CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 marzo 2019
164.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 3 APRILE 2019

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Garavaglia.

  La seduta comincia alle 13.15.

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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città.
C. 696-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, fa presente che il testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea, concerne l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. Ricorda che su tale testo, nella seduta del 13 marzo scorso, la I Commissione ha deliberato il conferimento del mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea.
  Evidenzia che il testo, composto da sette articoli, prevede, in particolare, che la Commissione – istituita per la durata della XVIII legislatura e composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera – presenti alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 7, comma 5, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite annuo massimo di 60.000 euro e siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  Poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

  Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, comunica che il 19 marzo scorso l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Poiché gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di essi un parere di nulla osta.

  Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.
C. 1012-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo del provvedimento, recante «Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni», nella seduta del 19 marzo 2019, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. In tale seduta, attesa l'esigenza di acquisire elementi informativi dal Governo in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario connessi a talune disposizioni, la Commissione ha disposto il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.
  La Commissione difesa, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, Pag. 54ha comunque concluso l'esame in sede referente del nuovo testo del provvedimento nella seduta del 21 marzo 2019, apportando ad esso un'ulteriore modifica che, nel recepire la specifica condizione contenuta nel parere espresso dalla VII Commissione cultura, è volta a prevedere che i crediti formativi universitari acquisibili all'esito positivo del progetto sperimentale di formazione non possano essere superiori a dodici, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 240 del 2010. Al riguardo, segnala che tale modifica non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Evidenzia che la Commissione è quindi ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se riguardo al testo all'esame dell'assemblea possano essere apportati correttivi idonei ad escludere che dal provvedimento possano derivare oneri privi di adeguata copertura.

  Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA ritiene che nel testo possano essere inserite disposizioni volte a specificare la natura di limite di spesa degli oneri derivanti dal provvedimento, come peraltro evidenziato, a suo tempo, dallo stesso relatore nella sua relazione introduttiva sul testo trasmesso dalla Commissione di merito.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1012-A, recante avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
  rilevata la necessità:
   all'articolo 3, comma 1, di introdurre una apposita autorizzazione di spesa, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, finalizzata all'organizzazione del progetto formativo sperimentale in ambito militare nonché allo svolgimento delle attività di formazione dei partecipanti al progetto stesso;
   al medesimo articolo 3, di prevedere, al fine di assicurare il rispetto della predetta autorizzazione di spesa, che, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano determinati il numero dei soggetti che possono partecipare al citato progetto formativo nonché i criteri per la loro selezione, nel limite della menzionata autorizzazione di spesa;
   allo stesso articolo 3, di prevedere che, al termine del primo progetto formativo, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere definito un secondo ciclo semestrale di sperimentazione da svolgere nell'anno 2021, rivolto ad un numero di candidati individuati nell'ambito di quelli risultati idonei ai fini della partecipazione al primo progetto formativo, nel limite di un'ulteriore autorizzazione di spesa, pari a 500.000 euro per l'anno 2021;
   all'articolo 5, di prevedere che sia la circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca volta a disciplinare l'acquisizione di crediti formativi universitari in misura non superiore a dodici in relazione allo svolgimento con esito positivo del progetto sperimentale di formazione, sia il decreto del Ministro della difesa con cui sono individuate le più adeguate forme di valorizzazione del predetto progetto, debbano essere emanati – anziché entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento – entro trenta giorni dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al primo progetto formativo, giacché solo con l'adozione di tale decreto sarà concretamente ultimato il progetto formativo;
   all'articolo 7, di riformulare la clausola di invarianza finanziaria ivi contenuta, Pag. 55nel senso di specificare che dal suo ambito di applicazione sono escluse quelle attività per le quali sono state introdotte, all'articolo 3, apposite autorizzazioni di spesa,
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini dell'organizzazione del predetto progetto sperimentale nonché dello svolgimento delle attività di formazione dei partecipanti al progetto medesimo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020;
  dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sulla base di quanto previsto dal primo periodo del comma 1, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero dei soggetti che possono partecipare al predetto progetto formativo e i criteri per la loro selezione, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo del medesimo comma 1.
  1-ter. Al termine del primo progetto formativo, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere definito un secondo ciclo semestrale di sperimentazione da svolgere nell'anno 2021, rivolto ad un numero di candidati individuati nell'ambito di quelli risultati idonei ai fini della partecipazione al primo progetto formativo, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Ai fini dell'organizzazione dell'eventuale secondo ciclo semestrale di sperimentazione nonché dello svolgimento delle relative attività di formazione è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente:
   all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 3, sostituire le parole: entrata in vigore della presente legge con le seguenti: adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1-bis;
    al comma 4, sostituire le parole: entrata in vigore della presente legge con le seguenti: adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1-bis;
   all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, sostituire le parole: Ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 con le seguenti: Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1, secondo periodo, e 1-ter, secondo periodo;
    al comma 2, sostituire le parole: dall'attuazione dell'articolo 3 con le seguenti: dall'articolo 3, commi 1, secondo periodo, e 1-ter, secondo periodo».

  Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, poiché le proposte emendative in esso contenute non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere un parere di nulla osta sulle medesime.

  Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere del relatore.

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.
C. 1539 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dei Trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatti a Milano l'8 settembre 2015 e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con la Repubblica del Kenya, in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale.
  Con riguardo al primo dei due Trattati, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 29.826. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che euro 24.826 hanno natura di oneri valutati, riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia e euro 5.000 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti.
  Al riguardo non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
  Con riferimento al secondo Trattato, rileva che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 36.976. Nell'ambito di tale importo complessivo, la medesima disposizione prevede che euro 26.126 hanno natura di oneri valutati, riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di detenuti in Italia e alle spese di comparizione di testimoni e periti, e euro 10.850 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, alle spese per compensi per testimoni/periti e alle spese per videoconferenze e interpretariato. In merito all'articolo 13, che prevede l'applicazione di misure di protezione in favore delle vittime, dei testimoni e di altre persone, la relazione non segnala gli eventuali profili di onerosità. A suo avviso, andrebbero acquisiti elementi a conferma di tale neutralità finanziaria. Per le restanti previsioni non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto.
  In merito ai profili di copertura, segnala che l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di estradizione oggetto di ratifica, valutati in 24.826 euro a decorrere dal 2019, e alle rimanenti spese derivanti dagli articoli 7 e 8, pari a 5.000 euro a decorrere dal 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missioni di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di assistenza giudiziaria oggetto di ratifica, valutati in 26.126 euro a decorrere dal 2019, e delle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 25, pari a 10.850 euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.
  Segnala, inoltre, che il successivo comma 2 prevede che, in relazione alle Pag. 57previsioni di spesa relative agli oneri derivanti dalle spese di missione (oneri valutati), trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. In proposito, in linea con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio sui disegni di legge di ratifica nn. 344, 1123 e 1126 nelle sedute, rispettivamente, del 6 agosto 2018, del 2 ottobre 2018 e del 18 ottobre 2018, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, si dovrebbe valutare, a suo avviso, l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.
  Evidenzia infine che, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3.

  Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.
C. 1540 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dei Trattati di assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con la Repubblica del Kazakhstan, in materia di assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.
  Con riguardo al primo dei due Trattati, rileva che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 43.534. Nell'ambito di tale importo complessivo, la medesima disposizione indica che euro 26.434 hanno natura di oneri valutati, riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di detenuti in Italia e alle spese di comparizione di testimoni e periti, e euro 17.100 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, alle spese per compensi per testimoni/periti e alle spese per videoconferenze e interpretariato. In merito all'articolo 14, che prevede l'applicazione di misure di protezione in favore delle vittime, dei testimoni e di altre persone, la relazione tecnica non segnala gli eventuali profili di onerosità: ritiene che andrebbero acquisiti elementi a conferma di tale neutralità finanziaria. Per le restanti previsioni, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto.
  Con riferimento al secondo Trattato, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 49.895. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo Pag. 58complessivo, indica che euro 44.895 hanno natura di oneri valutati, riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia, e euro 5.000 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti.
  Al riguardo non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura, segnala che l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 9, 13 e 17 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale oggetto di ratifica, valutati in 26.434 euro a decorrere dal 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 12 e 25 del medesimo Trattato, pari a 5.000 euro a decorrere dal 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di estradizione oggetto di ratifica, valutati in 44.895 euro a decorrere dal 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a 5.000 euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.
  Segnala, inoltre, che il successivo comma 2 prevede che, in relazione alle previsioni di spesa relative agli oneri derivanti dalle spese di missione (oneri valutati), trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. In proposito, in linea con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio nella corrente legislatura sui disegni di legge di ratifica nn. 344, 1123 e 1126 nelle sedute, rispettivamente, del 6 agosto, del 2 ottobre e del 18 ottobre 2018, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.
  Evidenzia infine che, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3.

  Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
C. 1541 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.
  In proposito rileva che, nella scorsa legislatura, un analogo disegno di legge (AC. 4716) è stato assegnato dalla Camera dei deputati che non ha tuttavia completato l'esame prima della conclusione della legislatura.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in misura pari ad euro 1.979 ad anni alterni a decorrere dal 2019. Tali oneri Pag. 59sono riferiti alle spese di missione relative all'invio in Serbia di una delegazione di due ufficiali – uno qualificato dalla relazione tecnica come dirigente militare e l'altro come tenente colonnello/maggiore – per partecipare agli incontri periodici che, in base all'articolo 2, comma 4, dell'Accordo si terranno, una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Serbia.
  Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito alla natura del suddetto onere che, secondo il tenore della disposizione, sembrerebbe configurarsi come limite massimo di spesa e, pertanto, come onere autorizzato. Peraltro, essendo lo stesso riferito a spese di missione, sulla base della prassi finora seguita con riguardo a disegni di legge di ratifica di analogo contenuto, andrebbe configurato quale onere valutato. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Ritiene altresì che andrebbe fornito un chiarimento in merito alle diverse modalità di computo della diaria dovuta agli ufficiali inviati in missione, evidenziate dalla relazione tecnica, in ragione del possesso o meno della qualifica dirigenziale da parte dei medesimi ufficiali, che non sembrerebbe conforme al decreto legislativo n. 94 del 2017.
  Prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito alle ulteriori previsioni dell'Accordo e, in particolare, in merito all'articolo 8 dell'Accordo, circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cooperazione: in base a quanto espressamente previsto dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, e come precisato dalla relazione tecnica, a tali eventuali fattispecie dannose, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3 provvede all'onere consistente nelle spese di missione derivanti dall'articolo 3, comma 4, dell'Accordo oggetto di ratifica, quantificato in 1.979 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità. In proposito, al fine della corretta determinazione della decorrenza dell'onere, considera comunque necessario che il Governo confermi che la prima riunione con la Controparte si svolgerà in Serbia nell'anno 2019.
  Ciò posto rileva che i predetti oneri di missione, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali. Al riguardo, segnala pertanto la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di indicare che si tratta di un onere «valutato in», anziché «pari a», come attualmente previsto dal testo in esame, in linea del resto con il parere di recente deliberato dalla Commissione bilancio su un provvedimento di contenuto analogo. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  Infine, con riferimento all'articolo 4, comma 2, del disegno di legge in esame – ai sensi del quale agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 7, paragrafi 1 e 2, 8 e 12 dell'Accordo si farà comunque fronte con successivo provvedimento legislativo – rileva una discrasia tra il tenore letterale della citata disposizione e quanto riportato nella relazione tecnica, secondo cui, con specifico riferimento all'articolo 7 dell'Accordo, l'eventualità di nuovi o maggiori oneri, allo stato peraltro non quantificabili, sembrerebbe doversi limitare al solo articolo 7, paragrafo 1, numero 2). Sul punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

  Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Garavaglia.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (Medium Altitude Long Endurance) e potenziamento delle capacità di Intelligence, Surveillance and Reconnaissance della Difesa.
Atto n. 2.

