CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 13 maggio 2019
187.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e VIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

  La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 1476 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

  Cristian ROMANIELLO (M5S), relatore per la III Commissione, nella sua esposizione si concentrerà sulla cornice giuridico-internazionale all'interno della quale s'inseriscono i due Protocolli all'esame delle nostre Commissioni, lasciando gli aspetti inerenti alla recezione delle norme internazionali nel nostro ordinamento alla collega Terzoni.
  I due protocolli, firmati a Parigi il 12 febbraio 2004, intervengono in tema di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare modificando per la terza volta la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e la complementare Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963. Entrambe le Convenzioni, infatti, sono già state modificate, una prima volta dai rispettivi Protocolli addizionali del 28 gennaio 1964 e, successivamente, dai Protocolli di Parigi del 16 novembre 1982.
  La Convenzione di Parigi, la Convenzione di Bruxelles e i Protocolli del 1964 Pag. 4e del 1982 sono in vigore, e l'Italia ne è parte. Il nostro Paese, infatti, ha proceduto alla ratifica delle due Convenzioni e dei relativi Protocolli del 1964 con la legge n. 109/1974, mentre gli ulteriori protocolli del 1982 sono stati ratificati con la legge n. 131/1985.
  La Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile di Parti terze nel campo dell'energia nucleare, adottata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), costituisce il primo strumento internazionale sulla questione della responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e detta regole uniformi da adottare negli Stati che ne sono Parte.
  Attualmente essi sono 15, ossia Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Regno Unito. Austria e Lussemburgo hanno firmato ma non ancora proceduto alla ratifica.
  Il secondo strumento è rappresentato dalla Convenzione sulla responsabilità civile da danno nucleare (Convenzione di Vienna), adottata il 21 maggio 1963 nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA), che ha lo stesso oggetto della Convenzione di Parigi ed è ispirata ai medesimi princìpi.
  Entrambe le Convenzioni miravano a fornire sia un'adeguata protezione al pubblico da possibili danni, derivanti da rischi piccoli ma di potenziale gravità, sia una garanzia di crescita per l'industria nucleare, da non ostacolare con un sovraccarico di responsabilità.
  L'incidente di Chernobyl del 26 aprile 1986 – classificato come «catastrofico» con livello 7 (il massimo) della scala IAEA, insieme all'incidente nella centrale di Fukushima del marzo 2011 – evidenziò le insufficienze della normativa internazionale richiamata e, in particolare, della definizione di danno nucleare risarcibile.
  Per fare fronte a tale situazione, la Comunità internazionale decise di collegare tra loro gli Stati Parte delle due Convenzioni, di Parigi e di Vienna, le quali, per quanto ispirate da principi comuni, avevano ambiti di applicazione diversi. La Convenzione di Parigi e la complementare Convenzione di Bruxelles, infatti, hanno portata regionale, in quanto ne sono parte gli Stati dell'Europa occidentale, e sono aperte all'adesione libera di tutti gli Stati membri dell'OCSE, mentre i Paesi non membri OCSE possono accedere solo con il consenso delle altre Parti contraenti.
  La Convenzione di Vienna ha invece portata universale poiché vi aderiscono Paesi estranei all'area europea e trova applicazione al danno ovunque sofferto.
  Poiché gli Stati Parte della Convenzione di Parigi non erano divenuti Parte di quella di Vienna, anche a motivo, tra il resto, dei limiti inferiori da questa predisposti per la responsabilità civile degli operatori nucleari, nel 1988 fu adottato a Vienna il Protocollo comune relativo all'applicazione delle Convenzioni di Vienna e di Parigi, mirato a instaurare legami convenzionali tra gli Stati Parte dell'una e dell'altra Convenzione.
  Con il Protocollo comune, ratificato dall'Italia ai sensi della legge n. 147/1991 sono state introdotte regole che mirano a realizzare un'integrazione tra la disciplina del risarcimento del danno nucleare di cui alla Convenzione di Parigi e quella di cui alla Convenzione di Vienna.
  In virtù del Protocollo congiunto, se un incidente si verifica sul territorio di uno Stato contraente la Convenzione di Parigi, hanno diritto a essere risarcite sia le vittime che si trovano nel territorio dello Stato che sia Parte di essa, sia coloro che per effetto di quell'incidente abbiano subito danni nel territorio di uno Stato aderente alla Convenzione di Vienna. Il Protocollo si applica solo agli Stati che abbiano stipulato l'una o l'altra Convenzione (di Parigi o di Vienna); restano pertanto esclusi i Paesi che non sono Parti né dell'una né dell'altra Convenzione, tra cui, ad esempio, gli Stati Uniti d'America.
