CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 aprile 2019
174.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 11 aprile 2019.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 9.10 alle 9.40.

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 11 aprile 2019.

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione.
C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.40 alle 10.15 e dalle 14 alle 15.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti.

  La seduta comincia alle 10.15.

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Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato e sulla programmazione del fabbisogno organico delle università nonché modifiche alla disciplina relativa all'assunzione del personale.
C. 783 Torto.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro MELICCHIO (M5S), relatore, rileva come la proposta di legge di cui oggi si avvia l'esame sia finalizzata a reintrodurre il ruolo del ricercatore a tempo indeterminato attraverso la promozione di una programmazione statale in stretta collaborazione con gli atenei: essa infatti modifica le vigenti disposizioni relative allo stato giuridico del ricercatore universitario, la metodologia di reclutamento e il meccanismo di turn-over.
  La relazione illustrativa dei presentatori evidenzia che l'intervento normativo si è reso necessario al fine di contrastare l'imponente e crescente stratificazione del precariato nelle giovani generazioni, nonché l'innalzamento dell'età media del ricercatore, a cui va sommata la perdita delle eccellenze causata dall'ormai noto fenomeno della fuga dei cervelli all'estero e dalla speculare incapacità del sistema di ricerca italiano di attrarre ricercatori dall'estero, cui deve aggiungersi l'inesorabile abbandono del percorso della ricerca da parte dei giovani laureati italiani. A tal fine, la proposta in esame abolisce le disposizioni della legge n. 240 del 2010 relative al ruolo dei ricercatori universitari.
  Ricorda che la legge predetta ha eliminato la possibilità di stipulare contratti a tempo indeterminato per ricercatori universitari, introducendo un diverso sistema. Infatti, attualmente, in base all'articolo 24 della citata legge sono individuate due tipologie di contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. Gli incarichi sono affidati mediante selezione con procedure pubbliche disciplinate con regolamento delle università, nel rispetto di criteri specifici. In particolare, sono ammessi alle procedure i possessori del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti dal regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima o seconda fascia o come ricercatori, anche se cessati dal servizio. La prima tipologia di contratto ha durata triennale, prorogabile per due anni per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività svolte. I contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, con un impegno annuo complessivo pari, rispettivamente, a 350 e a 200 ore. La seconda tipologia consiste in contratti triennali stipulati esclusivamente in regime di tempo pieno, non rinnovabili, ed è riservata a quanti hanno già avuto incarichi con contratti della prima tipologia ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, abbiano beneficiato di assegni di ricerca o di borse post-dottorato oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere, nonché a coloro che hanno usufruito per almeno tre anni di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005. Il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale è sottoposto nel terzo anno di contratto a valutazione da parte dell'università. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.
  Ciò premesso, l'articolo 1 della proposta in esame introduce nell'ordinamento Pag. 43due distinte figure: a) il ricercatore assunto con contratto a tempo determinato di durata triennale, prorogabile per soli due anni, al cui ruolo si può accedere con il dottorato di ricerca; b) il ricercatore a tempo indeterminato il cui ruolo è riservato a quanti hanno già avuto incarichi col contratto a tempo determinato, nonché ad una serie di altre figure, tra cui i beneficiari di assegni di ricerca per almeno tre anni o di borse di studio post-dottorato i dottori di ricerca e i medici specialisti. Ogni università può stipulare, per esigenze legate ai programmi di ricerca o per compiti didattici, contratti per ricercatore a tempo determinato in numero non superiore al 20 per cento dei ricercatori a tempo indeterminato in organico nell'ateneo e previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  L'articolo 2 stabilisce che i ricercatori a tempo determinato sono selezionati mediante procedure pubbliche disciplinate dalle università, attraverso un bando, con proprio regolamento nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori (raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005) e fissa i criteri relativi alle predette procedure. Viene inoltre stabilito che i contratti per i ricercatori a tempo determinato sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti può corrispondere a un massimo di 350 ore e a un minimo di 250 ore.
  L'articolo 3 stabilisce che l'accesso al ruolo di ricercatore universitario a tempo indeterminato avviene mediante concorso pubblico su base nazionale, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, per titoli scientifici, integrati dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una prova didattica nell'ambito di una disciplina della classe di concorso connessa ai titoli indicati dal candidato stesso. Il concorso deve avere cadenza annuale e accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato generando una graduatoria di merito. Al concorso, indetto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto, possono accedere una serie di figure, tra cui i ricercatori a tempo determinato, i beneficiari di assegni di ricerca per almeno tre anni o di borse post-dottorato, i dottori di ricerca, e così via. L'articolo disciplina dettagliatamente i contenuti del decreto del Ministro con cui deve essere indetto il concorso in relazione anche alla sua pubblicità, alla composizione delle commissioni, alla valutazione, alle prove, ai candidati idonei. L'articolo prevede inoltre ulteriori risorse per nuove assunzioni di ricercatori in favore delle università che incrementano il numero di iscritti e laureati.
  L'articolo 4 stabilisce che i contratti per ricercatori a tempo indeterminato possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti deve corrispondere a un massimo di 350 ore per il regime di tempo pieno e a un massimo di 200 ore per il regime di tempo definito. Quanto allo stato giuridico dei ricercatori universitari, la proposta di legge, per quanto non disciplinato da essa direttamente, alle norme relative agli assistenti universitari di ruolo. I ricercatori permarrebbero quindi nel ruolo fino ai 65 anni. Sarebbero collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento degli anni. Ai ricercatori che hanno optato per il regime di tempo pieno è previsto siano affidati corsi e moduli curricolari, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi è attribuito, per l'anno accademico in cui svolgono corsi e moduli, il titolo di professore di terza fascia.
  Gli articoli 5 e 6 intervengono in materia di trasferimenti e mobilità e di trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato e indeterminato. L'articolo 7 stabilisce che il ricercatore a tempo indeterminato, a decorrere dal sesto anno di inquadramento nel ruolo di Pag. 44ricercatore, può essere valutato dall'università ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato purché abbia prestato servizio in regime di tempo pieno per almeno tre anni e abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. L'articolo disciplina inoltre la procedura per la relativa valutazione. L'articolo 8 stabilisce che il contingente nazionale di ricercatori a tempo indeterminato è quantificato entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base della programmazione del reclutamento di ciascun ateneo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che determina, altresì, il fabbisogno di ricercatori a tempo indeterminato di ogni università. L'articolo 9 stabilisce nuove regole per la programmazione triennale del personale delle università.
  In conclusione, esprime l'auspicio che la Commissione possa svolgere un lavoro approfondito e condiviso che conduca alla definizione di un testo normativo idoneo a risolvere il problema del precariato nel comparto della ricerca. Augurandosi che contributi costruttivi vengano da tutti i gruppi, anche attraverso proposte di legge, segnala che è assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1608, a sua prima firma, in materia di contratti di lavoro del personale ricercatore non permanente delle università e degli enti pubblici di ricerca, della quale auspica l'abbinamento.

