CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 aprile 2019
169.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 77

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.10.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.
C. 1433-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, reca interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica di passaggio riferita al testo trasmesso dal Senato, che aggiorna il contenuto di quella relativa al testo originario (AS 920) alla luce delle modifiche e delle integrazioni introdotte da quel ramo del Parlamento.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito alla verifica delle quantificazioni segnala quanto segue.
  In ordine all'articolo 1, recante Istituzione del Nucleo della Concretezza, evidenzia che la norma istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica una struttura – il Nucleo della concretezza – con il compito di verificare lo stato di attuazione del Piano triennale per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione. Tale struttura viene dotata di 53 unità di personale, 23 delle quali, compresi un dirigente generale e due dirigenti non generali, sono individuate con procedura di mobilità interna e provenienti da altre amministrazioni pubbliche. Per il reclutamento delle restanti 30 unità di personale, ripartite in specifiche qualifiche individuate dalla norma, è previsto un concorso pubblico per titoli ed esami. Osserva che gli oneri determinati dalla disposizione vengono indicati, al comma 2, in misura pari a euro 4.153.160 a decorrere dal 2019 e che la relazione tecnica ripartisce i suddetti oneri in una componente riferita alle spese di personale (3.775.600 euro) e in una componente relativa alle spese di funzionamento (377.560 euro, pari al 10 per cento dell'onere di personale a decorrere dal medesimo esercizio).
  Con riguardo alla componente d'oneri relativa alle spese di personale, pur rilevando che l'onere è definito come limite di spesa a fronte di un numero di assunzioni individuate in misura fissa, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, alla luce dei dati e degli elementi utilizzati a tal fine dalla relazione tecnica.
  Prende atto, inoltre, degli ulteriori elementi di valutazione forniti nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura, rilevando, peraltro, che la relazione tecnica, come già evidenziato, riferisce che gli oneri di funzionamento sono stati stimati in misura pari al 10 per cento dell'onere di personale, senza fornire indicazioni sui parametri e i criteri adottati in tale stima: a tale riguardo reputa opportuno un chiarimento.
  In merito ai profili di copertura, segnala che il comma 2 del nuovo articolo 60-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001 fa fronte agli oneri di personale e di funzionamento connessi all'istituendo Nucleo della Concretezza, in misura pari a euro 4.153.160 a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Rileva inoltre che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che le disposizioni da quest'ultimo recate si applichino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalla legislazione vigente.
  A tale riguardo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare il predetto comma 2 quale novella al testo del decreto legislativo n. 165 del 2001, introducendo al suo interno un nuovo articolo 60-quinquies del seguente tenore: «Art. 60-quinquies. 1. Fermo restando Pag. 79quanto previsto dall'articolo 60-quater, le disposizioni di cui agli articoli 60-bis e 60-ter si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni».
  Osserva che, in questo modo, si inserirebbe direttamente nel testo del decreto legislativo n. 165 del 2001 una norma volta a precisare il particolare regime derogatorio, anche sotto il profilo finanziario, di alcune disposizioni applicabili ad alcune tipologie di enti, nell'ambito del più vasto comparto delle pubbliche amministrazioni.
  Con riguardo all'articolo 2, concernente Misure per il contrasto dell'assenteismo, evidenzia preliminarmente che le norme prevedono l'introduzione generalizzata di sistemi di verifica biometrica dell'identità del personale e di videosorveglianza per tutti i dipendenti – compresi i dirigenti – delle pubbliche amministrazioni, esclusi quelli in regime di diritto pubblico, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. L'introduzione di tali sistemi viene espressamente disposta «ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto delle risorse del fondo di cui al comma 5» che viene dotato dalla medesima disposizione di 35 milioni di euro per il 2019. Inoltre, è disposto che per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 le pubbliche amministrazioni si avvalgano, senza nuovi oneri e nell'ambito delle risorse disponibili, dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del Ministero dell'economia in via obbligatoria o facoltativa a seconda dell'utilizzo o meno da parte delle stesse dei servizi di pagamento degli stipendi del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Tanto premesso, osserva in primo luogo che la norma, da un lato, reca una previsione di invarianza, dall'atro limita gli effetti finanziari della stessa alle risorse di un fondo istituito dal successivo comma 5 con una dotazione di 35 milioni per il 2019. Ritiene che andrebbe quindi in primo luogo precisato se detta dotazione corrisponda all'onere stimato in relazione alle esigenze finanziarie connesse all'attuazione del comma 1. A tal fine, andrebbero forniti dati ed elementi di quantificazione volti a confermare la congruità delle risorse stanziate tendendo conto che gli adempimenti previsti dal comma 1 appaiono di carattere obbligatorio. In particolare, andrebbe stimato il numero di unità da acquisire, il relativo costo unitario e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali da destinare a regime per il funzionamento dei sistemi, nonché la sostenibilità da parte del sistema «NoiPA» dell'implementazione delle nuove funzioni tecnologiche previste.
  In merito ai profili di copertura, segnala che il comma 6 dell'articolo 2 fa fronte agli oneri derivanti dalla istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo volto a finanziare l'introduzione nelle pubbliche amministrazioni di sistemi di identificazione biometrica dei dipendenti e di videosorveglianza degli accessi, con una dotazione pari a 35 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Non ha osservazioni da formulare circa l'articolo 3 del testo trasmesso dal Senato, soppresso nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito alla Camera, riguardante il trattamento economico accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche.
