CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 marzo 2019
164.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
COMUNICATO
Pag. 11

SEDE REFERENTE

  Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza della presidente della III Commissione, Marta GRANDE. — Interviene la viceministra per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

  La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
C. 1638 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Paolo FORMENTINI, relatore per la III Commissione, sottolinea che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen, nel Cantone Berna, il 18 settembre 2014 è intesa a prevenire, individuare e combattere le partite truccate e la manipolazione delle competizioni sportive.
  Ricorda che la Convenzione è stata aperta alla firma in occasione della XIII Conferenza dei Ministri dello sport degli Stati membri del Consiglio d'Europa che si è svolta nella località elvetica nel settembre 2014 ed è stata dedicata ai temi della corruzione nelle manifestazioni sportive e della cooperazione in ambito sportivo su scala europea.
  Segnala che già alla fine della scorsa legislatura, il 22 novembre 2018, la Camera ha approvato un analogo disegno di legge, il cui iter non è però proseguito a causa dello scioglimento del Parlamento.
  Osserva che l'atto internazionale è stato messo a punto da un gruppo di redazione intergovernativo istituito dal Comitato di direzione dell’Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS), organo che fornisce una piattaforma di cooperazione intergovernativa nell'ambito dello sport tra le autorità pubbliche dei suoi Stati membri.
  Evidenzia che l'espressione «manipolazione di competizioni sportive» fa riferimento non soltanto agli «incontri» – competizioni in cui si confrontano due atleti o due squadre – né alla sola manipolazione del risultato finale di una competizione sportiva, ma più in generale a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire Pag. 12in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi.
  Rileva che l'accresciuta commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno favorito – specie a partire dagli anni Duemila – un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi e incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite e anche illecite.
  Sottolinea che in questo contesto generale si segnalano due fenomeni peculiari: in primo luogo il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse offerte, a volte in assenza di un controllo efficace da parte delle autorità competenti, così da favorire la diffusione di scommesse più facili da influenzare e di forme di manipolazione più difficili da scoprire; in secondo luogo lo sviluppo di un consistente mercato illegale, che offre agli utenti margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali, interessate alla manipolazione delle competizioni sportive su cui sono effettuate le scommesse, al fine di ricavare profitti grazie ad esse, riciclando, in tal modo, denaro di provenienza illecita.
  Osserva che alcuni rilevanti profili del fenomeno corruttivo in ambito sportivo sono già oggetto di convenzioni sulla criminalità organizzata e sulla corruzione – rispettivamente la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Mérida, 2003).
  Segnala che tali convenzioni, tuttavia, non considerano, espressamente i casi di manipolazione delle competizioni sportive che esulano dal contesto della criminalità transnazionale o dalla nozione di corruzione in senso proprio.
  Sottolinea che del pari, come riferimenti normativi per elaborare strumenti di lotta contro le organizzazioni criminali che corrompono gli sportivi e si servono delle scommesse per riciclare denaro «sporco» e per finanziare le loro attività potrebbero essere utilizzate due convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di corruzione (la Convenzione penale sulla corruzione del 1999, Serie Trattati europei n. 173) e di riciclaggio (la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 2005, Serie Trattati europei n. 198).
  Evidenzia che la manipolazione delle competizioni sportive può, però, essere attuata attraverso pratiche non riconducibili alla Convenzione penale sulla corruzione, così come le scommesse illegali e i profitti che derivano dalla manipolazione dei risultati sportivi non necessariamente rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione sul riciclaggio.
  Alla luce di tali considerazioni, dunque, rileva che l'opzione rappresentata dall'elaborazione di uno strumento ad hoc in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale, è parsa la più idonea. Precisa che l'interesse per una convenzione internazionale in materia risiede, in prevalenza, nella promozione di un approccio globale in vista dell'adozione di princìpi condivisi volti a prevenire, individuare e punire la manipolazione delle competizioni sportive.
  Rileva che per perseguire efficacemente tale obiettivo la Convenzione in esame «associa» – sul piano del contenuto – tutti i potenziali soggetti che operano nella lotta alle manipolazioni de quibus, cioè autorità pubbliche, organizzazioni sportive e operatori di scommesse. In tal senso, evidenzia che i Governi sono sollecitati ad adottare misure idonee, anche di natura legislativa, per indurre, ad esempio, le autorità di controllo sulle scommesse sportive a contrastare le frodi, anche limitando o sospendendo la possibilità di effettuare scommesse, o limitando, in caso di necessità, l'accesso agli operatori coinvolti e il blocco dei flussi finanziari tra questi ultimi e i consumatori.
  Segnala che le organizzazioni sportive sono, invece, invitate a dotarsi di regole più stringenti contro la corruzione, nonché Pag. 13a prevedere sanzioni e misure disciplinari per i casi di violazione, oltre a princìpi di buon governo.
  Osserva che la Convenzione in esame rappresenta uno strumento ad hoc in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale.
  Quanto al contenuto, il testo convenzionale, rileva che si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi, dedicati a: scopo, princìpi guida e definizioni (articoli 1-3); prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); scambio di informazioni (articoli 12-14); diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); sanzioni e misure (articoli 22-25); cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); verifica dell'attuazione (articoli 29-31); disposizioni finali (articoli 32-41).
  Sottolinea che con l'articolo 1 vengono individuati lo scopo della Convenzione ed i suoi obiettivi principali. Quanto al primo, esso consiste nel combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport, in conformità al principio dell'autonomia del medesimo. A tal fine, gli obiettivi della Convenzione consistono nella prevenzione, identificazione ed applicazione di sanzioni alle manipolazioni ad ogni livello territoriale delle manifestazioni sportive, e nella promozione della cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e quelle coinvolte nelle scommesse, a livello internazionale e nazionale, contro tale fenomeno.
  Evidenzia che i princìpi guida ai quali deve ispirarsi la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive sono costituiti dai diritti dell'uomo, dalle regole di legalità e di proporzionalità, dalla protezione della vita privata e dei dati personali (articolo 2).
  Osserva che dopo l'articolo 3, dedicato alle definizioni dei termini ricorrenti nella Convenzione, l'articolo 4 illustra gli strumenti di prevenzione e coordinamento interno che devono essere adottati dalle Parti e l'articolo 5 riguarda la valutazione e gestione dei rischi.
  Rileva che con l'articolo 6 le Parti sono sollecitate ad incoraggiare educazione e sensibilizzazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.
  Precisa che le misure concernenti le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni incoraggiati dalle Parti ad adottare ed attuare regole che contrastino la manipolazione sono oggetto dell'articolo 7.
  Evidenzia che l'articolo 8 prevede che ciascuna Parte adotti le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare la trasparenza dei finanziamenti pubblici riconosciuti alle organizzazioni sportive stabilendo, altresì, la possibilità che tale finanziamento possa essere in tutto o in parte ritirato quando l'organizzazione sportiva non applichi in modo efficace i regolamenti sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.
  Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 9, ciascuna Parte è tenuta ad identificare una o più autorità responsabili, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, dell'attuazione dei regolamenti sulle scommesse sportive e dell'applicazione delle pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse. Tra tali misure si segnala il tempestivo scambio di informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali su scommesse illegali, irregolari o sospette, la limitazione dell'offerta di scommesse sportive, il ricorso sistematico in tale ambito a mezzi di pagamento tracciabili.
  Osserva che l'articolo 10 contiene le misure riguardanti gli operatori di scommesse sportive. La Convenzione fa carico agli Stati Parte di individuare e di adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali; a tale fine, segnala che l'articolo 11 indica talune ipotesi quali il blocco o limitazione diretta o indiretta dell'accesso Pag. 14agli operatori «remoti» di scommesse illegali e la chiusura degli operatori stessi; il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività; la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali.
  Segnala che l'articolo 12 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse, mentre l'articolo 13 pone in capo alle Parti l'identificazione di una Piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive.
  Sottolinea che, ai sensi del paragrafo 1, la piattaforma nazionale dovrà fungere da centro di informazioni, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità ed alle organizzazioni interessate.
  Essa si occuperà, inoltre, di coordinare la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; di ricevere, centralizzare e analizzare le informazioni relative a scommesse «atipiche» e sospette su competizioni sportive che si svolgano nel territorio degli Stati Parte, emettendo, se del caso, gli opportuni «allerta»; di trasmettere informazioni alle autorità o alle organizzazioni sportive e agli operatori di scommesse, segnalando possibili infrazioni delle norme indicate dalla Convenzione stessa; di cooperare con tutte le organizzazioni e le autorità interessate a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali degli altri Stati. Precisa che, a cura di ciascuno Stato Parte, gli estremi e l'indirizzo della piattaforma nazionale dovranno essere comunicati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa (par. 2).
  Evidenzia che l'articolo 14 riguarda le misure di protezione dei dati personali, mentre gli articoli da 15 a 18 contengono previsioni in tema di diritto penale sostanziale ispirate all'esigenza che la manipolazione delle competizioni sportive sia espressamente sanzionata dal diritto interno degli Stati Parte così da poter essere punita in modo adeguato.
  Osserva che nella relazione illustrativa viene segnalato che, a tale riguardo, il testo della Convenzione non contiene una fattispecie di reato ad hoc, ma si limita a ricondurre le condotte di manipolazione – secondo la definizione fornita dall'articolo 3, paragrafo 4 – alle ipotesi di estorsione, corruzione o truffa come disciplinate dagli ordinamenti nazionali.
  Rileva che, ai sensi dell'articolo 15, ciascuna Parte si assicura che la propria legislazione nazionale consenta la sanzione penale della manipolazione delle competizioni sportive che implichi pratiche coercitive, di corruzione o fraudolente quali definite nel proprio ordinamento interno.
  Segnala che l'articolo 16 reca norme in tema di riciclaggio dei proventi dei reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive, e l'articolo 17 prevede che le Parti adottino le necessarie misure legislative o di altra natura per attribuire il carattere di reato nel rispettivo ordinamento giuridico alla complicità e al favoreggiamento intenzionali nella commissione di uno dei reati contemplati all'articolo 15 della convenzione.
  Sottolinea che l'articolo 18 reca norme sulla responsabilità delle persone giuridiche dell'articolo 19 contiene la previsione dei criteri sulla base dei quali gli Stati Parte sono tenuti a stabilire la competenza rispetto ai reati di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17.
  Precisa che con l'articolo 20 viene riconosciuta agli Stati Parte la possibilità di ottenere, nel corso delle indagini relative ai reati previsti dagli articoli da 15 a 17, la conservazione rapida dei dati informatici raccolti, la conservazione e la divulgazione rapide del traffico dei dati; quella di emettere ordini, di procedere a perquisizioni e sequestri di dati informatici; nonché di raccogliere in tempo reale i dati relativi al traffico e l'intercettazione del loro contenuto. In ogni caso, tali operazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle norme interne e di quelle internazionali relative alla protezione dei dati personali, in linea con quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione.
  Rileva che l'adozione, da parte degli Stati Parte, di misure idonee ad assicurare sul piano interno l'efficace protezione di Pag. 15informatori, testimoni e loro familiari è contemplata dall'articolo 21, mentre con l'articolo 22 è fatto carico alle Parti di adottare le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli 15-17 della Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese quelle provative della libertà personale che possono dare luogo ad estradizione, in base a quanto previsto dalle rispettive legislazioni domestiche.
  Osserva che l'articolo 23 riguarda l'applicazione di sanzioni alle persone giuridiche; nel novero di tali misure rientrano, oltre alle sanzioni pecuniarie, forme di interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio di un'attività commerciale, ipotesi di commissariamento giudiziale e lo scioglimento.
  Sottolinea che l'articolo 24 riguarda l'adozione di sanzioni di natura amministrativa, mentre con l'articolo 25 vengono regolate le misure di sequestro e di confisca.
  Segnala che gli articoli da 26 a 28, che costituiscono il Capo VII della Convenzione, sono dedicati alla cooperazione internazionale giudiziaria. In particolare l'articolo 26 stabilisce che gli Stati Parte cooperino tra loro nella misura più ampia possibile a fini investigativi e processuali in conformità agli strumenti nazionali e internazionali vigenti, oltre che in tema di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, in base ai trattati internazionali, regionali e bilaterali applicabili.
  Precisa che ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 26, qualora la Parte richiesta condizioni la concessione dell'estradizione o dell'assistenza alla presenza di un trattato ad hoc, la Convenzione in esame può essere considerata dallo Stato interessato quale base legale per la cooperazione relativa ai reati previsti dagli articoli 15-17, pur sempre nel rispetto degli obblighi di diritto internazionale e delle condizioni previste dal diritto interno della Parte richiesta.
  Evidenzia che gli articoli 27 e 28 sono dedicati rispettivamente alle «altre misure di cooperazione internazionale in materia di prevenzione» ed alla «cooperazione internazionale con le organizzazioni sportive internazionali».
  Osserva che l'articolo 29 è dedicato alla trasmissione, da parte degli Stati Parte, al Segretario generale del Consiglio d'Europa delle informazioni sulle misure adottate per dare attuazione alla Convenzione.
  Rileva che, ai sensi dell'articolo 30, viene istituito un Comitato di follow-up della Convenzione costituito da rappresentanti delle Parti (anche in numero superiore ad uno), ciascuna delle quali ha a disposizione un voto. Le funzioni del Comitato, responsabile della verifica dell'attuazione della Convenzione, sono individuate dall'articolo 31: all'organismo è riconosciuta, tra le altre cose, la facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti sia in materia di misure per la cooperazione internazionale, sia in riferimento ai requisiti per gli operatori di scommesse sportive.
  Sottolinea, infine, che gli articoli da 32 a 41 disciplinano rispettivamente gli effetti della Convenzione, le condizioni e le garanzie (articolo 34), l'applicazione territoriale (articolo 35), la clausola federale (articolo 36), il regime delle riserve (articolo 37), le modifiche alla Convenzione (articolo 38), la risoluzione delle controversie, che sono rimesse a negoziato, conciliazione o arbitrato (articolo 39), la denuncia, che ha effetto dopo tre mesi dalla notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa (articolo 40) e la notifica (articolo 41).