  Valentina APREA (FI) ritiene necessario conoscere l'avviso del Governo sul provvedimento e sui suoi effetti finanziari, esprimendo il convincimento che, senza un'adeguata copertura finanziaria e un oggettivo coordinamento con le effettive prassi ed esigenze universitarie in materia di ricerca, il provvedimento in esame non abbia alcuna concretezza e sia solo un altro capitolo del «libro dei sogni» che l'attuale maggioranza ha preso l'abitudine di propinare al Paese.

  Anna ASCANI (PD) premette di condividere il nobile intento ravvisabile alla base del provvedimento; tuttavia, ritiene che in esso si celi un effetto distorsivo, in quanto si vincolano le università all'assunzione dei soli ricercatori a tempo determinato o a tempo indeterminato, escludendo alcune figure e limitando così la dinamicità dell'attività di ricerca. Ricorda, infatti, che molti finanziamenti europei vengono erogati per specifici progetti e non hanno, quindi, carattere permanente, ma sono affidati a figure non stabilizzate in modo definitivo. Con la normativa in esame le possibilità di lavorare in ambito universitario verrebbero ingabbiate in un sistema rigido che non è ragionevole, a suo giudizio, nel contesto del mondo della ricerca odierno. Condivide, infine, le preoccupazioni espresse dalla deputata Aprea sulla mancanza di un'idonea copertura finanziaria del provvedimento.

  Daniela TORTO (M5S) esprime l'avviso che i colleghi dell'opposizione dovrebbero leggere la proposta di legge prima di esprimersi sul contenuto.

  Anna ASCANI (PD) e Valentina APREA (FI), interrompendo la deputata Torto, protestano vivamente per il suo commento, che reputano offensivo, e chiedono al presidente di garantire che gli interventi restino sul piano degli argomenti di merito e non trasmodino sul piano personale.

  Luigi GALLO, presidente, ammonisce tutti i commissari, di maggioranza e di opposizione, a tenere un contegno consono a un'aula parlamentare, evitando di parlare prima di avere avuta facoltà dalla presidenza e di turbare con interventi dai toni aspri la libertà della discussione e l'ordinato svolgimento della seduta.

  Anna ASCANI (PD), intervenendo per fatto personale, rileva che il buon andamento dei lavori deve essere assicurato innanzitutto dal presidente della Commissione, che dovrebbe egli per primo richiamare una deputata che, anziché rispondere alle critiche di altri sul piano dei contenuti, formula accuse che investono i suoi colleghi sul piano personale e suonano Pag. 45ingiuriose. Sottolinea quindi che le perplessità da lei manifestate sui contenuti della proposta di legge Torto nascono da un'attenta lettura della stessa proposta, più che da un'ignoranza dei contenuti, e ribadisce la convinzione che l'impianto di quella proposta sia sbagliato per le ragioni già illustrate.

