CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 marzo 2019
165.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 115

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.
C. 1539 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 marzo 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che, nella seduta del 26 marzo scorso, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA assicura che l'articolo 13 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, che prevede l'applicazione di misure di protezione in favore delle vittime, dei testimoni e di altre persone, potrà essere attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Michele GUBITOSA (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1539 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'articolo 13 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, che prevede l'applicazione di misure di protezione in favore delle vittime, dei testimoni e di altre persone, potrà essere attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   ritenuto che:
    appare necessario sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, da esso richiamata, è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo;
    appare necessario precisare il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   dopo le parole: euro 24.826 aggiungere la seguente: annui;
   dopo le parole: euro 5.000 aggiungere la seguente: annui;Pag. 116
   dopo le parole: euro 26.126 aggiungere la seguente: annui;
   dopo le parole: euro 10.850 aggiungere la seguente: annui.

  All'articolo 3, sopprimere il comma 2.».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.
C. 1540 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 marzo 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che, nella seduta del 26 marzo, scorso il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA conferma che l'articolo 14 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, che prevede l'applicazione di misure di protezione in favore delle vittime, dei testimoni e di altre persone, potrà essere attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1540 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'articolo 14 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, che prevede l'applicazione di misure di protezione in favore delle vittime, dei testimoni e di altre persone, potrà essere attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   ritenuto che:
    appare necessario sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, da esso richiamata, è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo;
    appare necessario precisare il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   dopo le parole: euro 26.434 aggiungere la seguente: annui;Pag. 117
   dopo le parole: euro 17.100 aggiungere la seguente: annui;
   dopo le parole: euro 44.895, aggiungere la seguente: annui;
   dopo le parole: euro 5.000 aggiungere la seguente: annui.

