CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 aprile 2019
169.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 3 aprile 2019.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Esame emendamenti C. 1455 ed abb./A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.10 alle 12.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.35.

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Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.
C. 1538 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Manfredi POTENTI (Lega), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge C. 1538, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017».
  Con riferimento al contenuto dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017, sottolinea che lo stesso si inserisce nel contesto dell'intensificazione e dell'affinamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria finalizzati alla lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio. L'intesa presenta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio delle due Parti nei casi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio dell'altro.
  Rammenta che il testo si compone di sei articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati. In particolare, l'articolo 1, nel prevedere la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, fa espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata cioè su decisioni passate in giudicato, alle condizioni di cui ai successivi articoli 2 e 3.
  Segnala che l'articolo 2 prevede la facoltà di estradare i cittadini ai fini di dare corso a un procedimento penale per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio, purché siano punibili, secondo le leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva o con altra misura restrittiva della libertà personale non inferiore nel massimo a quattro anni. Un limite diverso è stato stabilito per il caso di estradizione esecutiva, sempre per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio. Il cittadino potrà essere concesso in estradizione ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altra misura restrittiva della libertà personale quando la pena stessa non sia inferiore a due anni.
  L'articolo 3 disciplina, invece, l'ipotesi dell'estradizione del cittadino per altri gravi reati purché, nel caso di estradizione processuale, la pena detentiva o la diversa misura privativa della libertà personale non sia inferiore, nel massimo, a cinque anni, oppure non sia inferiore a quattro anni in caso di estradizione esecutiva, ossia ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o di altra misura restrittiva della libertà personale.
  L'articolo 4 prevede, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente. Nel caso di estradizione esecutiva, invece, la Parte richiesta può dare esecuzione essa stessa alla pena inflitta conformemente al proprio diritto interno.
  L'articolo 5 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione.Pag. 44
  L'articolo 6, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni.
  Evidenzia che è previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, fatta salva per ciascuna Parte la possibilità di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione dell'efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla predetta comunicazione. È stato inoltre esplicitato, su specifica richiesta da parte delle autorità serbe, che il trattato si applicherà esclusivamente alle richieste di assistenza relative a reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
  Per quanto concerne, invece, il contenuto dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017, sottolinea che lo stesso s'inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale.
  Tale Accordo, che è composto da 6 articoli, prevede, all'articolo 1 che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori. L'assistenza giudiziaria potrà riguardare, in particolare, la notificazione degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatori di indagati e di imputati), l'assunzione e la trasmissione di perizie, le attività di acquisizione documentale, l'invio di documenti, atti ed elementi di prova, la ricerca e l'identificazione di persone, il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti, l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato, la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, sono previsti lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.
  L'articolo 2 disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa. È stabilito che le Parti si impegnino a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.
  L'articolo 3 prevede poi, quanto alle modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, la cooperazione diretta tra le competenti autorità giudiziarie e il coinvolgimento solo formale, mediante la consegna di copia della richiesta di assistenza, delle rispettive autorità centrali.
  L'articolo 4 disciplina in modo puntuale e analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze e dichiarazioni e per lo svolgimento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra le altre cose, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.
  L'articolo 5 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga Pag. 45nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario.
  L'articolo 6, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il trattato a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni. È previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, fatta salva per ciascuna Parte la possibilità di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione dell'efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla predetta comunicazione. Poiché si tratta d'intese stipulate successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di livelli di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nello Stato terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
  Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica, evidenzia che lo stesso si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Accordi e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria mentre l'articolo 4 reca la clausola d'invarianza finanziaria, con esclusione degli oneri di cui all'articolo precedente. L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Evidenzia, in fine, che il provvedimento è corredato da una relazione tecnica che quantifica l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due accordi, e dall'Analisi tecnico normativa (ATN).
  In particolare, l'ATN che accompagna il provvedimento rileva che l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 697 a 722 del codice di procedura penale; articoli 202 e 203 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.
  La medesima ATN rileva, con riferimento all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, che esso si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 723 a 729 del codice di procedura penale; articoli da 204 a 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.
C. 1539 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Devis DORI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge C. 1539, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015».
