CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 aprile 2019
176.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 190

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 aprile 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Documento di economia e finanza 2019.
Doc. LVII, n. 2 e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Sergio BATTELLI, presidente, segnala che il documento sarà esaminato in Assemblea a partire da giovedì 18 prossimo e che pertanto il parere della Commissione, in relazione ai tempi di esame previsti dalla Commissione bilancio e come convenuto in sedi di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dovrà essere reso entro la giornata di domani.

  Marco MAGGIONI (Lega), relatore, evidenzia che il Documento di economia e finanza (DEF) per il triennio 2020-2022 all'esame rappresenta il primo DEF del nuovo Governo. Al fine di richiamare il contesto decisionale in cui si inserisce il Documento, ricorda preliminarmente che, sulla base del calendario previsto nell'ambito del «Semestre europeo», la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità Pag. 191e finanza pubblica), dispone che il processo di programmazione economica inizi il 10 aprile, data di presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza, al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR) contenuti nel DEF. Sulla base dei contenuti del DEF, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati nel mese di maggio. Nei successivi mesi di giugno e luglio il Consiglio «Economia e finanza» (ECOFIN) e, per la parte che gli compete, il Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori», approvano le raccomandazioni della Commissione europea, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno.
  Sottolinea che il processo descritto rappresenta la base per la presentazione dei progetti di legge di bilancio da adottare in ciascun Paese entro il 31 dicembre.
  Relativamente alla struttura del DEF, ricorda che, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, esso si compone di tre sezioni e di una serie di allegati. In particolare, la prima sezione espone lo schema del Programma di stabilità, che deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. La seconda sezione reca l’«Analisi e tendenze della finanza pubblica». La terza sezione reca, infine, lo schema del Programma nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di stabilità, contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale.
  Illustra quindi i principali indicatori macroeconomici contenuti nel Documento e rinvia, per un'analisi più di dettaglio, alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Evidenzia che la previsione di crescita tendenziale è stata ridotta allo 0,1 per cento per l'anno in corso, in un contesto, che non riguarda solo l'Italia, di debolezza economica internazionale, a fronte del quale il Governo ha adottato due pacchetti di misure di sostegno agli investimenti particolarmente significativi, il decreto-legge cosiddetto «crescita» e il decreto-legge cosiddetto «sblocca cantieri», in corso di presentazione alle Camere, che dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello di PIL programmatico dello 0,2 per cento, che salirebbe allo 0,8 per cento nei tre anni successivi.
  Ricorda che, grazie all'attivazione della riduzione di spesa delle pubbliche amministrazioni di 2 miliardi, già prevista nella legge di bilancio per il 2019, il deficit di quest'anno dovrebbe attestarsi al 2,4 per cento del PIL, sia nel quadro programmatico che in quello tendenziale, per poi avviare un percorso di graduale riduzione che dovrebbe ridurlo all'1,5 per cento nel 2022. Il deficit strutturale scenderebbe dall'1,5 per cento del PIL di quest'anno allo 0,8 per cento nel 2022, convergendo verso il pareggio strutturale. È prevista una salita del rapporto debito/PIL, già moderatamente aumentato lo scorso anno, anche nel 2019, mentre per i prossimi anni resta l'obiettivo di una significativa riduzione, con l'obiettivo di un rapporto pari al 129 per cento del PIL nel 2022.
  Osserva che il documento reca l'impegno del Governo a spingere sul fronte degli investimenti pubblici, al fine di raggiungere una quota pari al 2,6 per cento del PIL nel 2022, dal 2,1 registratosi nel 2018 e che vi si evidenzia la necessità di riforme come via maestra per migliorare il potenziale di crescita. A tal fine, il Governo si impegna ad agire su più fronti per incrementare la produttività di diversi comparti dell'economia: dall'introduzione di un salario minimo orario per chi non rientra nella contrattazione collettiva alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, oltre alla predisposizione di strategie nazionali per la diffusione della banda larga e del Pag. 1925G. Rileva che nel programma rientrano il rilancio della politica industriale, anche attraverso lo stimolo alla mobilità sostenibile, le semplificazioni amministrative e l'aumento dell'efficienza della giustizia. Rammenta che in campo fiscale, si intende continuare il processo di riforma delle imposte sui redditi in chiave flat tax, incidendo in particolare sull'imposizione a carico dei ceti medi, mentre si proseguirà negli interventi di sostegno alle famiglie, alla natalità e all'istruzione scolastica e universitaria.
