CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 maggio 2019
192.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del presidente della IV Commissione Gianluca RIZZO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare.
C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

  Giovanni RUSSO (M5S), relatore per la IV Commissione, riferisce che le proposte di legge abbinate C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta sono entrambe volte a modificare la nozione di reato militare prevista dall'articolo 37 del codice penale militare in tempo di pace, di cui al Regio decreto n. 303 del 1941, comprendendovi fattispecie allo stato sanzionate dal diritto penale comune nell'intento di ampliare la giurisdizione penale militare.
  Ricorda che la giurisdizione speciale militare è prevista dall'articolo 103, terzo comma, della Costituzione che demanda al legislatore la definizione di «reato militare». Essa, in forza di tale norma costituzionale, è subordinata a un duplice limite: uno di natura oggettiva, rappresentato dal fatto che ne formano oggetto esclusivamente i reati militari; l'altro di ordine soggettivo, costituito dall'appartenenza alle Forze armate degli autori dei reati, i quali, pertanto, devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi.
  Sottolinea, quindi, che l'intervento normativo in esame incide, dunque, sull'articolo 37 del codice penale militare in tempo di pace (c.p.m.p.), riconsiderando il confine tra la giurisdizione ordinaria e Pag. 5quella militare e facendo corrispondere alla giurisdizione militare la presenza dell'interesse militare nel fatto e in tutte le sue circostanze. Vengono, infatti, definiti «reati militari» i reati che manifestano un carattere di offensività qualificato dalla presenza di elementi peculiari, considerati in rapporto agli interessi militari stessi.
  Viene inoltre evidenziato, in entrambe le relazioni illustrative, come le modifiche proposte contribuirebbero a promuovere l'efficienza e l'economicità del sistema giudiziario. Si eviterebbero duplicazioni di procedimenti e al contempo si ridurrebbe l'enorme contenzioso che grava sul giudice ordinario, riequilibrando il carico di lavoro dei magistrati militari, oggi di fatto sottoutilizzati. Tanto più che a seguito delle riforme intervenute nel tempo, viene sottolineato, l'ordinamento giudiziario militare è stato assimilato, quanto a struttura e a garanzie di autonomia e indipendenza, a quello dei magistrati ordinari.
  Ricorda in proposito che a seguito del riassetto normativo avvenuto con l'emanazione del Codice dell'ordinamento militare sono confluite nel decreto legislativo n. 66 del 2010 anche una serie di disposizioni relative all'ordinamento giudiziario militare di pace, ivi comprese le disposizioni della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) per effetto delle quali: sono stati ridotti da 9 a 3 i tribunali militari e le procure militari (oggi, infatti, rimangono il tribunale militare e la procura militare di Verona; il tribunale militare e la procura militare di Roma; il tribunale militare e la procura militare di Napoli, mentre sono stati soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo); sono state soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica; il ruolo organico dei magistrati militari è stato fissato in 58 unità.
  In relazione al numero e alla tipologia di reati militari perseguiti, segnala che in base ai dati contenuti nell'ultima Relazione inviata al Parlamento sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate, relativa all'anno 2017, nel corso del richiamato anno sono state pronunciate 194 sentenze di condanna definitive da parte degli Organi della Giustizia Militare (a fronte delle 307 nel 2016) nei confronti di personale appartenente alle Forze armate.
  Tale dato va messo in relazione anche con l'intervento di cui alla legge n. 331 del 2000 che, come è noto, ha disposto la professionalizzazione dello strumento militare italiano, con la graduale sostituzione, al termine di un periodo transitorio, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa. Nel 2000, anno in cui si è disposto il passaggio al modello professionale, le Forze armate italiane erano composte da circa 265 mila uomini, il 44 per cento dei quali costituito da militari di leva; attualmente le Forze armate italiane contano circa 170.588 unità. Osserva, quindi, che la soppressione della leva obbligatoria e la conseguente riduzione della platea degli appartenenti alle Forze armate, ha difatti notevolmente ridotto la necessità di ricorrere alla giurisdizione militare.
  Passando all'esame delle due proposte di legge abbinate, segnala che la proposta di legge C. 1242 Cirielli è composta da un solo articolo e interviene sull'articolo 37 del c.p.m.p. ampliando la definizione di reato militare.