  Con riferimento all'articolo 3, relativo ad Assunzioni e ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, evidenzia che la norma conferma la vigente disciplina del turn over nelle amministrazioni Pag. 80statali e dispone talune modifiche ed integrazioni di carattere procedurale alle modalità di reclutamento del personale nelle medesime amministrazioni. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerato che le disposizioni in riferimento, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari e sono finalizzate ad una semplificazione amministrativa. Con riguardo specifico al comma 3, secondo periodo, evidenzia che la norma consente, a decorrere dal 2019, il cumulo per finalità assunzionali delle risorse relative alle economie già maturate in seguito alle cessazioni di personale riferite ad un periodo non superiore a cinque anni, a fronte di tre anni previsti dalla vigente normativa. Sul punto, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura, osserva che per effetto della disposizione si determina un incremento dei budget assunzionali utilizzabili, in ragione del cumulo di quelli non utilizzati nei cinque anni precedenti: ciò appare suscettibile di determinare effetti in particolare sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. In proposito considera necessario un chiarimento.
  Con riguardo alle disposizioni introdotte dalle Commissioni di merito, rappresenta che il comma 7 prevede l'istituzione e la gestione presso il Dipartimento della funzione pubblica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Portale del reclutamento concorsuale del personale delle pubbliche amministrazioni. In proposito ritiene che andrebbero acquisti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica.
  Con riguardo al comma 13, ritiene che andrebbe in primo luogo chiarito il contenuto normativo della deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, tenendo conto che l'applicazione di tale previsione dovrebbe essere esaurita al 31 dicembre 2017, come risulta dall'ultima proroga introdotta con il decreto-legge n. 244 del 2016. Inoltre, pur prendendo atto della clausola di invarianza, osserva che andrebbero forniti elementi più puntuali volti a verificare i criteri e i dati che consentono di prevedere l'aggiornamento dei compensi rispettando l'assunzione di neutralità finanziaria.
  Con riferimento al comma 14, che deroga alla disciplina dell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti ai fini del riconoscimento di un corrispettivo per l'attività di membro di commissione esaminatrice di concorso pubblico, osserva che la disposizione appare suscettibile di comportare incrementi delle retribuzioni dirigenziali con possibili profili di onerosità. In proposito considera necessario un chiarimento.
  Con riguardo al comma 15, che istituisce l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, segnala che esso appare suscettibile di determinare nuovi oneri che andrebbero quantificati indicando le risorse con le quali farvi fronte.
  Per quel che attiene all'articolo 4, recante disposizioni per la mobilità tra il settore pubblico e quello privato, non formula osservazioni.
  A proposito dell'articolo 5, recante disposizioni in materia di buoni pasto, evidenzia preliminarmente che la disposizione è finalizzata a disciplinare gli effetti determinati dall'avvenuta risoluzione, da parte di Consip Spa, di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti. In particolare viene prevista la restituzione dei buoni, maturati e non spesi, e la loro sostituzione con altri di corrispondente valore nominale, nonché il recupero dei crediti delle pubbliche amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto di risoluzione, mediante escussione della cauzione definitiva con riassegnazione delle somme recuperate alle medesime pubbliche amministrazioni. Per tali fini viene istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2019, ad integrazione dell'importo delle cauzioni che saranno escusse nella misura di 17 milioni secondo quanto riferisce la relazione tecnica.Pag. 81
  Al riguardo, prende atto degli elementi di valutazione forniti nel corso dell'esame presso il Senato, volti a suffragare l'assunzione di effettiva possibilità di recupero dei crediti vantati, nonché dell'affermazione della relazione tecnica secondo la quale il fabbisogno complessivo ammonta a 20 milioni.
  Per quanto concerne l'introduzione di polizze fideiussorie in favore degli esercizi convenzionati nel settore dei buoni pasto, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.
  In merito ai profili di copertura, segnala che il comma 4 dell'articolo 5 fa fronte agli oneri derivanti dalla istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo volto a finanziare l'acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni di buoni pasto sostitutivi, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Infine, con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni finali, non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
C. 1638 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanessa CATTOI (Lega), relatrice, osserva che il disegno di legge in titolo non è corredato di relazione tecnica. Rileva che, ai fini della valutazione degli effetti finanziari, appare comunque possibile utilizzare le risultanze dell'esame parlamentare svolto nella scorsa legislatura.
  Fa infatti presente che il testo riproduce il disegno di legge C. 4303 della XVII legislatura, corredato di relazione tecnica, che è stato approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato, che non ne ha tuttavia concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima.
  In merito ai profili di quantificazione, analogamente a quanto osservato con riferimento all'analogo disegno di legge presentato nella XVII legislatura, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la sostenibilità delle spese per la partecipazione al Comitato di follow-up nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio.
  Andrebbe altresì confermata la sostenibilità degli impegni riguardanti la cooperazione internazionale tra gli Stati a fini investigativi e processuali in conformità agli strumenti nazionali e internazionali vigenti, ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che l'Agenzia delle dogane provvederà alla partecipazione al Comitato di follow-up, di cui all'articolo 30 della Convenzione in oggetto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il cui ammontare è complessivamente definito nella convenzione stipulata annualmente con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 300 del 1999.
  Precisa altresì che le finalità investigative e processuali previste dall'articolo 26 della Convenzione in esame potranno essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attraverso gli strumenti di cooperazione internazionale Pag. 82già contemplati dalle disposizioni inerenti agli Accordi bilaterali tra gli Stati in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, che risultano in linea con quelle recate dalla Convenzione oggetto del presente disegno di legge di ratifica.