  Nel 2004 la Convenzione di Parigi è stata oggetto di un'ulteriore modifica, ossia il Protocollo emendativo ora all'esame delle Commissioni Affari esteri e Ambiente.Pag. 5
  Il Protocollo del 2004 è stato negoziato per migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari.
  Esso prevede un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali.
  Il Protocollo consta degli articoli I e II.
  L'articolo I reca le modifiche alla Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960 come emendata dal Protocollo addizionale del 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982.
  L'articolo II dispone che il Protocollo del 2004 costituisce parte integrante della Convenzione di Parigi del 1960 come già modificata da Protocolli del 1964 e del 1982.
  I principi fondanti le disposizioni del Protocollo possono essere così sinteticamente riassunti: la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico del gestore dell'impianto nucleare; il gestore di un impianto nucleare è esclusivamente responsabile per incidenti a tale installazione e in relazione a essa, inclusi gli incidenti a e in relazione a tale impianto, compresi quelli verificatisi nel corso del trasporto delle sostanze nucleari; la natura della responsabilità prevista dall'articolo 6 della Convenzione di Parigi è legale e non economica: pertanto la responsabilità si applica nei confronti dell'operatore dell'impianto, in quanto il gestore è la persona designata o riconosciuta in anticipo dalle autorità nazionali come l'operatore dell'impianto nucleare in questione; la responsabilità è di natura oggettiva e assoluta: ai sensi della Convenzione, l'operatore di un impianto nucleare è responsabile indipendentemente dal fatto che la colpa possa essere provata; la responsabilità ricade esclusivamente sull'operatore dell'impianto nucleare; è stato ampliato il concetto di danno e viene prescritto, in linea di principio, il risarcimento dei danni «immateriali» alle persone e ai beni, del costo delle «misure di ripristino» dell'ambiente e delle «misure preventive» adottate dopo l'incidente per prevenire e minimizzare i danni, nonché del lucro cessante a causa di una significativa degradazione dell'ambiente.
  I miglioramenti apportati dal Protocollo sulla responsabilità civile nel settore nucleare sono stati finalizzati sostanzialmente alla copertura di una gamma più ampia di danni risarcibili e ad aumentare i massimali di indennizzo dei danni causati da un incidente nucleare.
  Il Protocollo di Parigi (2004) non è ancora in vigore: come accennato, ai sensi dell'articolo II, lett. e) è necessaria la ratifica dei due terzi dei Paesi contraenti e tale quota potrà essere raggiunta solo con l'adesione degli Stati membri dell'Unione europea che siano anche Parti contraenti della Convenzione.
  Tali Stati, tra cui l'Italia, si sono impegnati a depositare simultaneamente gli strumenti di ratifica come previsto dall'articolo 2 della decisione 2004/294/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004.
  L'Italia è l'unico Stato membro a non avere concluso le procedure interne per la ratifica del Protocollo, impedendo così il deposito simultaneo deciso nel 2004. La mancata ratifica da parte italiana ha pertanto determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  La procedura è stata annunciata con una lettera di costituzione in mora inviata alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea in data 27 settembre 2012 e successivamente (20 giugno 2013) chiusa sulla base dell'assicurazione, da parte italiana, che si sarebbe proceduto con ogni urgenza alla ratifica.
  Quanto ai motivi all'origine del ritardo italiano nella ratifica, occorre rilevare che l'Italia ha avviato una riflessione e ha espresso delle riserve sulle conseguenze derivanti dall'adozione del documento illustrativo dei Protocollo, presentato alle Parti contraenti dopo la firma del Protocollo.
  In tale documento (e non nel Protocollo stesso) si consideravano ammissibili le richieste di risarcimento del danno nucleare Pag. 6per le dosi delle esposizioni alle radiazioni emesse dagli impianti durante il normale esercizio, anche al di sotto della soglia prescritta dalla normativa nazionale, assimilando tali condizioni di funzionamento a eventi incidentali.
  Tale riserva ha rallentato il procedimento per la ratifica del Protocollo, fino a quando si è addivenuti a un accordo, presso il Comitato giuridico dell'Agenzia per l'energia nucleare (NEA/OCSE), in cui è stata accolta la richiesta italiana e si è raggiunta una soluzione di compromesso, che lascia un maggiore margine interpretativo al legislatore nazionale in vista della trasposizione della Convenzione stessa nella normativa nazionale.