  Roberto TURRI (Lega), relatore per la II Commissione, come anticipato dal collega Formentini, preannuncia che si soffermerà sui contenuti del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione, che si compone di 7 articoli. In particolare, segnala che gli articoli 1 e 2 del disegno di legge prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive. In particolare, per quanto riguarda l'esecuzione, l'obbligo scatta a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione Pag. 16stessa, prevista dall'articolo 32, paragrafo 4, decorsi tre mesi dalla ratifica di 5 Stati firmatari, dei quali almeno 3 membri del Consiglio d'Europa. Gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Si tratta di limitati interventi relativi a: l'individuazione dell'autorità nazionale competente per la regolamentazione delle scommesse sportive, in attuazione dell'articolo 9 della Convenzione (articolo 3); la previsione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell'articolo 25 della Convenzione (articolo 4); la previsione della responsabilità amministrativa degli enti in caso tali reati siano commessi a loro vantaggio, in attuazione degli articoli 18 e 23 della Convenzione (articolo 5). Come spiegato dalla relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato (A.S. 773), il Governo ritiene che non necessitino di adeguamento le restanti parti della Convenzione, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche di regolamentazione (artt. 1-14 della Convenzione) e persegue penalmente le condotte di frode nelle competizioni sportive attraverso le fattispecie di reato previste dalla legge n. 401 del 1989 (artt. da 15 a 28 della Convenzione). Per i profili che necessitano di adeguamento, l'articolo 3 del disegno di legge dà attuazione nel nostro ordinamento all'articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare una autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l'applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L'autorità competente viene individuata dal legislatore nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ricorda, infatti, che l'Agenzia, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte. In particolare, nel comparto dei giochi, l'Agenzia provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale. Si ricorda infine che l'incorporazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS, l'autorità di vigilanza nei settori dei giochi e dei tabacchi) nell'Agenzia delle dogane è stata disposta, a decorrere dal 1o dicembre 2012, dall'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012. L'articolo 4 dà invece attuazione all'articolo 25 della Convenzione, che richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche attraverso l'aggressione a beni di valore equivalente a tali profitti. A tal fine, il disegno di legge disciplina la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Con l'inserimento nella legge n. 401 del 1989 di un nuovo articolo 5-bis, il provvedimento prevede che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei delitti previsti dalla legge (frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse), il giudice debba ordinare la confisca penale (comma 1) e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni, di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona. È prevista l'applicazione dell'articolo 322-ter, terzo comma, del secondo comma del codice penale, a norma del quale spetta al giudice, nella sentenza di condanna, determinare le somme di denaro o individuare i beni assoggettati a confisca. L'articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all'articolo 23 della Convenzione. Pag. 17In particolare, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-quaterdecies nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite (artt. 1 e 4 della legge n. 401 del 1989). La riforma prevede che: in caso di commissione di delitti, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 5 prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non inferiore a un anno. L'articolo 6 del disegno di legge prevede che si sia attuazione alle disposizioni della legge di ratifica con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La viceministra Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Giulia SARTI (M5S), chiede alla presidenza di acquisire a scopo conoscitivo, anche ai fini di un'eventuale attività emendativa, la Relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito, approvata nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle Mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