  Vanessa CATTOI (Lega), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1638 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'Agenzia delle dogane provvederà alla partecipazione al Comitato di follow-up, di cui all'articolo 30 della Convenzione in oggetto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il cui ammontare è complessivamente definito nella convenzione stipulata annualmente con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 300 del 1999;
    le finalità investigative e processuali previste dall'articolo 26 della Convenzione in esame potranno essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attraverso gli strumenti di cooperazione internazionale già contemplati dalle disposizioni inerenti agli Accordi bilaterali tra gli Stati in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, che risultano in linea con quelle recate dalla Convenzione oggetto del presente disegno di legge di ratifica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.
C. 1681 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, osserva che il disegno di legge, approvato con modifiche in prima lettura al Senato, reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo. Rileva che il testo originario del provvedimento (AS 997) è corredato di relazione tecnica.
  Evidenzia che non risulta pervenuta la relazione tecnica di passaggio – riferita al testo trasmesso dal Senato (AC 1681) – che aggiorna il contenuto di quella relativa al testo originario (AS 997) alla luce delle modifiche e delle integrazioni introdotte dal Senato. Precisa che le modifiche apportate al testo riguardano esclusivamente l'articolo 3, concernente la copertura finanziaria del disegno di legge di ratifica.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerato che gli oneri recati dal provvedimento in esame sono configurati come limite massimo di spesa e tenuto conto delle stime fornite dall'Agenzia del demanio nonché degli ulteriori elementi forniti dalla relazione tecnica. In merito al profilo temporale degli oneri, che nel testo in esame e nella relazione tecnica decorrono dal 2018, ritiene necessario acquisire una conferma della tempistica preventivata per Pag. 83le spese in conto capitale tenuto conto della presumibile entrata in vigore nel 2019 con il conseguente slittamento dell'inizio previsto dei lavori.
  In merito ai profili di copertura, osserva che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica attraverso le seguenti modalità:
   quanto a 3 milioni di euro per il 2018, a 6,8 milioni di euro per il 2019 e a 20 milioni di euro per il 2022, a valere sulle risorse del Fondo per la manutenzione e la costruzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali site in Italia (cap. 7258 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale);
   quanto ad euro 750.000 per il 2018, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2018-2020;
   quanto ad euro 750.000 per il 2019 e a 8,75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021.