  All'articolo 3, sopprimere il comma 2.».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
C. 1541 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 marzo 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 26 marzo scorso.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, riguardo alle diverse modalità di computo della diaria dovuta agli ufficiali inviati in missione evidenziate dalla relazione tecnica, fa presente che le diarie di missione spettanti ai predetti ufficiali sono state determinate sulla base del decreto ministeriale 27 agosto 1998 e successive modificazioni, recante Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola. Precisa in particolare che nel gruppo III della tabella A del citato decreto ministeriale sono ricompresi i gradi di «maggiore generale, brigadiere generale e colonnello» corrispondenti, attualmente, a generale di divisione, generale di brigata e colonnello, mentre nel gruppo IV della medesima tabella A sono ricompresi i gradi «da tenente colonnello a maresciallo capo». Ne consegue pertanto che il diverso importo delle diarie non viene individuato in base al possesso della qualifica dirigenziale, ma in base al grado rivestito dal personale militare.
  Rileva quindi che, pur considerando che tra le qualifiche dirigenziali sono stati ricompresi, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, anche gli ufficiali con il grado di maggiore e tenente colonnello, in mancanza di un adeguamento del decreto ministeriale 27 agosto 1998, con il termine «dirigente militare», indicato nella relazione tecnica, si deve quindi intendere il personale dei soli gradi individuati nel gruppo III della tabella A del citato decreto ministeriale 27 agosto 1998, come sopra specificati.
  Conferma infine, con riferimento alla decorrenza dell'onere, che la prima riunione con la Controparte si svolgerà in Serbia nel 2019.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1541, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    riguardo alle diverse modalità di computo della diaria dovuta agli ufficiali inviati in missione evidenziate dalla relazione tecnica, si fa presente che le diarie di missione spettanti ai predetti ufficiali sono state determinate sulla base del decreto ministeriale 27 agosto 1998 e successive Pag. 118modificazioni, recante Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola;
    in particolare, nel gruppo III della tabella A del citato decreto ministeriale sono ricompresi i gradi di «maggiore generale, brigadiere generale e colonnello» corrispondenti, attualmente, a generale di divisione, generale di brigata e colonnello, mentre nel gruppo IV della medesima tabella A sono ricompresi i gradi «da tenente colonnello a maresciallo capo»;
    pertanto, il diverso importo delle diarie non viene individuato in base al possesso della qualifica dirigenziale, ma in base al grado rivestito dal personale militare;
    pur considerando che tra le qualifiche dirigenziali sono stati ricompresi, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, anche gli ufficiali con il grado di maggiore e tenente colonnello, in mancanza di un adeguamento del decreto ministeriale 27 agosto 1998, con il termine «dirigente militare», indicato nella relazione tecnica, si deve quindi intendere il personale dei soli gradi individuati nel gruppo III della tabella A del citato decreto ministeriale 27 agosto 1998, come sopra specificati;
    con riferimento alla decorrenza dell'onere, si conferma che la prima riunione con la Controparte si svolgerà in Serbia nel 2019;
   rilevata, altresì, la necessità:
    all'articolo 3, comma 1, di configurare gli oneri di missione del personale ivi contenuti non come limite massimo di spesa, ma come previsione di spesa;
    all'articolo 4, comma 2, di precisare, con specifico riferimento all'articolo 7 dell'Accordo, ivi richiamato, che l'eventualità di nuovi o maggiori oneri, allo stato peraltro non quantificabili, è da intendersi limitata alle sole disposizioni di cui al citato articolo 7, comma 1, numero 2), dell'Accordo medesimo, conformemente a quanto riportato dalla relazione tecnica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: All'onere derivante dall'articolo 3, comma 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in.
   All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: articoli 7, commi 1 e 2 con le seguenti: articoli 7, comma 1, numero 2)».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
Nuovo testo C. 491.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che, nella seduta del 5 marzo 2019, il rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) segnala di aver avuto notizie dal Ministero della salute in merito a una prossima comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati necessari per Pag. 119l'elaborazione di una risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, osserva che, nel caso in cui la Commissione di merito dovesse concludere l'esame del provvedimento prima che la Commissione bilancio abbia ricevuto risposta alle richieste di chiarimento del relatore, la Commissione bilancio potrebbe esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea.
  Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
C. 1455-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, fa presente che il provvedimento reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere e che oggetto di esame è il testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione II (Giustizia).
  Segnala che il testo originario del disegno di legge C. 1455 del Governo, che nella seduta del 7 marzo la Commissione ha deliberato di adottare come testo base, è corredato di relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile, e che esso contiene, all'articolo 14, una clausola di neutralità finanziaria, riferita all'intero provvedimento.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.
  In merito agli articoli da 1 a 3, concernenti i reati di violenza domestica e di genere, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Circa l'articolo 4, concernente la formazione degli operatori di polizia, rileva che la norma prevede corsi di formazione per gli operatori delle Forze di polizia, con frequenza obbligatoria per il personale individuato. Segnala come la relazione tecnica affermi che ai relativi oneri si farà fronte nell'ambito degli stanziamenti vigenti, mediante opportune misure organizzative e forme di collaborazione tra uffici e individua puntualmente le partizioni di bilancio recanti le risorse per la formazione, rispettivamente, della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri. Osserva che la medesima relazione tecnica, tuttavia, rappresenta infine che «gli attuali stanziamenti sugli indicati capitoli sono già destinati a ordinarie e incomprimibili attività addestrative già programmate». Tenuto conto di tale indicazione, reputa necessario acquisire elementi di valutazione circa l'effettiva possibilità che i corsi di formazione obbligatoria in materia di violenza domestica e di genere possano essere svolti nel quadro delle risorse disponibili e senza pregiudizio di ulteriori iniziative già previste a valere sulle medesime risorse.
  Con riguardo all'articolo 10, relativo alle comunicazioni di scarcerazione ed evasione e uso del braccialetto elettronico, in relazione agli adempimenti indicati, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione a conferma della sostenibilità dei medesimi nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In ordine all'articolo 11, in materia di trattamento psicologico per i condannati per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori, rileva che la norma amplia il novero delle persone condannate che «possono sottoporsi» a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. Pur tenendo conto che alla disposizione in esame risulta applicabile la clausola di invarianza finanziaria riferita al provvedimento nel suo complesso e che alla norma introduttiva della possibilità di trattamento psicologico non sono stati ascritti effetti finanziari, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione al fine di suffragare l'assunzione Pag. 120che gli ulteriori trattamenti psicologici possano effettivamente essere erogati nell'ambito delle risorse disponibili.
  Con riferimento all'articolo 13, concernente le procedure relative all'indennizzo per le vittime di reato, rileva che la norma trasferisce le funzioni di autorità di assistenza – nel quadro dell'assistenza alle vittime di reato in ambito UE – dalle Procure presso le Corti di appello alle Procure presso i Tribunali. In proposito giudica necessario acquisire chiarimenti volti ad escludere che il predetto trasferimento di funzioni comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, anche tenuto conto delle esigenze di formazione nonché dell'aggravio amministrativo per gli uffici incaricati.
  Per quanto concerne l'articolo 14, recante una clausola di invarianza finanziaria, rinvia, in merito ai profili di quantificazione, alle osservazioni riferite ai precedenti articoli.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero della giustizia, recante risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore (vedi allegato).