  Per quanto attiene al secondo protocollo alla nostra attenzione, ricorda preliminarmente che la convenzione alla quale si riferisce, la Convenzione di Bruxelles, è stata adottata nel 1963 allo scopo di fornire risorse finanziarie ulteriori per risarcire i danni derivanti da incidente nucleare.
  La Convenzione di Bruxelles stabilisce che tale risarcimento deve avvenire non solo a valere su fondi pubblici forniti dallo Stato sul territorio del quale si trova l'impianto nucleare dell'operatore responsabile, ma anche con il contributo di tutte le Parti alla Convenzione complementare di Bruxelles medesima.
  La Convenzione complementare di Bruxelles è soggetta alle disposizioni contenute nella Convenzione di Parigi, e il suo ambito di applicazione geografico è limitato al danno subìto sul territorio di una parte contraente o in alto mare, causato da incidenti nucleari diversi da quelli che si verificano interamente nel territorio di uno Stato non contraente.
  Il combinato disposto delle Convenzioni di Parigi e di Bruxelles prevede un risarcimento fino a un importo massimo di circa 330 milioni di euro.
  Nessuno Stato può diventare o rimanere parte contraente della Convenzione di Bruxelles a meno che non sia già parte contraente della Convenzione di Parigi.
  Come accennato l'Italia è parte della Convenzione di Bruxelles e ha ratificato i due protocolli emendativi, del 1964 e del 1982. Il Protocollo fatto a Parigi il 12 febbraio 2004 in esame, depositato presso il Governo belga, non è ancora in vigore in quanto non sono ancora stati depositati i sei strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione necessari.
  Secondo i dati più aggiornati il Protocollo è stato ratificato da Spagna, Svizzera e Norvegia.
  Con riferimento al contenuto, particolare rilievo assume il paragrafo B che sostituisce l'articolo 2 della Convenzione, nel quale viene ribadito il principio cardine della Convenzione di Parigi, per cui la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico dell'esercente di un impianto nucleare per usi pacifici.
  Si tratta, come precisa la relazione illustrativa, di una forma di responsabilità oggettiva, indipendente dalla prova della colpa dell'esercente.
  Quanto all'ambito di applicazione, l'articolo 2 in commento richiede che la responsabilità dei danni incomba all'esercente di un impianto nucleare situato nel territorio di una Parte contraente e che essi siano stati subiti: nel territorio di una Parte contraente; oppure nelle zone marittime situate al di là del mare territoriale di una Parte contraente o al di sopra di esse, a bordo di una nave battente bandiera o immatricolata nel territorio di una Parte contraente o da un cittadino di una Parte contraente; oppure nella zona economica esclusiva (ZEE) di una Parte contraente.
  Viene espressamente escluso il danno subìto nel mare territoriale di uno Stato non contraente o sovrastante lo stesso.
  Il paragrafo C sostituisce l'articolo 3 della Convenzione prevedendo che il risarcimento per ogni incidente nucleare sia effettuato fino a concorrenza di 1.500 milioni di euro; entro questo massimale, sono stabilite le quote di fondi, privati e pubblici, da utilizzare per effettuare il risarcimento (assicurazione privata, altra garanzia finanziaria, fondi pubblici).
  La responsabilità risarcitoria dell'esercente è stabilita fino a concorrenza di un ammontare almeno pari a 700 milioni di Pag. 7euro per mezzo di fondi provenienti da un'assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria o anche da fondi pubblici stanziati conformemente alla Convenzione di Parigi.
  A partire da 700 e fino a 1.200 milioni di euro, devono essere resi disponibili fondi pubblici nazionali, da stanziare a opera della Parte contraente nel cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile.
  Se il risarcimento è di ammontare compreso tra 1.200 e 1.500 milioni di euro, interviene una forma di solidarietà inter-statale, con un riparto tra tutte le Parti contraenti o aderenti alla Convenzione, secondo la chiave di ripartizione individuata dal successivo articolo 12; tale massimale di 1.500 milioni di euro è suscettibile di aumento per i Paesi che aderiscano alla Convenzione in base all'articolo 12-bis, introdotto ex novo dal Protocollo in esame.