  Ricorda che, tra tali obiettivi, i principali sono peraltro incoraggiati dalle politiche dell'Unione europea e contenuti nelle raccomandazioni del Consiglio del 13 luglio 2018 sul programma nazionale di riforma 2018 dell'Italia.
  In tal senso, si limita a ricordare, con riferimento al salario minimo, presente in 22 paesi europei su 28, che il Parlamento europeo, da ultimo, nella risoluzione approvata il 13 marzo 2019, sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, relativamente agli aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2019, ha invitato, tra l'altro, gli Stati membri «ad attuare misure volte a migliorare la qualità del lavoro e a ridurre la dispersione salariale, compresa la possibilità di aumentare le soglie retributive anche sotto forma, ove applicabile, di minimi salariali fissati a livelli dignitosi».
  Nelle richiamate raccomandazioni del Consiglio si invita, tra l'altro, l'Italia a spostare la pressione fiscale dal lavoro, a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale a promuovere la ricerca, l'innovazione, le competenze digitali e le infrastrutture mediante investimenti meglio mirati e accrescere la partecipazione all'istruzione terziaria professionalizzante.
  Evidenzia con soddisfazione, inoltre, che il Governo sottolinea la necessità di un cambiamento a livello europeo per passare a un modello di crescita che, senza pregiudicare la competitività dei Paesi dell'Unione, si basi maggiormente sulla promozione della domanda interna. Rileva infatti che gli altissimi surplus commerciali di alcuni Paesi europei rappresentano squilibri macroeconomici che sono fonte di eccessiva esposizione a shock esterni all'Unione, soprattutto in una fase storica in cui a livello globale si assiste a un possibile cambio di approccio rispetto al commercio internazionale e al multilateralismo.
  Pertanto, ritiene particolarmente importante l'intenzione del Governo di promuovere, a livello europeo, una rivisitazione dell'approccio di politica economica, dalle regole di bilancio alla politica industriale, commerciale, degli investimenti e dell'innovazione.
  Conclude, riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.
C. 1648 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Riccardo OLGIATI, relatore, ricorda che la Commissione è oggi convocata per esprimere il parere alla Commissione esteri sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione (Enhanced Partnership & Cooperation Agreement - EPCA) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.
  Preliminarmente, rammenta che l'Accordo, firmato in occasione della 11a riunione Pag. 193ministeriale UE-Asia Centrale, si inquadra nell'ambito della strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007 rinnovata una prima volta nel 2012 e ancora nel 2015, per rispondere alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica ed è volto ad innovare il quadro giuridico dei rapporti fra Bruxelles e Astana, fino ad allora disciplinati dall'accordo di partenariato e cooperazione del 1999. Segnala che il 17 dicembre 2017, il Parlamento europeo ha espresso con una risoluzione parere favorevole alla conclusione dell'Accordo e che, il 14 marzo 2019, ha approvato una risoluzione sui diritti umani in Kazakhstan nella quale si esorta quest'ultimo ad adempiere agli obblighi internazionali assunti e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali; invita le autorità kazake a porre fine alle violazioni dei diritti umani e a tutte le forme di repressione politica, in conformità dei princìpi sanciti dagli articoli 1, 4, 5 e 235 dell'Accordo. La risoluzione chiede altresì di porre fine a qualsiasi forma di detenzione arbitraria, rappresaglia e molestia contro gli attivisti per i diritti umani, le organizzazioni della società civile e i movimenti di opposizione politica.