  La proposta di legge C. 1402 Aresta, composta da 8 articoli, estende anch'essa l'ambito della giurisdizione militare attraverso la modifica dell'articolo 37 c.p.m.p., ma si propone anche altri interventi. In particolare: modifica la fattispecie e ridefinisce le conseguenze penali del reato di peculato militare; introduce nel codice penale militare il reato di utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento; rivede le condizioni di procedibilità del reato di ingiuria; modifica la legge sulla Guardia di finanza, estendendo ai fatti di peculato commessi da militari di tale Corpo la disciplina dettata dal codice penale militare di pace; abroga le disposizioni del codice penale militare concernenti alcuni specifici reati.Pag. 6
  Passando ora ad un esame più approfondito dell'articolato, si sofferma sull'articolo 1 di entrambe le proposte di legge.
  Al riguardo rileva che, fermo restando il contenuto del primo comma del citato articolo 37, che qualifica come reato militare «qualunque violazione della legge penale militare», le due proposte di legge inseriscono ulteriori commi dal contenuto in parte identico.
  In particolare, qualificano come reato militare qualunque delitto contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, la fede pubblica, la moralità pubblica e il buon costume, la persona o il patrimonio, commesso dal militare con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare. La proposta C. 1402 Aresta qualifica, altresì, come reati militari anche i suddetti delitti commessi «a causa del servizio militare».
  La proposta C. 1402, inoltre, sempre al secondo comma dell'articolo 37 c.p.m.p., qualifica come reato militare anche qualunque violazione della legge penale di natura delittuosa commessa dal militare (con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare o a causa del servizio militare) in danno di altro militare.
  Introducendo un nuovo terzo comma all'articolo 37 c.p.m.p., entrambe le proposte di legge qualificano come reato militare qualunque violazione della legge penale (comune) commessa dal militare, alternativamente, in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di un altro militare. Si tratta di una ipotesi più ampia di quella del secondo comma perché non si fa riferimento solo a delitti, ma anche a contravvenzioni, non è prevista una elencazione degli illeciti, ed è sufficiente che il fatto offenda un interesse militare.
  Introducendo un nuovo quarto comma all'articolo 37 c.p.m.p., entrambe le proposte di legge qualificano come reato militare qualunque violazione della legge penale di natura delittuosa in materia di controllo delle armi (munizioni ed esplosivi) e traffico di stupefacenti.
  Per la proposta C. 1242 Cirielli tali condotte sono reati militari se commesse da un militare in luogo militare. Rispetto alla formulazione del terzo comma, che già qualifica come reato militare la violazione di ogni norma penale commessa da militare in luogo militare, nel quarto comma non è richiesta la lesione di un interesse militare.
  Per la proposta C. 1402 Aresta, tali condotte – cui si aggiungono le fattispecie di contrabbando – sono reati militari se commesse dal militare con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare. Rispetto alla formulazione del terzo comma, che già qualifica come reato militare la violazione di ogni norma penale commessa da militare in luogo militare o a causa del servizio militare e in lesione di un interesse militare, il quarto comma aggiunge solo che le violazioni possono essere commesse con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare.
  La sola proposta C. 1402 Aresta inserisce nell'articolo 37 c.p.m.p. un nuovo quinto comma in base al quale quando, in applicazione dei precedenti nuovi commi, è qualificato come avente natura militare un reato comune, «le pene comuni sono sostituite» secondo quanto previsto dall'articolo 63 del codice penale militare di pace.
  Infine, entrambe le riforme lasciano inalterati gli ultimi due commi dell'articolo 37, che qualificano il reato esclusivamente militare e attribuiscono a tutti i reati militari la natura delittuosa.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), relatore per la II Commissione, nel passare ad esaminare i restanti articoli della proposta di legge Aresta C. 1402, segnala che, per quanto concerne la fattispecie e le conseguenze penali del peculato militare, gli articoli 2, 4 e 5 del provvedimento intervengono Pag. 7sulle disposizioni del codice penale militare relative al peculato e alla malversazione militare (articoli 215-219 del codice penale militare di pace.), mentre l'articolo 3, modificando la legge sulla Guardia di finanza, estende ai fatti di peculato commessi da militari di tale Corpo la disciplina dettata dal codice penale militare di pace.