  Nell'esaminare il contenuto del primo dei due accordi, il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015, rammenta che lo stesso va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. L'Accordo avvia un processo di sviluppo significativo nei rapporti bilaterali, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale. L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Paesi, il cui progressivo intensificarsi favorisce lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.
  Rammenta che il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 24 articoli.
  In particolare, l'articolo 1, dispone che gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva). Nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. L'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione) (articolo 2).
  L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione che si invererà oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali, anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del ne bis in idem), ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà respinta quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto ovvero quando vi sia fondato motivo di ritenere che persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani. Costituisce, infine, motivo di rifiuto obbligatorio la circostanza che lo Stato richiesto abbia concesso asilo politico all'estradando, o se la concessione dell'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o determinare conseguenze contrastanti con i principi della sua legislazione nazionale.
  L'articolo 4, invece, disciplina le ipotesi di rifiuto facoltativo, e stabilisce che l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili Pag. 47all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione.
  L'articolo 5, che reca disposizioni in materia di estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In base al principio aut dedere aut iudicare, in caso di rifiuto della consegna, lo Stato richiesto sarà tenuto a sottoporre il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale secondo la normativa interna. La domanda di estradizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno, ai sensi dell'articolo 6, trasmessi per via diplomatica, presentando requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'articolo 7.
  L'articolo 8 prevede la possibilità per lo Stato richiesto di richiedere informazioni supplementari qualora le informazioni fornite dallo Stato richiedenti siano ritenute insufficienti per prendere una decisione. Tali informazioni dovranno essere trasmesse dallo Stato richiedente entro il termine di 45 giorni, decorso il quale si intende decaduta la richiesta di estradizione, che potrà comunque essere ripresentata.
  L'articolo 9 riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto, anche parziale, della consegna, mentre l'articolo 10 riguarda il principio di specialità. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto (disciplinato secondo forme e modalità corrispondenti all'originaria domanda di estradizione) o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni.
  L'articolo 11 precisa che, salvo che in tali ultime ipotesi, anche la riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna è ammessa solo con il consenso dello Stato richiesto.
  L'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura, mentre l'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona.
  L'articolo 14 reca le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. La mancata presa in consegna della persona estradata nel termine, da parte dello Stato richiedente, ne comporta la rimessione in libertà e costituisce, per lo Stato richiesto, possibile motivo di rifiuto facoltativo rispetto a un'eventuale successiva domanda di estradizione nei confronti dello stesso soggetto per il medesimo reato.
  L'articolo 15 stabilisce che è fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tal caso i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. È altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porne in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute.
   L'articolo 16 disciplina la procedura semplificata di estradizione che viene adottata nei casi in cui l'interessato dichiari di acconsentire all'estradizione innanzi ad un'Autorità competente dello Stato richiesto e alla presenza di un difensore, mentre l'articolo 17 contiene previsioni Pag. 48in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto.
  L'articolo 18 è dedicato al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo.
  L'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, stabilisce che è lo Stato richiesto a sostenere spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione, mentre sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18.
  L'articolo 20 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione. Ai sensi dell'articolo 21 il Trattato in esame non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito. L'articolo 22 impegna a rispettare l'obbligo di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite dall'altre Parte. Eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 23).
  L'articolo 24, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato, che dovrà essere sottoposto a procedura di ratifica ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto svolgimento delle procedure interne; il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia sei mesi dopo la data della comunicazione.
  Per quanto concerne il contenuto del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015, rammento che lo stesso, che è composto da un breve preambolo e da 27 articoli, prevede che Italia e Kenya s'impegnino a prestarsi assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente
  In particolare, l'articolo 1 prevede che le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, impegnandosi altresì a scambiarsi informazioni sulla legislazione nazionale e a porre in essere e qualsiasi altra forma di assistenza purché non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.
  L'articolo 2 disciplina la doppia incriminazione, e stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto; tuttavia se la richiesta si riferisce a sequestri, confische o ad atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone, l'assistenza è prestata solo se il reato per cui è richiesta è previsto come reato nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto.