  Osserva che si tratta del primo accordo di nuova generazione firmato con uno Stato dell'area. Sottolinea che il Kazakhstan ha intrapreso negli anni – quale parte della propria politica estera – un percorso di progressivo avvicinamento all'Unione europea, che trova il suo asse portante nel programma presidenziale del 2008 «Path to Europe» e posto in essere poi con la firma di alcuni memorandum d'intesa in materia di energia e trasporti, e con l'intensificazione di contatti ad alto livello con l'Unione europea e con i suoi Stati membri.
  Evidenzia che la nuova intesa definisce un quadro giuridico ad ampio spettro e comprende – come è prassi per gli accordi dell'Unione europea di ultima generazione – clausole politiche sui diritti umani, sulla Corte internazionale di giustizia, sulle armi di distruzione di massa e sulla cooperazione antiterrorismo. Tale intesa si basa sui princìpi dell'economia di mercato, considerati come presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica e la cooperazione investe molteplici settori tra cui sanità, ambiente, cambiamenti climatici, energia e trasporti, tassazione, educazione, cultura, affari sociali, scienza e tecnologia, oltre ad aspetti specifici quali la cooperazione giudiziaria e la lotta contro il riciclaggio, il crimine organizzato e la corruzione.
  Segnala che essa reca inoltre clausole di natura commerciale miranti ad assicurare un clima favorevole per gli affari e gli investimenti, con consistenti benefìci economici per le imprese europee.
  Passando ad illustrare il contenuto dell'Accordo ricorda che esso consta di un breve preambolo, nove titoli, 287 articoli, 7 allegati e un Protocollo.
  Fa presente che il titolo I (articoli da 1 a 3) detta i princìpi generali e gli obiettivi dell'Accordo stabilendo che il rispetto dei princìpi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali dell'Accordo stesso. Ritiene importante evidenziare che le Parti s'impegnano, inoltre, a favore della realizzazione dei princìpi dell'economia di mercato, quale presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica.
  Rileva che il titolo II (articoli da 4 a 13) definisce i termini del dialogo politico. In materia di cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza le Parti si impegnano a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, al fine di promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale, l'osservanza del diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani e dei princìpi dello Stato di diritto e del buon governo, nonché il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni internazionali (in particolare, l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).
  Sottolinea che il titolo III (articoli da 14 a 198) riguarda commercio e imprese e Pag. 194sottolinea che esso rappresenta la parte più corposa e articolata dell'Accordo. Regola lo scambio di merci (capo 1), la cooperazione doganale (capo 2), gli ostacoli tecnici agli scambi (capo 3), le questioni sanitarie e fitosanitarie (capo 4), lo scambio di merci e lo stabilimento (capo 5), i movimenti di capitali e i pagamenti (capo 6), la proprietà intellettuale (capo 7), gli appalti pubblici (capo 8), le materie prime e l'energia (capo 9), il commercio e lo sviluppo sostenibile (capo 10), la concorrenza (capo 11), le imprese di proprietà dello Stato (capo 12), la trasparenza (capo 13) e la risoluzione delle controversie (capo 14).
  Al riguardo ricorda che, a tutt'oggi, il Kazakhstan non è riconosciuto dall'Unione europea come Paese a economia di mercato, ma come economia in transizione. Evidenzia quindi che la sfida che l'Accordo rafforzato pone al Paese asiatico è quella di riuscire ad attuare, nell'ambito dell'Unione economica eurasiatica, le riforme strutturali necessarie a raggiungere, in prospettiva, i livelli dell'Unione europea nell'instaurazione di un'economia di mercato. Nell'ambito di tale processo di transizione, rammenta che l'adesione del Paese all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è avvenuta il 27 luglio 2015.
  Osserva che l'Accordo ha natura non preferenziale e impegna ciascuna Parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della «nazione più favorita» e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli I, III e XI dall'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT).