  Ai sensi del nuovo articolo 8, introdotto al paragrafo H, al danneggiato viene riconosciuto il diritto al risarcimento integrale del danno nucleare subìto conformemente alle disposizioni previste dal diritto nazionale a condizione che ove l'entità del danno superi o sia suscettibile di superare la soglia di 1.500 milioni di euro, una Parte contraente possa stabilire criteri equitativi per distribuire l'ammontare del risarcimento, a prescindere dall'origine dei fondi.
  L'Allegato alla Convenzione, sostituito dal paragrafo V del Protocollo, prevede poi un'altra ipotesi in cui il massimale risarcitorio di 1.500 milioni di euro può essere superato. Si tratta dei danni causati da incidente nucleare non coperti dalla Convenzione del 1963, per il fatto che l'impianto nucleare non sia inserito nella lista che, ai sensi dell'articolo 13 della predetta Convenzione, ciascuna Parte contraente deve predisporre e comunicare contestualmente al deposito degli strumenti di ratifica del Protocollo in esame.
  Conformemente con quanto previsto dal Protocollo emendativo del 2004 della Convenzione di Parigi, è ribadita la distinzione tra le due ipotesi di danno: decesso o danni alle persone, da un lato, e ogni altro danno nucleare dall'altro.
  Nel primo caso, l'azione risarcitoria deve essere esercitata entro trenta anni a decorrere dalla data dell'incidente nucleare, nel secondo entro dieci anni (nuovo articolo 6, introdotto dal paragrafo F del Protocollo). Tuttavia, a certe condizioni, una Parte contraente può stabilire un termine di prescrizione di almeno tre anni, a decorrere dal momento in cui la persona lesa ha avuto effettiva conoscenza del danno nucleare, o avrebbe dovuto ragionevolmente esserne venuta a conoscenza.
  Gli articoli 10 e 11 (sostituiti dai paragrafi J e K) regolano gli obblighi gravanti sugli Stati Parte della Convenzione i cui tribunali sono competenti a decidere del risarcimento del danno, che vanno dall'obbligo di informare le altri Parti contraenti circa la sopravvenienza di un incidente nucleare qualora i danni causati superino o siano suscettibili di superare i 1.200 milioni di euro (articolo 10, lett. a)), al potere di chiedere alle altre Parti di rendere disponibili i fondi pubblici per il risarcimento, unitamente all'esclusiva competenza all'erogazione di tali fondi (articolo 10, lett. b)).
  Raccomanda una rapida approvazione del disegno di legge che consentirà l'adesione del nostro Paese a due importanti accordi internazionali sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare poiché consente di migliorare la compensazione dei danni causati da incidenti nucleari.

  Patrizia TERZONI (M5S), relatrice per la VIII Commissione, riferisce sui contenuti del disegno di legge in esame.
  Il disegno di legge – che si compone di cinque articoli – autorizza la ratifica: 1) del Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; 2) del Protocollo emendativo Pag. 8della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Protocolli citati.
  L'articolo 3 modifica in più punti la legge n. 1860 del 1962, che contiene norme sulla responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare ed elenca, in particolare, specifiche definizioni finalizzate all'applicazione della medesima legge.
  Il comma 1 prevede che le modifiche alla citata legge n. 1860 decorrano dalla data di entrata in vigore del Protocollo sub 1).
  Solo per l'articolo 19 è prevista una disciplina transitoria che si applica dalla medesima data e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo sub 2).
  Il comma 2, alla lettera a) modifica le definizioni di incidente nucleare e impianto nucleare e alla lettera c) introduce le definizioni di danno nucleare, misure di reintegro, misure preventive e misure ragionevoli, nell'ambito delle definizioni elencate all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, in accordo con le modifiche recate all'articolo 1 della Convenzione di Parigi del 1960 dal Protocollo sub 1).
  Con la nuova definizione, ampliativa rispetto a quella vigente, si intende per incidente nucleare qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni nucleari. Nella vigente normativa, si precisa invece che l'incidente nucleare – oltre ad essere qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine, che abbia causato danni – deve provenire o risultare dalle proprietà radioattive o dalla unione delle proprietà radioattive con proprietà tossiche o esplosive, o altre proprietà pericolose, di combustibili nucleari o di prodotti o di rifiuti radioattivi.
  Viene poi modificata la definizione di «impianti nucleari», per specificare – conformemente a quanto stabilito nel Protocollo – che sono impianti nucleari gli impianti – anziché, come attualmente previsto, gli stabilimenti – per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari, nonché per il riprocessamento (anziché la rigenerazione) di combustibili nucleari irraggiati. Viene altresì precisato che sono impianti nucleari gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari e ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di disattivazione.
