CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 aprile 2019
180.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 15

SEDE REFERENTE

  Martedì 30 aprile 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Vannia Gava.

  La seduta comincia alle 11.05.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.
C. 506 Morani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 marzo scorso.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che sono state presentate proposte emendative (vedi allegato 1) e che sono ritirati gli emendamenti 1.36 e 1.38 della relatrice.

  Alessia MORANI (PD), relatrice, si rimette alla Commissione in merito all'articolo premissivo Bartolozzi 01.01, mentre esprime parere contrario sulle proposte emendative Bartolozzi 01.02, Montaruli 1.1, 1.2, 1.3. e 1.4, Schullian 1.5, Bartolozzi 1.6 e Turri 1.7. Invita al ritiro dell'emendamento Bazoli 1.8, esprimendo, altrimenti, parere contrario e esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 1.9 e 1.10. Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Bazoli 1.11, esprimendo, altrimenti parere contrario, mentre esprime parere contrario sulle proposte emendative Bartolozzi 1.12 e Montaruli 1.13 e 1.14. Propone, quindi, una nuova formulazione del suo emendamento 1.15 (vedi allegato 2), del quale raccomanda l'approvazione, ed esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.16, 1.17 e 1.18. Invita al ritiro dell'emendamento Bartolozzi 1.19, esprimendo altrimenti parere contrario, ed esprime parere contrario sull'emendamento Zanettin 1.20. Invita al ritiro dell'emendamento Salafia 1.21, esprimendo altrimenti parere contrario, ed esprime parere contrario sulle proposte emendative Zanettin 1.22 e 1.23. Invita al ritiro dell'emendamento Salafia 1.24 e delle identiche proposte emendative Turri 1.25 e Bartolozzi 1.26, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere Pag. 16contrario sugli emendamenti Rossello 1.27, Bartolozzi 1.28, Montaruli 1.29, Zanettin 1.30 e Bartolozzi 1.31, ed invita al ritiro dell'emendamento Bazoli 1.32, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.33 e Rossello 1.34, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Turri 1.35 e parere contrario sull'emendamento Zanettin 1.37.

  La sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme a quello della relatrice fatta eccezione per l'articolo premissivo Bartolozzi 01.01, sul quale esprime parere contrario, e per l'emendamento Turri 1.7, sul quale esprime invece parere favorevole.

  Alfredo BAZOLI (PD) ritira gli emendamenti a sua firma 1.8 e 1.11.

  Alessia MORANI (PD), relatrice, precisa di essersi rimessa alla valutazione della Commissione sull'articolo premissivo Bartolozzi 01.01, sul quale la rappresentante del Governo ha espresso parere contrario, in quanto lo stesso è volto ad introdurre nel codice civile una materia, quella degli accordi prematrimoniali, oggetto della proposta di legge C. 244 a sua firma.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) evidenzia come l'onorevole Garavaglia, nella XVI legislatura, avesse presentato una proposta di legge in materia di patti prematrimoniali, il cui contenuto è stato in parte trasfuso nell'articolo premissivo a sua firma. Sottolinea che la sua proposta emendativa ha il pregio, rispetto al testo della proposta di legge della relatrice, di essere più snello, in quanto prevede che gli accordi prematrimoniali debbano essere stipulati per atto pubblico e depositati presso l'Ufficio del registro territorialmente competente, eliminando il ricorso alla negoziazione assistita. Ritiene, pertanto, che la relatrice dovrebbe effettuare uno «sforzo aggiuntivo» ed esprimere parere favorevole su tale proposta emendativa, che esplicita nelle linee essenziali i contenuti dei patti prematrimoniali.

  Anna Rita TATEO (Lega) preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sull'articolo premissivo Bartolozzi 01.01, evidenziando che il contenuto di tale proposta emendativa esula dall'oggetto specifico del provvedimento in discussione, che dispone in materia di assegno divorzile. Ritiene, pertanto, che il tema dovrà essere approfondito in altra sede.

