CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 marzo 2019
164.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 74

SEDE REFERENTE

  Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 12.15.

Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione.
C. 707 Polverini.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che la Commissione inizia l'esame in sede referente della proposta di legge n. 707 Polverini, recante «Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione».
  Invita quindi le relatrici, l'onorevole Ciprini e l'onorevole Polverini, a illustrare il contenuto della proposta di legge.

  Renata POLVERINI (FI), relatrice, rileva che la proposta di legge è composta di sei articoli, suddivisi in tre Capi. Al Capo I, che reca norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali nei luoghi di lavoro, l'articolo 1, richiamandosi all'articolo 19 Pag. 75della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), disciplina la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali e unitarie, prevedendo, in particolare, la possibilità per le organizzazioni sindacali di costituire proprie rappresentanze sindacali aziendali in ogni impresa e unità produttiva, nonché, ove previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e dagli accordi interconfederali, una rappresentanza sindacale unitaria eletta con metodo proporzionale puro con liste concorrenti nel rispetto degli equilibri di genere. La norma, quindi, rinvia ai CCNL e agli accordi interconfederali la disciplina delle procedure di elezione, stabilendo comunque la simultaneità in tutto il territorio nazionale e per ambito di applicazione del CCNL e le modalità di comunicazione finalizzate alla massima pubblicità possibile (commi da 1 a 5).
  Sulla base dei commi 6 e 7 del medesimo articolo 1, la rappresentanza sindacale unitaria o, ove non prevista o non costituita, la rappresentanza sindacale aziendale, contratta per nome e per conto dei lavoratori nell'impresa o nell'unità produttiva nelle materie indicate dalle disposizioni vigenti o dai CCNL ed è assistita dalla segreteria territoriale delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale. Il successivo comma 8 garantisce ai componenti della rappresentanza sindacale unitaria i diritti e le tutele riconosciuti dalle disposizioni vigenti, dai CCNL e dagli accordi interconfederali per le rappresentanze sindacali aziendali. I successivi commi 9 e 10 rinviano ai CCNL e agli accordi interconfederali l'individuazione del numero dei componenti da eleggere e le ore di permesso retribuito per l'espletamento dell'incarico, nonché la previsione delle modalità di elezione degli organismi di coordinamento. Dopo avere segnalato che il comma 11 prevede una disciplina transitoria in caso di costituzione di nuova impresa o unità produttiva, rileva che il comma 12 rinvia alle disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 per quanto riguarda il settore pubblico.
  Segnala, quindi, che l'articolo 2 introduce disposizioni per la misurazione della rappresentatività a livello nazionale, prevedendo, al comma 1, che essa si fondi sui dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali, acquisiti e certificati dall'INPS e comunicati al CNEL, e sui voti ottenuti dalle organizzazioni sindacali stesse nelle elezioni degli organismi di coordinamento e delle rappresentanze sindacali unitarie. La norma prevede anche la possibilità per le organizzazioni sindacali di comunicare al CNEL i dati relativi agli iscritti non certificati dall'INPS che siano comunque certificabili da altro soggetto terzo (commi da 1 a 4).
  Infine, i commi 5 e 6 del medesimo articolo 2 disciplinano le modalità di misurazione dei dati elettorali, mentre i successivi commi 7 e 8 stabiliscono quelle con cui il CNEL provvede a certificare la rappresentatività di ogni organizzazione sindacale, calcolando la media semplice fra la percentuale degli iscritti sul totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie.
  Osserva, quindi, che, come disposto dall'articolo 3, sono rappresentative a livello territoriale le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale nonché le organizzazioni sindacali presenti negli organismi di coordinamento, se operano su base territoriale regionale o provinciale.