  In particolare, osserva che l'articolo 2 sostituisce l'articolo 215 del codice penale militare di pace, con la finalità di armonizzare il delitto di peculato militare con le disposizioni che nel corso degli anni hanno riformato la corrispondente disciplina comune e con la giurisprudenza costituzionale intervenuta su questa norma.
  Nello specifico, attraverso la modifica dell'articolo 215 del codice penale militare di pace, rammenta che la proposta di legge: integra, analogamente a quanto previsto dal codice penale, la condotta di peculato prevedendo che l'appropriazione possa aver ad oggetto non solo denaro o cose in possesso del militare, ma anche denaro o cose delle quali egli abbia la disponibilità; elimina anche testualmente, dopo l'intervento della Corte costituzionale, ogni riferimento al peculato per distrazione; riconduce all'articolo 215 anche la malversazione a danno di altri militari (ora disciplinata dall'articolo 216 del medesimo codice, che viene contestualmente abrogato – insieme all'articolo 217 in materia di malversazione del portalettere – dall'articolo 8 della proposta di legge); innalza la pena (la reclusione militare da 2 a 10 anni è sostituita dalla reclusione militare da 3 a 10 anni e 6 mesi) – in proposito evidenzia che, attualmente, il peculato comune è punito più severamente, con la reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi –; introduce un nuovo secondo comma nel quale punisce con la reclusione militare da 6 mesi a 3 anni il peculato d'uso militare.
  Evidenzia che la proposta non modifica la fattispecie di peculato militare mediante profitto dell'errore altrui, prevista dall'articolo 218 del codice penale militare di pace, ma sostituisce, attraverso l'articolo 4, l'articolo 219 del medesimo codice, relativo alle pene accessorie dei delitti di peculato militare (articoli 215 e 218 del codice penale militare di pace). Il nuovo articolo 219, rispetto alla formulazione attuale, che per tutti i delitti di peculato e malversazione militare prevede la rimozione, quando non sia espressamente prevista la degradazione, prevede: in caso di condanna per peculato militare (non d'uso) che comporti la reclusione militare non inferiore a 3 anni, la degradazione; in caso di condanna per alcuno dei reati di cui agli articoli 215 e 218, quando non ne derivi la degradazione, la rimozione.
  In proposito, rammenta che la degradazione e la rimozione sono due istituti previsti dal codice penale militare di pace, annoverati tra le pene accessorie, assieme alla sospensione dall'impiego, alla sospensione dal grado e alla pubblicazione della sentenza di condanna. Mentre la degradazione è la pena accessoria più grave, applicabile a tutti i militari, compresi quelli di truppa, che comporta, per colui che la subisce, la cessazione dell'appartenenza alle Forze Armate, la rimozione viene applicata a tutti i militari rivestiti di un grado, rimanendo esclusi i militari semplici, e prevede che colui che subisce tale pena accessoria discenda alla condizione di soldato semplice, qualunque sia il grado precedentemente rivestito.
  Segnala che l'articolo 3 della proposta di legge interviene sulla legge 9 dicembre 1941, n. 1383, sulla militarizzazione della Guardia di finanza, sostituendo, al fine di uniformarne il contenuto agli articoli del codice penale militare di pace, l'articolo 3, che richiama l'applicazione di alcune disposizioni del codice penale militare di pace (segnatamente il delitto di peculato militare con le connesse pene accessorie) ai militari della Guardia di finanza che commettano delitti finanziari, frodi finanziarie o appropriazioni e distrazioni di beni dei quali abbiano la disponibilità per ragioni d'ufficio. Il nuovo testo proposto inserisce le disposizioni relative: al peculato d'uso (comma 3); alla pena accessoria della degradazione (comma 4) – in merito, evidenzia che mentre la nuova formulazione Pag. 8dell'articolo 219 del codice penale militare di pace applica la degradazione in caso di condanna non inferiore a 3 anni, il comma 4 della disposizione in commento applica tale pena accessoria in caso di condanna superiore a 3 anni di reclusione – ; alla confisca, anche per equivalente (commi 5 e 6); alla riparazione pecuniaria (comma 7) e al suo pagamento quale presupposto per l'accesso alla sospensione condizionale della pena (comma 8); alla restituzione di prezzo o profitto del reato quali presupposti per accedere al patteggiamento (comma 9).