  Al riguardo, per quanto concerne il ricorso al Fondo per la manutenzione e la costruzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali site in Italia, pur rilevando che esso sembra recare le occorrenti risorse finanziarie, ritiene comunque necessario che il Governo confermi che il suo utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo, anche in considerazione dell'integrale impiego delle risorse stanziate per l'anno 2022, disposto dal provvedimento in esame.
  Non ha, invece, osservazioni da formulare rispetto alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, posto che quest'ultimo reca le necessarie disponibilità.
  Inoltre, con specifico riguardo all'onere di 3,75 milioni di euro imputato sull'annualità 2018 ed alla relativa copertura finanziaria, rappresenta che il provvedimento in esame risulta iscritto nell'elenco degli slittamenti trasmesso alle Camere ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica. In particolare, rammenta che in base a tale ultima disposizione – nel caso precipuo di spese corrispondenti ad obblighi internazionali – la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui la stessa si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo.
  Per quanto riguarda, infine, l'onere di cui all'articolo 3, comma 1, pari ad euro 1.050.000 a decorrere dal 2027, segnala che esso, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, deve intendersi di carattere «annuo».

  La Viceministra Laura CASTELLI (M5S) chiarisce che, con riferimento alle spese in conto capitale, gli effetti finanziari conseguenti all'eventuale differimento dell'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Palazzo Buontalenti sarebbero comunque automaticamente considerati nel quadro degli slittamenti di copertura, come risultanti dall'apposito elenco predisposto ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nel quale rientra anche il provvedimento in esame. Assicura inoltre che l'utilizzo del Fondo per la manutenzione e la costruzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali site in Italia, impiegato a copertura di quota parte degli oneri del presente provvedimento, non è comunque suscettibile di Pag. 84pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, nel rilevare che l'onere di cui all'articolo 3, comma 1, pari ad euro 1.050.000 a decorrere dal 2027, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, debba comunque intendersi a carattere «annuo», preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1681 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    con riferimento alle spese in conto capitale, gli effetti finanziari conseguenti all'eventuale differimento dell'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Palazzo Buontalenti sarebbero comunque automaticamente considerati nel quadro degli slittamenti di copertura, come risultanti dall'apposito elenco predisposto ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nel quale rientra anche il provvedimento in esame;
    l'utilizzo del Fondo per la manutenzione e la costruzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali site in Italia, impiegato a copertura di quota parte degli oneri del presente provvedimento, non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo;
    ritenuto che l'onere di cui all'articolo 3, comma 1, pari ad euro 1.050.000 a decorrere dal 2027, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, deve intendersi a carattere «annuo»;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.
C. 1680, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, osserva che la proposta di legge in esame ripropone, sia pure parzialmente, il testo del disegno di legge di ratifica proposto dal Governo nel corso della XVII legislatura, approvato dalla Camera in prima lettura (C. 4609), il cui iter non è stato concluso a causa dello scioglimento delle Camere. Rileva inoltre che nella presente legislatura, nel corso dell'esame presso il Senato (S. 960) il Governo ha presentato una relazione tecnica.
  In merito alle esenzioni previste dall'articolo 15, sezione 22, lettera b), osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi di dettaglio utili per la verifica dell'onere, indicato complessivamente in misura pari a 30.000 euro annui; tale ammontare corrisponde a quello indicato nella analoga proposta di legge presentata nel corso della XVII legislatura.Pag. 85
  In proposito andrebbe in primo luogo chiarito se il numero dei beneficiari – vertici amministrativi e loro familiari, se non cittadini e non residenti – corrisponde a quello già indicato nella relazione tecnica riferita alla precedente proposta di legge, ovvero 10 soggetti.
  Inoltre andrebbero acquisiti, a suo avviso, chiarimenti in merito al livello medio annuo di risparmio, a titolo di IVA e accise, ipotizzato per ciascun funzionario.
  Sarebbero inoltre utili indicazioni in merito ai criteri di determinazione delle aliquote d'imposta considerate dalla relazione tecnica, con particolare riguardo all'aliquota IVA del 12 per cento per l'acquisto di autovetture e del 16 per cento per l'acquisto di beni e servizi.
  Non ha nulla da osservare infine per quanto concerne le agevolazioni fiscali riconosciute all'IDLO in quanto le stesse sono già previste, a normativa vigente, dall'Accordo di sede firmato il 28 marzo 1992 e ratificato con la legge n. 638 del 1994.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 2, fa fronte all'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica, valutato in 326.071 euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