  Evidenzia che il Titolo IV (articoli da 199 a 234) è dedicato alla cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile: la parte è suddivisa in 17 capi, che coprono svariate tematiche, quali il dialogo economico, la gestione delle finanze pubbliche, la fiscalità, l'energia, i trasporti, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'industria, le piccole e medie imprese, il diritto societario, i servizi bancari e assicurativi, il turismo, l'agricoltura, le politiche sociali e la salute.
  Rappresenta che il Titolo V (articoli da 235 a 243) disciplina la cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia: riguarda la cooperazione giuridica; la protezione dei dati personali; migrazione asilo e gestione delle frontiere; la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; il contrasto del traffico delle droghe illecite, della criminalità organizzata e transnazionale, della corruzione e della criminalità informatica. In particolare desidera sottolineare che in materia migratoria (articolo 238), nell'Accordo le Parti riaffermano l'importanza da esse attribuita alla gestione dei flussi, stabilendo che la cooperazione si fonda sulla consultazione reciproca. Con riferimento al contrasto dell'immigrazione clandestina, sono previste disposizioni che impegnano ciascuna Parte a riammettere i propri cittadini presenti illegalmente nel territorio dell'altra, su richiesta di quest'ultima. È previsto l'avvio di un «dialogo completo» sulle questioni migratorie, anche al fine di valutare la possibilità di negoziare uno specifico accordo bilaterale in materia di riammissione.
  Precisa che il Titolo VI (articoli da 244 a 260) riguarda altre politiche di cooperazione «settoriale» e si sviluppa su 11 capi: istruzione e formazione; cultura; ricerca e innovazione; audiovisivi e media; società civile; sport; protezione civile; attività spaziali; tutela dei consumatori; cooperazione regionale; funzione pubblica. Ricorda che l'apparato dispositivo si limita a poco più di un articolo per ciascun capo: si tratta quindi sostanzialmente di premesse per ulteriori approfondimenti e di dichiarazioni d'impegno a sviluppare la collaborazione nei settori considerati.
  Rileva che il Titolo VII (articoli da 261 a 267) è relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica e vi si specifica che al fine del conseguimento degli obiettivi dell'Accordo, il Kazakhstan può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'Unione Pag. 195europea sotto forma di sovvenzioni e prestiti, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti e con le istituzioni finanziarie internazionali.
  Osserva che il Titolo VIII (articoli da 268 a 270) delinea il quadro istituzionale dell'Accordo, istituendo un Consiglio di cooperazione con il compito di monitorare l'attuazione dell'Accordo e con il potere di aggiornarne o modificarne gli allegati, previo consenso delle Parti. Il Consiglio è coadiuvato da un Comitato di cooperazione e da eventuali sottocomitati settoriali creati ad hoc. Segnala che l'articolo 270 istituisce il Comitato parlamentare di cooperazione assegnando ad esso il ruolo di foro per lo scambio di opinioni ed esperienze tra deputati del Parlamento europeo e della Repubblica del Kazakhstan. 
  Infine, fa presente che il Titolo IX (articoli da 271 a 287) riguarda le disposizioni generali e finali. Dal momento della sua entrata in vigore, l'Accordo abroga e sostituisce il precedente Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 23 gennaio 1995 ed entrato in vigore il 1o luglio 1999.
  Ricorda che l'applicazione provvisoria della parte commerciale dell'Accordo (titolo III), rientrante nella competenza esclusiva dell'Unione europea, a seguito dell'avvenuta ratifica da parte del Kazakhstan, ha avuto inizio il 1o maggio 2016.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, ricorda che esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione. Per quanto attiene agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, di cui all'articolo 3, segnala che essi sono pari a euro 15.280 annui.
  Conclusivamente, nell'auspicare una rapida approvazione della proposta di legge di autorizzazione alla ratifica di questo importante accordo di partenariato, segnala che in Commissione esteri si è convenuto di rinunciare alla presentazione di proposte emendative.