  Segnala che il Capo II riguarda la titolarità e l'efficacia della contrattazione collettiva. Con riguardo al primo aspetto, infatti, l'articolo 4 riconosce la titolarità della contrattazione collettiva alle organizzazioni sindacali costituite ai sensi della legge n. 300 del 1970. A livello aziendale, sono titolate a contrattare sulle materie indicate nei CCNL la rappresentanza sindacale unitaria, ove costituita, o le rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale o che, comunque, sono titolari di deleghe certificate pari ad almeno il 5 per cento degli iscritti nell'impresa o nell'unità produttiva (commi 1 e Pag. 762). Segnala che il comma 3, con riferimento alla contrattazione aziendale o territoriale, richiama l'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, per disciplinare i casi e le materie nelle quali è possibile stipulare specifiche intese in deroga alla contrattazione collettiva nazionale e alle disposizioni vigenti, fermo restando il rispetto dei limiti costituzionali e dei vincoli derivanti dalle normative dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. Tali intese sono efficaci nei confronti di tutti i lavoratori se sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 5. Come disposto da tale articolo, infatti, sono efficaci ed esigibili i contratti e gli accordi collettivi formalmente sottoscritti dalle organizzazioni sindacali rappresentative di almeno il 50 per cento più uno nell'ambito contrattuale e territoriale di riferimento, sulla base di clausole o procedure finalizzate a garantire nei confronti di tutte le parti l'esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze degli eventuali inadempimenti. Infine, la norma dispone che la sottoscrizione formale del contratto o dell'accordo collettivo è vincolante per le parti.
  Rileva, quindi, che, al Capo III, l'articolo 6 reca una delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, da attuare nel rispetto della normativa vigente in materia di comitati aziendali europei. In particolare, il Governo è tenuto a esercitare la delega nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) facoltà per le aziende di stipulare, con le organizzazioni sindacali operanti in azienda, un accordo collettivo per individuare forme di collaborazione alla gestione dell'azienda; b) facoltà per le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti di stipulare un accordo collettivo interconfederale, anche territoriale, al fine di individuare forme di collaborazione alla gestione delle aziende; c) autonomia delle parti contraenti l'accordo collettivo nella scelta di una delle seguenti forme di collaborazione: 1) istituzione di un organismo di sorveglianza e di indirizzo sull'andamento e sulle scelte di gestione aziendale; 2) istituzione di organismi congiunti paritetici con competenze specifiche su materie individuate in sede di contrattazione collettiva; 3) istituzione di forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell'impresa; 4) istituzione di soggetti collettivi, fondazioni, enti o società per l'accesso dei lavoratori dipendenti al capitale dell'impresa; 5) previsione di un rafforzamento degli obblighi di informazione e di consultazione periodici delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; 6) previsione di un rafforzamento delle procedure di verifica dei risultati e delle decisioni adottate nell'ambito di piani industriali o di altri progetti condivisi; 7) ogni altra forma di collaborazione riconosciuta dalla normativa nazionale e dell'Unione europea e dai CCNL; d) individuazione di agevolazioni fiscali e contributive da riconoscere in caso di sottoscrizione di un accordo collettivo che rafforzi la partecipazione economica o gli incrementi di produttività.
  In conclusione, ricorda che la proposta di legge in esame reca un contenuto analogo a una proposta di legge presentata nella scorsa legislatura, volta a fornire una cornice normativa all'accordo confederale sottoscritto nel 2011 in tale materia dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che, da più parti politiche, era stato giudicato un buon primo passo verso la regolamentazione di una materia estremamente complessa. Con riferimento, quindi, alla proposta di legge di cui oggi la Commissione inizia l'esame, auspica che i gruppi possano trovare il necessario accordo e scelgano di avvalersi dei contributi provenienti dalle organizzazioni sindacali. In ogni caso, coglie l'occasione per ringraziare la collega Ciprini, che, accettando l'incarico di relatrice insieme a lei, si è resa disponibile a tale confronto.

  Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, osserva che l'articolo 39 della Costituzione, sancisce, al primo comma, la libertà di organizzazione sindacale, mentre i successivi Pag. 77commi prevedono garanzie per l'attività svolta dai sindacati, nonché criteri per la stipula di contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Nei luoghi di lavoro, il principio della libertà di organizzazione sindacale, di cui al primo comma, è consentito dallo Statuto dei lavoratori, di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. In particolare, il Titolo III dello Statuto (articoli da 19 a 27) contiene una serie di misure di sostegno dell'attività sindacale, tra le quali, all'articolo 19, il diritto di costituire, ad iniziativa dei lavoratori, rappresentanze sindacale aziendali (RSA) in ogni unità produttiva, nonché organismi di coordinamento nell'ambito di aziende con più unità produttive, che occupa oltre quindici dipendenti.
  La proposta di legge in esame interviene a integrare questa fondamentale materia, essendo finalizzata a introdurre nell'ordinamento interno una disciplina legislativa della rappresentanza e della rappresentatività sindacale, nonché dell'efficacia dei contratti collettivi di lavoro.
  La proposta di legge intende riproporre l'apertura del percorso legislativo, iniziato la scorsa legislatura, al fine di indicare presumibilmente una soluzione stabile di carattere normativo, che vada anche oltre l'impostazione dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori. Detto provvedimento, infatti, definisce: i criteri minimi per rappresentanza e rappresentatività sindacale e l'obiettivo dell'introduzione di una disciplina delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) – definendo in termini sostanzialmente analoghi le modalità di costituzione delle RSU e degli organismi di coordinamento, i soggetti titolati a presentare liste, il sistema elettorale proporzionale – nonché dell'efficacia erga omnes dei contratti collettivi, in caso di rappresentatività superiore al 50 per cento, intesa come media tra dato associativo e dato elettorale (articolo 5).
  Al riguardo, cita alcune considerazioni, espresse in materia da alcuni studiosi, sottolineando che, per taluni, la rappresentatività è la capacità del sindacato di esprimere l'interesse del gruppo cui esso si riferisce. Per altri, si tratta pur sempre di rappresentanza degli interessi, ma, a differenza della rappresentanza, con la quale si costituisce un rapporto tra gruppo organizzato e singolo, la rappresentatività esprime un rapporto tra struttura organizzativa e tutto il gruppo di riferimento, comprendente sia gli iscritti che i non iscritti. Da sottolineare che l'interesse di cui è portatore il sindacato è sempre un interesse autonomo e distinto da quello della collettività, e viene definito «interesse finale». Per altri ancora, la rappresentatività appartiene al mondo della sociologia politica, ed è «un segno riassuntivo di elementi di fatto ed insieme di giudizi di valore». Viene definita come la capacità di essere portavoce di interessi diversi da quelli dei rappresentati, ovvero di interessi «ego- altruistici», diversamente da quanto avviene nella rappresentanza, in forza della quale il rappresentante è portatore di interessi specifici dei rappresentati, cioè di «interessi egoistici».
  Il provvedimento in esame prevede anche la possibilità di stipulare intese a livello aziendale o territoriale in deroga al contratto collettivo nazionale e a norme di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel rispetto dei limiti costituzionali e dei vincoli derivanti dalle normative europee e internazionali.
  A questo riguardo, sottolinea che, nel sistema delle fonti vigente, la contrattazione collettiva si presenta gerarchicamente subordinata alla legge. Il rapporto tra fonti normative statuali e fonti normative pattizie è stato oggetto di dibattito soprattutto per quanto attiene ai profili economici. In linea generale, si ritiene che alla norma di legge spetti il compito di fissare il trattamento minimo inderogabile a favore del prestatore di lavoro, mentre la contrattazione collettiva può intervenire per ampliare in senso migliorativo le soglie di tutela, nonché disciplinare le materie riservate dalla stessa legge alla contrattazione collettiva o quelle sulle quali il Pag. 78legislatore ha deciso di non intervenire. In taluni casi, tuttavia, il legislatore ha attribuito alla contrattazione collettiva il potere di derogare in senso peggiorativo alla disciplina legale (come, ad esempio, all'articolo 2120, comma secondo, del codice civile, all'articolo 4, comma 11, della legge n. 223 del 1991, e all'articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996). In tali casi, peraltro, ci si trova di fronte a eccezioni che, in quanto tali, confermano la regola generale dell'inderogabilità in peius della legge da parte della contrattazione collettiva.
  La prevalenza gerarchica della legge rispetto alla fonte contrattuale vale anche nel caso in cui la legge intervenga successivamente su aspetti già disciplinati da un contratto collettivo, ossia attraverso una «ri-legificazione» della materia.