  L'articolo 3 prevede le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e l'articolo 4 individua nel Ministero della giustizia della Repubblica Italiana e nell'Ufficio dell’Attorney General le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.
  L'articolo 5 disciplina i requisiti di forma e di contenuto delle richieste mentre l'articolo 6 disciplina dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta.
  Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria. In particolare lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta Pag. 49(articolo 7) e provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione (articolo 8).
  L'articolo 9 ha ad oggetto l'assunzione probatoria nello Stato richiesto mentre l'articolo 10 riguarda l'assunzione probatoria nello Stato richiedente. In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, è espressamente riconosciuto il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa (articolo 11).
  L'articolo 14 detta un'articolata disciplina in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza. Solo laddove essa non sia praticabile, il Trattato prevede la possibilità di un trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle autorità competenti della Parte richiedente: tale attività – oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto – presuppone: il consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 11); il previo raggiungimento di un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni; il mantenimento dello status detentionis da parte dello Stato richiedente (articolo 12). Le Parti si impegnano a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la Protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste (articolo 13).
  Gli articoli successivi disciplinano produzione di documenti, atti e cose (articoli 15 e 16), nonché le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato (articolo 17) e gli accertamenti bancari e finanziari ; in proposito è stata espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario (articolo 18).
  L'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.
  I successivi articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (articolo 20), lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale (articolo 21), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 22).
  L'articolo 23 esclude qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato, mentre l'articolo 24 impegna le Parti a rispettare il carattere di riservatezza e di segretezza delle informazioni e dei documenti ricevuti, qualora vi sia una richiesta in questo senso da parte dell'altro Stato.
  La ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (quali spese di viaggio, soggiorno, interpretariato, perizie) è disciplinata dall'articolo 25. A fronte di Pag. 50spese di natura straordinaria è stabilito che le Parti si consultino per concordarne la suddivisione.
  L'articolo 26 disciplina la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato, rimesse alla consultazione per via diplomatica, mentre l'articolo 27 reca le clausole finali (entrata in vigore, modifica e durata, che è illimitata) del Trattato che si applicherà alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente.
  Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica, evidenzia che lo stesso si compone di quattro articoli. In particolare, l'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Segnala, inoltre, che il provvedimento è corredato da una relazione tecnica che quantifica l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due trattati con il Kenya, a decorrere dal 2019, nonché dall'Analisi tecnico normativa (ATN).
  In particolare, l'ATN rileva che il Trattato di estradizione con il Kenya si inquadra nel contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 697 a 722 del medesimo codice, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.
  L'ATN evidenzia inoltre che l'Italia è parte della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 300, di cui, tuttavia, il Governo del Kazakhstan non è Parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo.
  Relativamente al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, nell'ATN viene evidenziato che l'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 723 a 729 del medesimo codice, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) preannuncia la posizione favorevole dei componenti del gruppo di Forza Italia sul provvedimento in esame, considerato che per la prima volta si stringono trattati tra l'Italia ed il Kenya in tema di estradizione ed assistenza giudiziaria.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.
C. 1540 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Flavio DI MURO (Lega), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge C. 1540, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015».Pag. 51
  Nell'esaminare il contenuto degli Accordi, rammenta che il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015, composto da un breve preambolo e da 28 articoli, va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-UE, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità transnazionale. L'Accordo avvia un processo di sviluppo significativo nei rapporti bilaterali che consentirà, nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale, l'attuazione e l'operatività in concreto di una efficace collaborazione bilaterale. L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Paesi in tutti i settori, il cui progressivo intensificarsi reca con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi i Paesi e la conseguente esigenza di reciproca assistenza in campo penale.
  In particolare, l'articolo 1 impegna le Parti a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente. Inoltre sono previsti lo scambio d'informazioni di carattere penale e sulla legislazione nazionale nonché qualsiasi altra forma di assistenza purché non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.
  L'articolo 2 (doppia incriminazione) stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto; tuttavia se la richiesta si riferisce a sequestri, confische o ad atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone, l'assistenza è prestata solo se il reato per cui è richiesta è previsto come reato nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto.
  Le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza sono disciplinate dall'articolo 3 mentre l'articolo 4 individua per la Repubblica Italiana il Ministero della giustizia e per la Repubblica del Kazakhistan l'Ufficio del Procuratore Generale le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.