  Fa presente che l'articolo 5 della proposta di legge introduce nel codice penale militare di pace, in coda al Capo relativo al peculato e alla malversazione militare, tre nuovi articoli volti a disciplinare la confisca, la riparazione pecuniaria e le circostanze attenuanti in relazione ai delitti di cui agli articoli 215 e 218 del Codice (articoli 219-bis, 219-ter e 219-quater del codice penale militare di pace). Si tratta di previsioni sostanzialmente mutuate dalla disciplina anticorruzione. In particolare, con l'inserimento dell'articolo 219-bis si introduce nel codice penale militare di pace una disposizione sulla confisca, anche per equivalente, in caso di reato contro l'amministrazione militare. Si tratta di una formulazione analoga a quella prevista dall'articolo 322-ter del codice penale per i delitti contro la pubblica amministrazione. La confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato dei reati di peculato militare (articoli 215 e 218 del codice penale militare di pace) è qualificata come obbligatoria a seguito della sentenza di condanna o di patteggiamento, salvo che i suddetti beni non appartengano a persona estranea al reato. Se la confisca dei beni specifici non è possibile, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato (confisca per equivalente).
  Rammenta che il nuovo articolo 219-ter prevede, a seguito di condanna per il delitto di peculato militare, che il responsabile debba pagare all'Amministrazione offesa dal reato, a titolo di riparazione pecuniaria, una somma pari al valore dell'indebita appropriazione o al profitto del reato stesso. La riparazione pecuniaria non pregiudica il diritto della parte offesa all'eventuale risarcimento del danno (primo comma). La disposizione è mutuata dall'articolo 322-quater del codice penale, come recentemente modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3. In analogia a quanto disposto da tale legge (c.d. spazzacorrotti), inoltre, il pagamento delle somme dovute a titolo di riparazione pecuniaria è condizione necessaria per accedere alla eventuale sospensione condizionale della pena (secondo comma). La riparazione pecuniaria è imposta dalla proposta di legge solo in caso di condanna, alla quale non è equiparato il patteggiamento. All'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex articolo 444 del codice di procedura penale, è dedicato infatti il terzo comma dell'articolo 219-ter in base al quale per poter accedere al patteggiamento occorre che l'imputato abbia integralmente restituito il prezzo o il profitto del reato. Anche questa disposizione è mutuata dalla disciplina anticorruzione: l'articolo 444 del codice di procedura penale, come novellato dalla legge n. 69 del 2015, prevede infatti che «Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato» (comma 1-ter).
  Rileva, inoltre, che con l'inserimento del nuovo articolo 219-quater del codice penale militare di pace, la proposta di legge prevede una diminuzione di pena se i fatti di peculato sono di particolare tenuità. La circostanza attenuante è analoga a quella prevista per i delitti contro la pubblica amministrazione dall'articolo 323-bis del codice penale.