  Roberto TURRI (Lega), relatore per la II Commissione, considerata la rilevanza dell'argomento e in ragione del fatto che nella scorsa legislatura il provvedimento è stato approvato all'unanimità presso la Camera dei deputati, chiede alla presidenza di verificare se i gruppi siano disposti a rinunciare alla presentazione di eventuali proposte emendative, allo scopo di accelerare i tempi di esame.

  Marta GRANDE, presidente, sottolinea che la proposta del collega Turri deve essere approvata da tutti i gruppi delle due Commissioni. In assenza di tale consenso unanime, che potrebbe essere acquisito anche per le vie brevi, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato a lunedì 1o aprile, alle ore 16.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) si riserva di esprimersi dopo aver concordato la posizione con il rappresentante del gruppo di Forza Italia presso la II Commissione.

  Alfredo BAZOLI (PD), a nome del gruppo del Partito Democratico della II Commissione, concorda con la richiesta del collega Turri di rinunciare alla presentazione di proposte emendative al provvedimento in esame.

  Angela SALAFIA (M5S), a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle della II Commissione, concorda con la richiesta del collega Turri di rinunciare alla presentazione di proposte emendative al provvedimento in esame.

  Pino CABRAS (M5S) si riserva a sua volta di verificare la posizione del proprio gruppo, in consultazione con la rappresentante del Movimento 5 stelle presso la III Commissione.

  Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.