  L'articolo 5 disciplina i requisiti di forma e di contenuto delle richieste mentre l'articolo 6 prevede dettagliatamente le modalità di esecuzione della richiesta.
  I successivi articoli da 7 a 18 disciplinano i singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria. In particolare, ai sensi dell'articolo 7, lo Stato richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nella richiesta.
  L'articolo 8 prevede che lo Stato richiesto provveda a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione.
  L'articolo 9 disciplina l'assunzione probatoria nello Stato richiesto mentre l'articolo 10 disciplina l'assunzione probatoria nello Stato richiedente. In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, è espressamente riconosciuto il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello Pag. 52menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa (articolo 11).
  La possibilità di comparizione mediante videoconferenza per l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, previo accordo tra gli Stati e compatibilmente con la legislazione vigente e la capacità tecnica delle Parti è disciplinata dall'articolo 12 mentre l'articolo 13 prevede che quando, ai sensi del precedente articolo, non sia possibile l'effettuazione della videoconferenza, la Parte richiedente ha facoltà di trasferire temporaneamente nella Parte richiedente una persona al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle autorità competenti della Parte richiedente. Tale attività – oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto – presuppone: il consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 11); il previo raggiungimento di un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni; il mantenimento dello status detentionis da parte dello Stato richiedente.
  L'articolo 14 dispone che le Parti si impegnano a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste.
  I successivi articoli 15 e 16 disciplinano la produzione di documenti, atti e cose, mentre l'articolo 17 le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato. Per quanto concerne gli accertamenti bancari e finanziari, è stata espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario (articolo 18).
  L'articolo 19 contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.
  Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra gli Stati, l'articolo 20 prevede la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato; l'articolo 21 dispone lo scambio di informazioni sulla legislazione, sia sostanziale sia processuale; e infine l'articolo 22 dispone la trasmissione di sentenze e di certificati penali. È esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato (articolo 23).
  Ai sensi dell'articolo 24, le Parti si sono impegnate a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte.
  L'articolo 25 disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (quali spese di viaggio, soggiorno, interpretariato, perizie). A fronte di spese di natura straordinaria è stabilito che le Parti si consultino per concordarne la suddivisione.
  L'articolo 26 disciplina la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato, rimesse alla consultazione per via diplomatica, l'articolo 27 le modalità di modifica del Trattato e l'articolo 28 reca le clausole finali (entrata in vigore, durata illimitata e cessazione) del Trattato le norme del quale si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente.
  Con riferimento al contenuto del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015, rammenta che lo stesso si compone di un breve preambolo e di 24 articoli.Pag. 53
  In particolare, l'articolo 1 dispone che gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).
  L'articolo 2 prevede che, nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. L'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione), in materia fiscale l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto differisca in tale materia dallo Stato richiedente.
  L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione che si invererà oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali, anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del ne bis in idem), ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà respinta quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto ovvero quando vi sia fondato motivo di ritenere che persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani. Costituisce, infine, motivo di rifiuto obbligatorio la circostanza che lo Stato richiesto abbia concesso asilo politico all'estradando, o se la concessione dell'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o determinare conseguenze contrastanti con i principi della sua legislazione nazionale.
  Quanto alle ipotesi di rifiuto facoltativo, disciplinate dall'articolo 4, l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione.
  L'estradizione del cittadino è disciplinata dall'articolo 5 che riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In base al principio aut dedere aut iudicare, in caso di rifiuto della consegna, lo Stato richiesto sarà tenuto a sottoporre il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale secondo la normativa interna.
  Ai sensi dell'articolo 6 la domanda di estradizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno trasmessi per via diplomatica alle Autorità centrali delle Parti, che sono per l'Italia il Ministero della giustizia e per il Kazakistan l'Ufficio del Procuratore Generale, presentando i requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'articolo 7.