  Valentina D'ORSO (M5S), nel preannunciare il voto contrario dei deputati del Movimento Cinque Stelle sulla proposta emendativa in discussione, evidenzia come con l'approvazione della stessa si amplierebbe la portata dell'intervento normativo del provvedimento in esame. A suo avviso, inoltre, l'esame della materia relativa agli accordi prematrimoniali necessita di tempi congrui per una approfondita valutazione.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) stigmatizza la volontà dei colleghi della maggioranza, ed in particolare di quelli del gruppo della Lega, di non voler accedere ad un ampliamento del perimetro dell'oggetto della proposta di legge in titolo, rammentando che per altri provvedimenti, come ad esempio quelli in materia di anticorruzione o di violenza di genere, gli stessi colleghi non abbiano avuto le medesime remore. Ritiene, inoltre, che la materia dei patti prematrimoniali non esuli dal contenuto del provvedimento in discussione in quanto l'introduzione di tali patti ridurrebbe anche il ricorso al giudice in caso di separazione. Chiede, infine, per quali ragioni la presidenza abbia prorogato il termine per la presentazione degli emendamenti se poi i commissari debbono assistere ad una chiusura da parte della maggioranza e dell'Esecutivo sul contenuto della proposta di legge.

  Alfredo BAZOLI (PD) rammenta che, nel corso delle audizioni che si sono svolte in Commissione, molti dei soggetti intervenuti hanno sottolineato come l'argomento degli accordi prematrimoniali sia contiguo a quello dell'assegno divorzile. Ritiene, quindi, che i colleghi della maggioranza, dichiarando che non si possa Pag. 17ampliare l'oggetto del provvedimento, siano ricorsi ad una motivazione poco valida ed evidenzia come, in altri casi, tale ampliamento è stato invece consentito. Ritiene che l'articolo premissivo Bartolozzi 01.01 possa costituire l'occasione utile per introdurre tale argomento nel codice civile e, pur condividendo la scelta della relatrice di rimettersi alla valutazione della Commissione sulla questione, non comprende le motivazioni addotte dai colleghi della maggioranza per non affrontare la problematica.

  La Commissione respinge l'articolo premissivo Bartolozzi 01.01.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede per quali ragioni la relatrice ed il Governo abbiano espresso parere contrario sull'articolo premissivo a sua firma 01.02. Precisa che tale proposta emendativa recepisce i recenti orientamenti della Cassazione in materia di pronuncia parziale. Nel sottolineare come la richiesta di una pronuncia sullo status rappresenti una delle questioni più importanti che attengono alla vita delle persone, precisa che la proposta emendativa è volta ad anticipare alla fase dell'udienza presidenziale la possibilità, per il presidente, di rimettere immediatamente la decisione al collegio affinché quest'ultimo valuti la possibilità di pronunciare solo in merito allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

  La Commissione respinge l'articolo premissivo Bartolozzi 01.02.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dei presentatori degli emendamenti Montaruli 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4: si intende vi abbiano rinunciato.

  Catello VITIELLO (Misto) sottoscrive l'emendamento Schullian 1.5.

  La Commissione respinge l'emendamento Schullian 1.5.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) non comprende le motivazioni che hanno indotto la relatrice e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere contrario sulla proposta emendativa a sua firma 1.6, sottolineando come la stessa recepisca osservazioni evidenziate da magistrati ed esperti della materia nel corso delle audizioni.

  La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.6.

  Alfredo BAZOLI (PD) dichiara di non comprendere le ragioni sottese all'emendamento Turri 1.7, la cui approvazione, a suo avviso, rischierebbe di rendere meno comprensibile il testo del provvedimento. Fa notare come con tale proposta emendativa si sopprima dalla disposizione in esame la previsione della funzione stessa dell'assegno divorzile, destinato a equilibrare la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita rispettive dei coniugi. Sottolinea, quindi, la necessità, affinché il giudice possa determinare il quantum dell'assegno, che siano chiarite le finalità della corresponsione dell'assegno stesso.