(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto in titolo – recante approvazione di un Programma pluriennale relativo all'acquisizione, entro il 2032, di dieci sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (Medium altitude long endurance) – all'inizio della XVIII legislatura, nelle more della costituzione delle Commissioni permanenti, è stato assegnato alla Commissione speciale per l'esame di atti del Governo, che, dopo averne avviato la discussione e svolto un apposito ciclo di audizioni, non ha tuttavia concluso l'iter del provvedimento né espresso il parere di propria competenza.
  Ricorda inoltre che, a seguito della costituzione delle Commissioni permanenti, lo schema di decreto in esame è stato quindi assegnato, in data 26 giugno 2018, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Tanto richiamato, per quanto attiene ai profili di carattere finanziario osserva che la durata complessiva del Programma pluriennale – secondo quanto riportato nella relazione dello Stato maggiore, che costituisce parte integrante del presente schema di decreto – è di sedici anni, a partire dal 2017.
  Evidenzia che il costo complessivo del Programma è stimato in circa 766 milioni di euro, con il seguente andamento temporale di massima: 9,8 milioni di euro per il 2017, 72 milioni di euro per il 2018, 79 milioni di euro per il 2019, 83,8 milioni di euro per il 2020, 123,4 milioni di euro per il 2021, 161 milioni di euro per il 2022, 57 milioni di euro per il 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.
  Fa presente che la relazione indica, altresì, le risorse a valere sulle quali si dovrà provvedere al suddetto onere previsionale. In particolare, si tratta:
   delle risorse iscritte nei capitoli di investimento compresi nell'ambito della Missione 1 «Difesa e sicurezza del territorio», Programma 1.5 «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», Azione «Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello strumento militare», dello stato di previsione del Ministero della difesa;
   delle risorse recate dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (capitolo 7555 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), attingendo principalmente, come è dato evincersi dalla medesima relazione, alle risorse destinate al settore di spesa denominato «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni», di cui alla lettera f) dello stesso comma 140.