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1455 Governo e abb.-A, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    con riferimento all'articolo 4, relativo alla formazione degli operatori di polizia, si evidenzia che le esigenze formative derivanti dal presente articolo saranno sostenute utilizzando gli specifici fondi in materia di formazione del personale della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, istituiti nell'ambito degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate (Ministero della giustizia, Ministero dell'interno, Ministero della difesa), ricorrendo all'adozione di opportune misure organizzative e di miglioramento delle forme di collaborazione già esistenti degli uffici interessati;
    si conferma, pertanto, la possibilità che i corsi di formazione obbligatoria in materia di violenza domestica e di genere possano essere svolti nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza pregiudizio delle iniziative già previste, anche attraverso una riprogrammazione e rimodulazione delle stesse risorse disponibili;
    all'articolo 10, laddove si disciplinano in modo puntuale le comunicazioni relative alla scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza detentiva, evasione e la volontaria sottrazione dell'internato, che devono essere sempre effettuate alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore con l'ausilio della polizia giudiziaria, si fa presente che si tratta di adempimenti già garantiti dalla medesima polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e che possono essere fronteggiati nel quadro delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    al medesimo articolo 10, laddove si prevedono procedure di controllo della persona oggetto del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, si assicura che il giudice potrà prescrivere l'utilizzo di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici solo se, come previsto a legislazione vigente, sia stata accertata da parte della polizia giudiziaria la disponibilità di tale strumento;
    all'articolo 11, che prevede la possibilità di sottoporre al trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno coloro che sono stati condannati per maltrattamenti contro familiari o conviventi Pag. 121o per atti persecutori, si fa presente che, poiché tale forma di trattamento è già prevista a legislazione vigente per coloro che avevano abusato di minori, è già presente personale specializzato già formato per le affrontare le predette fattispecie;
    le occorrenti risorse finanziarie possono essere reperite nell'ambito del riparto effettivo tra le Regioni, secondo l'accordo sancito a decorrere dall'anno 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e quantificate in euro 165.424.023;
    tali risorse costituiscono quota parte del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della sanità penitenziaria, integrata a garanzia dei livelli essenziali di assistenza in ambito penitenziario con le altre risorse sanitarie ordinarie e specifiche che potranno essere utilizzate anche per le finalità del citato articolo 11;
    l'articolo 13, che prevede il trasferimento delle competenze relative «all'autorità di assistenza» in materia di indennizzo delle vittime di reato, dalle Procure generali della Repubblica presso le Corti di appello alle Procure della Repubblica presso i Tribunali circondariali, non risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, giacché gli adempimenti potranno essere distribuiti su più strutture giudiziarie presenti sul territorio nazionale, riducendo i carichi di lavoro in capo al personale in servizio presso gli uffici giudiziari e al contempo garantendo una maggiore efficienza e sostenibilità delle attività collegate all'assistenza;
    infine, con riferimento all'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica relativi alle disposizioni sopra esaminate, di cui all'articolo 14, si conferma che dall'attuazione del provvedimento in esame non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non rinvenendosi per l'espletamento degli adempimenti previsti dalle norme fabbisogni aggiuntivi, considerato che ogni attività ricompresa nel presente provvedimento è sostenibile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Luigi MARATTIN (PD), in relazione a quanto disposto dall'articolo 4, desidera sapere se sia possibile svolgere ulteriori attività formative utilizzando i citati fondi in materia di formazione del personale, i quali, secondo la relazione tecnica, sono già destinati a ordinarie e incomprimibili attività addestrative già programmate.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA assicura che le esigenze formative previste dall'articolo 4 del provvedimento saranno sostenute utilizzando gli specifici fondi in materia di formazione del personale, ricorrendo all'adozione di opportune misure organizzative e di miglioramento delle forme di collaborazione, già esistenti, tra gli uffici interessati.

  Luigi MARATTIN (PD) chiede rassicurazioni in merito mantenimento del livello delle attuali attività formative successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

  Claudio BORGHI, presidente, sulla base di quanto riportato nella nota del Ministero della giustizia depositata dal rappresentante del Governo, evidenzia che i corsi di formazione obbligatoria in materia di violenza domestica e di genere potranno essere svolti nel quadro delle risorse disponibili e senza pregiudizio delle iniziative già previste, anche attraverso una riprogrammazione e rimodulazione degli specifici fondi in materia di formazione del personale della Polizia penitenziaria, Pag. 122della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.

  Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega) concorda sul fatto che, qualora se ne riscontrasse la necessità, si potrebbero modificare le modalità di svolgimento degli attuali programmi formativi.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'esame delle proposte emendative riferire al provvedimento in esame avrà luogo al termine dell'audizione di rappresentanti della Corte dei conti.