  Alessia MORANI (PD), relatrice, nel sottolineare il metodo di lavoro costruttivo utilizzato dalla maggioranza e dall'opposizione per esaminare il provvedimento in discussione, ritiene che sia necessario motivare le ragioni che la hanno indotta ad esprimere sull'emendamento Turri 1.7 un parere contrario, difforme da quello del Governo. Nel richiamarsi a quanto testé affermato dal collega Bazoli, ritiene che tale proposta emendativa sopprima il «fulcro» della proposta di legge in esame, con la quale si forniscono al giudice le opportune indicazioni per la determinazione dell'assegno. Con riferimento, inoltre, a quanto osservato dalla collega Bartolozzi, fa notare come le Sezioni unite della Cassazione, nel luglio 2018, abbiano ripreso i criteri già esplicitati nella proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Ferranti, C. 4605, esaminata dalla Commissione Pag. 18giustizia nel corso della XVII legislatura, da cui il provvedimento in discussione trae origine. Rammenta altresì che Mirzia Bianca, professoressa di istituzioni di diritto privato presso l'Università la Sapienza di Roma, nel corso dell'audizione svolta, ha sottolineato l'importanza di mantenere il richiamo alla funzione di riequilibrio dell'assegno divorzile.

  Valentina D'ORSO (M5S), nel dare atto alla relatrice del clima di dialogo che si è instaurato durante l'esame della proposta di legge, desidera tuttavia precisare che l'emendamento Turri 1.7 è più aderente, rispetto al testo del provvedimento in esame, all'orientamento espresso dalle Sezioni unite della Cassazione del luglio 2018, che hanno sancito il definitivo superamento della distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile. A suo avviso, pertanto, la proposta della maggioranza rappresenta una formulazione più rispettosa della natura e della funzione composita dell'assegno divorzile, che ha una finalità tanto assistenziale quanto compensativa.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel replicare alla relatrice, rammenta che la proposta di legge della scorsa legislatura Ferranti C. 4605 fu presentata a seguito sentenza della Corte di Cassazione n. 15481 del 2017, che vedeva il matrimonio come vincolo non più indissolubile, ma risolubile, e che fondava il proprio convincimento sul principio di autosufficienza dei coniugi. Sottolinea, quindi, che le Sezioni unite della Cassazione, nel luglio del 2018, hanno chiarito quali siano i presupposti e i criteri di determinazione dell'assegno divorzile, che ha una funzione sia assistenziale sia compensativa.
  Ciò premesso, ritiene che sopprimere totalmente il richiamo al principio di riequilibrio non sia corretto, in quanto lo stesso deve costituire il criterio che guida il giudice nella sua valutazione.

  Roberto CATALDI (M5S) ritiene che mantenere il richiamo al criterio del riequilibrio dell'assegno divorzile, nei termini in cui è previsto nella proposta di legge, possa indurre ad una interpretazione della norma che faccia reintrodurre il concetto di «tenore di vita», non più attuale. A suo avviso, il provvedimento deve essere esaminato nel suo complesso e fa notare come il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge introduca numerosi criteri di valutazione ai quali il giudice deve riferirsi nel disporre l'attribuzione dell'assegno.

  Alfredo BAZOLI (PD) ribadisce le perplessità già evidenziate in ordine all'emendamento Turri 1.7 e sottolinea che il provvedimento in esame si riferisce alle condizioni di vita e non al tenore di vita dei coniugi. Ritiene che la soppressione prevista dalla proposta emendativa in esame renda «monca» la norma e attribuisca una eccessiva discrezionalità al giudice.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che, con l'approvazione dell'emendamento Turri 1.7, l'assegno divorzile avrà esclusivamente natura assistenziale e non più compensativa. Ritiene, inoltre, che il testo del provvedimento come risultante dall'eventuale approvazione dell'emendamento in discussione, non chiarirebbe a carico di chi dovrebbe essere posto l'assegno divorzile, ipotizzando che potrebbe essere posto anche a carico di un terzo.