  Tenuto conto del tempo sinora trascorso, precisa che nell'ambito della propria Pag. 61illustrazione prenderà in considerazione esclusivamente le risorse iscritte in bilancio a partire dal 2019, posto che le annualità precedenti si riferiscono ad esercizi finanziari conclusi.
  Ciò posto, in riferimento alle risorse finanziarie menzionate nella relazione, per quanto concerne le disponibilità iscritte, in termini di competenza, sulla richiamata Azione «Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello strumento militare» osserva che le stesse ammontano per gli anni compresi nel triennio 2019-2021 – secondo quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) – a circa 1,85 miliardi di euro per il 2019, a circa 2,42 miliardi di euro per il 2020 e a circa 2,52 miliardi di euro per il 2021. Ricorda, peraltro, che le risorse del programma di spesa nel quale è ricompresa la predetta Azione sono state accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, in misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018.
  Per quanto concerne invece il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, rappresenta che esso, ai sensi della norma istitutiva, reca una dotazione, con riferimento agli anni successivi al 2018, pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.
  Segnala altresì che, in sede di riparto di tale Fondo, operato attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, al settore di spesa denominato «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni», cui è principalmente «riferibile» – secondo quanto riportato nella relazione allegata al presente schema di decreto – il Programma in esame, risultano destinati, per quanto di competenza del Ministero della difesa, i seguenti importi: 109 milioni di euro per il 2019 e complessivi 5,155 miliardi di euro circa per il periodo 2020-2032.
  Rileva, peraltro, che la dotazione del Fondo è stata successivamente incrementata dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), con riferimento agli anni successivi al 2018, in misura pari a 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, risultando peraltro confermato, nel novero dei settori di spesa tra i quali potrà essere effettuato il successivo riparto, anche quello relativo ad «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni». In sede di riparto del predetto rifinanziamento del Fondo, operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, alla categoria delle «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni» sono state destinate, per il periodo 2018-2033, risorse complessivamente pari a circa 6,87 miliardi di euro, di cui circa 2,3 miliardi di euro attribuiti alla competenza del Ministero della difesa, puntualmente ripartite per ciascuna annualità.
  Al riguardo, ritiene necessario tenere conto del fatto che il citato Fondo, oltre ad essere stato oggetto di riduzione ad opera di successivi provvedimenti legislativi, risulta altresì interessato dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ai sensi del quale le spese militari sono ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e di complessivi 531 milioni di euro nel periodo dal 2019 al 2031 relativi alle spese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, istitutivo del Fondo medesimo.
  Tutto ciò considerato, nel rilevare che le risorse complessivamente derivanti dalle due fonti di finanziamento individuate nella relazione allegata allo schema di decreto in esame (i capitoli di investimento dello stato di previsione del Ministero della difesa menzionati e il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e del Paese) sembrerebbero potenzialmente congrue rispetto ai costi complessivamente da sostenere per il presente Programma di armamento, Pag. 62ritiene tuttavia necessario che il Governo garantisca la sostenibilità finanziaria del Programma stesso per ciascun anno a partire dalla sua concreta attuazione, anche alla luce di eventuali impegni assunti o programmati per il finanziamento di altri interventi di spesa a valere sulle medesime risorse.
  A questo riguardo ricorda che, da un lato, come risulta dalla relazione allegata al presente schema di decreto, il Programma in esame potrà comunque essere rimodulato in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante una sua parziale attuazione e/o con una ridefinizione dei tempi di attuazione, dall'altro, il rappresentante del Governo, nella seduta della Commissione speciale del 17 aprile 2018, ha specificato che, con riferimento alle spese previste per la trascorsa annualità 2017, «esse saranno rimodulate negli anni successivi».

  Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.
Atto n. 73.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 marzo 2019.

  Emanuele CESTARI (Lega), relatore, comunica che non è stato ancora trasmesso il parere della Conferenza unificata sul provvedimento in esame. Chiede, pertanto, che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie.
Atto n. 74.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 marzo 2019.

  Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, in merito alle disposizioni del Capo IV (articoli da 15 a 19), fa presente che gli stanziamenti previsti a legislazione vigente coprono le attività di ANSFISA già disciplinate a legislazione vigente, mentre le altre attività proprie della stessa, derivanti dai compiti attribuiti dal provvedimento in esame, sono coperte dagli introiti di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), per attività dirette di servizio (autorizzazioni, certificati eccetera) e canoni dei gestori.
  Segnala che il subentro di ANSFISA nell'utilizzo degli immobili precedentemente in uso di ANSF non appare suscettibile di determinare effetti onerosi né a causa di eventuali rinnovi dei contratti né di ipotizzabili attività di manutenzione straordinaria.
  Con riferimento all'utilizzo di unità di personale provenienti dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in posizione di comando, evidenzia che tali risorse umane possono essere reperite nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero, senza generare disfunzioni organizzative né introdurre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché alcune funzioni e compiti (quale, ad esempio, la supervisione dell'attività dei gestori Pag. 63dell'infrastruttura) saranno trasferite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad ANSFISA.
  In relazione alle disposizioni relative all'Organismo investigativo, di cui agli articoli da 20 a 27, fa presente che l'articolazione organizzativa di tale organismo in un numero non superiore a tre uffici di livello dirigenziale non generale rispecchia la situazione già esistente, anche se non indicata nel decreto legislativo n. 162 del 2007, e pertanto non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  Sottolinea che la collaborazione dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni specializzate e l'assistenza degli organismi investigativi di altri Stati membri e dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA), di cui può avvalersi l'Organismo investigativo, saranno realizzate nell'ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 33, comma 2.
  Fa presente che l'istituzione e il mantenimento di un sistema per la raccolta e l'elaborazione delle segnalazioni volontarie e le modifiche o integrazioni dei sistemi informatici già in essere, di cui all'articolo 27, previsti come facoltà, potranno essere realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Evidenzia che il compenso agli investigatori, di cui all'articolo 20, comma 7, al fine di garantire l'effettiva indipendenza del processo investigativo, è a carico dell'Organismo investigativo nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
  Per quanto riguarda il fabbisogno di risorse relativo alle reti funzionalmente isolate, di cui agli articoli 28 e 29, al fine di prevedere l'entità dell'onere a valere sul riparto del Fondo costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, nell'ambito della quota attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare alla direzione generale trasporti pubblici locali, segnala che è stato preventivato, sulla base di una ricognizione effettuata attraverso le regioni competenti, un importo pari a circa 500 milioni di euro per la sicurezza ferroviaria, oltre agli importi già disponibili ai sensi della citata legge.