  Si ridefinisce poi la nozione di danno nucleare, per il quale si intende qualsiasi decesso o danno alle persone, ogni perdita di beni o danno agli stessi, qualsiasi perdita economica risultante da danni alle persone o ai beni se questi sono subìti da persone aventi titolo per chiedere il risarcimento, il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell'ambiente, risultante da un importante degrado di tale ambiente, il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure.
  Le misure di reintegro sono definite come tutte le misure ragionevoli approvate dal Ministero dell'ambiente, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell'ambiente danneggiati o distrutti, ovvero a introdurre, quando ciò sia ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente.
  Per misure preventive si intendono tutte le misure ragionevoli, da chiunque adottate dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave e imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari.Pag. 9
  Le misure ragionevoli sono ridefinite come tutte le misure considerate adeguate e proporzionate dal diritto nazionale dello Stato competente in considerazione di tutte le circostanze, quali, ad esempio, la natura e l'ampiezza del danno nucleare subìto oppure, in caso di misure preventive, la natura e l'ampiezza del rischio di tale danno e il grado di probabilità, nel momento in cui le misure sono adottate, che esse siano efficaci.
  Viene poi modificato l'articolo 1, terzo comma, della citata legge n. 1860, al fine di stabilire che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, che recepisce le decisioni del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. in materia di esclusione di impianti nucleari, combustibili nucleari o materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni internazionali, ratificate con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, deve essere emanato di concerto con il Ministero dell'ambiente, su proposta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
  Il comma 4 novella in più punti l'articolo 15 della legge n. 1860, al fine di estendere la responsabilità dell'esercente di un impianto nucleare a quanto indicato dalla nuova definizione di danno nucleare e di escludere dalla responsabilità dell'esercente i danni prodotti, oltre che all'impianto nucleare in sé, anche agli impianti in corso di costruzione.
  Il comma 5 modifica in più punti l'articolo 16 della legge 1860, che disciplina la responsabilità dell'esercente nel caso di trasporto di materie nucleari, al fine di estendere la responsabilità civile dell'esercente ai casi previsti nella nuova definizione di danno nucleare.
  I commi 6 e 7 modificano gli articoli 17 e 18 della legge 1860 al fine di estendere la responsabilità civile dell'esercente agli ambiti indicati nella nuova definizione di danno nucleare sia in caso di incidente relativo alla detenzione di materie nucleari sia in caso di diritto al risarcimento. Si modifica inoltre l'articolo 18, relativo ai casi previsti per il diritto al risarcimento, prevedendo che se l'esercente dimostra che il danno nucleare risulta interamente o in parte o da grave negligenza o omissione della persona che ha subìto il danno, il tribunale competente può esonerare l'esercente in tutto o in parte dall'obbligo di risarcimento.
  I commi 5, lettera e), 8 e 9 recepiscono le modifiche operate con il Protocollo sub 1) relativamente alla responsabilità finanziaria dell'esercente di un impianto nucleare per i danni causati da un incidente nucleare. In particolare, da un lato si conferma il principio attualmente previsto per il quale l'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di sostanze nucleari debbono estendersi anche a tutti i danni nucleari derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario, e, dall'altro, si introduce la previsione per la quale il risarcimento dei danni nucleari causati al trasportatore ferroviario che trasporta le sostanze nucleari al momento dell'incidente nucleare non può comunque avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell'esercente per gli altri danni nucleari fino a un limite inferiore a 80 milioni di euro, ovvero all'ammontare maggiore stabilito dal decreto del Ministero dello sviluppo economico che approva le condizioni generali della polizza assicurativa.
  In tal modo, si implementa il principio, sotteso alla Convenzione, come emendata nel 2004, per cui la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico del gestore dell'impianto nucleare, il quale è esclusivamente responsabile per incidenti a tale installazione e in relazione a essa, inclusi gli incidenti a un impianto e in relazione ad esso, compresi quelli verificatisi nel corso del trasporto delle sostanze nucleari.
  Il comma 8, intervenendo sull'articolo 19 della legge, prevede che, per ciascun incidente nucleare, l'indennità dovuta dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati, è pari a 700 milioni di euro, demandandosi ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Pag. 10sentiti l'ISIN e l'ISPRA, la possibilità di determinare anche in misura inferiore il predetto limite, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e comunque per importi non inferiori a 70 milioni di euro per ogni incidente.