  La Viceministra Laura CASTELLI rileva che il risparmio a titolo di IVA e accise per ciascun funzionario, stimato in 3.000 euro, appare congruo, giacché, da elaborazioni effettuate sulla base dei consumi delle famiglie (fonte ISTAT), risulta che l'IVA media riferita a tutte le tipologie di spesa è inferiore alla quota dell'IVA calcolata nella relazione tecnica. Osserva inoltre che il livello medio di risparmio sulle accise risulta congruo sulla base di una stima effettuata sui consumi medi annui di carburante. Precisa, infine, che le percentuali indicate nella relazione tecnica afferiscono all'incidenza delle diverse tipologie di operazione imponibile sul totale dell'importo di 30.000 euro.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1680, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il risparmio a titolo di IVA e accise per ciascun funzionario, stimato in 3.000 euro, appare congruo, giacché, da elaborazioni effettuate sulla base dei consumi delle famiglie (fonte ISTAT), risulta che l'IVA media riferita a tutte le tipologie di spesa è inferiore alla quota dell'IVA calcolata nella relazione tecnica;
    il livello medio di risparmio sulle accise risulta congruo sulla base di una stima effettuata sui consumi medi annui di carburante;
    le percentuali indicate nella relazione tecnica afferiscono all'incidenza delle diverse tipologie di operazione imponibile sul totale dell'importo di 30.000 euro,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Pag. 86

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.
C. 1538 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, nonché dell'Accordo inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia, fatti a Belgrado il 9 febbraio 2017.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con la Serbia, finalizzati a facilitare l'applicazione bilaterale, rispettivamente, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959.
  Con riguardo al Trattato di estradizione, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica che, con riferimento specifico agli oneri valutati, riferisce che questi vengono considerati tali atteso che l'onere quantificato discende da una stima – quella del numero delle persone da estradare e degli accompagnatori – effettuabile solo in via del tutto ipotetica.
  Evidenzia, peraltro, che l'Accordo non disciplina espressamente le modalità di ripartizione delle spese tra le Parti. Considerato che nel preambolo dell'Accordo viene esplicitato che le disposizioni della Convenzione europea del 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato nell'Accordo medesimo, ritiene opportuno che il Governo confermi che le ipotesi di quantificazione degli oneri assunte dalla relazione tecnica, che sembrano porre a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per l'estradizione nel suo territorio di persona detenuta nel territorio dello Stato richiesto, siano conformi alla disciplina generale prevista dalla Convenzione.
  Con riferimento al Trattato di assistenza giudiziaria, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che risultano in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative ad accordi di analogo contenuto normativo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione conseguenti all'Accordo relativo all'estradizione, oggetto di ratifica, valutati in 13.297 euro a decorrere dal 2019, e dalle rimanenti spese, pari a 5.000 euro a decorrere dal 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione conseguenti all'Accordo relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale, oggetto di ratifica, valutati in 3.619 euro a decorrere dal 2019, e dalle rimanenti spese, pari a 10.100 euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.Pag. 87
  Segnala, inoltre, che il successivo comma 2 prevede che, in relazione alle previsioni di spesa relative agli oneri derivanti dalle spese di missione (oneri valutati), trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. In proposito, in linea con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.
  Evidenzia infine che, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3.
  Segnala che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del solo Accordo relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale, con esclusione degli oneri previsti dall'articolo 3 del presente provvedimento, mentre analoga clausola non è prevista per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo relativo all'estradizione. Su tale aspetto considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche al fine di valutare l'opportunità di omogeneizzare le disposizioni finanziarie applicabili ai due Accordi oggetto di ratifica.