  Evidenzia che l'articolo 6 della proposta di legge C. 1402 inserisce nel codice penale militare di pace l'articolo 234-bis attraverso il quale punisce con la reclusione militare da 1 a 5 anni il militare che Pag. 9– in danno dell'amministrazione militare o di altro militare – utilizza indebitamente carte di credito o di pagamento delle quali non è titolare. Alle carte di credito sono equiparati tutti i documenti analoghi che abilitano al prelievo o all'acquisto di beni o servizi (primo comma). La disposizione, che viene inserita nel capo relativo ai reati contro il patrimonio, subito dopo la truffa, è analoga a quella prevista dall'articolo 493-ter del codice penale, con l'eccezione che la finalità di trarre profitto per sé o per altri, prevista per il reato comune, non è inserita nel reato militare; perché si realizzi quest'ultimo è infatti sufficiente il dolo generico ed è richiesto il prodursi di un danno per l'amministrazione militare o un altro militare. Il secondo comma del nuovo articolo 234-bis punisce con la pena della reclusione militare da 1 a 5 anni il militare che, sempre in danno dell'amministrazione militare o di altro militare, falsifica o altera carte di credito o di pagamento, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
  Sottolinea che l'articolo 7 della proposta di legge, al comma 1, interviene sull'articolo 226 del codice penale militare di pace che punisce il reato di ingiuria, per armonizzare la disciplina militare con l'intervenuta depenalizzazione del reato di ingiuria previsto dal codice penale. La proposta di legge non abroga il delitto, ma ne prevede la punibilità solo se i fatti ledono in qualche misura un interesse militare essendo «commessi per cause non estranee al servizio e alla disciplina militare o alla presenza di militari riuniti per servizio ovvero da militare che si trovi in servizio a bordo di una nave o di un aeromobile militare». La proposta di legge aderisce sul punto alle conclusioni alle quali è pervenuta la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla ragionevolezza del reato militare di ingiuria a fronte dell'avvenuta trasformazione dell'ingiuria «comune» da illecito penale a illecito civile. I commi 2 e 3 del medesimo articolo 7, novellando l'articolo 260 del codice penale militare di pace e inserendo nel codice l'articolo 260-bis, intervengono sulle condizioni di procedibilità dei reati militari contro la persona. Attualmente, ai sensi dell'articolo 269 del codice penale militare di pace per i reati soggetti alla giurisdizione militare l'azione penale è iniziata d'ufficio, quando non sia necessaria la richiesta o la querela. Per alcuni reati, l'articolo 260, primo comma, del codice subordina l'esercizio dell'azione penale alla richiesta del ministro da cui dipende il militare indagato. Per i reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a 6 mesi, oltre che nelle ipotesi più gravi di danneggiamento di edifici o cose militari, l'articolo 260, secondo comma, del Codice prevede che si proceda solo previa richiesta del comandante del corpo da cui dipende il militare colpevole, senza che rilevi la volontà della persona offesa dal reato. La proposta di legge, modificando l'articolo 260, secondo comma, mantiene la richiesta del comandante del corpo da cui dipende il militare colpevole, aggiungendo che egli può chiedere l'esercizio dell'azione penale anche in assenza di querela della persona offesa. Con l'inserimento dell'articolo 260-bis del codice penale militare di pace, la proposta prevede la procedibilità a querela della persona offesa per i reati contro la persona che prevedono pene edittali fino a 6 mesi di reclusione. Si tratta delle ipotesi di percosse (articolo 222 c.p.m.p.), lesioni personali lievi (articolo 223, secondo comma, c.p.m.p.), ingiuria (articolo 226 c.p.m.p.), diffamazione (articolo 227 c.p.m.p.) e minaccia (articolo 229 c.p.m.p.). Per esercitare l'azione penale in relazione a tali reati, per i quali attualmente non si procede d'ufficio ma è necessaria la richiesta del comandante di corpo, sarà sufficiente la querela della persona offesa.
  Fa presente, infine, che l'articolo 8 della proposta di legge abroga le seguenti disposizioni del codice penale militare di pace: i reati di duello (Libro Secondo, Titolo III, capo VI, articoli da 200 a 210 c.p.m.p.); le ipotesi colpose dei delitti di Pag. 10danneggiamento di edifici e cose mobili militari (articolo 170 c.p.m.p.); il reato di attività sediziose (articolo 182 c.p.m.p.); il reato di raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta e di adunanza di militari (articolo 184 c.p.m.p.); le già descritte ipotesi di malversazione a danno di militari (articolo 216 c.p.m.p. e di peculato e malversazione del portalettere (articolo 217 c.p.m.p.)

  Giovanni Luca ARESTA (M5S) ringrazia i relatori per le esaustive relazioni svolte e sottolinea come la proposta di legge a sua prima firma introduca nel codice penale militare di pace anche la possibilità, per il comandante del corpo da cui dipende il militare colpevole, di chiedere l'esercizio dell'azione penale anche in assenza di querela della persona offesa.
  Sottolinea come sia utile approfondire i vari aspetti dell'iniziativa legislativa e preannuncia l'intenzione di proporre lo svolgimento di una mirata attività conoscitiva.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.