  Si segnala che dall'entrata in vigore del Protocollo sub 1) e fino all'entrata in vigore del Protocollo sub 2) gli importi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge n. 1860 del 1962, come da ultimo sostituito dall'articolo in esame, sono, rispettivamente, fissati in 700 milioni di euro e, secondo quanto previsto dalla normativa previgente, in circa 380.734 euro (75 miliardi di lire). Si tratta degli importi riguardanti, rispettivamente, la quota di danno eccedente l'ammontare dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria stipulata dall'esercente, fino alla concorrenza di 1,2 miliardi di euro, che è posta a carico dello Stato, e la quota di danno eccedente l'ammontare di 1,2 miliardi di euro fino alla concorrenza di 1,5 miliardi di euro, che è posta a carico delle parti contraenti del Protocollo sub 2).
  Il comma 9 interviene sull'obbligo per ogni esercente un impianto nucleare di stipulare e mantenere un'assicurazione per un ammontare pari a quello previsto dalla stessa legge o di fornire altra garanzia finanziaria di pari importo e, in materia di non sequestrabilità e pignorabilità delle somme dovute per il risarcimento di danni derivanti da incidenti nucleari, specifica che si deve trattare di danni nucleari.
  Il comma 10, in materia di decadenza e prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari, conferma il termine di decadenza di tre anni per l'esercizio dell'azione di risarcimento, mentre, con riguardo alla prescrizione del diritto al risarcimento in caso di decesso o di danni alle persone, il termine è ampliato – rispetto alla normativa vigente – da 10 a 30 anni decorrenti dalla data dell'incidente. Resta invece invariato il termine di 10 anni dall'incidente per tutti gli altri casi di danno nucleare.
  L'articolo 4, che contiene le disposizioni finanziarie, dispone la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni del Protocollo sub 1) pari ad euro 3,5 milioni annui a decorrere dal 2019. Le richiamate disposizioni del Protocollo sub 1) stabiliscono che ogni Parte contraente debba prevedere, nella propria legislazione, che la responsabilità dell'esercente per i danni nucleari causati da ciascun incidente non sia inferiore a 700 milioni di euro, e che per fare fronte a tale responsabilità ogni esercente sia tenuto ad avere e mantenere un'assicurazione o altra garanzia finanziaria, corrispondente al tipo ed alle condizioni determinate dall'autorità pubblica competente.
  Ai sensi del comma 3, qualora il danno da risarcire ecceda l'ammontare dell'assicurazione o della diversa garanzia finanziaria stipulata dall'esercente, il risarcimento, come previsto dai Protocolli emendativi delle Convenzioni in esame, sarà a carico dello Stato fino all'importo di 1,2 miliardi di euro (cioè fino a 700 milioni di euro ai sensi della Convenzione di Parigi e fino a 1.200 milioni di euro ai sensi della Convenzione di Bruxelles). A tale onere, del tutto eventuale, si farà fronte ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge n. 131/1985 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale imputare eventuali maggiori oneri discendenti dall'attuazione delle Convenzioni. In caso di ulteriori eventuali maggiori oneri, rispetto a quanto disponibile a legislazione vigente per le spese obbligatorie, si farà comunque fronte con un apposito provvedimento legislativo. Parimenti si farà fronte con un provvedimento ad hoc alle eventuali necessità finanziarie a carico dell'Italia nel caso di danno da incidente di importo superiore a 1.200 milioni di euro (fino a 1.500 milioni di euro), per il quale la Convenzione di Bruxelles prevede un intervento solidale di tutti gli Stati firmatari.
  L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore per il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del testo in Pag. 11Gazzetta Ufficiale. Per un maggiore dettaglio, rinvia, in conclusione, al testo a fronte predisposto dagli uffici tra le disposizioni vigenti della legge n. 1860 e quelle risultanti dalle modifiche apportate dal provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, nel ricordare preliminarmente che l'Italia è ad oggi l'ultimo Stato membro che non ha ancora provveduto alla ratifica del Protocollo emendativo della Convenzione del 1960 e che è stata avviata una procedura di infrazione al riguardo, sospesa in ragione delle rassicurazioni date dallo Stato italiano in ordine ad una pronta ratifica, manifesta l'interesse del Governo a che i Protocolli in oggetto vengano al più presto ratificati.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente per la VIII Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.