  Lo Stato richiesto, ai sensi dell'articolo 8, può richiedere informazioni supplementari, qualora le informazioni fornite dallo Stato richiedenti siano ritenute insufficienti per prendere una decisione. Tali informazioni dovranno essere trasmesse dallo Stato richiedente entro il termine di 45 giorni, decorso il quale si intende decaduta la richiesta di estradizione, che potrà comunque essere ripresentata.
  L'articolo 9 riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto, anche parziale, della consegna.Pag. 54
  L'articolo 10 riguarda il principio di specialità. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio (rule of speciality) garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto (disciplinato secondo forme e modalità corrispondenti all'originaria domanda di estradizione) o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni. Salvo che in tali ultime ipotesi, l'articolo 11 precisa che anche la riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna è ammessa solo con il consenso dello Stato richiesto.
  Per i casi di urgenza l'articolo 12 prevede la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura.
  L'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona.
  L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. La mancata presa in consegna della persona estradata nel termine, da parte dello Stato richiedente, ne comporta la rimessione in libertà e costituisce, per lo Stato richiesto, possibile motivo di rifiuto facoltativo rispetto a un'eventuale successiva domanda di estradizione nei confronti dello stesso soggetto per il medesimo reato.
  È fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tal caso i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. È altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porne in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute (articolo 15).
  L'articolo 16 prevede la procedura semplificata di estradizione che viene adottata nei casi in cui l'interessato dichiari di acconsentire all'estradizione innanzi ad un'Autorità competente dello Stato richiesto e alla presenza di un difensore.
  L'articolo 17 contiene previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto, mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 18.
  L'articolo 19, che dispone in materia di spese di estradizione, stabilisce che è lo Stato richiesto a sostenere spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione, mentre sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona stradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18.
  L'articolo 20 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione. Ai sensi dell'articolo 21 il Trattato in esame non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.
  Le Parti s'impegnano a rispettare l'obbligo di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite dall'altra Parte (articolo 22). Eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 23).
  L'articolo 24, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato, che dovrà Pag. 55essere sottoposta a procedura di ratifica ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto svolgimento delle procedure interne; il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia sei mesi dopo la data della comunicazione.
  Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei Trattati, fa presente che lo stesso si compone di 4 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Evidenzia, infine, che il disegno di legge è accompagnato dalla relazione tecnica che quantifica l'onere complessivo dei due Trattati, e dall'Analisi tecnico-normativa (ATN) che rileva che il quadro normativo nel quale si inserisce il Trattato di assistenza giudiziaria penale con il Kazakistan è delineato dal seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 723 a 729 del codice di procedura penale, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.
  Relativamente al Trattato di estradizione, nell'ATN viene evidenziato che l'intervento si inserisce nel contesto normativo vigente, delineato dall'articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno e dagli articoli da 697 a 722 del codice di procedura penale, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.
  L'ATN evidenzia inoltre che l'Italia è parte della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 30 gennaio 1963. n. 300, di cui, tuttavia, il Governo del Kazakhstan non è Parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) preannuncia il voto favorevole dei componenti del gruppo di Forza Italia, atteso che per la prima volta vengono conclusi trattati in tema di estradizione e di assistenza giudiziaria tra il nostro Paese e il Kazakhstan.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 3 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.40.

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.
C. 1206 Costa.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge Costa A. C. 1206, recante «Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione Pag. 56della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati».
  Come anticipato nel titolo, l'articolo unico della proposta di legge in esame modifica l'articolo 315 del codice di procedura penale, aggiungendovi un comma 3-bis e prevedendo che la sentenza di accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione sia trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza.
  Segnala che l'iniziativa legislativa trae origine da un fenomeno allarmante, e troppo spesso trascurato, quello dei cittadini, sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale, e poi successivamente dichiarati prosciolti da ogni accusa. Evidenzia a tale proposito che i numeri sono impressionanti: ogni anno circa mille cittadini sono risarciti dallo Stato per essere stati vittima di errori giudiziari; dai dati a disposizione le ordinanze emesse dal MEF a tale titolo sono state 1012 nel 2014, 1188 nel 2015, 1001 nel 2016, 1023 nel 2017 e 913 nel 2018; nel solo 2018 lo Stato ha pagato 47.976.056 euro a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione.