  Antonio PALMIERI (FI), premesso che ritiene naturale e fisiologico per chiunque reagire all'insinuazione che non sta svolgendo bene il proprio lavoro, rileva che le deputate Aprea e Ascani sono intervenute nel merito del provvedimento con cognizione di causa, conoscendone il contenuto e avendo ascoltato la relazione. Aggiunge che, pur condividendo il richiamo del presidente all'esigenza che tutti collaborino per il sereno svolgimento dei lavori, ritiene doveroso da parte sua ricordare che molti deputati della Commissione, e si riferisce specialmente a quelli del suo gruppo, hanno molti anni di esperienza di vita parlamentare alle spalle e sanno come comportarsi dal punto di vista della correttezza dei rapporti reciproci e comunque non possono tacere quando si esaminano provvedimenti della maggioranza che mirano a smontare senza concrete alternative le riforme realizzate nelle legislature precedenti.

  Rosa Maria DI GIORGI (PD) ritiene che il presidente dovrebbe impedire che in Commissione vengano fatte affermazioni offensive, pur se con toni pacati. Sottolinea che il lavoro parlamentare deve svolgersi all'interno di una cornice di correttezza reciproca e che il buon andamento dei lavori deve essere assicurato avendo riguardo al pensiero e all'esperienza di tutti.

  Daniela TORTO (M5S), premesso di non aver inteso offendere nessuno e rammaricandosi per il fraintendimento, precisa che il suo invito a leggere meglio la sua proposta di legge nasceva dal fatto che qualche intervento ha fatto cenno a un problema di copertura finanziaria delle norme, laddove le misure da lei proposte sono ad invarianza di spesa.

  Alessandro MELICCHIO (M5S), relatore, ribadisce che il testo deve considerarsi aperto al contributo di tutte le forze politiche e rinnova l'auspicio che il dibattito futuro sia caratterizzato da una proficua collaborazione.

  Luigi GALLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

  La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
Nuovo testo C. 1074 Ruocco.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che la Commissione ha già espresso la scorsa settimana parere favorevole sul testo iniziale della proposta di legge in titolo. Successivamente la Commissione Finanze ha chiesto alla Presidenza della Camera un rinvio dell'inizio della discussione in Pag. 46Assemblea e, dopo aver concluso l'esame degli emendamenti, ha trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva il nuovo testo del provvedimento.

  Felice MARIANI (M5S), relatore, riferisce che, per quanto attiene ai profili di competenza della VII Commissione, le disposizioni contenute nell'articolo 7, già esaminate nella precedente seduta, non sono state modificate.
  Rileva che, invece, l'articolo 24, è stato integralmente sostituito dalla Commissione di merito. Precisa che tale articolo intende modificare le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e, tra l'altro, dei docenti e dei ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali. In particolare, per quanto riguarda gli impatriati, con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020, la proposta in esame incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell'imponibile; semplifica le condizioni per accedere al regime fiscale di favore; estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2020; introduce maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).
  Con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020, la proposta incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale; e prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).
  In conclusione, propone di confermare il parere favorevole.

  Antonio PALMIERI (FI) ricorda che il gruppo Forza Italia ha ritenuto di non partecipare alla votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore nella seduta del 4 aprile, nella certezza che il testo sarebbe stato modificato. Alla luce delle modifiche intervenute, che propongono sgravi contributivi sui quali Forza Italia non può che concordare, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

  Anna ASCANI (PD) ricorda che il suo gruppo non ha partecipato alla votazione della proposta di parere sul testo iniziale, sapendo che non era il testo definitivo. Apprezza le agevolazioni contributive introdotte in favore di chi rientra, ma, nutrendo forti perplessità su altre misure del provvedimento, preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che le ragioni per le quali la Commissione si è espressa giovedì scorso sul testo iniziale della proposta di legge sono state da lui chiarite in quella seduta. Ricorda altresì di aver allora precisato che, qualora l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea avesse subito un differimento – cosa che in quel momento era possibile ma non certa – la Commissione avrebbe potuto tornare a riunirsi per pronunciarsi anche sul nuovo testo, come è avvenuto.

  Federico MOLLICONE (FdI) rileva che il nuovo testo ha recepito in parte i contenuti di una proposta di legge presentata dal suo gruppo per l'introduzione di un nuovo regime fiscale inteso ad attirare i pensionati che hanno trasferito la propria residenza all'estero. Confida in un miglioramento del testo in esame, che non dovrebbe limitarsi solo a favorire il rientro dei ricercatori, ma anche porre un freno all'emorragia di giovani studiosi, prevedendo misure in favore delle nuove generazioni. Conclude preannunciando il voto favorevole del suo gruppo.

  Alessandra CARBONARO (M5S) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

Pag. 47

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore di esprimere parere favorevole.

  La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione.
C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1425 Gelmini, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella, C. 1485 d'iniziativa popolare, C. 1499 Frassinetti, C. 1576 Fusacchia, C. 1696 Brunetta e Petizione n. 111.