  Alessandro BATTILOCCHIO (FI) ringrazia il relatore per la sua esposizione precisa e coerente dei contenuti del provvedimento in oggetto che investe materie molto rilevanti e di assoluto profilo strategico per l'Italia e l'Unione europea. Osserva che tra i molti punti importanti toccati dall'Accordo vi sono due ambiti che devono essere particolarmente sottolineati. Il primo è quello relativo alle clausole politiche ivi contenute che riguardano i diritti umani, la Corte internazionale di giustizia, le armi di distruzione di massa e la cooperazione antiterrorismo. Il secondo è quello relativo alle clausole in materia di commercio e imprese: ricorda, infatti, che a tutt'oggi il Kazakhstan è riconosciuto dall'Unione europea come Paese a economia in transizione e che la sfida che l'Accordo rafforzato pone al Paese asiatico è quella di riuscire ad attuare le riforme strutturali per divenire un Paese ad economia di mercato.
  Conclude evidenziando come, anche in virtù delle ricchezze del suo sottosuolo e della sua vastità, il Kazakhstan costituisca un importante partner strategico per l'Italia e ritiene che quanto contenuto nel provvedimento risponda correttamente agli interessi europei e italiani.

  Sergio BATTELLI, presidente, non essendovi altre richieste di intervento e non essendovi obiezioni chiede se il relatore sia già nella condizione di formulare una proposta di parere.

  Riccardo OLGIATI, relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Alessandro BATTILOCCHIO (FI) ribadisce la convinzione che si sta procedendo nella giusta direzione e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 13.50.

Pag. 196

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 16 aprile 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.
Atto n. 73.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 aprile 2019.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 27 marzo scorso. Segnala, inoltre, che la Conferenza Stato-regioni non ha ancora trasmesso ufficialmente il prescritto parere, che risulta peraltro espresso nella giornata del 10 aprile. Avverte quindi che la Commissione non è ancora nelle condizioni di poter esprimere il suo parere.
  Nessuno chiedendo di intervenire, concorde la Commissione, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani mattina.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.
Atto n. 76
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che la Commissione inizia l'esame, ai fini del parere da rendere al Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.
  Ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 7 maggio prossimo.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato sulla base della norma di delega contenuta nell'articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), entrata in vigore il 21 novembre 2017. Tale articolo, infatti, delega il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare – ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012 e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge – disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
  Segnala che il termine per l'esercizio della delega, indicato nello stesso articolo 2, è fissato al 21 novembre 2019, vale a dire due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
  Sottolinea che il regolamento (UE) n. 2015/757 concernente il «monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE» rappresenta il primo passo di una strategia europea volta a ridurre le emissioni di CO2 nel settore.
  Evidenzia che in base a tale regolamento, dal 1o gennaio 2018, le navi di grandi dimensioni, superiori a 5.000 tonnellate di stazza lorda, che caricano o scaricano merci o passeggeri nei porti dello Spazio economico europeo (SEE) Pag. 197devono monitorare e comunicare le relative emissioni di CO2 e altre informazioni pertinenti, in conformità alle modalità individuate dal regolamento medesimo. Lo schema di decreto legislativo introduce quindi sanzioni amministrative per la violazione di alcuni obblighi posti a carico delle imprese di navigazione ai sensi del citato regolamento (UE) n. 2015/757.
  Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, segnala che l'articolo 20 del richiamato regolamento impone agli Stati membri di introdurre un sistema di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dagli articoli da 8 a 12 del regolamento e di adottare tutte le misure necessarie per garantire che tali sanzioni siano irrogate. Lo stesso articolo dispone che le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, nonché che gli Stati membri devono notificare tali disposizioni alla Commissione europea entro il 1o luglio 2017 e provvedere a notificare senza indugio alla Commissione europea le eventuali successive modifiche.
  Segnala, inoltre, che l'adozione dello schema di decreto legislativo in questione è necessaria anche al fine di chiudere il caso EU Pilot (2017)9246 attualmente pendente per la mancata notifica entro il termine previsto delle misure sanzionatorie nazionali.