  Emanuele CESTARI (Lega), relatore, nel segnalare che è stato trasmesso nei giorni scorsi il parere della Conferenza unificata, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (Atto n. 74);
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   in merito alle disposizioni del Capo IV (articoli da 15 a 19), gli stanziamenti previsti a legislazione vigente coprono le attività di ANSFISA già disciplinate a legislazione vigente, mentre le altre attività proprie della stessa, derivanti dai compiti attribuiti dal provvedimento in esame, sono coperte dagli introiti di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), per attività dirette di servizio (autorizzazioni, certificati eccetera) e canoni dei gestori;
   il subentro di ANSFISA nell'utilizzo degli immobili precedentemente in uso di ANSF non appare suscettibile di determinare effetti onerosi né a causa di eventuali rinnovi dei contratti né di ipotizzabili attività di manutenzione straordinaria;
   con riferimento all'utilizzo di unità di personale provenienti dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in posizione di comando, tali risorse umane possono essere reperite nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero, senza generare disfunzioni organizzative né introdurre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché alcune funzioni e compiti (quale, ad esempio, la supervisione dell'attività dei gestori dell'infrastruttura) Pag. 64saranno trasferite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad ANSFISA;
   in relazione alle disposizioni relative all'Organismo investigativo, di cui agli articoli da 20 a 27, l'articolazione organizzativa di tale organismo in un numero non superiore a tre uffici di livello dirigenziale non generale rispecchia la situazione già esistente, anche se non indicata nel decreto legislativo n. 162 del 2007, e pertanto non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
   la collaborazione dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni specializzate e l'assistenza degli organismi investigativi di altri Stati membri e dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA), di cui può avvalersi l'Organismo investigativo, saranno realizzate nell'ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 33, comma 2;
   l'istituzione e il mantenimento di un sistema per la raccolta e l'elaborazione delle segnalazioni volontarie e le modifiche o integrazioni dei sistemi informatici già in essere, di cui all'articolo 27, previsti come facoltà, potranno essere realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente;
   il compenso agli investigatori, di cui all'articolo 20, comma 7, al fine di garantire l'effettiva indipendenza del processo investigativo, è a carico dell'Organismo investigativo nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio;
   per quanto riguarda il fabbisogno di risorse relativo alle reti funzionalmente isolate, di cui agli articoli 28 e 29, al fine di prevedere l'entità dell'onere a valere sul riparto del Fondo costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, nell'ambito della quota attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare alla direzione generale trasporti pubblici locali, è stato preventivato, sulla base di una ricognizione effettuata attraverso le Regioni competenti, un importo pari a circa 500 milioni di euro per la sicurezza ferroviaria, oltre agli importi già disponibili ai sensi della citata legge;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il sottosegretario Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.