  Ricorda, quindi, che la proposta di legge in esame, come ha appena ricordato la collega Polverini, all'articolo 2, ripercorre di fatto le regole del Protocollo d'intesa tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL, del 31 maggio 2013, al quale ha aderito anche l'UGL il 6 giugno 2013, che definisce, in attuazione dell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, le modalità con cui misurare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e le regole con cui validare e rendere esigibili i contratti collettivi nazionali di lavoro, e stabilisce, in particolare, ai fini della partecipazione alla contrattazione collettiva di categoria, l'effettiva rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale misurata conteggiando il numero degli iscritti; a tal fine, rilevano le deleghe sindacali (trattenuta operata dal datore di lavoro su esplicito mandato del lavoratore), comunicate dal datore di lavoro all'INPS, certificate dall'Istituto medesimo e trasmesse al CNEL, e i voti ottenuti nell'elezione delle RSU da ogni singola organizzazione sindacale. Ricorda che l'accordo interconfederale disciplina poi altri aspetti dell'attività sindacale e, soprattutto, della validità degli accordi contrattuali stipulati tra le parti, nonché meccanismi per la validazione degli accordi medesimi.
  La Corte costituzionale è intervenuta sulla materia con la sentenza n. 231 del 2013, con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, lettera b), dello Statuto dei lavoratori, per violazione degli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda». Detta sentenza, partendo dalla constatazione che in varie circostanze «dalla mancata sottoscrizione del contratto collettivo è derivata la negazione di una rappresentatività che esiste, invece, nei fatti e nel consenso dei lavoratori addetti all'unità produttiva», osserva che, «nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e, per una sorta di eterogenesi dei fini, si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il criterio della sottoscrizione dell'accordo applicato in azienda viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione».
  La Corte, segnalando che il principio di uguaglianza tra sindacati viene violato nel momento in cui questi, «nell'esercizio della loro funzione di autotutela dell'interesse collettivo – che, in quanto tale, reclama la garanzia di cui all'articolo 2 della Costituzione – sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l'azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa».Pag. 79
  In sostanza, per queste ragioni, legate, per un verso, alla necessità di dare un seguito legislativo all'accordo tra le parti sociali e, per altro verso, all'opportunità di affrontare i principi emersi dalla pronuncia della Corte costituzionale, reputa necessario verificare i margini per giungere alla definizione di un intervento legislativo che sia in grado di fissare regole certe e stabili sulla materia.
  Il tema della democrazia e dei sindacati nei luoghi di lavoro implica il diritto dei lavoratori di eleggere le proprie rappresentanze sindacali e di essere eleggibili con libera competizione tra tutte le organizzazioni indipendentemente dall'aver firmato l'accordo sindacale con la controparte.
  Andrebbe promosso il progressivo superamento della nozione di sindacato maggiormente rappresentativo, attestato anche dal fatto che il legislatore abbia indicato sempre più frequentemente, quale interlocutore del datore di lavoro, il sindacato comparativamente più rappresentativo, con il risultato che siamo sempre le solite sigle a sedersi al tavolo delle trattative.
  Segnala, inoltre, che anche la disattesa sentenza della Corte costituzionale del 4 dicembre 1995, n. 492, aveva stabilito che «la rappresentatività non deve essere determinata a priori e consistere in un'attribuzione stabile ed irreversibile del sindacato, ma deve poter essere verificata nel tempo, attraverso la comparazione con le altre associazioni, e ciò in contrasto con la nozione della maggiore rappresentatività, che si fonda invece su indici assoluti, insuscettibili di confronto con altre organizzazioni sindacali».
  In merito alla delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, fa presente che già nella scorsa legislatura il Movimento 5 Stelle ha avviato un approfondimento degli aspetti connessi alla partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale. Al riguardo, possono essere richiamate talune esperienze registrate in altri Paesi europei, tra cui la Germania, che vedono protagonisti i dipendenti, non soltanto nell'ambito della gestione ordinaria dell'impresa, ma anche in quello della compartecipazione alla vita aziendale, mediante l'intervento, tra l'altro, all'interno degli stessi consigli di amministrazione.
  Essenziale in tale ottica è la promozione di un ruolo sempre più attivo del lavoratore nelle scelte del contesto aziendale. Tutte le persone che vivono il contesto lavorativo debbono avere la possibilità di incidere sull'organizzazione del lavoro, sulla qualità, sull'innovazione e sulle strategie aziendali.
  Conclude riservandosi ulteriori approfondimenti all'esito dell'istruttoria e, in particolare, delle audizioni informali, nonché la presentazione di proposte emendative nel corso dell’iter della proposta di legge in esame.

  Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuna l'effettuazione di un ciclo di audizioni per approfondire un tema così delicato.

  Stefano LEPRI (PD) preannuncia la presentazione di una sua proposta di legge sul medesimo argomento, che, si augura, possa contribuire ad un confronto costruttivo in Commissione.

  Andrea GIACCONE, presidente, fa presente che le modalità di prosecuzione dell'esame della proposta di legge potranno essere valutate in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.
C. 788 Gribaudo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pag. 80

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che la Commissione avvia l'esame in sede referente della proposta di legge n. 788, a prima firma Gribaudo, recante «Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati».
  Invita quindi le relatrici, l'onorevole Gribaudo e l'onorevole Lorenzoni, a illustrare il contenuto della proposta di legge.

  Eva LORENZONI (Lega), relatrice, segnala che l'articolo 1 della proposta di legge in esame dispone che la rappresentatività nel settore privato è accertata sulla base della media tra il dato associativo e il dato elettorale delle organizzazioni sindacali. La procedura di misurazione del dato associativo è disciplinata dall'articolo 2, il quale prevede che il numero delle deleghe, le cui comunicazioni sono ricevute dal datore di lavoro, è rilevato dall'INPS, attraverso un'apposita sezione della denuncia aziendale nel sistema UNIEMENS, e comunicato al CNEL.
  La misurazione del dato elettorale è disciplinata dal successivo articolo 3, che prevede la rilevazione dei risultati conseguiti dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie; tali risultati sono comunicati al CNEL.
  L'accertamento della rappresentatività, in base all'articolo 4, compete al CNEL, che, a livello nazionale, considera rappresentative le organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno nella categoria o nell'area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, e che è tenuto a pubblicare annualmente sul proprio sito internet i dati relativi alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali suddivisi per categoria e area contrattuale, nonché i dati relativi alla rappresentatività delle confederazioni sindacali ottenuti sommando i dati relativi alle organizzazioni ad esse aderenti.
  Segnala, quindi, che l'articolo 5 prevede la possibilità di individuare ulteriori parametri per la determinazione della rappresentatività sindacale attraverso gli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  La medesima proposta di legge introduce, all'articolo 6, disposizioni per l'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro privati a livello nazionale, regionale e provinciale.
  Infine, sulla base dell'articolo 7, le controversie relative all'applicazione delle disposizioni in esame sono di competenza del giudice del lavoro.

  Chiara GRIBAUDO (PD), dopo avere ringraziato la presidenza per avere deciso di avviare l'esame la sua proposta di legge, rileva che essa riprende il lavoro svolto dalla Commissione nella scorsa legislatura, al quale avevano portato importanti contributi le parti sociali, i cui rappresentanti erano stati ascoltati in audizione. Si tratta di un tema importante, all'esame anche dell'altro ramo del Parlamento, e che la Commissione affronterà anche domani, con l'inizio della discussione della risoluzione Rizzetto 7-00012. La necessità di un intervento legislativo in questa materia è confermata anche dagli ultimi dati diffusi dal CNEL, secondo cui sono numerosissimi i contratti di lavoro depositati, di cui solo una piccola percentuale è firmata dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. È necessario, quindi, riportare ordine in questa «giungla», introducendo una cornice legislativa che, attraverso il riconoscimento delle organizzazioni sindacali che rispettino i criteri di rappresentanza, garantisca la tutela dei diritti salariali minimi dei lavoratori e contrasti il ricorso sempre più diffuso ai contratti cosiddetti «pirata», stipulati tra datori di lavoro e sindacati di comodo, allo scopo di aggirare i più cogenti contenuti dei contratti collettivi nazionali. Si augura che su tale tema il Parlamento possa proficuamente impegnarsi, Pag. 81senza che si pensi di ricorrere a scorciatoie legislative che soffocano il confronto e impongono soluzioni dall'alto.

  Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) sottolinea che alla progressiva apertura dei mercati, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, non si è purtroppo accompagnata la definizione di regole comuni per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori. Il gioco al ribasso innescato dal processo di globalizzazione ha avuto conseguenze anche sul sistema di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro e ha consentito il proliferare dei cosiddetti contratti «pirata», ricordati dalla collega Gribaudo. Ritiene importante non sprecare l'occasione di sostenere, dal punto di vista legislativo, l'Accordo interconfederale in materia di rappresentanza sottoscritto nel 2011 e, a questo riguardo, ritiene che sussistano le condizioni per tentare di approvare la proposta di legge in esame in sede legislativa.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 13.