  Evidenzia che gli obblighi per i quali devono essere previste le citate sanzioni sono, in particolare: l'obbligo, in capo alle società, decorrente dal 1o gennaio 2018, di «monitoraggio delle attività»: la norma prevede infatti che siano monitorate su base annua le emissioni di CO2 per ogni nave e per tratta, in maniera conforme a quanto stabilito negli allegati al regolamento (articolo 8 del regolamento) – ricorda, in proposito, che, ai sensi del regolamento, con il termine «società» si indica «l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave»; l'obbligo di «monitoraggio per tratta»: ricorda infatti che la norma obbliga al monitoraggio di una serie di informazioni per ogni nave in arrivo o in partenza da un porto e per ogni tratta da o verso un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro (articolo 9 del regolamento) e che le informazioni monitorate riguardano il porto di partenza e il porto di arrivo, comprese la data e l'ora di partenza e di arrivo, la quantità e il fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale, la CO2 emessa, la distanza percorsa, il tempo trascorso in mare, le merci trasportate e l'attività di trasporto; l'obbligo di «monitoraggio su base annua»: rammenta infatti che la norma obbliga al monitoraggio di una serie di informazioni per ogni nave e per ogni anno civile (articolo 10 del regolamento) e che le informazioni monitorate riguardano la quantità e il fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale, i dati aggregati relativi alle emissioni di CO2, la distanza totale percorsa, il tempo totale trascorso in mare l'attività di trasporto totale e l'efficienza energetica media; l'obbligo, in capo alle società, decorrente dal 2019, di presentare alla Commissione europea e alle autorità degli Stati di bandiera, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sulle emissioni di CO2 le altre informazioni pertinenti che riguardano l'intero periodo di riferimento per ogni nave sotto la loro responsabilità (articolo 11 del regolamento) ed evidenzia che la norma precisa che la relazione deve essere «riconosciuta conforme da un verificatore a norma dell'articolo 13»; l'obbligo, infine, di trasmettere la relazione secondo modalità e formati definiti dalla Commissione europea (articolo 12 del regolamento).
  Illustra, quindi, lo schema di decreto legislativo ricordando che esso si compone di 6 articoli attraverso i quali si reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dai citati articoli da 8 a 12 del regolamento (UE) n. 2015/757.
  In particolare, ricorda che l'articolo 1 definisce il campo d'applicazione del provvedimento e che l'articolo 2 stabilisce le sanzioni per la violazione degli articoli da 6 a 10 del regolamento – per la cui Pag. 198descrizione, relativamente alla loro entità rinvia, alla documentazione predisposta dagli uffici –, circa il quale segnala che in esso si stabilisce che la mera violazione dell'obbligo di predisporre il piano di monitoraggio, previsto dall'articolo 6 del regolamento, e di aggiornarlo con cadenza almeno annuale, previsto dall'articolo 7 del regolamento, non è sanzionata. Sottolinea, infatti, che l'illecito si configura solo quando a tali omissioni si accompagna la successiva violazione degli obblighi di monitoraggio, con la previsione di una sanzione più severa rispetto a quella da applicare a chi – avendo adempiuto agli obblighi iniziali – ometta il successivo monitoraggio.
  Segnala che l'articolo 3 stabilisce le sanzioni per la violazione degli articoli 11 e 12 del regolamento per la descrizione delle quali, anche in questo caso, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Evidenzia che l'articolo 4 individua nel Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera l'autorità competente per svolgere la vigilanza sul rispetto degli obblighi di relazione e monitoraggio delle emissioni. I verbali di accertamento dovranno poi essere inviati al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative.
  Sottolinea che i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere destinati al finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
  Segnala, infine, che l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria e che l'articolo 6 prevede che il decreto legislativo entri in vigori il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che, in relazione all'orario di inizio della seduta dell'Assemblea di domani, si riserva di modificare l'orario di convocazione della Commissione che al momento è previsto per le ore 9 di domani 17 aprile 2019.

  La seduta termina alle 13.55.

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