  La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 15.50.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   identici Varchi 9.21 e Boldrini 9.100, che sono volti ad ammettere al patrocinio a spese dello Stato gli enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica, che intendono costituirsi parte civile nei procedimenti relativi ai delitti di cui al provvedimento in esame, senza provvedere alla quantificazione dell'onere che ne deriva e alla relativa copertura finanziaria;
   Annibali 14.1, che, sostituendo l'articolo 5 del provvedimento recante la clausola di invarianza finanziaria, provvede alla copertura degli oneri derivanti dallo stesso provvedimento, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, senza precisare da quali disposizioni derivino tali oneri, come richiesto dalla disciplina contabile.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Bologna 4.0101, che prevede che le regioni provvedano alla formazione continua degli operatori sociali e sanitari pubblici che possono essere incaricati di trattare casi di violenza di genere o sui minori, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Novelli 4.0102, che prevede che le regioni promuovano e sostengano appositi interventi di recupero ed accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Bartolozzi 4.0103, che prevede che la sospensione condizionale della pena per i delitti di cui al presente provvedimento sia comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Santelli 4.0106, che è volta ad istituire, presso le aziende e i presidi ospedalieri, aree separate dalle sale d'attesa generali riservate alle vittime dei delitti di cui al provvedimento in esame, prevedendo che dall'attuazione della stessa proposta emendativa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pag. 123Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Versace 11.0101 e Iovino 11.0102, che implementano, a vario titolo, le finalità del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, prevedendo in modo particolare un supporto psicologico a favore delle vittime di reato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente per l'attuazione del medesimo Piano;
   Siracusano 11.028, che inserisce tra le finalità del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere la promozione di attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali, provvedendo ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla presenza delle occorrenti risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica a decorrere dal 2019;
   Varchi 13.100, che prevede che il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura sia altresì destinato all'erogazione alle vittime delle somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente all'alimentazione del citato Fondo;
   Carbonaro 13.0100, che è volta, tra l'altro, ad istituire una commissione di studio avente il compito di coadiuvare le università italiane pubbliche e private ai fini dell'inserimento all'interno delle classi di laurea dello studio di questioni di genere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tra queste segnala, in particolare, le proposte emendative Carfagna 4.0107 e Prestigiacomo 11.0100, che provvedono alla copertura dei relativi oneri, qualificati come limiti massimi di spesa, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che allo stato reca le occorrenti disponibilità.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. In merito alle proposte emendative Carfagna 4.0107 e Prestigiacomo 11.0100, osserva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, a carico del quale è posta la copertura finanziaria delle medesime proposte emendative, presenta le occorrenti disponibilità, sebbene risulti privo di un'apposita finalizzazione. Con questa precisazione, esprime pertanto nulla osta sulle predette proposte emendative. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 9.21, 9.100, 13.100 e 14.1 e sugli articoli aggiuntivi Pag. 1244.0101, 4.0102, 4.0103, 4.0106, 11.028, 11.0101, 11.0102 e 13.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano.
Atto n. 72.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che è pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sullo schema di decreto in esame.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (Atto n. 72);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il personale competente nella gestione dei dati e nel coordinamento della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), di fatto già opera nella maggior parte delle strutture interessate;
    peraltro anche la legge n. 24 del 2017, in materia di responsabilità medica, all'articolo 7, comma 3, elenca tra gli esercenti la professione sanitaria anche il personale che esercita l'attività di sperimentazione e di ricerca clinica;
    d'altro canto, la conduzione di sperimentazioni cliniche – che non è un'attività istituzionalmente obbligatoria – non può prescindere dall'utilizzo di personale dedicato senza correre il rischio di essere penalizzata da un punto di vista qualitativo, con evidenti danni per i pazienti e per gli stessi promotori della sperimentazione;
    ai fini della neutralità finanziaria dell'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), si rassicura che l'AIFA, unitamente al Ministero della salute, effettuerà una stima in ordine alle strutture che possono condurre studi secondo la metodologia di genere e conseguentemente determinerà le tariffe dovute per le ispezioni di buona pratica tenendo conto di tale dato, in modo che la tariffa stessa sia modulata in maniera tale da coprire i costi sostenuti da AIFA;Pag. 125
    nel fare ciò, si garantirà l'equilibrio tra le altre tariffe e quella agevolata applicata ai centri che possono condurre studi secondo la metodologia di genere, in modo che i saldi finali restino invariati e che sia incentivata la creazione di centri dedicati anche alla medicina di genere, senza che ciò si traduca in una proliferazione degli stessi, in ossequio alla ratio normativa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 27 marzo 2019.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 977 Germanà, recante Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.45.

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