  Rileva che ovviamente il dato del ristoro economico è solo sintomatico della gravità del fenomeno di cui si parla, nessuna somma potendo mai risarcire chi ingiustamente ha perso magari il lavoro, la famiglia, e comunque sempre la propria credibilità ed il proprio onore.
  Evidenzia pertanto che la finalità della iniziativa legislativa in esame è proprio quella di agevolare la conoscenza delle stesse sentenze da parte degli organi che, in base a quanto già previsto dalla normativa vigente, devono valutare se l'applicazione della custodia cautelare sia avvenuta contra legem e sia stata determinata da una negligenza grave e inescusabile, tale da consentire l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato.
  Ricorda a tale proposito che l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati è promossa dal Ministro della giustizia (articolo 107 della Costituzione) e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, per essere decisa dal Consiglio superiore della magistratura (articolo 105 della Costituzione). In particolare, in base all'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, – che ha introdotto una nuova regolamentazione del procedimento disciplinare – il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare, entro un anno dalla notizia del fatto, mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dandone contestualmente comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Analogamente deve procedere il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare.
  Ricorda inoltre che, in base all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni del magistrato, tra gli altri, «l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile» (lettera gg). La disposizione precisa invece che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare.
  Ritiene peraltro che per dare un significato più incisivo alla proposta di legge in esame sarebbe opportuno ampliare il perimetro della citata norma disciplinare, estendendola, quando si tratti di libertà personale, ad ogni fattispecie di colpa, che non sia lieve.
  Quanto all'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, ricorda che essa trova fondamento nei princìpi di inviolabilità della libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e di non colpevolezza sino Pag. 57alla condanna definitiva (articolo 27 della Costituzione), oltre che nella previsione dell'articolo 24 della Costituzione, che – al quarto comma – attribuisce al legislatore il compito di «determinare le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari». Più esplicitamente, l'articolo 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo afferma che ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione eseguiti in violazione della Convenzione ha diritto a un indennizzo. In armonia con questi princìpi, il codice di procedura penale, nel disciplinare le misure cautelari, prevede agli articoli 314 e 315 una riparazione per l'ingiusta detenzione subìta a titolo di custodia cautelare.
  Ricorda che recentemente, con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è stato modificato l'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, di riforma delle misure cautelari, prevedendo che nella relazione che il Governo deve presentare annualmente al Parlamento sull'applicazione delle misure cautelari personali, debba altresì dare conto dei dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione pronunciate nell'anno precedente, «con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi».
  Segnala peraltro ai colleghi, ed anche al rappresentante del Governo, che fino ad oggi il Ministro non ha ancora adempiuto a questo obbligo di comunicazione: l'ultima relazione sullo stato di applicazione delle misure cautelari è infatti stata trasmessa l'8 maggio 2018 e contiene dati relativi all'anno 2017.

  Catello VITIELLO (Misto), nel ritenere che l'iniziativa legislativa in esame rappresenti una battaglia di civiltà, evidenzia la sobrietà del proponente e del relatore, ben consapevoli della delicatezza del tema su cui si sta intervenendo. Ritiene comunque che sia indispensabile introdurre un obbligo di conoscenza degli eventuali errori commessi dai magistrati, evidenziando peraltro la necessità di non lasciare lettera morta la riforma del 2015 in materia di misure cautelari. Rileva infatti l'esigenza che l'Italia si ponga in linea con i Paesi civili che, nella maggior parte dei casi, non prevedono il carcere preventivo, di cui non capiscono la necessità. Ribadisce in conclusione l'assoluta necessità di puntare sulla responsabilità concreta di chi sbaglia.