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Nuovo testo C. 1455 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione (Giustizia), del nuovo testo del disegno di legge n. 1455 Governo, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», quale risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.
  Avverte che la Commissione dovrà procedere all'espressione del parere di competenza nella seduta odierna, poiché la Commissione giustizia è convocata per concluderne l'esame, in sede referente, a partire dalle ore 14 di oggi, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta antimeridiana di domani, mercoledì 27 marzo.
  Invita quindi la relatrice, onorevole Giannone, a svolgere la relazione introduttiva.

  Veronica GIANNONE (M5S), relatrice, rileva che i profili di competenza della Commissione risultano estremamente limitati. Si tratta, in particolare, di alcuni aspetti dell'articolo 4, il quale prevede l'attivazione, da parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo di Polizia penitenziaria, di specifici corsi di formazione destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.
  Per esclusive esigenze di completezza espositiva e al fine di confermare che le Pag. 82restanti previsioni recate dal provvedimento in esame – sia quelle del disegno di legge originario del Governo (articoli da 1 a 4 e attuale articolo 14, recante la clausola di invarianza finanziaria), sia i numerosi articoli aggiuntivi approvati in sede referente (articoli da 5 a 13) – non investono le competenze della Commissione, ne ricorda sommariamente il contenuto, fermo restando che l'esame della Commissione dovrà concentrarsi sui profili di sua competenza.
  Il provvedimento, a parte il citato articolo 4, interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale, individuando nuove fattispecie di reato e rendendo più celere l'adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.
  Infatti, gli articoli 1, 2 e 3 introducono modifiche al codice di procedura penale, in materia di obbligo di riferire le notizie di reato, di assunzione di informazioni e di atti diretti e atti delegati.
  L'articolo 5 introduce modifiche al codice penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con la finalità di inasprire le pene per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori.
  Gli articoli 6 e 7 modificano il codice penale, il primo estendendo il campo d'applicazione delle aggravanti in caso di omicidio aggravato dalle relazioni personali, e, il secondo, introducendo nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.
  Anche l'articolo 8 modifica il codice penale, inasprendo le pene già previste per i delitti di violenza sessuale, mentre l'articolo 9, modificando il codice di procedura penale, introduce disposizioni volte ad ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere.
  Con la stessa finalità di tutela delle vittime, l'articolo 10 introduce modifiche al codice di procedura penale, mentre l'articolo 11 dispone modifiche all'articolo 13-bis della legge n. 354 del 1975, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori.
  Anche gli articoli 12 e 13 introducono modifiche, rispettivamente, in tema di riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e di disciplina per l'accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti. L'articolo 14, infine, reca, come già accennato, la clausola di invarianza finanziaria.
  In conclusione, condividendo le finalità complessive del provvedimento, anticipa sin d'ora l'intenzione di proporre un parere favorevole, che si riserva comunque di formulare dopo gli eventuali interventi dei colleghi.

  Debora SERRACCHIANI (PD) osserva che, ancora una volta, la Commissione è chiamata a esprimersi in un tempo eccessivamente breve su un tema tanto delicato come quello toccato dal disegno di legge in esame, su cui, al contrario, sarebbe stato necessario un dibattito approfondito. Per tali ragioni e altre che verranno esposte in maniera più articolata nella Commissione di merito, preannuncia l'astensione del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole che la relatrice si appresta a formulare.

  Elena MURELLI (Lega) preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega sulla proposta di parere favorevole della relatrice, sottolineando l'importanza del provvedimento, che interviene per contrastare i casi sempre più numerosi di violenza nei confronti di vittime che devono essere tutelate indipendentemente dal genere e dal colore della pelle.

  Carlo FATUZZO (FI), condividendo le finalità del provvedimento e preannunciando il suo voto a favore del parere favorevole che la relatrice si appresta a proporre, lamenta tuttavia la mancata previsione di congrue risorse finanziarie, necessarie, a suo giudizio, a rendere più efficaci le misure introdotte.

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  Paolo ZANGRILLO (FI), premesso di condividere quanto esposto dal collega Fatuzzo, preannuncia il voto favorevole del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere favorevole che la relatrice si accinge a formulare.

  Veronica GIANNONE (M5S), relatrice, nel ringraziare tutti i colleghi intervenuti, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 13.10.

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