  La Viceministra Laura CASTELLI conferma che la quantificazione degli oneri derivanti dal Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia risultante dalla relazione tecnica risulta conforme alla disciplina generale prevista dalla Convenzione europea di estradizione del 1957. Chiarisce che, in particolare, le spese sono poste a carico dello Stato richiedente sia nel caso di estradizione nel proprio territorio delle persone detenute nello Stato richiesto, sia nel caso di transito attraverso il territorio della Parte richiesta e di trasporto fra il territorio non metropolitano della Parte richiesta e il territorio metropolitano della Parte richiedente. Rileva infine, all'articolo 4, la necessità di riferire l'ambito di applicazione della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista anche all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente disegno di legge di ratifica, al fine di omogeneizzare le disposizioni finanziarie applicabili ai due Accordi oggetto di ratifica.

  Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, nel rilevare la necessità, da un lato, di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, da esso richiamata, è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo, dall'altro, di precisare il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1538 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017;
    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la quantificazione degli oneri derivanti dal Trattato di estradizione tra la Pag. 88Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia risultante dalla relazione tecnica risulta conforme alla disciplina generale prevista dalla Convenzione europea di estradizione del 1957;
    in particolare, le spese sono poste a carico dello Stato richiedente sia nel caso di estradizione nel proprio territorio delle persone detenute nello Stato richiesto, sia nel caso di transito attraverso il territorio della Parte richiesta e di trasporto fra il territorio non metropolitano della Parte richiesta e il territorio metropolitano della Parte richiedente;
    all'articolo 4, appare necessario riferire l'ambito di applicazione della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista anche all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente disegno di legge di ratifica, al fine di omogeneizzare le disposizioni finanziarie applicabili ai due Accordi oggetto di ratifica;
   rilevata la necessità di:
    sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, da esso richiamata, è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo;
    precisare il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: euro 13.297 inserire le seguenti: annui;
   dopo le parole: euro 5.000 inserire le seguenti: annui;
   dopo le parole: euro 3.619 inserire le seguenti: annui;
   dopo le parole: euro 10.100 inserire le seguenti: annui.

  All'articolo 3, sopprimere il comma 2.

  All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) con le seguenti: degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b)».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Maria Elena BOSCHI (PD), nel condividere la proposta di parere della relatrice, auspica una pronta approvazione del disegno di legge di ratifica in esame da parte delle Camere.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.30.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

  Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.30.

Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019.
Doc. LIX n. 1.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame della Relazione in oggetto, rinviato nella seduta dello scorso 13 marzo.

Pag. 89

  Michele SODANO (M5S), relatore, nel rilevare come dal ciclo delle audizioni informali svolte sul documento in oggetto siano emersi interessanti dati e spunti di riflessione, sottopone alla valutazione della Commissione l'opportunità di concludere al più presto l'esame della Relazione anche senza votare atti di indirizzo, considerato che a breve sarà presentato alle Camere il DEF 2019, che recherà in apposito allegato il quadro aggiornato dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile. Sottolinea come, in sede di esame del DEF, potrebbero essere forniti al Governo, attraverso le risoluzioni da presentare in Assemblea, indirizzi anche in materia di indicatori di benessere equo e sostenibile.