  Cosimo Maria FERRI (PD), stigmatizza i toni della relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge del collega Costa, ritenendo non accettabile l'accusa rivolta ai magistrati di trattare gli imputati come numeri invece che come esseri umani. Rileva infatti che, come ben sa chi lavora nella giurisdizione, la situazione non è quella descritta, essendo la regola l'equilibrio, il buon senso e la centralità della persona. Nel condividere l'esigenza di intervenire a migliorare il funzionamento del sistema giudiziario, eliminando le sacche di inefficienza, ritiene tuttavia che il tenore della relazione illustrativa denoti la demagogia della proposta di legge, che è ben lontana dall'indagare le ragioni dei fenomeni e dal cercare soluzioni. Evidenzia infatti che, se si volesse fare un discorso serio, bisognerebbe invece avviare un'indagine conoscitiva, che consentisse di studiare attentamente la giurisprudenza disciplinare. Nel sottolineare che i magistrati che hanno sbagliato sono stati sanzionati, chiede di sapere quali e quanti siano i casi che al contrario non sono stati censurati. Nell'evidenziare piuttosto la necessità di incrementare i fondi a disposizione del Ministero della giustizia allo scopo di potenziare le ispezioni ordinarie, esprime la convinzione che una riflessione seria e compiuta richiederebbe l'audizione dei diversi soggetti competenti. Nello schierarsi per primo contro la detenzione sine titulo, ritiene più opportuno intervenire a rafforzare le garanzie effettive degli imputati, evidenziando il grave rischio di indebolire la giurisdizione e la credibilità della magistratura.

Pag. 58

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, con riferimento all'intervento del collega Ferri, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel definire le modalità per il prosieguo dell'esame del provvedimento, potrà valutare anche l'opportunità di svolgere un'adeguata attività istruttoria.

  Carmelo MICELI (PD), nell'intervenire a titolo personale, alla luce della propria esperienza professionale di avvocato, evidenzia in premessa l'impressione che la proposta in esame sia stata redatta a due mani, considerato che, mentre la relazione illustrativa ha toni eccessivi, l'unico articolo della proposta di legge ha una natura strettamente tecnica e assolutamente condivisibile. A tale proposito ricorda che il testo di legge in esame si limita a prevedere l'automatismo tra l'accertamento dell'ingiusta detenzione e la trasmissione della relativa sentenza all'organo competente in ambito disciplinare. Ritiene che se, al contrario, la proposta di legge avesse stabilito l'automatismo tra l'accertamento dell'ingiusta detenzione e la sanzione disciplinare si sarebbe determinata una giusta opposizione a tale misura. Nel rilevare l'esigenza di tutelare, oltre che la credibilità della magistratura, anche le libertà personali degli imputati, ritiene che il vero problema risieda nel fatto che il Parlamento è troppo fragile per intervenire in tema di separazione delle carriere. A tale proposito evidenzia infatti come le richieste spesso infondate dei pubblici ministeri in tema di misure cautelari siano avallate dall'organo giudicante senza alcuna valutazione critica. Pertanto, nell'esprimersi in senso favorevole sul contenuto della proposta di legge, non condivide invece il tenore della relazione illustrativa che appare oggettivamente eccessiva, puntando sui casi «limite» piuttosto che sui casi «tipo» e che assomiglia piuttosto ad un «avvertimento» da parte di esponenti di una forza politica schieratasi ripetutamente contro la magistratura, il più delle volte a difesa del proprio leader.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega) replica al collega Ferri, evidenziando che la proposta di legge in esame, lungi dal costituire una dichiarazione di colpevolezza dei magistrati a prescindere, riguarda l'obbligo di trasmissione delle sentenze di accertamento dell'ingiusta detenzione agli organi titolari dell'azione disciplinare, affinché possano svolgere le opportune valutazioni di competenza. Nel sottolineare che l'Italia è il Paese dell'Unione europea con il maggior numero di condannati, auspica la collaborazione di tutti i soggetti competenti, chiedendo da un lato che il Governo potenzi l'edilizia carceraria per farne un luogo di detenzione e non di pena, e dall'altro che la magistratura si impegni in un'accurata selezione dei soggetti più meritevoli. Condivide l'opinione del collega Miceli secondo cui il vero problema è rappresentato dalla sudditanza verso gli uffici della procura degli organi giudicanti, che non sottopongono ad alcuna valutazione critica le richieste di misure cautelari avanzate dal pubblico ministero. Sulla base di tali considerazioni, nel ricordare che fino a prova contraria i soggetti indagati ed imputati sono presunti innocenti, ritiene che il provvedimento in esame non si possa considerare rivoluzionario, limitandosi a formalizzare l'obbligo di trasmissione delle sentenze di accertamento dell'ingiusta detenzione.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.