercato.

  Elena CARNEVALI (PD), riservandosi di approfondire i rilievi espressi dalla relatrice e dal deputato Baroni in merito al contenuto dell'articolo 14, esprime un giudizio critico su alcuni aspetti relativi all'articolo 43, comma 1, lettera c), del decreto-legge in esame.
  Richiama la decisa opposizione manifestata dal suo gruppo rispetto ad alcune norme inserite nella legge n. 3 del 2019 – cosiddetta «anticorruzione» – a suo avviso strumentali e incostituzionali che, sulla base di una sorta di presunzione di «tendenza alla corruzione» nei confronti di coloro che hanno ricoperto cariche politiche, escludevano di fatto tali soggetti per dieci anni dalla possibilità di svolgere compiti direttivi negli enti del Terzo settore. Osserva che la rivolta di tali soggetti ha costretto le forze di maggioranza ad effettuare una marcia indietro che appare tuttavia ancora insufficiente. Nel segnalare che anche la documentazione predisposta dal Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati ha segnalato le difficoltà interpretative di alcune disposizioni, dichiara di non ritenere ragionevole una Pag. 112sorta di ponderazione, introdotta con il provvedimento in esame, del possibile impatto di un soggetto che ha ricoperto incarichi elettivi basata sul numero di abitanti del comune.
  Ritiene doveroso ribadire che il suo gruppo condivide pienamente l'obiettivo di assicurare la massima trasparenza delle forze politiche senza però che ciò porti a sovraccaricare gli enti del Terzo settore con vincoli eccessivi. Nel richiamare nuovamente, in conclusione, le ragioni della perdurante criticità delle norme relative al ruolo ricoperto da soggetti con esperienze elettive all'interno degli enti del Terzo settore, segnala che in tal modo si impedisce in molti casi lo svolgimento di un dovere civico sulla base di una presunzione non suffragata da alcun elemento concreto.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 28 maggio 2019.

DL 35/2019: Recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
Emendamenti C. 1816-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 18.55 alle 19.05.