  Luigi MARATTIN (PD), chiede di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di consentire un approfondimento degli elementi emersi nel corso delle audizioni.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che, come peraltro già rilevato dal relatore, l'articolo 10, comma 10-bis, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, prevede che in apposito allegato al DEF siano riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma. Nel concordare al riguardo con le considerazioni svolte dal relatore e accogliendo la richiesta di rinvio formulata dal deputato Marattin, non essendovi obiezioni rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana.
C. 977 Germanà.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 marzo 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che sul provvedimento in esame ha avuto luogo un apposito ciclo di audizioni informali, fermo restando che nell'odierno Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà essere valutata la richiesta formulata dall'onorevole Prestigiacomo di procedere ad una ulteriore audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, al fine di porre a confronto i dati da quest'ultima forniti nella prima audizione con quelli, di segno parzialmente differente, emersi dallo svolgimento delle audizioni successive.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel rinviare alle considerazioni preliminari già svolte nella precedente seduta del 5 marzo scorso, tiene a ribadire che la problematica affrontata dalla proposta di legge in esame costituisce un tema oggetto di assidua attenzione da parte del Governo, che a tale scopo ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze appositi tavoli tecnici finalizzati ad individuare, in tempi quanto più possibile ristretti, adeguate soluzioni, anche di tipo normativo, alle questioni rappresentate, da un lato, dall'assetto, anche sotto il profilo dei rapporti finanziari, delle ex province siciliane, dall'altro, dal debito pubblico contratto dalla medesima Regione Siciliana.
  Fa presente che in tale quadro il Governo ha pertanto già provveduto, nel corso delle ultime settimane, a presentare Pag. 90nell'ambito delle predette sedi di concertazione specifiche proposte, anche di carattere normativo, volte in particolare ad intervenire nella materia del riordino delle ex province siciliane e del conseguente trasferimento alle stesse delle occorrenti risorse finanziarie, che allo stato non hanno tuttavia registrato il consenso da parte della medesima Regione Siciliana. Nel confermare la ferma volontà del Governo a procedere nella ricerca di soluzioni condivise con la Regione Siciliana sulle questioni dianzi evidenziate, ravvisa tuttavia la necessità di conseguire il predetto risultato in tempi ragionevolmente brevi, anche al fine di scongiurare il rischio di eventuali dichiarazioni di dissesto finanziario da parte delle ex province siciliane, con evidenti riflessi negativi in termini di un'adeguata erogazione delle prestazioni e dei servizi dalle stesse assicurati.
  Ferma naturalmente rimanendo l'assoluta centralità del Parlamento in merito alle decisioni di propria spettanza circa l'andamento dei lavori, osserva come nei fatti la predetta esigenza mal potrebbe conciliarsi con la tempistica che normalmente caratterizza l'esame delle proposte di legge, il cui iter tra le due Camere registra spesso una durata non indifferente. In tale contesto di reciproca collaborazione tra organi dello Stato, osserva che nulla osterebbe in linea di principio da parte del Governo anche ad una eventuale, ulteriore audizione presso la Commissione bilancio di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, fermo restando che le principali criticità dal punto di vista finanziario sottese alla proposta di legge in esame già risultano, a suo avviso, sostanzialmente evidenziate nel corso dell'attività conoscitiva sinora svolta.