  Roberto CATALDI (M5S), nel replicare alla collega Bartolozzi, osserva che nel corso di un procedimento per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti sono soltanto due e che, pertanto, il giudice non potrebbe porre a carico di un terzo soggetto estraneo al processo l'assegno divorzile.

  La Commissione approva l'emendamento Turri 1.7 (vedi allegato 2).

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che gli emendamenti Schullian 1.9 e 1.10 e l'emendamento Bartolozzi 1.12 non verranno posti in votazione, poiché Pag. 19preclusi dall'approvazione dell'emendamento Turri 1.7.
  Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Montaruli 1.13 e 1.14: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione approva, quindi, l'emendamento della relatrice 1.15 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Giusi BARTOLOZZI (FI) osserva preliminarmente come il provvedimento preveda che l'attribuzione dell'assegno a favore del coniuge, a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia disposta dal tribunale sulla base di una valutazione che deve tenere conto della durata del matrimonio.
  Sottolinea, quindi, che la durata del matrimonio potrebbe protrarsi in misura rilevante a causa dei tempi necessari per arrivare alla pronuncia della sentenza di scioglimento. Raccomanda, pertanto, l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.16, che più propriamente lega le valutazioni del tribunale alla durata della convivenza matrimoniale.
  Ricorda, inoltre, che tale emendamento recepisce un suggerimento emerso nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione e si domanda, dunque, quali siano le ragioni del parere contrario della relatrice e del Governo.

  La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.16.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che gli emendamenti Bartolozzi 1.17, 1.18 e 1.19, nonché l'emendamento Zanettin 1.20, non verranno posti in votazione, poiché preclusi dall'approvazione dell'emendamento della relatrice 1.15, come riformulato.

  Valentina D'ORSO (M5S) ritira l'emendamento Salafia 1.21, di cui è cofirmataria.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanettin 1.22 e 1.23.

  Valentina D'ORSO (M5S) ritira l'emendamento Salafia 1.24, di cui è cofirmataria.

  Anna Rita TATEO (Lega) ritira l'emendamento Turri 1.25, di cui è cofirmataria.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritira l'emendamento 1.26, a sua prima firma.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che gli emendamenti Rossello 1.27 e Bartolozzi 1.28 non verranno posti in votazione, poiché preclusi dall'approvazione dell'emendamento della relatrice 1.15, come riformulato.
  Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Montaruli 1.29: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Zanettin 1.30.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.31 che, raccogliendo gli spunti di riflessione emersi nell'ambito delle audizioni svolte dalla Commissione, prevede che l'assegno non sia soggetto a revisione.
  Poiché ritiene che la proposta emendativa sia di buon senso, si domanda quali siano le ragioni del parere contrario espresso dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.

  La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.31.

  Alfredo BAZOLI (PD) ritira il proprio emendamento 1.32 evidenziando, tuttavia, che questa nasce dall'esigenza di prevedere, qualora sussistesse ancora l'incolpevole incapacità reddituale, una proroga del termine della durata dell'assegno.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua firma 1.33, evidenziando come lo stesso sia finalizzato ad evitare la corresponsione dell'assegno al coniuge che abbia rassegnato le dimissioni nel periodo immediatamente precedente la separazione.

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  La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.33.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) sottolinea come l'emendamento Rossello 1.34, di cui è cofirmataria, preveda opportunamente che l'assegno al coniuge non sia più attribuito nel caso di una convivenza continuativa e non semplicemente stabile.
  Nel rilevare che il termine «continuativa» appare più congruo, raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento.

  Alessia MORANI, relatrice, osserva che l'emendamento Turri 1.35, su cui ha espresso un parere favorevole, prevede una nozione più specifica di convivenza, facendo riferimento alla definizione di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016.

  La Commissione respinge l'emendamento Rossello 1.34 ed approva l'emendamento Turri 1.35 (vedi allegato 2).
  La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zanettin 1.37.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che, essendo concluso l'esame delle proposte emendative, il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.

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