  Luigi MARATTIN (PD), chiede alla Viceministra Castelli se sia possibile conoscere più nel dettaglio i contenuti delle proposte formulate dal Governo alla Regione Siciliana presso le competenti sedi di confronto sulle questioni concernenti, rispettivamente, il quadro finanziario delle ex province siciliane e il debito pubblico contratto dalla stessa Regione.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che il Governo, in particolare, ha sollecitato la Regione siciliana nella direzione di assicurare una piena e completa attuazione alla riforma prevista dalla cosiddetta legge Delrio in materia di ordinamento e funzioni delle province, che al momento risulta in parte ancora disattesa. Avverte che in tale quadro è stato al contempo prospettato il trasferimento di risorse finanziarie in favore della medesima Regione siciliana da destinare agli interventi a carico delle ex province nel settore dell'edilizia sanitaria, secondo un metodo di negoziazione già sperimentato con successo in occasione della definizione di accordi in materia finanziaria con altre regioni a statuto speciale. Confida conclusivamente su un esito positivo dell'interlocuzione tuttora in corso con la Regione siciliana, in maniera tale da consentire la definizione delle più idonee soluzioni alle questioni che al momento costituiscono l'oggetto del confronto negoziale tra il Governo e la Regione stessa.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI), ringraziando la rappresentante del Governo per il suo intervento, sottolinea come la proposta di legge in esame non debba essere subordinata a nessun eventuale accordo tra lo Stato e la Regione siciliana e come il doppio binario sul quale viene attualmente affrontata la questione relativa ai rapporti finanziari tra la medesima Regione e lo Stato – in Parlamento e nel tavolo tecnico tra Governo e Regione siciliana – non debba pregiudicare l’iter del provvedimento in discussione, per il cui esame auspica il raggiungimento delle condizioni per l'eventuale trasferimento in sede legislativa. Ricorda inoltre che, anche per quanto riguarda la Regione siciliana, il finanziamento degli enti locali è di competenza dello Stato e pertanto in materia sono necessari interventi attuativi a livello nazionale. Sottolinea quindi che la proposta di legge è stata presentata per superare una disparità di trattamento perpetrata ai Pag. 91danni della Regione siciliana e per ottenere una omogeneità di trattamento rispetto alle regioni a statuto ordinario.
  Per quanto riguarda poi la quantificazione del danno subito dalla Regione siciliana, rileva una difformità tra i conti presentati dalla Ragioneria generale dello Stato nel corso della sua audizione e quelli predisposti dagli uffici della Camera. Ritiene che almeno su questo punto, che costituisce la base di partenza di qualsiasi intervento, dovrebbe esserci uniformità e chiede pertanto che la Ragioneria generale dello Stato venga nuovamente audita per fornire chiarimenti in merito alle riscontrate difformità.
  Segnala poi di essere rimasta stupita nell'aver appreso dalla rappresentante del Governo che risorse di conto capitale, quali i fondi destinati all'edilizia sanitaria, dovrebbero essere utilizzati per pagare spese correnti costituite dalle retribuzioni dei dipendenti delle ex province della Regione siciliana, successivamente trasformate in liberi consorzi di comuni e città metropolitane. Osserva infatti che in tal modo si realizzerebbe un'ipotesi di dequalificazione della spesa, ciò che è contrario alla vigente disciplina contabile.

  La Viceministra Laura CASTELLI interviene per chiarire di non aver affermato che i fondi destinati all'edilizia sanitaria dovrebbero essere utilizzati per le retribuzioni dei dipendenti delle ex-province della Regione siciliana.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI), pur evidenziando di non avere alcuna contrarietà rispetto allo svolgimento della concertazione tra Governo e Regione siciliana, sulla quale ha riferito la Viceministra Castelli, osserva che il prelievo forzoso del quale si chiede la restituzione è stato introdotto con una disposizione legislativa e pertanto i suoi effetti devono essere eliminati con una disposizione della stessa natura.
  Infine, per quanto riguarda l'attuazione della legge n. 56 del 2014, cosiddetta legge Delrio, ribadisce quanto già affermato nel corso delle audizioni informali svolte, in merito alla facoltà della Regione siciliana di scegliere se recepire o meno le disposizioni della citata legge, anche per quanto riguarda il trasferimento del personale delle ex-province. Ricorda, inoltre, che le ex-province della Regione siciliana hanno mantenuto nel proprio organico il personale in servizio, in quanto hanno conservato le funzioni che la citata legge ha attribuito invece ad altre amministrazioni. Ricorda altresì che tali amministrazioni hanno ricevuto finanziamenti a fronte dell'attribuzione delle funzioni e del personale precedentemente facenti capo alle province delle regioni a statuto ordinario.

  Claudio BORGHI, presidente, rinvia alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà al termine della seduta, ogni determinazione in merito a una eventuale nuova audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato.
  Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 164 del 26 marzo 2019, a pagina 62, seconda colonna, decima riga, sostituire la parola: «rinvio» con le seguenti: «conclusione – Valutazione favorevole».